Gazzetta n. 124 del 29 maggio 2013 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 |
Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 5; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro sull'inquinamento acustico; Visti gli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, ai fini della definizione delle piccole e medie imprese; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale; Visti gli articoli 25 e 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto l'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227, recante regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese ed, in particolare, l'articolo 2; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa in data 10 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2011, recante misure per l'attuazione dello sportello unico per le attivita' produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 settembre 2012; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 22 novembre 2012; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 29 novembre 2012; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Ritenuto, alla luce del parere di Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, che l'autorizzazione unica ambientale debba avere comunque una durata non inferiore al periodo di validita' massimo previsto per le autorizzazioni da questa sostituite, al fine di evitare maggiori oneri per le imprese, in linea con quanto stabilito dal citato articolo 23, comma 1, lettera c), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico;
E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, in attuazione della previsione di cui all'articolo 23, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonche' agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale. 2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta l'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33, S.O.: «Art. 23 (Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese) (In vigore dal 7 aprile 2012). - 1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI e per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, anche sulla base dei risultati delle attivita' di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'art. 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo e' autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni: a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale; b) l'autorizzazione unica ambientale e' rilasciata da un unico ente; c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attivita', nonche' all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovra' comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese. 2. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. 2-bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e' sottoposta alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. - La legge 7 agosto 1990, n. 241 ( Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. - La legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1995, n. 254, S.O. - Si riportano gli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa): «Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto. 2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato. 3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente; a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente art., nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica; e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste; f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessita' del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto; g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte: 1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza; 2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria; 3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative; 4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarieta' sociale; 5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della produzione tipica e tradizionale e della professionalita'; h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformita' da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi; i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita' private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato; l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente; m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di esercizio delle funzioni di cui al presente comma; n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi. 4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni; b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita'; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati; f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu' estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa; f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo' essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi; f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilita' e della tutela dell'affidamento; f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o piu' schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilita', le modalita' di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti; f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. 6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati. 7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti. 8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi: a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; b) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo; c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo; e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio; f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale; g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento. 8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualita' della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualita' della regolazione interna e a livello europeo. 9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e l'omogeneita' degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo. 10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione. 11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.». «Art. 20-bis - 1. I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente: a) eliminare o modificare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa; b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione.». «Art. 20-ter - 1. Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata, anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per il perseguimento delle comuni finalita' di miglioramento della qualita' normativa nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, al fine, tra l'altro, di: a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle rispettive competenze normative e svolgere attivita' di interesse comune in tema di semplificazione, riassetto normativo e qualita' della regolazione; b) definire principi, criteri, metodi e strumenti omogenei per il perseguimento della qualita' della regolazione statale e regionale, in armonia con i principi generali stabiliti dalla presente legge e dalle leggi annuali di semplificazione e riassetto normativo, con specifico riguardo ai processi di semplificazione, di riassetto e codificazione, di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione; c) concordare, in particolare, forme e modalita' omogenee di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione con le organizzazioni imprenditoriali per l'emanazione dei provvedimenti normativi statali e regionali; d) valutare, con l'ausilio istruttorio anche dei gruppi di lavoro gia' esistenti tra regioni, la configurabilita' di modelli procedimentali omogenei sul territorio nazionale per determinate attivita' private e valorizzare le attivita' dirette all'armonizzazione delle normative regionali.». - Il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 214/3 del 9 agosto 2008. - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. - Si riporta il testo degli articoli 25 e 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O.: «Art. 25 (Taglia-oneri amministrativi) (In vigore dal 13 luglio 2011) - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, e' approvato un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'art. 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi. 2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica coordina le attivita' di misurazione in raccordo con l'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione e le amministrazioni interessate per materia. 3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi relativo alle materie affidate alla competenza di ciascun Ministro, che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per la semplificazione e la qualita' della regolazione di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, che assicura la coerenza generale del processo nonche' il raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al comma 1. Le regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla base delle attivita' di misurazione, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione degli oneri, e' istituito presso la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa. 4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, si provvede a definire le linee guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati. 5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e sui cittadini nei settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa disciplina. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le attivita' di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e' data tempestiva notizia sul sito web del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici statali interessati. 7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.». «Art. 38 (Impresa in un giorno) (In vigore dal 13 luglio 2011) - 1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'art. 41 della Costituzione, l'avvio di attivita' imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, e' tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attivita' o dalla richiesta del titolo autorizzatorio. 2. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente art. introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle liberta' fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell' art. 117, primo comma, della Costituzione. 3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attivita' produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1,e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241: a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e fornisce, altresi', una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241; a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attivita' relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attivita' relative alla attivita' produttiva di cui alla lettera a) del presente comma; b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalita' per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi; c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attivita' di impresa puo' essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformita' che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attivita' discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attivita' istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico; d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI; e) l'attivita' di impresa puo' essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attivita' allo sportello unico; f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita', costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato puo' richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241; g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento; h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi. 3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall'art. 