Gazzetta n. 145 del 22 giugno 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2013
Indicazioni per il coordinamento della piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 gennaio 2008, n. 66, recante: "Istituzione della Piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri".


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «L'istituzione del Servizio nazionale di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali» ed in particolare gli articoli 107 e 108;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile» ed in particolare l'art. 5, comma 2;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, ed in particolare l'art. 4;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2001, recante «Organizzazione del Dipartimento della protezione civile» ed in particolare l'art. 34 ove e' previsto che il Dipartimento, partecipando attivamente a progetti di collaborazione internazionale, sviluppi e mantenga relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile;
Vista la «Hyogo Declaration» firmata dall'Italia in occasione della «Conferenza mondiale sulla riduzione dei disastri» svoltasi a Kobe nel gennaio 2005 ed il piano decennale per ridurre i danni provocati dai rischi naturali, denominato «Hyogo Framework for Action» che si inserisce nel contesto della International Strategy for Disaster Reduction (ISDR), contestualmente approvato;
Vista la nota del 4 maggio 2007 a firma del Presidente del Consiglio dei ministri che conferma, al Dipartimento della protezione civile, l'attribuzione del coordinamento della piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2008, n. 66, recante «L'istituzione della piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri»;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento 13 gennaio 2012, recante la «Costituzione del Nucleo di coordinamento della piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 66/2008»;
Tenuto conto che i compiti assegnati alla piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri includono l'implementazione della «Hyogo Declaration» e dello «Hyogo Framework for Action», lo svolgimento di una funzione di «Focal Point nazionale» e di rappresentanza all'estero della posizione nazionale in materia di riduzione del rischio da disastri, il coordinamento in materia di riduzione del rischio e sviluppo della resilienza nonche' la promozione, diffusione e rafforzamento di una cultura di consapevolezza e prevenzione del rischio;
Tenuto conto che il Nucleo di coordinamento, di cui all'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 66 del 2008 ha prodotto, ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo art. 2, una proposta contenente la struttura organizzativa ed i principi di funzionamento della piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri;
Rilevata la necessita' di fornire indicazioni in merito alle attivita' di coordinamento della piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri;
Tenuto conto delle osservazioni formulate sullo schema della direttiva in rassegna, in fase di predisposizione del provvedimento, dalle amministrazioni coinvolte in merito allo schema di direttiva ed in particolare dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota del 14 novembre 2012;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata in data 24 gennaio 2013;

E m a n a
la seguente direttiva:

Art. 1
Finalita'

1. La piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri costituisce lo strumento nazionale per la realizzazione degli impegni assunti dall'Italia in materia di riduzione del rischio, con particolare riferimento alla «Hyogo Declaration» ed allo «Hyogo Framework for Action».
2. Le finalita' della piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri includono l'univocita' di indirizzo delle politiche di riduzione del rischio di tutti i soggetti che la compongono; il raccordo tra gli ambiti politico, amministrativo, tecnico, scientifico e sociale; il coinvolgimento del sistema-Paese nella riduzione del rischio, avendo particolare riguardo al ruolo delle Regioni; la coerenza tra l'indirizzo e la gestione delle risorse mediante attivita' di concertazione finalizzate all'individuazione di una unitaria politica di riduzione del rischio.
 
Art. 2
Compiti

1. La piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri svolge i seguenti compiti:
a) pone in essere le attivita' necessarie alla realizzazione degli indirizzi previsti dalla «Hyogo Declaration» e dallo «Hyogo Framework for Action» adottati dalla Conferenza mondiale sulla riduzione dei disastri svoltasi a Kobe nel gennaio 2005 e sottoscritti dall'Italia;
b) opera quale «Focal Point nazionale» per l'International Strategy for Disaster Reduction (ISDR);
c) rappresenta all'estero la posizione nazionale in materia di riduzione del rischio da disastri;
d) facilita la collaborazione ed il coordinamento in materia di riduzione del rischio e sviluppo della resilienza tramite attivita' consultive e partecipative e attraverso l'utilizzo dei piu' idonei strumenti operativi;
e) promuove la diffusione ed il rafforzamento di una cultura di consapevolezza e prevenzione del rischio;
f) facilita l'integrazione delle attivita' di riduzione del rischio nelle politiche nazionali di sviluppo previste nei programmi internazionali bilaterali o multilaterali;
g) favorisce la realizzazione di programmi dedicati alla riduzione del rischio in collaborazione con altre piattaforme nazionali, settoriali e regionali, nonche' con la piattaforma globale per la riduzione del rischio da disastri.
 
