Gazzetta n. 134 del 10 giugno 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 26 marzo 2013
Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e educative a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 e la consistenza della dotazione organica relativa all'anno scolastico 2012/2013.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 119, di approvazione del Regolamento con il quale, per effetto di quanto prescritto dal comma 4, lettera e), dell'art. 64 della legge 8 agosto 2008, n. 133, e' stata disciplinata l'attuazione del piano programmatico predisposto ai sensi del comma 3 dell'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto interministeriale 29 luglio 2011, n. 66, concernente la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione, a carattere permanente, degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle istituzioni scolastiche e educative a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 ed e' stata, altresi', determinata la consistenza della dotazione organica per il medesimo anno scolastico;
Accertato tramite il Sistema informativo del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, che la consistenza complessiva di 207.123 posti delle dotazioni organiche regionali per l'anno scolastico 2011/2012 come risultante dai provvedimenti di autorizzazione delle dotazioni organiche provinciali, emanati dai direttori generali degli Uffici scolastici regionali, corrisponde a quella prevista in applicazione dell'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, per effetto del quale la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) e' stata ridotta, nel triennio scolastico 2009-2011, di 44.500 posti rispetto al contingente nazionale relativo all'anno scolastico 2008/2009;
Visto l'art. 19, comma 7, della legge 15 luglio 2011, n. 111, che prescrive che a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed A.T.A. della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012, in applicazione del sopra richiamato art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133;
Considerato pertanto che i criteri ed i parametri di cui alle tabelle di determinazione degli organici di istituto allegate al decreto interministeriale 29 luglio 2011, n. 66, risultano integralmente applicabili per l'anno scolastico 2012/2013 in quanto lo sviluppo di calcolo delle medesime ingenera il numero di posti della dotazione nazionale, come prevista dal citato art. 64;
Visti altresi' i commi 69, 70 e 81 dell'art. 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, inerenti specifiche prescrizioni per la determinazione dell'organico dei profili professionali di direttore dei servizi generali e amministrativi e di assistente tecnico, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013;
Acquisita al sistema informativo del MIUR la consistenza delle istituzioni scolastiche autonome, come ridefinite a seguito dei piani di dimensionamento disposti dalle Regioni in applicazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;
Informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;

Decreta:

Art. 1

Dotazioni organiche - Normativa di riferimento

1.1. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle istituzioni scolastiche ed educative statali e' determinata ai sensi e per gli effetti del decreto interministeriale 29 luglio 2011, n. 66, relativo alla determinazione del medesimo organico per l'anno scolastico 2011/2012.
1.2. Al presente decreto, costituendone parte integrante, sono allegate le tabelle "A", "B", "C", "D" ed "F", nelle quali sono indicate le consistenze delle dotazioni regionali. Ai sensi dell'art. 19, comma 7, della legge 15 luglio 2011, n. 111, le dotazioni organiche indicate nelle tabelle di cui al presente comma non superano la consistenza delle dotazioni organiche dello stesso personale determinate nell'anno scolastico 2011/2012, in applicazione dell'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133. Al decreto e' altresi' allegata la tabella "E" inerente il numero di posti da accantonare e rendere indisponibili per il profilo professionale di collaboratore scolastico, per la compensazione dei costi contrattuali conseguenti alla terziarizzazione dei servizi.
1.3. Per la determinazione dell'organico di ciascun istituto, al presente provvedimento sono annesse le tabelle 1, 2, 3a, 3b, 3c di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 119, con il quale, per effetto di quanto prescritto dal comma 4, lettera e), dell'art. 64 della legge 8 agosto 2008, n. 133, e' stata disciplinata l'attuazione del piano programmatico predisposto ai sensi del comma 3 dell'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133. Dette tabelle sono integrate consequenzialmente alla esigenza di rendere applicative le disposizioni di cui all'art. 4, commi 69 e 70, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
 


Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

Dsga - Dotazione organico di diritto

2.1. In applicazione dell'art. 4, commi 69 e 70, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il posto di organico di diritto del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi e' attivato nelle istituzioni scolastiche autonome con almeno seicento alunni. Nelle istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche, tale limite e' di quattrocento alunni. Limitatamente alla determinazione dell'organico di cui al presente decreto, le istituzioni scolastiche di cui al presente comma, con posto in organico di diritto del profilo professionale di Dsga, sono definite istituzioni scolastiche "normodimensionate". Nella tabella "F", sono indicate le consistenze regionali della dotazione organica di diritto del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi (Dsga).
2.2. E' fatto divieto di istituire posti del profilo professionale di Dsga in organico di diritto tra istituzioni scolastiche autonome con numero di alunni, ciascuna, inferiore ai limiti di cui al comma 1.
 
