Gazzetta n. 122 del 27 maggio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 10 aprile 2013 |
Individuazione delle attivita' degli uffici periferici della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IL MINISTRO DELLA SALUTE IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni recante «Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro»; Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 66/2003, nella parte in cui prevede che le disposizioni di quest'ultimo non trovano applicazione nei riguardi di strutture destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine pubblico e sicurezza, in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato, cosi' come individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, recante «Nuovo codice della strada», ed in particolare l'art. 121, commi 3 e 4; Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 recante «Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE», ed in particolare l'art. 6 che, tra l'altro, prevede che i controlli sui veicoli di tutte le categorie di trasporto, soggette alla disciplina di cui ai citati regolamenti siano svolti in luoghi ed orari diversi, in una parte sufficientemente estesa della rete stradale e secondo un criterio di rotazione casuale, con un adeguato equilibrio geografico; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante «Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose» ed in particolare l'art. 6, che modifica l'art. 168 del citato decreto legislativo n. 285/1992, in materia di trasporto su strada di materiali pericolosi; Considerato che il personale degli uffici periferici della Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche in ottemperanza a precisi obblighi comunitari svolge un cospicuo numero di attivita' preordinate alla tutela della sicurezza della circolazione stradale che, l'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 285/1992, definisce quale una delle finalita' primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato; Considerato in particolare che rientrano tra le predette attivita' quelle relative al controllo nel settore dell'autotrasporto, svolte in servizi congiunti con la Polizia stradale e le altre Forze dell'ordine, nonche' quelle relative alla prevenzione e sicurezza stradale, in collaborazione con i medesimi soggetti, all'attivita' di revisione dei veicoli con massa massima autorizzata di 3,5 t, al conseguimento e mantenimento dei titoli abilitativi alla guida e ai controlli sulle cisterne dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, in regime di ADR (Accordo europeo sul trasporto di merci pericolose); Considerato che le predette attivita', in quanto essenziali alla tutela della sicurezza della circolazione stradale ed all'ordinato svolgimento di rilevanti attivita' economiche, qualificano i predetti uffici come «strutture destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica», di cui al citato art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2003; Ritenuto pertanto che sussista la necessita' di assicurare la continuita' delle attivita' in parola per le particolari esigenze inerenti al servizio espletato, in presenza delle quali puo' procedersi all'emanazione del decreto di cui al predetto art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2003; Considerato che le emanande disposizioni non implicano nuove e maggiori spese ne' per l'erario, in quanto le attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), c) e d) del presente decreto saranno assolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislatura vigente, ne' per l'utenza, stante l'invarianza delle tariffe per le operazioni di motorizzazione di cui alla tabella 3 della legge n. 870/1986. In relazione all'attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del presente decreto, in caso di superamento del limite orario per il lavoro straordinario, viene effettuata la rimodulazione delle risorse finanziarie a tal fine disponibili per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2013; Sentite le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1 Attivita' degli uffici periferici della Direzione generale per la Motorizzazione escluse dal campo di applicazione del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. l. Al fine di assicurare la continuita' del servizio, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni non si applicano al personale degli uffici periferici della Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, impegnato nelle attivita': a) di controllo nel settore dell'autotrasporto, svolte in servizi congiunti con la Polizia stradale e le altre Forze dell'ordine, nonche' di prevenzione e sicurezza stradale, in collaborazione con i medesimi soggetti; b) di revisione dei veicoli con massa massima autorizzata superiore a 3,5 t; c) connesse al conseguimento e mantenimento dei titoli abilitativi alla guida; d) relative ai controlli sulle cisterne dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, in regime di ADR (Accordo europeo sul trasporto di merci pericolose). 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, a tutela della salute dei lavoratori, sono stabilite nell'articolazione dell'orario di lavoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, modalita' di recupero delle energie psico-fisiche.
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| Art. 2 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Roma, 10 aprile 2013
Il Ministro delle infrastrutture dei trasporti Passera Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero Il Ministro della salute Balduzzi Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi
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