Gazzetta n. 124 del 29 maggio 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59
Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 5;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro sull'inquinamento acustico;
Visti gli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, ai fini della definizione delle piccole e medie imprese;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
Visti gli articoli 25 e 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227, recante regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese ed, in particolare, l'articolo 2;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa in data 10 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2011, recante misure per l'attuazione dello sportello unico per le attivita' produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 settembre 2012;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 22 novembre 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 29 novembre 2012;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto, alla luce del parere di Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, che l'autorizzazione unica ambientale debba avere comunque una durata non inferiore al periodo di validita' massimo previsto per le autorizzazioni da questa sostituite, al fine di evitare maggiori oneri per le imprese, in linea con quanto stabilito dal citato articolo 23, comma 1, lettera c), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione della previsione di cui all'articolo 23, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonche' agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta l'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo), convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33,
S.O.:
«Art. 23 (Autorizzazione unica in materia ambientale
per le piccole e medie imprese) (In vigore dal 7 aprile
2012). - 1. Ferme restando le disposizioni in materia di
autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di
semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI e
per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in
materia di autorizzazione integrata ambientale, anche sulla
base dei risultati delle attivita' di misurazione degli
oneri amministrativi di cui all'art. 25 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo e'
autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a
disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a
semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e
medie imprese e degli impianti non soggetti alle
disposizioni in materia di autorizzazione integrata
ambientale, in base ai seguenti principi e criteri
direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli
20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni:
a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di
comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla
legislazione vigente in materia ambientale;
b) l'autorizzazione unica ambientale e' rilasciata da
un unico ente;
c) il procedimento deve essere improntato al
principio di proporzionalita' degli adempimenti
amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e
al settore di attivita', nonche' all'esigenza di tutela
degli interessi pubblici e non dovra' comportare
l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.
2. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e dalla data di entrata in vigore del medesimo
regolamento sono identificate le norme, anche di legge,
regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate
dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.
2-bis. La realizzazione delle infrastrutture di
ricarica dei veicoli elettrici e' sottoposta alla
disciplina della segnalazione certificata di inizio
attivita' di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 ( Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- La legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro
sull'inquinamento acustico) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 ottobre 1995, n. 254, S.O.
- Si riportano gli articoli 20, 20-bis e 20-ter della
legge 15 marzo 1997, n. 59, (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa):
«Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma
di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte
formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta
al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno
di legge per la semplificazione e il riassetto normativo,
volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i
criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche ai
fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle
pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto
delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti
locali. In allegato al disegno di legge e' presentata una
relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle
norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e
codificazione della normativa primaria regolante la
materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di
Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento
della richiesta, con determinazione dei principi
fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare
per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che
regolano i procedimenti amministrativi ai quali si
attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente
art., nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione,
licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso
comunque denominati che non implichino esercizio di
discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda
dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
dell'interessato all'amministrazione competente corredata
dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente
richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni
amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione
della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita'
della produzione tipica e tradizionale e della
professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per
standard qualitativi e delle certificazioni di conformita'
da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle
attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i
poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita'
private, previsione dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della
concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a
ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza
esclusiva dello Stato, completa il processo di
codificazione di ciascuna materia emanando, anche
contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una
raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la
medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova
disciplina di livello primario e semplificandole secondo i
criteri di cui ai successivi commi.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al
comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione
e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante l'adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu'
estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte
delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati,
strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o
nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle
attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti
istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di
concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali
ed i soggetti interessati, secondo i criteri
dell'autonomia, della leale collaborazione, della
responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e
degli atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti,
aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o piu'
schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi
degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le
responsabilita', le modalita' di attuazione e le
conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture
tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre
pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi
ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti che sono resi entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e
delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato
nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono
resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle
Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai
precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la
predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le
amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non
diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non
piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati,
prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi
di semplificazione e di qualita' della regolazione con la
definizione della posizione italiana da sostenere in sede
di Unione europea nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la
partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e
di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
a livello europeo.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
della semplificazione e del riassetto normativo nelle
materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di
indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e
l'omogeneita' degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni
competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di
consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute
nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.».
«Art. 20-bis - 1. I regolamenti di delegificazione
possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi
che prevedono obblighi la cui violazione costituisce
illecito amministrativo e possono, in tale caso,
alternativamente:
a) eliminare o modificare detti obblighi, ritenuti
superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del
procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione
della corrispondente sanzione amministrativa;
b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi,
le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative
si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme
delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio
contenute nei regolamenti di semplificazione.».
«Art. 20-ter - 1. Il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
principio di leale collaborazione, concludono, in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di
Conferenza unificata, anche sulla base delle migliori
pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali
e locali, accordi ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi
dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per il
perseguimento delle comuni finalita' di miglioramento della
qualita' normativa nell'ambito dei rispettivi ordinamenti,
al fine, tra l'altro, di:
a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle
rispettive competenze normative e svolgere attivita' di
interesse comune in tema di semplificazione, riassetto
normativo e qualita' della regolazione;
b) definire principi, criteri, metodi e strumenti
omogenei per il perseguimento della qualita' della
regolazione statale e regionale, in armonia con i principi
generali stabiliti dalla presente legge e dalle leggi
annuali di semplificazione e riassetto normativo, con
specifico riguardo ai processi di semplificazione, di
riassetto e codificazione, di analisi e verifica
dell'impatto della regolazione e di consultazione;
c) concordare, in particolare, forme e modalita'
omogenee di analisi e verifica dell'impatto della
regolazione e di consultazione con le organizzazioni
imprenditoriali per l'emanazione dei provvedimenti
normativi statali e regionali;
d) valutare, con l'ausilio istruttorio anche dei
gruppi di lavoro gia' esistenti tra regioni, la
configurabilita' di modelli procedimentali omogenei sul
territorio nazionale per determinate attivita' private e
valorizzare le attivita' dirette all'armonizzazione delle
normative regionali.».
- Il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del
6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di
esenzione per categoria) e' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea n. L 214/3 del 9 agosto 2008.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 25 e 38 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O.:
«Art. 25 (Taglia-oneri amministrativi) (In vigore dal
13 luglio 2011) - 1. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e
del Ministro per la semplificazione normativa, e' approvato
un programma per la misurazione degli oneri amministrativi
derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate
alla competenza dello Stato, con l'obiettivo di giungere,
entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per
una quota complessiva del 25%, come stabilito in sede
europea. Per la riduzione relativa alle materie di
competenza regionale, si provvede ai sensi dell'art. 20-ter
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi
attuativi.
2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il
Dipartimento della funzione pubblica coordina le attivita'
di misurazione in raccordo con l'Unita' per la
semplificazione e la qualita' della regolazione e le
amministrazioni interessate per materia.
3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro
per la semplificazione normativa, adotta il piano di
riduzione degli oneri amministrativi relativo alle materie
affidate alla competenza di ciascun Ministro, che definisce
le misure normative, organizzative e tecnologiche
finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al
comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai
dirigenti titolari dei centri di responsabilita'
amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per
la semplificazione e la qualita' della regolazione di cui
al comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo
2006, n. 80, che assicura la coerenza generale del processo
nonche' il raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al
comma 1. Le regioni, le province e i comuni adottano,
nell'ambito della propria competenza, sulla base delle
attivita' di misurazione, programmi di interventi a
carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti
alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per
il coordinamento delle metodologie della misurazione e
della riduzione degli oneri, e' istituito presso la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei
membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro
per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e
da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata,
rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni,
uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli
dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico
non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati
della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle
Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa.
4. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la
semplificazione normativa, si provvede a definire le linee
guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e
delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei
risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione
pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.
5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni
materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e
comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo e' delegato
ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri
competenti, contenenti gli interventi normativi volti a
ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e
sui cittadini nei settori misurati e a semplificare e
riordinare la relativa disciplina. Tali interventi
confluiscono nel processo di riassetto di cui all'art. 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti
con le attivita' di misurazione e riduzione degli oneri
amministrativi gravanti sulle imprese e' data tempestiva
notizia sul sito web del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la
semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti
pubblici statali interessati.
7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei
singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene
conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.».
«Art. 38 (Impresa in un giorno) (In vigore dal 13
luglio 2011) - 1. Al fine di garantire il diritto di
iniziativa economica privata di cui all'art. 41 della
Costituzione, l'avvio di attivita' imprenditoriale, per il
soggetto in possesso dei requisiti di legge, e' tutelato
sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio
attivita' o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.
2. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e),
m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del
presente art. introducono, anche attraverso il
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto
delle liberta' fondamentali, l'efficienza del mercato, la
libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse
costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
ai sensi dell' art. 117, primo comma, della Costituzione.
3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la
semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la
Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, si procede alla semplificazione e al
riordino della disciplina dello sportello unico per le
attivita' produttive di cui al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
447, e successive modificazioni, in base ai seguenti
principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 19, comma 1,e 20, comma 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241:
a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto
previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e
dall'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di
accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende
amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e
fornisce, altresi', una risposta unica e tempestiva in
luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque
coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui
all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241;
a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite
misure telematiche, il collegamento tra le attivita'
relative alla costituzione dell'impresa di cui alla
comunicazione unica disciplinata dall'art. 9 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le
attivita' relative alla attivita' produttiva di cui alla
lettera a) del presente comma;
b) le disposizioni si applicano sia per
l'espletamento delle procedure e delle formalita' per i
prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
sia per la realizzazione e la modifica di impianti
produttivi di beni e servizi;
c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti
previsti dalla normativa per la realizzazione, la
trasformazione, il trasferimento e la cessazione
dell'esercizio dell'attivita' di impresa puo' essere
affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le
imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali
soggetti privati rilasciano una dichiarazione di
conformita' che costituisce titolo autorizzatorio per
l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di
procedimenti che comportino attivita' discrezionale da
parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati
svolgono unicamente attivita' istruttorie in luogo e a
supporto dello sportello unico;
d) i comuni che non hanno istituito lo sportello
unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai
requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni
relative allo sportello unico, delegandole alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali
mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume
la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme
di gestione congiunta con l'ANCI;
e) l'attivita' di impresa puo' essere avviata
immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la
presentazione della dichiarazione di inizio attivita' allo
sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento della presentazione
della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti
previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una
ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita',
costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il
privato puo' richiedere il ricorso alla conferenza di
servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
g) per i progetti di impianto produttivo
eventualmente contrastanti con le previsioni degli
strumenti urbanistici, e' previsto un termine di trenta
giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni
ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di
servizi per la conclusione certa del procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di
servizi, scaduto il termine previsto per le altre
amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro
competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni
caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal
caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il
responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a
rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata
emissione degli avvisi medesimi.
3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre
2011 prevista dall'art. 12, comma 7, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo
sportello unico per le attivita' produttive ovvero a
fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio gli elementi
necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai sensi
dell'art. 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010,
il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e,
sentita la regione competente, nomina un commissario ad
acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i
funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti
per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad
assicurare la messa a regime del funzionamento degli
sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro per la semplificazione normativa,
sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che
risultino indispensabili per attuare, sul territorio
nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more
della sua attuazione, la continuita' della funzione
amministrativa, anche attraverso parziali e limitate
deroghe alla relativa disciplina.
3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo
svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici
per le attivita' produttive, i comuni adottano le misure
organizzative e tecniche che risultino necessarie.
4. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata
di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i
requisiti e le modalita' di accreditamento dei soggetti
privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di
vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche
demandando tali funzioni al sistema camerale, nonche' le
modalita' per la divulgazione, anche informatica, delle
tipologie di autorizzazione per le quali e' sufficiente
l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo
criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto
delle diverse discipline regionali.
5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'art. 1
del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone
un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la
eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema
produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale
la capacita' delle amministrazioni pubbliche di assicurare
sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al
comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui
al presente art..
6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente art.
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 maggio 2010, n. 125, S.O.:
«Art. 49 (Disposizioni in materia di conferenza di
servizi) - 4-quater. Al fine di promuovere lo sviluppo del
sistema produttivo e la competitivita' delle imprese, anche
sulla base delle attivita' di misurazione degli oneri
amministrativi di cui all'art. 25 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo e' autorizzato ad
adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello
sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati e le
associazioni imprenditoriali, volti a semplificare e
ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle
piccole e medie imprese, in base ai seguenti principi e
criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni:
a) proporzionalita' degli adempimenti amministrativi
in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di
attivita', nonche' alle esigenze di tutela degli interessi
pubblici coinvolti;
b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi,
ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni,
comunque denominati, nonche' degli adempimenti
amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto
alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla
dimensione dell'impresa ovvero alle attivita' esercitate;
c) estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione,
delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici
abilitati nonche' delle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' art. 38, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle
procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'amministrazione digitale;
e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli
per le imprese in possesso di certificazione ISO o
equivalente, per le attivita' oggetto di tale
certificazione;
f) coordinamento delle attivita' di controllo al fine
di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la
proporzionalita' degli stessi in relazione alla tutela
degli interessi pubblici coinvolti.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 2001, n. 42, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione
ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per
le attivita' produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 2010, n.
229, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di
adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti
sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2012, n. 28.
- Il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18
aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei
criteri di individuazione di piccole e medie imprese), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n.
238.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 23 del citato decreto-legge n. 5
del 2012 e' riportato nelle note alle premesse.
I riferimenti al citato decreto del Ministro delle
attivita' produttive 18 aprile 2005 sono riportati nelle
note alle premesse.
Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 26 (Decisione) 1. Salvo quanto previsto
dall'articolo 24 l'autorita' competente conclude con
provvedimento espresso e motivato il procedimento di
valutazione dell'impatto ambientale nei centocinquanta
giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui
all'articolo 23, comma 1. Nei casi in cui e' necessario
procedere ad accertamenti ed indagini di particolare
complessita', l'autorita' competente, con atto motivato,
dispone il prolungamento del procedimento di valutazione
sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone
comunicazione al proponente.
2. L'inutile decorso dei termini previsti dal presente
articolo ovvero dall'articolo 24 implica l'esercizio del
potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che
provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti
interessate, entro sessanta giorni, previa diffida
all'organo competente ad adempire entro il termine di venti
giorni. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto
ambientale in sede non statale, si applicano le
disposizioni di cui al periodo precedente fino all'entrata
in vigore di apposite norme regionali e delle province
autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina
comunitaria vigente in materia e dei principi richiamati
all'articolo 7, comma 7, lettera e) del presente decreto.
2-bis. La tutela avverso il silenzio
dell'Amministrazione e' disciplinata dalle disposizioni
generali del processo amministrativo.
3. L'autorita' competente puo' richiedere al proponente
entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui
all'articolo 24, comma 4, in un'unica soluzione,
integrazioni alla documentazione presentata, con
l'indicazione di un termine per la risposta che non puo'
superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza
del proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque
giorni. L'autorita' competente esprime il provvedimento di
valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni
dalla presentazione degli elaborati modificati.
3-bis. L'autorita' competente, ove ritenga che le
modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il
pubblico, dispone che il proponente depositi copia delle
stesse ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e,
contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo
le modalita' di cui all'articolo 24, commi 2 e 3. Entro il
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto
emendato ai sensi del presente articolo, chiunque abbia
interesse puo' prendere visione del progetto e del relativo
studio di impatto ambientale, presentare proprie
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche
apportate agli elaborati ai sensi del comma 3. In questo
caso, l'autorita' competente esprime il provvedimento di
valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni
dalla scadenza del termine previsto per la presentazione
delle osservazioni.
3-ter. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle
richieste di integrazioni da parte dell'autorita'
competente, non presentando gli elaborati modificati, o
ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della
valutazione.
4. Il provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi
comunque denominati in materia ambientale, necessari per la
realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.
5. Il provvedimento contiene le condizioni per la
realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti,
nonche' quelle relative ad eventuali malfunzionamenti. In
nessun caso puo' farsi luogo all'inizio dei lavori senza
che sia intervenuto il provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale.
6. I progetti sottoposti alla fase di valutazione
devono essere realizzati entro cinque anni dalla
pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto
il provvedimento puo' stabilire un periodo piu' lungo.
Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza
del proponente, dall'autorita' che ha emanato il
provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto
ambientale deve essere reiterata. I termini di cui al
presente comma si applicano ai procedimenti avviati
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.».
 

