IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006; Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato; Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»; Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversita' atmosferiche assimilabili alle calamita' naturali; Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE; Visto il proprio decreto 21 gennaio 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 febbraio 2013, n. 30, di declaratoria, tra l'altro, del carattere di eccezionalita' della siccita' dal 1° giugno al 10 settembre 2012 nelle province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia, per effetto dei danni alle produzioni; Vista la nota 22 aprile 2013 con la quale la regione Calabria chiede di inserire i comuni di Bagaladi, Bagnara Calabra, Benestare, Calanna, Careri, Condofuri, Gerace, Gioia Tauro, Gioiosa Jonica, Grotteria, Laganadi, Locri, Mammola, Martone, Melito Porto Salvo, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Plati', Reggio Calabria, Rizziconi, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Giovanni di Gerace, San Lorenzo, San Luca, Sant'Alessio d'Aspromonte, Sant'Ilario dello Jonio e Santo Stefano d'Aspromonte della provincia di Reggio Calabria tra i territori delimitati con il richiamato decreto del 21 gennaio 2013, per i danni alle produzioni; Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;
Decreta:
La dichiarazione di eccezionalita' della siccita' dal 1° giugno al 10 settembre 2012, di cui al decreto 21 gennaio 2013 richiamato nelle premesse, e' estesa ai comuni di Bagaladi, Bagnara Calabra, Benestare, Calanna, Careri, Condofuri, Gerace, Gioia Tauro, Gioiosa Jonica, Grotteria, Laganadi, Locri, Mammola, Martone, Melito Porto Salvo, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Plati', Reggio Calabria, Rizziconi, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Giovanni di Gerace, San Lorenzo, San Luca, Sant'Alessio d'Aspromonte, Sant'Ilario dello Jonio e Santo Stefano d'Aspromonte della provincia di Reggio Calabria, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 giugno 2013
Il Ministro: De Girolamo
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