Gazzetta n. 126 del 31 maggio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 maggio 2013
Designazione della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Potenza, quale autorita' pubblica ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Fagioli Bianchi di Rotonda», registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE GENERALE
per il riconoscimento degli organismi di controllo
e certificazione e tutela del consumatore

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006;
Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui all'art. 11 del presente regolamento;
Visto il decreto 6 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 28 ottobre 2008, con il quale la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Potenza e' stata designata quale autorita' pubblica ad effettuare i controlli per la denominazione protetta «Fagioli Bianchi di Rotonda»;
Visto il regolamento (UE) n. 240 dell'11 marzo 2011 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Fagioli Bianchi di Rotonda»;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Considerato che l'art.7 del disciplinare di produzione «Fagioli Bianchi di Rotonda» individua per il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare medesimo la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Potenza;
Considerato che la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Potenza ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Fagioli Bianchi di Rotonda» conformemente allo schema tipo di controllo;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Basilicata;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1

La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Potenza con sede in Potenza, Corso XVIII Agosto n. 34, e' designata quale autorita' pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione protetta «Fagioli Bianchi di Rotonda», registrata in ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 240 dell'11 marzo 2011.
 
Art. 2

La presente designazione comporta l'obbligo per la Camera di Commercio di Potenza del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 3

1. La Camera di Commercio di Potenza non puo' modificare le modalita' di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione protetta «Fagioli Bianchi di Rotonda», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
2. La Camera di Commercio comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca della designazione concessa.
 
Art. 4

1. La designazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.
2. Alla scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n.526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare la Camera di Commercio di Potenza o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facolta' di designazione ai sensi dell'art.14, comma 9, della citata legge.
3. Nell'ambito del periodo di validita' della designazione, la Camera di Commercio di Potenza e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
 
Art. 5

1. La Camera di Commercio di Potenza comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Fagioli Bianchi di Rotonda» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
2. La Camera di Commercio di Potenza immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa.
3. La Camera di Commercio di Potenza trasmettera' i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Fagioli Bianchi di Rotonda» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.
 
Art. 6

La Camera di Commercio di Potenza e' sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.
Roma, 17 maggio 2013

Il direttore generale: La Torre
 
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