Gazzetta n. 147 del 25 giugno 2013 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 26 aprile 2013, n. 43
Testo del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 26 aprile 2013), coordinato con la legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE.»

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Riconoscimento dell'area industriale di Piombino come area di crisi
industriale complessa e disposizioni necessarie al suo rilancio.

1. L'area industriale di Piombino e' riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.
2. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalita' portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale, attuando, come previsto nel Piano Regolatore citato, prima di qualsiasi intervento, il piano di caratterizzazione e di bonifica dei sedimenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Regione Toscana e' nominato, senza diritto ad alcun compenso, indennita', rimborso spese ed emolumento comunque denominato e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, Commissario straordinario, autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il Commissario assicura la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo e, per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, puo' avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario straordinario si avvale altresi' dell'Autorita' Portuale di Piombino e del Comune di Piombino, quali soggetti attuatori.
4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-septies e 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni.
5. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delibera in ordine al progetto definitivo relativo al lotto n. 7 - tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno - compreso nella bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia, approvato con delibera CIPE n. 85/2012 del 3 agosto 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2012. L'impegno finanziario per la realizzazione del lotto n. 7 - tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno - e' a carico della concessionaria Societa' Autostrada Tirrenica (SAT), in conformita' ed in coerenza con il piano economico finanziario dell'intera opera dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia anch'esso da sottoporre al CIPE. Restano comunque ferme le prescrizioni dettate dal CIPE con le delibere n. 78 del 2010 e n. 85 del 2012.
6. Per assicurare l'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Autorita' portuale di Piombino, la Regione Toscana e il Comune di Piombino stipulano apposito Accordo di Programma Quadro entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di individuare le risorse destinate agli specifici interventi per l'area industriale di Piombino e per le finalita' infrastrutturali, portuali ed ambientali, anche in deroga ad eventuali diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente, da trasferire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto all'apposita contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario.
7. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 6, finanziati con le risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di euro per l'anno 2013, nonche' finanziati con le risorse della regione Toscana o del comune di Piombino nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2014, sono esclusi dai limiti del patto di stabilita' interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sara' individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. L'eventuale innalzamento ulteriore del limite di cui al periodo precedente necessita di previa relazione del Commissario in ordine alle spese sostenute ed alle necessita' ancora da soddisfare. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7-bis. In relazione alle tematiche della produzione siderurgica e della riqualificazione delle attivita' industriali e portuali e del recupero ambientale, l'area industriale di Trieste e' riconosciuta quale area di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
7-ter. Al fine di predisporre gli interventi necessari alla gestione dell'area di crisi industriale complessa si applicano le disposizioni richiamate al comma 7-bis.
Riferimenti normativi

Si trascrive il testo vigente dell'articolo 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure
urgenti per la crescita del Paese», convertito con
modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134:
«Art. 27 (Riordino della disciplina in materia di
riconversione e riqualificazione produttiva di aree di
crisi industriale complessa)
1. Nel quadro della strategia europea per la crescita,
al fine di sostenere la competitivita' del sistema
produttivo nazionale, l'attrazione di nuovi investimenti
nonche' la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi
di situazioni di crisi industriali complesse con impatto
significativo sulla politica industriale nazionale, il
Ministero dello sviluppo economico adotta Progetti di
riconversione e riqualificazione industriale. Sono
situazioni di crisi industriale complessa, quelle che, a
seguito di istanza di riconoscimento della regione
interessata, riguardano specifici territori soggetti a
recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza
nazionale derivante da:
una crisi di una o piu' imprese di grande o media
dimensione con effetti sull'indotto;
una grave crisi di uno specifico settore industriale
con elevata specializzazione nel territorio.
Non sono oggetto di intervento le situazioni di crisi
che risultano risolvibili con risorse e strumenti di
competenza regionale.
2. I Progetti di cui al comma 1 promuovono, anche
mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di
tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i
presupposti, investimenti produttivi anche a carattere
innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la
formazione del capitale umano, la riconversione di aree
industriali dismesse, il recupero ambientale e
l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di
infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.
Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli
5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, come esteso
dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si
applica esclusivamente per l'attuazione dei progetti di
riconversione e riqualificazione industriale.
3. Per assicurare l'efficacia e la tempestivita'
dell'iniziativa, i Progetti di riconversione e
riqualificazione industriale sono adottati mediante
appositi accordi di programma che disciplinano gli
interventi agevolativi, l'attivita' integrata e coordinata
di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei
soggetti pubblici e privati, le modalita' di esecuzione
degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e
del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli
impianti compresi nel Progetto di riconversione e
riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica
utilita', urgenti ed indifferibili.
4. Le conferenze di servizi strumentali all'attuazione
del Progetto sono indette dal Ministero dello sviluppo
economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la vigente normativa in
materia di interventi di bonifica e risanamento ambientale
dei siti contaminati.
5. La concessione di finanziamenti agevolati mediante
contributo in conto interessi per l'incentivazione degli
investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1989, n. 181, e' applicabile, nell'ambito dei progetti di
cui al comma 1 in tutto il territorio nazionale, fatte
salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina
comunitaria per i singoli territori, nei limiti degli
stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi
del Progetto di riconversione e riqualificazione
industriale, il Ministero dello sviluppo economico si
avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., le cui
attivita' sono disciplinate mediante apposita convenzione
con il Ministero dello sviluppo economico. Gli oneri
derivanti dalle predette convenzioni sono posti a carico
delle risorse assegnate all'apposita sezione del fondo di
cui all'articolo 23, comma 2 utilizzate per l'attuazione
degli accordi di cui al presente articolo, nel limite
massimo del 3 per cento delle risorse stesse.
7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
elabora misure volte a favorire il ricollocamento
professionale dei lavoratori interessati da interventi di
riconversione e riqualificazione industriale. Tali misure
possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di
imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto
alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate
allo svolgimento di tale attivita' ai sensi dell'articolo
4, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente comma
possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito
delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro,
nonche' dai fondi paritetici interprofessionali nazionali
per la formazione continua di cui all'articolo 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
decreto di natura non regolamentare, da adottare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, disciplina le modalita' di individuazione
delle situazioni di crisi industriale complessa e determina
i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di
riconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro
dello sviluppo economico impartisce le opportune direttive
all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la priorita' di
accesso agli interventi di propria competenza.
9. All'attuazione degli interventi previsti dai
Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri
relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede a
valere sulle risorse finanziarie individuate dalle
Amministrazioni partecipanti di cui al comma 3 e,
relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle
risorse stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti,
ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo di cui
all'articolo 23, comma 2. Le attivita' del presente
articolo sono svolte dalle amministrazioni territoriali
partecipanti nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
10. Le risorse destinate al finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del 15
maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte
agli impegni assunti e per finanziare eventuali domande
oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo
importo con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, su richiesta del Ministro dello sviluppo
economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico per la successiva
assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23, comma 2.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
Si trascrive il testo dell'articolo 13 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante «Disposizioni
urgenti per favorire l'occupazione», convertito con
modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, come
modificato dall'articolo 14 della legge 17 maggio 1999, n.
144 e dall'articolo 6 del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43:
«Articolo 13. (Commissari straordinari e interventi
sostitutivi)
1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuate le opere ed i lavori, ai quali lo Stato
contribuisce, anche indirettamente o con apporto di
capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con
risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse
nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi
riflessi sociali, gia' appaltati o affidati a general
contractor in concessione o comunque ricompresi in una
convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui
esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia
iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte
temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono
nominati uno o piu' commissari straordinari.
2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data
della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le
amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche
di natura sostitutiva, necessari perche' l'esecuzione
dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli
effetti dei provvedimenti giurisdizionali.
3. La pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle
opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, e'
emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.
4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma
2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede
in sostituzione degli organi ordinari o straordinari,
avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza
regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti
necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono
comunicati dal commissario straordinario al presidente
della regione o della provincia, al sindaco della citta'
metropolitana o del comune, nel cui ambito territoriale e'
prevista, od in corso, anche se in parte temporaneamente
sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori, i
quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono
disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente;
trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i
provvedimenti del commissario sono esecutivi.
4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai
precedenti commi i commissari straordinari provvedono in
deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque
della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di
lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di
tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio
storico, artistico e monumentale, nonche' dei principi
generali dell'ordinamento.
4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi
vigenti devono contenere l'indicazione delle principali
norme cui si intende derogare e devono essere motivati.
4-quater. Il commissario straordinario, al fine di
consentire il pronto avvio o la pronta ripresa
dell'esecuzione dell'opera commissariata, puo' essere
abilitato ad assumere direttamente determinate funzioni di
stazione appaltante, previste dalla legge 11 febbraio 1994,
n. 109, laddove ravvisi specifici impedimenti all'avvio o
alla ripresa dei lavori. Nei casi di risoluzione del
contratto d'appalto pronunciata dal commissario
straordinario, l'appaltatore deve provvedere al
ripiegamento dei cantieri che fossero gia' allestiti ed
allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze
nel termine a tal fine assegnato dallo stesso commissario
straordinario; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, il commissario straordinario provvede d'ufficio
addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Ai
fini di cui al secondo periodo non sono opponibili
eccezioni od azioni cautelari, anche possessorie, o di
urgenza o comunque denominate che impediscano o ritardino
lo sgombero e ripiegamento anzidetti.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, puo' disporre, in luogo della
prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1,
l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio
finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla
realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici
pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 8,
commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30.
6. Al fine di assicurare l'immediata operativita' del
servizio tecnico di cui all'articolo 5, comma 3, L. 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche
allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle
opere per le quali sussistano cause ostative alla regolare
esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in
deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, alla copertura,
mediante concorso per esami, di venticinque posti con
qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e
venti tecnici, a valere sulle unita' di cui all'articolo 5,
comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per
l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal
1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando
quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno
stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi
spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo
comma 1. Alla corrispondente spesa si fara' fronte
utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al
predetto comma 1».
Si trascrive il testo vigente dell'articolo 2, commi
2-septies e 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, recante «Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia
tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie»,
convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011,
n. 10, come modificato da modificato dall'articolo 1, comma
3, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito con
modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100:
«2-septies. All'articolo 27, comma 1, della legge 24
novembre 2000, n. 340, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «Per i provvedimenti di cui all' articolo 3,
comma 1, lettera c-bis), della legge 14 gennaio 1994, n.
20, il termine di cui al primo periodo, incluso quello per
la risposta ad eventuali richieste istruttorie, e' ridotto
a complessivi sette giorni; in ogni caso l'organo emanante
ha facolta', con motivazione espressa, di dichiararli
provvisoriamente efficaci. Qualora la Corte dei conti non
si esprima nei sette giorni i provvedimenti si considerano
efficaci.
2-octies. I funzionari e commissari delegati,
commissari di Governo o in qualunque modo denominati,
nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di
contabilita' speciali per la realizzazione di interventi,
programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari
attivita', rendicontano nei termini e secondo le modalita'
di cui all' articolo 5, comma 5-bis, della legge 24
febbraio 1992, n. 225. I rendiconti sono trasmessi
all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
dell'economia e delle finanze per il controllo e per il
successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale
della Corte dei conti. Le amministrazioni interessate
provvedono agli adempimenti di cui al presente comma
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente».
La delibera CIPE n. 85/2012 del 3 agosto 2012,
pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2012, n. 300, reca
«Programma delle infrastrutture strategiche (legge n.
443/2001). Autostrada A12 Livorno - Civitavecchia. Tratta
Tarquinia - San Pietro In Palazzi (Cecina) lotti 2, 3, 5A,
6B (CUP F36G05000260008). Approvazione progetto
definitivo».
La delibera CIPE n. 78/2010 del 22 luglio 2010,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2010, n. 235,
reca «Schema di convenzione unica tra Anas S.p.A. e
Societa' Autostrada tirrenica (SAT) S.p.A.».
Il testo dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, recante «Disposizioni urgenti per il
contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali», convertito
con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, come
modificato dall'articolo 19, comma 1-bis, del decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,e' il seguente:
«2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti».
 
