Gazzetta n. 137 del 13 giugno 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 20 febbraio 2013
Attuazione dell'articolo 1, comma 10, lettera c), e comma 14 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di Istituti di patronato.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, recante «Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, recante «Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)»;
Visto in particolare l'art. 1, comma 10, della citata legge di stabilita' 2013 che, al fine di conseguire il piu' adeguato ed efficace esercizio delle attivita' degli istituti di patronato e di assistenza sociale, modifica alcune disposizioni della legge 30 marzo 2001, n. 152, per garantire ai fruitori dei relativi servizi ottimali condizioni generali di erogazione e un piu' uniforme livello di prestazioni sul territorio nazionale, demandando ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociale l'individuazione di criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 14, della citata legge di stabilita' 2013 che, nel prevedere la progressiva valorizzazione, ai fini del finanziamento, delle prestazioni individuate nelle tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, a punteggio zero, in attesa della predetta valorizzazione, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, riconosce 0,25 punti per ogni intervento non finanziato avviato con modalita' telematiche e verificato dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative, demandando ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la concreta individuazione degli stessi;
Visto il Regolamento (CE) 1° febbraio 2007, n. 105/2007, recante modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unita' territoriali per la statistica (NUTS);
Considerato che la ripartizione territoriale prevista per l'Italia dalla Classificazione NUTSI, di cui all'allegato I del Regolamento (CE) 1° febbraio 2007, n. 105/2007, in cinque zone geografiche individuate in Nord-Ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta), Nord-Est (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto), Centro (Lazio, Marche, Toscana ed Umbria), Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia) ed isole (Sardegna, Sicilia), risponde ai criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale previsti dalle modifiche introdotte all'art. 3, comma 2, della legge n. 152 del 2001, dall'art. 1, comma 10, lettera c), della citata legge di stabilita' 2013;
Visti gli interventi in materia previdenziale, in materia di danni da lavoro e alla salute e in materia socio-assistenziale, attualmente a punteggio zero, inseriti rispettivamente nelle tabelle A, C e D, allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193;
Considerato che gli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative, rispettivamente INPS ed INAIL, cui il comma 14 dell'art. 1 della citata legge di stabilita' 2013 e l'art. 12, comma 2, del citato decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, demandano la verifica dell'intervento, attualmente non finanziato, avviato con modalita' telematiche e definito positivamente, ai fini del riconoscimento del punteggio 0,25 previsto dal predetto comma 14 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2013, hanno richiesto l'esclusione delle seguenti voci per le motivazioni di seguito riportate: A10 (Pensioni complementari), Al 3 (Assegno ai lavoratori anziani licenziati) A24 (Sussidio straordinario di disoccupazione), A45 (Dichiarazioni reddituali) e C33 (Pensione di guerra, indennizzi e tabellari dirette) in quanto prodotti/servizi non attuali a seguito di evoluzione normativa ovvero non gestiti dagli enti medesimi; A14 (Integrazione pensioni facoltative), A30 (Denuncia, recupero e regolarizzazione contributive) e A31 (Operazioni relative a costituzione di posizioni assicurative obbligatorie), in quanto prodotti/servizi gestiti in modalita' cartacea; A41 (Trasferimento pensioni), A42 (Variazione dati pensione) e A43 (Delega a riscuotere) in quanto prodotti/servizi consistenti in mere attivita' gestionali su prestazioni gia' liquidate; A27 (Controversie per maternita' e malattia) e A32 (Opposizione a rimborso prestazioni «indebite») in quanto gli attuali applicativi informatici dedicati alla gestione del contenzioso amministrativo in materia di prestazioni non consentono una adeguata ed agevole rilevazione; A38 (Integrazione volontaria) e A40 (Accredito contributi figurativi), in quanto consistenti in attivita' assorbite in altri prodotti/servizi; D13 (Assegno di maternita') e D14 (Assegno per i nuclei familiari con piu' di tre figli) in quanto prodotti/servizi non gestiti in via esclusiva dagli enti medesimi;
Considerato, inoltre, che, al fine di consentire una piu' efficace, univoca e coerente rilevazione delle attivita', l'INPS ha proposto una parziale ridenominazione dei seguenti interventi nel senso di seguito indicato: A17 Assegni al nucleo familiare ai pensionati; A18 Assegni al nucleo familiare ai lavoratori dipendenti (esclusivamente a pagamento diretto da parte dell'INPS); A21 Indennita' di disoccupazione, Aspi e Miniaspi ai lavoratori non agricoli; A36 Verifica e rettifica sulle posizioni assicurative; C32 Riconoscimento stato di handicap grave o di inidoneita' al servizio;
Considerata, altresi', - in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 114, della citata legge di stabilita' 2013, ove si stabilisce che, a decorrere dall'anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) in modalita' telematica, riconoscendo la facolta' per il cittadino di richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea - l'opportunita' manifestata dall'INPS, in considerazione dell'attivita' di assistenza che potra' essere svolta dagli istituti di patronato, di individuare un apposito intervento nell'ambito del presente decreto cui attribuire il punteggio pari a 0,25;
Ritenuto che, in attesa della rivisitazione finalizzata alla valorizzazione, prevista dal citato art. 1, comma 14, della legge di stabilita' 2013, ai fini del finanziamento, e' possibile, in via sperimentale, individuare un apposito intervento nominato «A99 Rilascio CUD INPS (art. 1, comma 114, legge 24 dicembre 2012, n. 228)», cui attribuire il punteggio pari a 0,25;
Ravvista, pertanto, l'esigenza di dare attuazione alle richiamate disposizioni di cui all'art. 1, comma 10, lettera c), e comma 14, della citata legge di stabilita' 2013;