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attivita' produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai sensi dell'art. 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuita' della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina. 3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici per le attivita' produttive, i comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie. 4. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalita' di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonche' le modalita' per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali e' sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali. 5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacita' delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente art.. 6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente art. non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Si riporta il testo dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, S.O.: «Art. 49 (Disposizioni in materia di conferenza di servizi) - 4-quater. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitivita' delle imprese, anche sulla base delle attivita' di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'art. 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo e' autorizzato ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati e le associazioni imprenditoriali, volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni: a) proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attivita', nonche' alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti; b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonche' degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle attivita' esercitate; c) estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonche' delle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' art. 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale; e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attivita' oggetto di tale certificazione; f) coordinamento delle attivita' di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalita' degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 2010, n. 229, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2012, n. 28. - Il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
Note all'art. 1: Il testo dell'articolo 23 del citato decreto-legge n. 5 del 2012 e' riportato nelle note alle premesse. I riferimenti al citato decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005 sono riportati nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 26 (Decisione) 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 24 l'autorita' competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1. Nei casi in cui e' necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessita', l'autorita' competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al proponente. 2. L'inutile decorso dei termini previsti dal presente articolo ovvero dall'articolo 24 implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad adempire entro il termine di venti giorni. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede non statale, si applicano le disposizioni di cui al periodo precedente fino all'entrata in vigore di apposite norme regionali e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia e dei principi richiamati all'articolo 7, comma 7, lettera e) del presente decreto. 2-bis. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione e' disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo. 3. L'autorita' competente puo' richiedere al proponente entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 24, comma 4, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che non puo' superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni. L'autorita' competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati. 3-bis. L'autorita' competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente depositi copia delle stesse ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalita' di cui all'articolo 24, commi 2 e 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto emendato ai sensi del presente articolo, chiunque abbia interesse puo' prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati ai sensi del comma 3. In questo caso, l'autorita' competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni. 3-ter. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni da parte dell'autorita' competente, non presentando gli elaborati modificati, o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. 4. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto. 5. Il provvedimento contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, nonche' quelle relative ad eventuali malfunzionamenti. In nessun caso puo' farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. 6. I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento puo' stabilire un periodo piu' lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorita' che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata. I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.». |
| Allegato da pag. 6 a pag. 100
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato da pag. 101 a pag. 199
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato da pag. 200 a pag. 296
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato da pag. 297 a pag. 369
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) autorizzazione unica ambientale: il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attivita' produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3; b) autorita' competente: la Provincia o la diversa autorita' indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241; c) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale; d) gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che e' responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; e) sportello unico per le attivita' produttive (SUAP): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160; f) modifica: ogni variazione al progetto, gia' autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che possa produrre effetti sull'ambiente; g) modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente. Note all'art. 2: Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010: «Art. 7. Procedimento unico 1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini piu' brevi previsti dalla disciplina regionale, puo' richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata. 2. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i termini piu' brevi previsti dalla normativa regionale, ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi del comma 3. 3. Quando e' necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP puo' indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia. La conferenza di servizi e' sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali. Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge. 4. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalita' telematica dagli organismi competenti al responsabile del SUAP. 5. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'Agenzia, su richiesta del soggetto interessato, puo' svolgere attivita' istruttoria ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c) del decreto-legge, e trasmette la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia fornisce assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attivita' produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonche' per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia puo' fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi. 6. Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e', ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attivita' richieste. 7. Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.». Si riporta il testo dell'articolo 14-ter, comma 6-bis, della citata legge n. 241 del 1990: «6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo' adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilita' dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonche' ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.». |
| Art. 3 Autorizzazione unica ambientale
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi: a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell'autorizzazione unica ambientale. 3. E' fatta comunque salva la facolta' dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attivita' soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP. 4. Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione unica ambientale puo' essere richiesta solo dopo che l'autorita' competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti. 5. L'autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalita' per lo svolgimento delle attivita' di autocontrollo, ove previste, individuate dall'autorita' competente tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore di attivita'. In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attivita' di autocontrollo all'autorita' competente, la quale puo' procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attivita' e dall'impianto e' tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione. 6. L'autorizzazione di cui al presente articolo ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio. Note all'art. 3: Si riporta il testo degli articoli 112 e 269 (modificato dal presente regolamento) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 112.Utilizzazione agronomica. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92 per le zone vulnerabili e dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'Allegato 1 al predetto decreto, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, nonche' dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende agroalimentari, cosi' come individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2, e' soggetta a comunicazione all'autorita' competente ai sensi all'articolo 75 del presente decreto. 2. Le regioni disciplinano le attivita' di utilizzazione agronomica di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attivita' produttive, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualita' di cui alla parte terza del presente decreto. 3. Nell'ambito della normativa di cui al comma 2, sono disciplinali in particolare: a) le modalita' di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574; b) i tempi e le modalita' di effettuazione della comunicazione, prevedendo procedure semplificate nonche' specifici casi di esonero dall'obbligo di comunicazione per le attivita' di minor impatto ambientale; c) le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico; d) i criteri e le procedure di controllo, ivi comprese quelle inerenti l'imposizione di prescrizioni da parte dell'autorita' competente, il divieto di esercizio ovvero la sospensione a tempo determinato dell'attivita' di cui al comma 1 nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite; e) le sanzioni amministrative pecuniarie fermo restando quanto disposto dall'articolo 137, comma 15.». «Art. 269.Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti. 1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione e' rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attivita' presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni. 2. Il gestore che intende installare uno stabilimento nuovo o trasferire uno stabilimento da un luogo ad un altro presenta all'autorita' competente una domanda di autorizzazione, accompagnata: a) dal progetto dello stabilimento in cui sono descritti gli impianti e le attivita', le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantita' e la qualita' di tali emissioni, le modalita' di esercizio, la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che caratterizzano l'esercizio e la quantita', il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonche', per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano; b) da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attivita' ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti. 3. Per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di stabilimenti nuovi, l'autorita' competente indice, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel corso della quale si procede anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per il rinnovo e per l'aggiornamento dell'autorizzazione l'autorita' competente, previa informazione al comune interessato il quale puo' esprimere un parere nei trenta giorni successivi, avvia un autonomo procedimento entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In sede di conferenza di servizi o di autonomo procedimento, eventuali integrazioni della domanda devono essere trasmesse all'autorita' competente entro trenta giorni dalla relativa richiesta; se l'autorita' competente non si pronuncia in un termine pari a centoventi giorni o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda stessa, il gestore puo', entro i successivi sessanta giorni, richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di provvedere, notificando tale richiesta anche all'autorita' competente. 4. L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271: a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalita' di captazione e di convogliamento; b) per le emissioni convogliate o di cui e' stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformita' dei valori misurati ai valori limite e la periodicita' dei controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli; c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento. 5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 4, l'autorizzazione puo' stabilire, per ciascun inquinante, valori limite di emissione espressi come flussi di massa annuali riferiti al complesso delle emissioni, eventualmente incluse quelle diffuse, degli impianti e delle attivita' di uno stabilimento. Per gli impianti di cui all'allegato XII alla parte seconda del presente decreto, in tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile individuare valori limite di emissione espressi come concentrazione, l'autorizzazione integrata ambientale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 275, comma 2, non puo' stabilire esclusivamente valori espressi come flusso di massa fattore di emissione o percentuale. 6. L'autorizzazione stabilisce il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. La messa in esercizio deve essere comunicata all'autorita' competente con un anticipo di almeno quindici giorni. L'autorizzazione stabilisce la data entro cui devono essere comunicati all'autorita' competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonche' il numero dei campionamenti da realizzare; tale periodo deve avere una durata non inferiore a dieci giorni, salvi i casi in cui il progetto di cui al comma 2, lettera a) preveda che l'impianto funzioni esclusivamente per periodi di durata inferiore. L'autorita' competente per il controllo effettua il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a regime di uno o piu' impianti o dall'avvio di una o piu' attivita' dello stabilimento autorizzato. 7. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo ha una durata di quindici anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla domanda di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo, l'esercizio dell'impianto puo' continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione in caso di mancata pronuncia in termini del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3. L'autorita' competente puo' imporre il rinnovo dell'autorizzazione prima della scadenza ed il rinnovo delle autorizzazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, prima dei termini previsti dall'articolo 281, comma 1, se una modifica delle prescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto dei valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa. Il rinnovo dell'autorizzazione comporta il decorso di un periodo di quindici anni. 8. Il gestore che intende effettuare una modifica dello stabilimento ne da' comunicazione all'autorita' competente o, se la modifica e' sostanziale, presenta, ai sensi del presente articolo, una domanda di autorizzazione. Se la modifica per cui e' stata data comunicazione e' sostanziale, l'autorita' competente ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi del presente articolo. Se la modifica e' sostanziale l'autorita' competente aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento con un'istruttoria limitata agli impianti e alle attivita' interessati dalla modifica o, a seguito di eventuale apposita istruttoria che dimostri tale esigenza in relazione all'evoluzione della situazione ambientale o delle migliori tecniche disponibili, la rinnova con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento. Se la modifica non e' sostanziale, l'autorita' competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Se l'autorita' competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore puo' procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorita' competente di provvedere successivamente. Per modifica sostanziale si intende quella che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilita' tecnica delle stesse. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 11. Il rinnovo dell'autorizzazione comporta, a differenza dell'aggiornamento, il decorso di un nuovo periodo di quindici anni. Con apposito decreto da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare l'allegato I alla parte quinta del presente decreto con indicazione degli ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali di cui all'articolo 268, comma 1, lettera m-bis), e con l'indicazione modifiche di cui all'articolo 268, comma 1, lettera m) per le quali non vi e' l'obbligo di effettuare la comunicazione. 9. L'autorita' competente per il controllo e' autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione. 10. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalita', con apposito provvedimento dall'autorita' competente. 11. Il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad un altro equivale all'installazione di uno stabilimento nuovo. 12. soppresso dalla lettera m) del comma 3 dell'art. 3, del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128. 13. soppresso dalla lettera m) del comma 3 dell'art. 3, del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128; 14. soppresso dalla lettera m) del comma 3 dell'art. 3, del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128; 15. soppresso dalla lettera m) del comma 3 dell'art. 3, del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128; 16. soppresso dalla lettera m) del comma 3 dell'art. 3, del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128.». Si riporta il testo dell'articolo 8, commi 4 e 6, della citata legge n. 447 del 1995: «Art. 8.Disposizioni in materia di impatto acustico. 1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349 , ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 , e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformita' alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate. 2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere: a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti; b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni; c) discoteche; d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; e) impianti sportivi e ricreativi; f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. 3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: a) scuole e asili nido; b) ospedali; c) case di cura e di riposo; d) parchi pubblici urbani ed extraurbani; e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2. 3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attivita' edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica e' sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento. 4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita' produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonche' le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attivita' produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. 5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e' resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), della presente legge, con le modalita' di cui all'articolo 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15 . 6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attivita' di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attivita' o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.». Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n. 38, (S.O.): «Art. 9.Autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi in agricoltura. 1. Chi intende utilizzare in attivita' agricole proprie o di terzi, i fanghi di cui all'art. 2 deve: a) ottenere un'autorizzazione dalla Regione; b) notificare, con almeno 10 giorni di anticipo, alla regione, alla provincia ed al comune di competenza, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi. 2. Ai fini di ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, punto a), il richiedente deve indicare: a) la tipologia di fanghi da utilizzare; b) le colture destinate all'impiego dei fanghi; c) le caratteristiche e l'ubicazione dell'impianto di stoccaggio dei fanghi; d) le caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi. L'autorizzazione ha una durata massima di cinque anni. 3. La notifica di cui al comma 1, punto b), deve contenere: a) gli estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi; b) i dati analitici dei fanghi per i parametri indicati all'allegato I B; c) l'identificazione, sui mappali catastali e la superficie dei terreni sui quali si intende applicare i fanghi; d) i dati analitici dei terreni, per i parametri indicati all'allegato II A; e) le colture in atto e quelle previste; f) le date previste per l'utilizzazione dei fanghi; g) il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attivita' agricola sui terreni sui quali si intende utilizzare fanghi; h) il titolo di disponibilita' dei terreni ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.». Si riportano i testi degli articoli 215 e 216 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 215.Autosmaltimento. 