Gazzetta n. 140 del 17 giugno 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 24 maggio 2013
Estensione dell'autorizzazione alla societa' SGS Italia S.p.A., in Milano a svolgere attivita' di Organismo di valutazione della conformita' alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione.


IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza e
la normativa tecnica

Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 di attuazione della direttiva 89/106/CEE;
Visto il decreto 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalita' per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994 ed in particolare l'art. 47;
Vista la richiesta dell'Organismo SGS Italia s.p.a. di Milano di estendere l'autorizzazione ad effettuare la valutazione di conformita' alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione di cui ai mandati M100, M114, M120, M124 relativi alle norme armonizzate di seguito riportate;
Considerato che le norme oggetto della richiesta non sono interessate anche dai requisiti di cui all'art. 9, punti 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Decreta:

Art. 1

1. La societa' SGS Italia s.p.a. con sede in Milano, Via G.Gozzi 1/A 20129 MI, e' autorizzata a svolgere attivita' di Organismo di certificazione ed ispezione dei prodotti da costruzione secondo le norme sotto riportate:
a) M100 EN 12737 prodotti prefabbricati di calcestruzzo - lastre per pavimentazione di stalle; EN 15037-1 prodotti prefabbricati di calcestruzzo - solai a travetti e blocchi parte 1: travetti; EN 15037-2 prodotti prefabbricati di calcestruzzo - solai a travetti e blocchi- parte 2 : blocchi di calcestruzzo; prodotti prefabbricati di calcestruzzo - solai a travetti e blocchi: blocchi di laterizio; EN 15037-3 prodotti prefabbricati di calcestruzzo - solai a travetti e blocchi - parte3 blocchi di laterizio; EN 15037-4 prodotti prefabbricati di calcestruzzo - solai a travetti e blocchi - parte 4 blocchi polistirene espanso; EN 15258 prodotti prefabbricati di calcestruzzo - elementi per muri di sostegno;
b) M114 EN 459-1 calci da costruzione - parte 1: definizioni, specifiche e criteri di conformita';
c) M120 EN 1090-1 esecuzione di strutture di acciaio ed alluminio - parte1: requisiti per la valutazione di conformita' dei componenti strutturali;
d) M124 EN12591 bitumi e leganti bituminosi - specifiche per i bitumi per applicazioni stradali; EN 13808 bitumi e leganti bituminosi - quadro delle specifiche per le emulsioni cationiche bituminose; EN 13924 bitumi e leganti bituminosi - specifiche per bitumi di grano duro per pavimentazioni; EN 14023 bitumi e leganti bituminosi - quadro delle specifiche riguardanti i bitumi modificati da polimeri; EN 15322 bitumi e leganti bituminosi - quadro di riferimento delle specifiche dei leganti bituminosi fluidificati e flussati.
2. L'autorizzazione decorre dalla data del presente decreto ed e' valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.
 
Art. 2

1. L'attivita' di valutazione dovra' essere svolta secondo la normativa CEN in vigore all'atto della richiesta.
 
Art. 3

1. L'attivita' di cui all'art. 1 deve essere svolta dall'Organismo di valutazione con personale e mezzi strumentali propri, secondo le forme, modalita' e procedure previste dalla direttiva 89/106/CEE. L'eventuale affidamento a terzi dello svolgimento di singole attivita' o di parti di esse e' regolato dall'art. 6 del d.p.r. 9 maggio 2003, n. 156.
2. Gli oneri per il rilascio ed il mantenimento della presente autorizzazione sono a carico dell'Organismo di certificazione e sono determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 06 febbraio 1996, n. 52.
3. Ogni sei mesi l'Organismo di valutazione invia alla Direzione Generale M.C.C.V.N.T - Divisione XIV - Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma, su supporto informatico, copia integrale delle certificazioni rilasciate.
4. Ogni anno l'Organismo di valutazione invia all'indirizzo sopra riportato una relazione sull'attivita' svolta con evidenziazione anche di eventuali partecipazioni ad attivita' di studio, sia in ambito nazionale che comunitario.
 
Art. 4

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli per accertare che l'Organismo continui a rispettare le condizioni per le quali e' stato notificato anche a mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIV.
3. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti, quali il mantenimento delle capacita' tecniche, professionali e strumentali proprie, e' disposta la revoca della presente autorizzazione con provvedimento motivato. Se le non conformita' rilevate sono sanabili in tempi brevi ovvero non sono particolarmente gravi, e' disposta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.
4. Tutti gli atti relativi alla attivita' di valutazione, ivi comprese le relazioni tecniche e i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni.
 
Art. 5

1. Alle procedure relative all'attivita' di notifica degli organismi ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994.
 
Art. 6

1. Il presente decreto di autorizzazione e' pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' notificato alla Commissione europea. Il medesimo e' efficace dalla notifica al soggetto che ne e' destinatario.
Roma, 24 maggio 2013

Il direttore generale: Vecchio
 
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