Allegato da pag. 6 a pag. 100

Parte di provvedimento in formato grafico


Allegato da pag. 101 a pag. 199

Parte di provvedimento in formato grafico


Allegato da pag. 200 a pag. 296

Parte di provvedimento in formato grafico


Allegato da pag. 297 a pag. 369

Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) autorizzazione unica ambientale: il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attivita' produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3;
b) autorita' competente: la Provincia o la diversa autorita' indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale;
d) gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che e' responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) sportello unico per le attivita' produttive (SUAP): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;
f) modifica: ogni variazione al progetto, gia' autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che possa produrre effetti sull'ambiente;
g) modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.
Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010:
«Art. 7. Procedimento unico
1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze
per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2,
comma 1, sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni
dal ricevimento, salvi i termini piu' brevi previsti dalla
disciplina regionale, puo' richiedere all'interessato la
documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza
si intende correttamente presentata.
2. Verificata la completezza della documentazione, il
SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta
giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i
termini piu' brevi previsti dalla normativa regionale,
ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi del comma
3.
3. Quando e' necessario acquisire intese, nulla osta,
concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il
responsabile del SUAP puo' indire una conferenza di servizi
ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero
dalle altre normative di settore, anche su istanza del
soggetto interessato o dell'Agenzia. La conferenza di
servizi e' sempre indetta nel caso in cui i procedimenti
necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta,
concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta
giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali.
Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di
mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica
l'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge.
4. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici
richiesti sono comunicati in modalita' telematica dagli
organismi competenti al responsabile del SUAP.
5. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'Agenzia, su
richiesta del soggetto interessato, puo' svolgere attivita'
istruttoria ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c)
del decreto-legge, e trasmette la relativa documentazione,
in via telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia
fornisce assistenza per l'individuazione dei procedimenti
da attivare in relazione all'esercizio delle attivita'
produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi,
nonche' per la redazione in formato elettronico delle
domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi
elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia puo'
fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza
di servizi.
6. Il provvedimento conclusivo del procedimento,
assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e', ad ogni effetto,
titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo
svolgimento delle attivita' richieste.
7. Il rispetto dei termini per la conclusione del
procedimento costituisce elemento di valutazione del
responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici
partecipanti alla conferenza di servizi.».
Si riporta il testo dell'articolo 14-ter, comma 6-bis,
della citata legge n. 241 del 1990:
«6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in
ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4,
l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo'
adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta
la determinazione motivata di conclusione del procedimento
che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma
risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata
partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la
ritardata o mancata adozione della determinazione motivata
di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della
responsabilita' dirigenziale o disciplinare e
amministrativa, nonche' ai fini dell'attribuzione della
retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del
privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata
osservanza del termine di conclusione del procedimento ai
sensi degli articoli 2 e 2-bis.».
 
