Gazzetta n. 146 del 24 giugno 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 70
Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, recante norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 concernente la struttura del Segretariato generale della difesa - Direzione generale degli armamenti, delle Direzioni generali, compresi i relativi Uffici tecnici territoriali, e degli Uffici centrali del Ministero della difesa;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 settembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 4 marzo 1981, recante Istituzione della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 febbraio 2013;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2013;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e dell'interno;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Sistema unico del reclutamento
e della formazione pubblica

1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione e' denominata Scuola nazionale dell'amministrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. La Scuola nazionale dell'amministrazione, l'istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa, la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, di seguito denominate: «Scuole», costituiscono il «Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica», di seguito denominato: «Sistema unico», al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare la qualita' delle attivita' formative dei dirigenti e dei funzionari pubblici, garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarita'.
3. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici si rivolgono prioritariamente alle Scuole del Sistema unico per la formazione del proprio personale.
4. Non rientrano nel Sistema unico le attivita' di formazione e reclutamento relative ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare, alle Forze di polizia e ai vigili del fuoco.
5. Le Scuole appartenenti al Sistema unico adeguano, secondo i rispettivi ordinamenti, la missione, i compiti e la struttura organizzativa ai principi di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e alle disposizioni del presente regolamento.
6. Resta ferma per il Ministero degli affari esteri, nell'ambito dell'istituto diplomatico «Mario Toscano», l'attivita' di aggiornamento e formazione professionale specifica collegata al servizio all'estero del proprio personale.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
«Art. 11 (Riordino delle Scuole pubbliche di
formazione). - 1. Al fine di ottimizzare l'allocazione
delle risorse e migliorare la qualita' delle attivita'
formative dei dirigenti e dei funzionari pubblici,
garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarieta', con
uno o piu' regolamenti adottati entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro per pubblica amministrazione
e la semplificazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari
esteri, con il Ministro della difesa e con il Ministro
dell'interno, anche modificando le disposizioni legislative
vigenti, sono individuate idonee forme di coordinamento tra
le scuole pubbliche di formazione, gli istituti di
formazione e le altre strutture competenti ed e' riformato
il sistema di reclutamento e di formazione dei dirigenti e
dei funzionari pubblici anche mediante adeguati meccanismi
di collegamento tra la formazione propedeutica
all'ammissione ai concorsi e quella permanente, attenendosi
ai seguenti criteri:
a. eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni
delle strutture e funzioni coincidenti o analoghe;
b. precisa individuazione e disciplina delle missioni
e dei compiti di ciascuna struttura;
c. per il reclutamento e la formazione generica dei
dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello
Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della
concentrazione in una scuola centrale esistente;
d. per la formazione specialistica e permanente dei
dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello
Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della
tendenziale concentrazione in un'unica struttura gia'
esistente per singolo Ministero e per gli enti vigilati
dallo stesso, con unificazione delle risorse e
coordinamento con le strutture formative militari;
e. ottimizzazione dei locali adibiti alla formazione,
favorendo l'uso gratuito da parte di altre strutture
formative pubbliche;
f. individuazione di forme di razionalizzazione e di
coordinamento della formazione permanente dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo
che la relativa formazione possa svolgersi anche con
modalita' decentrate e in collaborazione con istituti
universitari italiani o stranieri;
g. previsione di convenzioni quadro tra la scuola
centrale di cui alla lettera c. e gli enti territoriali per
il reclutamento della dirigenza e la formazione dei
dipendenti degli enti medesimi;
h. revisione della disciplina degli incarichi di
docenza al fine di garantire la stabilita' del corpo
docente e l'eccellenza dell'insegnamento presso le scuole
pubbliche di formazione;
i. previsione che, al fine di eliminare duplicazioni
e di razionalizzare le risorse umane e finanziarie
disponibili:
1) l'attivita' di formazione riguardante ambiti
omogenei e' programmata e svolta in conformita' con linee
di indirizzo stabilite dai soggetti che operano nei
predetti ambiti;
2) la gestione delle risorse finanziarie relative
alla formazione ed alle scuole ed agli istituti di
formazione operanti in ambiti omogenei avvenga in maniera
coordinata.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178
(Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica
amministrazione (SSPA), a norma dell'art. 24 della legge 18
giugno 2009, n. 69), e' pubblicato nella 14 dicembre 2009,
n. 290.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 87 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
«Art. 87 (Istituzione e fini). - E' istituito in seno
al Ministero degli affari esteri l'Istituto diplomatico.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24
settembre 2004, n. 272 (Regolamento di disciplina in
materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi
dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
novembre 2004, n. 267.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio
2010, n. 95 (Riorganizzazione del Ministero degli affari
esteri, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 15 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 giugno 2010, n. 145.
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
28 settembre 2000, n. 301 (Norme per il riordino della
Scuola superiore dell'economia e delle finanze), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2000, n.
250.
- Il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013
(Struttura del Segretariato generale della difesa -
Direzione generale degli armamenti, delle Direzioni
generali, compresi i relativi Uffici tecnici territoriali,
e degli Uffici centrali del Ministero della difesa) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2013, n. 72,
S.O.
- Il decreto del Ministro dell'interno in data 10
settembre 1980 (Istituzione della Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno), e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 1981, n. 62.

