Gazzetta n. 134 del 10 giugno 2013 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE |
DELIBERA 22 maggio 2013 |
Prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorita', ai sensi dell'articolo 1, comma 32 della legge n. 190/2012. (Delibera n. 26). |
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IL CONSIGLIO
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione"; Visto l'art. 1, comma 16, lettera b) della legge n. 190/2012, che dispone che le pubbliche amministrazioni assicurano livelli essenziali di trasparenza con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ivi inclusa la modalita' di selezione prescelta ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito, Codice dei contratti pubblici); Visto l'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, primo periodo, che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare, sui propri siti web istituzionali, con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b) della stessa legge, le seguenti informazioni: struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate; Visto l'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, secondo periodo, che specifica che entro il 31 gennaio di ciascun anno, le informazioni sopra indicate, relative all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici; Visto l'art. 1, comma 418 della legge n. 228/2012 (legge di stabilita' 2013) che ha prorogato, in sede di prima applicazione dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 il termine del 31 gennaio ivi indicato al 31 marzo 2013; Visto l'obbligo a carico delle amministrazioni, ai sensi del predetto art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, di trasmettere le informazioni sopra indicate, in formato digitale, all'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito, Autorita') che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini; Visto l'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, terzo periodo, che demanda all'Autorita' l'individuazione, con propria deliberazione, delle informazioni rilevanti e delle relative modalita' di trasmissione; Visto l'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, quarto periodo, che demanda all'Autorita' il compito di trasmettere alla Corte dei conti, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui sopra, in formato digitale standard aperto; Visto l'art. 1, comma 418 della legge n. 228/2012 (legge di stabilita' 2013) che ha prorogato, in sede di prima applicazione dell'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, il termine del 30 aprile ivi indicato al 30 giugno 2013; Visto il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni; Visto l'art. 62-bis del nuovo Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i.), che istituisce, presso l'Autorita', la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), definita base di dati di interesse nazionale dall'art. 60 dallo stesso Codice, in cui confluiscono i dati previsti dall'art. 7, comma 8, del Codice dei contratti pubblici; Visto l'art. 6-bis, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, che prevede che i dati acquisiti ai sensi dell'art. 7, comma 8, del medesimo Codice fanno parte della BDNCP; Visto l'art. 7, comma 8, lettere a) e b), del Codice dei contratti pubblici, che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare all'Osservatorio dei contratti pubblici i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; Visto il comunicato del Presidente del 4 aprile 2008, con il quale sono state definite le modalita' telematiche per la trasmissione dei dati dei contratti pubblici di importo superiore alla soglia di 150.000 euro, ai sensi dell'art. 7, comma 8 del Codice dei contratti pubblici; Visto il comunicato del Presidente del 14 dicembre 2010 e s.m.i., che ha esteso la rilevazione dei dati ai contratti pubblici di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, ai contratti "esclusi" di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del Codice dei contratti pubblici, di importo superiore ai 150.000 euro e agli accordi quadro e fattispecie consimili; Visto il comunicato del Presidente del 15 luglio 2011 che, in attuazione della legge n. 106/2011, ha uniformato a 40.000 euro la soglia minima di importo per la rilevazione dei dati dei contratti pubblici, per i settori ordinari e speciali, di servizi e forniture a quella dei lavori; Visto il comunicato del Presidente del 29 aprile 2013 che ha aggiornato a 40.000 euro la soglia minima delle comunicazioni ex art. 7, comma 8, del Codice dei contratti pubblici a far data dal 1° gennaio 2013; Visto l'art. 8, comma 1 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 luglio 2012, n. 94) che con finalita' di trasparenza ha demandato all'Osservatorio dei contratti pubblici la pubblicazione dei dati e delle informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere a) e b) del Codice dei contratti pubblici, con modalita' che consentano la ricerca delle informazioni anche aggregate relative all'amministrazione aggiudicatrice, all'operatore economico aggiudicatario ed all'oggetto di fornitura; Visto il comunicato dell'Autorita' del 18 dicembre 2012, con il quale e' stata resa nota l'attivazione del Portale trasparenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 52/2012; Considerato che in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 6-bis e 7 del Codice dei contratti pubblici e di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 52/2012, l'Autorita' gia' rileva e pubblica sul proprio sito istituzionale, rispettivamente tramite il sistema di monitoraggio dei contratti pubblici (SIMOG) ed il Portale trasparenza, per contratti di importo superiore a 40.000 euro, la gran parte delle informazioni individuate dall'art. 1, comma 32, primo periodo della legge n. 190/2012; Considerato che l'obbligo di trasmettere l'informazione relativa all'elenco degli operatori partecipanti alle procedure di scelta del contraente e' assolto mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS secondo le modalita' indicate nella deliberazione dell'Autorita' n. 111 del 20 dicembre 2012; Considerato che sono pervenute all'Autorita' numerose richieste di chiarimento relative all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, legge n. 190/2012; Ritenuto che si rende necessario fornire ai soggetti interessati prime indicazioni operative;