Art. 3
Autorizzazione unica ambientale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell'autorizzazione unica ambientale.
3. E' fatta comunque salva la facolta' dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attivita' soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.
4. Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione unica ambientale puo' essere richiesta solo dopo che l'autorita' competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti.
5. L'autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalita' per lo svolgimento delle attivita' di autocontrollo, ove previste, individuate dall'autorita' competente tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore di attivita'. In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attivita' di autocontrollo all'autorita' competente, la quale puo' procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attivita' e dall'impianto e' tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione.
6. L'autorizzazione di cui al presente articolo ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio.
Note all'art. 3:
Si riporta il testo degli articoli 112 e 269
(modificato dal presente regolamento) del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 112.Utilizzazione agronomica.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92 per
le zone vulnerabili e dal decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, per gli impianti di allevamento intensivo di
cui al punto 6.6 dell'Allegato 1 al predetto decreto,
l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento,
delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base
di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574,
nonche' dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui
all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da
piccole aziende agroalimentari, cosi' come individuate in
base al decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di cui al comma 2, e' soggetta a comunicazione
all'autorita' competente ai sensi all'articolo 75 del
presente decreto.
2. Le regioni disciplinano le attivita' di
utilizzazione agronomica di cui al comma 1 sulla base dei
criteri e delle norme tecniche generali adottati con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio, delle attivita' produttive, della salute e
delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del predetto decreto ministeriale, garantendo nel contempo
la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in
particolare il raggiungimento o il mantenimento degli
obiettivi di qualita' di cui alla parte terza del presente
decreto.
3. Nell'ambito della normativa di cui al comma 2, sono
disciplinali in particolare:
a) le modalita' di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e
9 della legge 11 novembre 1996, n. 574;
b) i tempi e le modalita' di effettuazione della
comunicazione, prevedendo procedure semplificate nonche'
specifici casi di esonero dall'obbligo di comunicazione per
le attivita' di minor impatto ambientale;
c) le norme tecniche di effettuazione delle operazioni
di utilizzo agronomico;
d) i criteri e le procedure di controllo, ivi comprese
quelle inerenti l'imposizione di prescrizioni da parte
dell'autorita' competente, il divieto di esercizio ovvero
la sospensione a tempo determinato dell'attivita' di cui al
comma 1 nel caso di mancata comunicazione o mancato
rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni
impartite;
e) le sanzioni amministrative pecuniarie fermo restando
quanto disposto dall'articolo 137, comma 15.».
«Art. 269.Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
per gli stabilimenti.
1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267,
commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e
dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti
che producono emissioni deve essere richiesta una
autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente
decreto. L'autorizzazione e' rilasciata con riferimento
allo stabilimento. I singoli impianti e le singole
attivita' presenti nello stabilimento non sono oggetto di
distinte autorizzazioni.
2. Il gestore che intende installare uno stabilimento
nuovo o trasferire uno stabilimento da un luogo ad un altro
presenta all'autorita' competente una domanda di
autorizzazione, accompagnata:
a) dal progetto dello stabilimento in cui sono
descritti gli impianti e le attivita', le tecniche adottate
per limitare le emissioni e la quantita' e la qualita' di
tali emissioni, le modalita' di esercizio, la quota dei
punti di emissione individuata in modo da garantire
l'adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che
caratterizzano l'esercizio e la quantita', il tipo e le
caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si
prevede l'utilizzo, nonche', per gli impianti soggetti a
tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i
parametri di impianto che lo caratterizzano;
b) da una relazione tecnica che descrive il complessivo
ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le
attivita' ed indica il periodo previsto intercorrente tra
la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti.
3. Per il rilascio dell'autorizzazione
all'installazione di stabilimenti nuovi, l'autorita'
competente indice, entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi
dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, nel corso della quale si procede anche, in via
istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi
coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in
particolare, nei procedimenti svolti dal comune ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per il
rinnovo e per l'aggiornamento dell'autorizzazione
l'autorita' competente, previa informazione al comune
interessato il quale puo' esprimere un parere nei trenta
giorni successivi, avvia un autonomo procedimento entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In sede di
conferenza di servizi o di autonomo procedimento, eventuali
integrazioni della domanda devono essere trasmesse
all'autorita' competente entro trenta giorni dalla relativa
richiesta; se l'autorita' competente non si pronuncia in un
termine pari a centoventi giorni o, in caso di integrazione
della domanda di autorizzazione, pari a centocinquanta
giorni dalla ricezione della domanda stessa, il gestore
puo', entro i successivi sessanta giorni, richiedere al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di
provvedere, notificando tale richiesta anche all'autorita'
competente.
4. L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli
270 e 271:
a) per le emissioni che risultano tecnicamente
convogliabili, le modalita' di captazione e di
convogliamento;
b) per le emissioni convogliate o di cui e' stato
disposto il convogliamento, i valori limite di emissione,
le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i
criteri per la valutazione della conformita' dei valori
misurati ai valori limite e la periodicita' dei controlli
di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione
individuata tenuto conto delle relative condizioni
tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti
soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da
consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura
inevitabile dal punto di vista tecnologico e
dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le
sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione,
le prescrizioni ed i relativi controlli;
c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni
finalizzate ad assicurarne il contenimento.
5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 4,
l'autorizzazione puo' stabilire, per ciascun inquinante,
valori limite di emissione espressi come flussi di massa
annuali riferiti al complesso delle emissioni,
eventualmente incluse quelle diffuse, degli impianti e
delle attivita' di uno stabilimento. Per gli impianti di
cui all'allegato XII alla parte seconda del presente
decreto, in tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile
individuare valori limite di emissione espressi come
concentrazione, l'autorizzazione integrata ambientale,
fatto salvo quanto disposto dall'articolo 275, comma 2, non
puo' stabilire esclusivamente valori espressi come flusso
di massa fattore di emissione o percentuale.
6. L'autorizzazione stabilisce il periodo che deve
intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime
dell'impianto. La messa in esercizio deve essere comunicata
all'autorita' competente con un anticipo di almeno quindici
giorni. L'autorizzazione stabilisce la data entro cui
devono essere comunicati all'autorita' competente i dati
relativi alle emissioni effettuate in un periodo
continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a
regime, e la durata di tale periodo, nonche' il numero dei
campionamenti da realizzare; tale periodo deve avere una
durata non inferiore a dieci giorni, salvi i casi in cui il
progetto di cui al comma 2, lettera a) preveda che
l'impianto funzioni esclusivamente per periodi di durata
inferiore. L'autorita' competente per il controllo effettua
il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione
entro sei mesi dalla data di messa a regime di uno o piu'
impianti o dall'avvio di una o piu' attivita' dello
stabilimento autorizzato.
7. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente
articolo ha una durata di quindici anni. La domanda di
rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della
scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla
domanda di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata ai sensi
del presente articolo, l'esercizio dell'impianto puo'
continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione in
caso di mancata pronuncia in termini del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio a cui sia stato
richiesto di provvedere ai sensi del comma 3. L'autorita'
competente puo' imporre il rinnovo dell'autorizzazione
prima della scadenza ed il rinnovo delle autorizzazioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, prima dei termini previsti dall'articolo 281,
comma 1, se una modifica delle prescrizioni autorizzative
risulti necessaria al rispetto dei valori limite di
qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa. Il
rinnovo dell'autorizzazione comporta il decorso di un
periodo di quindici anni.
8. Il gestore che intende effettuare una modifica dello
stabilimento ne da' comunicazione all'autorita' competente
o, se la modifica e' sostanziale, presenta, ai sensi del
presente articolo, una domanda di autorizzazione. Se la
modifica per cui e' stata data comunicazione e'
sostanziale, l'autorita' competente ordina al gestore di
presentare una domanda di autorizzazione ai sensi del
presente articolo. Se la modifica e' sostanziale
l'autorita' competente aggiorna l'autorizzazione dello
stabilimento con un'istruttoria limitata agli impianti e
alle attivita' interessati dalla modifica o, a seguito di
eventuale apposita istruttoria che dimostri tale esigenza
in relazione all'evoluzione della situazione ambientale o
delle migliori tecniche disponibili, la rinnova con
un'istruttoria estesa all'intero stabilimento. Se la
modifica non e' sostanziale, l'autorita' competente
provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in
atto. Se l'autorita' competente non si esprime entro
sessanta giorni, il gestore puo' procedere all'esecuzione
della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il
potere dell'autorita' competente di provvedere
successivamente. Per modifica sostanziale si intende quella
che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle
emissioni o che altera le condizioni di convogliabilita'
tecnica delle stesse. E' fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 275, comma 11. Il rinnovo dell'autorizzazione
comporta, a differenza dell'aggiornamento, il decorso di un
nuovo periodo di quindici anni. Con apposito decreto da
adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5, si provvede
ad integrare l'allegato I alla parte quinta del presente
decreto con indicazione degli ulteriori criteri per la
qualificazione delle modifiche sostanziali di cui
all'articolo 268, comma 1, lettera m-bis), e con
l'indicazione modifiche di cui all'articolo 268, comma 1,
lettera m) per le quali non vi e' l'obbligo di effettuare
la comunicazione.
9. L'autorita' competente per il controllo e'
autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le
ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto
dell'autorizzazione.
10. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti
di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I
gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure
per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le
ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le
medesime finalita', con apposito provvedimento
dall'autorita' competente.
11. Il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad
un altro equivale all'installazione di uno stabilimento
nuovo.
12. soppresso dalla lettera m) del comma 3 dell'art. 3,
del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128.
13. soppresso dalla lettera m) del comma 3 dell'art. 3,
del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128;
14. soppresso dalla lettera m) del comma 3 dell'art. 3,
del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128;
15. soppresso dalla lettera m) del comma 3 dell'art. 3,
del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128;
16. soppresso dalla lettera m) del comma 3 dell'art. 3,
del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128.».
Si riporta il testo dell'articolo 8, commi 4 e 6, della
citata legge n. 447 del 1995:
«Art. 8.Disposizioni in materia di impatto acustico.
1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto
ambientale ai sensi dell'articolo 6 della L. 8 luglio 1986,
n. 349 , ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988,
n. 377 , e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio
1989, devono essere redatti in conformita' alle esigenze di
tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni
interessate.
2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1,
ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti
titolari dei progetti o delle opere predispongono una
documentazione di impatto acustico relativa alla
realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle
seguenti opere:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane
principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade
urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F
(strade locali), secondo la classificazione di cui al
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono
installati macchinari o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su
rotaia.
3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione
previsionale del clima acustico delle aree interessate alla
realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere
di cui al comma 2.
3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento
degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b) del
comma 1 dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile
abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attivita' edilizia
ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione
acustica e' sostituita da una autocertificazione del
tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di
protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica
di riferimento.
4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie
relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad
attivita' produttive, sportive e ricreative e a postazioni
di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti
comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi
immobili ed infrastrutture, nonche' le domande di licenza o
di autorizzazione all'esercizio di attivita' produttive
devono contenere una documentazione di previsione di
impatto acustico.
5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del
presente articolo e' resa, sulla base dei criteri stabiliti
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), della
presente legge, con le modalita' di cui all'articolo 4
della L. 4 gennaio 1968, n. 15 .
6. La domanda di licenza o di autorizzazione
all'esercizio delle attivita' di cui al comma 4 del
presente articolo, che si prevede possano produrre valori
di emissione superiori a quelli determinati ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere
l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare
le emissioni sonore causate dall'attivita' o dagli
impianti. La relativa documentazione deve essere inviata
all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini
del rilascio del relativo nulla-osta.».
Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della
direttiva 86/278/CEE concernente la protezione
dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione
dei fanghi di depurazione in agricoltura), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n. 38, (S.O.):
«Art. 9.Autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi in