1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, e siano tenute in considerazione le migliori tecniche disponibili, le attivita' di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita' alla provincia territorialmente competente. 2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare: a) il tipo, la quantita' e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire; b) il ciclo di provenienza dei rifiuti; c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti; d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento; e) la qualita' delle emissioni e degli scarichi idrici nell'ambiente. 3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attivita' ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa, e' allegata una relazione dalla quale deve risultare: a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1; b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente. 4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione. 5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento. 6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 le attivita' di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.». «Art. 216.Operazioni di recupero. 1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo' essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita' alla provincia territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227, comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione. 2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in particolare: a) per i rifiuti non pericolosi: 1) le quantita' massime impiegabili; 2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo; 3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente; b) per i rifiuti pericolosi: 1) le quantita' massime impiegabili; 2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti; 3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito; 4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero; 5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. 3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attivita' e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa, e' allegata una relazione dalla quale risulti: a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1; b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti; c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere; d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonche' l'utilizzo di eventuali impianti mobili; e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero. 4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione. 5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero. 6. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale dell'impianto, 7. Alle attivita' di cui al presente articolo si applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo al recupero. 8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera b), e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, determina modalita', condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonche' come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, nonche' dalla direttiva 2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento. 8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto. 8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonche' le modalita' di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni. 9. Comma soppresso dall'articolo 2, comma 36, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. 10. Comma soppresso dall'articolo 2, comma 36, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. 11. Comma abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 30, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 . 12. Comma abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 30, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205. 13. Comma abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 30, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205. 14. Comma abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 30, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205. 15. Comma abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 30, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.». Si riporta il testo degli articoli 20 e 108 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 20.Verifica di assoggettabilita'. 1. Il proponente trasmette all'autorita' competente il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficolta' di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, nel caso di progetti: a) elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni; b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente; c) elencati nell'allegato IV, secondo le modalita' stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo. 2. Dell'avvenuta trasmissione e' dato sintetico avviso, a cura del proponente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale, nel Bollettino Ufficiale della regione per i progetti di rispettiva competenza, nonche' all'albo pretorio dei comuni interessati. Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali e' possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti e' depositata presso i comuni ove il progetto e' localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione e' depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto e' localizzato. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorita' competente. 3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse puo' far pervenire le proprie osservazioni. 4. L'autorita' competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorita' competente deve comunque esprimersi. L'autorita' competente puo', per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente, entro il termine previsto dal comma 3. In tal caso, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. L'Autorita' competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito della documentazione da parte del proponente. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione e' disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo. 5. Se il progetto non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente, l'autorita' compente dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni. 6. Se il progetto ha possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente si applicano le disposizioni degli articoli da 21 a 28. 7. Il provvedimento di assoggettabilita', comprese le motivazioni, e' pubblicato a cura dell'autorita' competente mediante: a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma; b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorita' competente.». «Art. 108.Scarichi di sostanze pericolose. 1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attivita' che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantita' o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilita' consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, o, successivamente, superiori ai limiti di rilevabilita' consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai sensi del punto 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. 2. Tenendo conto della tossicita', della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui e' effettuato lo scarico, l'autorita' competente in sede di rilascio dell'autorizzazione fissa, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2, impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualita' previsti nel Piano di tutela di cui all'articolo 121, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione piu' restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2. 3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 107 e del comma 2 del presente articolo, entro il 30 ottobre 2007 devono essere attuate le prescrizioni concernenti gli scarichi delle imprese assoggettate alle disposizioni del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Dette prescrizioni, concernenti valori limite di emissione, parametri e misure tecniche, si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. 4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresi' la quantita' massima della sostanza espressa in unita' di peso per unita' di elemento caratteristico dell'attivita' inquinante e cioe' per materia prima o per unita' di prodotto, in conformita' con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. 5. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, il punto di misurazione dello scarico e' fissato secondo quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e, nel caso di attivita' non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorita' competente puo' richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora, come nel caso dell'articolo 124, comma 2, secondo periodo, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l'autorita' competente ridurra' opportunamente i valori limite di emissione indicati nella tabella 3 del medesimo Allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue. 6. L'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella tabella medesima, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.». |
| Art. 4 Procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale
1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e' presentata al SUAP che la trasmette immediatamente, in modalita' telematica all'autorita' competente e ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e ne verifica, in accordo con l'autorita' competente, la correttezza formale. Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, per i quali si chiede il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonche' le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore. 2. Qualora l'autorita' competente riscontri che e' necessario integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalita' telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni. 3. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 si concludono entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente presentata. Nel caso di richiesta di integrazione documentale ai sensi del comma 2, si applica l'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora il gestore non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato dall'autorita' competente, l'istanza e' archiviata, fatta salva la facolta' per il gestore di chiedere una proroga in ragione della complessita' della documentazione da presentare; in tal caso, il termine e' sospeso per il tempo della proroga. 4. Se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento e' fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni, l'autorita' competente adotta il provvedimento nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al SUAP che, rilascia il titolo. Resta ferma la facolta' di indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. La conferenza di servizi e' sempre indetta dal SUAP nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei casi previsti dalle normative regionali e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento compresi nell'autorizzazione unica ambientale. 