Delibera:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini degli adempimenti di cui alla presente delibera, si intende per: Trasmissione - l'invio, in formato digitale, all'Autorita', delle informazioni indicate dal comma 32 dell'art. 1 della legge n. 190/2012, secondo le modalita' stabilite dalla presente delibera; Pubblicazione - l'esposizione, sui siti web istituzionali dei soggetti ricadenti nell'ambito di applicazione della legge n. 190/2012, delle informazioni individuate dall'art. 1, comma 32, della medesima legge, in formato digitale standard aperto, secondo le modalita' stabilite dalla presente delibera; Adempimento - la pubblicazione completa dei dati sul sito web istituzionale dei soggetti indicati dal comma 32 dell'art. 1 della legge n. 190/2012, e la loro completa trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, all'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici. Alla luce del chiaro disposto del comma 32 richiamato, un adempimento parziale equivale ad inadempimento e comporta l'irrogazione della sanzione prevista dalla legge; Formato digitale standard aperto - il formato dei dati di tipo aperto come definito dall'art. 68, comma 3, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; Amministrazioni - i soggetti individuati dall'art. 1, comma 34, della legge n. 190/2012; BDNCP - la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall'art. 62-bis del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; AVCPASS - l'Authority Virtual Company Passport, il servizio realizzato dall'Autorita' per la verifica ai sensi dell'art. 6-bis del Codice dei contratti del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario; Portale trasparenza - il sistema di pubblicazione dei dati e delle informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere a) e b) del Codice, con modalita' che consentano la ricerca delle informazioni mediante filtri di ricerca tra cui l'amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico aggiudicatario e l'oggetto di fornitura, istituito in adempimento del disposto dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge n. 6 luglio 2012, n. 94) e disponibile all'indirizzo http://portaletrasparenza.avcp.it/; PEC - la Posta elettronica certificata.
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| Art. 2
Ambito di applicazione
1. Le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le societa' partecipate dalle P.A. e loro controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. limitatamente all'attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, sono tenute alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale delle informazioni indicate al successivo art. 3, alla trasmissione delle informazioni all'Autorita' e sono sottoposte al suo controllo ai fini della relazione alla Corte dei conti.
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| Art. 3
Informazioni oggetto di pubblicazione
1. Le informazioni oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali da parte dei soggetti indicati all'art. 2 sono le seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 4
Trasmissione dei dati all'Autorita'
1. Gli obblighi di trasmissione all'Autorita' delle informazioni di cui all'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come indicate all'art. 3 della presente delibera si intendono assolti, per i contratti di importo superiore a 40.000 euro, con l'effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie all'Osservatorio dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del Codice dei contratti pubblici. 2. Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa, in sede di prima applicazione, per gli appalti di ambito regionale, gli obblighi di trasmissione all'Autorita', previsti dall''art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, relativi alle fasi di aggiudicazione ed esecuzione, sono assolti mediante le comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 7, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, all'Osservatorio dei contratti pubblici che le pubblica tempestivamente sul Portale trasparenza. 3. Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, i soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti ad effettuare sui loro siti web istituzionali la pubblicazione delle informazioni indicate al precedente art. 3; in fase di prima applicazione, per l'anno 2013, gli obblighi di trasmissione all'Autorita' si intendono assolti mediante l'effettuazione delle comunicazioni previste dai sistemi SMART CIG o SIMOG.
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| Art. 5
Pubblicazione dei dati da parte dell'Autorita'
1. L'Autorita' provvede a pubblicare le informazioni indicate all'art. 3 della presente delibera sul proprio sito web attraverso il Portale trasparenza. 2. E' disponibile sul Portale trasparenza di cui al precedente comma la funzionalita' per l'esportazione in formato aperto dei dati gia' trasmessi all'Osservatorio e pubblicati sul sito web dell'Autorita'. Tale funzionalita' consente ai soggetti che hanno effettuato le comunicazioni di riacquisire ed integrare i dati gia' trasmessi in un formato idoneo ad agevolare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sui propri siti web istituzionali delle informazioni di cui all'art. 3 della presente delibera, obblighi che restano comunque a carico delle singole stazioni appaltanti.
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| Art. 6
Disposizioni transitorie e finali
1. In sede di prima applicazione, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto i soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti a: a. trasmettere all'Autorita', entro il 15 giugno 2013, mediante PEC all'indirizzo comunicazioni@pec.avcp.it, una comunicazione attestante l'avvenuto adempimento. Tale comunicazione deve riportare obbligatoriamente nella mail i riferimenti a: codice fiscale della Stazione appaltante e URL di pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 3 in formato digitale standard aperto; b. pubblicare sul proprio sito web le informazioni di cui all'art. 3 secondo la struttura definita dall'Autorita' e condivisa con CiVIT. 2. L'Autorita' entro il 31 maggio 2013 rendera' note le specifiche tecniche per la composizione della comunicazione via PEC e per la struttura dati di cui al precedente comma 1. 3. I soggetti che avessero gia' effettuato trasmissioni di dati all'Autorita' e/o pubblicazioni sul proprio sito web istituzionale in modalita' difformi da quanto indicato dalla presente deliberazione hanno termine per adeguarsi alle presenti disposizioni entro il 15 giugno 2013. Roma, 22 maggio 2013
Il Presidente Santoro
Il consigliere relatore Gallo Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 29 maggio 2013 Il segretario: Esposito
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