agricoltura.
1. Chi intende utilizzare in attivita' agricole proprie
o di terzi, i fanghi di cui all'art. 2 deve:
a) ottenere un'autorizzazione dalla Regione;
b) notificare, con almeno 10 giorni di anticipo, alla
regione, alla provincia ed al comune di competenza,
l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi.
2. Ai fini di ottenere l'autorizzazione di cui al comma
1, punto a), il richiedente deve indicare:
a) la tipologia di fanghi da utilizzare;
b) le colture destinate all'impiego dei fanghi;
c) le caratteristiche e l'ubicazione dell'impianto di
stoccaggio dei fanghi;
d) le caratteristiche dei mezzi impiegati per la
distribuzione dei fanghi.
L'autorizzazione ha una durata massima di cinque anni.
3. La notifica di cui al comma 1, punto b), deve
contenere:
a) gli estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
b) i dati analitici dei fanghi per i parametri indicati
all'allegato I B;
c) l'identificazione, sui mappali catastali e la
superficie dei terreni sui quali si intende applicare i
fanghi;
d) i dati analitici dei terreni, per i parametri
indicati all'allegato II A;
e) le colture in atto e quelle previste;
f) le date previste per l'utilizzazione dei fanghi;
g) il consenso allo spandimento da parte di chi ha il
diritto di esercitare attivita' agricola sui terreni sui
quali si intende utilizzare fanghi;
h) il titolo di disponibilita' dei terreni ovvero la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.».
Si riportano i testi degli articoli 215 e 216 del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 215.Autosmaltimento.
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche
e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi
1, 2 e 3, e siano tenute in considerazione le migliori
tecniche disponibili, le attivita' di smaltimento di
rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione
dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi
novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita'
alla provincia territorialmente competente.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in
particolare:
a) il tipo, la quantita' e le caratteristiche dei
rifiuti da smaltire;
b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio
degli impianti;
d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
e) la qualita' delle emissioni e degli scarichi idrici
nell'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di
attivita' ed entro il termine di cui al comma 1 verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di
attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa,
e' allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche
specifiche di cui al comma 1;
b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e
delle procedure autorizzative previste dalla normativa
vigente.
4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1,
dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine
e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica
sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.
6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli
articoli 208, 209, 210 e 211 le attivita' di
autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di
rifiuti.».
«Art. 216.Operazioni di recupero.
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche
e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi
1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei
rifiuti puo' essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia
territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti
elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1,
lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227,
comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento,
l'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di
una visita preventiva, da parte della provincia competente
per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla
presentazione della predetta comunicazione.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in
particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle
quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in
relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi
di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite
di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori
limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di
attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione alle
altre emissioni presenti in sito;
4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme
diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in
relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze pericolose
contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti
stessi siano recuperati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di
attivita' e, entro il termine di cui al comma 1, verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di
attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa,
e' allegata una relazione dalla quale risulti:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni
specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per
la gestione dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;
d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il ciclo
di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi
sono destinati ad essere recuperati, nonche' l'utilizzo di
eventuali impianti mobili;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti
derivanti dai cicli di recupero.
4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1,
dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine
e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica
sostanziale delle operazioni di recupero.
6. La procedura semplificata di cui al presente
articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni
qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai
rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1
che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle
attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui
all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale
dell'impianto,
7. Alle attivita' di cui al presente articolo si
applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero
e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
modo effettivo al recupero.
8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione
in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera b),
e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da
disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri
vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con il Ministro
delle attivita' produttive, determina modalita', condizioni
e misure relative alla concessione di incentivi finanziari
previsti da disposizioni legislative vigenti a favore
dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in
operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere
materie, sostanze, oggetti, nonche' come combustibile per
produrre energia elettrica, tenuto anche conto del
prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle
centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a
preventive operazioni di trattamento finalizzate alla
produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto
dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
successive modificazioni, nonche' dalla direttiva
2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento.
8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti
pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono
sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di
inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto
dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero
previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte
quarta del presente decreto.
8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le
norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in
riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso
gli impianti dove sono effettuate le operazioni di
riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9
dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto,
nonche' le modalita' di stoccaggio e i termini massimi
entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
operazioni.
9. Comma soppresso dall'articolo 2, comma 36, D.Lgs. 16
gennaio 2008, n. 4.
10. Comma soppresso dall'articolo 2, comma 36, D.Lgs.
16 gennaio 2008, n. 4.
11. Comma abrogato dalla lettera e) del comma 1
dell'art. 30, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 .
12. Comma abrogato dalla lettera e) del comma 1
dell'art. 30, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.
13. Comma abrogato dalla lettera e) del comma 1
dell'art. 30, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.
14. Comma abrogato dalla lettera e) del comma 1
dell'art. 30, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.
15. Comma abrogato dalla lettera e) del comma 1
dell'art. 30, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.».
Si riporta il testo degli articoli 20 e 108 del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 20.Verifica di assoggettabilita'.
1. Il proponente trasmette all'autorita' competente il
progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale in
formato elettronico, ovvero nei casi di particolare
difficolta' di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo,
nel caso di progetti:
a) elencati nell'allegato II che servono esclusivamente
o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi
metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due
anni;
b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti
elencati nell'allegato II che possano produrre effetti
negativi e significativi sull'ambiente;
c) elencati nell'allegato IV, secondo le modalita'
stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo
conto dei commi successivi del presente articolo.
2. Dell'avvenuta trasmissione e' dato sintetico avviso,
a cura del proponente, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana per i progetti di competenza statale,
nel Bollettino Ufficiale della regione per i progetti di
rispettiva competenza, nonche' all'albo pretorio dei comuni
interessati. Nell'avviso sono indicati il proponente,
l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il
luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro
interezza ed i tempi entro i quali e' possibile presentare
osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti e'
depositata presso i comuni ove il progetto e' localizzato.
Nel caso dei progetti di competenza statale la
documentazione e' depositata anche presso la sede delle
regioni e delle province ove il progetto e' localizzato. I
principali elaborati del progetto preliminare e lo studio
preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web
dell'autorita' competente.
3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione
dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse puo'
far pervenire le proprie osservazioni.
4. L'autorita' competente nei successivi quarantacinque
giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del
presente decreto e tenuto conto delle osservazioni
pervenute, verifica se il progetto abbia possibili effetti
negativi e significativi sull'ambiente. Entro la scadenza
del termine l'autorita' competente deve comunque
esprimersi. L'autorita' competente puo', per una sola
volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al
proponente, entro il termine previsto dal comma 3. In tal
caso, il proponente provvede a depositare la documentazione
richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro
trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
L'Autorita' competente si pronuncia entro quarantacinque
giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito
della documentazione da parte del proponente. La tutela
avverso il silenzio dell'Amministrazione e' disciplinata
dalle disposizioni generali del processo amministrativo.
5. Se il progetto non ha impatti negativi e
significativi sull'ambiente, l'autorita' compente dispone
l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e,
se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.
6. Se il progetto ha possibili impatti negativi e
significativi sull'ambiente si applicano le disposizioni
degli articoli da 21 a 28.
7. Il provvedimento di assoggettabilita', comprese le
motivazioni, e' pubblicato a cura dell'autorita' competente
mediante:
a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino
Ufficiale della regione o della provincia autonoma;
b) con la pubblicazione integrale sul sito web
dell'autorita' competente.».
«Art. 108.Scarichi di sostanze pericolose.
1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze
pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si
svolgono attivita' che comportano la produzione, la
trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle
Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto, e nei cui scarichi sia accertata la
presenza di tali sostanze in quantita' o concentrazioni
superiori ai limiti di rilevabilita' consentiti dalle
metodiche di rilevamento in essere alla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto, o,
successivamente, superiori ai limiti di rilevabilita'
consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a
punto ai sensi del punto 4 dell'Allegato 5 alla parte terza
del presente decreto.
2. Tenendo conto della tossicita', della persistenza e
della bioaccumulazione della sostanza considerata
nell'ambiente in cui e' effettuato lo scarico, l'autorita'
competente in sede di rilascio dell'autorizzazione fissa,
nei casi in cui risulti accertato che i valori limite
definiti ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2,
impediscano o pregiudichino il conseguimento degli
obiettivi di qualita' previsti nel Piano di tutela di cui
all'articolo 121, anche per la compresenza di altri
scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione
piu' restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'articolo
101, commi 1 e 2.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1 dell'articolo 107 e del comma 2 del presente
articolo, entro il 30 ottobre 2007 devono essere attuate le
prescrizioni concernenti gli scarichi delle imprese
assoggettate alle disposizioni del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59. Dette prescrizioni, concernenti
valori limite di emissione, parametri e misure tecniche, si
basano sulle migliori tecniche disponibili, senza obbligo
di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica,
tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto
in questione, della sua ubicazione geografica e delle
condizioni locali dell'ambiente.
4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,
derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima
tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresi' la
quantita' massima della sostanza espressa in unita' di peso
per unita' di elemento caratteristico dell'attivita'
inquinante e cioe' per materia prima o per unita' di
prodotto, in conformita' con quanto indicato nella stessa
Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di
cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui
al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto.
5. Per le acque reflue industriali contenenti le
sostanze della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza
del presente decreto, il punto di misurazione dello scarico
e' fissato secondo quanto previsto dall'autorizzazione
integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, e, nel caso di attivita' non
rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto,
subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di
trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorita'
competente puo' richiedere che gli scarichi parziali
contenenti le sostanze della tabella 5 del medesimo
Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico generale e
disciplinati come rifiuti. Qualora, come nel caso
dell'articolo 124, comma 2, secondo periodo, l'impianto di
trattamento di acque reflue industriali che tratta le
sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo
allegato 5, riceva, tramite condotta, acque reflue
provenienti da altri stabilimenti industriali o acque
reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad un
modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose, in
sede di autorizzazione l'autorita' competente ridurra'
opportunamente i valori limite di emissione indicati nella
tabella 3 del medesimo Allegato 5 per ciascuna delle
predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo
conto della diluizione operata dalla miscelazione delle
diverse acque reflue.
6. L'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione per le sostanze di cui alla Tabella 3/A
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,
derivanti dai cicli produttivi indicati nella tabella
medesima, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate,
degli scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai
fini del successivo inoltro alla Commissione europea.».
 
