Gazzetta n. 132 del 7 giugno 2013 (vai al sommario) |
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LEGGE 6 giugno 2013, n. 64 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1
1. Il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Ai fini delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i componenti delle commissioni tributarie sovrannumerari di cui all'articolo 4, comma 39, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che entro la data delle elezioni non siano stati immessi nelle funzioni giurisdizionali, nonche' i componenti della Commissione tributaria centrale. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 giugno 2013
NAPOLITANO Letta, Presidente del Consiglio dei Ministri
Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze
Zanonato, Ministro dello sviluppo economico
Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Cancellieri Avvertenza: Il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 82 dell'8 aprile 2013. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo eordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 50. |
| Allegato Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35
All'articolo 1: il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali: a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012; b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni; c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»; dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Sono altresi' esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno i pagamenti di obbligazioni giuridiche di parte capitale verso terzi assunte alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali e finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui all'articolo 1, commi 704 e 707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 1-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 1-bis, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»; al comma 3: al primo periodo, le parole: «che potra' fornire» sono soppresse e le parole: «il 90%» sono sostituite dalle seguenti: «il 90 per cento»; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli eventuali spazi finanziari non distribuiti per l'esclusione dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1 dai vincoli del patto di stabilita' interno sono attribuiti proporzionalmente agli enti locali per escludere dai vincoli del medesimo patto i pagamenti effettuati prima del 9 aprile 2013 in relazione alla medesima tipologia di debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a valere sul patto di stabilita' interno per effetto del periodo precedente sono utilizzati, nel corso del 2013, esclusivamente per sostenere pagamenti in conto capitale. Nella liquidazione dei pagamenti si osserva il criterio cronologico per singolo comune»; il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti locali, la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalita' di cui al comma 2, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilita' ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito»; al comma 5, la parola: «statale» e' soppressa; al comma 9, l'ultimo periodo e' soppresso; al comma 10: al primo periodo, le parole: «10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014» sono sostituite dalle seguenti: «9.327.993.719 euro per il 2013 e di 14.527.993.719 euro per il 2014»; al secondo periodo, le parole: «2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014», le parole: «con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5.000 milioni di euro per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 2.527.993.719 euro per l'anno 2013 e di 3.727.993.719 euro per l'anno 2014» e le parole: «con una dotazione di cui 5.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 5.000 milioni»; il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «E' accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva della Sezione di cui all'articolo 2, comma 1, per essere destinata, entro il 31 ottobre 2013, unitamente alle disponibilita' non assegnate in prima istanza e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 30 settembre 2013»; al comma 12, le parole: «per gli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2013 e 2014»; al comma 13, secondo periodo, le parole: «sullo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «nella stessa»; dopo il comma 13 e' inserito il seguente: «13-bis. Gli enti locali ai quali viene concessa l'anticipazione di liquidita' ai sensi del comma 13, e che ricevono risorse dalla regione o dalla provincia autonoma ai sensi dell'articolo 2, all'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al medesimo comma 13 e di cui all'articolo 2, comma 6, devono utilizzare le somme residue per l'estinzione dell'anticipazione di liquidita' concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni»; il comma 14 e' sostituito dal seguente: «14. All'atto di ciascuna erogazione, e in ogni caso entro i successivi trenta giorni, gli enti locali interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13. Il responsabile finanziario dell'ente locale, ovvero altra persona formalmente indicata dall'ente medesimo, fornisce alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili»; al comma 15, le parole: «entro 30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni» e le parole: «alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A.»; dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti: «17-bis. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli enti locali effettuano la comunicazione di cui al comma 2 alle regioni e alle province autonome, che ne curano la trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato. 17-ter. All'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «sono versate» sono sostituite dalle seguenti: «sono comunque ed inderogabilmente versate». 17-quater. All'articolo 6, comma 15-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' aggiunto il seguente periodo: «I contributi di cui al presente comma sono altresi' esclusi dalle riduzioni a compensazione disposte in applicazione del comma 14 del presente articolo». 17-quinquies. Agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilita' in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti». Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: «Art. 1-bis (Patto verticale incentivato). - 1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) al comma 122, primo periodo, le parole da: "Nell'anno 2013" fino a: "800 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "Alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla regione Sardegna e' attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.272.006.281 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014,"; 2) il comma 123 e' sostituito dal seguente: "123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122 possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, di 318.001.570 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento in favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, mediante accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"; 3) al comma 124, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte"; 4) il comma 125 e' sostituito dal seguente: "125. Entro il termine perentorio del 30 giugno, con riferimento all'anno 2013, e del 31 maggio, con riferimento all'anno 2014, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica"; b) la tabella 1 di cui all'articolo 1, comma 122, e' sostituita dalla seguente: Parte di provvedimento in formato grafico