Note all'art. 1:
- Per l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, si vedano i riferimenti normativi alle
premesse.
 
Art. 2
Comitato per il coordinamento
delle scuole pubbliche di formazione

1. E' istituito un «Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione», di seguito denominato: «Comitato», con il compito di definire gli indirizzi e l'operativita' del Sistema unico. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da lui delegato e composto dagli organi di vertice delle Scuole di cui all'articolo 1. Il Comitato ha sede presso la Scuola nazionale dell'amministrazione che svolge funzioni di supporto tecnico allo stesso con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base alla legislazione vigente per la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.
2. Il Comitato, con uno o piu' regolamenti, disciplina il proprio funzionamento in conformita' con le indicazioni generali contenute nel presente regolamento.
3. Al Comitato spettano le seguenti funzioni:
a) programmazione delle attivita' di formazione, attraverso l'adozione di un programma triennale delle attivita' di formazione dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici, secondo la procedura di cui all'articolo 8;
b) definizione di linee guida contenenti standard metodologici, scientifici ed economici vincolanti per le amministrazioni, volti a regolare le modalita' di elaborazione dei piani di formazione di cui all'articolo 8, al fine di promuovere la qualita' dell'offerta formativa, evitare sprechi di risorse, fornire indicazioni utili per un'adeguata valutazione delle esigenze formative;
c) coordinamento della partecipazione delle Scuole alle attivita' di formazione dei dirigenti e funzionari delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici;
d) coordinamento dell'offerta formativa, ripartendo attivita' e corsi tra le singole Scuole sulla base delle rispettive aree di competenza e nell'ambito delle rispettive disponibilita' di risorse umane, strumentali e finanziarie;
e) razionalizzazione della scelta delle sedi e dell'uso dei locali;
f) coordinamento nell'utilizzo delle risorse finanziarie delle Scuole;
g) organizzazione dell'utilizzo e dello scambio dei docenti delle Scuole incaricati ai sensi dell'articolo 14;
h) definizione delle linee guida per la stipula e la revisione delle convenzioni con le universita', con gli istituti di formazione e con gli enti territoriali.
4. Le delibere del Comitato nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 vincolano le Scuole all'attuazione dei conseguenti provvedimenti.
5. L'istituzione del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; la partecipazione dei componenti a tale organismo e' a titolo gratuito e non da' diritto ad alcun emolumento, compenso, gettone di presenza o rimborso spese comunque denominati.
 
Art. 3
Programmazione del reclutamento dei dirigenti e funzionari delle
amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo e degli
enti pubblici non economici
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica entro il 30 aprile di ciascun anno redige il «Piano triennale previsionale di reclutamento di dirigenti e funzionari nelle amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici». Il Piano e' elaborato mediante un modello di previsione quantitativa e qualitativa del fabbisogno di reclutamento, tenendo conto del numero di posti vacanti e in funzione degli obiettivi generali di dimensionamento degli organici, nonche' sulla base della valutazione strategica delle missioni e dei programmi assegnati alle pubbliche amministrazioni. Il Piano e' predisposto con riferimento al triennio decorrente dall'anno successivo a quello di elaborazione ed e' approvato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, dal Consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno di ogni anno.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base del Piano di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti il numero dei posti e i profili professionali da destinare al reclutamento di dirigenti e funzionari tramite corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione o dalle altre Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica per quanto concerne il reclutamento dei funzionari e il numero dei posti e i relativi profili professionali destinati al reclutamento da parte delle singole amministrazioni. Entro la medesima data, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il numero dei posti destinati al reclutamento del personale della carriera diplomatica e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il numero dei posti destinati al reclutamento del personale della carriera prefettizia, nonche' del personale da assegnare all'albo dei segretari comunali e provinciali. Con i medesimi decreti e' inoltre disposta l'autorizzazione all'assunzione dei vincitori dei concorsi a valere sulle facolta' assunzionali delle singole amministrazioni.
3. Le modalita' di reclutamento del personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonche' le modalita' di iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali rimangono regolate dalle disposizioni vigenti.
 
Art. 4
Reclutamento dei funzionari nelle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici
1. L'accesso alle aree funzionali per le quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea, nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, nonche' alla qualifica di funzionario di amministrazione negli enti pubblici di ricerca, avviene, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti, tramite corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione o dalle altre Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione. Per il comparto scuola, universita' ed AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore. Per la quota del cinquanta per cento dei posti messa a concorso dalle singole amministrazioni restano ferme le disposizioni legislative speciali.
2. I bandi di concorso per l'ammissione ai corsi-concorso indicano, tra l'altro:
a) il titolo di studio di ammissione al concorso: i candidati non dipendenti pubblici devono essere in possesso almeno della laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; i candidati gia' dipendenti di amministrazioni pubbliche devono essere in possesso almeno della laurea triennale con esperienza professionale almeno triennale nell'ambito della pubblica amministrazione;
b) il numero degli allievi da ammettere al corso-concorso selettivo, pari al numero dei posti da ricoprire, maggiorato del venti per cento, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in base al Piano triennale previsionale di reclutamento di dirigenti e funzionari nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici;
c) le diverse classi di concorso, determinate in funzione dei profili professionali;
d) i criteri relativi alle prove concorsuali consistenti in due prove scritte, eventualmente precedute da una prova preselettiva, e una prova orale che comprende un colloquio diretto ad accertare la conoscenza di almeno una lingua straniera comunitaria tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi di ammissione ai corsi-concorso selettivi, degli esami conclusivi della fase di formazione iniziale e degli esami finali sono nominate dalle Scuole del Sistema unico che bandiscono i concorsi.
4. Le graduatorie dei vincitori dei concorsi di ammissione ai corsi-concorso selettivi sono approvate dalle Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica e sono pubblicate sul sito internet della Scuola nazionale dell'amministrazione e delle altre Scuole del Sistema unico. Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alle norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Note all'art. 4:
- Il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509
(Norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000,
n. 2.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 (Norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi), e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O.
 
