Gazzetta n. 119 del 23 maggio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 22 febbraio 2013, n. 56
Regolamento recante disposizioni sul funzionamento e l'organizzazione dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della poverta' (INMP).


IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'articolo 14, del predetto decreto-legge;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 35;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 1, comma 827, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 3 agosto 2007, recante «Costituzione dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della poverta'»;
Visto l'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto l'articolo 17, comma 7, del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
Vista la deliberazione n. 106 del 22 luglio 2011 del Commissario straordinario del predetto Istituto, con la quale e' stato approvato il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto medesimo in regime di sperimentazione gestionale;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si e' espressa nella seduta del 24 gennaio 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2013;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, effettuata con nota dell'Ufficio legislativo in data 20 febbraio 2013, prot. n. 1014-P e la nota del 22 febbraio prot. DAGL 4-3-17.3/8/2013, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il proprio nulla osta;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'organizzazione e le modalita' di funzionamento dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della poverta' (INMP), ente con personalita' giuridica di diritto pubblico, di seguito denominato «Istituto», con sede legale in Roma, gia' costituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 827, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, quale sperimentazione gestionale ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con decreto del Ministro della salute 3 agosto 2007.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del Testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,
n. 189 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del
Paese mediante un piu' alto livello di tutela della
salute),e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre
2012, n. 214.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis).
3. Con decreto Ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- L'art. 14 del citato decreto-legge n. 158 del 2012,
recita:
«Capo IV - Norme finali
Art. 14 (Razionalizzazione di taluni enti sanitari). -
1. La societa' consortile "Consorzio anagrafi animali" di
cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'art. 4 del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006, n. 81, e' soppressa e posta in
liquidazione a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Le
funzioni gia' svolte dalla societa' consortile "Consorzio
anagrafi animali" sono trasferite, con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con i Ministri della salute e dell'economia e
delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e al Ministero della salute secondo
le rispettive competenze. Alle predette funzioni i citati
Ministeri provvedono nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Gli stanziamenti di bilancio
previsti, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'art. 4, comma 4-ter, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81,
riaffluiscono al bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), anche mediante versamento all'entrata
del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla
spesa.
2. Al fine di limitare gli oneri per il Servizio
sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni in
favore delle popolazioni immigrate, l'Istituto nazionale
per la promozione della salute delle popolazioni migranti
ed il contrasto delle malattie della poverta' (INMP) gia'
costituito quale sperimentazione gestionale, e' ente con
personalita' giuridica di diritto pubblico, dotato di
autonomia organizzativa, amministrativa e contabile,
vigilato dal Ministero della salute, con il compito di
promuovere attivita' di assistenza, ricerca e formazione
per la salute delle popolazioni migranti e di contrastare
le malattie della poverta'.
3. L'Istituto di cui al comma 2 e' altresi' centro di
riferimento della rete nazionale per le problematiche di
assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni
migranti e alla poverta', nonche' Centro nazionale per la
mediazione transculturale in campo sanitario.
4. Sono organi dell'Istituto il Consiglio di indirizzo,
il direttore e il Collegio sindacale. Il Consiglio di
indirizzo e' composto da cinque membri, di cui due nominati
dal Ministro della salute e tre dai presidenti delle
regioni che partecipano alla rete di cui al comma 3 ed ha
compiti di indirizzo strategico. Il direttore e' nominato
dal Ministro della salute, rappresenta legalmente
l'Istituto ed esercita tutti i poteri di gestione. Il
Collegio sindacale e' costituito da tre membri, due
nominati dal Ministro della salute, di cui uno designato
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome,
nonche' uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, con
compiti di controllo interno. Con decreto del Ministro
della salute, adottato di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
disciplinati il funzionamento e l'organizzazione
dell'Istituto.
5. All'art. 17, comma 9, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: "Per il finanziamento delle attivita' si provvede
annualmente nell'ambito di un apposito progetto
interregionale, approvato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
per la cui realizzazione, sulle risorse finalizzate
all'attuazione dell'art. 1, comma 34, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e'
vincolato l'importo pari a 5 milioni di euro per l'anno
2012 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013,
alla cui erogazione, a favore del medesimo Istituto, si
provvede annualmente, a seguito dell'intesa espressa dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per l'anno di riferimento.".
6. Per il finanziamento dell'Istituto nazionale per la
promozione della salute delle popolazioni migranti ed il
contrasto delle malattie della poverta' (INMP), di cui al
comma 2, si provvede nell'ambito dello stanziamento di cui
al comma 5, di euro 5 milioni nell'anno 2012 e di euro 10
milioni a decorrere dall'anno 2013, nonche' mediante i
rimborsi delle prestazioni erogate a carico del Servizio
sanitario nazionale e la partecipazione a progetti anche di
ricerca nazionali ed internazionali.
7. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 4 sono abrogati i commi 7 e 8 dell'art. 17 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
8. Per il periodo 1° gennaio 2003-21 giugno 2007 la
misura del contributo obbligatorio alla Fondazione ONAOSI,
a carico dei sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai
rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti,
dei medici chirurghi e odontoiatri e dei veterinari, e'
determinata forfettariamente per ogni contribuente in 12
euro mensili per gli ultimi cinque mesi del 2003 e per
l'anno 2004, in 10 euro mensili per gli anni 2005 e 2006,
nonche' in 11 euro mensili per il 2007. Per il periodo 1°
gennaio 2003-1° gennaio 2007 la misura del contributo a
carico dei sanitari individuati quali nuovi obbligati dalla
lettera e), primo comma dell'art. 2, della legge 7 luglio
1901, n. 306, e successive modificazioni, e' anch'essa
forfettariamente determinata negli identici importi di cui
al presente comma.
9. Le somme versate alla Fondazione ONAOSI dai soggetti
di cui al comma 8 per il periodo 1° gennaio 2003-21 giugno
2007 sono trattenute dalla Fondazione a titolo di acconto
dei contributi da versare. Con delibera della Fondazione
sono stabilite la procedura, le modalita' e le scadenze per
l'eventuale conguaglio o rimborso. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto sono estinti ogni azione o
processo relativo alla determinazione, pagamento,
riscossione o ripetizione dei contributi di cui al primo
periodo. La Fondazione ONAOSI e' comunque autorizzata a non
avviare le procedure per la riscossione coattiva per
crediti di importo inferiore a 500 euro. Per gli anni
successivi al 2007 resta confermato, per la determinazione
dei contributi dovuti alla Fondazione, quanto disposto dal
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
9-bis. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo
16 ottobre 2003, n. 288, le parole: ", unitamente a
prestazioni di ricovero e cura di alta specialita'" sono
sostituite dalle seguenti: "ed effettuano prestazioni di
ricovero e cura di alta specialita' o svolgono altre
attivita' aventi i caratteri di eccellenza di cui all'art.
13, comma 3, lettera d)".
9-ter. Al comma 3 dell'art. 13 del decreto legislativo
16 ottobre 2003, n. 288, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente:
"d) caratteri di eccellenza del livello dell'attivita'
di ricovero e cura di alta specialita' direttamente svolta
negli ultimi tre anni, ovvero del contributo
tecnico-scientifico fornito, nell'ambito di un'attivita' di
ricerca biomedica riconosciuta a livello nazionale e
internazionale, al fine di assicurare una piu' alta
qualita' dell'attivita' assistenziale, attestata da
strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale".
10. I commi 1 e 2 dell'art. 14 del decreto legislativo
16 ottobre 2003, n. 288, sono sostituiti dai seguenti:
"1. La domanda di riconoscimento e' presentata dalla
struttura interessata alla regione competente per