Decreta:

Art. 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, fermo restando il requisito richiesto dall'art. 3, comma 2, della legge n. 152 del 2001, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, gli istituti di patronato e di assistenza sociale, al fine di rispettare criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale devono essere presenti con sedi in almeno la meta' delle province di ciascuna delle seguenti 5 aree geografiche: Nord-Ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta), Nord-Est (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto), Centro (Lazio, Marche, Toscana ed Umbria), Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia) ed isole (Sardegna, Sicilia), individuate per l'Italia dalla Classificazione NUTS1 di cui all'allegato I del Regolamento (CE) 1° febbraio 2007, n. 105/2007. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti in via definitiva ed operanti alla data del 1° gennaio 2013 adeguano la propria struttura organizzativa entro il 31 dicembre 2015.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 12, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, gli istituti di patronato e di assistenza sociale, al fine di rispettare il criterio di adeguata distribuzione sul territorio nazionale devono essere presenti con sedi in almeno un terzo delle province di ciascuna delle 5 aree geografiche indicate al comma 1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti in via definitiva ed operanti alla data del 1° gennaio 2013 adeguano la propria struttura organizzativa entro il 31 dicembre 2014.
 
Tabella A
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

1. Al fine di incentivare la qualita' e l'ampiezza dei servizi resi dai patronati, in attesa della rivisitazione finalizzata alla valorizzazione, ai fini del finanziamento, delle prestazioni indicate nelle tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in via sperimentale, il punteggio pari a 0,25 previsto dall'art. 1, comma 14, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e' riconosciuto anche per le prestazioni e i servizi indicati nella tabella A, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, relativi ad interventi avviati con modalita' telematiche e definiti con esito positivo, sulla base di apposito elenco nominativo rilasciato alle sedi centrali degli istituti di patronato dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative.
2. Tale punteggio non rileva ai fini del computo del punteggio minimo previsto per l'attivita' dall'art. 8, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193.
3. Con apposita relazione trimestrale gli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative riferiscono sull'andamento della fase sperimentale segnalando le eventuali criticita' ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il presente decreto previa registrazione della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 febbraio 2013

Il Ministro: Fornero

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 7, foglio n. 213
 
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