Gazzetta n. 132 del 7 giugno 2013 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35
Testo del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 82 dell'8 aprile 2013), coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....))

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


Art. 1
Pagamenti dei debiti degli enti locali

(( 1. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali:
a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;
b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni;
c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1-bis. Sono altresi' esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno i pagamenti di obbligazioni giuridiche di parte capitale verso terzi assunte alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali e finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui all'articolo 1, commi 704 e 707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 1-bis, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))

2. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base delle modalita' di riparto individuate dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilita' interno per il (( 90 per cento )) dell'importo di cui al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo precedente, si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente alle disponibilita' non assegnate con il primo decreto.(( Gli eventuali spazi finanziari non distribuiti per l'esclusione dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1 dai vincoli del patto di stabilita' interno sono attribuiti proporzionalmente agli enti locali per escludere dai vincoli del medesimo patto i pagamenti effettuati prima del 9 aprile 2013 in relazione alla medesima tipologia di debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a valere sul patto di stabilita' interno per effetto del periodo precedente sono utilizzati, nel corso del 2013, esclusivamente per sostenere pagamenti in conto capitale. Nella liquidazione dei pagamenti si osserva il criterio cronologico per singolo comune.
4. Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti locali, la Procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalita' di cui al comma 2, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilita' ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito. ))

5. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 3, ciascun ente locale puo' effettuare i pagamenti di cui al comma 1 nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilita' liquide detenute presso la tesoreria al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che intendono comunicare entro il 30 aprile 2013 ai sensi del comma 2.
6. Per l'anno 2013 non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 dell'articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
7. Al fine di fornire liquidita' agli enti locali, per l'anno 2013, non rilevano ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome i trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno a valere sui residui passivi di parte corrente, purche' a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.
8. I maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilita' interno delle regioni e province autonome derivanti dalla disposizione di cui al comma 7 sono utilizzati esclusivamente per il pagamento dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Tali spazi finanziari sono destinati prioritariamente per il pagamento di residui di parte capitale in favore degli enti locali.
9. Per l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e' incrementato, sino alla data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi.
10. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato «Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», con una dotazione di ((9.327.993.719 euro per il 2013 e di 14.527.993.719 euro per il 2014. )) Il Fondo di cui al periodo precedente e' distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» con una dotazione di (( 1.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, )) «Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» con una dotazione di (( 2.527.993.719 euro per l'anno 2013 e di 3.727.993.719 euro per l'anno 2014 )) e «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale», (( con una dotazione di 5.000 milioni )) di euro per l'anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo.(( E' accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva della Sezione di cui all'articolo 2, comma 1, per essere destinata, entro il 31 ottobre 2013, unitamente alle disponibilita' non assegnate in prima istanza e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 30 settembre 2013. ))
11. Ai fini dell'immediata operativita' della «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali», di cui al comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e trasferisce le disponibilita' della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e' autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalita' di cui alla predetta Sezione. Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e modalita' per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' i criteri e le modalita' per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione. L'addendum e' pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.
12. Per le attivita' oggetto dell'addendum alla convenzione di cui al comma precedente e' autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro (( per ciascuno degli anni 2013 e 2014. ))
13. Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidita', in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalita' stabilite nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidita' da destinare ai predetti pagamenti. L'anticipazione e' concessa, entro il 15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme nella stessa annualmente disponibili ed e' restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni. Le restituzioni sono versate annualmente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi e con le modalita' dell'articolo 12, comma 6. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali puo' individuare modalita' di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo periodo. La rata annuale sara' corrisposta a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non potra' cadere oltre il 30 settembre di ciascun anno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni e' pari, per le erogazioni dell'anno 2013, al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. Per l'erogazione dell'anno 2014, il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sara' determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2014. In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.
(( 13-bis. Gli enti locali ai quali viene concessa l'anticipazione di liquidita` ai sensi del comma 13, e che ricevono risorse dalla regione o dalla provincia autonoma ai sensi dell'articolo 2, all'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al medesimo comma 13 e di cui all'articolo 2, comma 6, devono utilizzare le somme residue per l'estinzione dell'anticipazione di liquidita` concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo e` rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita` dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
14. All'atto di ciascuna erogazione, e in ogni caso entro i successivi trenta giorni, gli enti locali interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13. Il responsabile finanziario dell'ente locale, ovvero da altra persona formalmente indicata dall'ente medesimo fornisce alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. fornisce formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili. ))

15. Gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che richiedono l'anticipazione di liquidita' di cui al comma 13, sono tenuti alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi obbligatoriamente (( entro sessanta giorni dalla concessione della anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. )) ai sensi del comma 13.
16. Nell'ipotesi di cui al comma 15, le anticipazioni di cassa eventualmente concesse in applicazione dell'articolo 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che risultassero non dovute, sono recuperate da parte del Ministero dell'interno.
17. Per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione di cui al comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui al comma 17, dell'articolo 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui e' stata concessa l'anticipazione stessa, e' pari almeno al 50 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianita' superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilita'.
(( 17-bis. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli enti locali effettuano la comunicazione di cui al comma 2 alle regioni e alle province autonome, che ne curano la trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato.
17-ter. All'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n 148, le parole "sono versate" sono sostituite dalle seguenti: "sono comunque ed inderogabilmente versate".
17-quater. All'articolo 6, comma 15-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' aggiunto il seguente periodo: " I contributi di cui al presente comma sono altresi' esclusi dalle riduzioni a compensazione disposte in applicazione dell'articolo 6, comma 14 del presente articolo".
17-quinquies. Agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilita' in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lett. a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 194 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
"Art. 194. (Riconoscimento di legittimita' di debiti
fuori bilancio) - 1. Con deliberazione consiliare di cui
all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicita'
stabilita dai regolamenti di contabilita', gli enti locali
riconoscono la legittimita' dei debiti fuori bilancio
derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende
speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi
derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi,
purche' sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del
bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da
fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme
previste dal codice civile o da norme speciali, di societa'
di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici
locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza
per opere di pubblica utilita';
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli
obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei
limiti degli accertati e dimostrati utilita' ed
arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di
pubbliche funzioni e servizi di competenza.
2. Per il pagamento l'ente puo' provvedere anche
mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre
anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i
creditori.
3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non
possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo
193, comma 3, l'ente locale puo' far ricorso a mutui ai
sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa
deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata
l'impossibilita' di utilizzare altre risorse.".
Si riporta il testo dei commi 704 e 707 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007):
" 704. A decorrere dall'anno 2007 gli oneri relativi
alle commissioni straordinarie di cui all'articolo 144 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono posti a carico dello Stato, che provvede al
rimborso a favore degli enti locali previa presentazione
della relativa richiesta. Gli enti locali destinano gli
importi rimborsati a spese di investimento."
" 707. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore degli
enti locali che si trovano, alla data del 1° gennaio di
ciascun anno, nella condizione di cui all'articolo 143 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e' corrisposto dal Ministero dell'interno un
contributo destinato alla realizzazione o manutenzione di
opere pubbliche nella misura massima annuale di 30 milioni
di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come
risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Ai
fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a
5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000
abitanti.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 6 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti
per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni:
"Art. 1. (Disposizioni finanziarie e finali) - 1.
(Omissis).
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.".
Si riporta il testo dei commi da 1 a 9 dell'articolo
4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di
efficientamento e potenziamento delle procedure di
accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 2012, n. 44:
"Art. 4-ter. (Patto di stabilita' interno «orizzontale
nazionale» e disposizioni concernenti il personale degli
enti locali) - 1. I comuni che prevedono di conseguire,
nell'anno di riferimento, un differenziale positivo
rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno
previsto dalla normativa nazionale possono comunicare al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, sia mediante il
sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta
dal responsabile finanziario, entro il termine perentorio
del 15 luglio, l'entita' degli spazi finanziari che sono
disposti a cedere nell'esercizio in corso.
2. I comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di
riferimento, un differenziale negativo rispetto
all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale possono
comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia
mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento
sottoscritta dal responsabile finanziario, entro il termine
perentorio del 15 luglio, l'entita' degli spazi finanziari
di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere
spese per il pagamento di residui passivi di parte
capitale. Entro lo stesso termine i comuni possono variare
le comunicazioni gia' trasmesse.
3. Ai comuni di cui al comma 1, per l'anno 2012, e'
attribuito un contributo, nei limiti di un importo
complessivo di 200 milioni di euro, pari agli spazi
finanziari ceduti da ciascuno di essi e attribuiti ai
comuni di cui al comma 2. In caso di incapienza, il
contributo e' ridotto proporzionalmente. Il contributo non
e' conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di
stabilita' interno ed e' destinato alla riduzione del
debito.
4. L'Associazione nazionale dei comuni italiani
fornisce il supporto tecnico per agevolare l'attuazione del
presente articolo.
5. Qualora l'entita' delle richieste pervenute dai
comuni di cui al comma 2 superi l'ammontare degli spazi
finanziari resi disponibili dai comuni di cui al comma 1,
l'attribuzione e' effettuata in misura proporzionale ai
maggiori spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 settembre,
aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni
interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con
riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.
6. Il rappresentante legale, il responsabile del
servizio finanziario e l'organo di revisione
economico-finanziario attestano, con la certificazione di
cui al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre
2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari di cui al
comma 5 sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare
spese per il pagamento di residui passivi di parte
capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di
riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi
finanziari di cui al comma 5, mentre restano validi i
peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo ai
sensi del comma 7.
7. Ai comuni di cui al comma 1 e' riconosciuta, nel
biennio successivo all'anno in cui cedono gli spazi
finanziari, una modifica migliorativa del loro obiettivo
commisurata annualmente alla meta' del valore degli spazi
finanziari ceduti. Agli enti di cui al comma 2, nel biennio
successivo all'anno in cui acquisiscono maggiori spazi
finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per
un importo annuale pari alla meta' della quota acquisita.
La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli
attribuiti, per ogni anno di riferimento, e' pari a zero.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica
al Ministero dell'interno l'entita' del contributo di cui
al comma 3 da erogare a ciascun comune.
9. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal
comma 3, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si
provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili
sulla contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate -
Fondi di bilancio».
10. - 16. (Omissis)."
Si riporta il testo dell'articolo 222 del citato
decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 222. (Anticipazioni di tesoreria) - 1. Il
tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla
deliberazione della giunta, concede allo stesso
anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre
dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno
precedente, afferenti per i comuni, le province, le citta'
metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di
entrata del bilancio e per le comunita' montane ai primi
due titoli.
2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria
decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le
modalita' previste dalla convenzione di cui all'articolo
210.
2-bis. Per gli enti locali in dissesto
economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che
abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251,
comma 1, e che si trovino in condizione di grave
indisponibilita' di cassa, certificata congiuntamente dal
responsabile del servizio finanziario e dall'organo di
revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente
articolo e' elevato a cinque dodicesimi per la durata di
sei mesi a decorrere dalla data della predetta
certificazione. E' fatto divieto ai suddetti enti di
impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie
per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o
manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che
internazionali.".
Si riporta il testo degli articoli 42, 203 e 204 del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 42. (Attribuzioni dei consigli) - 1. Il consiglio
e' l'organo di indirizzo e di controllo politico -
amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti
atti fondamentali:
a) statuti dell'ente e delle aziende speciali,
regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma
3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici
e dei servizi;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche,
piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei
lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative
variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici,
programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione,
eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette
materie;
c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e
provincia, costituzione e modificazione di forme
associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli
organismi di decentramento e di partecipazione;
e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di
istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici
servizi, partecipazione dell'ente locale a societa' di
capitali, affidamento di attivita' o servizi mediante
convenzione;
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con
esclusione della determinazione delle relative aliquote;
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni
e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende
pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o
sottoposti a vigilanza;
h) contrazione di mutui e aperture di credito non
previste espressamente in atti fondamentali del consiglio
ed emissioni di prestiti obbligazionari;
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi
successivi, escluse quelle relative alle locazioni di
immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e
servizi a carattere continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative
permute, appalti e concessioni che non siano previsti
espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non
ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non
rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e
servizi di competenza della giunta, del segretario o di
altri funzionari;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la
designazione di rappresentanti del comune presso enti,
aziende ed istituzioni, nonche' nomina dei rappresentanti
del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso
espressamente riservata dalla legge.
3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto,
partecipa altresi' alla definizione, all'adeguamento e alla
verifica periodica dell'attuazione delle linee
programmatiche da parte del sindaco o del presidente della
provincia e dei singoli assessori.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al
presente articolo non possono essere adottate in via
d'urgenza da altri organi del comune o della provincia,
salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate
dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei
sessanta giorni successivi, a pena di decadenza."
"Art. 203. (Attivazione delle fonti di finanziamento
derivanti dal ricorso all'indebitamento) - 1. Il ricorso
all'indebitamento e' possibile solo se sussistono le
seguenti condizioni:
a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio
del penultimo anno precedente quello in cui si intende
deliberare il ricorso a forme di indebitamento;
b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel
quale sono incluse le relative previsioni.
2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario
attuare nuovi investimenti o variare quelli gia' in atto,
l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio
annuale, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui
al comma 1. Contestualmente modifica il bilancio
pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per
la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per
la copertura delle spese di gestione."
"Art. 204. (Regole particolari per l'assunzione di
mutui) - 1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui
all'articolo 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e
accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul
mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a
quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei
prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello
delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante
da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto
dei contributi statali e regionali in conto interessi, non
supera il 12 per cento per l'anno 2011, l'8 per cento per
l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per
cento a decorrere dall'anno 2014 delle entrate relative ai
primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo
anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione
dei mutui. Per le comunita' montane si fa riferimento ai
primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di
nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni,
ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di
previsione.
2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa
depositi e prestiti, dall'Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e
dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di
nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le
seguenti clausole e condizioni:
a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore ai
cinque anni;
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata
al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula
del contratto. In alternativa, la decorrenza
dell'ammortamento puo' essere posticipata al 1° luglio
seguente o al 1° gennaio dell'anno successivo e, per i
contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, puo'
essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno»;
c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin
dal primo anno, della quota capitale e della quota
interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo
cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali
interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori
interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di
inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima
rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo
gennaio del secondo anno successivo a quello in cui e'
avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di
preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo
dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre
successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario
con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
e) deve essere indicata la natura della spesa da
finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo
alla tipologia dell'investimento, dato atto
dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o
esecutivo, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima del tasso
di interesse applicabile ai mutui, determinato
periodicamente dal Ministro del tesoro, bilancio e
programmazione economica con proprio decreto.
2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove
compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente
locale acceda.
3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo
sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero
sulla base di stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi
titoli di spesa e' data esecuzione dai tesorieri solo se
corredati di una dichiarazione dell'ente locale che attesti
il rispetto delle predette modalita' di utilizzo.".
Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 13. (Anticipazione sperimentale dell'imposta
municipale propria) - 1. L'istituzione dell'imposta
municipale propria e' anticipata, in via sperimentale, a
decorrere dall'anno 2012, ed e' applicata in tutti i comuni
del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli
8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in
quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono.
Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta
municipale propria e' fissata al 2015.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il
possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale
e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma
1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n.
504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e
negli imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza
agricola. Per abitazione principale si intende l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e il suo
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per
pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unita' ad uso abitativo.
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria
e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente
articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di
cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio
tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che
allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo
precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione
alla meta' della base imponibile, i comuni possono
disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta
del fabbricato, non superabile con interventi di
manutenzione.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e'
costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai
sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale D/5; (55)
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a
65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; (56)
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da
quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai
sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni
agricoli, nonche' per quelli non coltivati, posseduti e
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
il moltiplicatore e' pari a 110.
6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76
per cento. I comuni con deliberazione del consiglio
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare,
in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3
punti percentuali.
7. L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la
suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata e'
versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta
applicando l'aliquota di base e la seconda rata e' versata
a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero
anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il
versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i
fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e' effettuato in
un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il
10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento
del gettito derivante dal pagamento della prima rata
dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica
dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai
terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
dell'economia e delle finanze rispettivamente per i
fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori
diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza
agricola, purche' dai medesimi condotti, sono soggetti
all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente
euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte
di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro
15.500;
b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte
di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte
di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino
allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa',
ovvero nel caso di immobili locati.
9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino
allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,
e comunque per un periodo non superiore a tre anni
dall'ultimazione dei lavori.
10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per
le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza
del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu'
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la
detrazione prevista dal primo periodo e' maggiorata di 50
euro per ciascun figlio di eta' non superiore a ventisei
anni, purche' dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale. L'importo complessivo della
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo'
superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono
disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha
adottato detta deliberazione non puo' stabilire un'aliquota
superiore a quella ordinaria per le unita' immobiliari
tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica
alle unita' immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali
fattispecie non si applicano la riserva della quota di
imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il
comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita
ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a
titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata, nonche' l'unita' immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato a titolo di proprieta' o di
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le
relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle
fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono
prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui
all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
11.
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le
modalita' stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate nonche', a decorrere dal 1°
dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale
si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17,
in quanto compatibili.
12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata
dell'imposta municipale propria e' effettuato, senza
applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50
per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di
base e la detrazione previste dal presente articolo; la
seconda rata e' versata a saldo dell'imposta
complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio
sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze e'
versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura
ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando
l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente
articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16
giugno e il 16 settembre; la terza rata e' versata, entro
il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente
dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti
rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa
imposta puo' essere versata in due rate di cui la prima,
entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento
dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la
detrazione previste dal presente articolo e la seconda,
entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente
dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.
Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di
previsione l'entrata da imposta municipale propria in base
agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune,
di cui alla tabella pubblicata sul sito internet
www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non da'
diritto al riconoscimento da parte dello Stato
dell'eventuale differenza tra gettito accertato
convenzionalmente e gettito reale ed e' rivisto, unitamente
agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di
riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati
aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle
finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno
o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base
del gettito della prima rata dell'imposta municipale
propria nonche' dei risultati dell'accatastamento dei
fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle
relative variazioni e della detrazione stabilite dal
presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito
complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 31 ottobre
2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga
all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento
e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione
del tributo.
12-ter. I soggetti passivi devono presentare la
dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta, utilizzando il modello
approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La
dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi
sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare
dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresi'
disciplinati i casi in cui deve essere presentata la
dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo
37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai
fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto
compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo
dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di approvazione del modello di
dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle
relative istruzioni.
13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e
dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1°
gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1°
gennaio 2012". Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli
articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono
sostituite dalle seguenti "alla misura stabilita dagli
articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del
codice civile il riferimento alla "legge per la finanza
locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che
disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La
riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e
46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a
decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle
certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del
Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di
concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione
dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.
191.
13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni nonche' i regolamenti dell'imposta municipale
propria devono essere inviati esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I
comuni sono, altresi', tenuti ad inserire nella suddetta
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le
indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia
delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
Il versamento della prima rata di cui al comma 3
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni
dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della
seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti
pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a
effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21
ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti
adottati per l'anno precedente.
14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le
seguenti disposizioni:
a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad
applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle
regioni a Statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed
h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il
comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23;
d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14;
d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell' articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
14-bis. Le domande di variazione della categoria
catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'
articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente
posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, producono gli effetti
previsti in relazione al riconoscimento del requisito di
ruralita', fermo restando il classamento originario degli
immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' per l'inserimento negli atti catastali della
sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il
classamento originario degli immobili rurali ad uso
abitativo.
14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei
terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono
oggetto di inventariazione ai sensi dell' articolo 3, comma
3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998,
n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano
entro il 30 novembre 2012 (74), con le modalita' stabilite
dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.
701.
14-quater. Nelle more della presentazione della
dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma
14-ter, l'imposta municipale propria e' corrisposta, a
titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della
rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto. Il
conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
dell'attribuzione della rendita catastale con le modalita'
di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del
soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui
all' articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la
violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni.
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni
nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato,
previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalita' di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due
periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e
delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo n. 446 del 1997.
16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31
dicembre" sono sostituite dalle parole: "20 dicembre".
All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
le parole da "differenziate" a "legge statale" sono
sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli
stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia delle
Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o con
istanze presentate entro la data di entrata in vigore del
presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
decennale del diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo,
come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo
decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della
Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del
gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle
disposizioni di cui al presente articolo. In caso di
incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio
dello Stato le somme residue. Con le procedure previste
dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le
regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le
Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il
recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito
stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior
gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo
complessivo della riduzione del recupero di cui al presente
comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per
l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a
2.162 milioni di euro.
18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi
1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per gli anni
2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma
4".
19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano
applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
comma 4 dell'articolo 2, nonche' dal comma 10 dell'articolo
14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all' articolo
2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
e' esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di
compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore
aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in
misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione
del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i mutui
per l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
21. ".
Si riporta il testo dell'articolo 60 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali):
"Art. 60. (Attribuzione alle provincie e ai comuni del
gettito di imposte erariali) - 1. Il gettito dell'imposta
sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi
i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo
6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991,
n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 1992, n. 172, e' attribuito alle provincie dove
hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i
veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole,
alle province nel cui territorio risiede l'intestatario
della carta di circolazione.
2.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, nonche' del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato
limitatamente alle previsioni di cui al comma 1, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite le modalita' per
l'assegnazione alle provincie delle somme ad esse spettanti
a norma del comma 1, salvo quanto disposto nel comma 4.
4. Le regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia
e Valle d'Aosta, nonche' le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono, in conformita' dei rispettivi
statuti, all'attuazione delle disposizioni del comma 1;
contestualmente sono disciplinati i rapporti finanziari tra
lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali al fine
di mantenere il necessario equilibrio finanziario.
5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto
dal 1° gennaio 1999 e si applicano con riferimento
all'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a
decorrere dalla predetta data.".
Si riporta il testo degli articoli 21 e 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
"Art. 21. Responsabilita' dirigenziale (Art. 21, commi
1, 2 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 12 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14
del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificati
dall'art. 7 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato
attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui
al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente
comportano, previa contestazione e ferma restando
l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la
disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel
rispetto del principio del contraddittorio, revocare
l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di
lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al
dirigente nei confronti del quale sia stata accertata,
previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del
personale assegnato ai propri uffici, degli standard
quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione,
conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il
Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della
violazione di una quota fino all'ottanta per cento.
2.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco."
"Art. 55. (Responsabilita', infrazioni e sanzioni,
procedure conciliative) - 1. Le disposizioni del presente
articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies,
costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice
civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilita'
civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di
lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del
codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del
presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle
relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi. La
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione
del codice disciplinare, recante l'indicazione delle
predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti
gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di
lavoro.
3. La contrattazione collettiva non puo' istituire
procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
Resta salva la facolta' di disciplinare mediante i
contratti collettivi procedure di conciliazione non
obbligatoria, fuori dei casi per i quali e' prevista la
sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e
concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni
dalla contestazione dell'addebito e comunque prima
dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente
determinata all'esito di tali procedure non puo' essere di
specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal
contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si
procede e non e' soggetta ad impugnazione. I termini del
procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di
apertura della procedura conciliativa e riprendono a
decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il
contratto collettivo definisce gli atti della procedura
conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le
infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi
degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si
applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto
collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto
articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del
procedimento sono adottate dal dirigente generale o
titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19,
comma 3.".
Si riporta il testo dell'articolo 243-bis del citato
decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 243-bis. (Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale) - 1. I comuni e le province per i quali, anche
in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni
regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti,
sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di
provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le
misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti
a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono
ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente
articolo. La predetta procedura non puo' essere iniziata
qualora la sezione regionale della Corte dei Conti
provveda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ad
assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive
di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5
giorni dalla data di esecutivita', alla competente sezione
regionale della Corte dei conti e al Ministero
dell'interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente
articolo sospende temporaneamente la possibilita' per la
Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
comma 6, lettera a), del presente articolo.
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti
dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui
all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine
perentorio di 60 giorni dalla data di esecutivita' della
delibera di cui al comma 1, delibera un piano di
riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima
di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del
parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale
deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare
le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque,
contenere:
a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente
locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla
sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli
obiettivi posti con il patto di stabilita' interno
accertati dalla competente sezione regionale della Corte
dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa
quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati,
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante
dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti
fuori bilancio;
c) l'individuazione, con relative quantificazione e
previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le
misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di
amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a
partire da quello in corso alla data di accettazione del
piano;
d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di
riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di
amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da
prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio.
7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e'
tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti
fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194.
Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente puo'
provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della
durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio,
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
8. Al fine di assicurare il prefissato graduale
riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata
del piano, l'ente:
a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei tributi
locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad
eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di
copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo
243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei
costi della gestione dei servizi a domanda individuale
prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma
2;
c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della
relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e del servizio acquedotto;
d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e
sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243,
comma 1;
e) e' tenuto ad effettuare una revisione straordinaria
di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio,
stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia
esigibilita' da inserire nel conto del patrimonio fino al
compimento dei termini di prescrizione, nonche' una
sistematica attivita' di accertamento delle posizioni
debitorie aperte con il sistema creditizio e dei
procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse
sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale
ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di
destinazione;
f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della
spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione
della stessa, nonche' una verifica e relativa valutazione
dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della
situazione di tutti gli organismi e delle societa'
partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico
del bilancio dell'ente;
g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la
copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di
investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204,
comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonche'
accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter,
a condizione che si sia avvalso della facolta' di
deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima
prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad
alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto
alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi
dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa
non puo' essere variata in aumento per la durata del piano
di riequilibrio.
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
dell'esercizio finanziario le seguenti misure di
riequilibrio della parte corrente del bilancio:
a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo,
riduzione delle spese di personale, da realizzare in
particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il
finanziamento della retribuzione accessoria del personale
dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui
agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti
collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999
(comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota
non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni
organiche;
b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno
del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi,
di cui all'intervento 03 della spesa corrente;
c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno
del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di
cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate
attraverso risorse proprie;
d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i
soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
pregressi.".
Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di
finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche'
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel
maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213:
"Art. 5. (Anticipazione risorse dal Fondo di rotazione
per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali)
- 1. In sede di prima applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 243-bis e seguenti del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, come introdotti dal presente
decreto, per gli enti che chiedono di accedere alla
procedura di riequilibrio finanziario, in presenza di
eccezionali motivi di urgenza, puo' essere concessa con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, un'anticipazione a
valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 4 da
riassorbire in sede di predisposizione e attuazione del
piano di riequilibrio finanziario. In caso di diniego del
piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione
regionale di controllo della Corte dei conti, ovvero di
mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni
per l'accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo
243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le
somme anticipate sono recuperate secondo tempi e modalita'
disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al primo periodo.".
Si riporta il testo del comma 17 dell'articolo 6 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135:
"17. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle
more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali
iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione
crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi,
di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi
anzianita' superiore a 5 anni. Previo parere motivato
dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base
di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei
servizi competenti abbiano analiticamente certificato la
perdurante sussistenza delle ragioni del credito e
l'elevato tasso di riscuotibilita'.".
Si riporta il testo del comma 1-ter dell'articolo 5 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 5. (Norme in materia di societa' municipalizzate)
- 1. - 1-bis. (Omissis).
1-ter. Le disponibilita' derivanti da specifiche
autorizzazioni legislative di spesa iscritte nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, e relative al
potenziamento di infrastrutture, sono comunque ed
inderogabilmente versate in Tesoreria entro trenta giorni
dalla richiesta dell'ente interessato. Al fine della
ulteriore semplificazione delle procedure relative alla
realizzazione di opere infrastrutturali, l'ente
destinatario del finanziamento per le opere di cui al
precedente periodo e' tenuto a rendicontare le modalita' di
utilizzo delle risorse a richiesta dell'ente erogante e non
si applica l'articolo 158, comma 3, del decreto legislativo
n. 267 del 2000.".
Si riporta il testo del comma 15-bis dell'articolo 6
del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 6. (Rafforzamento della funzione statistica e del
monitoraggio dei conti pubblici) - 1.- 15. (Omissis).
15-bis. Dal calcolo per le riduzioni delle spettanze
per i comuni effettuate, in applicazione dell'articolo 14,
comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, sono esclusi i contributi in conto capitale
assegnati dalla legge direttamente al comune beneficiario.
Il Ministero dell'interno e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni ai decreti
ministeriali di attuazione. I contributi di cui al presente
comma sono altresi' esclusi dalle riduzioni a compensazione
disposte in applicazione dell'articolo 6, comma 14, del
presente articolo.
16. - 20. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 26 dell'articolo 31 della
legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilita' 2012):
"Art. 31. (Patto di stabilita' interno degli enti
locali) - 1. - 25. (Omissis).
26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a
quello dell'inadempienza:
a) e' assoggettato ad una riduzione del fondo
sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in
misura pari alla differenza tra il risultato registrato e
l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali
della Regione siciliana e della regione Sardegna sono
assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali
nella misura indicata al primo periodo. In caso di
incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a
versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme
residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il
superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
sia determinato dalla maggiore spesa per interventi
realizzati con la quota di finanziamento nazionale e
correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto
alla media della corrispondente spesa del triennio
precedente;
b) non puo' impegnare spese correnti in misura
superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti
impegni effettuati nell'ultimo triennio;
c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il
finanziamento degli investimenti, devono essere corredati
da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento
degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione;
d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,
ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con
soggetti privati che si configurino come elusivi della
presente disposizione;
e) e' tenuto a rideterminare le indennita' di funzione
ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30
per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del
30 giugno 2010.
16.- 32. (Omissis).".
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato 3
Soppresso.
 