Art. 2
Norme per evitare l'interruzione del servizio di raccolta e gestione
dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo

1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012, atteso il permanere delle condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuita' negli interventi posti in essere nel corso della gestione della medesima emergenza ambientale, sino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti, salva diversa previsione del presente articolo, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3887 del 9 luglio 2010 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2010, limitatamente agli interventi necessari a: a) completare la realizzazione ed autorizzazione della c.d. sesta vasca della discarica di Bellolampo nel comune di Palermo; b)realizzare ed autorizzare, nelle more della piena funzionalita' della citata sesta vasca, speciali forme di gestione dei rifiuti; c) mettere in sicurezza l'intera discarica, garantendo la corretta gestione del percolato in essa prodotto e completando il sistema impiantistico di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani, al fine di pervenire al conferimento in discarica di soli rifiuti trattati; d) migliorare ed incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio del comune di Palermo; e) implementare e completare il sistema impiantistico previsto nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 luglio 2012, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2012, al fine assicurare una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Gli interventi indicati alle lettere dalla a) alla c) del periodo precedente dovranno essere posti in essere in raccordo con le eventuali determinazioni assunte dall'autorita' giudiziaria competente.
2. Le funzioni del Commissario previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma l sono affidate a soggetto nominato dal Presidente della regione siciliana. Al soggetto nominato viene intestata apposita contabilita' speciale presso la Tesoreria dello Stato, su cui vengono trasferite le risorse occorrenti per gli interventi ovvero subentra nella titolarita' della contabilita' speciale n. 5446/Palermo. Il Presidente della Regione siciliana trasmette semestralmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione concernente: a) il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti di cui al comma 1; b) la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale; c) le attivita' svolte, anche per il superamento delle criticita', in relazione allo stato di attuazione delle opere; d) le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti e un cronoprogramma a scalare degli adeguamenti mancanti. Il Presidente della Regione siciliana riferisce altresi' alle competenti Commissioni parlamentari, con periodicita' almeno semestrale, sullo stato di avanzamento dei lavori inerenti ai singoli interventi di cui al comma 1 nonche', in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate.
2-bis. Al fine di assicurare il tempestivo rientro all'ordinarieta' della gestione dei rifiuti, i provvedimenti del Commissario di cui al comma 2, relativi agli interventi di cui al comma 1, lettera e), devono essere adottati previo parere vincolante dei prefetti competenti per territorio.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse gia' previste per la copertura finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.
Riferimenti normativi

Si trascrive il testo vigente dell'articolo 3, comma 2,
del decreto-legge n. 59/2012:
«2. I commissari delegati, di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio 10 gennaio 2012, n. 3994, e
all'ordinanza del Presidente del Consiglio 8 febbraio 2012,
n. 4001, sono autorizzati, per ulteriori sei mesi, a
continuare la gestione operativa della contabilita'
speciale, appositamente aperta, ai soli fini dei pagamenti
riferiti ad attivita' concluse o in via di completamento,
per la realizzazione, rispettivamente, del Nuovo Auditorium
parco della musica e della cultura di Firenze e del Nuovo
Palazzo del Cinema e dei congressi del Lido di Venezia,
avvalendosi, per lo svolgimento di tali attivita',
rispettivamente, del comune di Firenze e del comune di
Venezia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Le gestioni commissariali che operano, ai sensi
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non
una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012;
per la prosecuzione dei relativi interventi trova
applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della
predetta legge n. 225 del 1992, sentite le amministrazioni
locali interessate».
L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3887 del 9 luglio 2010, pubblicata nella Gazz. Uff. 23
luglio 2010, n. 170, reca «Immediati interventi per
fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel
settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione
Siciliana».
Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 11 luglio 2012, pubblicato per
comunicato nella Gazz. Uff. 2 agosto 2012, n. 179, reca
«Approvazione del «Piano Regionale per la gestione dei
rifiuti in Sicilia»».
 
Art. 3
Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella Regione
Campania

1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuita' nelle gestioni degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella Regione Campania, fino al 31 marzo 2014, salvo ultimazione anticipata da parte della Regione Campania delle procedure per la selezione del soggetto affidatario dell'adeguamento e gestione degli impianti, continuano a produrre effetti le disposizioni, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4022 del 9 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2012 e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi all'ordinanza 4022/2012.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse gia' previste per la copertura finanziaria della richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. All'articolo l, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo la parola: «ventiquattro» e' sostituita dalla seguente: «trentasei»;
3-bis. Il Presidente della regione Campania trasmette semestralmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonche' alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione concernente:
a) lo stato del regime autorizzatorio per ciascuno degli impianti di cui al comma 1;
b) il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti;
c) la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale;
d) le attivita' svolte, anche per il superamento delle criticita', in relazione allo stato di attuazione delle opere;
e) le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti e un cronoprogramma a scalare degli adeguamenti mancanti;
f) i monitoraggi ambientali in corso o da svolgere sulle aree a monte e a valle degli impianti, con l'esplicita segnalazione dei valori in esubero, nonche' con l'indicazione degli effetti registrati sull'aria, sulle acque superficiali e sulle falde acquifere in conseguenza dei valori che oltrepassano i limiti stabiliti.
3-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».
3-quater. In attuazione dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, per la regione Campania la somma corrispondente al contributo dovuto ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, e' considerata tra i costi di gestione degli impianti che concorrono alla determinazione della TARES.
Riferimenti normativi