Art. 5
Corso-concorso selettivo
per il reclutamento dei funzionari

1. Le modalita' di svolgimento del semestre di formazione iniziale del corso-concorso, della valutazione continua, dell'esame conclusivo della fase di formazione iniziale e dell'esame finale sono stabilite con delibera del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione. Le modalita' di svolgimento del corso-concorso includono la partecipazione di tutte le Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica, ripartendo la responsabilita' dei singoli moduli formativi in funzione della specializzazione di ciascuna struttura.
2. Gli ammessi alla frequenza del corso-concorso che non si presentano entro otto giorni dall'inizio del corso, senza giustificato e documentato motivo, sono esclusi dal corso. Coloro che non abbiano potuto iniziare o proseguire la frequenza del corso per maternita' o per gravi motivi previsti dalla legge e dai contratti collettivi, comprovati tempestivamente da idonea documentazione, possono chiedere di essere ammessi al corso-concorso successivo.
3. Accedono all'esame conclusivo della fase di formazione iniziale gli allievi che conseguono nella valutazione continua una media delle votazioni pari almeno a ottanta su cento ed abbiano frequentato almeno l'ottanta percento del corso. Superano l'esame gli allievi che si collocano in graduatoria nel limite dei posti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b).
4. Gli allievi che superano l'esame di cui al comma 3 vengono assegnati alle amministrazioni di destinazione, scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di merito, per svolgere un periodo di formazione specialistica di tre mesi. Le amministrazioni di destinazione determinano le modalita' di svolgimento della formazione specialistica, anche avvalendosi delle Scuole di riferimento.
5. A conclusione del periodo di formazione specialistica gli allievi sostengono un esame finale, consistente in una prova scritta di carattere pratico e in una prova orale, basato sugli ambiti di competenza dell'amministrazione presso la quale sara' assegnato il candidato. Superano l'esame finale gli allievi che conseguono una votazione di almeno ottanta su cento.
6. Le graduatorie dei vincitori per ciascuna amministrazione di assegnazione degli allievi sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicate sui siti istituzionali delle Scuole del Sistema unico e della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica. Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede all'assegnazione dei vincitori alle amministrazioni di destinazione.
 
Art. 6
Trattamento economico degli allievi
al corso-concorso per funzionari

1. Agli allievi del corso-concorso selettivo non dipendenti pubblici la Scuola nazionale dell'amministrazione o le altre Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica che bandiscono il corso-concorso corrispondono una borsa di studio stabilita in mille euro mensili al netto di oneri fiscali e previdenziali, rivalutata secondo l'indice ISTAT-FOI a inizio di ciascun corso. L'importo della borsa di studio sara' rimborsato dall'amministrazione di destinazione finale.
2. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici e' corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico in godimento, senza alcun trattamento di missione. L'importo corrisposto sara' rimborsato dall'amministrazione di destinazione del dipendente all'amministrazione che lo ha anticipato.
3. Gli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici sono collocati a disposizione delle scuole presso le quali svolgono il corso-concorso con riconoscimento dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti di legge.
 