Art. 4
Procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e' presentata al SUAP che la trasmette immediatamente, in modalita' telematica all'autorita' competente e ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e ne verifica, in accordo con l'autorita' competente, la correttezza formale. Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, per i quali si chiede il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonche' le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore.
2. Qualora l'autorita' competente riscontri che e' necessario integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalita' telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.
3. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 si concludono entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente presentata. Nel caso di richiesta di integrazione documentale ai sensi del comma 2, si applica l'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora il gestore non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato dall'autorita' competente, l'istanza e' archiviata, fatta salva la facolta' per il gestore di chiedere una proroga in ragione della complessita' della documentazione da presentare; in tal caso, il termine e' sospeso per il tempo della proroga.
4. Se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento e' fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni, l'autorita' competente adotta il provvedimento nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al SUAP che, rilascia il titolo. Resta ferma la facolta' di indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. La conferenza di servizi e' sempre indetta dal SUAP nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei casi previsti dalle normative regionali e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento compresi nell'autorizzazione unica ambientale.
5. Se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento e' superiore a novanta giorni, il SUAP, salvo quanto previsto al comma 7, indice, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, la conferenza di servizi di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. In tale caso, l'autorita' competente adotta l'autorizzazione unica ambientale entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda o, in caso di richiesta di integrazione della documentazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di centocinquanta giorni dal ricevimento della domanda medesima. Tale atto confluisce nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. I soggetti competenti in materia ambientale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini della individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo l'autorita' competente promuove il coordinamento dei soggetti competenti, anche nell'ambito della conferenza di servizi.
7. Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP trasmette la relativa documentazione all'autorita' competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorita' competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo.
8. L'autorita' competente trasmette, in modalita' telematica, ogni comunicazione al gestore tramite il SUAP e mette a disposizione del medesimo tutte le informazioni sulla documentazione da presentare e sull'iter relativo alla procedura di autorizzazione unica ambientale. Il SUAP, assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Note all'art. 4:
Si riporta il testo dell'articolo 2 della citata legge
n. 241 del 1990:
«Art. 2.Conclusione del procedimento.
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad
un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le
pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo
mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se
ravvisano la manifesta irricevibilita', inammissibilita',
improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
amministrazioni concludono il procedimento con un
provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la
cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i
termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che
accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via
telematica, alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento
costituisce elemento di valutazione della performance
individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario
inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle
figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.
Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo
si considera attribuito al dirigente generale o, in
mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza
al funzionario di piu' elevato livello presente
nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito
internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata,
in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella
homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il
potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai
sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in
caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del
responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del
procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del
proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle
disposizioni del presente comma, assume la sua medesima
responsabilita' oltre a quella propria.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento o quello superiore di cui al
comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui
al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di
quello originariamente previsto, concluda il procedimento
attraverso le strutture competenti o con la nomina di un
commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del
comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica
all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per
tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali
non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto
dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni
provvedono all'attuazione del presente comma, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su
istanza di parte sono espressamente indicati il termine
previsto dalla legge o dai regolamenti e quello
effettivamente impiegato.».
Il testo dell'articolo 7 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 e' riportato
nelle note all'articolo 2.
Si riporta il testo dell'articolo 14-ter, comma 8 e
6-bis, e 14 della citata legge n. 241 del 1990:
«8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.».
«6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in
ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4,
l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo'
adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta
la determinazione motivata di conclusione del procedimento
che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma
risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata
partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la
ritardata o mancata adozione della determinazione motivata
di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della
responsabilita' dirigenziale o disciplinare e
amministrativa, nonche' ai fini dell'attribuzione della
retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del
privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata
osservanza del termine di conclusione del procedimento ai
sensi degli articoli 2 e 2-bis.».
«Art. 14.Conferenza di servizi.
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente
puo' indire una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate ovvero nei casi in cui e' consentito
all'amministrazione procedente di provvedere direttamente
in assenza delle determinazioni delle amministrazioni
competenti.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.».
Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106 (Semestre Europeo - Prime
disposizioni urgenti per l'economia), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2011, n. 110:
«Art. 6 Ulteriori riduzione e semplificazioni degli
adempimenti burocratici
(In vigore dal 28 febbraio 2012)
1. Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa
vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie
imprese sono apportate con il seguente provvedimento,
operativo in una logica che trovera' ulteriore sviluppo, le
modificazioni che seguono:
a) in corretta applicazione della normativa europea le
comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali
sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente
non trovano applicazione nei rapporti tra imprese;
b) le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sul
proprio sito istituzionale l'elenco degli atti e documenti
necessari per ottenere provvedimenti amministrativi; altri
atti o documenti possono essere richiesti solo se
strettamente necessari e non possono costituire ragione di
rigetto dell'istanza del privato;
c) riduzione degli adempimenti concernenti l'utilizzo
di piccoli serbatoi di GPL;
d) facolta' di effettuare "on line" qualunque
transazione finanziaria ASL- imprese e cittadini;
d-bis) riduzione e semplificazione delle comunicazioni,
da parte dei cittadini e delle imprese, agli enti
previdenziali;
e) per i trasporti eccezionali l'attuale autorizzazione
prevista per ciascun trasporto e' sostituita, per i
trasporti della medesima tipologia ripetuti nel tempo, da
un'autorizzazione periodica da rilasciarsi con modalita'
semplificata;
f) riduzione degli oneri amministrativi da parte delle
amministrazioni territoriali;
f-bis) garanzia della tutela della sicurezza stradale e
della regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose
per conto di terzi.
2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono
apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni:
a) al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) all' articolo 5 e' aggiunto in fine il seguente
comma:
"3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a
persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato
nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i
medesimi soggetti per le finalita' amministrativo -
contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, non
e' soggetto all'applicazione del presente codice.";
2) all' articolo 13 e' aggiunto in fine il seguente
comma:
«5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non e' dovuta
in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi
dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di
un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto
successivo all'invio del curriculum, il titolare e' tenuto
a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa
breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1,
lettere a), d) ed f).»;
3) all'articolo 24, comma 1, lettera g) le parole:
"anche in riferimento all'attivita' di gruppi bancari e di
societa' controllate o collegate" sono soppresse e dopo la
lettera i) sono aggiunte le seguenti:
«i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi
di cui all'articolo 13, comma 5-bis;
i-ter) con esclusione della diffusione e fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 130 del presente codice,
riguarda la comunicazione di dati tra societa', enti o
associazioni con societa' controllanti, controllate o
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
ovvero con societa' sottoposte a comune controllo, nonche'
tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e
associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi
aderenti, per le finalita' amministrativo-contabili, come
definite all'articolo 34, comma 1-ter, e purche' queste
finalita' siano previste espressamente con determinazione
resa nota agli interessati all'atto dell'informativa di cui
all'articolo 13.»;
4) all' articolo 26, comma 3, dopo la lettera b) e'
aggiunta la seguente:
«b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di
cui all'articolo 13, comma 5-bis.»;
5) all'articolo 34, il comma 1-bis e' sostituito dai
seguenti:
«1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati
personali non sensibili e che trattano come unici dati
sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti
e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli
relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un
aggiornato documento programmatico sulla sicurezza e'
sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal
titolare del trattamento ai sensi dell' articolo 47 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto
tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza
previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico
contenuto nell'allegato B). In relazione a tali
trattamenti, nonche' a trattamenti comunque effettuati per
correnti finalita' amministrativo-contabili, in particolare
presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e
artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la
semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, individua con proprio
provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalita'
semplificate di applicazione del disciplinare tecnico
contenuto nel citato allegato B) in ordine all'adozione
delle misure minime di cui al comma 1.
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in
materia di protezione dei dati personali, i trattamenti
effettuati per finalita' amministrativo-contabili sono
quelli connessi allo svolgimento delle attivita' di natura
organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a
prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare,
perseguono tali finalita' le attivita' organizzative
interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi
contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto
di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della
contabilita' e all'applicazione delle norme in materia
fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute,
igiene e sicurezza sul lavoro»;
6) all' articolo 130, comma 3-bis, dopo le parole:
«mediante l'impiego del telefono» sono inserite le
seguenti: «e della posta cartacea» e dopo le parole:
«l'iscrizione della numerazione della quale e'
intestatario» sono inserite le seguenti: «e degli altri
dati personali di cui all'articolo 129, comma 1,»;
a-bis) all' articolo 67-sexiesdecies del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. E' fatta salva la disciplina prevista
dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, per i trattamenti dei dati inclusi negli
elenchi di abbonati a disposizione del pubblico»;
b) allo scopo di rendere effettivamente trasparente
l'azione amministrativa e di ridurre gli oneri informativi
gravanti su cittadini e imprese:
1) le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
entro il 30 ottobre 2011, pubblicano sui propri siti
istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad
istanza di parte rientrante nelle proprie competenze,
l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di
produrre a corredo dell'istanza. Dall'attuazione della
presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica e le attivita' ivi previste
sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali previste in base alla legislazione vigente;
2) in caso di mancato adempimento di quanto previsto al
numero 1) la pubblica amministrazione procedente non puo'
respingere l'istanza adducendo la mancata produzione di un
atto o documento e deve invitare l'istante a regolarizzare
la documentazione in un termine congruo. Il provvedimento
di diniego non preceduto dall'invito di cui al periodo
precedente e' nullo. Il mancato adempimento di quanto
previsto dal numero 1 e' altresi' valutato ai fini della
attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti
responsabili;
3) il mancato adempimento di quanto previsto al numero
1), nei procedimenti di cui all'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241, legittima comunque l'istante ad
iniziare l'attivita' dalla data di presentazione della
segnalazione certificata di inizio attivita'. In tal caso
l'amministrazione non puo' adottare i provvedimenti di cui
all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241
prima della scadenza del termine fissato per la
regolarizzazione ai sensi del numero 2;
4) la disposizione di cui al numero 1 non si applica
per gli atti o documenti la cui produzione a corredo
dell'istanza e' prevista da norme di legge, regolamento o
da atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana;
5) i regolamenti ministeriali o interministeriali,
nonche' i provvedimenti amministrativi a carattere generale
adottati dalle amministrazioni dello Stato, al fine di
regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o
certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici ovvero
la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di
tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le
imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per
onere informativo si intende qualunque adempimento che
comporta la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la
conservazione e la produzione di informazioni e documenti
alla pubblica amministrazione;
6) nei casi in cui non e' prevista la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli
atti di cui al numero 4) gli stessi sono pubblicati sui
siti istituzionali di ciascuna amministrazione, secondo i
criteri e le modalita' definiti con apposito regolamento
emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro per la semplificazione normativa, entro novanta
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. I questionari di cui alla lettera c)
del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 26
novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul sito
internet della Societa' per gli studi di settore - SOSE
s.p.a.; con provvedimento del Ministero dell'economia e
delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e' data notizia della data in cui i
questionari sono disponibili. Dalla data di pubblicazione
del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta
giorni previsto dalla medesima lettera c);
c) per ridurre gli adempimenti connessi all'utilizzo
dei piccoli serbatoi di gas di petrolio liquefatto,
l'articolo 2, comma 16-septies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' abrogato. Resta salvo
quanto previsto dalle normative di sicurezza vigenti in
materia di installazione, esercizio e manutenzione dei
serbatoi di gas di petrolio liquefatto di cui al decreto
del Ministro dell'interno 14 maggio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004;
d) per accelerare il processo di automazione
amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini,
riducendone i costi connessi:
1) le aziende sanitarie del Servizio sanitario
nazionale adottano, ai sensi degli articoli 5, 63 e 64 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, procedure telematiche per consentire il
pagamento online delle prestazioni erogate, nonche' la
consegna, tramite web, posta elettronica certificata o
altre modalita' digitali, dei referti medici. Le aziende