(( Art. 1-bis
Patto verticale incentivato

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 122, primo periodo, le parole da: «Nell'anno 2013» fino a: «800 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla regione Sardegna e' attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.272.006.281 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014,»;
2) il comma 123 e' sostituito dal seguente:
«123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122 possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, di 318.001.570 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento in favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, mediante accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
3) al comma 124, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte»;
4) il comma 125 e' sostituito dal seguente:
«125. Entro il termine perentorio del 30 giugno, con riferimento all'anno 2013, e del 31 maggio, con riferimento all'anno 2014, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica»;
b) la tabella 1 di cui all'articolo 1, comma 122, e' sostituita dalla seguente: ))

Parte di provvedimento in formato grafico


Riferimenti normativi

Si riporta il testo dei commi 122 e 124 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilita' 2013), come modificati dalla presente
legge:
"122. Alle regioni a statuto ordinario, alla Regione
siciliana e alla regione Sardegna e' attribuito un
contributo, nei limiti di un importo complessivo di
1.272.006.281 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, in
misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari,
validi ai fini del patto di stabilita' interno, ceduti da
ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province
ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi
indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegata alla
presente legge. Il contributo e' destinato dalle regioni
alla estinzione anche parziale del debito."
"124. La cessione di spazi finanziari di cui al comma
122, nonche' l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e
delle province, avviene ai sensi di quanto disposto dal
comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.
220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono
ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire il
pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte.".
 
Art. 2
Pagamenti dei debiti delle regioni
e delle province autonome

1. Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidita', in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n.281, (( e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n.183, )) con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» di cui all'articolo 1, comma 10.
2. Le somme di cui al comma 1 da concedere, proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano puo' individuare modalita' di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente.
3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a seguito:
a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita', maggiorata degli interessi;
b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente;
c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalita' di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresi', qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione e' pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.
4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, provvede un apposito tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, e composto:
a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato;
b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze o suo delegato;
c) dal Segretario della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano o suo delegato;
d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato.
5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui al comma precedente, rilasciata dal responsabile finanziario della Regione (( ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione, di cui all'articolo 3, comma 6. ))
6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi (( in via prioritaria di parte capitale, anche perenti, nei confronti degli enti locali, purche' nel limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalita'. )) Tali risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Limitatamente alla Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria regionale. (( Ogni regione provvede a concertare con le Anci e le Upi regionali il riparto di tali pagamenti. Limitatamente alla Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria regionale. ))
7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4, dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n.183 e' sostituito dal seguente: «L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014.».
8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede con gli stessi criteri e modalita' dettati dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - sulla base dei dati acquisiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del comma 460, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettua entro il 15 settembre il monitoraggio sull'utilizzo, alla data del (( 31 luglio, ))del plafond di spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma, rispettivamente, in base al decreto ministeriale del 15 marzo 2012 ed in base alle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa delle regioni e province autonome riferite al primo semestre, riscontri per alcune di esse un'insufficienza e per altre un'eccedenza del (( plafond )) di spesa assegnato, dispone con decreto direttoriale, per l'anno di riferimento, la rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo al fine di assegnare un maggiore o minore spazio finanziario alle regioni e province autonome commisurato alla effettiva capacita' di spesa registrata nel semestre di riferimento. Il decreto direttoriale di cui al periodo precedente e' tempestivamente comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo del secondo comma, dell'articolo 10
della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti
finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto
ordinario):
"Art. 10.(Mutui, obbligazioni e anticipazioni)-
(Omissis).
L'importo complessivo delle annualita' di ammortamento
per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di
indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato deve
essere compatibile con i vincoli di cui al comma 1 e non
puo' comunque superare il 20 per cento dell'ammontare
complessivo delle entrate tributarie non vincolate della
regione ed a condizione che gli oneri futuri di
ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio
pluriennale della regione stessa.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 24 dell'articolo 32 della
citata legge n. 183 del 2011:
"24. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano che si trovano nelle condizioni indicate
dall'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si
considerano adempienti al patto di stabilita' interno, a
tutti gli effetti, se, nell'anno successivo, provvedono a:
a) impegnare le spese correnti, al netto delle spese
per la sanita', in misura non superiore all'importo annuale
minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo
triennio. A tal fine riducono l'ammontare complessivo degli
stanziamenti relativi alle spese correnti, al netto delle
spese per la sanita', ad un importo non superiore a quello
annuale minimo dei corrispondenti impegni dell'ultimo
triennio;
b) non ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti;
c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi
compresi i rapporti di collaborazione continuata e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto di
stipulare contratti di servizio che si configurino come
elusivi della presente disposizione. A tal fine, il
rappresentante legale e il responsabile del servizio
finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle
condizioni di cui alle lettere a) e b) e di cui alla
presente lettera. La certificazione e' trasmessa, entro i
dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata
trasmissione della certificazione le regioni si considerano
inadempienti al patto di stabilita' interno. Lo stato di
inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, hanno effetto decorso
il termine perentorio previsto per l'invio della
certificazione.".
Si riporta il testo del comma 4, dell'articolo 32 della
citata legge n. 183 del 2011, come modificato dal presente
decreto-legge:
"Art. 32. (Patto di stabilita' interno delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano) - 1.- 3.
(Omissis).
4. Il complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e
3 e' determinato, sia in termini di competenza sia in
termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in
conto capitale risultanti dal consuntivo al netto:
a) delle spese per la sanita', cui si applica la
specifica disciplina di settore;
b) delle spese per la concessione di crediti;
c) delle spese correnti e in conto capitale per
interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea, con esclusione delle quote di
finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione
europea riconosca importi inferiori, l'importo
corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra
le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno
in cui e' comunicato il mancato riconoscimento. Ove la
comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il
recupero puo' essere conseguito anche nell'anno successivo;
d) delle spese relative ai beni trasferiti in
attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,
per un importo corrispondente alle spese gia' sostenute
dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi
beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo n. 85 del 2010;
e) delle spese concernenti il conferimento a fondi
immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
f) abrogata;
g) delle spese concernenti i censimenti di cui
all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite
dall'ISTAT;
h) delle spese conseguenti alla dichiarazione dello
stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.
225, nei limiti dei maggiori incassi derivanti dai
provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della
legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di
bilancio;
i) delle spese in conto capitale, nei limiti delle
somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di
ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attivita'
di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito
capitolo di bilancio;
l) delle spese finanziate dal fondo per il
finanziamento del trasporto pubblico locale, anche
ferroviario di cui all'articolo 21, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 entro il
limite di 1600 milioni;
m) per gli anni 2013 e 2014, delle spese per
investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
n);
n-bis) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese
effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti
nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni
ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di
phasing in nell'Obiettivo Competitivita', di cui al
Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale
esclusione e' subordinata all'Accordo sull'attuazione del
Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione
opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per
l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di
1.000 milioni di euro per l'anno 2014;
n-ter) delle spese sostenute dalla regione Campania per
il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del
ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle
acque, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse
dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno,
rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione dei
ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 60
milioni di euro annui, e delle risorse gia' finalizzate, ai
sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di
cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge,
destinate alla medesima Regione quale contributo dello
Stato;
n-quater) per l'anno 2013 delle spese effettuate a
valere sulle somme attribuite alle regioni ai sensi del
comma 263 dell'articolo 1 della legge di stabilita'.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 3 del
citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
"2. Per compensare gli effetti in termini di fabbisogno
e di indebitamento netto di cui al comma 1, e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze con una dotazione, in termini di sola cassa,
di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013
e 2014 un "Fondo di compensazione per gli interventi volti
a favorire lo sviluppo", ripartito tra le singole Regioni
sulla base della chiave di riparto dei fondi strutturali
2007-2013, tra programmi operativi regionali, cosi' come
stabilita dal Quadro Strategico Nazionale 2007-2013,
adottato con Decisione CE C(2007) n. 3329 del 13 luglio
2007. All'utilizzo del Fondo si provvede, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro per la coesione territoriale, da comunicare al
Parlamento e alla Corte dei conti, su richiesta
dell'Amministrazione interessata, sulla base dell'ordine
cronologico delle richieste e entro i limiti della
dotazione assegnata ad ogni singola Regione.".
Si riporta il testo del comma 460 dell'articolo 1 della
citata legge n. 228 del 2012:
"460. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al
patto di stabilita' interno e per acquisire elementi
informativi utili per la finanza pubblica anche
relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il
sistema web appositamente previsto per il patto di
stabilita' interno, le informazioni riguardanti le
modalita' di determinazione dei propri obiettivi e,
trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo
di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione
di competenza finanziaria sia quella di competenza
eurocompatibile, attraverso i prospetti e con le modalita'
definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.".
 
Art. 3
Pagamenti dei debiti degli enti
del Servizio sanitario nazionale - SSN

1. Lo Stato e' autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidita' alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale» di cui all'articolo 1, comma 10, al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione:
a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti nelle voci «crediti verso regione per spesa corrente» e «crediti verso regione per ripiano perdite» nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP.
2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con decreto direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le regioni dell'anticipazione di liquidita' fino a concorrenza massima dell'importo di 5.000 milioni di euro, in proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b) iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come presenti nell'NSIS alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma e' trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed e' pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, e' stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli importi previsti per l'anno 2014, fra le regioni dell'anticipazione di liquidita' fino a concorrenza massima dell'importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente comma e' effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera a), per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera b), come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011. Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse di cui al presente comma, al netto di quelle gia' erogate per l'anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma e' trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle ((Regioni )) e delle Province autonome ed e' pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
(( 4. Le regioni e le province autonome che, a causa di carenza di liquidita', non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono, )) con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidita' di cui al comma 2, ed entro il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidita' di cui al comma 3, per l'avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto direttoriale, puo' attribuire (( alle regioni che ne abbiano fatto richiesta, con l'istanza di cui al primo periodo, entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, nei limiti delle somme gia' attribuite ad altre regioni )) ai sensi del medesimo comma 3, ma non richieste.
5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanita' di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, si provvede, anche in (( tranche )) successive, a seguito:
a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita', (( prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente, )) verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa;
b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 della citata Intesa verifica la coerenza con le somme assegnate alla singola regione in sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti puo' comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, (( intendendosi sorti i debiti per i quali )) sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalita' di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresi', qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione e' pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.
6. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 4. Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento regionale -- ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - < - verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette regioni e province autonome, per le finalita' di cui al comma 3, e comunque in caso di avvenuto accesso alle anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la verifica dei dati contenuti nei conti economici e negli stati patrimoniali. Qualora dette regioni e province autonome non provvedano alla trasmissione della certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano in modo incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e' autorizzato a recuperare le somme erogate a titolo di anticipazione di liquidita' ai sensi del presente articolo, fino a concorrenza degli importi non certificati, a valere sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo.
9. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono far valere le somme attinte sull'anticipazione di liquidita' di cui al presente articolo, con riferimento alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1, lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' differito al 30 giugno e conseguentemente il termine del 30 aprile e' differito al 15 maggio.
Riferimenti normativi

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, reca:
"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".
Si riporta il testo dell'articolo 12 dell'Intesa fra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano del 23 marzo 2005:
"Art. 12.Tavolo di verifica degli adempimenti.
1. Ai fini della verifica degli adempimenti per le
finalita' di quanto disposto dall'art. 1, comma 184,
lettera c) della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il
Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti,
coordinato da un rappresentante del Ministero dell'economia
e delle finanze e composto da rappresentanti:
del Dipartimento degli affari regionali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
del Ministero della salute;
delle Regioni capofila delle Aree sanita' e Affari
finanziari, nell'ambito della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e Province autonome;
di una ulteriore regione indicata dalla Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;
dell'Agenzia per i Servizi sanitari regionali;
della Segreteria della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano;
della Segreteria della Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome.
2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 richiede alle
singole Regioni la documentazione necessaria alla verifica
degli adempimenti. Il Tavolo procede ad un primo esame
della documentazione, informando le Regioni, prima della
convocazione, sui punti di criticita' riscontrati,
affinche' esse possano presentarsi con le eventuali
integrazioni, atte a superare le criticita' individuate. Il
coordinatore del Tavolo tecnico dispone che di tutte le
sedute sia redatto verbale. Il verbale, che da' conto dei
lavori e delle posizioni espresse dai partecipanti, e'
trasmesso ai componenti del Tavolo e alla Regione
interessata.
3. Il Tavolo tecnico:
entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, fornisce alle Regioni le indicazioni relative
alla documentazione necessaria per la verifica degli
adempimenti, che le stesse devono produrre entro il
successivo 30 maggio;
effettua una valutazione del risultato di gestione, a
partire dalle risultanze contabili al quarto trimestre ed
esprime il proprio parere entro il 30 luglio dell'anno
successivo a quello di riferimento;
si avvale delle risultanze del Comitato di cui all'art.
9 della presente intesa, per gli aspetti relativi agli
adempimenti riportati nell'Allegato 1, al Punto 2, lettere
c), e), f), g), h), e agli adempimenti derivanti dagli
articoli 3, 4 e 10 della presente intesa;
riferisce sull'esito delle verifiche al Tavolo
politico, che esprime il suo parere entro il 30 settembre
dell'anno successivo a quello di riferimento. Riferisce,
altresi', al tavolo politico su eventuali posizioni
discordanti. Nel caso che tali posizioni riguardino la
valutazione degli adempimenti di una singola Regione, la
stessa viene convocata dal Tavolo politico.
4. Il Tavolo politico e' composto:
per il Governo, dal Ministro dell'economia e delle
finanze o suo delegato, dal Ministro della salute o suo
delegato e dal Ministro per gli affari regionali o suo
delegato;
per le Regioni, da una delegazione politica della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome, guidata dal Presidente o suo delegato.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
successivamente alla presa d'atto del predetto Tavolo
politico in ordine agli esiti delle verifiche sugli
adempimenti in questione, provvede entro il 15 ottobre
dell'anno successivo a quello di riferimento per le Regioni
adempienti ad erogare il saldo, e provvede nei confronti
delle Regioni inadempienti ai sensi dell'art. 1, comma 176,
della legge n. 311 del 2004.".
Il testo dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970,
n. 281, e del comma 24 dell'articolo 32 della legge 12
novembre 2011, n. 183, e' riportato nelle note all'articolo
2.
Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42):
"Art. 21. (Accensione di conti di tesoreria intestati
alla sanita') - 1. Per garantire trasparenza e
confrontabilita' dei flussi di cassa relativi al
finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard:
a) le risorse destinate al finanziamento del fabbisogno
sanitario regionale standard che affluiscono nei conti di
tesoreria unica intestati alle singole regioni e a titolo
di trasferimento dal Bilancio dello Stato e di
anticipazione mensile di tesoreria sono versate in conti di
tesoreria unica appositamente istituiti per il
finanziamento del servizio sanitario nazionale e
funzionanti secondo le modalita' di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
b) le ulteriori risorse destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale sono versate in appositi conti
correnti intestati alla sanita' presso i tesorieri delle
regioni secondo le modalita' previste dall'articolo
77-quater, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
2. Ai fini della rilevazione SIOPE le regioni sono
identificate da distinti codici-ente, riguardanti la
gestione non sanitaria e la gestione sanitaria.".
Si riporta il testo del comma 68 dell'articolo 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 - legge finanziaria 2010):
"68. Al fine di consentire in via anticipata
l'erogazione del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, per gli
anni 2010, 2011 e 2012:
a) in deroga a quanto stabilito dall' articolo 13,
comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Regione
siciliana anticipazioni, con riferimento al livello del
finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, da
accreditare sulle contabilita' speciali di cui al comma 6
dell' articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in
essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, fermo
restando quanto previsto dall' articolo 77-quater, commi da
2 a 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133;
b) la misura dell'erogazione del suddetto
finanziamento, comprensiva di eventuali anticipazioni di
cui alla lettera a), e' fissata al livello del 97 per cento
delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario
della quota indistinta, al netto delle entrate proprie e,
per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale
al finanziamento della spesa sanitaria, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per i medesimi anni. Per le regioni che risultano
adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti
previsti dalla normativa vigente, la misura della citata
erogazione del finanziamento e' fissata al livello del 98
per cento; tale livello puo' essere ulteriormente elevato
compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;
c) la quota di finanziamento condizionata alla verifica
positiva degli adempimenti regionali e' fissata nelle
misure del 3 per cento e del 2 per cento delle somme di cui
alla lettera b) rispettivamente per le regioni che accedono
all'erogazione nella misura del 97 per cento e per quelle
che accedono all'erogazione nella misura del 98 per cento
ovvero in misura superiore. All'erogazione di detta quota
si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica
degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla
presente legge;
d) nelle more dell'espressione dell'intesa, ai sensi
delle norme vigenti, da parte della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle
disponibilita' finanziarie complessive destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria e'
commisurata al livello delle erogazioni effettuate in via
anticipata definitiva, a seguito del raggiungimento della
citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello
di riferimento;
e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali
recuperi necessari, anche a carico delle somme a qualsiasi
titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;
f) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi
titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito
e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma,
connessi alla mobilita' sanitaria interregionale di cui
all' articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nonche' alla mobilita' sanitaria
internazionale di cui all' articolo 18, comma 7, dello
stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modificazioni. I predetti importi sono definiti dal
Ministero della salute d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.".
Si riporta il testo vigente del comma 24 dell'articolo
15 del citato decreto-legge n. 95 del 2012:
"Art. 15. (Disposizioni urgenti per l'equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa
farmaceutica) - 1. - 23. (Omissis).
24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio 2013, le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 68, della legge
23 dicembre 2009, n. 191.".
Si riporta il testo del comma 174 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311:
"174. Al fine del rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla
base del monitoraggio trimestrale una situazione di
squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai
dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un
disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati
adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano
sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma
1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del
Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i
successivi trenta giorni il presidente della regione, in
qualita' di commissario ad acta, approva il bilancio di
esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al
fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i
necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi
inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive entro le misure stabilite dalla normativa
vigente. I predetti incrementi possono essere adottati
anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione
accertati o stimati nel settore sanitario relativi
all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti
necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31
maggio, nella regione interessata, con riferimento agli
anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il
blocco automatico del turn over del personale del servizio
sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello in corso, il divieto di effettuare
spese non obbligatorie per il medesimo periodo e nella
misura massima prevista dalla vigente normativa
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive; scaduto il termine del 31
maggio, la regione non puo' assumere provvedimenti che
abbiano ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni
d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti
liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel
medesimo anno sulla base della misura massima
dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali
imposte. Gli atti emanati e i contratti stipulati in
violazione del blocco automatico del turn over e del
divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In
sede di verifica annuale degli adempimenti la regione
interessata e' tenuta ad inviare una certificazione,
sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal
responsabile del servizio finanziario, attestante il
rispetto dei predetti vincoli.".
 