territorio, unitamente alla documentazione comprovante la
titolarita' dei requisiti di cui all'art. 13, individuata
con decreto del Ministro della salute, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La
regione inoltra la domanda, nella quale devono essere
indicate la sede effettiva di attivita' della struttura e
la disciplina per la quale si richiede il riconoscimento,
al Ministero della salute, evidenziando la coerenza del
riconoscimento con la propria programmazione sanitaria.
2. Il Ministro della salute nomina una commissione di
valutazione formata da almeno due esperti nella disciplina
oggetto della richiesta di riconoscimento, che svolgono
l'incarico a titolo gratuito. Entro trenta giorni dalla
nomina, la commissione esprime il proprio parere motivato
sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 13, comma
3, sulla completezza della documentazione allegata alla
domanda e su quella eventualmente acquisita dalla struttura
interessata. La commissione puo' procedere ai necessari
sopralluoghi e valutare gli elementi cosi' acquisiti. Entro
dieci giorni dal ricevimento del parere, il Ministro della
salute trasmette gli atti alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, che deve esprimersi sulla domanda di
riconoscimento entro quarantacinque giorni dal
ricevimento.".
10-bis. Al comma 3 dell'art. 14 del decreto legislativo
16 ottobre 2003, n. 288, le parole: "d'intesa" sono
sostituite dalle seguenti: "previa intesa".
11. I commi 1 e 2 dell'art. 15 del decreto legislativo
16 ottobre 2003, n. 288, sono cosi' sostituiti:
"1. Le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e
quelli privati inviano ogni due anni al Ministero della
salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di
cui all'art. 13, nonche' la documentazione necessaria ai
fini della conferma, secondo quanto stabilito dal decreto
di cui al comma 1 dell'art. 14.
2. Il Ministero della salute, nell'esercizio delle
funzioni di vigilanza di cui all'art. 1, comma 2, puo'
verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni
per il riconoscimento delle Fondazioni IRCCS, degli
Istituti non trasformati e di quelli privati. Nel caso di
sopravvenuta carenza di tali condizioni, il Ministero
informa la regione territorialmente competente ed assegna
all'ente un termine non superiore a sei mesi entro il quale
reintegrare il possesso dei prescritti requisiti. Il
Ministro della salute e la regione competente possono
immediatamente sostituire i propri designati all'interno
dei consigli di amministrazione, nonche' sospendere
cautelativamente l'erogazione dei finanziamenti nei
confronti degli enti interessati. Alla scadenza di tale
termine, sulla base dell'esito della verifica, il Ministro
della salute, d'intesa con il Presidente della regione
interessata, conferma o revoca il riconoscimento.".
12. Con decreto del Ministro della salute, sentiti il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
nonche' la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, sono
stabiliti i criteri di classificazione degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati,
delle Fondazioni IRCCS e degli altri IRCCS di diritto
privato sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi
di carattere scientifico di comprovato valore
internazionale, anche ai fini del loro inserimento nella
rete di attivita' di ricerca; con il medesimo decreto, al
fine di garantire la visione unitaria delle attivita' di
ricerca scientifica nel campo sanitario dei predetti
soggetti, sono individuate le modalita' attraverso cui
realizzare l'attivita' di ricerca scientifica in materia
sanitaria a livello internazionale.».
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n.
305, supplemento ordinario.
- L'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), recita:
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - 1.
L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con
contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi
del comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di
svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e assicurino
economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove
e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite
massimo complessivo del 50 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui al
comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per
cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di
pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di
servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il
bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con
apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal
personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data
di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di
contratto di collaborazione coordinata e continuativa
nell'amministrazione che emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013,
sono dettati modalita' e criteri applicativi del comma
3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla
lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre
categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
3-bis costituiscono principi generali a cui devono
conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base della programmazione triennale del
fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi
compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, con organico superiore
alle duecento unita', l'avvio delle procedure concorsuali
e' subordinato all'emanazione di apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'art.
36.
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle
amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si
espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe,
per ragioni tecnico-amministrative o di economicita', sono
autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per
gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o
provinciale possono essere banditi concorsi unici
circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a
cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
derogabile dai contratti collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
vigenti per un termine di tre anni dalla data di
pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della
parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e'
garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando
tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368
(Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE,
dal CEEP e dal CES), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 ottobre 2001, n. 235.
- Il comma 827 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2007), recita:
«Art. 1 (Autorizzazione di spesa per Istituto
promozione salute popolazioni migranti e contrasto malattie
poverta'). - (Omissis).
827. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009 per la promozione da parte del Ministero della
salute ed il finanziamento di un progetto di
sperimentazione gestionale, ai sensi dell'art. 9-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, da autorizzare da parte della regione Lazio
con la partecipazione della regione Puglia, della Regione
siciliana e di altre regioni interessate, finalizzato alla
realizzazione, nella citta' di Roma, di un Istituto
nazionale per la promozione della salute delle popolazioni
migranti ed il contrasto delle malattie della poverta', con
compiti di prevenzione, cura, formazione e ricerca
sanitaria, in cui far confluire il Centro di riferimento
della regione Lazio per la promozione della salute delle
popolazioni migranti, senza fissa dimora, nomadi e a
rischio di emarginazione, gia' operante presso l'Istituto
dermosifilopatico Santa Maria e San Gallicano-IFO.».
- Il comma 36 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 ( Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
recita:
«Capo III - Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico, invalidita' e previdenza
Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico). - (Omissis).
36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da
processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi,
limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione,
le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di
mobilita', fatte salve le maggiori facolta' assunzionali
eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono
essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti
ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque
nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A
tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni
da sottoporre all'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento
della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e
delle finanze.».
- Il comma 7 dell'art. 17 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), recita:
«Art. 17 (Razionalizzazione della spesa sanitaria). -
(Omissis).
7. Con decreto del Ministro della salute, previo
protocollo d'intesa con le regioni Lazio, Puglia, Siciliana
e con altre regioni interessate, e' disposta la proroga
fino al 31 dicembre 2013 del progetto di sperimentazione
gestionale di cui all'art. 1, comma 827, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, coordinato dall'Istituto nazionale
per la promozione della salute delle popolazioni migranti e
per il contrasto delle malattie della poverta' (INMP) di
cui al decreto del Ministro della salute in data 3 agosto
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 20
settembre 2007, finalizzato alla ricerca, alla formazione,
alla prevenzione e alla cura delle malattie delle
migrazioni e della poverta'.».