sanitarie del Servizio sanitario nazionale mettono a
disposizione dell'utenza il servizio di pagamento online ed
effettuano la consegna dei referti medici esclusivamente in
forma digitale nel termine di novanta giorni dall'entrata
in vigore del decreto di cui al numero 2). Resta in ogni
caso salvo il diritto dell'interessato di ottenere, anche a
domicilio, copia cartacea del referto redatto in forma
elettronica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica;
2) con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, su
proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro
della Semplificazione normativa, previo parere del Garante
per la protezione dei dati personali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono
adottate, in conformita' con le regole tecniche previste
dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie
per l'attuazione di quanto disposto al numero 1;
2-bis) in caso di trasferimento di residenza delle
persone fisiche, i comuni, su richiesta degli interessati,
ne danno comunicazione all'azienda sanitaria locale nel cui
territorio e' ricompresa la nuova residenza. La
comunicazione e' effettuata, entro un mese dalla data di
registrazione della variazione anagrafica, telematicamente
o su supporto cartaceo secondo le modalita' stabilite con
decreto di natura non regolamentare del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. L'azienda
sanitaria locale provvede ad aggiornare il libretto
sanitario, trasmettendo alla nuova residenza
dell'intestatario il nuovo libretto ovvero un tagliando di
aggiornamento da apporre su quello esistente, secondo
quanto stabilito con il decreto di cui al secondo periodo.
Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione
della presente disposizione nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica;
d-bis) per ridurre e per semplificare le comunicazioni,
da parte dei cittadini e delle imprese, agli enti
previdenziali:
1) all' articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, le parole: «entro il 31 marzo di ciascun
anno» sono sostituite dalla seguente: «annualmente»;
2) all' articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni, dopo il comma 248 e'
inserito il seguente:
«248-bis. Il termine per la presentazione della
dichiarazione di responsabilita' di cui al comma 248 e'
stabilito con determinazione del presidente dell'INPS»;
3) all' articolo 2, comma 3, della legge 11 ottobre
1990, n. 289, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Qualora la predetta indennita' sia erogata per la
frequenza di scuole, pubbliche o private, per tutta la
durata dell'obbligo formativo scolastico, e' obbligatorio
trasmettere la sola comunicazione dell'eventuale cessazione
dalla partecipazione a tali corsi scolastici»;
4) alla legge 29 ottobre 1971, n. 889, sono apportate
le seguenti modificazioni:
4.1) il quarto comma dell'articolo 10 e' sostituito dal
seguente:
«Entro il 30 giugno dello stesso anno, le aziende
devono trasmettere con modalita' telematiche all'Istituto
nazionale della previdenza sociale l'elenco degli elementi
accessori, di cui alla lettera d) del primo comma
dell'articolo 5, che sono stati corrisposti al personale
dipendente, solo se di nuova istituzione o modificati
rispetto a quelli gia' portati a conoscenza dell'Istituto
medesimo»;
4.2) l'articolo 18 e' abrogato;
e) per semplificare le procedure di rilascio delle
autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma,
all' articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, il Governo, con
regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
prevedendo che per i trasporti eccezionali su gomma sia
sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica,
della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata
della necessaria documentazione, all'ente proprietario o
concessionario per le autostrade, strade statali e
militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria,
almeno quindici giorni prima della data fissata per il
viaggio»;
f) all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3:
1.1) al primo periodo, dopo le parole: «piano di
riduzione degli oneri amministrativi» sono inserite le
seguenti: «relativo alle materie affidate alla competenza
di ciascun Ministro»;
1.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito della
propria competenza, sulla base delle attivita' di
misurazione, programmi di interventi a carattere normativo,
amministrativo e organizzativo volti alla progressiva
riduzione degli oneri amministrativi. Per il coordinamento
delle metodologie della misurazione e della riduzione degli
oneri, e' istituito presso la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato
paritetico formato da sei membri designati,
rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro per la
semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti
con le regioni e per la coesione territoriale, e da sei
membri designati dalla citata Conferenza unificata,
rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni,
uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli
dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico
non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati
della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle
Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa.»;
2) al comma 5, dopo le parole: «oneri amministrativi
gravanti sulle imprese», sono inserite le seguenti: «e sui
cittadini».
f-bis) dopo il comma 3 dell'articolo 38 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30
settembre 2011 prevista dall'articolo 12, comma 7, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, non hanno provveduto
ad accreditare lo sportello unico per le attivita'
produttive ovvero a fornire alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento
della stessa, ai sensi dell'articolo 4, commi 11 e 12, del
medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 160 del 2010, il prefetto invia entro trenta
giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina
un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche
situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare
gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del
funzionamento degli sportelli unici. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la
semplificazione normativa, sentito il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuate
le eventuali misure che risultino indispensabili per
attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per
garantire, nelle more della sua attuazione, la continuita'
della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e
limitate deroghe alla relativa disciplina.
3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo
svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici
per le attivita' produttive, i comuni adottano le misure
organizzative e tecniche che risultino necessarie»;
f-ter) al fine di semplificare e di razionalizzare il
procedimento di applicazione delle sanzioni di cui al comma
14 dell' articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, al comma 15 del
medesimo articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,
e successive modificazioni, le parole: «dall'autorita'
competente, individuata con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle
seguenti: «dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, secondo le modalita' individuate con decreto
dello stesso Ministro»;
f-quater) all'articolo 2215-bis del codice civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
«Gli obblighi di numerazione progressiva e di
vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di
regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture
sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici,
mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della
marcatura temporale e della firma digitale
dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo
delegato.
Qualora per un anno non siano state eseguite
registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale
devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e
da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al
terzo comma»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i libri e per i registri la cui tenuta e'
obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di
natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera
secondo le norme in materia di conservazione digitale
contenute nelle medesime disposizioni»;
f-quinquies) al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo
l' articolo 43 e' inserito il seguente:
«Art. 43-bis. (Certificazione e documentazione
d'impresa). - 1. Lo sportello unico per le attivita'
produttive:
a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche
coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti
attestanti atti, fatti, qualita', stati soggettivi, nonche'
gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso
o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso
sportello unico per le attivita' produttive o acquisiti da
altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o
dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le
certificazioni di qualita' o ambientali;
b) invia alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai
fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta
e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna
impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla
lettera a).
2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le
attivita' produttive, le amministrazioni pubbliche, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
le imprese e le agenzie per le imprese avvengono
esclusivamente in modalita' telematica secondo le
disposizioni vigenti.
3. Le amministrazioni non possono richiedere ai
soggetti interessati la produzione dei documenti da
acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).
4. All'attuazione del presente articolo le
amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica»;
f-sexies) nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
«Art. 9-bis. (Iscrizione all'albo provinciale delle
imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro
delle imprese). - 1. Ai fini dell'avvio dell'attivita'
d'impresa in conformita' ai requisiti di qualifica
artigiana, disciplinati ai sensi delle disposizioni
vigenti, l'interessato presenta una dichiarazione
attestante il possesso di tali requisiti mediante la
comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui
all' articolo 9, secondo le regole tecniche individuate dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3
luglio 2009.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 determina
l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane,
ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale,
con la decorrenza ivi prevista, e l'annotazione nella
sezione speciale del registro delle imprese. Restano ferme
le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di
iscrizione nel registro delle imprese.
3. Le regioni disciplinano le procedure per gli
accertamenti e i controlli e per gli eventuali
provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati,
ai sensi del comma 1, nonche' le modalita' per la
comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai
soggetti interessati, assegnando termini congrui per la
presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai
requisiti di legge, nonche' ai fini della presentazione dei
ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.
4. Qualora, a seguito di accertamento o verifica
ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla
gestione di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959,
n. 463, e all' articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle
imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo provinciale
delle imprese artigiane. La comunicazione, ove previsto e
disciplinato dalla normativa regionale, determina
l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane
con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal
comma 3 del presente articolo. I provvedimenti di
variazione o di cancellazione adottati, ai sensi del citato
comma 3, per mancanza dei requisiti tecnico-professionali
non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di
esercizio effettivo dell'attivita'.
5. All'attuazione del presente articolo le
amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica»;
f-septies) per semplificare le modalita' di
riconoscimento delle organizzazioni di produttori e di
favorire l'accesso delle imprese agricole ai mercati, i
consorzi agrari disciplinati dall' articolo 9 della legge
23 luglio 2009, n. 99, possono istituire al loro interno,
previo adeguamento degli statuti, per ciascun settore o
prodotto agricolo, una o piu' sezioni di attivita', cui
aderiscono esclusivamente imprenditori agricoli iscritti
nel registro delle imprese di cui all' articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
Le predette sezioni, con gestioni separate, possono
ottenere il riconoscimento come organizzazioni di
produttori ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005,
n. 102. In tale ipotesi, i vincoli e i controlli relativi
si riferiscono esclusivamente alla sezione e agli
imprenditori aderenti;
f-octies) al fine di garantire che un adeguato periodo
transitorio consenta la progressiva entrata in operativita'
del Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti,
per i soggetti di cui all' articolo 1, comma 5, del decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, il relativo termine,
da individuare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
nei modi di cui all' articolo 28, comma 2, del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, non puo'
essere antecedente al 30 giugno 2012.
2-bis. Ai fini della semplificazione degli adempimenti
di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, all'
articolo 19, comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per gli atti concernenti la nomina degli
investigatori incaricati non si esercita il controllo
preventivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f-ter),
della legge 14 gennaio 1994, n. 20».
2-ter. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo
1999, n. 68, e successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Fermo restando l'obbligo del
versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo
regionale per l'occupazione dei disabili, per le aziende
che occupano addetti impegnati in lavorazioni che
comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL
pari o superiore al 60 per cento, la procedura di esonero
prevista dal presente articolo e' sostituita da
un'autocertificazione del datore di lavoro che attesta
l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di
computo».
3. Nel perseguimento dell'obiettivo di riduzione degli
oneri amministrativi definito in sede di Unione europea,
con le risorse disponibili a legislazione vigente, le
autorita' amministrative indipendenti di vigilanza e
garanzia effettuano, nell'ambito dei propri ordinamenti, la
misurazione degli oneri amministrativi a carico delle
imprese con l'obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31
dicembre 2012, proponendo le misure legislative e
regolamentari ritenute idonee a realizzare tale
riduzione.».
Si riporta il testo dell'articolo 54 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.:
«Art. 54.Contenuto dei siti delle pubbliche
amministrazioni.
1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono
necessariamente i seguenti dati pubblici:
a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le
attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di
livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti
responsabili dei singoli uffici, nonche' il settore
dell'ordinamento giuridico riferibile all'attivita' da essi
svolta, corredati dai documenti anche normativi di
riferimento;
b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da
ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il
termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni
altro termine procedimentale, il nome del responsabile e
l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di
ogni altro adempimento procedimentale, nonche'
dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai
sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
241;
c) le scadenze e le modalita' di adempimento dei
procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica
istituzionali attive, specificando anche se si tratta di
una casella di posta elettronica certificata di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68;
e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge
7 agosto 1990, n. 241, nonche' i messaggi di informazione e
di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n.
150;
f) l'elenco di tutti i bandi di gara;
g) l'elenco dei servizi forniti in rete gia'
disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando
i tempi previsti per l'attivazione medesima;
g-bis) i bandi di concorso.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali comunicano
in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati di
cui alle lettere b), c), g) e g-bis) del comma 1, secondo i
criteri e le modalita' di trasmissione e aggiornamento
individuati con circolare del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione. I dati di cui al periodo
precedente sono pubblicati sul sito istituzionale del
Dipartimento della funzione pubblica. La mancata
comunicazione o aggiornamento dei dati e' comunque
rilevante ai fini della misurazione e valutazione della
performance individuale dei dirigenti.
2. Comma abrogato dalla lettera d) del comma 1
dell'art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
2-bis. Comma abrogato dalla lettera d) del comma 1
dell'art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
2-ter. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di
servizi pubblici pubblicano nei propri siti un indirizzo
istituzionale di posta elettronica certificata a cui il
cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi
del presente codice. Le amministrazioni devono altresi'
assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi
di risposta.
2-quater. Le amministrazioni pubbliche che gia'
dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei
processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi
devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica
a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle
pratiche che lo riguardano.
3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche
amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza
necessita' di identificazione informatica.
4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le
informazioni contenute sui siti siano accessibili, conformi
e corrispondenti alle informazioni contenute nei
provvedimenti amministrativi originali dei quali si
fornisce comunicazione tramite il sito.
4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di
pubblicita' legale nei casi e nei modi espressamente
previsti dall'ordinamento.».
 