Art. 3
Composizione

1. Al fine di garantire un'adeguata rappresentativita' degli interessi nazionali e delle istanze territoriali, la piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri e' cosi' composta:
a) Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile;
b) Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali;
c) Ministero degli affari esteri;
d) Ministero dell'interno;
e) Ministero della difesa;
f) Ministero dell'economia e finanze;
g) Ministero dello sviluppo economico;
h) Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare;
i) Ministero delle infrastrutture e trasporti;
j) Ministero della salute;
k) Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca;
l) le regioni i cui rappresentanti sono nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
m) Unione delle province italiane (UPI);
n) Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
o) Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile individua con propri provvedimenti, anche nell'ambito del Servizio nazionale della Protezione Civile, le ulteriori strutture che, sulla base delle tematiche affrontate e di specifiche necessita', partecipano alla piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri.
 
Art. 4
Organi

1. Sono organi della piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri il Comitato di indirizzo e coordinamento, il Comitato esecutivo ed i gruppi di lavoro tematici.
 
Art. 5
Comitato di indirizzo e coordinamento

1. Il Comitato di indirizzo e coordinamento costituisce l'organo di direzione strategica della piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri, nel cui ambito garantisce una sinergica collaborazione tra le componenti politica, scientifica e socio-culturale.
2. Al Comitato di indirizzo e coordinamento partecipano i vertici delle amministrazioni di cui all'art. 3, o loro delegati con autonomia decisionale. La composizione del Comitato garantisce la paritaria rappresentativita' tra le amministrazioni centrali dello Stato e quelle periferiche. Le province ed i comuni italiani, sono rappresentati dai referenti di UPI ed ANCI, muniti di autonomia decisionale. La Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e' rappresentata a mezzo di un proprio delegato munito di autonomia decisionale.
3. Il Comitato di indirizzo e coordinamento si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Capo del Dipartimento della protezione civile che ne dirige e ne coordina i lavori, ed ha facolta' di convocare ulteriori riunioni straordinarie.
4. Nell'ambito della riunione ordinaria annuale, il Comitato di indirizzo e coordinamento provvede a:
a) verificare il raggiungimento degli obiettivi dell'anno in corso;
b) identificare gli obiettivi strategici per l'anno successivo;
c) definire le linee guida per il funzionamento a breve, medio e lungo termine dei gruppi di lavoro tematici;
d) approvare le attivita' dei gruppi di lavoro tematici e la documentazione da essi prodotta.
 
Art. 6
Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo, composto dai coordinatori dei gruppi di lavoro tematici, costituisce l'organo tecnico di gestione ordinaria della piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri.
2. La partecipazione alle riunioni del Comitato esecutivo e' estendibile, a seconda dei casi, a rappresentanti delle diverse strutture di cui all'art. 3, competenti in relazione all'argomento trattato.
3. Il Comitato esecutivo monitora il funzionamento dei gruppi di lavoro tematici e garantisce la necessaria interconnessione e condivisione della documentazione prodotta.
4. Il Comitato esecutivo rappresenta la posizione nazionale nelle istanze internazionali preposte alla riduzione del rischio da disastri e favorisce la realizzazione di programmi dedicati alla riduzione del rischio in collaborazione con altre piattaforme nazionali, settoriali e regionali, nonche' con la piattaforma globale per la riduzione del rischio da disastri.
5. Il Comitato esecutivo cura l'agenda del Comitato di indirizzo e coordinamento e ne predispone gli atti.
 