Note all'art. 1:
- Per il comma 4 dell'art. 14 del citato decreto-legge
n. 158 del 2012, vedasi nelle note alle premesse.
- Per il comma 827 dell'art. 1 della legge n. 296 del
2006, vedasi nelle note alle premesse.
- L'art. 9-bis del citato decreto legislativo, n. 502
del 1992, recita:
«Art. 9-bis (Sperimentazioni gestionali). - 1. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
autorizzano programmi di sperimentazione aventi a oggetto
nuovi modelli gestionali che prevedano forme di
collaborazione tra strutture del Servizio sanitario
nazionale e soggetti privati, anche attraverso la
costituzione di societa' miste a capitale pubblico e
privato.
2. Il programma di sperimentazione e' adottato dalla
regione o dalla provincia autonoma interessata, motivando
le ragioni di convenienza economica del progetto
gestionale, di miglioramento della qualita' dell'assistenza
e di coerenza con le previsioni del Piano sanitario
regionale ed evidenziando altresi' gli elementi di
garanzia, con particolare riguardo ai seguenti criteri:
a) privilegiare nell'area del settore privato il
coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale individuate dall'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) fissare limiti percentuali alla partecipazione di
organismi privati in misura non superiore al quarantanove
per cento;
c) prevedere forme idonee di limitazione alla facolta'
di cessione della propria quota sociale nei confronti dei
soggetti privati che partecipano alle sperimentazioni;
d) disciplinare le forme di risoluzione del rapporto
contrattuale con privati che partecipano alla
sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi
contrattuali o di accertate esposizioni debitorie nei
confronti di terzi;
e) definire partitamente i compiti, le funzioni e i
rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati
che partecipano alla sperimentazione gestionale, avendo
cura di escludere in particolare il ricorso a forme
contrattuali, di appalto o subappalto, nei confronti di
terzi estranei alla convenzione di sperimentazione, per la
fornitura di opere e servizi direttamente connessi
all'assistenza alla persona;
f) individuare forme e modalita' di pronta attuazione
per la risoluzione della convenzione di sperimentazione e
scioglimento degli organi societari in caso di mancato
raggiungimento del risultato della avviata sperimentazione.
3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, verifica annualmente i risultati conseguiti sia
sul piano economico sia su quello della qualita' dei
servizi, ivi comprese le forme di collaborazione in atto
con soggetti privati per la gestione di compiti diretti di
tutela della salute. Al termine del primo triennio di
sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il
Governo e le regioni adottano i provvedimenti conseguenti.
4. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui
al presente articolo, e' fatto divieto alle aziende del
Servizio sanitario nazionale di costituire societa' di
capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di
compiti diretti di tutela della salute.».
- Per i riferimenti al decreto del Ministro della
salute 3 agosto 2007, vedasi nelle note alle premesse.
 
Tabella A
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2
Articolazione delle funzioni