Art. 7
Reclutamento dei dirigenti

1. Al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro anni. Sono, altresi', ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purche' muniti di diploma di laurea. Sono altresi' ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
2. Al corso-concorso selettivo di formazione di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere ammessi, con le modalita' stabilite nel regolamento di cui al comma 5 del medesimo articolo 28, i soggetti muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonche' di dottorato di ricerca, o diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione individuale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, o master di secondo livello conseguito presso universita' italiane o straniere dopo la laurea magistrale. Al corso-concorso possono essere ammessi, altresi', i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea specialistica o magistrale, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso della laurea.
3. Il corso-concorso ha la durata di dodici mesi comprensivi di un periodo di applicazione presso amministrazioni pubbliche, uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale, secondo modalita' determinate dal decreto di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Durante la partecipazione al corso e nel periodo di applicazione e' corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola nazionale dell'amministrazione.
4. La percentuale sui posti di dirigente disponibili riservata al corso-concorso di cui al comma 2 non puo' essere inferiore al cinquanta per cento.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2 e' abrogato;
b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Concorso pubblico per titoli ed esami»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni ed enti di cui all'articolo 1, comma 1, avviene per concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dalle singole amministrazioni, nella percentuale massima del cinquanta per cento dei posti da ricoprire.»;
3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i titoli valutabili nell'ambito del concorso di cui al comma 1 ed il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi nell'ambito della procedura concorsuale. Il valore complessivo dei titoli non puo' superare il quaranta per cento della votazione finale del candidato.»;
c) all'articolo 5, comma 1, le parole: «Il concorso pubblico per esami» sono sostituite dalle seguenti: «Il concorso pubblico per titoli ed esami»;
d) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole: «prova orale» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' il punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli»;
e) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti: «su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione»;
f) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti: «su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione»;
g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, per una percentuale non inferiore al cinquanta per cento dei posti da ricoprire, avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione.»;
h) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: «Art. 10 (Graduatoria del concorso). - 1. Al corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti disponibili di cui all'articolo 7, comma 1, maggiorato del venti per cento.
2. La graduatoria di merito del concorso di ammissione al corso-concorso e' predisposta dalla commissione esaminatrice in base al punteggio finale conseguito da ciascun candidato, costituito dalla somma dei voti di ciascuna delle prove scritte e dal voto della prova orale. A parita' di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di titoli di preferenza. La graduatoria di merito e' approvata con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione ed e' pubblicata sul sito internet della stessa Scuola. Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»;
i) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Commissioni esaminatrici). - 1. Le commissioni esaminatrici del concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli esami di cui agli articoli 13 e 14, sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.»;
l) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente: «Art. 12 (Modalita' di svolgimento dei corsi). - 1. Con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione, d'intesa con il Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione sono stabilite le modalita' di svolgimento della fase di formazione generale del corso-concorso della durata di otto mesi, della valutazione continua, dell'esame conclusivo della fase di formazione specialistica e dell'esame finale.»;
m) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: «Art. 13 (Valutazione continua ed esame conclusivo della fase di formazione generale). - 1. Gli allievi che conseguono nella valutazione continua una media delle votazioni pari almeno a ottanta su cento accedono all'esame conclusivo della fase di formazione generale. Superano l'esame gli allievi che si collocano in graduatoria nel limite dei posti di dirigente in concorso.»;
n) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: «Art. 14 (Formazione specialistica). - 1. Gli allievi che superano l'esame di cui all'articolo 13 vengono assegnati alle amministrazioni di destinazione, scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di merito, per svolgere un periodo di formazione specialistica di quattro mesi. Il Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione provvede all'organizzazione del periodo di formazione specialistica tramite le Scuole di riferimento per singolo Ministero o, in mancanza, tramite la Scuola nazionale dell'amministrazione.
2. A conclusione del periodo di formazione specialistica gli allievi sostengono un esame finale. Superano l'esame finale gli allievi che conseguono una votazione di almeno ottanta su cento.»;
o) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente: «Art. 15 (Graduatoria finale del corso-concorso). - 1. Le graduatorie dei vincitori sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che viene pubblicato sui siti internet delle scuole di formazione di cui all'articolo 14, comma 1, e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede all'assegnazione dei vincitori alle amministrazioni di destinazione.»;
p) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Trattamento economico degli allievi). - 1. Agli allievi del corso-concorso selettivo non dipendenti pubblici la Scuola nazionale dell'amministrazione corrisponde una borsa di studio stabilita in millecinquecento euro mensili al netto degli oneri fiscali e previdenziali, rivalutata secondo l'indice ISTAT-FOI ad inizio di ciascun corso. L'importo della borsa di studio corrisposto dalla Scuola nazionale dell'amministrazione sara' rimborsato dall'amministrazione di destinazione finale.
2. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici e' corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico in godimento, senza alcun trattamento di missione. L'importo corrisposto sara' rimborsato dall'amministrazione di destinazione del dipendente all'amministrazione che lo ha anticipato. Qualora il trattamento economico del dipendente sia inferiore a millecinquecento euro mensili, la Scuola nazionale dell'amministrazione corrisponde un'integrazione.
3. Gli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici sono collocati a disposizione della Scuola nazionale dell'amministrazione con il riconoscimento dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti di legge.»;
q) le parole: «Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Scuola Nazionale dell'Amministrazione».
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 28 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente
regolamento:
«Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente della
seconda fascia). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente
nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per
concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni
ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito
dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte
relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della
pubblica amministrazione, sono definiti:
a) le percentuali, sul complesso dei posti di
dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e al
corso-concorso;
b) la percentuale di posti che possono essere
riservati al personale di ciascuna amministrazione che
indice i concorsi pubblici per esami;
c) i criteri per la composizione e la nomina delle
commissioni esaminatrici;
d) le modalita' di svolgimento delle selezioni,
prevedendo anche la valutazione delle esperienze di
servizio professionali maturate nonche', nella fase di
prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una
riserva di posti non superiore al 30 per cento per il
personale appartenente da almeno quindici anni alla
qualifica apicale, comunque denominata, della carriera
direttiva;
e) l'ammontare delle borse di studio per i
partecipanti al corso-concorso.
6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2,
anteriormente al conferimento del primo incarico
dirigenziale, frequentano un ciclo di attivita' formative
organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo puo'
comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni
italiane e straniere, enti o organismi internazionali,
istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo
formativo, di durata non superiore a dodici mesi, puo'
svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative
pubbliche o private.
7. (Abrogato).
7-bis. (Abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1. Le
disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art.
97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e
dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono
altresi', per le Regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».
- Per i riferimenti al decreto ministeriale n. 509 del
1999, si vedano le note all'art. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004, come
modificato dal presente regolamento:
«Art. 3 (Concorso pubblico per titoli ed esami). - 1.
L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni
ed enti di cui all'art. 1, comma 1, avviene per concorso
pubblico per titoli ed esami, indetto dalle singole
amministrazioni, nella percentuale massima del cinquanta
per cento dei posti da ricoprire.
2. La percentuale dei posti da riservare al personale
dipendente dell'amministrazione che indice il concorso e'
pari al trenta per cento dei posti messi a concorso.
2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sono stabiliti i titoli valutabili nell'ambito del
concorso di cui al comma 1 ed il valore massimo assegnabile
ad ognuno di essi nell'ambito della procedura concorsuale.
Il valore complessivo dei titoli non puo' superare il
quaranta per cento della votazione finale del candidato.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004, come
modificato dal presente regolamento:
«Art 5 (Modalita' di svolgimento delle selezioni). - 1.
Il concorso pubblico per titoli ed esami consiste nello
svolgimento di due prove scritte e di una prova orale. Nel
caso di concorsi per l'accesso alla dirigenza tecnica
l'amministrazione puo' prevedere una terza prova scritta
obbligatoria, da indicare nel bando di concorso, volta alla
verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici
compiti connessi al posto da ricoprire. Tale prova consiste
nella soluzione di questioni o problemi di natura tecnica
inerenti all'esercizio dei compiti cui il dirigente deve
essere preposto.
2. La prima prova scritta, a contenuto teorico, verte
sulle materie indicate nel bando di concorso. L'altra
prova, a contenuto pratico, e' diretta ad accertare
l'attitudine dei candidati alla soluzione corretta, sotto
il profilo della legittimita', della convenienza e della
efficienza ed economicita' organizzativa, di questioni
connesse con l'attivita' istituzionale dell'amministrazione
che ha indetto il concorso.
3. La prova orale consiste in un colloquio sulle
materie indicate nel bando di concorso e mira ad accertare
la preparazione e la professionalita' del candidato,
nonche' l'attitudine all'espletamento delle funzioni
dirigenziali. Nell'ambito della prova orale, al fine di
valutare la conoscenza, da parte del candidato, della
lingua straniera ad un livello avanzato, e' prevista la
lettura, la traduzione di testi e la conversazione in una
lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate
nel bando. Nel corso della prova orale e' accertata la
conoscenza a livello avanzato dell'utilizzo del personal
computer e dei software applicativi piu' diffusi da
realizzarsi anche mediante una verifica pratica, nonche' la
conoscenza da parte del candidato delle problematiche e
delle potenzialita' connesse all'uso degli strumenti
informatici in relazione ai processi comunicativi in rete,
all'organizzazione e gestione delle risorse e al
miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi.
4. La commissione esaminatrice, al fine di assicurare
la trasparenza amministrativa nell'ambito del procedimento
concorsuale, stabilisce, preventivamente, i criteri e le
modalita' di valutazione delle prove concorsuali da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i
punteggi da attribuire alle singole prove. La commissione,
prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale,
determina i quesiti da porre ai singoli candidati per
ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti
a ciascun candidato con estrazione a sorte.
5. Ciascuna prova e' valutata in centesimi e si intende
superata con un punteggio non inferiore a settanta
centesimi. Il punteggio complessivo e' determinato sommando
i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto
riportato nella prova orale, nonche' il punteggio
conseguito all'esito della valutazione dei titoli.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004, come
modificato dal presente regolamento:
«Art. 6 (Ciclo di attivita' formative). - 1. I
vincitori del concorso sono assunti dall'amministrazione e,
anteriormente al conferimento del primo incarico
dirigenziale, sono tenuti a frequentare un ciclo di
attivita' formative, organizzato dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione su delibera conforme del
Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di
formazione.
2. Il ciclo formativo ha una durata massima di dodici
mesi e si svolge secondo il programma predisposto dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione su delibera
conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole
pubbliche di formazione. Tale ciclo puo' comprendere anche
un periodo di applicazione presso amministrazioni italiane
o straniere, enti o organismi internazionali, aziende
pubbliche o private e puo' svolgersi anche in
collaborazione con istituti universitari italiani o
stranieri ovvero con primarie istituzioni formative
pubbliche o private. La frequenza al ciclo formativo e'
obbligatoria ed a tempo pieno.
3. Il programma di ciascun ciclo formativo deve
comunque prevedere tempi e modalita' di valutazione sia
delle attivita' didattiche sia di quelle svolte nell'ambito
dei periodi di applicazione, con la verifica del livello di
professionalita' acquisito al termine del ciclo. Per
ciascun partecipante la Scuola annota su un'apposita scheda
curriculare i risultati della valutazione continua e della
verifica finale. La scheda e' inserita nel fascicolo
personale del dirigente e valutata dall'Amministrazione ai
fini del conferimento del primo incarico dirigenziale.».
 