Per il testo dell'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge n. 59/2012, si veda la nota all'articolo 2.
L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 4022 del 9 maggio 2012, pubblicata nella Gazz. Uff. 1°
giugno 2012, n. 127, reca «Disposizioni urgenti di
protezione civile per fronteggiare la situazione di
criticita' in atto negli impianti di collettamento e
depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi
Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania».
Il testo vigente dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante
«Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni
territoriali della regione Campania nelle attivita' di
gestione del ciclo integrato dei rifiuti», convertito con
modificazioni dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, gia'
modificato dall'art. 1, comma 2, lett. da a) a d), del
decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28,come
ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
«2. Al fine di garantire la realizzazione urgente dei
siti da destinare a discarica, nonche' ad impianti di
trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania, il Presidente della Regione, ferme le procedure
amministrative e gli atti gia' posti in essere, procede,
sentiti le Province e gli enti locali interessati, alla
nomina, per la durata massima di trentasei mesi, di
commissari straordinari, da individuare fra il personale
della carriera prefettizia o fra i magistrati ordinari,
amministrativi o contabili o fra gli avvocati dello Stato o
fra i professori universitari ordinari con documentata e
specifica competenza nel settore dell'impiantistica di
trattamento dei rifiuti, che abbiano adeguate competenze
tecnico-giuridiche, i quali, con funzioni di
amministrazione aggiudicatrice, individuano il soggetto
aggiudicatario sulla base delle previsioni di cui
all'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e provvedono in via di somma urgenza ad individuare le
aree occorrenti, assumendo le necessarie determinazioni,
anche ai fini dell'acquisizione delle disponibilita' delle
aree medesime, e conseguendo le autorizzazioni e le
certificazioni pertinenti. All'individuazione ed
espropriazione di ulteriori aree dove realizzare siti da
destinare a discarica anche tra le cave abbandonate o
dismesse con priorita' per quelle acquisite al patrimonio
pubblico, nonche' alla conseguente attivazione ed allo
svolgimento di tutte le attivita' finalizzate a tali
compiti, provvede, sentiti le province e i comuni
interessati, il commissario straordinario individuato, ai
sensi del periodo precedente, fra il personale della
carriera prefettizia anche esercitando in via sostitutiva
le funzioni attribuite in materia ai predetti enti ed in
deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonche' operando
con i poteri e potendosi avvalere delle deroghe di cui agli
articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 18, del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando le procedure
di aggiudicazione di cui al primo periodo del presente
comma, con oneri a carico dell'aggiudicatario. In deroga
alle disposizioni relative alla valutazione di impatto
ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, nonche' alla pertinente legislazione
regionale in materia, per la valutazione relativa
all'apertura delle discariche e all'esercizio degli
impianti, i commissari straordinari di cui al primo periodo
del presente comma procedono alla convocazione della
conferenza di servizi, che e' tenuta a rilasciare il
proprio parere entro e non oltre quindici giorni dalla
convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza di
servizi non intervenga nei termini previsti dal presente
comma, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, si esprime in ordine
al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. La
procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale per l'apertura delle discariche e l'esercizio
degli impianti di cui alla presente disposizione e'
coordinata nell'ambito del procedimento di VIA e il
provvedimento finale fa luogo anche dell'autorizzazione
integrata. Qualora il parere reso dalla conferenza di
servizi sia negativo, il Consiglio dei ministri si esprime
entro i sette giorni successivi. Tutti i commissari di cui
al presente comma svolgono, in luogo del Presidente della
regione Campania, le funzioni gia' attribuite al
Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
avvalendosi, per l'attuazione delle disposizioni contenute
nel presente comma, degli uffici della Regione e delle
Province interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e nei limiti delle risorse allo scopo
finalizzate nell'ambito dei bilanci degli enti interessati.
I termini dei procedimenti relativi al rilascio delle
autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta,
pertinenti all'individuazione delle aree di cui al primo
periodo del presente comma, sono ridotti alla meta'».
Il testo vigente dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante «Disposizioni
urgenti per il superamento di situazioni di criticita'
nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di
inquinamento ambientale», convertito con modificazioni
dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, come modificato dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente:
«1. Il termine di cui al comma 2-ter dell'articolo 11
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e
successive modificazioni, e' differito al 31 dicembre 2013.
A partire dalla scadenza del termine di cui al primo
periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 14,
comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni».
L'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici»,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, dispone l'istituzione in tutti i comuni del
territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
Il testo vigente dell'articolo 28 della legge regionale
Campania 28 marzo 2007, n. 4, recante «Norme in materia di
gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica
dei siti inquinati», e' il seguente:
«Art. 28. (Contributo ai comuni sede di impianti di
recupero e di smaltimento)
1. Ai comuni, sede di impianti per il trattamento dei
rifiuti urbani, e' dovuto un contributo da parte dei
soggetti affidatari del servizio integrato».
 
Art. 3-bis
Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella regione
Puglia

1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 2012, n. 100, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuita' nell'ultimazione dei lavori necessari all'adeguamento alla vigente normativa dell'Unione europea di alcuni impianti di depurazione delle acque presenti nel territorio della regione Puglia, fino al 31 dicembre 2013, continuano a produrre effetti le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2012, e quelle necessarie all'attuazione del medesimo decreto.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Riferimenti normativi

Per il testo vigente dell'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge n. 59/2012 si veda la nota all'articolo 2.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
gennaio 2012, pubblicato nella Gazz. Uff. 19 gennaio 2012,
n. 15, reca « Proroga dello stato di emergenza in materia
di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle
falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di
tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli
di depurazione nella regione Siciliana».
 
Art. 4

Proroga gestione commissariale Galleria Pavoncelli

1. In considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilita' sismica della «Galleria Pavoncelli», la gestione commissariale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, continua ad operare fino al 31 marzo 2014.
1-bis. Il Commissario delegato invia al Parlamento e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicita' semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attivita' svolte e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale della «Galleria Pavoncelli», di cui al comma 1. Il Commissario riferisce altresi' alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi di cui alla citata ordinanza n. 3858 del 2010 nonche', in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate.
2. Con Accordo di programma, da stipularsi entro sei mesi antecedenti la scadenza di cui al comma 1, le Regioni interessate d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Acquedotto Pugliese S.p.A., individuano il soggetto competente al subentro nelle attivita' e nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' connessa alla vulnerabilita' sismica della «Galleria Pavoncelli».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse previste dall'ordinanza di cui al comma 1.
Riferimenti normativi

L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella Gazz. Uff. 19
marzo 2010, n. 65, reca «Disposizioni urgenti di protezione
civile per fronteggiare la situazione di emergenza in
relazione alla vulnerabilita' sismica della «Galleria
Pavoncelli»».
 