1. L'Istituto promuove l'attivita' di assistenza, ricerca e formazione per la salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della poverta'. E' centro di riferimento della rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio sanitario legate alle popolazioni migranti e alla poverta' nonche' centro per la mediazione transculturale in campo sanitario e fonda la propria attivita' su una metodologia d'intervento transdisciplinare, integrando tra di loro le figure professionali sanitarie e socio-assistenziali con quelle della mediazione transculturale e dell'antropologia medica.
2. L'Istituto, in conformita' con la programmazione nazionale e regionale, organizza l'attivita' di assistenza di cui al comma 1, attraverso le seguenti modalita':
a) assume iniziative volte al contrasto delle malattie derivanti dal disagio sociale e della poverta', ivi comprese, in accordo con le regioni interessate, attivita' di prevenzione e di cura di tipo interdisciplinare. A tal fine, l'Istituto puo' avvalersi di personale qualificato proveniente da altri Stati europei ed extraeuropei, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con i soggetti pubblici o privati coinvolti che disciplinino le modalita' di utilizzo di tale personale nonche' la distribuzione degli oneri connessi all'espletamento delle attivita', nel rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie dell'ente;
b) garantisce uno stretto rapporto tra l'assistenza e la ricerca clinica, sperimentale e gestionale, favorendo il trasferimento rapido dei risultati ottenuti dalla ricerca di laboratorio e clinica all'assistenza;
c) provvede alla raccolta di dati epidemiologici e statistici, alla loro elaborazione e diffusione, anche al fine di verificare l'efficacia degli interventi diagnostici e terapeutici effettuati, coinvolgendo centri regionali di riferimento;
d) adotta, promuove e realizza idonee iniziative di prevenzione primaria e secondaria;
e) conduce, anche in collaborazione con i Ministeri e le altre amministrazioni pubbliche, progetti di prevenzione, di formazione sanitaria e di sviluppo di capacita' gestionali nei Paesi in via di sviluppo. A tal fine, il personale in servizio alle dipendenze dell'Istituto puo' operare temporaneamente all'estero, per lo svolgimento di tali attivita'. Il predetto personale conserva il trattamento economico in godimento ed e' soggetto alla normativa vigente in tema di rimborso spese per le missioni all'estero;
f) promuove la partecipazione dei soggetti pubblici e privati delle regioni allo svolgimento delle predette attivita'.
3. L'Istituto, in conformita' con la programmazione nazionale e delle regioni interessate, organizza l'attivita' di formazione di cui al comma 1, attraverso le seguenti modalita':
a) si uniforma, ai fini dell'accreditamento, ai criteri di cui all'accordo sancito il 5 novembre 2009, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approvati dalla Commissione nazionale per la formazione continua in medicina, attraverso il rafforzamento del proprio ruolo di provider nazionale per l'Educazione continua in medicina (ECM);
b) promuove l'adozione, a livello nazionale, del curriculum educativo-formativo del mediatore transculturale in ambito sanitario, attraverso la previsione di specifici percorsi formativi specializzanti con il coinvolgimento delle regioni;
c) elabora e attua, direttamente o in collaborazione con altri enti, programmi di educazione e formazione professionale, con riferimento agli ambiti istituzionali delle attivita' di ricerca e assistenza e per il miglioramento e lo sviluppo delle stesse, in armonia con le programmazioni regionali e con i programmi di educazione continua in medicina;
d) svolge attivita' di addestramento e formazione permanente, nonche' di formazione specialistica, in convenzione con le universita', gli enti di ricerca e altre istituzioni nazionali e internazionali.
4. L'Istituto, in conformita' con la programmazione nazionale e delle regioni interessate, organizza l'attivita' di ricerca di cui al comma 1, attraverso le seguenti modalita':
a) partecipa alle attivita' di ricerca del Ministero della salute nei settori della biomedicina e della sanita' pubblica, nonche' al programma del centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ccm) per le tematiche di proprio interesse;
b) stabilisce opportune forme di collaborazione scientifica nel settore di competenza con enti, istituzioni, laboratori di ricerca italiani e stranieri, nonche' con altri organismi internazionali, al fine di realizzare programmi coordinati;
c) promuove e condivide progetti di ricerca e protocolli di assistenza, in particolare con le regioni interessate alle problematiche legate ai flussi migratori;
d) assicura la diffusione, in ambito nazionale e internazionale, delle conoscenze scientifiche acquisite attraverso le ricerche condotte e l'attivita' clinica svolta;
e) tutela la proprieta' intellettuale dei risultati dell'attivita' di ricerca e la valorizzazione economica degli stessi, favorendone il trasferimento in ambito industriale salvaguardando la finalita' pubblica della ricerca;
f) sperimenta e monitora forme innovative di gestione e organizzazione nel campo sanitario e della ricerca biomedica.
5. L'Istituto, per le attivita' della rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitari, coinvolge, sulla base di specifici accordi tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome, gli attori territoriali che operano per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della poverta'.
Note all'art. 2:
- L'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), recita:
«Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
principio di leale collaborazione e nel perseguimento di
obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia
dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di
Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita' di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
 
Art. 3
Programmazione delle attivita'

