Gazzetta n. 133 del 8 giugno 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 giugno 2013
Caratteristiche di massima e modalita' di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettere tramite asta, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.


IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 («decreto cornice» per l'anno finanziario 2013) ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;
Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;
Visti i decreti con i quali vengono disposte le ordinarie emissioni di titoli di Stato a medio e lungo termine tramite asta, stabilendone le caratteristiche e le modalita' di emissione, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003;
Ritenuta l'opportunita' di compendiare in un unico provvedimento le disposizioni comuni contenute nei decreti di emissione tramite asta di titoli di Stato a medio e lungo termine, al fine di rendere piu' agevole e semplice l'attivita' emissiva, rinviando agli specifici provvedimenti le disposizioni relative alle singole emissioni;

Decreta:

Art. 1

Con il presente decreto si intende compendiare in un unico provvedimento, che possa valere in maniera continuativa, le caratteristiche e la modalita' di emissione dei titoli di Stato da emettere, tramite asta, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, citato nelle premesse, ed ai sensi dei «decreti cornice» emanati di anno in anno in attuazione della medesima disposizione legislativa.
L'emissione dei titoli di Stato verra' disposta, con specifici decreti, entro il limite massimo stabilito per ogni anno dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano in quanto non sia diversamente disposto nei decreti recanti le specifiche emissioni dei titoli di Stato.
Le emissioni dei titoli di Stato tramite consorzio di collocamento verranno disposte con specifici provvedimenti.
 
Art. 2

Le emissioni dei Buoni del Tesoro poliennali (di seguito «BTP»), dei Buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'inflazione europea (di seguito «BTP€i»), dei Certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), dei Certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (di seguito «CTZ»), sono disposte ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' dei «decreti cornice» che, in ogni anno finanziario, consentono al Dipartimento del Tesoro di effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo.
Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i titoli la cui prima tranche viene emessa successivamente al 1° gennaio 2013, sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai «Termini Comuni di Riferimento» allegati al decreto medesimo (Allegato A).
In caso di emissione tramite asta, i titoli sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 5, 6, 7, 8 e 9.
Al termine della procedura di assegnazione della tranche «ordinaria» e' disposta automaticamente l'emissione di una tranche «supplementare» dei titoli, riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse.
Le richieste risultate accolte sono vincolate e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.
 
Art. 3

L'importo minimo sottoscrivibile dei titoli e' di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i titoli sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei titoli sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i titoli assegnati, puo' avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovra' essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalita' dalla stessa stabilite.
A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.
 
Art. 4

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale, ai titoli di Stato di cui al presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' quelle di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni di un'emissione, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.
Per i titoli con cedola, e salvo quanto specificamente disposto per i «BTP€i» dagli articoli 13, 14 e 15 del presente decreto, il calcolo degli interessi semestrali e' effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.
Il risultato ottenuto e' moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo e' compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.
La riapertura dell'emissione dei titoli potra' avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello dell'emissione della prima tranche; in tal caso l'importo relativo concorrera' al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.
I titoli verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.
Ai sensi del decreto ministeriale 7 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012, ed eventuali successive modifiche, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato, sui «BTP» di durata pari o superiore ai cinque anni e sui «BTP€i» di qualunque durata possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping», a decorrere dalla tranche che verra' definita con il relativo decreto di emissione; l'ammontare complessivo massimo che puo' essere oggetto di tali operazioni non puo' superare il 75% del capitale nominale circolante delle singole emissioni di «BTP» ed il 50% del capitale nominale circolante delle singole emissioni di «BTP€i».
 
Art. 5

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purche' abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):
a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo; in particolare,
le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attivita' di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purche' risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;
le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attivita' di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;
b) le societa' di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere e) e g) del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera f) del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.
Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.
La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.
 
Art. 6

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei titoli e' affidata alla Banca d'Italia.
I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004, ed eventuali modifiche e aggiornamenti.
A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sara' riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.
Detta provvigione verra' corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti, nella misura percentuale definita nei rispettivi decreti di emissione. Per la determinazione di tale misura, si fara' riferimento alla vita residua dei titoli.
L'ammontare della provvigione sara' scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 7

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro per i «CCTeu», i «BTP» e i «BTP€i», e di un millesimo di euro per i «CTZ»; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.
Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.
Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1 dei rispettivi decreti di emissione; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.
Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.
Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.
 