(( Art. 3-bis
Modifica all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, concernente il finanziamento di progetti regionali in
materia sanitaria

1. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2013, il predetto acconto del 70 per cento e' erogato a seguito dell'intervenuta intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote vincolate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale.». ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 34-bis dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 1996 e successive modificazioni,
come modificato dalla presente legge:
"34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel
Piano sanitario nazionale le regioni elaborano specifici
progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed
approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. La Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della
sanita', individua i progetti ammessi a finanziamento
utilizzando le quote a tal fine vincolate del Fondo
sanitario nazionale ai sensi del comma 34. La predetta
modalita' di ammissione al finanziamento e' valida per le
linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale
fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra
le regioni le medesime quote vincolate all'atto
dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle
somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento
della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di
parte corrente. Al fine di agevolare le regioni
nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il
Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad
erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo
complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre
l'erogazione del restante 30 per cento e' subordinata
all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, dei progetti
presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione
illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente.
Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti
comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione
della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche
a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno
successivo, dell'anticipazione del 70 per cento gia'
erogata. A decorrere dall'anno 2013 il predetto acconto del
70 per cento e' erogato a seguito dell'intervenuta intesa,
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote vincolate
per il perseguimento degli obiettivi di carattere
prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano
sanitario nazionale."
 
Art. 4
Verifica equilibri strutturali delle regioni

1. Al fine di garantire effettivita' al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano sottoscritto i contratti di cui agli articoli 2 e 3 la possibilita' di sottoscrivere nuovi prestiti o mutui a qualunque titolo e per qualsiasi finalita' e di prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui da parte di enti e societa' controllati o partecipati resta subordinata all'attestazione regionale da cui risulti, oltre al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente, la condizione che il bilancio regionale presenti una situazione di equilibrio strutturale. Dette condizioni sono verificate dai Tavoli di verifica di cui all'articolo 2, comma 4 e all'articolo 3, comma 3, e recepite in apposita delibera del Consiglio dei Ministri di autorizzazione all'indebitamento.
 
Art. 5
Pagamento dei debiti
delle Amministrazioni dello Stato

1. Ai fini dell'estinzione dei debiti dei Ministeri per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti, ciascun Ministero predispone un apposito elenco dei debiti scaduti in ordine cronologico con l'indicazione dei relativi importi. Gli elenchi sono trasmessi entro il 30 aprile 2013 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato per il tramite del (( competente )) Ufficio Centrale di Bilancio. In apposito allegato, anche da pubblicare sul sito internet istituzionale di ciascun Ministero, i predetti debiti sono aggregati per il pertinente capitolo/articolo di spesa con separata evidenza di quelli relativi a fitti passivi.
2. Per garantire il concorso al pagamento dei debiti di cui al comma 1, con priorita' per il pagamento delle spese diverse dai fitti passivi, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n.266, e' incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2013. In caso di insufficienza delle risorse stanziate rispetto ai debiti accertati dai Ministeri interessati, il predetto fondo e' ripartito entro il 15 maggio 2013 con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze proporzionalmente sulla base delle richieste pervenute entro il termine perentorio previsto al comma 1, complete degli elenchi di cui al medesimo comma. Le predette somme sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti inclusi nei suddetti elenchi.
3. Ai fini del monitoraggio, le Amministrazioni trasmettono ai (( rispettivi )) Uffici Centrali di Bilancio, con cadenza trimestrale, un prospetto dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1, evidenziando altresi' quelli che non hanno potuto essere estinti. L'Ufficio centrale di bilancio trasmette alla Corte dei Conti, per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.289, una relazione finale relativamente alle somme effettivamente impegnate e pagate con riferimento agli importi indicati negli elenchi di cui al comma 1.
4. Per la eventuale quota dei debiti non soddisfatta con il Fondo di cui al comma 2 e al fine di prevenire il formarsi di nuove situazioni debitorie, i Ministeri interessati, entro il 15 giugno 2013, definiscono con apposito decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti, un piano di rientro volto al conseguimento di risparmi attraverso misure di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa. Ai fini del suddetto piano di rientro possono essere utilizzate le dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.196.
5. I Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive modificazioni, monitorano l'attuazione dei piani di rientro di cui al comma 4.
6. In caso di mancata adozione del piano di rientro entro i termini previsti, il Ministro competente entro il 15 luglio 2013 invia apposita relazione sulle cause dell'inadempienza alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti.
7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalita' attuative per la riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle imposte al fine di determinare un incremento delle corrispondenti erogazioni per un importo complessivo non superiore a 2.500 milioni di euro per l'anno 2013 e 4.000 milioni per l'anno 2014.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dei commi 5 e 50
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006):
"5. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti
in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed
alla competente procura della Corte dei conti"
"50. Ferma restando la disposizione di cui
all'articolo23, comma 5, dellalegge 27 dicembre 2002, n.
289, al fine di provvedere all'estinzione dei debiti
pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello
Stato nei confronti di enti, societa', persone fisiche,
istituzioni ed organismi vari, nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
Fondo con una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di
euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007 e 2008. Alla ripartizione del predetto
Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze su proposta del Ministro competente.".
Si riporta il testo vigente dei commi da 1 a 5
dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196
(Legge di contabilita' e finanza pubblica):
"Art. 21. (Bilancio di previsione) - 1. Il disegno di
legge del bilancio annuale di previsione e' formato sulla
base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri
indicati, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c),
nel DEF.
2. Il disegno di legge del bilancio di previsione
espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa
le unita' di voto parlamentare determinate con riferimento
rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree
omogenee di attivita'. Per la spesa, le unita' di voto sono
costituite dai programmi quali aggregati diretti al
perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle
missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali
e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La
realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un unico
centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente
all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla
nomenclatura COFOG (Classification of the functions of
government) di secondo livello. Nei casi in cui cio' non
accada perche' il programma corrisponde in parte a due o
piu' funzioni COFOG di secondo livello, deve essere
indicata la relativa percentuale di attribuzione da
calcolare sulla base dell'ammontare presunto dei capitoli
di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.
3. In relazione ad ogni singola unita' di voto sono
indicati:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi
alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il
bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di
accertare e delle spese che si prevede di impegnare
nell'anno cui il bilancio si riferisce;
c) le previsioni delle entrate e delle spese relative
al secondo e terzo anno del bilancio triennale;
d) l'ammontare delle entrate che si prevede di
incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno
cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra
operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si
intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
pagate le somme erogate dalla Tesoreria.
4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a
ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese
correnti, con indicazione delle spese di personale, e le
spese d'investimento. Sino all'esercizio della delega di
cui all'articolo 40, in appositi allegati agli stati di
previsione della spesa sono indicate, per ciascun
programma, per macroaggregato e distinte per capitolo, le
spese rimodulabili e quelle non rimodulabili.
5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) spese non rimodulabili;
b) spese rimodulabili.
6. - 18. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 39 della citata legge
n. 196 del 2009:
"Art. 39. (Analisi e valutazione della spesa) - 1. Il
Ministero dell'economia e delle finanze collabora con le
amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire
il supporto per la verifica dei risultati raggiunti
rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2,
lettera e), per il monitoraggio dell'efficacia delle misure
rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per
incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni
stesse. La collaborazione ha luogo nell'ambito di appositi
nuclei di analisi e valutazione della spesa, istituiti
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono disciplinate la composizione e le modalita' di
funzionamento dei nuclei. Ai predetti nuclei partecipa
anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
2. Nell'ambito dell'attivita' di collaborazione di cui
al comma 1 viene altresi' svolta la verifica
sull'articolazione dei programmi che compongono le
missioni, sulla coerenza delle norme autorizzatorie delle
spese rispetto al contenuto dei programmi stessi, con la
possibilita' di proporre, attraverso apposito provvedimento
legislativo, l'accorpamento e la razionalizzazione delle
leggi di finanziamento per renderne piu' semplice e
trasparente il collegamento con il relativo programma,
nonche' sulla rimodulabilita' delle risorse iscritte in
bilancio. In tale ambito il Ministero dell'economia e delle
finanze fornisce alle amministrazioni centrali dello Stato
supporto metodologico per la definizione delle previsioni
di spesa e dei fabbisogni associati ai programmi e agli
obiettivi indicati nella nota integrativa di cui
all'articolo 21, comma 11, lettera a), e per la definizione
degli indicatori di risultato ad essi associati.
3. Le attivita' svolte dai nuclei di cui al comma 1
sono funzionali alla formulazione di proposte di
rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi
programmi di spesa ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e
alla predisposizione del rapporto sui risultati di cui
all'articolo 35, comma 2, lettera a).
4. Per le attivita' di cui al presente articolo,
nonche' per la realizzazione del Rapporto di cui
all'articolo 41, il Ministero dell'economia e delle finanze
istituisce e condivide con le amministrazioni centrali
dello Stato, nell'ambito della banca dati di cui
all'articolo 13, una apposita sezione che raccoglie tutte
le informazioni necessarie alla realizzazione degli
obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, nonche'
delle analisi di efficienza contenute nel Rapporto di cui
all'articolo 41. La banca dati raccoglie le informazioni
che le amministrazioni sono tenute a fornire attraverso una
procedura da definire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. Le informazioni di cui al
presente comma sono trasmesse dal Ministero dell'economia e
delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, ai fini
dell'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo le
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze e del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione.".
 
(( Art. 5-bis
Cessione della garanzia dello Stato
a favore di istituzioni finanziarie

1. Senza aggravio dei potenziali oneri per l'erario, per consentire l'integrale pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione maturati alla data del 31 dicembre 2012, nonche' per motivate esigenze economico-finanziarie, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' autorizzare la cessione di garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali. ))

 
Art. 6
Altre disposizioni per favorire i pagamenti
delle pubbliche amministrazioni

(( 01. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole: «forniture e appalti» con le seguenti: «forniture, appalti e prestazioni professionali». ))
1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l'unita' giuridica ed economica dell'ordinamento. I relativi pagamenti sono effettuati dando priorita', ai fini del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione (( pro soluto. )) Tra piu' crediti non oggetto di cessione (( pro soluto )) il pagamento deve essere imputato al credito piu' antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento (( ovvero da contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti fra le parti. ))
(( 1-bis. Il Governo promuove la stipulazione di convenzioni con le associazioni di categoria del sistema creditizio e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, aventi ad oggetto la creazione di sistemi di monitoraggio volti a verificare che la liquidita' derivante dal pagamento dei crediti oggetto di cessione e dal recupero di risorse finanziarie da parte delle imprese la cui posizione si era deteriorata a motivo del ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni sia impiegata a sostegno dell'economia reale e del sistema produttivo. Ogni dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo trasmette alle Camere una relazione concernente le convenzioni sottoscritte e i risultati dei relativi sistemi di monitoraggio.
1-ter. I pagamenti effettuati ai sensi del presente capo in favore degli enti, delle societa', inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o degli organismi a totale partecipazione pubblica sono destinati prioritariamente al pagamento dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 nei confronti dei rispettivi creditori. ))

2. Ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidita' di cui al presente Capo, la prima rata decorre dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto.
3. I piani dei pagamenti di cui al presente Capo sono pubblicati dall'ente nel proprio sito internet per importi aggregati per classi di debiti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 174.
4. Ferma restando l'indicazione del codice unico di progetto dell'opera pubblica nei mandati informatici sul SIOPE ai sensi della legislazione vigente, in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 per il necessario monitoraggio delle opere pubbliche, a decorrere dal 30 settembre 2013, i dati relativi ai pagamenti previsti dal presente Capo riguardanti le medesime opere, sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale 26 febbraio 2013.
5. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41, della Costituzione, a tutela del vincolo di destinazione delle risorse, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle somme destinate ai pagamenti di cui al presente Capo. (( Qualora siano stati stipulati accordi di natura transattiva, le azioni esecutive sulle somme destinate ai pagamenti da effettuarsi in attuazione dei piani di pagamento redatti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sottoscritti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ancorche' effettuate presso i tesorieri delle aziende del Servizio sanitario regionale e presso le centrali uniche di pagamento istituite secondo disposizioni di legge, sono sospese fino alla data del 30 giugno 2014. ))
6. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo l'articolo 5-quater e' inserito il seguente:
«Art. 5-quinquies. -- (Esecuzione forzata). -- 1. Al fine di assicurare un'ordinata programmazione dei pagamenti dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge, non sono ammessi, a pena di nullita' rilevabile d'ufficio, atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato per la riscossione coattiva di somme liquidate a norma della presente legge.
(( 2. Ferma restando l'impignorabilita' prevista dall'articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, anche relativamente ai fondi, alle aperture di credito e alle contabilita' speciali destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge,)) i creditori di dette somme, a pena di nullita' rilevabile d'ufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del libro III, titolo II, capo II del codice di procedura civile, con atto notificato ai Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero al funzionario delegato del distretto in cui e' stato emesso il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. L'ufficio competente presso i Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, a cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, ovvero il funzionario delegato sono tenuti a vincolare l'ammontare per cui si procede, sempreche' esistano in contabilita' fondi soggetti ad esecuzione forzata; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino gia' emessi.
3. Gli atti di pignoramento o di sequestro devono indicare a pena di nullita' rilevabile d'ufficio il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione.
4. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati alla Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello Stato non determinano obblighi di accantonamento da parte delle Tesorerie medesime, ne' sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate. Le Tesorerie in tali casi rendono dichiarazione negativa, richiamando gli estremi della presente disposizione di legge.
5. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge, ivi compresi quelli accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni interessate.».
7. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 294-bis, e' inserito il seguente:
«294-ter. Il comma 294-bis si applica anche ai fondi e alle contabilita' speciali del Ministero dell'economia e delle finanze destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89.».
8. All'articolo 8, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 1, e' aggiunto il seguente periodo: «Per i pagamenti derivanti dalle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano le disposizioni del comma 4-bis»;
b) al comma 3, dopo le parole «richiesta di chiarimenti» sono aggiunte le seguenti parole: «, salvo quanto previsto al comma 4-bis»;
c) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma: «4-bis. Gli atti di pagamento emessi a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali devono pervenire all'ufficio di controllo almeno 15 giorni prima della data di scadenza del termine di pagamento. L'ufficio di controllo espleta i riscontri di competenza e da' comunque corso al pagamento entro i 15 giorni successivi al ricevimento degli atti di pagamento, sia in caso di esito positivo, sia in caso di formulazione di osservazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti. Qualora il dirigente responsabile non risponda alle osservazioni, ovvero i chiarimenti forniti non siano idonei a superare le osservazioni mosse, l'ufficio di controllo e' tenuto a segnalare alla competente Procura Regionale della Corte dei conti eventuali ipotesi di danno erariale derivanti dal pagamento cui si e' dato corso. Resta fermo il divieto di dare corso agli atti di spesa nelle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 2, con riferimento ai quali comunque sussiste la responsabilita' del dirigente che ha emanato l'atto.».
9. Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori, anche a mezzo posta elettronica (( certificata, inviata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, )) l'importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti di (( cui agli )) articoli 1, 2, 3 e 5. L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilita' per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente. (( La comunicazione inviata con posta elettronica certificata e' sottoscritta dal dirigente responsabile dell'ufficio competente con firma elettronica idonea a garantire l'identificabilita' dell'autore, l'integrita' e l'immodificabilita' del documento ovvero con firma digitale, rispettivamente, ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera q-bis), e 24 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 pubblicano nel proprio sito internet l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali e' stata effettuata comunicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, indicando l'importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata pubblicazione e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresi' ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. ))
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e dall'articolo 7, commi 2 e 5, il mancato o tardivo adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche debitrici alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 8 e 14, all'articolo 2, commi 3 e 5, all'articolo 3, commi 5, 6 e 7, all'articolo 5, commi 1 e 3, all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 7, comma 4, che ha causato la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o per interessi moratori e' causa di responsabilita' amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento.
(( 11. I decreti e i provvedimenti previsti dal presente capo non hanno natura regolamentare e sono pubblicati nella sezione «Amministrazione trasparente» dei siti internet delle amministrazioni competenti, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di garantire la massima tempestivita' nelle procedure di pagamento previste dal presente decreto, le amministrazioni competenti omettono la trasmissione alla Corte dei conti, per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, dei decreti di riparto delle anticipazioni di liquidita' )) fra gli enti interessati e degli altri decreti e provvedimenti (( di cui al presente capo.
11-bis. Al fine di tutelare l'unita' giuridica e l'unita' economica e, in particolare, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente capo, il Governo puo' sostituirsi agli organi delle regioni e degli enti locali per l'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari, anche normativi, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione. In caso di mancata adozione degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, all'articolo 2, commi 1 e 3, e all'articolo 3, commi 4 e 5, si procede alla nomina di un apposito commissario per il compimento di tali atti. Per l'esercizio dei poteri di cui al presente comma si osserva l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
11-ter. Ai fini dei pagamenti di cui al presente capo, l'accertamento della regolarita' contributiva e' effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi una inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
11-quater. Al comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « , relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti, » sono soppresse. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto-legge n. 185 del 2008, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 9. (Rimborsi fiscali ultradecennali e
velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace
s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.)
1. All'articolo 15-bis, comma 12, del decreto-legge 2
luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2007, n. 127, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Relativamente agli anni 2008 e 2009 le
risorse disponibili sono iscritte sul fondo di cui
all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei
crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del
31 dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i
criteri di contabilita' nazionale, tra le regolazioni
debitorie pregresse e il cui ammontare e' accertato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche
sulla base delle risultanze emerse a seguito della
emanazione della propria circolare n. 7 del 5 febbraio
2008, nonche' per essere trasferite alla contabilita'
speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di
Bilancio" per i rimborsi richiesti da piu' di dieci anni,
per la successiva erogazione ai contribuenti.».
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano,
alle condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e con
le modalita' ivi previsti, anche ai crediti maturati nei
confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008. In
ogni caso non e' consentita l'utilizzazione per spese di
personale.
1-ter. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle
risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni
debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle
attivita' di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, un'attivita' di analisi e revisione
delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative
risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono
illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti,
che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo
stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle
finanze. A tal fine il termine di cui al medesimo articolo
3, comma 68, della legge n. 244 del 2007 e' prorogato al 20
settembre 2009.
1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti
sulla base delle indicazioni fornite con circolare del
Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro
il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla base
dei dati e delle informazioni contenuti nei predetti
rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario, che
i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero
dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte.
2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, i
commi 139, 140 e 140-bis dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita'
per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e
della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate
ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai
fornitori di beni e servizi nei confronti delle
amministrazioni pubbliche, con priorita' per le ipotesi
nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione
dell'ammontare del credito originario.
3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per
somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni
professionali, le regioni e gli enti locali nonche' gli
enti del Servizio sanitario nazionale certificano, nel
rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di
patto di stabilita' interno, entro il termine di trenta
giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo
credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di
consentire al creditore la cessione pro soluto o pro
solvendo a favore di banche o intermediari finanziari
riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il
predetto termine, su nuova istanza del creditore, e'
nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico
dell'ente debitore. La nomina e' effettuata dall'Ufficio
centrale del bilancio competente per le certificazioni di
pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli
enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale
dello Stato competente per territorio per le certificazioni
di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche,
delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio
sanitario nazionale. La cessione dei crediti oggetto di
certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. Ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti
eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gliarticoli 5,
comma 1, e7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
3-ter. La certificazione di cui al comma 3-bis non puo'
essere rilasciata, a pena di nullita':
a) dagli enti locali commissariati ai sensi
dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Cessato il
commissariamento, la certificazione non puo' comunque
essere rilasciata in relazione a crediti sorti prima del
commissariamento stesso. Nel caso di gestione
commissariale, la certificazione non puo' comunque essere
rilasciata in relazione a crediti rientranti nella gestione
commissariale;
b) dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle
regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi
sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione
degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o
programmi siano state previste operazioni relative al
debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni
rilasciate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'
le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di
gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti
piani o programmi operativi.
3-quater. Sono fatte salve le certificazioni rilasciate
ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207, secondo le modalita' stabilite con il decreto di
attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12
novembre 2011, n. 183, esclusivamente al fine di consentire
la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis nonche'
l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, secondo i criteri e le modalita' e
nei limiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8,
comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214..".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, della
citata legge n. 196 del 2009:
"Art. 1. (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento) - 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono
al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e
i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento
di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai
relativi decreti legislativi costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono
finalizzate alla tutela dell'unita' economica della
Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo
comma, della Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai
relativi statuti.".
Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del
Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 174, abrogato, successivamente all'entrata in
vigore del presente decreto legge, dall'articolo 53, comma
1, lett. t), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni":
"Art. 18. (Amministrazione aperta) - 1. La concessione
delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari
alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei
compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati
e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui
all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241ad enti
pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicita' sulla
rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il
principio di accessibilita' totale di cui all'articolo 11
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni
diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito
internet dell'ente obbligato sono indicati: a) il nome
dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati
fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base
dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o
dirigente responsabile del relativo procedimento
amministrativo; e) la modalita' seguita per
l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto
selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonche'
al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o
servizio.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate,
con link ben visibile nella homepage del sito, nell'ambito
dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito»
di cui al citatodecreto legislativo n. 150 del 2009, che
devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai
motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne
consente l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi
dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono
diretta attuazione dei principi di legalita', buon
andamento e imparzialita' sanciti dall'articolo 97 della
Costituzione, e ad esse si conformano entro il 31 dicembre
2012, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere g), h),
l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche
amministrazioni centrali, regionali e locali, le aziende
speciali e le societa' in house delle pubbliche
amministrazioni. Le regioni ad autonomia speciale vi si
conformano entro il medesimo termine secondo le previsioni
dei rispettivi Statuti.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni
di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del
presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del
presente articolo costituisce condizione legale di
efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed
attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro
nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la sua
eventuale omissione o incompletezza e' rilevata d'ufficio
dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria
diretta responsabilita' amministrativa, patrimoniale e
contabile per l'indebita concessione o attribuzione del
beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata
pubblicazione e' altresi' rilevabile dal destinatario della
prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro
abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno
da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi
dell'articolo 30del codice del processo amministrativo di
cui aldecreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
6. Restano fermi l'articolo 12 della legge 7 agosto
1990, n. 241, idecreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82,12
aprile 2006, n. 163e6 settembre 2011, n. 159, l'articolo 8
del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52e le ulteriori
disposizioni in materia di pubblicita'. Ai pagamenti
obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai
connessi trattamenti previdenziali e contributivi si
applicano le disposizioni ad essi proprie. Il Governo, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, e' autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre
2012, previo parere della Conferenza unificata, un
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette
disposizioni con il presente articolo ed a disciplinare le
modalita' di pubblicazione dei dati di cui ai commi
precedenti anche sul portale nazionale della trasparenza di
cui al citatodecreto legislativo n. 150 del 2009. Lo stesso
regolamento potra' altresi' disciplinare le modalita' di
attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti
periodici e per quelli diretti ad una pluralita' di
soggetti sulla base del medesimo titolo.
7. All'attuazione del presente articolo si provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.".
Si ritiene utile riportare, seppur non citato nel
decreto legge, il testo dell'articolo 26 del citato decreto
n. 33 del 2013, in vigore dal 20 aprile 2013:
"Art. 26. (Obblighi di pubblicazione degli atti di
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed
enti pubblici e privati) - 1. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi
dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i
criteri e le modalita' cui le amministrazioni stesse devono
attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di
concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241
del 1990, di importo superiore a mille euro.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo
costituisce condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di
importo complessivo superiore a mille euro nel corso
dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale
omissione o incompletezza e' rilevata d'ufficio dagli
organi dirigenziali, sotto la propria responsabilita'
amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita
concessione o attribuzione del beneficio economico. La
mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata
d'ufficio dagli organi di controllo e' altresi' rilevabile
dal destinatario della prevista concessione o attribuzione
e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del
risarcimento del danno da ritardo da parte
dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi
delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui
al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile
ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero
alla situazione di disagio economico-sociale degli
interessati.".
Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
(Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti), e' pubblicato nella Gazz. Uff.
6 febbraio 2012, n. 30.
Si riporta il testo dell'articolo 41 della Costituzione
della Repubblica Italiana:
"Art. 41. (L'iniziativa economica privata e' libera) -
Non puo' svolgersi in contrasto con la utilita' sociale o
in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta', alla
dignita' umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni
perche' l'attivita' economica pubblica e privata possa
essere indirizzata e coordinata a fini sociali".
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 11 del
decreto-legge 1 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122:
"2. Per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro
dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo
1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e gia' commissariate alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di
assicurare il conseguimento degli obiettivi dei medesimi
Piani di rientro nella loro unitarieta', anche mediante il
regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in
attuazione dei medesimi piani, i Commissari ad acta
procedono, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto-legge, alla conclusione della procedura di
ricognizione di tali debiti, predisponendo un piano che
individui modalita' e tempi di pagamento. Al fine di
agevolare quanto previsto dal presente comma ed in
attuazione di quanto disposto nell'Intesa sancita dalla
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 3 dicembre 2009,
all'art. 13, comma 15, fino al 31 dicembre 2010 non possono
essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei
confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere
delle regioni medesime".
Si riporta il testo vigente dei commi 294 e 294-bis
dell'articolo 1 della citata legge n. 266 del 2005:
"294. I fondi destinati, mediante aperture di credito a
favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e
periferici del Ministero della salute, a servizi e
finalita' di sanita' pubblica nonche' al pagamento di
emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale
amministrato o di spese per servizi e forniture prestati
agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione
forzata
294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i
fondi destinati al pagamento di spese per servizi e
forniture aventi finalita' giudiziaria o penitenziaria,
nonche' le aperture di credito a favore dei funzionari
delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero
della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione
nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma
della legge 24 marzo 2001, n. 89, ovvero di emolumenti e
pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale
amministrato dal Ministero della giustizia e dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.".
Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli
di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento
dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a
norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n.
196), come modificato dalla presente legge:
"Art. 8. (Termini del controllo) - 1. Gli atti di cui
all'articolo 5, contestualmente alla loro adozione, sono
inviati all'ufficio di controllo che, entro trenta giorni
dal ricevimento, provvede all'apposizione del visto di
regolarita' amministrativa e contabile. Per i provvedimenti
di cui all'articolo 5, comma 2, lettere c) e d), l'ufficio
di controllo si pronuncia entro sessanta giorni. Per gli
accordi in materia di contrattazione integrativa di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera e), restano fermi i
termini previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali.
Per i pagamenti derivanti dalle transazioni commerciali di
cui aldecreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si
applicano le disposizioni del comma 4-bis.
2. Fatte salve le norme in materia di controllo da
parte della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, trascorso il termine di cui
al comma 1 senza che l'ufficio di controllo abbia formulato
osservazioni o richiesto ulteriore documentazione, l'atto
e' efficace e viene restituito munito di visto.
3. In presenza di osservazioni o di richiesta di
chiarimenti, salvo quanto previsto al comma 4-bis, i
termini per l'espletamento del controllo di cui al comma 1
sono interrotti fino al momento in cui l'ufficio di
controllo riceve i documenti o i chiarimenti richiesti.
4. Il controllo degli atti di cui all'articolo 5, comma
2, lettere b), c) e d), puo' essere espletato secondo un
programma annuale approvato dal Ragioniere generale dello
Stato, basato sulla complessita' degli atti, sulla loro
rilevanza ai fini della finanza pubblica e sull'efficacia
dell'esercizio del controllo.
4-bis. Gli atti di pagamento emessi a titolo di
corrispettivo nelle transazioni commerciali devono
pervenire all'ufficio di controllo almeno 15 giorni prima
della data di scadenza del termine di pagamento. L'ufficio
di controllo espleta i riscontri di competenza e da'
comunque corso al pagamento entro i 15 giorni successivi al
ricevimento degli atti di pagamento, sia in caso di esito
positivo, sia in caso di formulazione di osservazioni o
richieste di integrazioni e chiarimenti. Qualora il
dirigente responsabile non risponda alle osservazioni,
ovvero i chiarimenti forniti non siano idonei a superare le
osservazioni mosse, l'ufficio di controllo e' tenuto a
segnalare alla competente Procura Regionale della Corte dei
conti eventuali ipotesi di danno erariale derivanti dal
pagamento cui si e' dato corso. Resta fermo il divieto di
dare corso agli atti di spesa nelle ipotesi di cui
all'articolo 6, comma 2, con riferimento ai quali comunque
sussiste la responsabilita' del dirigente che ha emanato
l'atto".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 6-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
"Art. 6-bis. (Indice nazionale degli indirizzi PEC
delle imprese e dei professionisti) - 1. Al fine di
favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati,
nonche' lo scambio di informazioni e documenti tra la
pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in
modalita' telematica, e' istituito, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione e con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice
nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
(INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il
Ministero per lo sviluppo economico.
2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 e' realizzato a
partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il
registro delle imprese e gli ordini o collegi
professionali, in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 gennaio
2009, n. 2.
3. L'accesso all'INI-PEC e' consentito alle pubbliche
amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai
gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i
cittadini tramite sito web e senza necessita' di
autenticazione. L'indice e' realizzato in formato aperto,
secondo la definizione di cui all'articolo 68, comma 3.
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del
contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle
risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale
per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice
nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche
delle Camere di commercio deputate alla gestione del
registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da
emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, le modalita' di accesso e di
aggiornamento.
5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le
modalita' e le forme con cui gli ordini e i collegi
professionali comunicano all'Indice nazionale di cui al
comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti
di propria competenza e sono previsti gli strumenti
telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per
il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di
ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi
indirizzi.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.".
Si riporta il testo degli articoli 1 e 24 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
"Art. 1. (Definizioni) - 1. Ai fini del presente codice
si intende per:
a) allineamento dei dati: il processo di coordinamento
dei dati presenti in piu' archivi finalizzato alla verifica
della corrispondenza delle informazioni in essi contenute;
b) autenticazione del documento informatico: la
validazione del documento informatico attraverso
l'associazione di dati informatici relativi all'autore o
alle circostanze, anche temporali, della redazione;
c) carta d'identita' elettronica: il documento
d'identita' munito di elementi per l'identificazione fisica
del titolare rilasciato su supporto informatico dalle
amministrazioni comunali con la prevalente finalita' di
dimostrare l'identita' anagrafica del suo titolare;
d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato
su supporto informatico per consentire l'accesso per via
telematica ai servizi erogati dalle pubbliche
amministrazioni;
e) certificati elettronici: gli attestati elettronici
che collegano all'identita' del titolare i dati utilizzati
per verificare le firme elettroniche;
f) certificato qualificato: il certificato elettronico
conforme ai requisiti di cui all'allegato I delladirettiva
1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai
requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva;
g) certificatore: il soggetto che presta servizi di
certificazione delle firme elettroniche o che fornisce
altri servizi connessi con queste ultime;
h) chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il
quale si appone la firma digitale sul documento
informatico;
i) chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il
quale si verifica la firma digitale apposta sul documento
informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;
i-bis) copia informatica di documento analogico: il
documento informatico avente contenuto identico a quello
del documento analogico da cui e' tratto;
i-ter) copia per immagine su supporto informatico di
documento analogico: il documento informatico avente
contenuto e forma identici a quelli del documento analogico
da cui e' tratto;
i-quater) copia informatica di documento informatico:
il documento informatico avente contenuto identico a quello
del documento da cui e' tratto su supporto informatico con
diversa sequenza di valori binari;
i-quinquies) duplicato informatico: il documento
informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo
stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima
sequenza di valori binari del documento originario;
l) dato a conoscibilita' limitata: il dato la cui
conoscibilita' e' riservata per legge o regolamento a
specifici soggetti o categorie di soggetti;
m) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato
formato, o comunque trattato da una pubblica
amministrazione;
n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
n-bis) riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio
2006, n. 36;
o) disponibilita': la possibilita' di accedere ai dati
senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di
legge;
p) documento informatico: la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
p-bis) documento analogico: la rappresentazione non
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma
elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione
logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di
identificazione informatica;
q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in
forma elettronica allegati oppure connessi a un documento
informatico che consentono l'identificazione del firmatario
del documento e garantiscono la connessione univoca al
firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario puo'
conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai
quali detta firma si riferisce in modo da consentire di
rilevare se i dati stessi siano stati successivamente
modificati;
r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo
di firma elettronica avanzata che sia basata su un
certificato qualificato e realizzata mediante un
dispositivo sicuro per la creazione della firma;
s) firma digitale: un particolare tipo di firma
elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e
su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una
privata, correlate tra loro, che consente al titolare
tramite la chiave privata e al destinatario tramite la
chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di
verificare la provenienza e l'integrita' di un documento
informatico o di un insieme di documenti informatici;
t) fruibilita' di un dato: la possibilita' di
utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi
informativi automatizzati di un'altra amministrazione;
u) gestione informatica dei documenti: l'insieme delle
attivita' finalizzate alla registrazione e segnatura di
protocollo, nonche' alla classificazione, organizzazione,
assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti
amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni,
nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio
adottato, effettuate mediante sistemi informatici;
u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il
soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti
informatici mediante la posta elettronica certificata;
u-ter) identificazione informatica: la validazione
dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed
univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione
nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune
tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza
dell'accesso;
v) originali non unici: i documenti per i quali sia
possibile risalire al loro contenuto attraverso altre
scritture o documenti di cui sia obbligatoria la
conservazione, anche se in possesso di terzi;
v-bis) posta elettronica certificata: sistema di
comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta
consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire
ricevute opponibili ai terzi;
z) pubbliche amministrazioni centrali: le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici
non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le
agenzie di cui aldecreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
aa) titolare: la persona fisica cui e' attribuita la
firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la
creazione della firma elettronica;
bb) validazione temporale: il risultato della procedura
informatica con cui si attribuiscono, ad uno o piu'
documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai
terzi."
"Art. 24. (Firma digitale) - 1. La firma digitale deve
riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al
documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o
associata.
2. L'apposizione di firma digitale integra e
sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine
previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve
adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della
sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non
risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono
rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 71, la validita' del certificato stesso,
nonche' gli elementi identificativi del titolare e del
certificatore e gli eventuali limiti d'uso.".
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 5
aprile 2013, n. 80.
Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 3
della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia
di giurisdizione e controllo della Corte dei conti):
"Art. 3.(Norme in materia di controllo della Corte dei
conti) - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del
Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis) i provvedimenti commissariali adottati in
attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri emanate ai sensi dell'articolo5, comma 2,
dellalegge 24 febbraio 1992, n. 225(17);
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettereb) ec);
e).
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo7, comma 6,
deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze
di cui all'articolo1, comma 9, dellalegge 23 dicembre 2005,
n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'articolo19delregio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in
ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo".
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
3.- 13. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 120 della
Costituzione della Repubblica Italiana:
"Art. 120. La Regione non puo' istituire dazi di
importazione o esportazione o transito tra le Regioni, ne'
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
libera circolazione delle persone e delle cose tra le
Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in
qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni,
delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita'
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarieta' e del principio di leale
collaborazione".
Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131(Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre
2001, n. 3):
"Art. 8.(Attuazione dell'articolo 120 della
Costituzione sul potere sostitutivo) - 1. Nei casi e per le
finalita' previsti dall'articolo 120, secondo comma, della
Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente per materia, anche su
iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna
all'ente interessato un congruo termine per adottare i
provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale
termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo
interessato, su proposta del Ministro competente o del
Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i
provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un
apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei
ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia.
L'articolo11dellalegge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'articolo 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo3deldecreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo8dellalegge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'articolo4deldecreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112".
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»):
"Art. 4.Intervento sostitutivo della stazione
appaltante in caso di inadempienza contributiva
dell'esecutore e del subappaltatore (art. 7, D.M. LL.PP. n.
145/2000)
1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, l'esecutore, il subappaltatore e i soggetti
titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118,
comma 8, ultimo periodo, del codicedevono osservare le
norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e
di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di
contratti collettivi nazionali comparativamente piu'
rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza,
contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4,
in caso di ottenimento da parte del responsabile del
procedimento del documento unico di regolarita'
contributiva che segnali un'inadempienza contributiva
relativa a uno o piu' soggetti impiegati nell'esecuzione
del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di
pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il
pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate
mediante il documento unico di regolarita' contributiva e'
disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b), direttamente agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
3. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle
prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per cento;
le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di
liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della
stazione appaltante del certificato di collaudo o di
verifica di conformita', previo rilascio del documento
unico di regolarita' contributiva".
Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 6 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, come modificato dalla presente legge:
"10. Nelle more del riordino della disciplina della
gestione del bilancio dello Stato, in via sperimentale per
il triennio 2013-2015, il dirigente responsabile della
gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sui
capitoli di bilancio di propria pertinenza a partire
dall'esercizio finanziario 2013, ha l'obbligo di
predisporre un apposito piano finanziario pluriennale sulla
base del quale ordina e paga le spese, da aggiornare con
cadenza mensile. A decorrere dall'entrata in vigore del
presente decreto sono avviate le attivita' propedeutiche
all'avvio della sperimentazione di cui al periodo
precedente".
 
(( Art. 6-bis
Sospensione dei lavori per mancato
pagamento del corrispettivo

1. All'articolo 253 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 e' inserito il seguente:
« 23-bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facolta' dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile puo' essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 per cento dell'importo netto contrattuale.». ))

 
Art. 7
Ricognizione dei debiti contratti
dalle pubbliche amministrazioni

1. Le amministrazioni pubbliche, ai fini della certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti (( e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, )) ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.44, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine di cui al comma 1 e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della (( performance )) individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresi', ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica.
3. La certificazione dei crediti di cui al comma 1 e' effettuata esclusivamente mediante la piattaforma elettronica di cui al medesimo comma 1.
4. Ferma restando la possibilita' di acquisire la certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti (( e per obbligazioni relative a prestazioni professionali )) dalle pubbliche amministrazioni secondo le procedure di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, le pubbliche amministrazioni debitrici di cui al comma 1 comunicano a partire dal 1° giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al medesimo comma 1, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, (( che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, )) con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. La comunicazione avviene sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale e' data separata evidenza ai crediti gia' oggetto di cessione o certificazione. Il creditore puo' segnalare all'amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine di cui al primo periodo, l'importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della stessa.
(( 4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le comunicazioni di cui al comma 4, relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica entro il 30 aprile dell'anno successivo. In caso di inadempienza, si applica ai dirigenti responsabili la sanzione di cui al comma 2. ))
5. Il mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni debitrici alle disposizioni di cui al (( comma 4 )) rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni.
6. Per i crediti diversi da quelli gia' oggetto di cessione o certificazione, la comunicazione di cui al comma 4 equivale a certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.44. La certificazione di cui al periodo precedente si intende rilasciata, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 2 luglio 2012, n.152. (( Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti degli spazi finanziari derivanti dalle esclusioni dai vincoli del patto di stabilita' interno previste ai commi 1 e 7 dell'articolo 1 e dalle anticipazioni concesse a valere sul Fondo di cui al comma 10 del medesimo articolo 1, devono indicare, per parte dei debiti ovvero per la totalita' di essi, in sede di comunicazione, la data prevista per il pagamento. Per tali debiti la certificazione si intende rilasciata con apposizione della data di pagamento, anche ai fini della compensazione ai sensi degli articoli 28-quater e 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In relazione alle esclusioni dai vincoli del patto di stabilita' interno nonche' alle anticipazioni, definite successivamente all'effettuazione della comunicazione prevista dal comma 4 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni interessate possono aggiornare la predetta comunicazione limitatamente alla apposizione della data prevista per il pagamento dei debiti fino a quel momento comunicati senza apposizione di data. Le date di pagamento indicate nella comunicazione non sono modificabili in sede di aggiornamento. ))
7. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte dell'amministrazione pubblica di uno o piu' debiti, il creditore puo' richiedere all'amministrazione stessa di correggere o integrare la comunicazione del debito di cui al comma 4. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il creditore puo' presentare istanza di nomina di un Commissario (( ad acta, )) mediante la piattaforma elettronica, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, con oneri a carico dell'amministrazione debitrice.
(( 7-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, contestualmente al pagamento dei debiti comunicati attraverso la piattaforma elettronica ai sensi del comma 4, provvedono a registrare sulla piattaforma stessa i dati del pagamento, in modo da garantire l'aggiornamento dello stato dei debiti. In caso di mancato adempimento a quanto previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
7-ter. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, ai soli fini della comunicazione prevista dal comma 4, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine indicato nel primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 2. La comunicazione e' effettuata entro il 15 settembre 2013 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 7.
7-quater. A decorrere dal 30 settembre 2013, nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati registrati nella piattaforma elettronica, sono pubblicati con cadenza mensile i dati relativi all'andamento dei pagamenti dei debiti di cui ai commi 4 e 4-bis. ))

8. Entro il termine di cui al comma 4, le banche e gli intermediari finanziari autorizzati, per il tramite dell'Associazione Bancaria Italiana, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del tesoro l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni maturati alla data del 31 dicembre 2012 che sono stati oggetto di cessione in favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, con l'indicazione dei dati identificativi del cedente, del cessionario e dell'amministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni (( pro-soluto )) e cessioni (( pro-solvendo. ))
9. Nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con il Documento di economia e finanza ed eventualmente modificati dalla Nota di aggiornamento, previa intesa con le Autorita' europee, la legge di stabilita' per il 2014, puo' autorizzare il pagamento mediante assegnazione di titoli di Stato dei debiti delle amministrazioni pubbliche che hanno formato oggetto di cessione (( pro soluto perfezionata entro il 31 dicembre 2012 )) da parte dei creditori in favore di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al comma 8 (( ovvero puo' prevedere l'effettuazione di operazioni finanziarie finalizzate all'estinzione di debiti certi, liquidi ed esigibili delle pubbliche amministrazioni.
9-bis. Alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 e' allegata una relazione sull'attuazione del presente decreto. La relazione da' conto dello stato dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni effettuati ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 5, nonche' degli esiti dell'attivita' di ricognizione svolta ai sensi del presente articolo. La relazione indica altresi' le iniziative eventualmente necessarie, da assumere anche con la legge di stabilita' per il 2014, al fine di completare il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre 2012, ivi inclusi i debiti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali a fronte dei quali non sussistono nei bilanci residui passivi anche perenti, anche mediante la concessione nell'anno 2014 della garanzia dello Stato al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti a banche e ad altri intermediari finanziari, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. ))