Art. 3

Assistente tecnico - Accantonamento posti

3.1. In applicazione dell'art. 4, comma 81, della legge 12 novembre 2011, n. 183 ed allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici (I.T.P.) in esubero, e' accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico.
3.2. L'accantonamento dei posti di cui al comma 1 non deve ingenerare situazioni di esubero del personale del profilo professionale di assistente tecnico.
3.3. I posti di assistente tecnico non accantonabili per la mancata corrispondenza con la classe di insegnamento dell'ITP, incrementano il contingente delle disponibilita' per le nomine del personale dello stesso profilo professionale, secondo la vigente normativa.
3.4. Il direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del MIUR disciplina annualmente le modalita' di accantonamento dei posti, secondo la corrispondenza tra l'area didattica di laboratorio e la classe di insegnamento dell'I.T.P. in soprannumero.
 
Art. 4

Organico Dsga - Situazione di fatto

4.1. Ai sensi dell'art. 4, comma 70, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nelle istituzioni scolastiche con numero di alunni inferiore ai limiti indicati all'art. 2.1., il posto di direttore dei servizi generali e amministrativi non e' assegnabile in via esclusiva. Il posto e' attivato in comune con altra istituzione scolastica, individuata anche tra quelle di cui al presente comma.
4.2. Al solo fine della istituzione dei posti del profilo professionale di Dsga, l'unione tra scuole con numero di alunni inferiore ai limiti di cui all'art. 2.1. e' definito "abbinamento tra istituzioni scolastiche sottodimensionate".
4.3. Il posto conseguente ad abbinamento di cui al comma 2 deve essere istituito esclusivamente nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto. L'abbinamento e' realizzato tra non piu' di due scuole sottodimensionate.
4.4. In alternativa alle disposizioni di cui al comma 3, la singola istituzione scolastica sottodimensionata puo' essere affidata, a titolo di incarico aggiuntivo, a Dsga di ruolo gia' titolare in scuola normodimensionata. L'incarico di cui al presente comma non implica alcun incremento di organico, ne' in sede di determinazione dell'organico di diritto ne' nella fase di cui al presente articolo.
4.5. Con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, sono determinati i contingenti provinciali dei posti di Dsga istituiti per gli abbinamenti tra scuole sottodimensionate. Con il medesimo provvedimento sono, altresi', individuate le istituzioni scolastiche sottodimensionate per le quali conferire gli incarichi aggiuntivi di cui al comma 4.
4.6. A mezzo di contrattazione decentrata regionale sono definiti i criteri per la individuazione delle istituzioni scolastiche da abbinare nonche' quelle da assegnare a Dsga di istituzione scolastica normodimensionata. I criteri sono definiti con riguardo alla viciniorieta' tra sedi, alla tipologia ed alle peculiarita' delle istituzioni scolastiche, nonche' al numero degli alunni, dei plessi e delle succursali delle istituzioni stesse.
4.7. Tenuto conto dei processi evolutivi connessi al dimensionamento delle istituzioni scolastiche nonche' del livello di incidenza sulla dotazione organica, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, i contingenti di cui al comma 5, ancorche' incidenti su posti da attivare nella situazione di fatto, costituiscono specifico contingente provinciale del profilo professionale di Dsga.
4.8. Il contingente di cui al presente comma e' disgiunto dall'insieme degli eventuali, ulteriori posti istituiti in situazione di fatto per tutti gli altri profili professionali e mantiene, pertanto, propria specificita' ed integrita'.
4.9. A fronte di eventuali fusioni tra sedi sottodimensionate, disposte negli anni scolastici successivi dai pertinenti piani regionali di dimensionamento, il posto istituito in situazione di fatto e' nuovamente incardinato nell'organico di diritto a decorrere dall'anno scolastico di efficacia del dimensionamento.
4.10. Ad invarianza di normativa, la ricolmatura dei posti dell'organico di diritto del profilo di Dsga, di cui al comma 9, e' disposta ad integrazione della dotazione preesistente del medesimo profilo professionale e, quindi, senza alcuno scomputo o compensazione a detrimento dell'organico degli altri profili professionali.
4.11. L'opzione, di competenza del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, tra abbinamento ed incarico aggiuntivo a Dsga di scuola normodimensionata, deve essere ispirata alla esigenza del non concretizzare indebito aggravio di spesa rispetto alla necessita' di garantire le condizioni di efficienza e di qualita' dell'attivita' amministrativa, finanziaria e gestionale dell'istituzione scolastica.
 
Art. 5

Oneri finanziari

Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alla tabella "A" gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
 
Art. 6

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, per le parti non incompatibili, le vigenti disposizioni in materia, con particolare riguardo al decreto interministeriale 29 luglio 2011, n. 66.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Roma, 26 marzo 2013

Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Profumo Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 5, foglio n. 182
 
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