Art. 8

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche «ordinaria», devono pervenire, entro le ore 11 del giorno dell'asta, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.
Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.
In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.
 
Art. 9

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia, in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.
Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a cio' delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sara' reso noto mediante comunicato stampa nel quale verra' altresi' data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».
Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantita', contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.
L'assegnazione dei titoli verra' effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.
Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.
 
Art. 10

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avra' inizio il collocamento della tranche «supplementare» dei titoli stessi, secondo le modalita' indicate nei successivi articoli.
L'importo della tranche supplementare sara' pari al 30 per cento dell'ammontare massimo offerto nell'asta «ordinaria» per i nuovi titoli e al 15 per cento del medesimo ammontare, per le tranche successive.
Per i titoli emessi congiuntamente, e quindi in caso di importo offerto complessivo per due o piu' emissioni, per ogni titolo l'importo della tranche supplementare sara' pari al 15 per cento dell'ammontare effettivamente collocato nell'asta «ordinaria»; il predetto importo verra' arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro piu' vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.
Potranno partecipare al collocamento supplementare gli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della tranche «ordinaria». La tranche supplementare verra' ripartita tra gli «specialisti» con le modalita' indicate al successivo art. 12.
 
Art. 11

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del primo giorno utile successivo all'asta della tranche «ordinaria».
Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.
Il collocamento supplementare avra' luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della tranche «ordinaria».
Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovra' essere presentata con le modalita' di cui al precedente art. 8 e dovra' contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che intende sottoscrivere.
Ciascuna richiesta non potra' essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.
Ciascuna richiesta non dovra' essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.
Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.
Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate piu' richieste, verra' presa in considerazione la prima di esse.
Le domande presentate nel collocamento supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.
 
Art. 12

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare, per i titoli emessi disgiuntamente, sara' determinato nella maniera seguente:
- per un importo pari al 25 per cento (per i nuovi titoli) o al 10 per cento (per le tranche successive) dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sara' uguale al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei titoli della medesima tipologia e durata, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verra' compresa quella «ordinaria» relativa ai titoli stessi, e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio nonche' quelle relative ad eventuali emissioni contestuali di titoli di pari durata;
- per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta ordinaria, sara' attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.
Per i titoli emessi congiuntamente, ai fini del calcolo dell'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista», con le modalita' sopra indicate, le suddette percentuali saranno calcolate sull'ammontare effettivamente collocato.
Per la determinazione della durata dei titoli non piu' in corso di emissione, si fara' riferimento alla vita residua dei titoli stessi.
Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o piu' «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sara' assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.
Delle operazioni relative al collocamento supplementare verra' redatto apposito verbale.
 
Art. 13

Ai fini del regolamento delle operazioni di sottoscrizione, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
 
