Gazzetta n. 137 del 13 giugno 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 22 aprile 2013, n. 66
Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico, di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», che prevede la ripartizione di un incentivo proporzionale all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, individuando tra l'altro, i soggetti destinatari di tale forma di incentivazione, nonche' rimettendo alla contrattazione decentrata l'individuazione nel dettaglio delle modalita' e dei criteri di ripartizione del predetto incentivo;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 recanti il recepimento dell'accordo sindacale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, rispettivamente per il personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recanti il recepimento dell'accordo sindacale integrativo, rispettivamente per il personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250 e n. 251, recanti il recepimento dell'accordo sindacale (biennio economico 2008-2009), rispettivamente per il personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Rilevato che il predetto art. 92 del decreto legislativo n. 163/2006 trova applicazione anche nei confronti del personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
Considerato che la specificita' delle funzioni e dell'organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, rendono necessario procedere all'emanazione di un apposito regolamento che riguardi esclusivamente il dipartimento stesso;
Visto il verbale dell'accordo raggiunto in data 11 novembre 2008 con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale direttivo e dirigente, nonche' con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con il quale sono stati stabiliti le modalita' ed i criteri di ripartizione del predetto incentivo economico;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 2012;
Vista la comunicazione al Presidente. del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. Dagl/4.3.13.3/2013/12 del 20 marzo 2013;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Obiettivi

1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, di seguito denominato «codice», e si applica nei casi di attivita' professionali svolte a cura del personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per la realizzazione di lavori.
2. In caso di appalti misti di lavori, forniture e servizi, l'incentivo di cui al comma 1 del presente articolo e' corrisposto per lo svolgimento della parte relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo e' finalizzata alla valorizzazione delle professionalita' interne, all'incremento della produttivita' e al contenimento delle spese tecniche generali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 92, comma 5, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e' il seguente: «Art.
92. - (Corrispettivi, incentivi per la progettazione e
fondi a disposizione delle stazioni appaltanti).-
(Omissis).
5. Una somma non superiore al due per cento
dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un
lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere
direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma
7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le
modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata e assunti in un regolamento adottato
dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento
e gli incaricati della redazione del progetto, del piano
della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo,
nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva,
nel limite massimo del due per cento, e' stabilita dal
regolamento in rapporto all'entita' e alla complessita'
dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle
responsabilita' professionali connesse alle specifiche
prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo
e' disposta dal dirigente preposto alla struttura
competente, previo accertamento positivo delle specifiche
attivita' svolte dai predetti dipendenti; limitatamente
alle attivita' di progettazione, l'incentivo corrisposto al
singolo dipendente non puo' superare l'importo del
rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo;
le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni
non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
costituiscono economie. I soggetti di cui all'art. 32,
comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio
provvedimento analoghi criteri».
- Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
(Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma
dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80.
- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
(Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre
2004, n. 252), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
novembre 2007 (Recepimento dell'accordo sindacale per il
personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo
2006-2009 e al biennio economico 2006-2007) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2008, n. 12.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
novembre 2007 (Recepimento dell'accordo sindacale per il
personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo
2006-2009 e al biennio economico 2006-2007), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2008, n. 12.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio
2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il
personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco), e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio
2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il
personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco), e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19
novembre 2010, n. 250 (Recepimento dell'accordo sindacale
per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009) e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 1° febbraio 2011, n. 25.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19
novembre 2010, n. 251 (Recepimento dell'accordo sindacale
per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco -biennio economico
2008-2009), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2011, n. 25.
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' il seguente: «Art. 17.
(Regolamenti). -(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 92, comma 5, del citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, si vedano le note alle
premesse.
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'art. 92, comma 5, del codice, sono costituite da una percentuale dell'importo posto a base di gara dei lavori, graduata come meglio indicato nei successivi articoli.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciuti per le attivita' del responsabile del procedimento e degli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonche' dei loro collaboratori.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti siano stati formalmente approvati e posti a base di gara e riguardino lavori pubblici di competenza dell'amministrazione, quali attivita' di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria e ordinaria, comprese le eventuali progettazioni di connesse campagne diagnostiche e le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive nei casi previsti dall'art. 132, comma 1 del codice, ad eccezione della lettera e).
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 92, comma 5, del citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, si vedano le note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 132, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006 e' il seguente: «Art. 132.
(Varianti in corso d'opera). - 1. Le varianti in corso
d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il
direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno
dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute
disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei
modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta
possibilita' di utilizzare materiali, componenti e
tecnologie non esistenti al momento della progettazione che
possono determinare, senza aumento di costo, significativi
miglioramenti nella qualita' dell'opera o di sue parti e
sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e
alla specificita' dei beni sui quali si interviene
verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti
o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'art. 1664, comma 2, del
codice civile;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del
progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte,
la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in
tal caso il responsabile del procedimento ne da'
immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al
progettista».
 
