Gazzetta n. 139 del 15 giugno 2013 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 4 giugno 2013
Modifiche ai regolamenti 2 gennaio 2008, n. 10, 18 febbraio 2008, n. 14, 4 agosto 2008, n. 26 e 10 marzo 2010, n. 33. (Provvedimento n. 5).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, istitutivo dell'IVASS;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», ed in particolare l'art. 10 bis relativo alla «Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza» (c.d. «preavviso di rigetto»);
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
Visto il Regolamento ISVAP del 9 maggio 2006, n. 2 di «Attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti dell'ISVAP» ed in particolare l'art. 8 sul preavviso di rigetto;
Visto il Regolamento ISVAP del 2 gennaio 2008, n. 10, concernente la «Procedura di accesso all'attivita' assicurativa e l'Albo delle imprese di assicurazione di cui al Titolo II del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209», ed in particolare l'art. 17;
Visto il Regolamento ISVAP del 18 febbraio 2008, n. 14, concernente la «Definizione delle procedure di approvazione delle modifiche statutarie e delle modifiche al programma di attivita', di autorizzazione dei trasferimenti di portafoglio e delle fusioni e scissioni di cui al Titolo XIV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209», ed in particolare gli articoli 6, 10, 20 e 33;
Visto il Regolamento ISVAP del 4 agosto 2008, n. 26, concernente le «Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al Titolo VII (Assetti proprietari e gruppo assicurativo), Capo III (Partecipazioni delle imprese di assicurazione e riassicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209», ed in particolare l'art. 12;
Visto il Regolamento ISVAP del 10 marzo 2010, n. 33, concernente «l'Accesso e l'esercizio dell'attivita' di riassicurazione di cui ai Titoli V, VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209», ed in particolare gli articoli 14, 100, 104, 113 e 126 nonche' l'art. 30 in relazione al richiamo all'art. 4 anziche' all'art. 14;
Considerato che i richiamati articoli dei Regolamenti ISVAP del 2 gennaio 2008 n. 10, del 18 febbraio 2008 n. 14, del 4 agosto 2008 n. 26 e del 10 marzo 2010 n. 33 disciplinano - con riferimento ai rispettivi procedimenti - la fattispecie del c.d. «preavviso di rigetto»;
Ritenuto di modificare, per esigenze di uniformita' rispetto a quanto previsto dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche alla luce dei connessi orientamenti giurisprudenziali, l'art. 17 del Regolamento ISVAP del 2 gennaio 2008 n. 10, gli articoli 6, 10, 20 e 33 del Regolamento ISVAP del 18 febbraio 2008 n. 14, l'art. 12 del Regolamento ISVAP del 4 agosto 2008 n. 26 e gli articoli 14, 30, 100, 104, 113 e 126 del Regolamento ISVAP del 10 marzo 2010 n. 33;

Adotta
il seguente provvedimento:

Art. 1
Modifiche all'art. 17 del Regolamento ISVAP
del 2 gennaio 2008, n. 10

1. L'art. 17 e' modificato come segue: al comma 3, la parola «sospende» e' sostituita con «interrompe».
 
Art. 2
Modifiche agli articoli 6, 10, 20 e 33 del Regolamento ISVAP
del 18 febbraio 2008, n. 14

1. L'art. 6 e' modificato come segue: al comma 3, la parola «sospende» e' sostituita con la parola «interrompe»;
2. L'art. 10 e' modificato come segue: al comma 3, la parola «sospende» e' sostituita con la parola «interrompe»;
3. L'art. 20 e' modificato come segue: al comma 3, la parola «sospende» e' sostituita con la parola «interrompe»;
4. L'art. 33 e' modificato come segue: al comma 3, la parola «sospende» e' sostituita con la parola «interrompe».
 
Art. 3
Modifiche all'art. 12 del Regolamento ISVAP
del 4 agosto 2008, n. 26

1. L'art. 12 e' modificato come segue: al comma 4, la parola «sospende» e' sostituita con la parola «interrompe» e la parola «riprende» e' sostituita con le parole «inizia nuovamente».
 
Art. 4

Modifiche agli articoli 14, 30, 100, 104, 113 e 126 del Regolamento
ISVAP del 10 marzo 2010, n. 33

1. L'art. 14 e' modificato come segue: al comma 3, la parola «sospende» e' sostituita con la parola «interrompe»;
2. L'art. 30 e' modificato come segue: al comma 1, le parole «all'art. 4» sono sostituite con le parole «all'art. 14»;
3. L'art. 100 e' modificato come segue: al comma 3, la parola «sospende» e' sostituita con la parola «interrompe»;
4. L'art. 104 e' modificato come segue: al comma 3, la parola «sospende» e' sostituita con la parola «interrompe»;
5. L'art. 113 e' modificato come segue: al comma 3, la parola «sospende» e' sostituita con la parola «interrompe»;
6. L'art. 126 e' modificato come segue: al comma 3, la parola «sospende» e' sostituita con la parola «interrompe».
 
Art. 5
Pubblicazione

1. II presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.
 
Art. 6
Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 giugno 2013

Per il direttorio integrato
Il Governatore della Banca d'Italia
Visco
 
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