Art. 8
Programmazione della formazione
dei dirigenti e dei funzionari

1. La programmazione della formazione e' ispirata al criterio generale dell'effettiva corrispondenza tra le esigenze formative delle amministrazioni e l'offerta formativa del Sistema unico, al fine di garantire un utilizzo razionale delle risorse.
2. A tale fine, le amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici adottano, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un Piano triennale di formazione del personale in cui sono rappresentate le esigenze formative delle singole amministrazioni. I Piani sono trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato di cui all'articolo 2 che redige il «Programma triennale delle attivita' di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici», secondo il criterio della programmazione a scorrimento, entro il 31 ottobre di ogni anno.
3. Gli enti territoriali possono aderire al programma di cui al comma 2, con oneri a proprio carico, comunicando al Comitato entro il 30 giugno le proprie esigenze formative.
4. Il Programma triennale contiene:
a) il quadro generale delle esigenze formative di ogni amministrazione;
b) il prospetto delle risorse disponibili nell'ambito dei bilanci delle Scuole destinati alla formazione;
c) la ripartizione dei corsi tra le scuole e la definizione generale della loro organizzazione;
d) l'individuazione delle ulteriori attivita' formative offerte dalle Scuole con costi a carico delle amministrazioni e delle relative modalita' di contribuzione;
e) la definizione delle modalita' e dell'estensione del coinvolgimento nelle attivita' di formazione delle universita' e degli istituti di formazione;
f) la definizione dei contenuti, delle modalita' di stipula e dell'estensione delle convenzioni con gli enti territoriali e con i soggetti privati.
5. Le Scuole erogano l'attivita' formativa di competenza in conformita' con quanto stabilito dal Programma triennale.
 
Art. 9
Disponibilita' gratuita delle strutture pubbliche

1. Le Scuole del Sistema unico favoriscono l'uso gratuito delle proprie strutture anche per lo svolgimento di corsi organizzati da altre scuole pubbliche o da amministrazioni diverse da quella di appartenenza, in conformita' con il criterio generale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95.
Note all'art. 9:
- Per l'art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 95 del
2012, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 10
Formazione per le amministrazioni statali anche a ordinamento
autonomo e per gli enti pubblici non economici
1. I corsi e le attivita' inseriti nel Programma triennale di cui all'articolo 3 e destinati alle amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e agli enti pubblici non economici non comportano, di regola, costi a carico di tali amministrazioni ed enti. I predetti corsi sono istituiti nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente nei pertinenti capitoli di spesa dei bilanci delle scuole di formazione.
2. Secondo quanto previamente stabilito nel Programma triennale, possono essere previste, altresi', attivita' di formazione a spese delle amministrazioni pubbliche che intendano fruirne.
 
Art. 11
Formazione in convenzione a favore di enti territoriali
e soggetti privati

1. La Scuola nazionale dell'amministrazione e le altre Scuole del Sistema unico, sulla base dell'attivita' di coordinamento svolta dal Comitato di cui all'articolo 2, definiscono accordi, convenzioni e ogni altra forma di collaborazione con gli enti territoriali per lo svolgimento di attivita' formative e per il reclutamento di dirigenti e funzionari degli enti medesimi.
2. Le convenzioni con gli enti territoriali nonche' con i soggetti privati rientrano tra le attivita' formative inserite nel programma triennale con oneri a carico degli enti richiedenti. Le convenzioni, oltre all'organizzazione di specifiche attivita' formative, possono avere ad oggetto anche l'adesione dell'ente richiedente ad attivita' di reclutamento e formazione gia' organizzate dalle Scuole del Sistema unico nell'ambito della programmazione triennale, come disciplinate rispettivamente dagli articoli 3 e 8.
 
Art. 12
Ricorso da parte delle amministrazioni
a soggetti esterni al Sistema unico

1. Le attivita' di formazione di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di enti pubblici non economici sono prioritariamente svolte tramite le Scuole di cui all'articolo 1 rientranti nel Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica.
2. Le amministrazioni e gli enti possono direttamente rivolgersi, previo nulla osta del Comitato di cui all'articolo 2, a soggetti pubblici o privati esterni al Sistema unico soltanto qualora l'esigenza formativa specifica non possa essere soddisfatta nell'ambito della formazione gratuita inserita nel Programma triennale di cui all'articolo 8 e l'offerta del soggetto esterno risulti piu' conveniente e vantaggiosa delle attivita' di formazione con oneri a carico degli enti richiedenti inserite nella medesima programmazione triennale.
3. La scelta dei soggetti esterni avviene nel rispetto della legislazione vigente in materia, secondo principi di trasparenza e competenza specialistica.
 
Art. 13
Collaborazione con le universita'
e altri istituti di formazione

1. Le Scuole di cui all'articolo 1, anche per l'erogazione della formazione inserita nel Programma triennale, possono definire forme di collaborazione con le universita' italiane e straniere e con altri istituti di formazione.
2. Le modalita' e l'estensione di tale coinvolgimento sono definite nell'ambito di rapporti convenzionali e contrattuali sulla base di linee di indirizzo formulate dal Comitato di cui all'articolo 2, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. La scelta delle universita' e degli istituti di formazione avviene nel rispetto della legislazione vigente in materia, secondo principi di trasparenza e competenza specialistica.
 