5. Se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento e' superiore a novanta giorni, il SUAP, salvo quanto previsto al comma 7, indice, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, la conferenza di servizi di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. In tale caso, l'autorita' competente adotta l'autorizzazione unica ambientale entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda o, in caso di richiesta di integrazione della documentazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di centocinquanta giorni dal ricevimento della domanda medesima. Tale atto confluisce nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. I soggetti competenti in materia ambientale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini della individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo l'autorita' competente promuove il coordinamento dei soggetti competenti, anche nell'ambito della conferenza di servizi. 7. Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP trasmette la relativa documentazione all'autorita' competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorita' competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo. 8. L'autorita' competente trasmette, in modalita' telematica, ogni comunicazione al gestore tramite il SUAP e mette a disposizione del medesimo tutte le informazioni sulla documentazione da presentare e sull'iter relativo alla procedura di autorizzazione unica ambientale. Il SUAP, assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Note all'art. 4: Si riporta il testo dell'articolo 2 della citata legge n. 241 del 1990: «Art. 2.Conclusione del procedimento. 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. 4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. 5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. 6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti. 9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. 9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilita' oltre a quella propria. 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. 9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.». Il testo dell'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 e' riportato nelle note all'articolo 2. Si riporta il testo dell'articolo 14-ter, comma 8 e 6-bis, e 14 della citata legge n. 241 del 1990: «8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.». «6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo' adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilita' dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonche' ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.». «Art. 14.Conferenza di servizi. 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente puo' indire una conferenza di servizi. 2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza puo' essere altresi' indetta quando nello stesso termine e' intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui e' consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti. 3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale. 5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto. 5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.». Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2011, n. 110: «Art. 6 Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici (In vigore dal 28 febbraio 2012) 1. Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese sono apportate con il seguente provvedimento, operativo in una logica che trovera' ulteriore sviluppo, le modificazioni che seguono: a) in corretta applicazione della normativa europea le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano applicazione nei rapporti tra imprese; b) le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi; altri atti o documenti possono essere richiesti solo se strettamente necessari e non possono costituire ragione di rigetto dell'istanza del privato; c) riduzione degli adempimenti concernenti l'utilizzo di piccoli serbatoi di GPL; d) facolta' di effettuare "on line" qualunque transazione finanziaria ASL- imprese e cittadini; d-bis) riduzione e semplificazione delle comunicazioni, da parte dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali; e) per i trasporti eccezionali l'attuale autorizzazione prevista per ciascun trasporto e' sostituita, per i trasporti della medesima tipologia ripetuti nel tempo, da un'autorizzazione periodica da rilasciarsi con modalita' semplificata; f) riduzione degli oneri amministrativi da parte delle amministrazioni territoriali; f-bis) garanzia della tutela della sicurezza stradale e della regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi. 2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni: a) al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all' articolo 5 e' aggiunto in fine il seguente comma: "3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalita' amministrativo - contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, non e' soggetto all'applicazione del presente codice."; 2) all' articolo 13 e' aggiunto in fine il seguente comma: «5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non e' dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare e' tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).»; 3) all'articolo 24, comma 1, lettera g) le parole: "anche in riferimento all'attivita' di gruppi bancari e di societa' controllate o collegate" sono soppresse e dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti: «i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis; i-ter) con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente codice, riguarda la comunicazione di dati tra societa', enti o associazioni con societa' controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero con societa' sottoposte a comune controllo, nonche' tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalita' amministrativo-contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, e purche' queste finalita' siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa di cui all'articolo 13.»; 4) all' articolo 26, comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis.»; 5) all'articolo 34, il comma 1-bis e' sostituito dai seguenti: «1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza e' sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell' articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonche' a trattamenti comunque effettuati per correnti finalita' amministrativo-contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalita' semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1. 1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalita' amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attivita' di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalita' le attivita' organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilita' e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro»; 6) all' articolo 130, comma 3-bis, dopo le parole: «mediante l'impiego del telefono» sono inserite le seguenti: «e della posta cartacea» e dopo le parole: «l'iscrizione della numerazione della quale e' intestatario» sono inserite le seguenti: «e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1,»; a-bis) all' articolo 67-sexiesdecies del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. E' fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico»; b) allo scopo di rendere effettivamente trasparente l'azione amministrativa e di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese: 1) le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro il 30 ottobre 2011, pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attivita' ivi previste sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste in base alla legislazione vigente; 2) in caso di mancato adempimento di quanto previsto al numero 1) la pubblica amministrazione procedente non puo' respingere l'istanza adducendo la mancata produzione di un atto o documento e deve invitare l'istante a regolarizzare la documentazione in un termine congruo. Il provvedimento di diniego non preceduto dall'invito di cui al periodo precedente e' nullo. Il mancato adempimento di quanto previsto dal numero 1 e' altresi' valutato ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili; 3) il mancato adempimento di quanto previsto al numero 1), nei procedimenti di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, legittima comunque l'istante ad iniziare l'attivita' dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita'. In tal caso l'amministrazione non puo' adottare i provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 prima della scadenza del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del numero 2; 4) la disposizione di cui al numero 1 non si applica per gli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza e' prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 5) i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonche' i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato, al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporta la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione; 6) nei casi in cui non e' prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4) gli stessi sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione, secondo i criteri e le modalita' definiti con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I questionari di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul sito internet della Societa' per gli studi di settore - SOSE s.p.a.; con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' data notizia della data in cui i questionari sono disponibili. Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c); c) per ridurre gli adempimenti connessi all'utilizzo dei piccoli serbatoi di gas di petrolio liquefatto, l'articolo 2, comma 16-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' abrogato. Resta salvo quanto previsto dalle normative di sicurezza vigenti in materia di installazione, esercizio e manutenzione dei serbatoi di gas di petrolio liquefatto di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004; d) per accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, riducendone i costi connessi: 1) le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale adottano, ai sensi degli articoli 5, 63 e 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure telematiche per consentire il pagamento online delle prestazioni erogate, nonche' la consegna, tramite web, posta elettronica certificata o altre modalita' digitali, dei referti medici. Le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale mettono a disposizione dell'utenza il servizio di pagamento online ed effettuano la consegna dei referti medici esclusivamente in forma digitale nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al numero 2). Resta in ogni caso salvo il diritto dell'interessato di ottenere, anche a domicilio, copia cartacea del referto redatto in forma elettronica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 2) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro della Semplificazione normativa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformita' con le regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al numero 1; 2-bis) in caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche, i comuni, su richiesta degli interessati, ne danno comunicazione all'azienda sanitaria locale nel