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 9, del citato decreto-legge n.
185 del 2008, come modificato dal presente decreto legge,
e' riportato nelle note all'articolo 6.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 12, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.44
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle
procedure di accertamento):
"Art. 12. (Contenzioso in materia tributaria e
riscossione) - 1 All'articolo 11 del decreto legislativo 8
novembre 1990, n. 374 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 6 e' soppresso;
b) il comma 7 e' abrogato.
2. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi per
la risoluzione delle controversie di cui agli articoli 66,
e seguenti, del testo unico delle disposizioni in materia
doganale approvate con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, instaurati, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del comma
7 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990,
n. 374.
3. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
recante disposizioni sul processo tributario, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 1, lettera f), le parole:
«comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
b) dopo l'articolo 69 e' inserito il seguente:
«Art. 69-bis. (Aggiornamento degli atti catastali) - 1.
Se la commissione tributaria accoglie totalmente o
parzialmente il ricorso proposto avverso gli atti relativi
alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma
2, e la relativa sentenza e' passata in giudicato, la
segreteria ne rilascia copia munita dell'attestazione di
passaggio in giudicato, sulla base della quale l'ufficio
dell'Agenzia del territorio provvede all'aggiornamento
degli atti catastali.».
3-bis. All'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: «e 9,» sono inserite le seguenti:
«ad eccezione del maggior gettito derivante dal contributo
unificato nel processo tributario,»;
b) le parole: «, amministrative e tributaria» sono
sostituite dalle seguenti: «e amministrativa».
3-ter. Le somme corrispondenti alle maggiori entrate di
cui al comma 3-bis, al netto della quota parte utilizzata
ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, sono iscritte in bilancio per
essere destinate per meta' alle finalita' di cui al comma
13 del citato articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011
e per la restante meta', con le modalita' previste
dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545, in materia di ordinamento degli organi speciali di
giurisdizione tributaria, all'incremento della quota
variabile del compenso dei giudici tributari.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 69-bis
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le
sentenze, emanate nei giudizi ivi indicati, non costituenti
titolo esecutivo sono comunque annotate negli atti
catastali con le modalita' stabilite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4-bis. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n.
183, dopo il comma 39 e' inserito il seguente:
«39-bis. E' istituito il ruolo unico nazionale dei
componenti delle commissioni tributarie, tenuto dal
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nel
ruolo unico sono inseriti, ancorche' temporaneamente fuori
ruolo, i componenti delle commissioni tributarie
provinciali e regionali, nonche' i componenti della
commissione tributaria centrale, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente comma. I componenti delle
commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico
secondo la rispettiva anzianita' di servizio nella
qualifica. I componenti delle commissioni tributarie
nominati a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n.
65 del 16 agosto 2011, sono inseriti nel ruolo unico
secondo l'ordine dagli stessi conseguito in funzione del
punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative
procedure selettive. A tale ultimo fine, relativamente al
concorso bandito il 3 agosto 2011 si prescinde dalla scelta
effettuata dai candidati in funzione delle sedi di
commissione tributaria bandite; ai fini della immissione in
servizio di tali candidati resta in ogni caso fermo quanto
disposto dal comma 39. In caso di pari anzianita' di
servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio, i
componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel
ruolo unico secondo l'anzianita' anagrafica. A decorrere
dall'anno 2013, il ruolo unico e' reso pubblico
annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito
istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria».
5. Le disposizioni di cui all'articolo 158 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si
applicano alle Agenzie fiscali delle entrate, delle dogane,
del territorio e del demanio.
6. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso
obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli
nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e
nell'interesse dello Stato, diversi da quelli estinti ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 28 ottobre
1999, n. 410, come modificato dall'articolo 130 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, quali risultanti dai rendiconti
approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte
dei conti, che saranno estinti nei riguardi di coloro che
risulteranno averne diritto, nonche' le spese e gli
interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle
relative contabilita', indicata nei decreti medesimi,
producono interessi calcolati: fino al 31 dicembre 1995
sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40
punti, con capitalizzazione annuale; per il periodo
successivo sulla base dei soli interessi legali.
7. Sono fatti salvi, in riferimento ai crediti di cui
al comma 6, gli effetti derivanti dall'applicazione di
sentenze passate in giudicato di cui all'articolo 324 del
codice di procedura civile.
8. La regione Campania e' autorizzata ad utilizzare le
risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013
relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto
del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell'articolo 7
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Le
risorse necessarie, pari a 355.550.240,84, vengono
trasferite alla stessa Regione.
9. In considerazione dell'acquisto di cui al comma 8,
le risorse gia' finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del
citato decreto-legge n. 195 del 2009, al pagamento del
canone di affitto di cui all'articolo 7, comma 6, dello
stesso decreto-legge, sono destinate alla medesima Regione
quale contributo dello Stato.
10. Ai fini fiscali, il pagamento da parte della
regione Campania della somma di cui al comma 8, in quanto
effettuato a definizione di ogni pretesa del soggetto
proprietario dell'impianto, di cui all'articolo 6 del
predetto decreto-legge n. 195 del 2009, vale come
liquidazione risarcitoria transattiva tra le parti private
e quelle pubbliche interessate. Ogni atto perfezionato in
attuazione della disposizione di cui al precedente periodo
e' esente da imposizione.
11. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre
2011, n. 183, dopo la lettera n-bis) e' aggiunta la
seguente:
«n-ter) delle spese sostenute dalla regione Campania
per il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del
ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle
acque, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse
dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno,
rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione dei
ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 60
milioni di euro annui, e delle risorse gia' finalizzate, ai
sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di
cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge,
destinate alla medesima Regione quale contributo dello
Stato.».
11-bis. Non sono soggette a esecuzione forzata le somme
finalizzate all'acquisto di cui al comma 8, al contributo
di cui al comma 9, nonche', previa adozione da parte della
regione Campania della deliberazione semestrale di
preventiva quantificazione degli importi delle somme
destinate alle relative finalita', alle spese di cui
all'articolo 32, comma 4, lettera n-ter), della legge 12
novembre 2011, n. 183, introdotta dal comma 11 del presente
articolo, in quanto riconducibili alla connotazione di
entrate a destinazione vincolata.
11-ter. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti
alla regolarita' della gestione del termovalorizzatore di
Acerra puo' essere mantenuto, su richiesta della regione
Campania, per la durata di dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il presidio militare di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con
oneri quantificati in euro 1.007.527 a carico della quota
spettante alla regione Campania dei ricavi derivanti dalla
vendita dell'energia.
11-quater. All'articolo 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le
parole: «cessione pro soluto» sono inserite le seguenti: «o
pro solvendo». La forma della cessione e la modalita' della
sua notificazione sono disciplinate, con l'adozione di
forme semplificate, inclusa la via telematica, dal decreto
previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre
2011, n. 183.
11-quinquies. La disposizione di cui al comma 11-quater
e le disposizioni ivi richiamate si applicano anche alle
amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita'
di attuazione del presente comma.
11-sexies. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, alla lettera a), le parole: «Le
assegnazioni disposte con utilizzo» sono sostituite dalle
seguenti: «Una quota delle risorse del suddetto fondo
speciale per la reiscrizione dei residui passivi di parte
corrente, pari a 1.000 milioni di euro, e' assegnata agli
enti locali, con priorita' ai comuni per il pagamento dei
crediti di cui al presente comma. L'utilizzo» e le parole:
«al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «ai
periodi precedenti».
11-septies. Sulla base dell'Accordo tra Governo e
regioni del 21 dicembre 2011, le risorse statali spettanti
alle regioni a statuto ordinario per l'anno 2012, come
complessivamente rideterminate in base alle riduzioni
apportate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai
sensi di successive disposizioni, sono finalizzate al
finanziamento degli interventi regionali in materia di
edilizia sanitaria, secondo le modalita' stabilite dalla
proposta regionale di riparto funzionale di cui la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha
preso atto nella seduta del 18 novembre 2010, ad eccezione
di un importo pari a 148 milioni di euro destinato al
rimborso dell'onere sostenuto dalle regioni a statuto
ordinario per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto
relativa ai contratti di servizio del trasporto pubblico
locale ferroviario.
11-octies. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 13
dicembre 2010, n. 220, e' abrogato.
11-novies. Per l'anno 2011 le risorse di cui
all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, pari a 425 milioni di euro, al fine
di assicurare nelle regioni a statuto ordinario i necessari
servizi di trasporto pubblico locale ferroviario da parte
della societa' Trenitalia Spa, sono ripartite, per i
contratti di servizio ferroviario in essere al 2011,
secondo i criteri e le percentuali stabiliti dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome nella
seduta del 22 settembre 2011 e versate, per la parte non
ancora erogata, alla societa' Trenitalia Spa. Al relativo
versamento si provvede con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze. A tale fine dette somme sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 4, del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25
giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio
2012, n. 152, recante: "Modalita' di certificazione del
credito, anche in forma telematica, di somme dovute per
somministrazione, forniture e appalti, da parte delle
Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio
Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e
3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2 e successive modificazioni e integrazioni.":
"Art. 4. (Procedimento di certificazione mediante
piattaforma elettronica)
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
avvalendosi di Consip S.p.A., predispone e mette a
disposizione una piattaforma elettronica al fine dello
svolgimento del procedimento di certificazione di cui al
presente decreto, dando avviso dell'entrata in funzione
della piattaforma e pubblicando le relative istruzioni
tecniche sul proprio sito istituzionale.
2. Le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio
sanitario nazionale rendono disponibile la certificazione
telematica conformemente a quanto previsto nelle istruzioni
tecniche di cui al comma 1 ovvero richiedono l'abilitazione
sul sistema elettronico messo a disposizione dal Ministero
dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1. Trascorso tale termine, il
sistema messo a disposizione dal Ministero dell'economia e
delle finanze potra' comunque acquisire, ai soli fini della
decorrenza dei termini per l'attivazione dell'istanza di
nomina del commissario ad acta, le istanze di
certificazione per crediti nei confronti di regioni, enti
locali ed enti del Servizio Sanitario Nazionale che non
abbiano reso disponibile la certificazione telematica
ovvero che non abbiano richiesto la predetta abilitazione
sul sistema messo a disposizione dal Ministero
dell'economia e delle finanze.
3. I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi
ed esigibili rientranti nell'ambito di applicazione di cui
all'art. 1 possono presentare all'amministrazione debitrice
istanza di certificazione del credito abilitandosi sulla
piattaforma di cui al presente articolo. L'istanza va
redatta utilizzando il modello generato dal sistema,
conforme all'allegato 1.
4. Utilizzando la piattaforma elettronica di cui al
presente articolo, le amministrazioni debitrici certificano
secondo la procedura di cui ai commi da 2 a 8 del
precedente art. 3.
5. La piattaforma assicura l'univoca identificazione di
tutti i soggetti coinvolti nella certificazione telematica
e nella eventuale cessione dei crediti certificati o
oggetto di anticipazione mediante attestazione del relativo
flusso dati di interscambio con i detti soggetti, e un
livello di certezza e sicurezza adeguato alla vigente
normativa in materia.
6. Le cessioni dei crediti certificati in modalita'
telematica sono comunicate all'amministrazione ceduta
attraverso la piattaforma: tale comunicazione assolve al
requisito di cui all'art. 117, commi 2 e 3 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e all'obbligo di
notificazione.
7. La piattaforma assicura l'attribuzione di un numero
progressivo identificativo, per ogni certificazione
rilasciata dalle singole amministrazioni debitrici.
8. I dati relativi all'ammontare delle certificazioni
rilasciate da ciascuna amministrazione, sono resi
disponibili anche ai sensi dell'art. 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Nel periodo precedente la messa a
disposizione delle informazioni nelle modalita' di cui al
comma 1, il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato comunica mensilmente le informazioni ricevute al
Dipartimento del tesoro, entro il decimo giorno di ciascun
mese.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 3, del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22
maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno
2012, n. 143, recante: "Modalita' di certificazione del
credito, anche in forma telematica, di somme dovute per
somministrazione, forniture e appalti da parte delle
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici
nazionali.":
"Art. 3. (Procedimento di certificazione mediante
piattaforma elettronica)
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato -
avvalendosi di Consip S.p.A., predispone e mette a
disposizione una piattaforma elettronica al fine dello
svolgimento del procedimento di certificazione di cui al
presente decreto, dando avviso dell'entrata in funzione
della piattaforma e pubblicando le relative istruzioni
tecniche sul proprio sito istituzionale.
2. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici
nazionali richiedono l'abilitazione sul sistema elettronico
messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle
finanze, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al
comma 1. Trascorso tale termine, il sistema potra' comunque
acquisire, ai soli fini della decorrenza dei termini per
l'attivazione dell'istanza di nomina del commissario ad
acta, le istanze di certificazione per crediti nei
confronti di amministrazioni ed enti che non abbiano
richiesto la predetta abilitazione.
3. I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi
ed esigibili rientranti nell'ambito di applicazione di cui
all'art. 1 possono presentare all'amministrazione o ente
debitore istanza di certificazione del credito abilitandosi
sulla piattaforma di cui al presente articolo. L'istanza va
redatta utilizzando il modello generato dal sistema,
conforme all'allegato 1.
4. Utilizzando la piattaforma elettronica di cui al
presente articolo, le amministrazioni e gli enti debitori
certificano secondo la procedura di cui ai commi da 2 a 7
del precedente art. 2 utilizzando il modello generato dal
sistema, conforme all'allegato 2.
5. La piattaforma assicura l'univoca identificazione di
tutti i soggetti coinvolti nella certificazione telematica
e nella eventuale cessione dei crediti certificati o
anticipazione mediante attestazione del relativo flusso
dati di interscambio con i soggetti e un livello di
certezza e sicurezza adeguato alla vigente normativa in
materia.
6. Le cessioni dei crediti certificati in modalita'
telematica sono comunicate all'amministrazione ceduta
attraverso la piattaforma: tale comunicazione assolve al
requisito di cui all'art. 117, commi 2 e 3 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e all'obbligo di
notificazione.
7. La piattaforma assicura l'attribuzione di un numero
progressivo identificativo, per ogni istanza inviata e
certificazione rilasciata dalle singole amministrazioni
debitrici.
8. I dati relativi all'ammontare delle certificazioni
rilasciate da ciascuna amministrazione, sono resi
disponibili anche ai sensi dell'art. 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Nel periodo precedente la messa a
disposizione delle informazioni nelle modalita' di cui al
comma 1, il Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato comunica mensilmente le informazioni ricevute al
Dipartimento del tesoro, entro il decimo giorno di ciascun
mese.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".
Il testo vigente degli articoli 21 e 55, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001 e' riportato nelle note
all'articolo 1.
Il testo dell'articolo 9, del citato decreto-legge n.
185 del 2008, come modificato dal presente decreto legge,
e' riportato nelle note all'articolo 6.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del citato
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25
giugno 2012:
"Art. 2. (Rispetto dei vincoli di finanza pubblica) 1.
I pagamenti correnti e in conto capitale delle regioni e i
pagamenti in conto capitale degli enti locali conseguenti
alle certificazioni concorrono al perseguimento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno; gli enti del
Servizio sanitario nazionale sono vincolati agli obblighi
del presente decreto solo se compatibili con i saldi
programmati di finanza pubblica.
2. Ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno
il certificato puo' essere emesso senza data, selezionando
l'opzione nell'apposito modello di cui all'allegato 2.
3. Per i certificati ai quali non viene apposta la data
ai sensi del comma 2, la tempistica dei pagamenti avviene
in conformita' con gli obiettivi di finanza pubblica e non
si applica la compensazione di cui all'art. 28-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602.".
Si riporta il testo dell' articolo 28-quater, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito), come modificato dalla presente legge:
"Art. 28-quater. (Compensazioni di crediti con somme
dovute a seguito di iscrizione a ruolo)- 1. A partire dal
1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi
ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, degli
enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e
degli enti del Servizio sanitario nazionale per
somministrazione, forniture e appalti, possono essere
compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a
ruolo. A tal fine la certificazione prevista dall'articolo
9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n.2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma
3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto,
recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante
l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a
richiesta del creditore, per il pagamento, totale o
parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a
ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per
il pagamento del credito. L'estinzione del debito a ruolo
e' condizionata alla verifica dell'esistenza e validita'
della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o
l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi
all'agente della riscossione l'importo oggetto della
certificazione entro sessanta giorni dal termine nella
stessa indicato, l'agente della riscossione ne da'
comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e
delle finanze e l'importo oggetto della certificazione e'
recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo
Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le
quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di
gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.
Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le
risorse destinate al finanziamento corrente del servizio
sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia
stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla
base del ruolo emesso a carico del titolare del credito,
alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al
titolo II del presente decreto. Le modalita' di attuazione
del presente articolo sono stabilite con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di
garantire il rispetto degli equilibri programmati di
finanza pubblica."
Il testo vigente dell'articolo 1 della citata legge n.
196 del 2009 e' riportato nelle note all'articolo 6.
 
Art. 8
Semplificazione e detassazione della cessione dei
crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni

1. Gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture ed appalti sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'imposta sul valore aggiunto.
2. L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, (( e' effettuata, a titolo gratuito, )) dall'ufficiale rogante dell'amministrazione debitrice, ove presente. (( In caso di assenza o impedimento dell'ufficiale rogante ovvero su richiesta del creditore, l'autenticazione delle sottoscrizioni puo' essere effettuata da un notaio e gli onorari sono comunque ridotti alla meta'. )) La notificazione dei predetti atti di cessione, anche se posti in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, puo' essere effettuata direttamente dal creditore anche mediante consegna dell'atto con raccomandata a mano ovvero con avviso di ricevimento.
3. Con provvedimento del Direttore generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 luglio 2013, sono stabilite le modalita' attraverso le quali la piattaforma elettronica istituita per le finalita' di cui all'art. 120-quater, comma 3, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n.385 e delle relative disposizioni di attuazione, e' utilizzata anche per la stipulazione degli atti di cessione e per la loro notificazione.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"Art.1. Finalita' ed ambito di applicazione(Art. 1 del
d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del d.lgs
n. 80 del 1998) - 1. Le disposizioni del presente decreto
disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di
lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle
delle regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 120-quater
del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.):
"Art. 120-quater. (Surrogazione nei contratti di
finanziamento.Portabilita') - 1. In caso di contratti di
finanziamento conclusi da intermediari bancari e
finanziari, l'esercizio da parte del debitore della
facolta' di surrogazione di cui all'articolo 1202 del
codice civile non e' precluso dalla non esigibilita' del
credito o dalla pattuizione di un termine a favore del
creditore.
2. Per effetto della surrogazione di cui al comma 1, il
mutuante surrogato subentra nelle garanzie, personali e
reali, accessorie al credito cui la surrogazione si
riferisce.
3. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il
trasferimento del contratto, alle condizioni stipulate tra
il cliente e l'intermediario subentrante, con esclusione di
penali o altri oneri di qualsiasi natura. L'annotamento di
surrogazione puo' essere richiesto al conservatore senza
formalita', allegando copia autentica dell'atto di
surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura
privata. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del
territorio di concerto con il Ministero della giustizia,
sono stabilite specifiche modalita' di presentazione, per
via telematica, dell'atto di surrogazione.
4. Non possono essere imposte al cliente spese o
commissioni per la concessione del nuovo finanziamento, per
l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si
svolgono secondo procedure di collaborazione tra
intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei
tempi, degli adempimenti e dei costi connessi. In ogni
caso, gli intermediari non applicano alla clientela costi
di alcun genere, neanche in forma indiretta, per
l'esecuzione delle formalita' connesse alle operazioni di
surrogazione.
5. Nel caso in cui il debitore intenda avvalersi della
facolta' di surrogazione di cui al comma 1, resta salva la
possibilita' del finanziatore originario e del debitore di
pattuire la variazione senza spese delle condizioni del
contratto in essere, mediante scrittura privata anche non
autenticata.
6. E' nullo ogni patto, anche posteriore alla
stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si
renda oneroso per il debitore l'esercizio della facolta' di
surrogazione di cui al comma 1. La nullita' del patto non
comporta la nullita' del contratto.
7. La surrogazione di cui al comma 1 deve perfezionarsi
entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data in
cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire
dal finanziatore originario l'esatto importo del proprio
debito residuo. Nel caso in cui la surrogazione non si
perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi,
per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo
e' comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari
all'1 per cento del valore del finanziamento per ciascun
mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la
possibilita' per il finanziatore originario di rivalersi
sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia
dovuto a cause allo stesso imputabili.
8. La surrogazione per volonta' del debitore e la
rinegoziazione di cui al presente articolo non comportano
il venir meno dei benefici fiscali.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo:
a) si applicano, nei casi e alle condizioni ivi
previsti, anche ai finanziamenti concessi da enti di
previdenza obbligatoria ai loro iscritti;
a-bis) si applicano ai soli contratti di finanziamento
conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone
fisiche o micro-imprese, come definite dall' articolo 1,
comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 11;
b) non si applicano ai contratti di locazione
finanziaria.
10. Sono fatti salvi i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater
dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40.".
 
Art. 9
Compensazioni tra certificazioni
e crediti tributari

(( 01. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: « A tal fine la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito ».
02. Il termine del 30 aprile 2012 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012, e' differito al 31 dicembre 2012. ))

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quater, e' aggiunto il seguente:
(( «Art. 28-quinquies. -- (Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario). -- 1. )) I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per (( somministrazioni, )) forniture e appalti, possono essere compensati,(( solo su specifica richiesta del creditore, )) con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218, di definizione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, dell'articolo 5-bis, dell'articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto. A tal fine e' necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto (( e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento. )) La compensazione e' trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalita' idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora (( l'ente pubblico nazionale, )) la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilita' speciale numero 1778 "Fondi di bilancio" l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne da' comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo e' recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. (( Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II. ))
2. I termini e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti, (( entro il 30 giugno 2013, )) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».
(( 1-bis. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto». ))
2. A decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e' aumentato a 700.000 euro. All'onere pari a euro 1.250 milioni per l'anno 2014, 380 milioni per l'anno 2015 e 250 milioni per l'anno 2016, (( si provvede, per l'anno 2014, a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7, e, per gli anni 2015 e 2016, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale 1778 -- fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate.
2-bis. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il soggetto d'imposta titolare di ragioni creditorie nei confronti delle pubbliche amministrazioni allega un elenco, conforme a un modello da adottare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per cessioni di beni e prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni, distinti in ragione di ente pubblico debitore. L'elenco di cui al presente comma e' presentato all'amministrazione finanziaria per via telematica, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, e successive modificazioni. ))

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 28-quater del citato decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, cosi'
come modificato dal presente articolo, e' citato nelle note
al comma 6 dell'articolo 7.
Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012,
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2012, n.
259, recante "Modalita' con le quali i crediti non
prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei
confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per
somministrazioni, forniture e appalti, possono essere
compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a
ruolo ai sensi dell'articolo 28-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.":
"Art. 1. (Pagamento delle somme dovute a seguito di
iscrizione a ruolo mediante compensazione) - 1. Ai crediti
non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei
confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali ai
sensi dell'art. 28-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio
2012, recante le modalita' con le quali i crediti non
prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei
confronti delle regioni e degli enti locali per
somministrazione, forniture e appalti, possono essere
compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a
ruolo ai sensi dell'art. 28-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
notificate entro il 30 aprile 2012.
2. Agli effetti del presente decreto, il recupero
dell'importo oggetto della compensazione ai sensi dell'art.
5, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di cui al comma 1, e' effettuato, previa
comunicazione da parte dell'agente della riscossione al
Ministero dell'economia e delle finanze, mediante riduzione
delle somme dovute dallo Stato all'ente debitore a
qualsiasi titolo.".
Si riporta il testo dell'articolo 48-bis del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 48-bis. (Disposizioni sui pagamenti delle
pubbliche amministrazioni) - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le
amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le
societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di
effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo
superiore a diecimila euro, verificano, anche in via
telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o piu'
cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono
al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della
riscossione competente per territorio, ai fini
dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme
iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica
alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto il
sequestro o la confisca ai sensi dell' articolo 12-sexies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero
della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero abbiano ottenuto
la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del
presente decreto.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma
1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non
superiore al doppio, ovvero diminuito.".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2001).:
"Art. 34. (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti.) - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001
il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai
soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in euro
516.000 per ciascun anno solare. Tenendo conto delle
esigenze di bilancio, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo
precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio
2010, fino a 700.000 euro.
2. - 6. (Omissis)."
Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n.600, reca: "Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi."
Si riporta il testo vigente dell'articolo 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n.322 (Regolamento recante modalita' per la presentazione
delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
"Art. 3. (Modalita' di presentazione ed obblighi di
conservazione delle dichiarazioni) - 1. Le dichiarazioni
sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica
ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un
ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni
di cui ai commi successivi. I contribuenti con periodo di
imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla
presentazione della dichiarazione dei redditi e della
dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale. E'
esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione
annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti
e delle societa' che si sono avvalsi della procedura di
liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di
cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni. In deroga a quanto previsto dal
secondo periodo i contribuenti che intendono utilizzare in
compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito
risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto possono non comprendere tale
dichiarazione in quella unificata.
2. Le dichiarazioni previste dal presente decreto,
compresa quella unificata, sono presentate in via
telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o
tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dai
soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono
le predette dichiarazioni alla presentazione della
dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai
soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei
sostituti di imposta di cui all'articolo 4 e dai soggetti
di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai
soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dai
soggetti tenuti alla presentazione del modello per la
comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli
studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni
sono trasmesse avvalendosi del servizio telematico
Entratel; il collegamento telematico con l'Agenzia delle
entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al
primo periodo obbligati alla presentazione della
dichiarazione dei sostituti d'imposta, in relazione ad un
numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono per
la presentazione in via telematica del servizio telematico
Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3.
2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una
societa' o ente rientra tra i soggetti di cui al comma
precedente, la presentazione in via telematica delle
dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo'
essere effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso
gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si
considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa'
controllante e le societa' da questi controllate come
definite dall'articolo 43-ter, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei commi
2 e 2-bis, non obbligati alla presentazione delle
dichiarazioni in via telematica, possono presentare le
dichiarazioni in via telematica direttamente avvalendosi
del servizio telematico Internet ovvero tramite un
incaricato di cui al comma 3.
3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
in via telematica mediante il servizio telematico Entratel
si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti,
dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti
del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993
nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere
a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per
i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3-bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della
predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente
decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica
delle stesse.
3-ter.
4. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono
abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei
dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione e'
revocata quando nello svolgimento dell'attivita' di
trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o
ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti
di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del
professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri di
assistenza fiscale.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti
obbligati alla presentazione in via telematica, la
dichiarazione puo' essere presentata all'Agenzia delle
entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero,
utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente
dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero
avvalendosi del servizio telematico Internet.
6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se
non richiesta, ricevuta di presentazione della
dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3
rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche
se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica
all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella
dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa
o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione
nonche', entro trenta giorni dal termine previsto per la
presentazione in via telematica, la dichiarazione
trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1 e copia
della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione
della dichiarazione.
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in
via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate
entro quattro mesi dalla data di scadenza del termine di
presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre
tale termine, entro quattro mesi dalla data di
presentazione delle dichiarazioni stesse, ove non
diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11.
7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 3,
presentano in via telematica le dichiarazioni per le quali
non e' previsto un apposito termine entro un mese dalla
scadenza del termine previsto per la presentazione alle
banche e agli uffici postali.
7-ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti
incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, successivamente al
termine previsto per la presentazione in via telematica
delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data
contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai
medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno
in cui e' consegnata dal contribuente alla banca o
all'ufficio postale ovvero e' trasmessa all'Agenzia delle
entrate mediante procedure telematiche direttamente o
tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3.
9. I contribuenti e i sostituti di imposta che
presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente
o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano,
per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la
dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello
conforme a quello approvato con il provvedimento di cui
all'articolo 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati dal
soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione.
L'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
della dichiarazione e dei suddetti documenti.
9-bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle
dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici,
per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali
l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
previa riproduzione su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1.
10. La prova della presentazione della dichiarazione e'
data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione
presentata in via telematica direttamente o tramite i
soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta
della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio
della raccomandata di cui al comma 5.
11. Le modalita' tecniche di trasmissione delle
dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del
servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle
banche e della Poste italiane S.p.a., comprese le
conseguenze derivanti dalle irregolarita' commesse nello
svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte
convenzioni, approvate con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti
imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
13. Ai soggetti incaricati della trasmissione
telematica si applica l'articolo 12-bis, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si
intendono, rispettivamente, le convenzioni e i
provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo.".
 