Art. 7
Gruppi di lavoro tematici

1. I gruppi di lavoro tematici costituiscono la sede tecnica del dialogo e della collaborazione tra le varie strutture di cui all'art. 3.
2. I gruppi di lavoro tematici sono istituiti, modificati o sciolti con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile che, sentito il Comitato di indirizzo e coordinamento, ne definisce la composizione e l'eventuale articolazione in sottogruppi, definiti principalmente sulla base dei rischi.
3. Ciascun gruppo di lavoro tematico e' coordinato da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile o di una delle altre strutture che ne fanno parte. Tale rappresentante e' membro del Comitato esecutivo.
4. Le modalita' di funzionamento dei gruppi di lavoro tematici sono definite in seno al Comitato esecutivo. Le attivita' svolte dai singoli gruppi sono tra loro collegate, anche mediante la condivisione, in seno al Comitato esecutivo, delle informazioni e dei documenti prodotti.
5. Nel rispetto delle competenze, i gruppi di lavoro tematici garantiscono la ricognizione e la valutazione delle iniziative volte alla riduzione dei rischi sul territorio nazionale, definiscono lo stato dell'arte in merito alle diverse tipologie di rischio ed ai principali strumenti di mitigazione, individuano eventuali carenze e propongono l'introduzione di nuove pratiche. A tale scopo, i gruppi di lavoro predispongono delle schede sintetiche inerenti alle attivita' ritenute di maggiore efficacia nell'ottica della riduzione del rischio dei disastri.
 
Art. 8
Funzioni del Capo del Dipartimento
della protezione civile

1. Al fine di conseguire un'uniformita' di indirizzo e di azione, il Capo del Dipartimento della protezione civile, con propri provvedimenti:
a) determina gli obiettivi tecnico-operativi della piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri, sulla base delle intese e degli orientamenti emersi in seno al Comitato di indirizzo e coordinamento;
b) istituisce, modifica o sopprime i gruppi di lavoro tematici, avendo riguardo alle seguenti priorita':
analisi e mappatura dei rischi, anche con riferimento ai sistemi cartografici in uso ed alla evoluzione dei prodotti informatici;
sistemi di monitoraggio, allertamento ed ottimizzazione dei metodi di condivisione delle informazioni col sistema nazionale;
normativa;
pianificazione ed organizzazione dei sistemi di risposta alle emergenze anche a fronte delle previste fasi operative dell'allertamento (pre-allerta, attenzione, pre-allarme, allarme);
formazione e comunicazione;
finanziamento delle calamita' e sistema delle assicurazioni;
interventi strutturali per la mitigazione del rischio;
c) definisce i compiti dei gruppi di lavoro tematici e la relativa composizione;
d) sentite le strutture di provenienza, nomina i componenti dei gruppi di lavoro tematici;
e) nomina i rappresentanti del Dipartimento della protezione civile nei diversi gruppi di lavoro tematici;
f) identifica, nell'ambito del personale di cui ai punti d) ed e), il coordinatore del Comitato esecutivo ed i coordinatori dei diversi gruppi di lavoro tematici.
2. Ciascuna delle strutture di cui all'art. 3, per quanto di propria competenza e ad integrazione di quanto previsto dalle connesse procedure, assicura il conseguimento delle finalita' di cui alla presente direttiva.
 
Art. 9
Nucleo di coordinamento
della piattaforma nazionale

1. Il Nucleo di coordinamento di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 gennaio 2008, n. 66, termina le proprie attivita' all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento.
 
Art. 10
Partecipazione alle attivita' della piattaforma

1. I membri dei Comitati di cui agli articoli 5 e 6 e dei gruppi di lavoro tematici di cui all'art. 7 svolgono la propria attivita' nell'ambito della piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri a titolo gratuito. Gli eventuali oneri derivanti dalla partecipazione alle riunioni sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.
La presente direttiva sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 aprile 2013

Il Presidente: Monti

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 4, foglio n. 306
 
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