Art. 14
Incarichi di docenza

1. Le scuole di cui all'articolo 1 possono conferire le seguenti tipologie di incarichi di docenza:
a) incarichi di docente a tempo pieno, di durata non superiore a tre anni rinnovabili, per lo svolgimento di attivita' di docenza, ricerca e coordinamento della didattica;
b) incarichi di docente a tempo parziale, di durata non superiore ad un anno, per lo svolgimento di progetti formativi di particolare rilevanza;
c) incarichi di docenza di breve durata per lo svolgimento di attivita' didattica in specifici moduli formativi.
2. Le modalita' di conferimento dell'incarico di docente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e il relativo trattamento economico sono definiti dalle singole scuole in base alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, a seguito di valutazione delle professionalita' meglio rispondenti alle caratteristiche degli insegnamenti da coprire e nel rispetto del principio di trasparenza. Il trattamento economico dei docenti di cui al comma 1 e' definito nel rispetto delle linee di indirizzo stabilite dal Comitato di coordinamento delle scuole pubbliche di formazione. Gli incarichi sono conferiti utilizzando le risorse iscritte a legislazione vigente nei pertinenti capitoli di spesa delle scuole di formazione.
3. Restano fermi gli incarichi di docenza in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
 
Art. 15
Impiego coordinato di docenti

1. I provvedimenti di incarico di docenza di cui all'articolo 14, comma 1, emessi da ciascuna scuola prevedono la possibilita' di destinare il docente ad attivita' formative svolte dalle altre scuole pubbliche di formazione, secondo gli indirizzi stabiliti dal Comitato di coordinamento delle scuole pubbliche di formazione.
 
Art. 16
Disposizioni riguardanti la Scuola nazionale dell'amministrazione

1. La nomina dei responsabili di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, e' effettuata dal Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione con proprio provvedimento.
2. I docenti incaricati di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, professori o docenti universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, nonche' tra esperti di comprovata professionalita', anche stranieri.
3. Il Presidente, allo scopo di assicurare la qualita' didattica e scientifica nelle materie di rispettiva competenza, puo' avvalersi di docenti interni in qualita' di coordinatori di area didattico-scientifica. La durata degli incarichi dei coordinatori di area e il relativo compenso sono stabiliti dal Presidente, secondo quanto previsto nelle delibere di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178. Il loro numero non puo' essere superiore a cinque.
4. A ciascuna sede distaccata della Scuola e' preposto un responsabile, scelto tra i funzionari apicali in servizio presso la Scuola, il cui incarico e' conferito dal dirigente amministrativo sentito il Presidente.
5. Ai responsabili di sede sono attribuiti compiti di coordinamento per assicurare il funzionamento della struttura loro affidata ed il regolare andamento dell'attivita' gestionale e didattico formativa, in attuazione delle direttive del Presidente e per quanto riguarda le materie di sua competenza, del dirigente amministrativo.
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo degli articoli 9, comma 4, e 10,
quest'ultimo come modificato dal presente decreto, del
citato decreto legislativo n. 178 del 2009:
«Art. 9 (Responsabili di settore). - (Omissis).
4. La durata degli incarichi dei responsabili di
settore e' stabilita dal Presidente, per un periodo non
superiore a due anni rinnovabili.».
«Art. 10 (I docenti della scuola). (In vigore dal 29
dicembre 2009)
1. I docenti a tempo pieno della Scuola sono nominati
dal Presidente, sentito il Comitato di gestione, in numero
non superiore a trenta, con propria delibera, secondo la
procedura di cui all'art. 15, per un periodo non superiore
a due anni rinnovabile. Essi sono scelti tra professori
universitari, dirigenti di amministrazioni pubbliche e
private, magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari e tra altri
soggetti, anche stranieri, in possesso di elevata e
comprovata qualificazione professionale, secondo criteri
oggettivi di individuazione stabiliti nelle delibere di cui
all'art. 15. Per l'espletamento dei suddetti incarichi i
docenti sono collocati in posizione di fuori ruolo, comando
o aspettativa dalle rispettive amministrazioni di
appartenenza.
2. I docenti a tempo pieno della Scuola, in posizione
di comando, aspettativa o fuori ruolo, per il tempo
dell'incarico conservano il trattamento economico in
godimento.
3. La Scuola si avvale, inoltre, di docenti incaricati,
anche temporaneamente, di attivita' di insegnamento e puo'
conferire a persone di comprovata professionalita'
incarichi finalizzati allo svolgimento di ricerche e studi.
4. (Abrogato).
5. Gli incarichi temporanei di cui ai commi 3 e 4 sono
conferiti dal Presidente, sentiti il Dirigente
amministrativo e i responsabili di settore, con le
modalita' stabilite nelle delibere di nomina.».
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 15 del citato
decreto legislativo n. 178 del 2009, come modificati dal
presente decreto:
«Art. 12 (Sede centrale e sedi distaccate della Scuola
superiore della pubblica amministrazione). (In vigore dal
29 dicembre 2009)
1. La Scuola ha sede in Roma. Le attivita' della Scuola
possono svolgersi presso sedi distaccate. Le sedi
distaccate sono quelle esistenti alla data dell'entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
2. Il mutamento della sede centrale, l'istituzione o la
soppressione di una sede distaccata avvengono con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a
tale fine delegato.
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
5. (Abrogato).».
«Art. 15 (Organizzazione interna, funzionamento e
regolamento contabile e finanziario). - 1. Il Presidente
definisce con proprie delibere, sentito il Comitato di
gestione e, per quanto di sua competenza, il Dirigente
amministrativo, l'organizzazione interna della Scuola e
detta le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento.
Nomina i docenti a tempo pieno e stabilisce le modalita' di
attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 10 e 11.
2. Le delibere di cui al comma 1 sono approvate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale
fine delegato.
3. La Scuola provvede all'autonoma gestione delle spese
per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei
progetti didattici da essa gestiti nei limiti delle somme
stanziate dal bilancio dello Stato, trasferite dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e delle entrate che
affluiscono direttamente sul conto di tesoreria speciale
per l'attivita' resa in convenzione e con oneri a carico
dei committenti ai sensi dell'art. 16. I fondi sono
utilizzati mediante un conto di contabilita' speciale.
4. Il controllo di regolarita' amministrativa e
contabile di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286, sugli atti comportanti spesa e'
esercitato dall'Ufficio bilancio e ragioneria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, a tale fine delegato, e' approvato, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il regolamento contabile e
finanziario della Scuola.».
 
