Gazzetta n. 129 del 4 giugno 2013 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 61
Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 4, 9, 32, 41, 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231;
Considerato che la continuita' del funzionamento produttivo di stabilimenti di interesse strategico costituisce una priorita' di carattere nazionale, soprattutto in considerazione dei prevalenti profili di protezione dell'ambiente e della salute e di salvaguardia dei livelli occupazionali;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni che assicurino, mediante la nomina di un'apposita struttura commissariale straordinaria, la continuita' produttiva ed occupazionale nel rispetto delle norme ambientali e sanitarie, in presenza di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la cui attivita' produttiva abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrita' dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza, contestata dalle Autorita' competenti, dell'autorizzazione integrata ambientale o di altre disposizioni a tutela dell'ambiente e della salute;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 26 ottobre 2012, prot. DVA/DEC/2012/0000547, di cui alla comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012, con il quale si e' provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale n. DVA/DEC/2011/450 del 4 agosto 2011, rilasciata alla Societa' ILVA S.p.A. per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ubicato nei comuni di Taranto e di Statte, disponendo, ai fini della piu' rigorosa protezione della salute e dell'ambiente, l'applicazione in anticipo della decisione di esecuzione n. 2012/135/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) da impiegare per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE;
Valutate le risultanze delle verifiche di carattere amministrativo sullo stabilimento dell'ILVA s.p.a., che hanno evidenziato la permanente, grave sussistenza di pericoli ambientali e per la salute derivanti anche dalla mancata attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, adeguatamente contestata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Commissariamento straordinario

