L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Nella sua adunanza del 9 maggio 2013; Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287; Visto il comma 7-ter, dell'art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorita' si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 287/90 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima; Visto in particolare il comma 7-quater dell'art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce, 7-quater che a decorrere dall'anno 2014, il contributo e' versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorita' con le modalita' determinate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter; Vista la propria delibera n. 23787 del 18 luglio 2012 concernente le modalita' per il versamento del contributo per l'anno 2013; Considerato che in sede di prima applicazione per l'anno 2013 il contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita' e' stato pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 287/90; Ritenuto che le somme incassate in sede di prima applicazione devono consentire il funzionamento dell'Autorita' per tutto il 2013 e fino al luglio 2014 e che, tenuto conto di tale elemento, puo' essere determinata la misura del contributo per il 2014; Ritenuto possibile, in ragione dell'effettivo fabbisogno di spesa e della destinazione delle somme di cui al punto precedente, e opportuno, in ragione della particolare situazione economica del Paese e delle imprese, procedere alla rideterminazione al ribasso della misura del contributo per l'anno 2014 a carico delle societa' di capitale al fine di limitare, quanto piu' possibile, gli oneri a carico degli operatori economici; Ritenuto di dover adottare la delibera prevista dall'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90 al fine di individuare la misura del contributo dovuto per l'anno 2014;
Delibera:
1. Per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater della legge n. 287/90, il contributo e' fissato nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della presente delibera, dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90. 2. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima. La presente delibera verra' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino e sul sito internet dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato. Roma, 9 maggio 2013
Il Presidente: Pitruzzella Il segretario generale: Chieppa
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