1. L'Istituto svolge la sua attivita' sulla base di progetti annuali o pluriennali predisposti dal direttore, in coerenza con gli indirizzi strategici e sentito il consiglio di indirizzo di cui all'articolo 8. I progetti sono approvati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.
2. I volumi e le tipologie dell'attivita' socio-assistenziale, erogati a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, sono definiti mediante singoli accordi con le regioni interessate.
3. Per la realizzazione di specifici progetti, anche di ricerca, l'Istituto puo' stipulare inoltre accordi e convenzioni con strutture pubbliche e private e con universita', anche straniere, costituire e partecipare a consorzi, con soggetti di cui sia accertata la qualificazione e l'idoneita'. Eventuali perdite derivanti dalla partecipazione a consorzi o altre societa' partecipate possono essere poste a carico della gestione dell'Istituto limitatamente e non oltre la quota di partecipazione versata. Nell'ambito dei progetti di ricerca, l'Istituto puo' sperimentare, senza oneri aggiuntivi, nuove modalita' di aggregazione e di collaborazione caratterizzate da flessibilita' e temporaneita', con ricercatori di altri enti e strutture, ovvero autorizzare l'impiego del proprio personale assegnato a compiti di ricerca presso gli enti e i soggetti di cui al comma 3, nel rispetto della normativa vigente.
4. L'Istituto, per il migliore esercizio delle proprie attribuzioni puo', nel rispetto della normativa vigente in materia di enti ed organismi pubblici, altresi':
a) stipulare atti e contratti, ivi comprese l'assunzione di finanziamenti, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato d'uso per l'acquisizione di beni strumentali finalizzati all'attivita' istituzionale;
b) amministrare, gestire e valorizzare, anche all'estero, i beni di cui sia locatario, comodatario o comunque di cui abbia il possesso e la legittima detenzione;
c) acquisire, da parte di soggetti pubblici e privati, risorse finanziarie e beni da destinare allo svolgimento delle attivita' istituzionali;
d) svolgere, in proprio o con altri soggetti pubblici e privati, in forma societaria o con altre forme di collaborazione, attivita' strumentali, anche produttive, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e del proprio codice etico;
e) utilizzare, nell'ambito di iniziative finanziate da progetti di ricerca nazionale o internazionale, personale comandato da Ministeri o dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' professionalita' esterne attraverso contratti di collaborazione, nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 7, comma 6 e seguenti, e dell'articolo 36 del predetto decreto legislativo, avvalendosi di figure dotate di particolari professionalita' e di alta qualificazione.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 14 del citato decreto-legge n.
158 del 2012, vedasi nelle note alle premesse.
- Il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001 recita:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.
(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.».
- Il comma 6 e seguenti dell'art. 7 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 recita:
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - (Omissis).
6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei
seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle
competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita'
dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione di natura occasionale o
coordinata e continuativa per attivita' che debbano essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con
soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo,
dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica
nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca,
per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e
di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma
restando la necessita' di accertare la maturata esperienza
nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o
l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente
che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'art.
1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004,
n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni previste
dall'art. 36, comma 3, del presente decreto.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'art. 110, comma 6, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di
controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonche'
degli organismi operanti per le finalita' di cui all'art.
1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.».
- L'art. 36 del citato decreto legislativo n. 165 del
2001 recita:
«Art. 36 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile).
- 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno
ordinario le pubbliche amministrazioni assumono
esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato seguendo le procedure di reclutamento
previste dall'art. 35.
2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali
le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del
personale previste dal codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto
delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la
competenza delle amministrazioni in ordine alla
individuazione delle necessita' organizzative in coerenza
con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i
contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la
materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei
contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti
formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro
accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'art.
70 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive
modificazioni ed integrazioni, in applicazione di quanto
previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
dall'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863, dall'art. 16 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di
lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del
comma 1, dell'art. 70 del medesimo decreto legislativo n.
276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche' da ogni successiva modificazione o integrazione
della relativa disciplina con riferimento alla
individuazione dei contingenti di personale utilizzabile.
Non e' possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro
per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.
3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del
lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla
base di apposite istruzioni fornite con direttiva del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo
sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da
trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica che redige una relazione annuale al
Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarita'
nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata
la retribuzione di risultato.
4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito
del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le
informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di
lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non
puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e
sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di
lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le
amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme
pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o
colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono responsabili anche
ai sensi dell'art. 21 del presente decreto. Di tali
violazioni si terra' conto in sede di valutazione
dell'operato del dirigente ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
5-bis. Le disposizioni previste dall'art. 5, commi
4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, si applicano esclusivamente al
personale reclutato secondo le procedure di cui all'art.
35, comma 1, lettera b), del presente decreto.».
 
Art. 4
Organizzazione e personale

1. Il numero, la tipologia delle unita' operative complesse e semplici e la pianta organica dell'Istituto sono definite nell'allegata tabella A, che prevede anche il direttore sanitario e il direttore amministrativo, ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Considerata la natura di Centro nazionale per la mediazione transculturale in campo sanitario dell'Istituto, di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, l'Istituto medesimo puo' avvalersi, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, di un contingente aggiuntivo di esperti nel numero massimo di trenta unita' con contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto, il relativo trattamento giuridico ed economico, nonche' il reclutamento dello stesso sono disciplinati, al fine di assicurare la continuita' con la sperimentazione gestionale dell'Istituto, dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e dai vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza medica e veterinaria, della dirigenza sanitaria, professionale tecnica e amministrativa e del comparto della sanita', nelle more della sottoscrizione del Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione successivo a quello relativo al quadriennio 2006-2009.
4. All'antropologo e al traduttore si applica il profilo del collaboratore tecnico-professionale, inserito nella categoria D, mentre al mediatore transculturale si applica il profilo del coadiutore amministrativo esperto, inserito nella categoria B, livello economico Bs, di cui all'allegato 1 al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanita', nelle more della istituzione dei profili dell'antropologo, del traduttore e del mediatore transculturale nel Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di riferimento individuato dal Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione successivo a quello relativo al quadriennio 2006-2009.
Note all'art. 4:
- Per i riferimenti al decreto legislative n. 502 del
1992, vedasi nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 14, comma 3, del citato
decreto-legge n. 158 del 2012, vedasi nelle note alle
premesse.
- Per il testo del comma 6 dell'art. 7 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, vedasi nelle note
all'art. 3.
 
Art. 5
Finanziamento e contabilita'