Art. 5
Rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale

1. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'autorita' competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1.
2. E' consentito far riferimento alla documentazione eventualmente gia' in possesso dell'autorita' competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.
3. L'autorita' competente si esprime sulla domanda di rinnovo secondo la procedura prevista dall'articolo 4.
4. Per le attivita' e gli impianti per cui le istanze di rinnovo sono presentate nei termini di cui al comma 1, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, l'esercizio dell'attivita' o dell'impianto puo' continuare sulla base della precedente autorizzazione.
5. L'autorita' competente puo' comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:
a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualita' ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.
 
Art. 6
Modifiche

1. Il gestore che intende effettuare una modifica dell'attivita' o dell'impianto ne da' comunicazione all'autorita' competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, puo' procedere all'esecuzione della modifica. L'autorita' competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione.
2. Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4.
3. L'autorita' competente, se ritiene che la modifica comunicata ai sensi del comma 1 e' una modifica sostanziale, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 e la modifica comunicata non puo' essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.
4. Le Regioni e le Province Autonome possono, nel rispetto delle norme di settore vigenti, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi e' l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al comma 1.
 
Art. 7
Autorizzazioni di carattere generale

1. E' fatta salva la facolta' del gestore di aderire tramite il SUAP, ricorrendone i presupposti, all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il SUAP trasmette, per via telematica, l'adesione all'autorita' competente.
2. Per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attivita' di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more dell'adozione delle autorizzazioni di carattere generale previste dall'articolo 272, comma 2, del medesimo decreto legislativo da parte dell'autorita' di cui all'articolo 268, comma 1, lettera o), i gestori degli stabilimenti interessati comunicano tramite il SUAP a tale autorita' o ad altra autorita' da questa delegata la propria adesione alle autorizzazioni generali riportate nell'Allegato I al presente regolamento, il quale trova applicazione in ciascuna Regione sino all'adozione della pertinente disciplina regionale.
3. Le autorizzazioni generali adottate dalle autorita' di cui all'articolo 268, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituiscono, per il territorio interessato, quelle riportate nell'Allegato I. Sono fatte comunque salve, fino alla scadenza, le adesioni alle autorizzazioni generali di cui all'Allegato I.
Note all'art. 7:
Il testo dell'articolo 272 del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006 e' riportato nelle note
all'articolo 3.
Si riporta il testo dell'articolo 268 del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 268. Definizioni.
(Omissis).
o) autorita' competente: la regione o la provincia
autonoma o la diversa autorita' indicata dalla legge
regionale quale autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli
altri provvedimenti previsti dal presente titolo; per le
piattaforme off-shore, l'autorita' competente e' il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; per
gli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata
ambientale e per gli adempimenti a questa connessi,
l'autorita' competente e' quella che rilascia tale
autorizzazione;».
 
Art. 8
Oneri istruttori e tariffe

1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento sono posti a carico dell'interessato le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure ivi stabilite. Possono essere, altresi', previsti diritti di istruttoria la cui misura, sommata agli oneri di cui al precedente periodo, non puo' comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale.
 