"». All'articolo 2: al comma 1, dopo le parole: «in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281,» sono inserite le seguenti: «e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183,»; al comma 2, primo periodo, le parole: «e il 15 febbraio 2014» sono soppresse; al comma 4, alinea, dopo le parole: «di cui alle lettere a), b) e c)» sono inserite le seguenti: «del comma 3»; al comma 5, il segno di interpunzione: «:» e' sostituito dal seguente: «;» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 6»; al comma 6: al primo periodo, dopo le parole: «residui passivi» sono inserite le seguenti: «in via prioritaria di parte capitale» e le parole: «purche' a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, la loro totalita'» sono sostituite dalle seguenti: «purche' nel limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalita'»; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ogni Regione provvede a concertare con le ANCI e le UPI regionali il riparto di tali pagamenti. Limitatamente alla Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria regionale»; al comma 9, primo periodo, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio». All'articolo 3: al comma 3, quarto periodo, la parola: «Regini» e' sostituita dalla seguente: «Regioni»; al comma 4: al primo periodo, le parole: «Le regioni trasmettono» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni e le province autonome che, a causa di carenza di liquidita', non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono»; al secondo periodo, le parole: «alle regioni che ne abbiano fatto richiesta entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, con l'istanza di cui al primo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «alle regioni che ne abbiano fatto richiesta, con l'istanza di cui al primo periodo, entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3,» e le parole: «ad altre regione» sono sostituite dalle seguenti: «ad altre regioni»; al comma 5: alla lettera a), dopo le parole: «di liquidita',» sono inserite le seguenti: «prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente,»; alla lettera b), secondo periodo, le parole: «intendendosi per sorti i debiti per il quali» sono sostituite dalle seguenti: «intendendosi sorti i debiti per i quali». Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: «Art. 3-bis (Modifica all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il finanziamento di progetti regionali in materia sanitaria). - 1. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2013, il predetto acconto del 70 per cento e' erogato a seguito dell'intervenuta intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote vincolate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale"». All'articolo 5: al comma 1, secondo periodo, la parola: «coesistente» e' sostituita dalla seguente: «competente»; al comma 3, primo periodo, la parola: «coesistenti» e' sostituita dalla seguente: «rispettivi». Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: «Art. 5-bis (Cessione della garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie). - 1. Senza aggravio dei potenziali oneri per l'erario, per consentire l'integrale pagamento dei debiti della pubblica amministrazione maturati alla data del 31 dicembre 2012, nonche' per motivate esigenze economico-finanziarie, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' autorizzare la cessione di garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, dell'Unione europea e internazionali». All'articolo 6: al comma 1 e' premesso il seguente: «01. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "forniture e appalti" sono sostituite dalle seguenti: "forniture, appalti e prestazioni professionali"»; al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero da contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti fra le parti»; dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «l-bis. Il Governo promuove la stipulazione di convenzioni con le associazioni di categoria del sistema creditizio e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, aventi ad oggetto la creazione di sistemi di monitoraggio volti a verificare che la liquidita' derivante dal pagamento dei crediti oggetto di cessione e dal recupero di risorse finanziarie da parte delle imprese la cui posizione si era deteriorata a motivo del ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni sia impiegata a sostegno dell'economia reale e del sistema produttivo. Ogni dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo trasmette alle Camere una relazione concernente le convenzioni sottoscritte e i risultati dei relativi sistemi di monitoraggio. 1-ter. I pagamenti effettuati ai sensi del presente capo in favore degli enti, delle societa', inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o degli organismi a totale partecipazione pubblica sono destinati prioritariamente al pagamento dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 nei confronti dei rispettivi creditori»; al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora siano stati stipulati accordi di natura transattiva, le azioni esecutive sulle somme destinate ai pagamenti da effettuarsi in attuazione dei piani di pagamento redatti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sottoscritti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ancorche' effettuate presso i tesorieri delle aziende del Servizio sanitario regionale e presso le centrali uniche di pagamento istituite secondo disposizioni di legge, sono sospese fino alla data del 30 giugno 2014»; al comma 6, capoverso «Art. 5-quinquies»: al comma 1, dopo le parole: «non sono ammessi» sono inserite le seguenti: «, a pena di nullita' rilevabile d'ufficio,»; al comma 2, le parole: «Fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266» sono sostituite dalle seguenti: «Ferma restando l'impignorabilita' prevista dall'articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, anche relativamente ai fondi, alle aperture di credito e alle contabilita' speciali destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge»; al comma 9, primo periodo, dopo la parola: «elettronica» sono inserite le seguenti: «certificata, inviata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82», le parole: «di cui agli articolo 1, 2, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La comunicazione inviata con posta elettronica certificata e' sottoscritta dal dirigente responsabile dell'ufficio competente con firma elettronica idonea a garantire l'identificabilita' dell'autore, l'integrita' e l'immodificabilita' del documento ovvero con firma digitale, rispettivamente, ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera q-bis), e 24 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 pubblicano nel proprio sito internet l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali e' stata effettuata comunicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, indicando l'importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata pubblicazione e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresi' ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente»; il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. I decreti e i provvedimenti previsti dal presente capo non hanno natura regolamentare e sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti internet delle amministrazioni competenti, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di garantire la massima tempestivita' nelle procedure di pagamento previste dal presente decreto, le amministrazioni competenti omettono la trasmissione alla Corte dei conti, per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, dei decreti di riparto delle anticipazioni di liquidita' fra gli enti interessati e degli altri decreti e provvedimenti di cui al presente capo»; dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: «11-bis. Al fine di tutelare l'unita' giuridica e l'unita' economica e, in particolare, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente capo, il Governo puo' sostituirsi agli organi delle regioni e degli enti locali per l'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari, anche normativi, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione. In caso di mancata adozione degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, all'articolo 2, commi 1 e 3, e all'articolo 3, commi 4 e 5, si procede alla nomina di un apposito commissario per il compimento di tali atti. Per l'esercizio dei poteri di cui al presente comma si osserva l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 11-ter. Ai fini dei pagamenti di cui al presente capo, l'accertamento della regolarita' contributiva e' effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi un'inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 11-quater. Al comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: ", relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti," sono soppresse». Nel Capo I, dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente: «Art. 6-bis (Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo). - 1. All'articolo 253 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 e' inserito il seguente: "23-bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facolta' dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile puo' essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 per cento dell'importo netto contrattuale"». All'articolo 7: al comma 1, dopo le parole: «forniture e appalti» sono inserite le seguenti: «e per obbligazioni relative a prestazioni professionali»; al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «forniture e appalti» sono inserite le seguenti: «e per obbligazioni relative a prestazioni professionali» e dopo le parole: «maturati alla data del 31 dicembre 2012,» sono inserite le seguenti: «che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa,»; dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le comunicazioni di cui al comma 4, relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica entro il 30 aprile dell'anno successivo. In caso di inadempienza, si applica ai dirigenti responsabili la sanzione di cui al comma 2»; al comma 5, le parole: «precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»; al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti degli spazi finanziari derivanti dalle esclusioni dai vincoli del patto di stabilita' interno previste ai commi 1 e 7 dell'articolo 1 e dalle anticipazioni concesse a valere sul Fondo di cui al comma 10 del medesimo articolo 1, devono indicare, per parte dei debiti ovvero per la totalita' di essi, in sede di comunicazione, la data prevista per il pagamento. Per tali debiti la certificazione si intende rilasciata con apposizione della data di pagamento, anche ai fini della compensazione ai sensi degli articoli 28-quater e 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In relazione alle esclusioni dai vincoli del patto di stabilita' interno nonche' alle anticipazioni, definite successivamente all'effettuazione della comunicazione prevista dal comma 4 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni interessate possono aggiornare la predetta comunicazione limitatamente all'apposizione della data prevista per il pagamento dei debiti fino a quel momento comunicati senza apposizione di data. Le date di pagamento indicate nella comunicazione non sono modificabili in sede di aggiornamento»; dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: «7-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, contestualmente al pagamento dei debiti comunicati attraverso la piattaforma elettronica ai sensi del comma 4, provvedono a registrare sulla piattaforma stessa i dati del pagamento, in modo da garantire l'aggiornamento dello stato dei debiti. In caso di mancato adempimento a quanto previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5. 7-ter. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, ai soli fini della comunicazione prevista dal comma 4, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine indicato nel primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 2. La comunicazione e' effettuata entro il 15 settembre 2013 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 7. 