1. L'Istituto uniforma la propria attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', nel rispetto del vincolo dell'equilibrio economico del bilancio conseguito attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie per specifiche attivita' istituzionali, e a tal fine il bilancio e' deliberato in pareggio. L'Istituto organizza la propria struttura mediante centri di costo in grado di programmare e rendicontare la gestione economica amministrativa e le risorse umane e strumentali. Al fine di assicurare la continuita' con la sperimentazione gestionale dell'Istituto, l'Istituto medesimo adotta la contabilita' economico-patrimoniale nonche' il piano regionale dei conti della regione Lazio, compatibilmente con quanto disposto in materia dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
2. L'Istituto trae i mezzi per il proprio funzionamento:
a) dai finanziamenti di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
b) dai contributi attribuiti all'Istituto dallo Stato e da altri enti pubblici, anche territoriali;
c) dai lasciti, donazioni, eredita' ed erogazioni liberali di qualsiasi genere;
d) dai proventi derivanti dall'esercizio delle attivita' istituzionali o dei soggetti controllati o collegati;
e) dai frutti e dalle rendite generati dai beni non direttamente utilizzati per l'assolvimento delle finalita' istituzionali;
f) dai proventi derivanti dall'esercizio delle attivita' specialistiche rese in regime di libera professione intramuraria.
3. La gestione finanziaria dell'Istituto si svolge in base al bilancio di previsione deliberato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui il bilancio stesso si riferisce, e viene trasmesso dal direttore, corredato dalla relazione sull'attivita', al consiglio di indirizzo e al collegio sindacale.
4. L'esercizio finanziario ha inizio in data 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
5. Il bilancio d'esercizio e' composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e, congiuntamente alla relazione sulla gestione del direttore e relativi allegati, viene deliberato entro il 31 marzo di ciascun anno e, quindi, trasmesso, nei cinque giorni successivi, al collegio sindacale per gli adempimenti di competenza.
6. L'Istituto procede alla deliberazione del bilancio d'esercizio entro il 30 aprile dell'anno in corso e, qualora particolari e straordinarie esigenze lo richiedano, l'approvazione dello stesso puo' avvenire entro il 30 giugno.
7. I bilanci preventivo e consuntivo nonche' le eventuali variazioni sono sottoposti alla verifica del collegio sindacale e trasmessi, per l'approvazione, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e finanze, conformemente alle modalita' e ai termini previsti dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, e successive modificazioni, nonche' ai termini di deliberazione ivi previsti.
Note all'art. 5:
- Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2011, n. 172.
- Per il testo del comma 5 dell'art. 14 del citato
decreto-legge n. 158 del 2012, vedasi nelle note alle
premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
1998, n. 439 (Regolamento recante norme di semplificazione
dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri,
da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere
adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non
economici in materia di approvazione dei bilanci e di
programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma
dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1998, n.
297.
 
Art. 6
Patrimonio

1. I beni dell'Istituto sono descritti in separati inventari, in conformita' alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Le aliquote di ammortamento di riferimento sono quelle previste dalla tabella di cui all'allegato 3 del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118. Gli inventari dei beni immobili sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario e devono evidenziare:
a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso a cui sono destinati e l'ufficio a cui sono affidati;
b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali nonche' la rendita imponibile;
c) le servitu', i pesi e gli oneri da cui sono gravati;
d) il costo d'acquisto o di costruzione e le eventuali successive variazioni anche per manutenzione straordinaria.
3. I beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile sono gestiti nell'ottica della migliore salvaguardia del loro valore e redditivita' e possono essere oggetto di alienazione a titolo oneroso nel rispetto della normativa vigente. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed immobili.
4. Nella fase di prima applicazione del presente regolamento, l'Istituto continua a svolgere la propria attivita' nei locali gia' messi a disposizione dagli Istituti fisioterapici ospitalieri (IFO), secondo le modalita' convenzionali in essere.
Note all'art. 6:
- La tabella dell'allegato 3 del citato decreto
legislativo n. 118 del 2011 e' la seguente:

«Allegato 3
In vigore dal 10 agosto 2011
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 7
Organi

1. Sono organi dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 14, comma 4 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189:
a) il consiglio di indirizzo;
b) il direttore;
c) il collegio sindacale.
Note all'art. 7:
- Per il testo del comma 4 dell'art. 14 del citato
decreto-legge n. 158 del 2012, vedasi nelle note alle
premesse.
 
Art. 8
Consiglio di indirizzo

1. Il consiglio di indirizzo e' composto, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, da cinque membri, di cui due nominati dal Ministro della salute e tre dai presidenti delle regioni che partecipano alla rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio sanitario legate alle popolazioni migranti e alla poverta' ed ha compiti di indirizzo strategico.
2. Il componente con funzione di presidente e' nominato, tra i cinque componenti, dal Ministro della salute.
3. Il consiglio:
a) definisce gli indirizzi strategici dell'Istituto, esprime parere sui progetti annuali e pluriennali di attivita', predisposti dal direttore dell'Istituto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e ne verifica l'attuazione;
b) esprime parere preventivo sul bilancio di previsione e su quello consuntivo, sugli atti di alienazione del patrimonio e sui provvedimenti in materia di costituzione o partecipazione a societa', consorzi, altri enti e associazioni e, qualora richiesto dal direttore, sulle materie dallo stesso proposte. Il parere e' espresso entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso tale termine il parere si intende espresso in senso positivo;
c) delibera in ordine al regolamento di amministrazione e contabilita', e agli altri regolamenti dell'Istituto, che vengono trasmessi per l'approvazione al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e finanze e al Dipartimento della funzione pubblica.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il presidente e' sostituito da un componente del consiglio da lui espressamente delegato o, in assenza di delega, da quello piu' anziano di eta'.
5. Il consiglio di indirizzo si riunisce con cadenza, di regola, bimestrale, nonche' ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunita' o a istanza di almeno due dei suoi componenti. Le riunioni del consiglio sono, di norma, tenute presso la sede dell'Istituto e possono svolgersi anche in modalita' telematica, con uso della videoconferenza.
6. Il consiglio, che stabilisce alla prima riunione le modalita' del proprio funzionamento si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente.
7. Alle riunioni del consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, il direttore e i componenti del collegio sindacale. Possono, altresi', partecipare, senza diritto di voto, i soggetti di volta in volta invitati dal consiglio stesso cui spetta il solo rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Ai componenti non spetta alcun compenso, gettone o indennita' salvo, ove dovuto, l'esclusivo rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, in conformita' alle disposizioni vigenti per la dirigenza della pubblica amministrazione.
Note all'art. 8:
- Per il testo del comma 4 dell'art. 14 del citato
decreto-legge n. 158 del 2012, vedasi nelle note alle
premesse.
 
