Gazzetta n. 146 del 24 giugno 2013 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 2013 |
Riparto del Fondo di intervento integrativo tra le regioni e le province autonome per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n.85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e, in particolare, l'art. 1, comma 5; Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 16, comma 4, che istituisce il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore, cosi' come modificata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 147; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 89, che consente la destinazione di tale Fondo anche alla erogazione di borse di studio previste dall'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante revisione normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6; Visto in particolare l'art. 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 29 marzo 2012, n.68, che prevede l'istituzione di uno specifico fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio; Viste le disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2001, emanato a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n.390, e in particolare le disposizioni relative ai requisiti di merito e di condizione economica, tuttora vigenti ai sensi all'art. 8, comma 5, del decreto legislativo n. 68/2012. Visto lo stanziamento iniziale del capitolo 1710 «Fondo Integrativo per la concessione delle borse di studio» dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2012 del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, pari a € 164.742.740,00 (nota 64485 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale del Bilancio - Ufficio XIV) nonche' lo stanziamento del capitolo 1695 «Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le Regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio, pari a € 2.700.000,00; Considerato che l'ammontare complessivo delle risorse da trasferire alle Regioni, per l'anno 2012, al netto delle risorse quantificate in € 4.581.000,00 riferite alle Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n.191, art. 2, commi da 106 a 126, e' pari a € 162.861.740,00 di cui € 78.863.513,00 gia' assegnate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca alle regioni a titolo di anticipazione e la restante quota pari ad € 83.998.227,00 iscritta nel conto dei residui del capitolo 1710 dello stato di previsione del predetto Ministero, per l'anno finanziario 2013; Visti i dati trasmessi dalle Regioni, elaborati sulla base dei criteri stabiliti dal richiamato art. 16 ai fini del riparto del Fondo di intervento integrativo per l'anno 2012; Tenuto conto che, nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il riparto del Fondo di intervento integrativo per l'anno 2012 e' definito secondo i criteri di cui all'art. 16 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001; Tenuto conto che lo stanziamento disponibile per il riparto dell'anno 2012 (€ 162.861.740,00) risulta maggiore rispetto a quello dell'anno 2011 (€ 98.579.402,00); Ravvisata l'opportunita' di assicurare ad ogni Regione una assegnazione 2012 non inferiore a quella attribuita nell'esercizio finanziario 2011; Considerato che tale obiettivo richiede, nell'ambito dei criteri di riparto dello stanziamento 2012, una modifica della percentuale definita dall'art. 16, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 con un innalzamento del parametro dall'80% al 100%; Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome formulato nella adunanza del 24 gennaio 2013; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Decreta:
Art. 1 La destinazione del Fondo
1. I trasferimenti sul Fondo Integrativo per la concessione delle borse di studio, di seguito denominato Fondo, sono destinati dalle Regioni alla concessione di borse di studio, sino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei al loro conseguimento, secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2001 «Disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390». 2. L'art. 16, comma 8, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 9 aprile 2001 viene modificato assicurando a ciascuna regione una assegnazione non inferiore al 100% di quella ottenuta nell'esercizio finanziario precedente. 3. Nelle more della definizione dei requisiti di eleggibilita' di cui all'art.7, comma 7, del decreto legislativo n. 68/2012, i trasferimenti di cui al comma 1 del presente articolo sono diretti al soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 7, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 68/2012. In attuazione dell'art. 18, comma 7, del decreto legislativo n. 68/2012, le risorse di cui al Fondo confluiscono dal bilancio dello Stato ai bilanci regionali mantenendo le proprie finalizzazioni. 4. Per la concessione delle borse di studio le Regioni utilizzano prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del Fondo di cui al presente decreto. 5. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle Regioni alla concessione di borse di studio e di prestiti d'onore nell'anno accademico successivo.
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| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Il riparto del Fondo per l'anno 2012
1. Con riferimento ai criteri di cui all'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2001 ed ai dati trasmessi dalle Regioni, elaborati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Fondo di intervento integrativo per il 2012 e' ripartito sulla base della tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Le risorse trasferite alle Regioni sono iscritte in uno specifico capitolo in entrata ed in uscita del bilancio regionale avente destinazione vincolata e sono utilizzate nell'anno accademico 2012-2013. L'importo di € 4.581.000,00 riferito alle Province autonome di Trento e Balzano, ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi da 106 a 126, e' reso indisponibile. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 marzo 2013
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Catricala'
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Profumo
Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 4, foglio n. 333
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