cui territorio e' ricompresa la nuova residenza. La comunicazione e' effettuata, entro un mese dalla data di registrazione della variazione anagrafica, telematicamente o su supporto cartaceo secondo le modalita' stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'azienda sanitaria locale provvede ad aggiornare il libretto sanitario, trasmettendo alla nuova residenza dell'intestatario il nuovo libretto ovvero un tagliando di aggiornamento da apporre su quello esistente, secondo quanto stabilito con il decreto di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; d-bis) per ridurre e per semplificare le comunicazioni, da parte dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali: 1) all' articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «entro il 31 marzo di ciascun anno» sono sostituite dalla seguente: «annualmente»; 2) all' articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, dopo il comma 248 e' inserito il seguente: «248-bis. Il termine per la presentazione della dichiarazione di responsabilita' di cui al comma 248 e' stabilito con determinazione del presidente dell'INPS»; 3) all' articolo 2, comma 3, della legge 11 ottobre 1990, n. 289, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la predetta indennita' sia erogata per la frequenza di scuole, pubbliche o private, per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico, e' obbligatorio trasmettere la sola comunicazione dell'eventuale cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici»; 4) alla legge 29 ottobre 1971, n. 889, sono apportate le seguenti modificazioni: 4.1) il quarto comma dell'articolo 10 e' sostituito dal seguente: «Entro il 30 giugno dello stesso anno, le aziende devono trasmettere con modalita' telematiche all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco degli elementi accessori, di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 5, che sono stati corrisposti al personale dipendente, solo se di nuova istituzione o modificati rispetto a quelli gia' portati a conoscenza dell'Istituto medesimo»; 4.2) l'articolo 18 e' abrogato; e) per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all' articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio»; f) all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 3: 1.1) al primo periodo, dopo le parole: «piano di riduzione degli oneri amministrativi» sono inserite le seguenti: «relativo alle materie affidate alla competenza di ciascun Ministro»; 1.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla base delle attivita' di misurazione, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione degli oneri, e' istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.»; 2) al comma 5, dopo le parole: «oneri amministrativi gravanti sulle imprese», sono inserite le seguenti: «e sui cittadini». f-bis) dopo il comma 3 dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attivita' produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai sensi dell'articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuita' della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina. 3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici per le attivita' produttive, i comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie»; f-ter) al fine di semplificare e di razionalizzare il procedimento di applicazione delle sanzioni di cui al comma 14 dell' articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, al comma 15 del medesimo articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, le parole: «dall'autorita' competente, individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalita' individuate con decreto dello stesso Ministro»; f-quater) all'articolo 2215-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: 1) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti: «Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato. Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma»; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per i libri e per i registri la cui tenuta e' obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni»; f-quinquies) al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo l' articolo 43 e' inserito il seguente: «Art. 43-bis. (Certificazione e documentazione d'impresa). - 1. Lo sportello unico per le attivita' produttive: a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualita', stati soggettivi, nonche' gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attivita' produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualita' o ambientali; b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a). 2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attivita' produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalita' telematica secondo le disposizioni vigenti. 3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a). 4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; f-sexies) nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: «Art. 9-bis. (Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese). - 1. Ai fini dell'avvio dell'attivita' d'impresa in conformita' ai requisiti di qualifica artigiana, disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui all' articolo 9, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel registro delle imprese. 3. Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, ai sensi del comma 1, nonche' le modalita' per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonche' ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti. 4. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e all' articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. La comunicazione, ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale, determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, ai sensi del citato comma 3, per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attivita'. 5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; f-septies) per semplificare le modalita' di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e di favorire l'accesso delle imprese agricole ai mercati, i consorzi agrari disciplinati dall' articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99, possono istituire al loro interno, previo adeguamento degli statuti, per ciascun settore o prodotto agricolo, una o piu' sezioni di attivita', cui aderiscono esclusivamente imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni. Le predette sezioni, con gestioni separate, possono ottenere il riconoscimento come organizzazioni di produttori ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. In tale ipotesi, i vincoli e i controlli relativi si riferiscono esclusivamente alla sezione e agli imprenditori aderenti; f-octies) al fine di garantire che un adeguato periodo transitorio consenta la progressiva entrata in operativita' del Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, per i soggetti di cui all' articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, il relativo termine, da individuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei modi di cui all' articolo 28, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, non puo' essere antecedente al 30 giugno 2012. 2-bis. Ai fini della semplificazione degli adempimenti di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, all' articolo 19, comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli atti concernenti la nomina degli investigatori incaricati non si esercita il controllo preventivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f-ter), della legge 14 gennaio 1994, n. 20». 2-ter. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando l'obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista dal presente articolo e' sostituita da un'autocertificazione del datore di lavoro che attesta l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo». 3. Nel perseguimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi definito in sede di Unione europea, con le risorse disponibili a legislazione vigente, le autorita' amministrative indipendenti di vigilanza e garanzia effettuano, nell'ambito dei propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l'obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012, proponendo le misure legislative e regolamentari ritenute idonee a realizzare tale riduzione.». Si riporta il testo dell'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.: «Art. 54.Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni. 1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici: a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonche' il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attivita' da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento; b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241; c) le scadenze e le modalita' di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; f) l'elenco di tutti i bandi di gara; g) l'elenco dei servizi forniti in rete gia' disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima; g-bis) i bandi di concorso. 1-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali comunicano in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati di cui alle lettere b), c), g) e g-bis) del comma 1, secondo i criteri e le modalita' di trasmissione e aggiornamento individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. I dati di cui al periodo precedente sono pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati e' comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti. 2. Comma abrogato dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. 2-bis. Comma abrogato dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. 2-ter. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici pubblicano nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresi' assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta. 2-quater. Le amministrazioni pubbliche che gia' dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche che lo riguardano. 3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessita' di identificazione informatica. 4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano accessibili, conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito. 4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicita' legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento.». |
| Art. 5 Rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale
1. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'autorita' competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1. 2. E' consentito far riferimento alla documentazione eventualmente gia' in possesso dell'autorita' competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate. 3. L'autorita' competente si esprime sulla domanda di rinnovo secondo la procedura prevista dall'articolo 4. 4. Per le attivita' e gli impianti per cui le istanze di rinnovo sono presentate nei termini di cui al comma 1, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, l'esercizio dell'attivita' o dell'impianto puo' continuare sulla base della precedente autorizzazione. 5. L'autorita' competente puo' comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando: a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualita' ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore; b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.