Art. 5

Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015

1. Tenuto conto dei tempi di realizzazione dell'evento Expo 2015 e delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, e successive modificazioni, nonche' degli interventi strettamente funzionali nelle programmazioni comunali, provinciali e regionali, e della contestuale presenza di cantieri in corso e al fine di garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il rispetto dei tempi stabiliti per lo svolgimento dell'evento Expo 2015 e l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE):
a) il comma 2 dell'art. 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito dai seguenti:
«2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della Regione Lombardia, il Sindaco di Milano e i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attivita', compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della Regione Lombardia pro tempore, e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalita' di erogazione dei finanziamenti. Con il medesimo decreto e' nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche nell'ambito dei soggetti della governance della Societa' Expo 2015 S.p.A., ivi incluso l'Amministratore delegato, il Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015 a cui vengono attribuiti tutti i poteri e tutte le funzioni, gia' conferiti al Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015, ivi compresi i poteri e le deroghe previsti nelle ordinanze di protezione civile richiamate all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100, da intendersi estese a tutte le norme modificative e sostitutive delle disposizioni ivi indicate. Sono altresi' attribuiti al Commissario Unico i poteri del Commissario Generale dell'Esposizione, ad eccezione dei poteri e delle funzioni di cui agli articoli 12 e 13 della Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata con protocollo aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972, ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314, che verranno individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2.1. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento della normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della legislazione vigente, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento.
2.2. Ove necessario, il Commissario puo' provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei ministri sentito il Presidente della regione Lombardia. Tali ordinanze, cosi' come i provvedimenti commissariali anche adottati dai soggetti delegati di cui al comma 2-bis, sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Le ordinanze del Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015 sono altresi' pubblicate, in evidenza, nella prima pagina del sito internet di Expo 2015. Il Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015, al termine dell'incarico commissariale, invia al Parlamento e ai ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sulle attivita' svolte, anche per il superamento delle criticita' emerse e sullo stato di attuazione delle opere, nonche' la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale di Expo Milano 2015.
2-bis. Il Commissario Unico nomina, entro il 31 maggio 2013, con proprio provvedimento, fino a tre soggetti, di alta e riconosciuta professionalita' nelle discipline giuridico-economiche ed ingegneristiche, o dalla comprovata esperienza istituzionale, delegati per le specifiche funzioni in relazione a determinate opere e attivita' nonche' per le funzioni di garanzia e controllo dell'andamento dei lavori delle opere strettamente funzionali all'Evento nei tempi utili alla realizzazione e per assicurare il corretto ed efficiente utilizzo delle deroghe e dei poteri di cui ai commi 2, 2.1 e 2.2 del presente articolo. Uno dei delegati puo' essere scelto anche nel ruolo dei prefetti. I soggetti delegati si avvalgono per la loro attivita' delle strutture della societa' ovvero del contingente di personale gia' esistente presso la struttura del Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015 cui il Commissario Unico subentra, ivi inclusa la titolarita' della esistente relativa contabilita' speciale, ovvero del personale distaccato dai soci. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, eventuali compensi dei delegati sono a carico delle disponibilita' della predetta contabilita'.
2-ter. Il commissario esercita tutte le attivita' necessarie, coordinandosi con la societa' Expo 2015 p.a., affinche' gli impegni finanziari assunti dai soci siano mantenuti negli importi di cui all'allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 e nei tempi adeguati alla realizzazione delle opere e allo svolgimento dell'Evento.»;
b) al comma 216 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «nella realizzazione delle stesse opere», sono sostituite dalle seguenti: «prioritariamente nella realizzazione delle opere nonche' per lo svolgimento delle attivita' strettamente necessarie per la gestione dell'Evento, previa attestazione, da parte della societa', della conclusione del piano delle opere»;
c) ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture della societa' Expo 2015 S.p.A. si applicano direttamente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della normativa comunitaria, le deroghe normative previste in materia di contratti pubblici per il Commissario delegato per gli interventi di Expo 2015, ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri richiamate al dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100; la societa' ha altresi' facolta' di deroga agli artt. 93 e 140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonche' alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161; per le opere temporanee la societa' puo' altresi' derogare all'applicazione dell'art. 127 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In attesa dell'attuazione dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere in corso di realizzazione e da realizzare da parte di Expo 2015 S.p.A., che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali e ferroviari nonche' piazzali, e' consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Possono trovare applicazione per le procedure di affidamento da porre in essere da parte della Societa' l'art. 59, anche per i lavori diversi dalla manutenzione e l'art. 253, comma 20-bis, del citato n. 163 del 2006, anche per i contratti sopra la soglia di rilevanza comunitaria e oltre la data del 31 dicembre 2013. Le disposizioni di cui alla presente lettera si possono applicare anche alle stazioni appaltanti relativamente alle seguenti opere strettamente funzionali all'Evento:
1. Interconnessione Nord Sud tra la SS11 all'altezza di Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Milano - Torino;
2. Linea Metropolitana di Milano M4;
3.Linea Metropolitana di Milano M5;
4. Strada di Collegamento SS11 e SS 233 Zara - Expo;
5. Parcheggi Remoti Expo;
6. Collegamento SS11 da Molino Dorino ad Autostrada dei Laghi - lotto 1 da Molino Dorino a Cascina Merlata; lotto 2 da Cascina Merlata a innesto a A8; Adeguamento Autostrada dei Laghi tra il nuovo svincolo Expo e lo svincolo Fiera;
d) i Padiglioni dei Paesi, i manufatti e qualunque altro edificio da realizzare, connessi all'Expo 2015, per i quali sussista l'obbligo di smontaggio ovvero di smantellamento al termine dell'Evento, sono qualificati, a tutti gli effetti, come edifici temporanei ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; agli edifici temporanei connessi all'evento Expo 2015, per i quali sussista l'obbligo di smontaggio ovvero di smantellamento al termine dell'evento, non si applicano le seguenti norme: decreto legislativo del 19 agosto 2005 n. 192 relativamente al rispetto dei valori limite del fabbisogno di energia primaria, dell'obbligo di certificazione energetica e del soddisfacimento dei requisiti minimi di trasmittanza; art. 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997; art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La sostenibilita' ambientale di Expo 2015 e' in ogni caso garantita dalla compensazione delle emissioni di CO2 nel corso della preparazione e realizzazione dell'evento nonche', negli edifici non temporanei, da prestazioni energetiche e da copertura dei consumi di calore, elettricita' e raffrescamento attraverso fonti rinnovabili superiori ai minimi previsti dalla legge;
e) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 aprile 2013, sono individuate misure volte alla tutela dei segni distintivi di Expo 2015 SpA in relazione all'Esposizione Universale "Expo Milano 2015", ivi compreso quanto necessario a garantire l'appartenenza in via esclusiva dei beni immateriali rappresentati da marchi, loghi, denominazioni, simboli e colori che contraddistinguono l'attivita' e l'Esposizione, ed al relativo uso per il periodo di svolgimento dell'evento e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. Con il medesimo decreto sono individuati specifici interventi volti a reprimere attivita' parallele a quelle esercitate da enti economici o non economici, non autorizzate da Expo 2015 SpA, dirette ad intraprendere attivita' di commercializzazione parassitaria al fine di ricavarne visibilita' o profitto economico (fenomeno del c.d. "ambush marketing"), anche prevedendo le relative sanzioni amministrative da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 250.000 euro, fatte salve le sanzioni gia' previste dalla legislazione vigente.
f) nei giudizi che riguardano i provvedimenti e gli atti del Commissario Unico e le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Expo 2015 S.p.A., si applicano le disposizioni processuali di cui all'art. 125 del decreto legislativo 104/2010;
g) nella prospettiva della crescita per il Paese, il Comitato Interministeriale Programmazione Economica assume le decisioni strategiche, anche finalizzate ad ottenere eventuali finanziamenti comunitari, per la valorizzazione dell'innovazione del settore turistico e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, connesse con la realizzazione dell'Expo Milano 2015, assicurando il coordinamento tra le amministrazioni interessate concertandole con il Commissario Unico delegato per il Governo ed il Commissario di sezione per il Padiglione Italia, la regione Lombardia, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, la provincia e il comune di Milano e le eventuali altre autonomie locali coinvolte nella realizzazione dell'Esposizione Universale di Milano 2015. Il Commissario unico riferisce trimestralmente al CIPE sullo stato di attuazione delle opere e su azioni correttive intraprese per il superamento delle criticita'.
1-bis. La Societa' Expo 2015 S.p.A. puo' stipulare apposito Protocollo con le Nazioni Unite per disciplinare le modalita' della relativa partecipazione a supporto dell'organizzazione dell'Evento. A tal fine puo' essere costituito uno specifico Fondo Fiduciario (Trust Fund) attraverso il quale l'Organizzazione delle Nazioni Unite opera, a valere sulle risorse della societa', secondo le modalita' previste nel medesimo Protocollo.
1-ter. In relazione alla specificita' dell'attivita' operativa, a valere sulle risorse della contabilita' speciale del Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia, puo' essere istituito un Fondo economale per il pagamento delle spese contrattuali per le quali non e' possibile disporre tramite ordinativi di pagamento nella forma ordinaria con obbligo di rendicontazione. A tal fine il Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia nomina un funzionario responsabile del predetto servizio cassa economale, la cui attivita' e' disciplinata dagli articoli 33 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 2002, n. 254, e dagli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2006.
1-quater. Le disposizioni di cui all'art. 10 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions, ratificato ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 3, in materia di esenzioni a favore dei Commissariati generali di sezione per la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano 2015, si applicano, limitatamente alle attivita' svolte in relazione alla realizzazione e gestione del Padiglione Italia, alla Expo 2015 S.p.A.
Riferimenti normativi