Art. 10
Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in
materia di versamento di tributi locali

(( 1. All'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «31 gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento»;
b) dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: «Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate in proporzione alle spese desunte dal SIOPE, sostenute nel 2011 per l'acquisto di beni e servizi, con l'esclusione di quelle relative alle spese per formazione professionale, per trasporto pubblico locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per servizi socialmente utili finanziati dallo Stato.». ))

2. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, operano le seguenti disposizioni:
a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati gia' predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalita' di pagamento gia' in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato e' riservata allo Stato ed e' versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, nonche' utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n.201, del 2011;
(( d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo che nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette regioni e Province autonome non si applica inoltre, la lettera c) del presente comma; ))
e) alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228, le parole: «890,5 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «1.833,5 milioni di euro»;
f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);
g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
(( 2-bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il comune prevede l'applicazione di una tariffa con natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2-ter. I comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche oltre la scadenza del 30giugno e non oltre il 31 dicembre 2013.
3. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.»;
b) al comma 35, secondo periodo, dopo le parole: «in quanto compatibili» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari». ))

4. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12-ter le parole: «novanta giorni dalla data» sono sostituite da: «il 30 giugno dell'anno successivo a quello»;
(( b) il comma 13-bis e' sostituito dal seguente:
«13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonche' i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresi', tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente».
4-bis. All'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio finanziario per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio successivo, il consiglio dell'ente presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno, entro il termine di cui al comma 1, un'ipotesi di bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio ».
4-ter. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « Per gli anni dal 2008 al 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2008 al 2014 ».
4-quater. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 380, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attivita' di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresi' ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni »;
b) al comma 381:
1) le parole: «30 giugno 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2013»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1o settembre, per l'anno 2013 e' facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.». ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 16 del
citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 16 . (Riduzione della spesa degli enti
territoriali) - 1. Ai fini della tutela dell'unita'
economica della Repubblica, gli enti territoriali
concorrono, anche mediante riduzione delle spese per
consumi intermedi, alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al
presente articolo, che costituiscono principi fondamentali
di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione.
2. Gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle
regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale
da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno
2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e 2.050 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015. L'ammontare del concorso finanziario di ciascuna
regione e' determinato, tenendo conto anche delle analisi
della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012,
n. 94, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In
caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze e' comunque emanato entro il
15 febbraio di ciascun anno, ripartendo la riduzione in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi
desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo
Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le risorse
destinate alla programmazione regionale del Fondo per le
aree sottoutilizzate, ed escluse quelle destinate al
finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e
del trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per
l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, per ciascuna regione in misura
proporzionale agli importi stabiliti ai sensi del primo,
del secondo e del terzo periodo. La predetta riduzione e'
effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle
destinate alla programmazione regionale del Fondo per le
aree sottoutilizzate. In caso di insufficienza delle
predette risorse le regioni sono tenute a versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
3. Con le procedure previste dall'articolo 27 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e
le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un
concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di
600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro
per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e
1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto
articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al
primo periodo del presente comma e' annualmente
accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali, o, previo accordo tra la Regione
richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere
sulle risorse destinate alla programmazione regionale del
Fondo per lo sviluppo e la coesione sulla base di apposito
accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di
mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, l'accantonamento e' effettuato, con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da
emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi
desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Fino all'emanazione
delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27, gli
obiettivi del patto di stabilita' interno delle predette
autonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli
importi incrementati di 500 milioni di euro annui derivanti
dalle predette procedure. In caso di utilizzo delle risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalita' di
cui al presente comma, la Regione interessata propone
conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova
programmazione nel limite delle disponibilita' residue, con
priorita' al finanziamento di interventi finalizzati alla
promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di
infrastrutture e di investimenti locali.
4. Dopo il comma 12 dell'articolo 32 della legge 12
novembre 2011, n 183 , e' aggiunto il seguente comma:
«12-bis. In caso di mancato accordo di cui ai commi 11
e 12 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e
Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti
nell'ultimo accordo il miglioramento di cui:
a) al comma 10 del presente articolo;
b) all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22
dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'articolo 35,
comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44;
c).
d) agli ulteriori contributi disposti a carico delle
autonomie speciali.».
5. L'ultimo periodo del comma 11 e l'ultimo periodo del
comma 12 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n.
183 sono abrogati.
6. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo,
come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo
decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della
Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per
l'anno 2012 e di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e
2.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.600 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015. Per gli anni 2012 e 2013
ai Comuni, di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, non si
applicano le disposizioni recate dal presente comma, fermo
restando il complessivo importo delle riduzioni ivi
previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000
milioni di euro per l'anno 2013. Le riduzioni da imputare a
ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche delle
analisi della spesa effettuate dal commissario
straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 2012, n. 94, degli elementi di costo nei
singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito
della procedura per la determinazione dei fabbisogni
standard, nonche' dei fabbisogni standard stessi, e dei
conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base
dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto
del Ministero dell'interno entro il 15 ottobre,
relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012, ed
entro il 31 gennaio 2013 relativamente alle riduzioni da
operare per gli anni 2013 e successivi. In caso di mancata
deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, il decreto del Ministero dell'interno e' comunque
emanato entro i 15 giorni successivi, ripartendo la
riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi
intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. In caso di
incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero
dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero
delle predette somme nei confronti dei comuni interessati
all'atto del pagamento agli stessi comuni dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate
sono versate allo Stato contestualmente all'imposta
municipale propria riservata allo Stato. Qualora le somme
da riversare ai comuni a titolo di imposta municipale
propria risultino incapienti per l'effettuazione del
recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il
versamento al bilancio dello Stato della parte non
recuperata e' effettuato a valere sulle disponibilita'
presenti sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle
Entrate - Fondi di Bilancio» che e' reintegrata con i
successivi versamenti dell'imposta municipale propria
spettante ai comuni.
6-bis. Per l'anno 2012, ai comuni assoggettati nel 2012
alle regole del patto di stabilita' interno, non si applica
la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni
da imputare a ciascun comune, definiti mediante i
meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6,
non sono validi ai fini del patto di stabilita' interno e
sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione o la
riduzione anticipata del debito, inclusi gli eventuali
indennizzi dovuti. Le risorse non utilizzate nel 2012 per
l'estinzione o la riduzione anticipata del debito sono
recuperate nel 2013 con le modalita' di cui al comma 6. A
tale fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno,
entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le
modalita' definite con decreto del Ministero dell'interno
da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non
utilizzato per l'estinzione o la riduzione anticipata del
debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei
comuni entro il predetto termine perentorio il recupero nel
2013 e' effettuato per un importo pari al totale del valore
della riduzione non operata nel 2012. Nel 2013 l'obiettivo
del patto di stabilita' interno di ciascun ente e'
migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal
Ministero dell'interno nel medesimo anno.
6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti
dal comma 6-bis, nel limite massimo di 500 milioni di euro
per l'anno 2012, si provvede mediante versamento
all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente
quota delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale
1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".
7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo,
come determinato ai sensi dell'articolo 23 del medesimo
decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e
della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro
per l'anno 2012 e di 1.200 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2013 e 2014 e 1.250 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015. Le riduzioni da imputare a ciascuna
provincia sono determinate, tenendo conto anche delle
analisi della spesa effettuate dal commissario
straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 2012, n. 94, degli elementi di costo nei
singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito
della procedura per la determinazione dei fabbisogni
standard, nonche' dei fabbisogni standard stessi, e dei
conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base
dell'istruttoria condotta dall'UPI, e recepite con decreto
del Ministero dell'interno entro il 15 ottobre 2012,
relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012, ed
entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di
riferimento relativamente alle riduzioni da operare per gli
anni 2013 e successivi. In caso di mancata deliberazione
della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il
decreto del Ministero dell'interno e' comunque emanato
entro i 15 giorni successivi, ripartendo le riduzioni in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi
desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Per gli anni 2013 e
2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente,
in caso di mancata deliberazione della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, le riduzioni da imputare
a ciascuna provincia sono determinate in proporzione alle
spese, desunte dal SIOPE, sostenute nel 2011 per l'acquisto
di beni e servizi, con l'esclusione di quelle relative alle
spese per formazione professionale, per trasporto pubblico
locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per
servizi socialmente utili finanziati dallo Stato. In caso
di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero
dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero
delle predette somme nei confronti delle province
interessate a valere sui versamenti dell'imposta sulle
assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i
ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24,
all'atto del riversamento del relativo gettito alle
province medesime. Qualora le somme da riversare alle
province a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui
all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446 risultino incapienti per l'effettuazione del
recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il
versamento al bilancio dello Stato della parte non
recuperata e' effettuato a valere sulle disponibilita'
presenti sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle
Entrate - Fondi di Bilancio» che e' reintegrata con i
successivi versamenti dell'imposta sulle assicurazioni
contro la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.
8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui
all'articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008
convertito con legge n. 133 del 2008, e successive
modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre
2012 d'intesa con Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sono stabiliti i parametri di virtuosita' per la
determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali,
tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti
e popolazione residente. A tal fine e' determinata la media
nazionale del personale in servizio presso gli enti,
considerando anche le unita' di personale in servizio
presso le societa' di cui all'articolo 76, comma 7, terzo
periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. A
decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che
risultino collocati ad un livello superiore del 20 per
cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni
a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un
livello superiore del 40 per cento rispetto alla media
applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni
di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e
seguenti.
9. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di
riduzione e razionalizzazione delle Province e' fatto
comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato.
10. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il
quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Qualora la
regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario
nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo
oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal
termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione
ne da' comunicazione ai Ministeri dell'interno e
dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della
certificazione e' recuperato mediante riduzione delle somme
dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi
titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o
perequativi e le quote di gettito relative alla
compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui
al presente comma sono escluse le risorse destinate al
finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale.
Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile,
l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo
emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione
coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del
presente decreto.».
11. Il comma 1 dell'articolo 204 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso
che l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e accedere ad
altre forme di finanziamento reperibili sul mercato,
qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione
del nuovo indebitamento.
12. All'articolo 4-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile
2012, n. 44:
a) ai commi 1 e 2 le parole: «30 giugno» sono
sostituite dalle parole: «20 settembre»;
b) alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti parole
«Entro lo stesso termine i comuni possono variare le
comunicazioni gia' trasmesse»;
b-bis) al comma 3, le parole: «500 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «200 milioni»;
c) al comma 5, le parole «entro il 30 luglio» sono
sostituite dalle parole «entro il 5 ottobre».
12-bis. Nell'anno 2012, alle regioni a statuto
ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui
comuni sono beneficiari di risorse erariali, e' attribuito
un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 800
milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli
spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilita'
interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni
ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi
indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al
presente decreto. Il contributo e' destinato dalle regioni
alla riduzione del debito.
12-ter. Gli importi indicati per ciascuna regione nella
tabella allegata al presente decreto possono essere
modificati, a invarianza di contributo complessivo,
mediante accordo da sancire, entro il 6 agosto 2012, in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
12-quater. La cessione di spazi finanziari di cui al
comma 12-bis, nonche' l'utilizzo degli stessi da parte dei
comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138
dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli
spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono
ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei
residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.
12-quinquies. Entro il termine perentorio del 10
settembre 2012, le regioni comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun
comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti
per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica.
12-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri
derivanti dai commi 12 e 12-bis, pari a 500 milioni di euro
per l'anno 2012, si provvede mediante versamento
all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente
quota delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale
1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".
12-septies. Le regioni sottoposte al piano di
stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma
22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
possono disporre, con propria legge, l'anticipo all'anno
2013 della maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di
base prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
12-octies. Il fondo istituito dall'articolo 14, comma
14-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e' attribuito al Commissario straordinario del
Governo per l'attuazione del piano di rientro
dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il
Commissario straordinario del Governo e' autorizzato a
stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i
finanziamenti occorrenti per la copertura degli oneri del
piano di rientro.".
Si riporta il testo dell'articolo 14, del citato
decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, recante
"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici", come modificato dalla
presente legge:
"Art. 14. (Istituzione del tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi) - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e'
istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e
dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in
regime di privativa pubblica ai sensi della vigente
normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi
indivisibili dei comuni.
2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria e' il
comune nel cui territorio insiste, interamente o
prevalentemente, la superficie degli immobili
assoggettabili al tributo.
3. Il tributo e' dovuto da chiunque possieda, occupi o
detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti
urbani.
4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle
aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o
accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali
di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano
detenute o occupate in via esclusiva.
5. Il tributo e' dovuto da coloro che occupano o
detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4
con vincolo di solidarieta' tra i componenti del nucleo
familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le
aree stesse.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non
superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il
tributo e' dovuto soltanto dal possessore dei locali e
delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso,
abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri
commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi
comuni e' responsabile del versamento del tributo dovuto
per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali
ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o
detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi,
gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto
tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. Il tributo e' corrisposto in base a tariffa
commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma
obbligazione tributaria.
9. La tariffa e' commisurata alle quantita' e qualita'
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di
attivita' svolte, sulla base dei criteri determinati con il
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione
delle disposizioni di cui al comma 9-bis, la superficie
delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte
o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al
tributo e' costituita da quella calpestabile dei locali e
delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e
assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si
considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini
della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di
cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507
(TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista
dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (TIA 2). Ai fini dell'attivita' di
accertamento, il comune, per le unita' immobiliari a
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto
edilizio urbano, puo' considerare come superficie
assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento
della superficie catastale determinata secondo i criteri
stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite
le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la
predetta Agenzia. Per le altre unita' immobiliari la
superficie assoggettabile al tributo rimane quella
calpestabile.
9-bis. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e
l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto,
vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati
catastali relativi alle unita' immobiliari a destinazione
ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la
numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al
fine di addivenire alla determinazione della superficie
assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella
catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai
contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le
piu' idonee forme di comunicazione e nel rispetto
dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
10. Nella determinazione della superficie
assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella
parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a
condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto
trattamento in conformita' alla normativa vigente.
11. La tariffa e' composta da una quota determinata in
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio
di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da
una quota rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti,
al servizio fornito e all'entita' dei costi di gestione, in
modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio. La tariffa e' determinata
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
12.
13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni
di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione
pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi
relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali
possono, con deliberazione del consiglio comunale,
modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a
0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia
dell'immobile e della zona ove e' ubicato.
13-bis. A decorrere dall'anno 2013 il fondo
sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi
dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del
2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della
Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in
misura corrispondente al gettito derivante dalla
maggiorazione standard di cui al comma 13 del presente
articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con
le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio
2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di
Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del
predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio
territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione
di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un
importo pari al maggior gettito di cui al precedente
periodo.
14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il
servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni
scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche e'
sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi.
15. Il comune con regolamento puo' prevedere riduzioni
tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel
caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale
od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte
adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma
ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o
abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno,
all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
16. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, il
tributo e' dovuto in misura non superiore al quaranta per
cento della tariffa da determinare, anche in maniera
graduale, in relazione alla distanza dal piu' vicino punto
di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto
servita.
17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate
riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle
utenze domestiche.
18. Alla tariffa e' applicato un coefficiente di
riduzione proporzionale alle quantita' di rifiuti
assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al
recupero.
19. Il consiglio comunale puo' deliberare ulteriori
riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in
bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa
copertura e' assicurata da risorse diverse dai proventi del
tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce
l'iscrizione stessa.
20. Il tributo e' dovuto nella misura massima del 20
per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del
servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione
dello stesso in grave violazione della disciplina di
riferimento, nonche' di interruzione del servizio per
motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti
organizzativi che abbiano determinato una situazione
riconosciuta dall'autorita' sanitaria di danno o pericolo
di danno alle persone o all'ambiente.
21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si
applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 13.
22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il
consiglio comunale determina la disciplina per
l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:
a) la classificazione delle categorie di attivita' con
omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed
esenzioni;
d) l'individuazione di categorie di attivita'
produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove
tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto
all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di
versamento del tributo.
23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del
tributo entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, in conformita'
al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso
ed approvato dall'autorita' competente.
24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati
prodotti da soggetti che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree
pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il
regolamento le modalita' di applicazione del tributo, in
base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione e'
temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183
giorni nel corso dello stesso anno solare.
25. La misura tariffaria e' determinata in base alla
tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno,
maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100
per cento.
26. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e'
assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le
modalita' e nei termini previsti per la tassa di
occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero
per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire
dalla data di entrata in vigore della stessa.
27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26,
si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative
al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al
comma 13.
28. E' fatta salva l'applicazione del tributo
provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il
tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali
ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura
percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del
tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.
29. I comuni che hanno realizzato sistemi di
misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti
al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere
l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva,
in luogo del tributo.
30. Il costo del servizio da coprire con la tariffa di
cui al comma 29 e' determinato sulla base dei criteri
stabiliti nel regolamento previsto dal comma 12.
31. La tariffa di cui al comma 29 e' applicata e
riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani.
32. I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla
componente diretta alla copertura dei costi relativi ai
servizi indivisibili dei comuni determinata ai sensi del
comma 13.
33. I soggetti passivi del tributo presentano la
dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel
regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del
possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e
delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di
occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione
puo' essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
34. La dichiarazione, redatta su modello messo a
disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni
successivi sempreche' non si verifichino modificazioni dei
dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del
tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro
il termine stabilito dal comune nel regolamento. Al fine di
acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la
numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune,
nella dichiarazione delle unita' immobiliari a destinazione
ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati
catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e
il numero dell'interno, ove esistente.
35. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare,
fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della
tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del
31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il
servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e
riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il
versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29
nonche' della maggiorazione di cui al comma 13 e'
effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, nonche', tramite apposito bollettino
di conto corrente postale al quale si applicano le
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto
compatibili, ovvero tramite le altre modalita' di pagamento
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento
interbancari. Con uno o piu' decreti del direttore generale
del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia
delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani, sono stabilite le modalita' di versamento,
assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli
adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo
anche forme che rendano possibile la previa compilazione
dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in
deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento
del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonche' della
maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento
e' effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei
mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono
variare la scadenza e il numero delle rate di versamento.
Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata
e' comunque posticipato a luglio, ferma restando la
facolta' per il comune di posticipare ulteriormente tale
termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle
tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle
corrispondenti rate e' determinato in acconto,
commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a
titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove
occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle
corrispondenti rate di cui al periodo precedente e'
determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU
o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune
nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a
conguaglio e' effettuato con la rata successiva alla
determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29.
Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al
comma 13 e' effettuato in base alla misura standard, pari a
0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di
sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla
tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre
rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della
maggiorazione fino a 0,40 euro e' effettuato al momento del
pagamento dell'ultima rata. E' consentito il pagamento in
unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
36. Il comune designa il funzionario responsabile a cui
sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni
attivita' organizzativa e gestionale, compreso quello di
sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attivita',
nonche' la rappresentanza in giudizio per le controversie
relative al tributo stesso.
37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento
degli obblighi tributari, il funzionario responsabile puo'
inviare questionari al contribuente, richiedere dati e
notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di
servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e
disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a
tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con
preavviso di almeno sette giorni.
38. In caso di mancata collaborazione del contribuente
od altro impedimento alla diretta rilevazione,
l'accertamento puo' essere effettuato in base a presunzioni
semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
39. In caso di omesso o insufficiente versamento del
tributo risultante dalla dichiarazione, si applica
l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471.
40. In caso di omessa presentazione della
dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al
200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50
euro.
41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la
sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non
versato, con un minimo di 50 euro.
42. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta
al questionario di cui al comma 37, entro il termine di
sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la
sanzione da euro 100 a euro 500.
43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad
un terzo se, entro il termine per la proposizione del
ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con
pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli
interessi.
44. Resta salva la facolta' del comune di deliberare
con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel
rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.
45. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni
del presente articolo concernenti il tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi
tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti
urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura
tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei
bilanci degli enti comunali di assistenza. All'articolo
195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono abrogate le parole da "Ai rifiuti
assimilati" fino a "la predetta tariffazione".
47. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, e' abrogato, con efficacia a decorrere
dalla data di cui al comma 46 del presente articolo.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 17, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni):
"Art. 17. (Oggetto) - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per
importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo
a quello di presentazione della dichiarazione o
dell'istanza da cui il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione ;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis)
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche; (25) (34) (35)
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.
2-bis.".
Si riporta il testo dei commi 380 e 381 dell'articolo 1
della citata legge n. 228 del 2012 , come modificati dalla
presente legge:
"Art. 1.
(Omissis).
380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del
gettito dell'imposta municipale propria, di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:
a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma
11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del
2011;
b) e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale
che e' alimentato con una quota dell'imposta municipale
propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo
13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da emanare
entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31
dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato accordo,
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e'
comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare
iniziale del predetto Fondo e' pari, per l'anno 2013, a
4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9
milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi
e' versata all'entrata del bilancio statale una quota di
pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza
dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al
primo periodo, e' rideterminato l'importo da versare
all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale
differenza positiva tra tale nuovo importo e lo
stanziamento iniziale e' versata al bilancio statale, per
essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono
determinate con il medesimo D.P.C.M.;
c) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di
cui alla lettera b) e' incrementata della somma di 1.833,5
milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro
per l'anno 2014; i predetti importi considerano quanto
previsto dal comma 381;
d) con il medesimo D.P.C.M. di cui alla lettera b) sono
stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di
solidarieta' comunale, tenendo anche conto per i singoli
comuni:
1) degli effetti finanziari derivanti dalle
disposizioni di cui alle lettere a) ed f);
2) della definizione dei costi e dei fabbisogni
standard;
3) della dimensione demografica e territoriale;
4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale
propria ad aliquota base di spettanza comunale;
5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di
cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno
2012;
6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento
ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota
base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola
di salvaguardia;
e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, nonche' i trasferimenti erariali a favore dei
comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna,
limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati
di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21
giugno 2011 e del 23 giugno 2012;
f) e' riservato allo Stato il gettito dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 13 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13
; tale riserva non si applica agli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti
dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per
l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni,
gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni
vigenti in materia di imposta municipale propria. Le
attivita' di accertamento e riscossione relative agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale
riserva non si applica altresi' ai fabbricati rurali ad uso
strumentale ubicati nei comuni classificati montani o
parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano
all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9,
comma 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e
successive modificazioni;
g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti
percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento,
prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13
del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D;
h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 dell'articolo
2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013
e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo
articolo 2. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge
n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori
delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
Province autonome di Trento e Bolzano;
i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f)
possono essere modificati a seguito della verifica del
gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il
2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5
dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato
citta' e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e autorizzato ad apportare le conseguenti
variazioni compensative di bilancio.
381. Per l'anno 2013 e' differito al 30 settembre 2013
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove il
bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1o settembre,
per l'anno 2013 e' facoltativa l'adozione della delibera
consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 7, comma 2,
lettere gg-ter) e gg-quater), del decreto legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12
luglio 2011, 106 (Semestre Europeo - Prime disposizioni
urgenti per l'economia.):
"Art. 7. ( Semplificazione fiscale) - 1. (Omissis).
2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono
introdotte le seguenti disposizioni:
a) (Omissis).
gg-ter) a decorrere dal 31 dicembre 2012, in deroga
alle vigenti disposizioni, la societa' Equitalia Spa,
nonche' le societa' per azioni dalla stessa partecipate ai
sensi dell' articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e la societa'
Riscossione Sicilia Spa cessano di effettuare le attivita'
di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e
coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei
comuni e delle societa' da essi partecipate;
gg-quater) a decorrere dalla data di cui alla lettera
gg-ter), i comuni effettuano la riscossione coattiva delle
proprie entrate, anche tributarie;
(Omissis).".
Il testo dell'articolo 13 del citato decreto-legge n.
201 del 2011, come modificato dal presente decreto, e'
riportato nelle note all'articolo 1.
Si riporta il testo dell'articolo 259 del citato
decreto legislativo n. 267 del 2000, recante "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", cosi' come
modificato dalla presente legge:
"Art. 259. (Ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato)
1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro
dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla
data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252,
un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente
riequilibrato.
1- bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto
sia adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio
finanziario, per il quale risulta non essere stato ancora
validamente deliberato il bilancio di previsione o sia
adottata nell'esercizio successivo, il consiglio dell'ente
presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno,
entro il termine di cui al comma 1, un' ipotesi di bilancio
che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo
esercizio.
2. L'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio
mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione
delle spese correnti.
3. Per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente
provvede con le modalita' di cui all'articolo 251,
riorganizzando anche i servizi relativi all'acquisizione
delle entrate ed attivando ogni altro cespite.
4. Le province ed i comuni per i quali le risorse di
parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al
fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella parte
di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti
erariali, sono disponibili in misura inferiore,
rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quella
media della fascia demografica di appartenenza, come
definita con il decreto di cui all'articolo 263, comma 1,
richiedono, con la presentazione dell'ipotesi, e
compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi
a cio' destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla
media predetta, quale fattore del consolidamento
finanziario della gestione.
5. Per la riduzione delle spese correnti l'ente locale
riorganizza con criteri di efficienza tutti i servizi,
rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto
meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per
fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili. L'ente
locale emana i provvedimenti necessari per il risanamento
economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti
nonche' delle aziende speciali, nel rispetto della
normativa specifica in materia.
6. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione
delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando
eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero
rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui
all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di
accertare le compatibilita' di bilancio. La spesa per il
personale a tempo determinato deve altresi' essere ridotta
a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a
tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui
l'ipotesi si riferisce.
7. La rideterminazione della dotazione organica e'
sottoposta all'esame della Commissione per la finanza e gli
organici degli enti locali per l'approvazione.
8. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al
comma 6 comporta la denuncia dei fatti alla Procura
regionale presso la Corte dei conti da parte del Ministero
dell'interno. L'ente locale e' autorizzato ad iscrivere
nella parte entrata dell'ipotesi di bilancio un importo
pari alla quantificazione del danno subito. E' consentito
all'ente il mantenimento dell'importo tra i residui attivi
sino alla conclusione del giudizio di responsabilita'.
9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di
credito sono autorizzati, su richiesta dell'ente, a
consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31
dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale, con
esclusione delle rate di ammortamento gia' scadute.
Conservano validita' i contributi statali e regionali gia'
concessi in relazione ai mutui preesistenti.
10. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano, possono porre a proprio
carico oneri per la copertura di posti negli enti locali
dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione
organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano
previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della
medesima regione o provincia autonoma.
11. Per le province ed i comuni il termine di cui al
comma 1 e' sospeso a seguito di indizione di elezioni
amministrative per l'ente, dalla data di indizione dei
comizi elettorali e sino all'insediamento dell'organo
esecutivo.".
Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008) , come modificato dal presente
decreto:
"8. Per gli anni dal 2008 al 2014, i proventi delle
concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati
per una quota non superiore al 50 per cento per il
finanziamento di spese correnti e per una quota non
superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per
spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e
del patrimonio comunale.".
 