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| Art. 6 Modifiche
1. Il gestore che intende effettuare una modifica dell'attivita' o dell'impianto ne da' comunicazione all'autorita' competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, puo' procedere all'esecuzione della modifica. L'autorita' competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione. 2. Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4. 3. L'autorita' competente, se ritiene che la modifica comunicata ai sensi del comma 1 e' una modifica sostanziale, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 e la modifica comunicata non puo' essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione. 4. Le Regioni e le Province Autonome possono, nel rispetto delle norme di settore vigenti, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi e' l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al comma 1.
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| Art. 7 Autorizzazioni di carattere generale
1. E' fatta salva la facolta' del gestore di aderire tramite il SUAP, ricorrendone i presupposti, all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il SUAP trasmette, per via telematica, l'adesione all'autorita' competente. 2. Per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attivita' di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more dell'adozione delle autorizzazioni di carattere generale previste dall'articolo 272, comma 2, del medesimo decreto legislativo da parte dell'autorita' di cui all'articolo 268, comma 1, lettera o), i gestori degli stabilimenti interessati comunicano tramite il SUAP a tale autorita' o ad altra autorita' da questa delegata la propria adesione alle autorizzazioni generali riportate nell'Allegato I al presente regolamento, il quale trova applicazione in ciascuna Regione sino all'adozione della pertinente disciplina regionale. 3. Le autorizzazioni generali adottate dalle autorita' di cui all'articolo 268, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituiscono, per il territorio interessato, quelle riportate nell'Allegato I. Sono fatte comunque salve, fino alla scadenza, le adesioni alle autorizzazioni generali di cui all'Allegato I. Note all'art. 7: Il testo dell'articolo 272 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e' riportato nelle note all'articolo 3. Si riporta il testo dell'articolo 268 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 268. Definizioni. (Omissis). o) autorita' competente: la regione o la provincia autonoma o la diversa autorita' indicata dalla legge regionale quale autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal presente titolo; per le piattaforme off-shore, l'autorita' competente e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; per gli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per gli adempimenti a questa connessi, l'autorita' competente e' quella che rilascia tale autorizzazione;». |
| Art. 8 Oneri istruttori e tariffe
1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento sono posti a carico dell'interessato le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure ivi stabilite. Possono essere, altresi', previsti diritti di istruttoria la cui misura, sommata agli oneri di cui al precedente periodo, non puo' comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale.
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| Art. 9 Monitoraggio
1. I Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in raccordo con la Conferenza Unificata e sentite le associazioni imprenditoriali, predispongono forme di monitoraggio almeno annuali sull'attuazione del presente regolamento volte a verificare, tra l'altro, il numero delle domande presentate al SUAP, i tempi impiegati per l'istruttoria, per l'invio telematico della documentazione agli enti competenti e per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonche' il rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento della conferenza di servizi. 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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| Art. 10 Disposizioni transitorie
1. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi. 2. L'autorizzazione unica ambientale puo' essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale. Sino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, le domande per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale sono comunque presentate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1. Note all'art. 10: Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202: «Art. 8.Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata. 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». Note all'art. 11: Si riporta il testo dell'articolo 2, commi da 9-bis a 9-quinquies, della citata legge n. 241 del 1990: «Art. 2.Conclusione del procedimento. 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. 4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione 5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza 6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti. 9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. 9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilita' oltre a quella propria. 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. 9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.». L'articolo 269 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente regolamento. e' riportato nelle note all'articolo 3. Il testo dell'articolo 272, comma 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «2. Per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalita' di produzione, l'autorita' competente puo' adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicita' dei controlli. I valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformita' all'articolo 271, commi da 5 a 7. L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e puo' prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantita' e le qualita' delle emissioni sono deducibili dalle quantita' di materie prime ed ausiliarie utilizzate. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attivita' che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco. Per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o attivita' a cui l'autorizzazione generale non si riferisce, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. I gestori degli impianti per cui e' stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.». Si riporta il testo dell'articolo 281 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente regolamento: «Art. 281.Disposizioni transitorie e finali. 1. I gestori degli stabilimenti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ad esclusione di quelli dotati di autorizzazione generale che sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 272, comma 3, devono presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 entro i termini di seguito indicati. Le regioni e le province autonome adottano, nel rispetto di tali termini, appositi calendari per la presentazione delle domande; in caso di mancata adozione dei calendari, la domanda di autorizzazione deve essere comunque presentata nei termini stabiliti dal presente comma. La mancata presentazione della domanda nei termini, inclusi quelli fissati dai calendari, comporta la decadenza della precedente autorizzazione. L'autorita' competente si pronuncia in un termine pari a otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a dieci mesi dalla ricezione della domanda stessa. Se la domanda e' presentata nei termini, l'esercizio degli stabilimenti puo' essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorita' competente. In caso di stabilimenti autorizzati in via provvisoria o in forma tacita, il gestore deve adottare, fino alla pronuncia dell'autorita' competente, tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni. La domanda di autorizzazione di cui al presente comma deve essere presentata entro i seguenti termini: a) tra la data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto ed il 31 dicembre 2011, per stabilimenti anteriori al 1988; b) tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000; c) tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999. 