Art. 9
Direttore

1. Il direttore e' nominato con decreto del Ministro della salute tra persone munite di laurea magistrale o equivalente e con provata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, in enti, aziende e strutture sanitarie pubbliche e private e settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche o finanziarie. Al rapporto di lavoro e al trattamento economico del direttore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per quanto compatibili.
2. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Istituto, ne sovrintende l'andamento e ne esercita tutti i poteri di gestione. Il direttore adotta, altresi', su delibera del consiglio di indirizzo, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera c), il regolamento di amministrazione e contabilita' e gli altri regolamenti dell'Istituto, che vengono trasmessi per l'approvazione al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e finanze.
3. Il direttore e' responsabile del raggiungimento degli obiettivi dell'Istituto e assume le determinazioni e le deliberazioni in ordine alla realizzazione dei programmi e progetti adottati. E', altresi', responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Istituto e dispone il conferimento degli incarichi di responsabilita' dirigenziale, compatibilmente con l'organizzazione interna e la dotazione organica.
4. Il direttore si avvale della collaborazione del direttore sanitario e del direttore amministrativo, al cui rapporto di lavoro e al trattamento economico si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Note all'art. 9:
- L'art. 3-bis del citato decreto legislativo n. 502
del 1992, reca:
«Art. 3-bis (Direttore generale, direttore
amministrativo e direttore sanitario). - 1. I provvedimenti
di nomina dei direttori generali delle unita' sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere sono adottati
esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma
3.
2. La nomina del direttore generale deve essere
effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla
data di vacanza dell'ufficio. Scaduto tale termine, si
applica l'art. 2, comma 2-octies.
3. La regione provvede alla nomina dei direttori
generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario
regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco
regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle
altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e
selezione effettuata, secondo modalita' e criteri
individuati dalla regione, da parte di una commissione
costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti
indicati da qualificate istituzioni scientifiche
indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Gli elenchi sono
aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione si accede
con il possesso di laurea magistrale e di adeguata
esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo
delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori,
con autonomia gestionale e con diretta responsabilita'
delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonche' di
eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione. La
regione assicura, anche mediante il proprio sito internet,
adeguata pubblicita' e trasparenza ai bandi, alla procedura
di selezione, alle nomine e ai curricula. Resta ferma
l'intesa con il rettore per la nomina del direttore
generale di aziende ospedaliero-universitarie.
4. I direttori generali nominati devono produrre, entro
diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del
corso di formazione in materia di sanita' pubblica e di
organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono
organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito
interregionale e in collaborazione con le universita' o
altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi
dell'art. 16-ter, operanti nel campo della formazione
manageriale, con periodicita' almeno biennale. I contenuti,
la metodologia delle attivita' didattiche, la durata dei
corsi, non inferiore a centoventi ore programmate in un
periodo non superiore a sei mesi, nonche' le modalita' di
conseguimento della certificazione, sono stabiliti, entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con decreto del
Ministro della sanita', previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. I direttori
generali in carica alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, producono il
certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da
tale data.
5. Al fine di assicurare una omogeneita' nella
valutazione dell'attivita' dei direttori generali, le
regioni concordano, in sede di Conferenza delle regioni e
delle province autonome, criteri e sistemi per valutare e
verificare tale attivita', sulla base di obiettivi di
salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro
della programmazione regionale, con particolare riferimento
all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza,
all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli
equilibri economico-finanziari di bilancio concordati,
avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche
dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.
All'atto della nomina di ciascun direttore generale, esse
definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli
obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con
riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena
autonomia gestionale dei direttori stessi.
6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun
direttore generale, la regione verifica i risultati
aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di
cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della
conferenza dei sindaci di cui all'art. 3, comma 14, ovvero,
per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui
all'art. 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro
i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La
disposizione si applica in ogni altro procedimento di
valutazione dell'operato del direttore generale, salvo
quanto disposto dal comma 7.
7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti
una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione
di leggi o del principio di buon andamento e di
imparzialita' della amministrazione, la regione risolve il
contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e
provvede alla sua sostituzione; in tali casi la regione
provvede previo parere della Conferenza di cui all'art. 2,
comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci giorni
dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione
del contratto puo' avere comunque corso. Si prescinde dal
parere nei casi di particolare gravita' e urgenza. Il
sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all'art. 3,
comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza
di cui all'art. 2, comma 2-bis, nel caso di manifesta
inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo
locale, possono chiedere alla regione di revocare il
direttore generale, o di non disporne la conferma, ove il
contratto sia gia' scaduto. Quando i procedimenti di
valutazione e di revoca di cui al comma 6 e al presente
comma riguardano i direttori generali delle aziende
ospedaliere, la Conferenza di cui all'art. 2, comma 2-bis
e' integrata con il sindaco del comune capoluogo della
provincia in cui e' situata l'azienda.
8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del
direttore amministrativo e del direttore sanitario e'
esclusivo ed e' regolato da contratto di diritto privato,
di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque
anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del
titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione
disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il
direttore amministrativo e il direttore sanitario. Il
trattamento economico del direttore generale, del direttore
sanitario e del direttore amministrativo e' definito, in
sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento
ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva
nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e
amministrativa.
9. La regione puo' stabilire che il conferimento
dell'incarico di direttore amministrativo sia subordinato,
in analogia a quanto previsto per il direttore sanitario
dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di
formazione programmato per il conferimento dell'incarico di
direttore generale o del corso di formazione manageriale di
cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione
manageriale appositamente programmato.
10. La carica di direttore generale e' incompatibile
con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente
o autonomo.
11. La nomina a direttore generale, amministrativo e
sanitario determina per i lavoratori dipendenti il
collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al
mantenimento del posto. L'aspettativa e' concessa entro
sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa
e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di
previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono
ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali comprensivi delle quote a carico del
dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto
per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui
all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile
1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere
da esse complessivamente sostenuto all'unita' sanitaria
locale o all'azienda ospedaliera interessata, la quale
procede al recupero della quota a carico dell'interessato.
12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori
dei casi di cui al comma 11, siano iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione
dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei
massimali previsti dall'art. 3, comma 7, del decreto
legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e' versata dall'unita'
sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera di
appartenenza, con recupero della quota a carico
dell'interessato.
13. In sede di revisione del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, si applica
il comma 5 del presente articolo.
14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio
sanitario nazionale e' regolato dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per la
programmazione delle assunzioni si applica l'art. 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
15. In sede di prima applicazione, le regioni possono
disporre la proroga dei contratti con i direttori generali
in carica all'atto dell'entrata in vigore del presente
decreto per un periodo massimo di dodici mesi.».
 