7-quater. A decorrere dal 30 settembre 2013, nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati registrati nella piattaforma elettronica, sono pubblicati con cadenza mensile i dati relativi all'andamento dei pagamenti dei debiti di cui ai commi 4 e 4-bis»; al comma 9, le parole: «e su deliberazione delle Camere» sono soppresse, dopo le parole: «oggetto di cessione» sono inserite le seguenti: «pro soluto perfezionata entro il 31 dicembre 2012» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero puo' prevedere l'effettuazione di operazioni finanziarie finalizzate all'estinzione di debiti certi, liquidi ed esigibili delle pubbliche amministrazioni»; dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: «9-bis. Alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 e' allegata una relazione sull'attuazione del presente decreto. La relazione da' conto dello stato dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni effettuati ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 5, nonche' degli esiti dell'attivita' di ricognizione svolta ai sensi del presente articolo. La relazione indica altresi' le iniziative eventualmente necessarie, da assumere anche con la legge di stabilita' per il 2014, al fine di completare il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre 2012, ivi inclusi i debiti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali a fronte dei quali non sussistono nei bilanci residui passivi anche perenti, anche mediante la concessione nell'anno 2014 della garanzia dello Stato al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti a banche e ad altri intermediari finanziari, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica». All'articolo 8, al comma 2: al primo periodo, le parole: «puo' essere effettuata anche» sono sostituite dalle seguenti: «e' effettuata, a titolo gratuito,»; il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di assenza o impedimento dell'ufficiale rogante ovvero su richiesta del creditore, l'autenticazione delle sottoscrizioni puo' essere effettuata da un notaio e gli onorari sono comunque ridotti alla meta'». All'articolo 9: al comma 1 sono premessi i seguenti: «01. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "A tal fine la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito". 02. Il termine del 30 aprile 2012 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012, e' differito al 31 dicembre 2012»; al comma 1, capoverso «Art. 28-quinquies»: al comma 1: al primo periodo, la parola: «somministrazione» e' sostituita dalla seguente: «somministrazioni» e dopo le parole: «possono essere compensati» sono inserite le seguenti: «, solo su specifica richiesta del creditore»; al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento»; al quarto periodo, dopo la parola: «Qualora» sono inserite le seguenti: «l'ente pubblico nazionale,» e la parola: «territoriale» e' soppressa; al quinto periodo, la parola: «territoriale» e' soppressa; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II»; al comma 2, dopo le parole: «sono stabiliti» sono inserite le seguenti: «, entro il 30 giugno 2013,»; dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto"»; al comma 2, secondo periodo, le parole da: «si provvede» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «si provvede, per l'anno 2014, a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7, e, per gli anni 2015 e 2016, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale 1778 - fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate»; dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il soggetto d'imposta titolare di ragioni creditorie nei confronti delle pubbliche amministrazioni allega un elenco, conforme a un modello da adottare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per cessioni di beni e prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni, distinti in ragione di ente pubblico debitore. L'elenco di cui al presente comma e' presentato all'amministrazione finanziaria per via telematica, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, e successive modificazioni». All'articolo 10: il comma 1 e' sostituito dal seguente: «l. All'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, le parole: "31 gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento"; b) dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: "Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate in proporzione alle spese, desunte dal SIOPE, sostenute nel 2011 per l'acquisto di beni e servizi, con l'esclusione di quelle relative alle spese per formazione professionale, per trasporto pubblico locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per servizi socialmente utili finanziati dallo Stato"»; al comma 2: la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo che nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette regioni e province autonome non si applica inoltre la lettera c) del presente comma»; dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il comune prevede l'applicazione di una tariffa con natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 2-ter. I comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013»; il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva"; b) al comma 35, secondo periodo, dopo le parole: "in quanto compatibili" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari"»; al comma 4, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) il comma 13-bis e' sostituito dal seguente: "13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonche' i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresi', tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"»; dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. All'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio finanziario per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio successivo, il consiglio dell'ente presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno, entro il termine di cui al comma 1, un'ipotesi di bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio". 4-ter. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Per gli anni dal 2008 al 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2008 al 2014". 4-quater. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 380, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attivita' di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresi' ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni"; b) al comma 381: 1) le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2013"; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per l'anno 2013 e' facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000"». Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti: «Art. 10-bis (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). - 1. Nel rispetto del patto di stabilita' interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilita' ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonche' alle permute a parita' di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali. Art. 10-ter (Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale). - 1. All'articolo 243-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonche' alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che e' trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti"; b) al comma 6, le parole: ", al Ministero dell'economia e delle finanze" sono soppresse. Art. 10-quater (Attribuzione ai comuni del corrispettivo del gettito IMU relativo agli immobili di proprieta' comunale). - 1. Ai comuni che hanno registrato il maggior taglio di risorse operato negli anni 2012 e 2013 per effetto dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel proprio territorio all'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' attribuito un contributo di 330 milioni di euro per l'anno 2013 e di 270 milioni di euro per l'anno 2014. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria relativo agli immobili posseduti dai comuni nel proprio territorio comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Il contributo attribuito a ciascun comune in applicazione del comma 2 e' escluso dal saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini del patto di stabilita' interno. 4. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le parole: "190 milioni di euro per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "120 milioni di euro per l'anno 2014". 5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 228 e' abrogato. Art. 10-quinquies (Criteri per la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio). - 1. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche: a) al secondo periodo, le parole: "2.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "2.250 milioni"; b) al terzo periodo, le parole: "ed entro il 31 gennaio 2013 relativamente alle riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi" sono soppresse; c) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non puo' assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267". Art. 10-sexies (Semplificazione dei criteri per il riparto del fondo di solidarieta' comunale nell'anno 2013). - 1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 380 e' inserito il seguente: "380-bis. Per l'anno 2013, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 380, lettera b), tiene conto esclusivamente dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) della lettera d) del medesimo comma 380 e dei dati del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota di base spettante ai comuni per l'anno 2013, come stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze"». All'articolo 11: al comma 5, primo periodo, le parole: «nel territorio regionale» e le parole: «e dal decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241» sono soppresse; dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Fatte salve le previsioni dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di dare piena applicazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2012, al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenendo conto degli stanziamenti di competenza e cassa allo scopo previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze concorda, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, con la Regione Sardegna, con le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le modifiche da apportare al patto di stabilita' interno per la Regione Sardegna»; al comma 6: al primo periodo, le parole: «inerenti i servizi» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti ai servizi»; al secondo periodo, le parole: «ed efficientamento» sono sostituite dalle seguenti: «e di incremento dell'efficienza» e le parole: «del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni»; al comma 8, le parole: «con priorita' al finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «con priorita' per il finanziamento»; dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle Regioni medesime»; nella rubrica, le parole: «della Regione Piemonte,» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione Piemonte e della Regione Sardegna». All'articolo 12: al comma 2, le parole: «recate da presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «recate dal presente decreto»; al comma 3: all'alinea, le parole: «pari a 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 570,45 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 583,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 656,6 milioni di euro»; alla lettera c), il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Dalle riduzioni sono esclusi gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nella missione "Ricerca e innovazione", nonche' gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015»; dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: «c-bis) quanto a 12,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 699.000 euro per l'anno 2014 e a 485.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 4.901.000 euro per l'anno 2014 e a 15.515.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto a 6.700.000 euro per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; c-ter) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; c-quater) quanto a 17,35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle risorse di parte corrente relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228; c-quinquies) quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennita' di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni; c-sexies) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 35,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)»; al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Nelle more del monitoraggio, l'importo di 559,5 milioni di euro per l'anno 2014, di cui all'Allegato 1, e' accantonato e reso indisponibile con le modalita' di cui alla lettera c) del medesimo comma 3»; al comma 5, primo periodo, le parole: «le predette somme» sono sostituite dalle seguenti: «le somme di cui al comma 4»; al comma 7, le parole: «al comma 1, dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1 dell'articolo 5»; al comma 10, le parole: «dell'obiettivo di cui al comma 1» sono soppresse; al comma 11, le parole: «ad incremento prioritariamente» sono sostituite dalle seguenti: «prioritariamente ad incremento». Parte di provvedimento in formato grafico
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