2. Non sono sottoposti alla procedura autorizzativa prevista dal comma 1, gli stabilimenti per cui l'autorizzazione e' stata rinnovata ai sensi dell'articolo 269, commi 7 o 8. Se uno stabilimento anteriore al 1988 e' sottoposto ad una modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 269, comma 8, prima del termine previsto dal comma 1, l'autorita' competente procede, in ogni caso, al rinnovo dell'autorizzazione. 3. I gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che non ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si adeguano alle disposizioni del presente titolo entro il 1° settembre 2013 o nel piu' breve termine stabilito dall'autorizzazione alle emissioni. Se lo stabilimento e' soggetto a tale autorizzazione la relativa domanda deve essere presentata, ai sensi dell'articolo 269 o dell'articolo 272, commi 2 e 3, entro il 31 luglio 2012. L'autorita' competente si pronuncia in un termine pari a otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a dieci mesi dalla ricezione della domanda stessa. Dopo la presentazione della domanda, le condizioni di esercizio ed i combustibili utilizzati non possono essere modificati fino all'ottenimento dell'autorizzazione. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto o in caso di realizzazione di modifiche prima dell'ottenimento dell'autorizzazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Se la domanda e' presentata nel termine previsto, l'esercizio puo' essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorita' competente. Ai soli fini della determinazione dei valori limite e delle prescrizioni di cui agli articoli 271 e 272, tali stabilimenti si considerano nuovi. La procedura prevista dal presente articolo si applica anche in caso di stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ma erano esentati dall'autorizzazione ivi disciplinata e che, per effetto di tale parte quinta, siano soggetti all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. 4. Per gli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che ricadevano nel campo di applicazione della legge 13 luglio 1966, n. 615, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, o del titolo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, aventi potenza termica nominale inferiore a 10 MW, l'autorita' competente, ai fini dell'applicazione del comma 3, adotta le autorizzazioni generali di cui all'articolo 272, comma 2, entro cinque anni da tale data. 5. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 6. Alla modifica ed integrazione degli Allegati alla parte quinta del presente decreto, al fine di dare attuazione alle direttive comunitarie per le parti in cui le stesse comportino modifiche delle modalita' esecutive e delle caratteristiche di ordine tecnico stabilite dalle norme vigenti, si provvede ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 7. Le domande di autorizzazione, i provvedimenti adottati dall'autorita' competente e i risultati delle attivita' di controllo, ai sensi del presente titolo, nonche' gli elenchi delle attivita' autorizzate in possesso dell'autorita' competente sono messi a disposizione del pubblico ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 8. (abrogato). 9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una commissione per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione, tra le autorita' competenti, dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della parte quinta del presente decreto e per la valutazione delle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 268, comma 1, lettera aa). La commissione e' composta da un rappresentante nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con funzioni di presidente, un rappresentante nominato dal Ministro delle attivita' produttive, un rappresentante nominato dal Ministro della salute e cinque rappresentanti nominati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni della Commissione possono partecipare uno o piu' rappresentanti di ciascuna regione o provincia autonoma. Il decreto istitutivo disciplina anche le modalita' di funzionamento della commissione, inclusa la periodicita' delle riunioni, e le modalita' di partecipazione di soggetti diversi dai componenti. Ai componenti della commissione e agli altri soggetti che partecipano alle riunioni della stessa non spetta la corresponsione di compensi, indennita', emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese. 10. A fini di informazione le autorita' competenti rendono disponibili al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in formato digitale, le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 269 e 272. 11. (abrogato).». |
| Art. 11 Poteri sostitutivi e abrogazioni
1. Decorsi inutilmente i termini per la conclusione dei procedimenti previsti dal presente regolamento, si applica l'articolo 2, commi da 9-bis a 9-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i poteri sostitutivi gia' attribuiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la conclusione dei procedimenti di cui all'articolo 269, comma 3, e per la prosecuzione dell'esercizio degli stabilimenti di cui all'articolo 281, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono attribuiti al soggetto responsabile dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che li esercita con le modalita' e nei termini dei commi 9-ter, 9-quater e 9-quinquies del medesimo articolo. 3. Per la prosecuzione dell'esercizio degli stabilimenti di cui all'articolo 281, commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti, l'esercizio degli stessi puo' essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del soggetto di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269. 4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 269, comma 3, il quarto periodo e' abrogato; b) nell'articolo 272, comma 2, il quarto e sesto periodo sono abrogati; c) nell'articolo 281: 1) al comma 1 le parole: «; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti l'esercizio puo' essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269» sono abrogate; 2) al comma 3 le parole: «; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti l'esercizio puo' essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269» sono abrogate; 3) al comma 4 il secondo periodo e' abrogato; 4) il comma 8 e' abrogato; 5) il comma 11 e' abrogato.
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| Art. 12 Clausola d'invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti previsti le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 marzo 2013
NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Passera, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2013 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 4, foglio n. 168
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