Art. 10
Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale e' composto, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, da tre membri: due nominati dal Ministro della salute, di cui uno designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nonche' uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. I membri del collegio sindacale, ad eccezione di quello designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, devono essere iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. Il collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2400 del codice civile, ha la durata di tre esercizi finanziari ed elegge, nel corso della prima seduta, il presidente tra i propri componenti.
3. Il collegio sindacale esercita le attribuzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e successive modificazioni.
4. I componenti del collegio, per le finalita' connesse all'esercizio dei poteri-doveri di controllo che incombono su detto organo, possono partecipare alle riunioni del consiglio di indirizzo senza diritto di voto.
5. Ai componenti del collegio spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
6. All'insediamento del collegio provvede il Direttore, che fissa la prima seduta del collegio medesimo.
Note all'art. 10:
- Per il testo del comma 4 dell'art. 14 del citato
decreto-legge n. 158 del 2012, vedasi nelle note alle
premesse.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, supplemento
ordinario.
- L'art. 2400 del codice civile recita:
«Art. 2400 (Nomina e cessazione dall'ufficio). - I
sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto
costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il
disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in
carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo
esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per
scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il
collegio e' stato ricostituito.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta
causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con
decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno
di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di
nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio
devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel
registro delle imprese nel termine di trenta giorni .
Al momento della nomina dei sindaci e prima
dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti
all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di
controllo da essi ricoperti presso altre societa'.».
- L'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.
123 (Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e
contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e
valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge
31 dicembre 2009, n. 196), recita:
«Art. 20 (Compiti dei collegi dei revisori dei conti e
sindacali). - 1. I collegi dei revisori dei conti e
sindacali presso gli enti ed organismi pubblici, di cui
all'art. 19, vigilano sull'osservanza delle disposizioni di
legge, regolamentari e statutarie; provvedono agli altri
compiti ad essi demandati dalla normativa vigente, compreso
il monitoraggio della spesa pubblica.
2. I collegi dei revisori dei conti e sindacali, in
particolare, devono:
a) verificare la corrispondenza dei dati riportati nel
conto consuntivo o bilancio d'esercizio con quelli
analitici desunti dalla contabilita' generale tenuta nel
corso della gestione;
b) verificare la loro corretta esposizione in bilancio,
l'esistenza delle attivita' e passivita' e l'attendibilita'
delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati
finanziari, economici e patrimoniali della gestione e
l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati
nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
c) effettuare le analisi necessarie e acquisire
informazioni in ordine alla stabilita' dell'equilibrio di
bilancio e, in caso di disavanzo, acquisire informazioni
circa la struttura dello stesso e le prospettive di
riassorbimento affinche' venga, nel tempo, salvaguardato
l'equilibrio;
d) vigilare sull'adeguatezza della struttura
organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di
corretta amministrazione;
e) verificare l'osservanza delle norme che presiedono
la formazione e l'impostazione del bilancio preventivo e
del conto consuntivo o bilancio d'esercizio;
f) esprimere il parere in ordine all'approvazione del
bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio
d'esercizio da parte degli organi a cio' deputati sulla
base degli specifici ordinamenti dei singoli enti;
g) effettuare almeno ogni trimestre controlli e
riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza
dei valori, dei titoli di proprieta' e sui depositi e i
titoli a custodia;
h) effettuare il controllo sulla compatibilita' dei
costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione
delle norme di legge, con particolare riferimento alle
disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
corresponsione dei trattamenti accessori.
3. Gli schemi dei bilanci preventivi, delle variazioni
ai bilanci preventivi, delle delibere di accertamento dei
residui, del conto consuntivo o bilancio d'esercizio sono
sottoposti, corredati dalla relazione illustrativa o da
analogo documento, almeno quindici giorni prima della data
della relativa delibera, all'esame del collegio dei
revisori dei conti o sindacale. Il collegio redige apposita
relazione da allegare ai predetti schemi, nella quale sono
sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante
l'esercizio.
4. L'attivita' dei collegi dei revisori e sindacali si
conforma ai principi della continuita', del campionamento e
della programmazione dei controlli.
5. I collegi dei revisori dei conti e sindacali non
intervengono nella gestione e nell'amministrazione attiva
degli enti e organismi pubblici.
6. Alle sedute degli organi di amministrazione attiva
assiste almeno un componente del collegio dei revisori e
sindacale.
7. I componenti del collegio dei revisori e sindacale
possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche
individualmente.
8. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche
individuale, nonche' delle risultanze dell'esame collegiale
dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei conti
consuntivi o bilanci d'esercizio e' redatto apposito
verbale.».
- Per i riferimenti all'art. 3 del citato decreto
legislativo n. 502 del 1992, vedasi nelle note alle
premesse.
 
Art. 11
Disposizioni transitorie

1. L'Istituto utilizza l'attuale subcodice identificativo afferente agli Istituti fisioterapici ospitalieri (IFO) attribuito all'Istituto medesimo, fino all'attivazione, da parte della regione Lazio, del codice identificativo dell'Istituto come struttura erogante prestazioni di medicina specialistica ambulatoriale.
2. L'Istituto subentra nella titolarita' dei rapporti di lavoro a tempo determinato e degli incarichi di collaborazione comunque denominati, in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento con la sperimentazione gestionale di cui all'articolo 1, fino alla loro naturale scadenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 febbraio 2013

Il Ministro della salute
Balduzzi
Il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione
Patroni Griffi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli
Visto, Il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 6, foglio n. 244
 
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