Art. 14

I BTP€i sono buoni del Tesoro indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC) con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat».
Per i BTP€i, gli interessi da corrispondere alle scadenze semestrali ed il capitale da pagare alla data di scadenza sono determinati utilizzando il «Coefficiente di indicizzazione», calcolato sulla base dell'«Indice Eurostat», elaborato e pubblicato mensilmente da Eurostat.
Per il calcolo del «Coefficiente di indicizzazione» si determina il valore dell'«Inflazione di riferimento».
Il valore dell'«Inflazione di riferimento», al giorno «d» del mese «m», e' determinato interpolando linearmente gli «Indici Eurostat» relativi ai due mesi che precedono di un mese il mese «m», tenendo conto dei giorni di quest'ultimo decorsi fino al giorno «d», sulla base della seguente formula:
IRd,m = IEm-3 + [("gg. dal 1°m" -1) / ("gg. nel mese m")] * (IEm-2 - IEm-3 ) dove:
IRd,m e' l'Inflazione di Riferimento del giorno «d» del mese «m», ovvero del giorno e del mese nel quale viene effettuato il calcolo;
IEm-3 (=Indice Eurostatm-3 ) e' l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di tre mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;
IEm-2 (=Indice Eurostatm-2 ) e' l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di due mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;
«gg. dal 1° m» e' il numero dei giorni (d) dall'inizio del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo;
«gg. nel mese m» e' il numero dei giorni effettivi del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo.
Il valore dell'«Inflazione di riferimento» cosi' ottenuto, e' troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.
Determinata l'«Inflazione di riferimento», il «Coefficiente di indicizzazione» e' ottenuto dal rapporto tra l'«Inflazione di riferimento» alla data cui si riferisce il calcolo e l'«Inflazione di riferimento» alla data di godimento del titolo. Il valore cosi' ottenuto e' troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.
Qualora l'«Indice Eurostat» subisca revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, ai fini dei predetti calcoli si continuera' ad applicare l'indice pubblicato prima della revisione.
Qualora l'«Indice Eurostat» non venga pubblicato in tempo utile, per il calcolo degli importi dovuti sara' utilizzato l'indice sostitutivo dato dalla seguente formula:
ISn = IEn-1 * (IEn-1 / IEn-13 )1/12 dove:
n e' il mese per il quale non e' stato pubblicato l'«Indice Eurostat»;
IS e' l'indice di inflazione sostitutivo dell'«Inflazione di riferimento».
L'indice cosi' ottenuto e' identificato come «Indice sostitutivo» e sara' applicato ai fini della determinazione dei pagamenti per interessi o rimborso del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo.
L'indice definitivo sara' applicato ai pagamenti effettuati successivamente alla sua pubblicazione. Eventuali pagamenti gia' effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non saranno rettificati.
Il Ministero dell'economia e delle finanze provvedera' a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.
 
Art. 15

L'importo del capitale da rimborsare alla scadenza e' determinato moltiplicando il valore nominale dei buoni per il «Coefficiente di indicizzazione», calcolato relativamente al giorno di scadenza.
Qualora il valore del «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno di scadenza sia minore dell'unita', l'importo del capitale da rimborsare sara' pari al valore nominale dei buoni.
 
Art. 16

Gli interessi semestrali lordi sono determinati moltiplicando il «tasso cedolare», indicato negli specifici decreti di emissione dei BTP€i, diviso due, relativo all'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro), per il «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno del pagamento della cedola.
Il risultato ottenuto e' moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo e' compreso nel valore nominale oggetto del pagamento.
Il valore dell'ultima cedola viene determinato con lo stesso procedimento seguito per le cedole precedenti, anche nel caso in cui, alla data di scadenza del titolo, il «Coefficiente di indicizzazione» sia inferiore all'unita'.
La Banca d'Italia provvedera' a comunicare ai mercati gli interessi dei titoli, con riferimento al taglio minimo di mille euro, determinati con le modalita' di cui al presente articolo.
Il rateo di interesse in corso di maturazione dei BTP€i relativo al «tasso cedolare», calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, verra' determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo di interesse cosi' ottenuto, per il «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno cui il calcolo si riferisce, per l'ammontare sottoscritto diviso per 100.
 
Art. 17

Il controvalore da versare e' calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 5 del presente decreto. Il rateo reale di interesse e' calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.
 
Art. 18

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui CCTeu, sara' calcolato sulla base del tasso annuo lordo pari al tasso EURIBOR a sei mesi, maggiorato di uno spread determinato al momento dell'emissione del titolo e annunciato con apposito comunicato stampa, e verra' calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.
La quotazione del tasso EURIBOR a sei mesi sara' rilevata il secondo giorno lavorativo precedente la decorrenza della relativa cedola, sulla base della pubblicazione effettuata sulla pagina del circuito Reuters EURIBOR01, alle ore 11:00 a.m. CET, ovvero da altra fonte di equipollente ufficialita' qualora quest'ultima risulti indisponibile; qualora anche tale fonte non fosse disponibile, verra' considerato il tasso EURIBOR a sei mesi del primo giorno lavorativo per cui e' disponibile, andando a ritroso.
Il tasso d'interesse relativo alle cedole semestrali successive alla prima verra' reso noto con appositi comunicati stampa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 giugno 2013

p. Il direttore generale del Tesoro: Cannata
 
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