Il D.P.C.M. 22 ottobre 2008 recante "Interventi
necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano2015" e'
stato pubblicato nella Gazz. Uff. 26 novembre 2008, n. 277.
Il testo vigente dell'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come
modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133
e, successivamente, dall'art. 8, comma 2, D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7
agosto 2012, n. 134 e dalla legge qui pubblicata che ha
sostituito l'originario comma 2 con gli attuali commi 2,
2-bis e 2-ter e' il seguente:
"2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti il presidente della Regione Lombardia, il
Sindaco di Milano e i rappresentanti degli enti locali
interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione
delle attivita', compresa la previsione di un tavolo
istituzionale per il governo complessivo degli interventi
regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della
Regione Lombardia pro tempore, e sono stabiliti i criteri
di ripartizione e le modalita' di erogazione dei
finanziamenti. Con il medesimo decreto e' nominato, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche
nell'ambito dei soggetti della governance della Societa',
ivi incluso l'Amministratore delegato, il Commissario Unico
delegato del Governo per Expo 2015 a cui vengono attribuiti
tutti i poteri e tutte le funzioni, gia' conferiti al
Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo
Milano 2015, ivi compresi i poteri e le deroghe previsti
nelle ordinanze di protezione civile richiamate
all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15
maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n.
100, da intendersi estese a tutte le norme modificative e
sostitutive delle disposizioni ivi indicate. Sono altresi'
attribuiti al Commissario Unico i poteri del Commissario
Generale dell'Esposizione, ad eccezione dei poteri e delle
funzioni di cui agli articoli 12 e 13 della Convenzione di
Parigi del 22 novembre 1928 sulle Esposizioni Universali,
che verranno individuati con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e
della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali
assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate ai
sensi della vigente legislazione, il Commissario Unico
esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o
eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e
connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, alla
partecipazione degli Stati e degli Enti iscritti o al
regolare svolgimento dell'Evento. Ove necessario, il
Commissario puo' provvedere in deroga alla legislazione
vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con
delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente
della Regione Lombardia. Tali ordinanze sono immediatamente
efficaci e devono essere pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
2-bis. Il Commissario Unico nomina, entro il 31 maggio
2013, con proprio provvedimento, fino a tre soggetti, di
alta e riconosciuta professionalita' nelle discipline
giuridico-economiche ed ingegneristiche, o dalla comprovata
esperienza istituzionale, delegati per le specifiche
funzioni di garanzia e controllo dell'andamento dei lavori
delle opere strettamente funzionali all'Evento nei tempi
utili alla realizzazione e per assicurare il corretto ed
efficiente utilizzo delle deroghe e dei poteri di cui al
comma 2 del presente articolo. Uno dei delegati e' scelto
nel ruolo dei Prefetti. I soggetti delegati si avvalgono
per la loro attivita' delle strutture della societa' ovvero
del contingente di personale gia' esistente presso la
struttura del Commissario Straordinario delegato del
Governo per Expo Milano 2015 cui il Commissario Unico
subentra, ivi inclusa la titolarita' della esistente
relativa contabilita' speciale, ovvero del personale
distaccato dai soci. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, eventuali compensi dei delegati sono a carico
delle disponibilita' della predetta contabilita'.
2-ter. Il commissario si adopera, coordinandosi con la
societa' Expo 2015 p.a., affinche' gli impegni finanziari
assunti dai soci siano mantenuti negli importi di cui
all'allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 ottobre 2008 e nei tempi adeguati alla
realizzazione delle opere e allo svolgimento dell'Evento."
Il testo vigente dell'articolo 1, comma 216, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato),
come modificato dall' art. 5, comma 1, lett. b), D.L. 26
aprile 2013, n. 43 e dalla legge qui pubblicata e' il
seguente:
"216 La Societa' Expo 2015 e' autorizzata ad utilizzare
le economie di gara nell'ambito del programma delle opere
di cui la Societa' e' soggetto attuatore, in relazione a
particolari esigenze che dovessero presentarsi
prioritariamente nella realizzazione delle opere nonche'
per lo svolgimento delle attivita' strettamente necessarie
per la gestione dell'Evento, previa attestazione, da parte
della societa', della conclusione del piano delle opere, al
fine di accelerare i tempi di esecuzione, fermo restando il
tetto complessivo di spesa di cui all'allegato 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
ottobre 2008."
Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in
legge 12 luglio 2012, n. 100, come modificata dalla legge
di conversione 12 luglio 2012, n. 100.
"Art. 3 Disposizioni transitorie e finali
1 Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, restano
fermi gli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei
Ministri 30 agosto 2007 e 6 ottobre 2011, ivi inclusi
quelli, rispettivamente:
a) del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 211 dell'11
settembre 2007, e delle conseguenti ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2007, n.
3623 e 19 gennaio 2010, n. 3840, 5 ottobre 2010, n. 3900, e
11 ottobre 2010, n. 3901, pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 22 ottobre
2007, n. 21 del 27 gennaio 2010 e n. 243 del 16 ottobre
2010;".
- Si riporta il testo degli articoli 59, 93, 127,140,
253, comma 20 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nella Gazz. Uff. 2
maggio 2006, n. 100, S.O.:
"Art. 59. Accordi quadro (art. 32, direttiva 2004/18)
1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi
quadro. Per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi
esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli
accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per
gli altri servizi di natura intellettuale.
2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le
stazioni appaltanti seguono le regole di procedura previste
dalla presente parte in tutte le fasi fino
all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo
quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando
i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi degli
articoli 81 e seguenti.
3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono
aggiudicati secondo le procedure previste ai commi 4 e 5.
Tali procedure sono applicabili solo tra le stazioni
appaltanti e gli operatori economici inizialmente parti
dell'accordo quadro. In sede di aggiudicazione degli
appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non
possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle
condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare
nel caso di cui al comma 4.
4. Quando un accordo quadro e' concluso con un solo
operatore economico, gli appalti basati su tale accordo
quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni
fissate nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione di tali
appalti, le stazioni appaltanti possono consultare per
iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro,
chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.
5. Quando un accordo quadro e' concluso con piu'
operatori economici, il numero di questi deve essere almeno
pari a tre, purche' vi sia un numero sufficiente di
operatori economici che soddisfano i criteri di selezione,
ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di
aggiudicazione.
6. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con
piu' operatori economici possono essere aggiudicati
mediante applicazione delle condizioni stabilite
nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo.
7. Per il caso di cui al comma 6, l'aggiudicazione
dell'accordo quadro contiene l'ordine di priorita',
privilegiando il criterio della rotazione, per la scelta
dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto.
8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con
piu' operatori economici, qualora l'accordo quadro non
fissi tutte le condizioni, possono essere affidati solo
dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti
in base alle medesime condizioni, se necessario
precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate
nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la
seguente procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni
appaltanti consultano per iscritto gli operatori economici
che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;
b) le stazioni appaltanti fissano un termine
sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun
appalto specifico tenendo conto di elementi quali la
complessita' dell'oggetto dell'appalto e il tempo
necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro
contenuto deve rimanere segreto fino alla scadenza del
termine previsto per la loro presentazione;
d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto
all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla
base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato
d'oneri dell'accordo quadro.
9. La durata di un accordo quadro non puo' superare i
quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente
motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro.
10. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli
accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare,
limitare o distorcere la concorrenza."
"Art. 93. Livelli della progettazione per gli appalti e
per le concessioni di lavori(art. 16, legge n. 109/1994)
1. La progettazione in materia di lavori pubblici si
articola, nel rispetto dei vincoli esistenti,
preventivamente accertati, laddove possibile fin dal
documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti,
secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici,
in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da
assicurare:
a) la qualita' dell'opera e la rispondenza alle
finalita' relative;
b) la conformita' alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali,
definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi
e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma
necessarie per ritenere i progetti adeguatamente
sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di
progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia
e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le
prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o
eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle. E'
consentita altresi' l'omissione di uno dei primi due
livelli di progettazione purche' il livello successivo
contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso
e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere
a), b) e c).
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche
qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle
esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da
fornire e consiste in una relazione illustrativa delle
ragioni della scelta della soluzione prospettata in base
alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche
con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei
materiali provenienti dalle attivita' di riuso e
riciclaggio, della sua fattibilita' amministrativa e
tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di
prima approssimazione, dei costi, da determinare in
relazione ai benefici previsti, nonche' in schemi grafici
per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei
lavori da realizzare; il progetto preliminare dovra'
inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i
lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli
elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte
autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una
relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte
progettuali, nonche' delle caratteristiche dei materiali
prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio;
nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni
generali nelle opportune scale descrittivi delle principali
caratteristiche delle opere, e delle soluzioni
architettoniche, delle superfici e dei volumi da
realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo
di fondazione; negli studi e indagini preliminari
occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche
dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli
impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi
prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto
nonche' in un computo metrico estimativo. Gli studi e le
indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico,
idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i
rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale
da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli
impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al
progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori
da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere
sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire
che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia,
qualita', dimensione e prezzo. In particolare il progetto
e' costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli
esecutivi delle strutture e degli impianti e degli
elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli
eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale
di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo
metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso
e' redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti
nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e
indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi
progettuali, che risultino necessari e sulla base di
rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni,
di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il
progetto esecutivo deve essere altresi' corredato da
apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
da redigersi nei termini, con le modalita', i contenuti, i
tempi e la gradualita' stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 5.
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza
dell'opera, il regolamento, con riferimento alle categorie
di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti
le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce
criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari
livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla
direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonche'
agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi
alla progettazione dei piani di sicurezza e di
coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e
specialistiche atte a definire gli elementi necessari a
fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio,
ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove,
sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per
gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti
previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli
stati di previsione della spesa o nei bilanci delle
stazioni appaltanti.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il
coordinamento dell'esecuzione dei lavori, tenendo conto del
contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione,
nel caso di interventi urbani, ai problemi della
accessibilita' e della manutenzione degli impianti e dei
servizi a rete.
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle
ricerche necessarie all'attivita' di progettazione e'
autorizzato ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. 8 giugno
2001, n. 327."
"Art. 127. Consiglio superiore dei lavori pubblici(art.
6, legge n. 109/1994)
1. E' garantita la piena autonomia funzionale e
organizzativa, nonche' l'indipendenza di giudizio e di
valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici
quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro delle infrastrutture, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede ad
attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su
materie identiche o affini a quelle gia' di competenza del
Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, dalle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del
presente codice, siano stati affidati ad altri organi
istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si
provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse
amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell'ambito del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' ad
integrare analogamente la composizione dei comitati tecnici
amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze del
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori
pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per
almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai
25 milioni di euro, nonche' parere sui progetti delle altre
stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni,
sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano
richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25
milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono
esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i
Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti (SIIT).
Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25
milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza
e complessita', il direttore del settore infrastrutture
sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa,
al parere del Consiglio superiore.
4. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale
del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con
la presenza di un terzo dei componenti e i pareri sono
validi quando siano deliberati con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione
del progetto. Decorso tale termine, il procedimento
prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione
motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare."
"Art. 140. Procedure di affidamento in caso di
fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto (art.
5, commi 12-bis, ter, quater, quinquies, decreto-legge n.
35/2005, conv. in legge n. 80/2005)
1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento
dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato
preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai
sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso dal contratto
ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, potranno
interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.
Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha
formulato la prima migliore offerta, fino al quinto
migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. )
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia'
proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
3.
4."
"Art. 253. Norme transitorie
(Omissis).
20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino
al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui agli articoli
122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo
inferiore alle soglie di cui all' articolo 28.
(Omissis). ".
- Si riporta il testo degli articoli 214 e 216 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
"Art. 214.Determinazione delle attivita' e delle
caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
semplificate.
1. Le procedure semplificate di cui al presente capo
devono garantire in ogni caso un elevato livello di
protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel
rispetto di quanto disposto dall'articolo 177, comma 4.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, della salute e, per i
rifiuti agricoli e le attivita' che generano i
fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita' le
norme, che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti e le
condizioni in base alle quali le attivita' di smaltimento
di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei
luoghi di produzione degli stessi e le attivita' di
recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del
presente decreto sono sottoposte alle procedure
semplificate di cui agli articoli 215 e 216. Con la
medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle
predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le
procedure semplificate devono garantire che i tipi o le
quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi di
smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un
pericolo per la salute dell'uomo e da non recare
pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la
disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133,
per accedere alle procedure semplificate, le attivita' di
trattamento termico e di recupero energetico devono,
inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani
oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano superiori a quelli
stabiliti per gli impianti di incenerimento e
coincenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio
2005, n. 133;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di
trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
utile calcolata su base annuale;
d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e
le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215, commi
1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3.
4. Sino all'adozione dei decreti di cui al comma 2
relativamente alle attivita' di recupero continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 e 12 giugno
2002, n. 161.
5. L'adozione delle norme e delle condizioni di cui al
comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati
nella lista verde di cui all'Allegato III del regolamento
(CE), n. 1013/2006.
6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215,
comma 3, e 216, comma 3, e per l'effettuazione dei
controlli periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla
provincia territorialmente competente un diritto di
iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e
dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'emanazione
del predetto decreto, si applicano le disposizioni di cui
al decreto del Ministro dell'ambiente 21 luglio 1998, n.
350. All'attuazione dei compiti indicati dal presente comma
le Province provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti
nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle
norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia di qualita'
dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti
industriali e dalle altre disposizioni che regolano la
costruzione di impianti industriali. L'autorizzazione
all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di
recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente
articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui
agli articoli 208, 209 e 211.
8. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande
disciplinate dal presente capo si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni relative alle attivita'
private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresi',
le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto
1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le
condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche
adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216,
l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo'
essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia.
9. Le province comunicano al catasto dei rifiuti di cui
all'articolo 189, attraverso il Catasto telematico e
secondo gli standard concordati con ISPRA, che cura
l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al
pubblico, dei seguenti elementi identificativi delle
imprese iscritte nei registri di cui agli articoli 215,
comma 3, e 216, comma 3:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell'impresa;
c) sede dell'impianto;
d) tipologia di rifiuti oggetto dell'attivita' di
gestione;
e) relative quantita';
f) attivita' di gestione;
g) data di iscrizione nei registri di cui agli articoli
215, comma 3, e 216, comma 3.
10. La comunicazione dei dati di cui al comma 9 deve
avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della
finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti, e il Catasto telematico secondo standard
condivisi.
11. Con uno o piu' decreti, emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono
individuate le condizioni alle quali l'utilizzo di un
combustibile alternativo, in parziale sostituzione dei
combustibili fossili tradizionali, in impianti soggetti al
regime di cui al Titolo III-bis della Parte II, dotati di
certificazione di qualita' ambientale, sia da qualificarsi,
ad ogni effetto, come modifica non sostanziale. I predetti
decreti possono stabilire, nel rispetto dell'articolo 177,
comma 4, le opportune modalita' di integrazione ed
unificazione delle procedure, anche presupposte, per
l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale,
con effetto di assorbimento e sostituzione di ogni altro
prescritto atto di assenso. Alle strutture eventualmente
necessarie, ivi incluse quelle per lo stoccaggio e
l'alimentazione del combustibile alternativo, realizzate
nell'ambito del sito dello stabilimento qualora non gia'
autorizzate ai sensi del precedente periodo, si applica il
regime di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni."
"Art. 216.Operazioni di recupero.
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche
e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi
1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei
rifiuti puo' essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia
territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti
elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1,
lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227,
comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento,
l'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di
una visita preventiva, da parte della provincia competente
per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla
presentazione della predetta comunicazione.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in
particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle
quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in
relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi
di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite
di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori
limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di
attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione alle
altre emissioni presenti in sito;
4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme
diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in
relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze pericolose
contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti
stessi siano recuperati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di
attivita' e, entro il termine di cui al comma 1, verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di
attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa,
e' allegata una relazione dalla quale risulti:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni
specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per
la gestione dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;
d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il ciclo
di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi
sono destinati ad essere recuperati, nonche' l'utilizzo di
eventuali impianti mobili;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti
derivanti dai cicli di recupero.
4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1,
dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine
e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica
sostanziale delle operazioni di recupero.
6. La procedura semplificata di cui al presente
articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni
qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai
rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1
che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle
attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui
all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale
dell'impianto,
7. Alle attivita' di cui al presente articolo si
applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero
e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
modo effettivo al recupero.
8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione
in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera b),
e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da
disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri
vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio , di concerto con il Ministro
delle attivita' produttive, determina modalita', condizioni
e misure relative alla concessione di incentivi finanziari
previsti da disposizioni legislative vigenti a favore
dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in
operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere
materie, sostanze, oggetti, nonche' come combustibile per
produrre energia elettrica, tenuto anche conto del
prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle
centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a
preventive operazioni di trattamento finalizzate alla
produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto
dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
successive modificazioni, nonche' dalla direttiva
2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento.
8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti
pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono
sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di
inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto
dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero
previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte
quarta del presente decreto .
8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le
norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in
riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso
gli impianti dove sono effettuate le operazioni di
riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9
dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto,
nonche' le modalita' di stoccaggio e i termini massimi
entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
operazioni.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15. ".
Il decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998
" Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle
procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli
31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22" e' stato
pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998.
Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, lett. b)
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia (Testo A)", pubblicato
nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.:
"Art. 6 (L) Attivita' edilizia libera (legge 28 gennaio
1977, n. 10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio 1989, n.
13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio 1982, n.
9, art. 7, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1982, n. 94)
(Omissis).
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al
comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica,
dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato
all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza
alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa
l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti
interne, sempre che non riguardino le parti strutturali
dell'edificio, non comportino aumento del numero delle
unita' immobiliari e non implichino incremento dei
parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze
contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse
al cessare della necessita' e, comunque, entro un termine
non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi
esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro
l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo strumento
urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di
intercapedini interamente interrate e non accessibili,
vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli
edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al
decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi
di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla
superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio
d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei
locali adibiti ad esercizio d'impresa.
(Omissis).".
Il decreto legislativo del 19 agosto 2005 n. 192 reca
"Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia", pubblicato nella
Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222, S.O.
Si riporta il testo dell' articolo 11 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", pubblicato nella
Gazz. Uff. 28 marzo 2011, n. 71, S.O.:
"Art. 11. Obbligo di integrazione delle fonti
rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli
edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti
1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i
progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici
esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la
copertura dei consumi di calore, di elettricita' e per il
raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e
le decorrenze di cui all'allegato 3. Nelle zone A del
decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444, le soglie percentuali di cui all'Allegato 3 sono
ridotte del 50 per cento. Le leggi regionali possono
stabilire incrementi dei valori di cui all'allegato 3.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
agli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136,
comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, e a quelli
specificamente individuati come tali negli strumenti
urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il
rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione
incompatibile con il loro carattere o aspetto, con
particolare riferimento ai caratteri storici e artistici.
3. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1
comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
4. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili
realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui
all'allegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi
statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili,
limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il
rispetto dei medesimi obblighi. Per i medesimi impianti
resta ferma la possibilita' di accesso a fondi di garanzia
e di rotazione.
5. Sono abrogati:
a) l'articolo 4, comma 1-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
b) l'articolo 4, commi 22 e 23, del decreto del
Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.
6. Nei piani di qualita' dell'aria previsti dalla
vigente normativa, le regioni e le province autonome
possono prevedere che i valori di cui all'allegato 3
debbano essere assicurati, in tutto o in parte, ricorrendo
ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla
combustione delle biomasse, qualora cio' risulti necessario
per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento
dei valori di qualita' dell'aria relativi a materiale
particolato (PM 10 e PM 2,5) e ad idrocarburi policiclici
aromatici (IPA).
7. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o
comunali sono adeguati alle disposizioni del presente
articolo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto
termine, si applicano le disposizioni di cui al presente
articolo.".
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici
passivi degli edifici" e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997.
Si riporta il testo dell'articolo 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137", pubblicato nella Gazz. Uff.
24 febbraio 2004, n. 45, S.O. :
"Art. 146. Autorizzazione
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi
titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico,
tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in
base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma
1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, ne'
introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori
paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di
presentare alle amministrazioni competenti il progetto
degli interventi che intendano intraprendere, corredato
della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare
i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta
l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto e'
preordinata alla verifica della compatibilita' fra
interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.
Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o
integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto
autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o
agli altri titoli legittimanti l'intervento
urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo
167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere
rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione,
anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione e'
efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale
l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
nuova autorizzazione.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si
pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere
vincolante del soprintendente in relazione agli interventi
da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla
legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo
quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere
del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle
prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati,
predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d),
nonche' della positiva verifica da parte del Ministero, su
richiesta della regione interessata, dell'avvenuto
adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura
obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il
termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si
considera favorevole.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in
materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse
strumentali. Puo' tuttavia delegarne l'esercizio, per i
rispettivi territori, a province, a forme associative e di
cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti
disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti
parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari della
delega dispongano di strutture in grado di assicurare un
adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'
di garantire la differenziazione tra attivita' di tutela
paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in
materia urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza
dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per
l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei
criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d).
Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione
verifica se l'istanza stessa sia corredata della
documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove
necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a
svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni
dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua
gli accertamenti circa la conformita' dell'intervento
proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di
dichiarazione di interesse pubblico e nei piani
paesaggistici e trasmette al soprintendente la
documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola
con una relazione tecnica illustrativa nonche' con una
proposta di provvedimento, e da' comunicazione
all'interessato dell'inizio del procedimento e
dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5,
limitatamente alla compatibilita' paesaggistica del
progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
dello stesso alle disposizioni contenute nel piano
paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui
all'articolo 140, comma 2, entro il termine di
quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il
soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli
interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi
dell' articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Entro venti giorni dalla ricezione del parere,
l'amministrazione provvede in conformita'.
9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo
periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso
il prescritto parere, l'amministrazione competente puo'
indire una conferenza di servizi, alla quale il
soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto.
La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di
quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni
dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente,
l'amministrazione competente provvede sulla domanda di
autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro
d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio
dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve
entita' in base a criteri di snellimento e concentrazione
dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui
agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo
periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia
pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione
in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche
mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia
delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa
inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva
e' presentata al soprintendente.
11. L'autorizzazione paesaggistica e' trasmessa, senza
indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel
corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso
parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici
territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco
nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti
al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con
ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, dalle
associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto
pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono
essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non
abbiano proposto ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito un elenco
delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni
trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via
telematica, in cui e' indicata la data di rilascio di
ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del
relativo oggetto. Copia dell'elenco e' trasmessa
trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano
anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
di cave e torbiere nonche' per le attivita' minerarie di
ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'
articolo 134.
15.
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.".
Si riporta il testo dell'articolo 125 del decreto
legislativo 104/2010 "Attuazione dell'articolo 44 della
legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per
il riordino del processo amministrativo", pubblicato nella
Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O. :
"Art. 125. Ulteriori disposizioni processuali per le
controversie relative a infrastrutture strategiche
1. Nei giudizi che riguardano le procedure di
progettazione, approvazione, e realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi e relative
attivita' di espropriazione, occupazione e asservimento, di
cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, oltre alle disposizioni
del presente Capo, con esclusione dell' articolo 122, si
applicano le seguenti previsioni.
2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si
tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento
stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi,
nonche' del preminente interesse nazionale alla sollecita
realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento
della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilita'
del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va
comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore
alla celere prosecuzione delle procedure.
3. Ferma restando l'applicazione degli articoli 121 e
123, al di fuori dei casi in essi contemplati la
sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta
la caducazione del contratto gia' stipulato, e il
risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo
per equivalente. Si applica l' articolo 34, comma 3.
4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle
controversie relative:
a) alle procedure di cui all'articolo 140 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) alle procedure di progettazione, approvazione e
realizzazione degli interventi individuati nel contratto
istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo 6 del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
c) alle opere di cui all'articolo 32, comma 18, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge 15
luglio 2011, n. 111. ".
Si riporta il testo dell'articolo 33 del regolamento di
cui al "decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre
2002, n. 254 Regolamento concernente le gestioni dei
consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello
Stato", pubblicato nella Gazz. Uff. 13 novembre 2002, n.
266, S.O.:
"Art. 33. Compiti dei cassieri.
1. I cassieri provvedono, su richiesta dei competenti
uffici, al pagamento delle spese contrattuali e dei sussidi
urgenti, nonche' delle altre spese previste dall'articolo 2
del regolamento approvato con decreto del Ministro del
tesoro 9 dicembre 1996, n. 701.
2. I cassieri, inoltre, provvedono a pagare, su
richiesta del consegnatario, le minute spese di ufficio nei
limiti delle risorse finanziarie assegnate dal titolare del
centro di responsabilita'.
3. Il cassiere, ove occorra, puo' chiedere al dirigente
responsabile dell'ufficio di appartenenza l'assistenza di
personale di vigilanza per il trasporto di valori e
contanti al di fuori dei locali dell'amministrazione.
Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2006
"Organizzazione degli uffici cassa delle amministrazioni
dello Stato sulla base di procedure amministrative
informatizzate", pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio
2006, n. 109:
"Capo II - Aperture di credito
Art. 7.Pagamento delle spese.
1. Sono disposte a favore dei cassieri, per il
pagamento delle spese di cui agli articoli 33 e 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002,
n. 254, qualora non siano esperibili altre forme di
pagamento, aperture di credito mediante ordini di
accreditamento utilizzabili solo in contanti con le
modalita' previste dall'art. 37 del citato decreto
presidenziale.
2. L'emissione, la gestione, l'utilizzazione e la
rendicontazione degli ordini di accreditamento rispettano
gli standard e le procedure adottate nell'ambito del
SICOGE.
Art. 8.Deposito delle somme.
1. In attesa di addivenire ad una compiuta
dematerializzazione degli ordinativi secondari di
pagamento, il cassiere e' autorizzato a depositare su conto
corrente bancario o postale appositamente istituito le
somme prelevate in contanti dagli ordini di accreditamento
emessi a suo favore.
2. L'apertura di credito disposta dall'amministrazione
di appartenenza a favore del cassiere costituisce
autorizzazione al deposito delle somme prelevate in
contanti in un conto corrente bancario o postale, ai sensi
dell'art. 346, quinto comma, del regio decreto 23 maggio
1924, n. 827.
3. Per il prelevamento in contanti dagli ordini di
accreditamento concessi a suo favore, il cassiere emette il
modello 31-bis C.G. con l'annotazione «da commutarsi in
versamento sul conto corrente bancario/postale n. .....
aperto presso .... intestato al cassiere del Ministero
....».
4. Possono essere depositate nel conto corrente
bancario o postale, con le modalita' descritte nel presente
articolo, anche le somme di cui all'art. 4, comma 1,
lettera b). ".
Si riporta il testo dell'articolo 10 dell'Accordo tra
la Repubblica Italiana e il Bureau International des
Expositions "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Bureau International
des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la
partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del
2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012", ratificato ai sensi
della legge 14 gennaio 2013, n. 3, pubblicata nella Gazz.
Uff. 25 gennaio 2013, n. 21.
"Art. 10. Esenzione dalle imposte per i Commissariati
Generali di Sezione
1. I Commissariati Generali di Sezione, i loro beni,
averi e redditi sono esentati, nell'ambito delle attivita'
istituzionali espositive e non commerciali, da ogni
imposizione diretta e, nei limiti previsti dal presente
articolo, dalle imposte indirette, da parte dello Stato,
delle Regioni, delle Province e dei Comuni.
2. I fabbricati posseduti dai Commissariati Generali di
Sezione sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale
Propria, ove applicabile. L'esenzione si applica per la
durata del presente Accordo.
3. Gli atti, transazioni ed operazioni finanziarie
relativi agli acquisti di beni e servizi necessari ai
Commissariati Generali di Sezione per il perseguimento dei
propri fini istituzionali non commerciali sono esenti dalle
imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali: i
medesimi Commissariati sono esenti, altresi', dalle tasse
sulle concessioni governative.
4. I Commissariati Generali di Sezione godono,
altresi', delle stesse esenzioni e agevolazioni concesse
allo Stato italiano sui prelievi per l'occupazione di spazi
e aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari
effettuati all'interno del Sito espositivo ovvero, a
decorrere dalla sua introduzione, sull'imposta municipale
secondaria.
5. Per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto
(IVA), gli acquisti di beni e servizi, nonche' le
importazioni di beni di importo rilevante concernenti le
loro attivita' ufficiali da parte dei Commissariati
Generali di Sezione non sono imponibili. Ai fini del
presente Accordo l'espressione «acquisto e/o importazioni
di importo rilevante» si applichera' agli acquisti di beni
e servizi e/o importazioni di beni di importo superiore al
limite stabilito dalla legislazione nazionale per le
organizzazioni internazionali in Italia.
6. I Commissariati Generali di Sezione, ovvero
l'Organizzatore qualora erogatore di servizi, sono esentati
dall'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale
consumati all'interno dei Padiglioni dei Partecipanti
Ufficiali per l'espletamento delle loro attivita'
istituzionali espositive e non commerciali.
7. Per quanto concerne le importazioni di beni in
regime di ammissione temporanea da parte dei Commissariati
Generali di Sezione, si applicano le disposizioni di cui
all'Annesso della Convenzione. Il Commissariato Generale di
Sezione e', quindi, esentato da dazi, imposte e da divieti
e restrizioni sui beni importati o esportati per scopi
connessi con la propria partecipazione ufficiale all'Expo
Milano 2015. I beni importati verranno sottoposti ai
controlli sanitari e fitosanitari, nonche' ai provvedimenti
che ne derivano ai sensi dei regolamenti in vigore
nell'Unione europea. Le autorita' italiane effettueranno
detti controlli con tutta la diligenza necessaria, tenendo
conto delle esigenze operative del Commissariato Generale
di Sezione.
8. I beni importati in esenzione da dazi, imposte e da
divieti e restrizioni conformemente al presente Accordo non
potranno essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito
senza il preventivo accordo delle autorita' italiane e
senza il pagamento delle relative imposte, diritti e
contributi. Qualora dette imposte, diritti e contributi
vengano fissati in funzione del valore dei beni, essi
verranno calcolati su tale valore al momento della
cessione, con l'applicazione della tariffa in vigore a tale
data.
9. Il Commissariato Generale di Sezione e' esente da
imposte, dazi, nonche' da ogni divieto o restrizioni
all'importazione di un numero di autoveicoli non superiore
a due destinati ad «uso ufficiale» e dei relativi pezzi di
ricambio dei medesimi. Il Commissariato Generale di Sezione
e' parimenti esente dall'imposta provinciale di
trascrizione e dalla tassa automobilistica di possesso sui
veicoli. L'esenzione si applica per la durata del presente
Accordo. I carburanti e i lubrificanti occorrenti per i
veicoli anzidetti potranno essere acquistati in esenzione,
rispettivamente, dall'accisa o dall'imposta di consumo,
entro il limite complessivo di 1.200 litri per semestre.
10. I Commissariati Generali di Sezione potranno
ricevere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti e
detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria
a far fronte ai loro scopi istituzionali.
11. Le esenzioni di cui al presente Articolo non si
applicano alle tasse ed ai prelievi corrispettivi di
servizi resi ai Commissariati Generali di Sezione.".
 