1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, puo' deliberare il commissariamento straordinario dell'impresa, esercitata anche in forma di societa', che gestisca almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la cui attivita' produttiva abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrita' dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza, rilevata dalle Autorita' competenti, dell'autorizzazione integrata ambientale, di seguito anche "a.i.a.". Il commissario e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro sette giorni dalla delibera del Consiglio dei Ministri e si avvale di un sub commissario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi procedimenti si provvede all'eventuale sostituzione o revoca del commissario e del sub commissario.
2. Il commissariamento di cui al comma 1 ha durata di 12 mesi eventualmente prorogabili di 12 mesi fino ad un massimo di 36. La prosecuzione dell'attivita' produttiva durante il commissariamento e' funzionale alla conservazione della continuita' aziendale ed alla destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla copertura dei costi necessari per gli interventi conseguenti alle situazioni di cui al comma 1.
3. Per la durata del commissariamento sono attribuiti al commissario tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata del commissariamento. Le linee di credito ed i relativi rapporti debitori, concernenti l'attivita' dell'azienda, oggetto di commissariamento, anche in carico a societa' del medesimo gruppo, sono trasferite al commissario ai sensi degli articoli 1339 e 2558 del codice civile.
4. E' garantita all'impresa, nella persona del rappresentante legale all'atto del commissariamento o di altro soggetto appositamente designato dall'Assemblea dei soci, l'informazione sull'andamento della gestione e sulle misure di cui al comma 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, puo' sostituire i componenti degli organi di controllo, i quali restano in carica per la durata del commissariamento.
5. Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute, che, sentito il commissario straordinario, predispone e propone al Ministro, entro 60 giorni dalla nomina, in conformita' alle previsioni delle norme comunitarie e delle leggi nazionali e regionali, il piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria dei lavoratori e della popolazione e di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti. Il piano deve altresi' prevedere le azioni ed i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge, e dell'a.i.a., la cui contestata violazione ha determinato il commissariamento. Lo schema di piano e' reso pubblico, a cura del commissario, che acquisisce le eventuali osservazioni che possono essere proposte nei successivi dieci giorni, e che sono valutate dal comitato ai fini della definitiva proposta entro il termine di novanta giorni dal commissariamento.
6. Entro il termine di trenta giorni dal decreto di approvazione del piano di cui al comma 5, il commissario straordinario, comunicato al rappresentante dell'impresa il piano industriale e acquisite e valutate le eventuali osservazioni che il rappresentante dell'impresa fa pervenire entro dieci giorni dalla ricezione, predispone il piano industriale di conformazione delle attivita' produttive che consente la continuazione dell'attivita' produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza di cui al comma 5.
7. Il piano di cui al comma 5 e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, quello di cui al comma 6 dal Ministro dello sviluppo economico, entro 15 giorni dalla loro presentazione. Il rappresentante dell'impresa di cui al comma 4 puo' proporre osservazioni al piano di cui al comma 5 entro dieci giorni dalla sua pubblicazione; le stesse sono valutate dal comitato ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5. L'approvazione del piano di cui al comma 5 equivale a modifica dell'a.i.a.
8. Fino all'approvazione del piano industriale di cui al comma 6, il commissario straordinario garantisce comunque la progressiva adozione delle misure previste dall'autorizzazione integrata ambientale e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia ambientale e sanitaria, curando altresi' la prosecuzione dell'attivita' di impresa nel rispetto delle disposizioni del presente comma.
9. La predisposizione dei piani di cui ai commi 5 e 6 nei termini ivi previsti, l'osservanza delle prescrizioni dei piani di cui ai medesimi commi, e, nelle more dell'adozione degli stessi piani, il rispetto delle previsioni di cui al comma 8, equivalgono e producono i medesimi effetti, ai fini dell'accertamento di responsabilita' per il commissario e il subcommissario, derivanti dal rispetto dei modelli di organizzazione dell'ente in relazione alla responsabilita' dei soggetti in posizione apicale per fatti di rilievo penale o amministrativo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per gli illeciti strettamente connessi all'attuazione dell'a.i.a. e delle altre norme a tutela dell'ambiente e della salute.
10. L'attivita' di gestione dell'impresa eseguita in presenza dei presupposti di cui al comma 8 e, successivamente, nel rispetto dei piani, e' considerata di pubblica utilita' ad ogni effetto ed il commissario non risponde delle eventuali diseconomie dei risultati, tranne che abbia agito con dolo o colpa grave.
11. Il giudice competente provvede allo svincolo delle somme per le quali in sede penale sia stato disposto il sequestro, anche ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001, in danno dei soggetti nei cui confronti l'autorita' amministrativa abbia disposto l'esecuzione degli obblighi di attuazione delle prescrizioni dell'aia e di messa in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale, nonche' degli enti o dei soggetti controllati o controllanti, in relazione a reati comunque connessi allo svolgimento dell'attivita' di impresa. Le predette somme sono messe a disposizione del commissario e vincolate alle finalita' indicate al periodo precedente.
12. I proventi derivanti dall'attivita' dell'impresa commissariata restano nella disponibilita' del commissario nella misura necessaria all'attuazione dell'aia ed alla gestione dell'impresa nel rispetto delle previsioni del presente decreto.
13. Il compenso omnicomprensivo del commissario straordinario e' determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 23-bis, comma 5-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o, se dipendenti pubblici, dall'articolo 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il compenso del sub commissario e' determinato nella misura del 50 per cento di quella fissata per il commissario. Se dipendenti pubblici, il commissario e il sub commissario sono collocati in aspettativa senza assegni. Il compenso dei componenti del comitato e' determinato nella misura del 15 per cento di quella fissata per il commissario. Tutti i trattamenti economici sono per intero a carico dell'impresa.
 
Art. 2
Commissariamento della s.p.a. ILVA

1. I presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 1 sussistono per la s.p.a. ILVA avente sede a Milano.
2. L'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 207 del 2012 e' cosi' sostituito: "1. Gli impianti siderurgici della societa' ILVA s.p.a. costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1".
3. All'articolo 1, comma 3, del ripetuto decreto-legge n. 207 del 2012, dopo le parole: "sanzione amministrativa pecuniaria" sono aggiunte le seguenti: ", esclusa l'oblazione, da euro 50.000" e, dopo le parole "prefetto competente per territorio." sono aggiunte le seguenti: "Le attivita' di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte dall'IS.P.R.A. I proventi delle sanzioni irrogate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale del territorio interessato". Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 3
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 giugno 2013

NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Orlando, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Zanonato, Ministro dello sviluppo
economico

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
 
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