Art. 17
Norma transitoria

1. Resta fermo per il quinquennio 2010-2014 quanto previsto per il Ministero degli affari esteri dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
2. Restano ferme altresi' le autorizzazioni alle assunzioni di personale gia' previste dalle leggi speciali vigenti in deroga alle disposizioni limitative delle assunzioni nel pubblico impiego.
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3, del
decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30
(Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia e
disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo
per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa):
«Art. 4 (Disposizioni relative al Servizio europeo per
l'azione esterna). - (Omissis).
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero
degli affari esteri e' autorizzato, in deroga alle vigenti
disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico
impiego, nei cinque anni 2010-2014 a bandire annualmente un
concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere
un contingente annuo non superiore a 35 segretari di
legazione in prova, comprensivo delle assunzioni gia'
consentite ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
dell'art. 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e dell'art. 1,
comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni. Per le finalita' di cui al
presente comma, e' autorizzata la spesa di euro 1.700.000
per l'anno 2010, di euro 3.496.800 per l'anno 2011 e di
euro 7.615.600 a decorrere dall'anno 2012.».
 
Art. 18
Abrogazione di norme

1. Sono abrogati:
a) l'articolo 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «per esami»;
c) all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i commi 2, 3, 4, 7 e 7-bis;
d) all'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «e in misura non inferiore al 30 per cento»;
e) all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 1-ter;
f) all'articolo 4 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, il comma 1, lettera a);
g) l'articolo 5 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178;
h) all'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, il comma 4;
i) all'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, i commi 3, 4 e 5;
j) all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, le parole: «Il bilancio della Scuola e' predisposto dal dirigente amministrativo, deliberato dal Comitato di gestione, su proposta del Presidente, e approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato.».
Note all'art. 18:
- L'art. 7-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001,
abrogato dal presente decreto, recava: «Art. 7-bis.
Formazione del personale.».
- Per il testo dell'art. 28 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente
decreto, si vedano le note all'art. 7.
- Si riporta il testo dell'art. 52 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 52 (Disciplina delle mansioni). (In vigore dal 15
novembre 2009)
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle
mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni
equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a
quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia
successivamente acquisito per effetto delle procedure
selettive di cui all'art. 35, comma 1, lettera a).
L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla
qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini
dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di
incarichi di direzione.
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei
dirigenti e del personale docente della scuola, delle
accademie, conservatori e istituti assimilati, sono
inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le
progressioni all'interno della stessa area avvengono
secondo principi di selettivita', in funzione delle
qualita' culturali e professionali, dell'attivita' svolta e
dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di
fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono
tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilita'
per l'amministrazione di destinare al personale interno, in
possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso
dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore
al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione
positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni
costituisce titolo rilevante ai fini della progressione
economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei
concorsi per l'accesso all'area superiore.
1-ter. (Abrogato).
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di
lavoro puo' essere adibito a mansioni proprie della
qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non
piu' di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano
state avviate le procedure per la copertura dei posti
vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente
assente con diritto alla conservazione del posto, con
esclusione dell'assenza per ferie, per la durata
dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai
fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo
prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e
temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di
effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al
trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora
l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a
vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque
nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il
dipendente e' assegnato alle predette mansioni, devono
essere avviate le procedure per la copertura dei posti
vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, e'
nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di
una qualifica superiore, ma al lavoratore e' corrisposta la
differenza di trattamento economico con la qualifica
superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione
risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha
agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
in sede di attuazione della nuova disciplina degli
ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi
e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi
contratti collettivi possono regolare diversamente gli
effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in
nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto
alla qualifica di appartenenza, puo' comportare il diritto
ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale
del lavoratore.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
legislativo n. 178 del 2009, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 4 (Organi). (In vigore dal 29 dicembre 2009)
1. Sono organi della Scuola:
a) (abrogata);
b) il Comitato di gestione;
c) il Presidente.».
- L'art. 5 del citato decreto legislativo n. 178 del
2009, abrogato dal presente decreto, recava: «Art. 5. Il
Comitato di programmazione.».
- Per il testo degli articoli 10, 12 e 15 del citato
decreto legislativo n. 178 del 2009, come modificati dal
presente decreto, si vedano le note all'art. 16.
 
Art. 19
Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 aprile 2013

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri, e, ad interim, Ministro
degli affari esteri

Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione

Grilli, Ministro dell'economia e
delle finanze

Di Paola, Ministro della difesa

Cancellieri, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2013, registro n. 5, foglio n. 328
 
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