Gazzetta n. 131 del 6 giugno 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 31 gennaio 2013
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Sari 903.


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza
degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Vista la domanda del 28 marzo 2009 presentata dall'Impresa Gowan Italia Spa con sede legale in Faenza, Ravenna, via Morgagni 68, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato SARI 903 contenente la sostanza attiva olio bianco minerale;
Vista la comunicazione con la quale l'Impresa Gowan Italia Spa dichiara di voler sostituire la sostanza attiva olio bianco minerale con la sostanza attiva formetanate;
Viste le convenzioni del 1 settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e, Universita' degli Studi di Milano - MURCOR, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;
Visto il decreto del 26 aprile 2007 di inclusione della sostanza attiva formetanate nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 settembre 2017 in attuazione della direttiva 2007/5/CE della Commissione del 7 febbraio 2007;
Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Gowan Comercio International e Servicos a sostegno dell'istanza di autorizzazione del proprio prodotto fitosanitario di riferimento Dicarzol 50 sp, per la quale e' stato concesso specifico accesso;
Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici;
Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalita' descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;
Vista la nota dell'Ufficio in data 06 dicembre 2011 con la quale e' stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data;
Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che l'Impresa Gowan Italia Spa ha comunicato il trasferimento, in corso di registrazione, della titolarita' del prodotto in oggetto all'Impresa Gowan Comercio International e Servicos con sede legale in Avenida do Infante 50 - 9004 521, Funchal - Madeira - Portogallo;
Vista la nota pervenuta in data 20 luglio 2012 da cui risulta che l'Impresa Gowan Comercio International e Servicos ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;
Ritenuto di autorizzare il prodotto SARI 903 fino al 30 settembre 2017 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva formetanate;
Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Gowan Comercio International e Servicos con sede legale in Avenida do Infante 50 9004 521, Funchal - Madeira - Portogallo, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SARI 903 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 settembre 2017, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva formetanate nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.
E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da Kg 1-2-5-10 ed sacchetti idrosolubili da Kg 1 (2 sacchetti da 0,5 Kg), (4 sacchetti da 1,25 Kg), (5 sacchetti da 0,20 Kg).
Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell' Impresa estera:
SBM - Formulation, Z.I. Avenue Jean Foucault, F - 34535 Beziers cedex (Francia).
Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14656.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2013

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


 
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