Gazzetta n. 133 del 8 giugno 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 16 maggio 2013
Autorizzazione all'Organismo «CSQA Certificazioni Srl», in Thiene ad effettuare i controlli per la denominazione "Strachitunt" protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 31 ottobre 2012.


IL DIRETTORE GENERALE per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e
tutela del consumatore

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006;
Visto il decreto 31 ottobre 2012, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 9, comma 1, del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, alla denominazione "Strachitunt", il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Considerato che l'art. 7 del disciplinare di produzione della "Strachitunt" individua per il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare medesimo l'organismo denominato "CSQA Certificazioni Srl" con sede in Thiene, via San Gaetano, n. 74;
Considerato che CSQA Certificazioni Srl ha predisposto il piano di controllo per la denominazione "Strachitunt" conformemente allo schema tipo di controllo;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Lombardia;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1

L'organismo denominato "CSQA Certificazioni Srl" con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione "Strachitunt", protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 31 ottobre 2012.
 
Art. 2

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per "CSQA Certificazioni Srl" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 3

1. "CSQA Certificazioni Srl" non puo' modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione "Strachitunt", cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
2. "CSQA Certificazioni Srl" comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca della autorizzazione concessa.
 
Art. 4

1. L'autorizzazione di cui al presente decreto sara' valida fino all'approvazione del nuovo piano dei controlli da adeguare a seguito della registrazione da parte dell'Organismo comunitario o decadra' nel momento in cui gli Organi comunitari dovessero respingere l'istanza di registrazione.
2. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "CSQA Certificazioni Srl" restera' iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.
3. Nell'ambito del periodo di validita' della autorizzazione, "CSQA Certificazioni Srl" e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
 
Art. 5

1. "CSQA Certificazioni Srl" comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione "Strachitunt" anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
2. "CSQA Certificazioni Srl" immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa.
3. "CSQA Certificazioni Srl" trasmettera' i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione "Strachitunt" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.
 
Art. 6

"CSQA Certificazioni Srl" e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.
Roma, 16 maggio 2013

Il direttore generale: La Torre
 
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