(( Art. 10-bis

Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

1. Nel rispetto del patto di stabilita' interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilita' ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonche' alle permute a parita' di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 4-quater
dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria):
"Art. 12. (Acquisto, vendita, manutenzione e censimento
di immobili pubblici) - 1. - 1-ter. (Omissis).
1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, e successive modificazioni, nonche' le autorita'
indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (CONSOB), non possono acquistare
immobili a titolo oneroso ne' stipulare contratti di
locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di
contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire,
a condizioni piu' vantaggiose, la disponibilita' di locali
in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare
ad avere la disponibilita' di immobili venduti. Sono
esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per i
quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15
dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Sono fatte salve, altresi', le operazioni di
acquisto di immobili gia' autorizzate con il decreto
previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di
entrata in vigore del presente decreto.
1-quinquies. - 15. (Omissis).".
Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, reca: "Testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita'. (Testo C)".
 
(( Art. 10-ter
Esame del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale

1. All'articolo 243-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonche' alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che e' trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti»;
b) al comma 6, le parole: «, al Ministero dell'economia e delle finanze» sono soppresse. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 243-quater di cui al
citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 243-quater. (Esame del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale e controllo sulla relativa
attuazione) - 1. Entro dieci giorni dalla data della
delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di
riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmesso alla
competente sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti, nonche' alla Commissione di cui all'articolo 155, la
quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di
presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria
anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione
delle autonomie della Corte dei conti. All'esito
dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione
finale, con gli eventuali allegati, che e' trasmessa alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
2. In fase istruttoria, la sottocommissione di cui al
comma 1 puo' formulare rilievi o richieste istruttorie, cui
l'ente e' tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai
fini dell'espletamento delle funzioni assegnate, la
Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza diritto a
compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o rimborsi di
spese, di cinque segretari comunali e provinciali in
disponibilita', nonche' di cinque unita' di personale,
particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti
locali, in posizione di comando o distacco e senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
3. La sezione regionale di controllo della Corte dei
conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di
ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera
sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la
congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di
approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila
sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di
controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma
6, lettera a), apposita pronuncia.
4. La delibera di accoglimento o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio finanziario
pluriennale e' comunicata al Ministero dell'interno.
5. La delibera di approvazione o di diniego del piano
puo' essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del
giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite
della Corte dei conti in speciale composizione che si
pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione
esclusiva in tema di contabilita' pubblica, ai sensi
dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro
30 giorni dal deposito del ricorso. Le medesime Sezioni
riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della
medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i
provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 243-ter.
6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di
riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di
revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al
Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale
della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi
alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo
stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli
obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonche',
entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di
durata del piano, una relazione finale sulla completa
attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio
raggiunti.
7. La mancata presentazione del piano entro il termine
di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego
dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della
competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave
e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi
fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del
riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo
di durata del piano stesso, comportano l'applicazione
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149
del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da
parte del Prefetto, del termine non superiore a venti
giorni per la deliberazione del dissesto.".
 
((Art. 10-quater
Attribuzione ai comuni del corrispettivo del gettito
IMU relativo agli immobili di proprieta' comunale.

1. Ai comuni che hanno registrato il maggior taglio di risorse operato negli anni 2012 e 2013 per effetto dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel proprio territorio all'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' attribuito un contributo di 330 milioni di euro per l'anno 2013 e di 270 milioni di euro per l'anno 2014.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria relativo agli immobili posseduti dai comuni nel proprio territorio comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Il contributo attribuito a ciascun comune in applicazione del comma 2 e' escluso dal saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini del patto di stabilita' interno.
4. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le parole: « 190 milioni di euro per l'anno 2014 » sono sostituite dalle parole: « 120 milioni di euro per l'anno 2014 ».
5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 228 e' abrogato. ))

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 13 del citato decreto-legge n.
201 del 2011, come modificato dalla presente legge, e'
riportato nelle note all'articolo 1.
Si riporta il testo vigente dei commi da 1 a 3
dell'articolo 31 della citata legge n. 183 del 2011:
"Art. 31. (Patto di stabilita' interno degli enti
locali) - 1. Ai fini della tutela dell'unita' economica
della Repubblica, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i
comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti,
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente
articolo, che costituiscono principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione.
2. Ai fini della determinazione dello specifico
obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con
popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla
media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008,
per l'anno 2012 e registrata negli anni 2007-2009, per gli
anni dal 2013 al 2016, cosi' come desunta dai certificati
di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate: a)
per le province le percentuali sono pari a 16,5 per cento
per l'anno 2012 e a 18,8 per cento per gli anni 2013 e
successivi; b) per i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti le percentuali sono pari a 15,6 per cento
per l'anno 2012 e a 14,8 per cento per gli anni 2013 e
successivi; c) per i comuni con popolazione compresa tra
1.001 e 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 12,0 per
cento per l'anno 2013 e a 14,8 per cento per gli anni dal
2014 al 2016. Le percentuali di cui alle lettere a), b) e
c) si applicano nelle more dell'adozione del decreto
previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese
finali calcolato in termini di competenza mista e'
costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti
dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte
corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per
la parte in conto capitale, al netto delle entrate
derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese
derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei
certificati di conto consuntivo.".
Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 4. (Fondo di rotazione)- 1. Il Fondo di rotazione
di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3 del
presente decreto, e' istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'interno con una dotazione di 30 milioni
di euro per l'anno 2012, 90 milioni di euro per l'anno
2013, 120 milioni di euro per l'anno 2014 e 200 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. Il predetto
Fondo e', altresi', alimentato dalle somme del Fondo
rimborsate dagli enti locali beneficiari.
 
(( Art. 10-quinquies
Criteri per la ripartizione
del fondo sperimentale di riequilibrio

1. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo, le parole: « 2.000 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 2.250 milioni »;
b) al terzo periodo, le parole: « ed entro il 31 gennaio 2013 relativamente alle riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi », sono soppresse;
c) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: « Le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non puo' assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ». ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 6, del
citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dalla
presente legge:
"6. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo,
come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo
decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della
Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per
l'anno 2012 e di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e
2.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.600 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015. Per gli anni 2012 e 2013
ai Comuni, di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, non si
applicano le disposizioni recate dal presente comma, fermo
restando il complessivo importo delle riduzioni ivi
previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.250
milioni di euro per l'anno 2013. Le riduzioni da imputare a
ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche delle
analisi della spesa effettuate dal commissario
straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 2012, n. 94, degli elementi di costo nei
singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito
della procedura per la determinazione dei fabbisogni
standard, nonche' dei fabbisogni standard stessi, e dei
conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base
dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto
del Ministero dell'interno entro il 15 ottobre,
relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012. Le
riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere
dall'anno 2013 sono determinate, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'interno, in proporzione
alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel
triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che
la riduzione per abitante di ciascun ente non puo' assumere
valore superiore al 250 per cento della media costituita
dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati
SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i
comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui
all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso di incapienza,
sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno,
l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette
somme nei confronti dei comuni interessati all'atto del
pagamento agli stessi comuni dell'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate
allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria
riservata allo Stato. Qualora le somme da riversare ai
comuni a titolo di imposta municipale propria risultino
incapienti per l'effettuazione del recupero di cui al
quarto periodo del presente comma, il versamento al
bilancio dello Stato della parte non recuperata e'
effettuato a valere sulle disponibilita' presenti sulla
contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate -
Fondi di Bilancio» che e' reintegrata con i successivi
versamenti dell'imposta municipale propria spettante ai
comuni.".
 
(( Art. 10-sexies
Semplificazione dei criteri per il riparto del
fondo di solidarieta' comunale nell'anno 2013

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 380 e' inserito il seguente:
«380-bis. Per l'anno 2013, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 380, lettera b), tiene conto esclusivamente dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) della lettera d) del medesimo comma 380, e dei dati del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota di base spettante ai comuni per l'anno 2013, come stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze». ))

 
Art. 11
Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana, della
Regione Piemonte e della Regione Sardegna nonche' per la
programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione

1. In attuazione dello statuto della Regione Siciliana di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, e' attribuito alla Regione Siciliana il gettito delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali, aventi sede legale fuori dal territorio regionale, in misura corrispondente alla quota riferibile agli impianti e agli stabilimenti ubicati all'interno dello stesso. Per l'anno 2013, l'assegnazione viene effettuata per un importo di euro 49.000.000, mediante attribuzione diretta alla Regione da parte della Struttura di Gestione, individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183.
2. In relazione alle imposte sui redditi di cui al comma 1 spettanti alla Regione Siciliana, il relativo gettito e' assicurato, a decorrere dall'anno 2014, secondo le modalita' applicative previste dal decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, da emanare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con l'Assessorato regionale dell'economia della Regione Siciliana.
3. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente articolo per le annualita' 2013-2015, per euro 49.000.000 per l'anno 2013, euro 50.200.000 per l'anno 2014 ed euro 52.800.000 per l'anno 2015, si provvede:
a) per 3 milioni di euro per il 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) per milioni di euro 46 per il 2013, 40,2 per il 2014 e 32,8 per il 2015, mediante le risorse statali spettanti alla Regione Siciliana relative alle annualita' dell'edilizia agevolata di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, come individuate nel Piano di rientro sul quale e' stata sancita intesa nella seduta del 18 ottobre 2007 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che sono conseguentemente ridotte di pari importi;
c) per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n.266;
d) per 10 milioni di euro per il 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. A decorrere dall'anno 2016 si provvede alla ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Siciliana ed al simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato, con le modalita' previste dallo statuto speciale della Regione Siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.455. Dal 1º gennaio 2016 l'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo e del decreto dirigenziale di cui al comma 2 e' subordinata al completamento delle procedure di cui al periodo precedente.
(( 5-bis. Fatte salve le previsioni dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di dare piena applicazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2012, al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenendo conto degli stanziamenti di competenza e cassa allo scopo previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze concorda, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, con la Regione Sardegna, con le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le modifiche da apportare al patto di stabilita' interno per la regione Sardegna. ))
6. Per consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerenti ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale, la Regione Piemonte predispone un piano di rientro, da sottoporre, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di rientro dovra' individuare le necessarie azioni di razionalizzazione (( e di incremento dell'efficienza )) da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalita' di cui all'articolo 16-bis, comma 3, (( del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. ))
7. Per il finanziamento del piano di cui al comma precedente, la Regione Piemonte e' autorizzata ad utilizzare, per l'anno 2013, le risorse ad essa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del CIPE n.1 dell'11 gennaio 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.80 del 7/4/2011), nel limite massimo di 150 milioni di euro. La Regione Piemonte propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle risorse disponibili..
8. Al fine di garantire una sufficiente liquidita' per far fronte ai pagamenti in conto capitale degli enti territoriali e, per la parte corrente, nel comparto dei trasporti e per il funzionamento di infrastrutture indispensabili per lo sviluppo delle regioni, al comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, dopo le parole: «compartecipazione ai tributi erariali» sono inserite le seguenti parole: «o, previo accordo tra la Regione richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalita' di cui al presente comma, la Regione interessata propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilita' residue, (( con priorita' per il finanziamento )) di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali.».
(( 8-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle regioni medesime. ))
Riferimenti normativi

Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,
convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
2, reca :"Approvazione dello statuto della Regione
siciliana.".
Il decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, reca:
"Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione
siciliana, recanti attuazione dell'articolo 37 dello
Statuto e simmetrico trasferimento di competenze.".
Il decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183,
reca: "Regolamento recante norme per l'individuazione della
struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3,
del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonche' la determinazione
delle modalita' per l'attribuzione agli enti destinatari
delle somme a ciascuno di essi spettanti.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, del citato
decreto legislativo n. 241 del 2005:
"Art. 1. - 1. In base all'articolo 37 dello Statuto
della Regione siciliana, le relative quote di competenza
fiscale dello Stato sono trasferite alla Regione.
Simmetricamente sono trasferite alla Regione competenze
previste dallo Statuto fino ad ora esercitate dallo Stato.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia
e delle finanze, d'intesa con l'Assessorato regionale del
bilancio e delle finanze, si provvede alla definizione
delle modalita' applicative.".
Si riporta il testo vigente del comma 114,
dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2006) :
"114. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto
della Regione siciliana, di cui al regio decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di
solidarieta' nazionale per l'anno 2006 e' corrisposto alla
Regione siciliana nella misura di 94 milioni di euro. Al
relativo onere si provvede mediante riduzione per l'importo
di 282 milioni di euro per l'anno 2006 del Fondo per le
aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289. Per le stesse finalita' e'
corrisposto alla Regione siciliana, per l'anno 2007, un
contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui a
decorrere dallo stesso anno 2007. L'erogazione dei predetti
contributi e' subordinata alla redazione di un piano
economico degli investimenti, che la Regione siciliana e'
tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto
tra PIL regionale e PIL nazionale.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 61, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15
marzo 1997, n. 59):
"Art. 61. (Disposizioni finanziarie.) - 1. Dal 1°
gennaio 1999 sono accreditate alle singole regioni le
disponibilita' esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo sulle annualita' corrisposte
dallo Stato alla sezione autonoma per l'edilizia
residenziale della Cassa depositi e prestiti, relativamente
ai limiti di impegno autorizzati:
a) dagli articoli 36, 37 e 38 della legge 5 agosto
1978, n. 457;
b) dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979,
n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
febbraio 1980, n. 25;
c) dai commi quarto ed undicesimo dell'articolo 1, dai
commi undicesimo e dodicesimo dell'articolo 2 e
dall'articolo 21-quinquies del decreto-legge 23 gennaio
1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
marzo 1982, n. 94;
d) dal comma settimo dell'articolo 3 del decreto-legge
7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni dalla
legge 5 aprile 1985, n. 118;
e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo
1988, n. 67;
f) dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio
1992, n. 179.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1998, sono versate alle
regioni secondo la ripartizione effettuata dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
le annualita' relative ai limiti di impegno autorizzati:
a) dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n.
457;
b) dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979,
n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
febbraio 1980, n. 25;
c) dai commi quarto e undicesimo dell'articolo 1 e dal
comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo
1982, n. 94;
d) dall'articolo 3, comma settimo, del decreto-legge 7
febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 aprile 1985, n. 118;
e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo
1988, n. 67.
3. L'erogazione dei fondi di cui all'articolo 10 della
legge 14 febbraio 1963, n. 60, attribuiti a ciascuna
regione, il cui versamento e' stato prorogato dall'articolo
22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'articolo 3,
comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' effettuato
dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta delle regioni,
nei limiti delle disponibilita' a ciascuna regione
attribuite.
4. Le regioni possono utilizzare le eventuali economie
sulle annualita' di cui al comma 2 e, per esigenze di
cassa, effettuare anticipazioni sul fondo di cui al comma
3, per far fronte agli oneri derivanti da quanto previsto
dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 1992,
n. 498;
b) articolo 13, comma 8, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537;
c) articolo 38 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
d) articolo 1, comma 60, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 del
presente articolo si applicano ai rientri di cui alle
lettere e) ed f) dell'articolo 13 della legge 5 agosto
1978, n. 457, nonche' a quelli dell'articolo 18 della legge
17 febbraio 1992, n. 179.
6. Le risorse finanziarie relative alle funzioni
conferite con il presente decreto legislativo sono devolute
alle regioni contestualmente alla data del trasferimento,
con corrispondente soppressione o riduzione dei capitoli di
bilancio dello Stato interessati.
7. Le risorse statali destinate alle finalita' di cui
all'articolo 59 vengono determinate annualmente nella legge
finanziaria, sentita la Conferenza unificata." .
Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria):
"Art. 5. (Plusvalenze finanziarie delle societa'.)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 64, il comma 1, e' sostituito dal
seguente: «1. Le minusvalenze realizzate relative a
partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 87,
comma 1, lettere b), c) e d), possedute ininterrottamente
dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello
dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le
azioni o quote acquisite in data piu' recente, ed i costi
specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni,
sono indeducibili in misura corrispondente alla percentuale
di cui all'articolo 58, comma 2.»;
b) all'articolo 87, comma 1, nell'alinea, dopo le
parole: «Non concorrono alla formazione del reddito
imponibile in quanto esenti» sono inserite le seguenti:
«nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a
decorrere dal 2007»; nello stesso comma, lettera a), la
parola: «dodicesimo» e' sostituita dalla seguente:
«diciottesimo»;
c) all'articolo 97, dopo il comma 1, e' inserito il
seguente: «1-bis. Agli effetti del comma 1, il requisito di
cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), si intende
conseguito qualora le partecipazioni siano possedute
ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese
precedente quello della fine del periodo d'imposta.»;
d) all'articolo 101, dopo il comma 1, e' inserito il
seguente: «1-bis. Per i beni di cui all'articolo 87, fermi
restando i requisiti ivi previsti al comma 1, alle lettere
b), c) e d), l'applicazione del comma 1 del presente
articolo e' subordinata all'ininterrotto possesso dal primo
giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta
cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote
acquisite in data piu' recente.» .
2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i commi da 171 a 184
dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono
abrogati .
3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per
le cessioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3-bis. Alla Regione siciliana per la definizione dei
rapporti finanziari pregressi riferiti al periodo 2002-2004
sono attribuiti, a titolo di acconto a valere sulle
spettanze relative alle imposte sulle assicurazioni Rc
auto, derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale
n. 306 del 13 ottobre 2004, contributi quindicennali di 10
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, di 40 milioni
di euro dal 2007 e di ulteriori 36 milioni di euro dal
2008.
3-ter. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto
della Regione siciliana, di cui al regio decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e' corrisposto alla
Regione siciliana, a titolo di contributo di solidarieta'
nazionale per l'anno 2008, un contributo quindicennale di
10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno
2008. L'erogazione dei predetti contributi e' subordinata
alla redazione di un piano economico degli investimenti,
che la Regione siciliana e' tenuta a realizzare,
finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e
PIL nazionale.".
Il testo vigente dell'articolo 16 del citato
decreto-legge n. 95 del 2012, e' citato nelle note 1,
all'articolo 10.
Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2
dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012:
"1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e
del ricorso al mercato finanziario, in termini di
competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2013,
2014 e 2015, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del
ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni
effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di
ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a
carico dello Stato.
2. Nell'allegato 2 sono indicati:
a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti
dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37,
comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, per l'anno 2013;
b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per
l'anno 2013 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi
della lettera a).".
Si riporta il testo vigente del comma 834 dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007) :
"834. L'articolo 8 dello Statuto speciale per la
Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 8. - Le entrate della regione sono costituite:
a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul
reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone
giuridiche riscosse nel territorio della regione;
b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo,
di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica
e delle tasse sulle concessioni governative percette nel
territorio della regione;
c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e
donazioni riscosse nel territorio della regione;
d) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su
tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel
territorio della regione;
e) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta
erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei
tabacchi consumati nella regione;
f) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore
aggiunto generata sul territorio regionale da determinare
sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati
annualmente dall'ISTAT;
g) dai canoni per le concessioni idroelettriche;
h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi
propri che la regione ha facolta' di istituire con legge in
armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;
i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal
proprio demanio;
l) da contributi straordinari dello Stato per
particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione
fondiaria;
m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali,
dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di
quelle di spettanza di altri enti pubblici.
Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese
anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie
maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione
di disposizioni legislative o per esigenze amministrative,
ad uffici finanziari situati fuori del territorio della
regione»".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 27, della
legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione):
"Art. 27. (Coordinamento della finanza delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome) - 1. Le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al
conseguimento degli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi
derivanti, nonche' al patto di stabilita' interno e
all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento
comunitario, secondo criteri e modalita' stabiliti da norme
di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le
procedure previste dagli statuti medesimi, e secondo il
principio del graduale superamento del criterio della spesa
storica di cui all' articolo 2, comma 2, lettera m).
2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono
conto della dimensione della finanza delle predette regioni
e province autonome rispetto alla finanza pubblica
complessiva, delle funzioni da esse effettivamente
esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione
degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei
costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro capite
che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi,
rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le
medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni
e, per le regioni e province autonome che esercitano le
funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali.
Le medesime norme di attuazione disciplinano altresi' le
specifiche modalita' attraverso le quali lo Stato assicura
il conseguimento degli obiettivi costituzionali di
perequazione e di solidarieta' per le regioni a statuto
speciale i cui livelli di reddito pro capite siano
inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura
del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto
dall' articolo 8, comma 1, lettera b), della presente
legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate,
nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli
statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse
norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche
mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento
o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a
statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure
finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio
dello Stato, nonche' con altre modalita' stabilite dalle
norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le
predette norme, per la parte di propria competenza:
a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali
in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi
regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di
finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza locale
nei casi in cui questa rientri nella competenza della
regione a statuto speciale o provincia autonoma;
b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento
del sistema tributario con riferimento alla potesta'
legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome in materia di
tributi regionali, provinciali e locali;
c) individuano forme di fiscalita' di sviluppo, ai
sensi dell' articolo 2, comma 2, lettera mm), e alle
condizioni di cui all' articolo 16, comma 1, lettera d).
4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove
funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano, cosi' come alle regioni a
statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al
conseguimento degli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme
di attuazione e i decreti legislativi di cui all' articolo
2 definiranno le corrispondenti modalita' di finanziamento
aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi
erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle
leggi costituzionali in vigore.
5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame
degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al
presente articolo sono invitati a partecipare, in
conformita' ai rispettivi statuti, i Presidenti delle
regioni e delle province autonome interessate.
6. La Commissione di cui all' articolo 4 svolge anche
attivita' meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti
concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di
tale funzione la Commissione e' integrata da un
rappresentante tecnico della singola regione o provincia
interessata.
7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme
fondamentali della presente legge e dei principi che da
essa derivano, nel rispetto delle peculiarita' di ciascuna
regione a statuto speciale e di ciascuna provincia
autonoma, e' istituito presso la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di
leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo
e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia
autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le
regioni, per le riforme per il federalismo, per la
semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e
per le politiche europee nonche' dai Presidenti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il
tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per
assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' e per valutare la congruita' delle
attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute
successivamente all'entrata in vigore degli statuti,
verificandone la coerenza con i principi di cui alla
presente legge e con i nuovi assetti della finanza
pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' assicurata
l'organizzazione del tavolo.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 16-bis, del
citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95:
"Art. 16-bis. (Fondo nazionale per il concorso
finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico
locale) - 1. A decorrere dall'anno 2013 e' istituito il
Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato,
agli oneri del trasporto pubblico locale, anche
ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo e'
alimentato da una compartecipazione al gettito derivante
dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina.
L'aliquota di compartecipazione e' applicata alla
previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel
pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata,
ed e' stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da
assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a
decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo
stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti
anni, delle seguenti risorse:
a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di
euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere
dal 2015;
b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito
dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa
sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1,
commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla
benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio
sanitario nazionale;
c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel
fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 1 sono abrogati:
a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
b) i commi da 295 a 299 dell'articolo i della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della
legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei
trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio
2013, sono definiti i criteri e le modalita' con cui
ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le
risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono
definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra
ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla
normativa nazionale vigente in materia di servizi di
trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari
regionali, salvaguardando le esigenze della mobilita' nei
territori anche con differenziazione dei servizi, e sono
finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a
razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la
gestione dei servizi medesimi mediante:
a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu' efficiente
ed economica per il soddisfacimento della domanda di
trasporto pubblico;
b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da
traffico e costi operativi;
c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in
eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente
incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda
elevata;
d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e
di verifica.
4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario,
al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali
destinati a investimenti o a servizi in materia di
trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono,
in conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto
di cui al comma 3, all'adozione di un piano di
riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e
di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a
domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni
dalla predetta data, le modalita' di trasporto da ritenere
diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del
rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al
netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo
19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, con quelle piu' idonee a garantire il servizio nel
rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A
seguito della riprogrammazione, rimodulazione e
sostituzione di cui al presente comma, i contratti di
servizio gia' stipulati da aziende di trasporto, anche
ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario,
sono oggetto di revisione.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata,
entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le
risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento
delle verifiche effettuate sugli effetti. prodotti dal
piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4,
nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle
risorse e' effettuato sulla base dei criteri e delle
modalita' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 3, previa adozione del piano
di riprogrammazione di cui al comma 4 da parte delle
regioni a statuto ordinario.
6. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al
comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, e'
ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a
statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del
Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto
di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni
successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui
al comma 3, lettera e), effettuate attraverso gli strumenti
di monitoraggio. La relativa erogazione a favore delle
regioni a statuto ordinario e' disposta con cadenza
mensile.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di
trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi
ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per
via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio
istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e
trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a
richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati
commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati e
un sistema informativo per la verifica dell'andamento del
settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le
modalita' indicate con apposito decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei
contratti di servizio non possono essere erogati alle
aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non
trasmettono tali dati secondo le modalita' indicate.
8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere
destinate a finalita' diverse da quelle del finanziamento
del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme
restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione
vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui
all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio
sui costi e sulle modalita' complessive di erogazione del
servizio in ciascuna regione e' svolto dall'Osservatorio di
cui al comma 7 del presente articolo, in conformita' alle
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 3.
9. La regione non puo' avere completo accesso al Fondo
di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico
della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa,
secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono
stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:
a) le modalita' di redazione del piano di
riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione
dell'eventuale nomina di commissari ad acta;
b) la decadenza dei direttori generali degli enti e
delle societa' regionali che gestiscono il trasporto
pubblico locale;
c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei
relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina
di commissari ad acta.".
La delibera del CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011, reca:
"Obiettivi, criteri e modalita' di programmazione delle
risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed
attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e
2007-2013. (Deliberazione n. 1/2011).".
Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 16. (Riduzione della spesa degli enti
territoriali)
1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica, gli enti territoriali concorrono, anche
mediante riduzione delle spese per consumi intermedi, alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel
rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo,
che costituiscono principi fondamentali di coordinamento
della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo
comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. Gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle
regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale
da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno
2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e 2.050 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015. L'ammontare del concorso finanziario di ciascuna
regione e' determinato, tenendo conto anche delle analisi
della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012,
n. 94, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In
caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze e' comunque emanato entro il
15 febbraio di ciascun anno, ripartendo la riduzione in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi
desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo
Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le risorse
destinate alla programmazione regionale del Fondo per le
aree sottoutilizzate, ed escluse quelle destinate al
finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e
del trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per
l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, per ciascuna regione in misura
proporzionale agli importi stabiliti ai sensi del primo,
del secondo e del terzo periodo. La predetta riduzione e'
effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle
destinate alla programmazione regionale del Fondo per le
aree sottoutilizzate. In caso di insufficienza delle
predette risorse le regioni sono tenute a versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
3. Con le procedure previste dall'articolo 27 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e
le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un
concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di
600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro
per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e
1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto
articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al
primo periodo del presente comma e' annualmente
accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali, o, previo accordo tra la Regione
richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere
sulle risorse destinate alla programmazione regionale del
Fondo per lo sviluppo e la coesione sulla base di apposito
accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di
mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, l'accantonamento e' effettuato, con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da
emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi
desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Fino all'emanazione
delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27, gli
obiettivi del patto di stabilita' interno delle predette
autonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli
importi incrementati di 500 milioni di euro annui derivanti
dalle predette procedure. In caso di utilizzo delle risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalita' di
cui al presente comma, la Regione interessata propone
conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova
programmazione nel limite delle disponibilita' residue, con
priorita' per il finanziamento di interventi finalizzati
alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di
infrastrutture e di investimenti locali.
(Omissis).".
 
Art. 12
Copertura finanziaria

1. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidita' necessaria all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto e' autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 20.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilita', in conformita' con la Risoluzione di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e' effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui e' erogata l'anticipazione.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, in termini di maggiori interessi del debito pubblico al netto degli effetti derivanti dal comma 6,(( pari a 583,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 656,6 milioni di euro )) a decorrere dall'anno 2015, e agli oneri di cui agli articoli 1, comma 12, e 8, pari complessivamente a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 6,5 milioni di euro dal 2015 al 2017, si provvede:
a) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 6,5 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, e a 2 milioni di euro annui per gli anni 2014 e 2015 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5 milioni per l'anno 2014 e 4,5 milioni di euro annui per l'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) quanto a 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle misure previste dagli articoli 1, 2, 3 e 5;
c) quanto a 570,45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. (( Dalle riduzioni sono esclusi gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nella missione « Ricerca e innovazione », nonche' gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015;
c-bis) quanto a 12,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 699.000 euro per l'anno 2014 e a 485.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 4.901.000 euro per l'anno 2014 e a 15.515.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto a 6.700.000 euro per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
c-ter) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c-quater) quanto a 17,35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle risorse di parte corrente relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228;
c-quinquies) quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennita' di cui all'articolo 171, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;
c-sexies) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 35,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). ))

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle maggiori entrate di cui al comma 3, lettera b). (( Nelle more del monitoraggio, l'importo di 559,5 milioni di euro per l'anno 2014, di cui all'Allegato 1, e' accantonato e reso indisponibile con le modalita' di cui alla lettera c) del medesimo comma 3. )) In base agli esiti del monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui al comma 3, lettera b).
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni e' autorizzato ad accantonare e rendere indisponibilile (( somme di cui al comma 4. )) Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Resta precluso l'utilizzo degli accantonamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
6. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
7. Per gli esercizi 2013 e 2014 le Amministrazioni centrali dello Stato non possono proporre rimodulazioni che comportino riduzioni degli stanziamenti dei capitoli dei rispettivi stati di previsione su cui si siano formati debiti di cui (( al comma 1 dell'articolo 5 )) del presente decreto, oggetto dei provvedimenti del presente decreto.
8. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n.228, e' sostituito dall'Allegato 2 al presente decreto.
9. Ai fini del rispetto dell'obiettivo programmatico in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni indicato nella Relazione presentata al Parlamento, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n.196, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'attuazione delle misure previste dal presente decreto.
10. Qualora dal predetto monitoraggio, tenuto anche conto degli andamenti di finanza pubblica, emerga il rischio del mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza 2013 e suoi eventuali aggiornamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa apposita relazione da inviare al Parlamento o da allegare comunque alla nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, dispone con proprio decreto la rimodulazione per gli anni 2013 e 2014 delle spese autorizzate dal presente decreto, ovvero l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 12, primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o l'adozione di provvedimenti correttivi urgenti.
11. Le eventuali risorse non utilizzate per i pagamenti previsti dall'articolo 1, comma 13, dall'articolo 2, comma 1 e dall'articolo 3, comma 1, come risultanti dal monitoraggio di cui al comma precedente, possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, (( prioritariamente ad incremento )) di quelle previste all'articolo 5, comma 7, del presente decreto.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 10-bis, comma
6, della citata legge n. 196 del 2009:
"Art. 10-bis. (Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza) - 1. La Nota di aggiornamento del DEF
contiene:
a) l'eventuale aggiornamento degli obiettivi
programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e),
al fine di stabilire una diversa articolazione di tali
obiettivi tra i sottosettori di cui all'articolo 10, comma
2, lettera a), ovvero di recepire raccomandazioni approvate
dal Consiglio dell'Unione europea, nonche' delle previsioni
macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e
per il restante periodo di riferimento;
b) in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto da
finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del
settore statale;
c) le osservazioni e le eventuali modifiche e
integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del
Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di
stabilita' e al Programma nazionale di riforma di cui
all'articolo 9, comma 1;
d) in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo
10, comma 2, lettera e), e con i loro eventuali
aggiornamenti, il contenuto del Patto di stabilita' interno
e le sanzioni previste ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, da applicare
nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal Patto
di stabilita' interno, nonche' il contenuto del Patto di
convergenza e le misure atte a realizzare il percorso di
convergenza previsto dall'articolo 18 della citata legge n.
42 del 2009, come modificato dall'articolo 51, comma 3,
della presente legge.
2. Qualora si renda necessario procedere a una modifica
degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 10 settembre
il Governo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo
5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42,
invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere
entro il 15 settembre, le linee guida per la ripartizione
degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera
e), della presente legge. Entro il medesimo termine del 10
settembre le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle
Camere e' altresi' trasmesso il parere di cui al primo
periodo.
3. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 e'
corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di
investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio
dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione
delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge
pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente
valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano
giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi
programmi da avviare.
4. Alle relazioni di cui al comma 3 il Ministro
dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo
di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con
indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e
della relativa scadenza, delle somme complessivamente
autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i
relativi residui di ciascun anno, nonche' quelle che
restano ancora da erogare.
5. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al
comma 4 e' esposta, in allegato, la ricognizione dei
contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato,
con specifica indicazione di quelli attivati e delle
eventuali ulteriori risorse, anche non statali, che
concorrono al finanziamento dell'opera nonche'
dell'ammontare utilizzato. Entro il 30 giugno i Ministeri
competenti comunicano al Ministero dell'economia e delle
finanze tutti i dati necessari alla predisposizione
dell'allegato di cui al presente comma. A seguito della
completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui
all'articolo 30, comma 9, lettera f), la sezione di cui al
primo periodo da' inoltre conto della valutazione degli
effetti sui saldi di finanza pubblica dei contributi
pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il
Governo, qualora per finalita' analoghe a quelle di cui al
medesimo comma 1, lettera a), ovvero per il verificarsi di
eventi eccezionali, intenda aggiornare gli obiettivi di cui
all'articolo 10, comma 2, lettera e), ovvero in caso di
scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica
rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari
interventi correttivi, trasmette una relazione al
Parlamento nella quale indica le ragioni dell'aggiornamento
ovvero degli scostamenti, nonche' gli interventi correttivi
che si prevede di adottare.
7. In allegato alla Nota di aggiornamento di cui al
comma 1 sono indicati eventuali disegni di legge collegati,
con i requisiti di cui all'articolo 10, comma 6.".
Si riporta il testo vigente del'articolo 21, comma 5,
lettera b), della citata legge n. 196 del 2009:
"Art. 10-bis. (Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza) - 1.-4. (Omissis).
5. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al
comma 4 e' esposta, in allegato, la ricognizione dei
contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato,
con specifica indicazione di quelli attivati e delle
eventuali ulteriori risorse, anche non statali, che
concorrono al finanziamento dell'opera nonche'
dell'ammontare utilizzato. Entro il 30 giugno i Ministeri
competenti comunicano al Ministero dell'economia e delle
finanze tutti i dati necessari alla predisposizione
dell'allegato di cui al presente comma. A seguito della
completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui
all'articolo 30, comma 9, lettera f), la sezione di cui al
primo periodo da' inoltre conto della valutazione degli
effetti sui saldi di finanza pubblica dei contributi
pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
"5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
La legge 25 febbraio 1987, n. 67, reca: "Rinnovo della
L. 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese
editrici e provvidenze per l'editoria".
Si riporta estratto del testo vigente dalla tabella C
allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, relativa
all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio
1987, n. 67:
"Tabella C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI
LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE
DI STABILITA' (comprensivi degli emendamenti apportati con
note di variazioni)
(migliaia di euro)

Parte di provvedimento in formato grafico




Si riporta il testo vigente dell'articolo 171 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18:
"Art. 171. (Indennita' di servizio all'estero) - 1.
L'indennita' di servizio all'estero non ha natura
retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri
derivanti dal servizio all'estero ed e' ad essi
commisurata. Essa tiene conto della peculiarita' della
prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle
specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare.
2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita:
a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella A ;
b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici
determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sentita la commissione di cui all'articolo 172.
Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere
fissati coefficienti differenti per i singoli posti di
organico in uno stesso ufficio.
3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti
delle disponibilita' finanziarie, sulla base:
a) del costo della vita, desunto dai dati statistici
elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con
particolare riferimento al costo degli alloggi e dei
servizi. Il Ministero puo' a tal fine avvalersi di agenzie
specializzate a livello internazionale;
b) degli oneri connessi con la vita all'estero,
determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro
connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni
esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari,
nonche' dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero
e delle rappresentanze all'estero;
c) del corso dei cambi.
4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle
variazioni del costo della vita si seguono i parametri di
riferimento indicati nel comma 3, lettera a). Tale
adeguamento sara' ponderato in relazione agli oneri
indicati nel comma 3, lettera b).
5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e
disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza,
alle condizioni sanitarie ed alle strutture
medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e di
inquinamento, al grado di isolamento, nonche' a tutte le
altre condizioni locali tra cui anche la notevole distanza
geografica dall'Italia, il personale percepisce una
apposita maggiorazione dell'indennita' di servizio prevista
dal comma 1. Tale maggiorazione viene determinata con
decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la commissione permanente di
finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle
sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione
dell'Unione europea. Essa non puo' in alcun caso superare
l'80 per cento dell'indennita' ed e' soggetta a verifica
periodica, almeno biennale.
6. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano
destinati a prestare servizio nello stesso ufficio
all'estero o nella stessa citta' seppure in uffici diversi,
l'indennita' di servizio all'estero viene ridotta per
ciascuno di essi nella misura del 14 per cento.
7. Le indennita' base di cui al comma 2 possono essere
periodicamente aggiornate con decreto del Ministro degli
affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, per tener conto
della variazione percentuale del valore medio dell'indice
dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione
dell'indennita' base non potra' comunque comportare un
aumento automatico dell'ammontare in valuta delle
indennita' di servizio all'estero corrisposte. Qualora la
base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni
vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennita'
integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei
contributi previdenziali verra' effettuato sulla base di
tale indennita'. Restano escluse dalla base contributiva
pensionabile le indennita' integrative concesse ai sensi
dell'articolo 189.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 47, secondo
comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222:
"Art. 47. - Le somme da corrispondere a far tempo dal
1° gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza
episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza
delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso
contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo
stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031
e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, nonche' del capitolo n. 7871 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici.
A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari
all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle
dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a scopi di
interesse sociale o di carattere umanitario a diretta
gestione statale e, in parte, a scopi di carattere
religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica .
Le destinazioni di cui al comma precedente vengono
stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti
in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di
scelte non espresse da parte dei contribuenti, la
destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte
espresse .
Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato
corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla
Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e
salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996,
una somma pari al contributo alla stessa corrisposto
nell'anno 1989, a norma dell'articolo 50.
A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato
corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla
Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e
salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo
d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo
liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni
annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con
destinazione alla Chiesa cattolica.".
Si riporta il testo vigente del comma 12 dell'articolo
10 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 111 de1 2011:
"12. In presenza di uno scostamento rilevante dagli
obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di
economia e finanza e da eventuali aggiornamenti, come
approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' disporre con
proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la
limitazione all'assunzione di impegni di spesa o
all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio
dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura
uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con
esclusione delle cosiddette spese obbligatorie ai sensi
dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Nella ipotesi prevista dal primo periodo del presente
comma ovvero nel caso in cui non siano assicurati gli
obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2, con
le modalita' previste dal citato primo periodo
l'amministrazione competente dispone, nel rispetto degli
equilibri di bilancio pluriennale, su comunicazione del
Ministero dell'economia e delle finanze, la riduzione della
retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella
misura del 30 per cento. Contestualmente alla loro
adozione, i decreti di cui al comma 39 dell'articolo 3
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredati da apposite
relazioni, sono trasmessi alle Camere.".
 
Art. 13
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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