Art. 9
Monitoraggio

1. I Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in raccordo con la Conferenza Unificata e sentite le associazioni imprenditoriali, predispongono forme di monitoraggio almeno annuali sull'attuazione del presente regolamento volte a verificare, tra l'altro, il numero delle domande presentate al SUAP, i tempi impiegati per l'istruttoria, per l'invio telematico della documentazione agli enti competenti e per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonche' il rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento della conferenza di servizi.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 10
Disposizioni transitorie

1. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi.
2. L'autorizzazione unica ambientale puo' essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale. Sino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, le domande per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale sono comunque presentate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.
Note all'art. 10:
Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8.Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art. 11:
Si riporta il testo dell'articolo 2, commi da 9-bis a
9-quinquies, della citata legge n. 241 del 1990:
«Art. 2.Conclusione del procedimento.
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad
un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le
pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo
mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se
ravvisano la manifesta irricevibilita', inammissibilita',
improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
amministrazioni concludono il procedimento con un
provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la
cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione 5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza 6. I termini per la conclusione del
procedimento decorrono dall'inizio del procedimento
d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il
procedimento e' ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i
termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che
accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via
telematica, alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento
costituisce elemento di valutazione della performance
individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario
inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle
figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.
Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo
si considera attribuito al dirigente generale o, in
mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza
al funzionario di piu' elevato livello presente
nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito
internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata,
in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella
homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il
potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai
sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in
caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del
responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del
procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del
proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle
disposizioni del presente comma, assume la sua medesima
responsabilita' oltre a quella propria.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento o quello superiore di cui al
comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui
al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di
quello originariamente previsto, concluda il procedimento
attraverso le strutture competenti o con la nomina di un
commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del
comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica
all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per
tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali
non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto
dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni
provvedono all'attuazione del presente comma, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su
istanza di parte sono espressamente indicati il termine
previsto dalla legge o dai regolamenti e quello
effettivamente impiegato.».
L'articolo 269 del citato decreto legislativo n. 152
del 2006, come modificato dal presente regolamento. e'
riportato nelle note all'articolo 3.
Il testo dell'articolo 272, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
«2. Per specifiche categorie di stabilimenti,
individuate in relazione al tipo e alle modalita' di
produzione, l'autorita' competente puo' adottare apposite
autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna
singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori
limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le
condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili
utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di
campionamento e di analisi e la periodicita' dei controlli.
I valori limite di emissione e le prescrizioni sono
stabiliti in conformita' all'articolo 271, commi da 5 a 7.
L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della
domanda di adesione e puo' prevedere appositi modelli
semplificati di domanda, nei quali le quantita' e le
qualita' delle emissioni sono deducibili dalle quantita' di
materie prime ed ausiliarie utilizzate. Al fine di
stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze
termiche nominali indicate nella parte II dell'Allegato IV
alla parte quinta del presente decreto si deve considerare
l'insieme degli impianti e delle attivita' che, nello
stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente
nell'elenco. Per gli stabilimenti in cui sono presenti
anche impianti o attivita' a cui l'autorizzazione generale
non si riferisce, il gestore deve presentare domanda di
autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. I gestori degli
impianti per cui e' stata adottata una autorizzazione
generale possono comunque presentare domanda di
autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.».
Si riporta il testo dell'articolo 281 del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal
presente regolamento:
«Art. 281.Disposizioni transitorie e finali.
1. I gestori degli stabilimenti autorizzati, anche in
via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ad
esclusione di quelli dotati di autorizzazione generale che
sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 272,
comma 3, devono presentare una domanda di autorizzazione ai
sensi dell'articolo 269 entro i termini di seguito
indicati. Le regioni e le province autonome adottano, nel
rispetto di tali termini, appositi calendari per la
presentazione delle domande; in caso di mancata adozione
dei calendari, la domanda di autorizzazione deve essere
comunque presentata nei termini stabiliti dal presente
comma. La mancata presentazione della domanda nei termini,
inclusi quelli fissati dai calendari, comporta la decadenza
della precedente autorizzazione. L'autorita' competente si
pronuncia in un termine pari a otto mesi o, in caso di
integrazione della domanda di autorizzazione, pari a dieci
mesi dalla ricezione della domanda stessa. Se la domanda e'
presentata nei termini, l'esercizio degli stabilimenti puo'
essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorita'
competente. In caso di stabilimenti autorizzati in via
provvisoria o in forma tacita, il gestore deve adottare,
fino alla pronuncia dell'autorita' competente, tutte le
misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo
delle emissioni. La domanda di autorizzazione di cui al
presente comma deve essere presentata entro i seguenti
termini:
a) tra la data di entrata in vigore della parte quinta
del presente decreto ed il 31 dicembre 2011, per
stabilimenti anteriori al 1988;
b) tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013, per
stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati
in data anteriore al 1° gennaio 2000;
c) tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per
stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati
in data successiva al 31 dicembre 1999.
2. Non sono sottoposti alla procedura autorizzativa
prevista dal comma 1, gli stabilimenti per cui
l'autorizzazione e' stata rinnovata ai sensi dell'articolo
269, commi 7 o 8. Se uno stabilimento anteriore al 1988 e'
sottoposto ad una modifica sostanziale, ai sensi
dell'articolo 269, comma 8, prima del termine previsto dal
comma 1, l'autorita' competente procede, in ogni caso, al
rinnovo dell'autorizzazione.
3. I gestori degli stabilimenti in esercizio alla data
di entrata in vigore della parte quinta del presente
decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente
titolo e che non ricadevano nel campo di applicazione del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, si adeguano alle disposizioni del presente titolo
entro il 1° settembre 2013 o nel piu' breve termine
stabilito dall'autorizzazione alle emissioni. Se lo
stabilimento e' soggetto a tale autorizzazione la relativa
domanda deve essere presentata, ai sensi dell'articolo 269
o dell'articolo 272, commi 2 e 3, entro il 31 luglio 2012.
L'autorita' competente si pronuncia in un termine pari a
otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di
autorizzazione, pari a dieci mesi dalla ricezione della
domanda stessa. Dopo la presentazione della domanda, le
condizioni di esercizio ed i combustibili utilizzati non
possono essere modificati fino all'ottenimento
dell'autorizzazione. In caso di mancata presentazione della
domanda entro il termine previsto o in caso di
realizzazione di modifiche prima dell'ottenimento
dell'autorizzazione, lo stabilimento si considera in
esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Se la
domanda e' presentata nel termine previsto, l'esercizio
puo' essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorita'
competente. Ai soli fini della determinazione dei valori
limite e delle prescrizioni di cui agli articoli 271 e 272,
tali stabilimenti si considerano nuovi. La procedura
prevista dal presente articolo si applica anche in caso di
stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore
della parte quinta del presente decreto che ricadevano nel
campo di applicazione del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ma erano esentati
dall'autorizzazione ivi disciplinata e che, per effetto di
tale parte quinta, siano soggetti all'autorizzazione alle
emissioni in atmosfera.
4. Per gli stabilimenti in esercizio alla data di
entrata in vigore della parte quinta del presente decreto
che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo
e che ricadevano nel campo di applicazione della legge 13
luglio 1966, n. 615, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, o del titolo II del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo
2002, aventi potenza termica nominale inferiore a 10 MW,
l'autorita' competente, ai fini dell'applicazione del comma
3, adotta le autorizzazioni generali di cui all'articolo
272, comma 2, entro cinque anni da tale data.
5. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle
norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione
delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono
adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo
economico e, per quanto di competenza, con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
6. Alla modifica ed integrazione degli Allegati alla
parte quinta del presente decreto, al fine di dare
attuazione alle direttive comunitarie per le parti in cui
le stesse comportino modifiche delle modalita' esecutive e
delle caratteristiche di ordine tecnico stabilite dalle
norme vigenti, si provvede ai sensi dell'articolo 13 della
legge 4 febbraio 2005, n. 11.
7. Le domande di autorizzazione, i provvedimenti
adottati dall'autorita' competente e i risultati delle
attivita' di controllo, ai sensi del presente titolo,
nonche' gli elenchi delle attivita' autorizzate in possesso
dell'autorita' competente sono messi a disposizione del
pubblico ai sensi di quanto previsto dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
8. (abrogato).
9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' istituita, senza oneri a
carico della finanza pubblica, una commissione per la
raccolta, l'elaborazione e la diffusione, tra le autorita'
competenti, dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini
dell'applicazione della parte quinta del presente decreto e
per la valutazione delle migliori tecniche disponibili di
cui all'articolo 268, comma 1, lettera aa). La commissione
e' composta da un rappresentante nominato dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, con funzioni
di presidente, un rappresentante nominato dal Ministro
delle attivita' produttive, un rappresentante nominato dal
Ministro della salute e cinque rappresentanti nominati
dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni
della Commissione possono partecipare uno o piu'
rappresentanti di ciascuna regione o provincia autonoma. Il
decreto istitutivo disciplina anche le modalita' di
funzionamento della commissione, inclusa la periodicita'
delle riunioni, e le modalita' di partecipazione di
soggetti diversi dai componenti. Ai componenti della
commissione e agli altri soggetti che partecipano alle
riunioni della stessa non spetta la corresponsione di
compensi, indennita', emolumenti a qualsiasi titolo
riconosciuti o rimborsi spese.
10. A fini di informazione le autorita' competenti
rendono disponibili al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, in formato digitale, le
autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 269 e
272.
11. (abrogato).».
 
Art. 11
Poteri sostitutivi e abrogazioni

1. Decorsi inutilmente i termini per la conclusione dei procedimenti previsti dal presente regolamento, si applica l'articolo 2, commi da 9-bis a 9-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i poteri sostitutivi gia' attribuiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la conclusione dei procedimenti di cui all'articolo 269, comma 3, e per la prosecuzione dell'esercizio degli stabilimenti di cui all'articolo 281, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono attribuiti al soggetto responsabile dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che li esercita con le modalita' e nei termini dei commi 9-ter, 9-quater e 9-quinquies del medesimo articolo.
3. Per la prosecuzione dell'esercizio degli stabilimenti di cui all'articolo 281, commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti, l'esercizio degli stessi puo' essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del soggetto di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 269, comma 3, il quarto periodo e' abrogato;
b) nell'articolo 272, comma 2, il quarto e sesto periodo sono abrogati;
c) nell'articolo 281:
1) al comma 1 le parole: «; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti l'esercizio puo' essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269» sono abrogate;
2) al comma 3 le parole: «; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti l'esercizio puo' essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269» sono abrogate;
3) al comma 4 il secondo periodo e' abrogato;
4) il comma 8 e' abrogato;
5) il comma 11 e' abrogato.
 
Art. 12
Clausola d'invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti previsti le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 marzo 2013

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione

Passera, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2013 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 4, foglio n. 168
 
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