Art. 3

Costituzione e accantonamento dell'incentivo

1. Per i progetti di cui all'art. 2 del presente regolamento, per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali, l'incentivo e' calcolato nel limite massimo previsto dalle disposizioni vigenti sull'importo posto a base di gara, aumentato della parte delle somme a disposizione eventualmente previste per i lavori da affidare separatamente all'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A. e delle spese tecniche.
2. L'importo dell'incentivo non e' soggetto a rettifica, qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.
3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.
4. Le somme di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comprensive anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.
 
Art. 4

Individuazione del personale

1. Gli affidamenti delle attivita' di cui al comma 5, dell'art. 92 del codice sono effettuati dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento, preposto alla struttura competente, o da altro dirigente da lui delegato, garantendo una opportuna rotazione e tenendo conto delle professionalita' presenti nell'ufficio.
2. Lo stesso dirigente puo', con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento il dirigente accerta l'attivita' svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota di incentivo spettante, in correlazione al lavoro eseguito ed alla causa della modifica o della revoca. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione del presente regolamento nonche' il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L'atto di conferimento degli incarichi individua i dipendenti incaricati della progettazione, della direzione lavori, del collaudo o della certificazione della regolare esecuzione e quelli che partecipano o collaborano a dette attivita', indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento.
4. Partecipa alla ripartizione dell'incentivo di cui al comma 5, dell'art. 92 del codice il personale formalmente incaricato delle attivita' di:
a) responsabile del procedimento;
b) ideazione e coordinamento generale in caso di progettazione integrale come definita dall'art. 3, comma 1, lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
c) progettazione e che, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice, assume la responsabilita' professionale dei propri atti, firmando i relativi elaborati;
d) coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
e) direzione lavori;
f) collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico o certificato di regolare esecuzione, per i quali non e' dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;
g) di collaboratore alla predisposizione degli atti che, pur non sottoscrivendo i relativi elaborati, partecipa, mediante contributo intellettuale e materiale, alle attivita' del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione lavori e, comunque, alle attivita' connesse e finalizzate alla realizzazione dell'opera pubblica, previa asseverazione del responsabile unico del procedimento, su concorde avviso del dirigente dell'ufficio attuatore di cui al comma 1.
5. Il personale incaricato della progettazione, e quello che partecipa nelle varie fasi, potra' svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; le ore eccedenti tale orario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalita' vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 92, comma 5, del citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, si vedano le note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera m), del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, e' il seguente: «Art. 3. (Definizioni). - 1. Ai fini
del presente regolamento si intende per:
(Omissis);
m) progetto integrale di un intervento, ai sensi
degli articoli 90, comma 6, e 122, comma 1, del codice: un
progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte
le sue parti, architettonica, strutturale e
impiantistica;».
- Il testo dell'art. 90, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006 e' il seguente: «Art. 90.
(Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni
aggiudicatrici in materia di lavori pubblici).- (Omissis).
4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle
amministrazioni abilitati all'esercizio della professione.
I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a
tempo parziale non possono espletare, nell'ambito
territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi
professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai
rapporti d'impiego».
- Il testo dell'art. 253, comma 16, del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006 e' il seguente: «Art. 253.
(Norme transitorie).- (Omissis).
16. I tecnici diplomati che siano in servizio presso
l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in
vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza
dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti
previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in
servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero
abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra
amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e
risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e
abbiano svolto o collaborato ad attivita' di
progettazione».
- Il testo dell'art. 98 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e' il seguente: «Art. 98. (Requisiti
professionali del coordinatore per la progettazione e del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori). - 1. Il
coordinatore per la progettazione e il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno
dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti
classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui
al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca in
data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero
laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S,
da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23
gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai
sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca in data 5 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto
2004, nonche' attestazione, da parte di datori di lavoro o
committenti, comprovante l'espletamento di attivita'
lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un
anno;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L8,
L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in
data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi:
8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonche'
attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti,
comprovante l'espletamento di attivita' lavorative nel
settore delle costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito
agrario o agrotecnico, nonche' attestazione, da parte di
datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento
di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per
almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere,
altresi', in possesso di attestato di frequenza, con
verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in
materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le
strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e
della formazione professionale, o, in via alternativa,
dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina
sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle
universita', dalle associazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici
istituiti nel settore dell'edilizia. Fermo restando
l'obbligo di aggiornamento di cui all' allegato XIV, sono
fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della
previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima
della data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I contenuti, le modalita' e la durata dei corsi di
cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di
cui all'allegato XIV.
4. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per
coloro che, non piu' in servizio, abbiano svolto attivita'
tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per
almeno cinque anni, in qualita' di pubblici ufficiali o di
incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano
un certificato universitario attestante il superamento di
un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso
di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti
minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di
partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario
i cui programmi e le relative modalita' di svolgimento
siano conformi all' allegato XIV. L'attestato di cui al
comma 2 non e' richiesto per coloro che sono in possesso
della laurea magistrale LM-26.
5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui
al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il
funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse
organizzati, da porsi a carico dei partecipanti».
 
