Gazzetta n. 119 del 23 maggio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 maggio 2013
Autorizzazione all'organismo denominato «Istituto Nord Ovest Qualita'», in Moretta ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Mela Rossa Cuneo», registrata in ambito Unione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012.


IL DIRETTORE GENERALE per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e
tutela del consumatore

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'articolo 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006;
Visto l'articolo 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" di cui all'articolo 11 del presente regolamento;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Visto il Regolamento (UE) n. 223 del 6 marzo 2013 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta "Mela Rossa Cuneo";
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto reg. (UE) n.1151/2012 concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Considerato che l'art.7 del disciplinare di produzione della "Mela Rossa Cuneo" individua per il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare medesimo l'organismo "Istituto Nord Ovest Qualita' " con sede in Moretta, p.za Carlo Alberto Grosso n.82;
Considerato che l'organismo "Istituto Nord Ovest Qualita'" ha predisposto il piano di controllo per la denominazione "Mela Rossa Cuneo" conformemente allo schema tipo di controllo;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1

L'organismo denominato "Istituto Nord Ovest Qualita'" con sede in Moretta, p.za Carlo Alberto Grosso n. 82, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione "Mela Rossa Cuneo" , registrata in ambito Unione europea con regolamento (UE) 223 del 6 marzo 2013 .
 
Art. 2

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo "Istituto Nord Ovest Qualita'" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 3

1. L'organismo autorizzato "Istituto Nord Ovest Qualita'" non puo' modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione "Mela Rossa Cuneo", cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
2. L'organismo autorizzato "Istituto Nord Ovest Qualita'" comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell' concessa.
 
Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha validita' tre anni a decorre dalla data di emanazione del presente decreto.
2. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "Istituto Nord Ovest Qualita'" restera' iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.
3. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare "Istituto Nord Ovest Qualita'" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facolta' di designazione ai sensi dell'art.14, comma 9, della citata legge.
4. Nell'ambito del periodo di validita' della autorizzazione, "Istituto Nord Ovest Qualita'" e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
 
Art. 5

1. L'organismo autorizzato "Istituto Nord Ovest Qualita'" comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione "Mela Rossa Cuneo" anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
2. L'organismo autorizzato "Istituto Nord Ovest Qualita'" immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa.
3. L'organismo autorizzato "Istituto Nord Ovest Qualita'" trasmettera' i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione "Mela Rossa Cuneo" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.
 
Art. 6

L'organismo autorizzato "Istituto Nord Ovest Qualita'" e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.
Roma, 9 maggio 2013

Il direttore generale: La Torre
 
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