Art. 5

Determinazione dell'incentivo

1. La ripartizione dell'incentivo e' operata dal dirigente di cui all'art. 4, comma 1, del presente regolamento.
2. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, o al costo indicato nel quadro economico del progetto per la realizzazione dell'opera, per determinare la somma dell'incentivo da corrispondere al personale di cui all'art. 4, comma 2 del presente regolamento e' cosi' determinata:
a) per progetti di importo fino a euro un milione l'incentivo e' attribuito per intero;
b) per progetti di importo compreso tra euro un milione ed euro cinque milioni l'incentivo previsto e' ridotto del 5%;
c) per progetti di importo compreso tra euro cinque milioni ed euro venticinque milioni l'incentivo previsto e' ridotto del 10%
d) per progetti di importo superiore a euro venticinque milioni l'incentivo previsto e' ridotto del 15%;
3. Le riduzioni dell'incentivo di cui al comma precedente si applicano sulla sola parte risultante dalla differenza tra il massimo e il minimo delle cifre sopra indicate.
 
Art. 6

Ripartizione dell'incentivo

1. L'incentivo determinato in applicazione degli articoli 4 e 5 del presente regolamento e' ripartito per ogni singola opera o lavoro secondo le percentuali indicate nelle tabelle allegate che fanno parte integrante del presente regolamento.
2. Per i progetti di importo superiore ad euro un milione e' possibile attribuire una maggiorazione dell'incentivo, fino a raggiungere il massimo stabilito, qualora venga attestata dal responsabile del procedimento almeno una delle ipotesi di complessita' di seguito indicate:
a) multidisciplinarita' del progetto: quando alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e lo stesso e' costituito da piu' sottoprogetti specialistici quali impianti, strutture, indagini e prove;
b) per accertamenti e indagini: nel caso di ristrutturazione, adeguamento e completamento di edifici esistenti e in generale quando gli studi preliminari eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficolta' operative o logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
c) soluzioni tecnico-progettuali: adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi particolari, soluzioni innovative o sperimentali;
d) progettazione per stralci: nel caso di difficolta' o di maggior impegno richiesto dalla progettazione per stralci funzionali.
3. L'attribuzione del maggior incentivo e' disposta dal dirigente di cui all'art. 4, comma 1 del presente regolamento a seguito di formale proposta, adeguatamente motivata, del responsabile del procedimento.
4. Qualora talune parti o livelli della progettazione o consulenze su specifiche problematiche vengano affidate a personale esterno all'amministrazione, l'importo dell'incentivo verra' determinato proporzionalmente all'impegno del personale interno valutato dal dirigente della struttura competente, di cui al comma 1, dell'art. 4, del presente regolamento. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.
5. Il dirigente della struttura competente puo', altresi', attribuire l'incentivo, in misura ridotta proporzionalmente, nei seguenti casi:
a) modifica o revoca dell'incarico, tenuto conto dei lavori eseguiti e della causa della modifica o della revoca dell'incarico;
b) lavori non eseguiti per ragioni indipendenti da errori od omissioni progettuali, pur essendo stata effettuata la progettazione;
c) lavori sospesi per un periodo di tempo superiore a sei mesi.
 
Art. 7

Penalita' per errori od omissioni progettuali

1. Qualora durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno insorga l'indispensabile necessita' di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'art. 132, comma 1, lettera e) del codice, al responsabile del procedimento e ai firmatari del progetto non e' corrisposto alcun incentivo e, ove gia' corrisposto, esso dovra' essere recuperato.
Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 132, comma 1, lettera e), del
citato decreto legislativo n. 163 del 2006, si vedano le
note all'art. 2.
 
Art. 8

Disposizioni finali

1. La corresponsione dell'incentivo e' effettuata dal dirigente preposto alla struttura competente per la realizzazione dei lavori pubblici, di cui al comma 1, dell'art. 4, del presente regolamento, previa verifica della relazione a lui trasmessa dal responsabile del procedimento, nella quale sono asseverate le specifiche attivita' svolte e le corrispondenti proposte di pagamento, adeguatamente motivate.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per la determinazione degli incentivi relativi alle attivita' svolte dal personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile successivamente alla data di entrata in vigore del codice, con riferimento a tutti i lavori il cui progetto esecutivo risulti approvato dopo la suddetta data e per i quali siano state previste ed accantonate le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, e' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 aprile 2013

Il Ministro: Cancellieri Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2013 Registro n. 4 Interno, foglio n. 32
 
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