Art. 5-bis

Disposizioni per il servizio pubblico
di trasporto marittimo nello Stretto di Messina

1. Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento del traffico passeggeri derivante dall'approssimarsi del periodo estivo, ed al fine di garantire la continuita' territoriale nell'area dello stretto di Messina, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le citta' di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede:
a) quanto a euro 2.500.000, mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, al citato articolo 1, comma 238, della legge n. 311 del 2004, le parole: «euro 8.620.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.120.000»;
b) quanto a euro 500.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 1, comma 1031, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)", e' pubblicato nella Gazz. Uff.
27 dicembre 2006, n. 299, S.O.
- La legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005), e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.
 
Art. 5-ter

Acquisizione di lavori, servizi e forniture dei comuni
con popolazione non superiore a 5.000 abitanti

1. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, gia' prorogato ai sensi dell'articolo 29, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati a far data dal 1o aprile 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Riferimenti normativi

All'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, gia' prorogato ai sensi
dell'articolo 29, comma 11-ter, del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' ulteriormente differito
al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi
di gara pubblicati a far data dal 1o aprile 2013 fino alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
- Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 5, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici", pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n.
284, S.O, convertito con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre
2011, n. 300, S.O.
"5. L'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica
alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.".
- Si riporta il testo dell'art. 29, comma 11-ter, del
D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14:
"11-ter. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e'
prorogato di dodici mesi.".
 
Art. 5-quater

Misure urgenti in seguito al sinistro marittimo
nel porto di Genova

1. In seguito al sinistro marittimo occorso nel porto di Genova in data 7 maggio 2013, al fine di ripristinare l'efficienza e l'operativita' della sala operativa e del centro VTS della Capitaneria di porto - Guardia costiera di Genova e dei mezzi navali addetti al servizio di pilotaggio portuale danneggiati in occasione del suddetto sinistro, comprese le spese di supporto e di logistica per il mantenimento delle condizioni di operativita' e per il ripristino della struttura operativa della locale corporazione dei piloti, nonche' al fine di consentire gli interventi di ripristino di competenza dell'Autorita' portuale di Genova, necessari per garantire le inderogabili attivita' connesse alla salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima, e' autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2013 e 2014 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 145, comma 40,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)", pubblicata nella Gazz. Uff. 29
dicembre 2000, n. 302, S.O.:
"40. E' istituito un fondo di lire 1,5 miliardi nel
2001 e 5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002, per la
promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il
finanziamento di studi e ricerche. A tale fine, per la
razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi del
presente comma e per la valorizzazione delle
professionalita' connesse con l'utilizzo delle risorse
nautiche, negli anni successivi le risorse del fondo, in
misura non inferiore all'80 per cento delle dotazioni
complessive per ciascun anno, sono destinate a misure di
sostegno e incentivazione per incentivazione per l'alta
formazione professionale tramite l'istituzione di un forum
permanente realizzato da una o piu' ONLUS per la
professionalita' nautica partecipate da istituti di
istruzione universitaria o convenzionate con gli stessi.
Tali misure, in una percentuale non superiore al 50 per
cento, possono essere destinate dai citati enti alla
realizzazione, tramite il recupero di beni pubblici, di
idonee infrastrutture. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita'
di attuazione delle disposizioni del presente comma.".
 
Art. 6

Proroga emergenza sisma maggio 2012

1. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31 dicembre 2014.
2. Il termine del 30 novembre 2012, stabilito con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2012 e del 19 novembre 2012 quale data ultima di presentazione della documentazione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modificazioni, utile per l'accesso al finanziamento di cui ai commi 7 e 7-bis del predetto articolo 11, e' rideterminato al 31 ottobre 2013. Entro tale ultimo termine, fermi i requisiti soggettivi ed oggettivi e le condizioni gia' previsti dai commi 7, 7-bis e 9 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 174 del 2012, possono presentare la documentazione utile per accedere al predetto finanziamento tutti i soggetti che non sono riusciti a provvedervi entro l'originario termine finale del 30 novembre 2012.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per l'accesso ai finanziamenti per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonche' dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dal 1o luglio 2013 al 15 novembre 2013 nei confronti:
a) dei soggetti di cui al comma 2, secondo periodo;
b) dei soggetti che, hanno gia' utilmente rispettato il termine ultimo del 30 novembre 2012.
4. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito nei commi da 1 a 3, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo il Direttore dell'Agenzia delle entrate provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, nonche' dell'articolo 1, comma 371, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
5. La Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, nonche' all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo comunque modalita' di rimborso dei finanziamenti tali da assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del predetto decreto-legge n. 174 del 2012.
5-bis. Dopo il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e' inserito il seguente: «Sulle contabilita' speciali possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo».
5-ter. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
Riferimenti normativi

- Si trascrive il testo dell'articolo 11, comma 13, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante
«Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in
favore delle zone terremotate nel maggio 2012.», convertito
in legge con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n.
213:
«13. Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 145
milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro per
l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse di cui
all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste
dallo stesso decreto. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro
provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo
periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni
di cui al primo periodo, dovuti a variazioni dei tassi di
interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio si provvede a
valere sulle medesime risorse di cui al citato periodo».
- Si trascrive il testo dell'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici che hanno interessato il territorio delle province
di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e
Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito con
modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122:
«3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1,
considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al
fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa
economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di
emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei
Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato fino al
31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario e'
disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e
4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225».
- I provvedimenti del Direttore dell'Agenzia del 31
ottobre 2012, recante «Modifiche al provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 ottobre 2012 di
approvazione del modello di comunicazione dei dati per
l'accesso al finanziamento dei tributi, dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 11,
comma 11, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, in
relazione al sisma del mese di maggio 2012» e' stato
pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il
31 ottobre 2012, ai sensi del comma 361 dell'articolo
1,della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- I provvedimenti del Direttore dell'Agenzia del 19
novembre 2012, recante «Integrazioni e modifiche al
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del
22 ottobre 2012, modificato dal provvedimento 31 ottobre
2012, di approvazione del modello di comunicazione dei dati
per l'accesso al finanziamento dei tributi, dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 11,
comma 11, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, in
relazione al sisma del mese di maggio 2012» e' stato
pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il
19 novembre 2012, ai sensi del comma 361 dell'articolo 1,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- Si trascrive il testo dell'articolo 11, comma 9, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante
«Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in
favore delle zone terremotate nel maggio 2012.», convertito
in legge con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n.
213:
«9. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i
contribuenti ivi indicati presentano ai soggetti
finanziatori di cui al medesimo comma:
a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, che attesta:
1) il possesso dei requisiti per accedere ai contributi
di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 74 del
2012, ovvero dell'articolo 3-bis del predetto decreto-legge
n. 95 del 2012; nonche'
2) la circostanza che i danni subiti in occasione degli
eventi sismici, come comprovati dalle perizie occorrenti
per accedere ai contributi di cui al numero 1), sono stati
di entita' effettivamente tale da condizionare ancora una
ripresa piena della attivita' di impresa;
b) copia del modello di cui al comma 11, presentato
telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono
indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30
novembre 2012, l'importo da pagare dal 1° dicembre 2012 al
30 giugno 2013, nonche' della ricevuta che ne attesta la
corretta trasmissione;
c) alle rispettive scadenze, per gli altri importi di
cui al comma 7, copia dei modelli di pagamento relativi ai
versamenti riferiti al periodo dal 1° dicembre 2012 al 30
giugno 2013».
Si trascrive per opportuna conoscenza anche il comma 11
del medesimo articolo 11 del decreto-legge n. 174/2012:
«11. Con provvedimento del Direttore della Agenzia
delle entrate da adottare entro il 31 ottobre 2012, e'
approvato il modello indicato al comma 9, lettera b),
idoneo altresi' ad esporre distintamente i diversi importi
dei versamenti da effettuare, nonche' sono stabiliti i
tempi e le modalita' della relativa presentazione. Con
analogo provvedimento possono essere disciplinati modalita'
e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte
dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai
finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonche' quelli di
attuazione del comma 8».
- Si trascrive il testo dell'articolo 11, commi 7 e
7-bis del gia' menzionato decreto-legge n. 174/2012:
«7. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini
previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi
di cui al comma 6, nonche' per gli altri importi dovuti dal
1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito
di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione
alla attivita' di impresa, hanno i requisiti per accedere
ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in
aggiunta ai predetti contributi, possono chiedere ai
soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
territori di cui all'articolo 1, comma 1, del citato
decreto-legge n. 74 del 2012, un finanziamento assistito
dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due
anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono
contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti
con apposita convenzione tra la societa' Cassa depositi e
prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti
dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000
milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera
a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro il 18 ottobre 2012, sono concesse le
garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono
definiti i criteri e le modalita' di operativita' delle
stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma
sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7-bis. Fermo restando che fra i titolari di reddito di
impresa di cui al comma 7 gia' rientrano i titolari di
reddito di impresa commerciale, il finanziamento di cui al
predetto comma 7 puo' essere altresi' chiesto ai soggetti
autorizzati all'esercizio del credito ivi previsti, previa
integrazione della convenzione di cui al medesimo comma 7:
a) se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente
ai danni subiti in relazione alle attivita' dagli stessi
rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero
all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, dai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonche'
dagli esercenti attivita' agricole di cui all'articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, per il pagamento
dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonche'
per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30
giugno 2013;
b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente,
proprietari di una unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F
della classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi
dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013».
- Il testo dell'articolo 1, comma 371, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2013)», e' il seguente:
«371. Con provvedimento del Direttore della Agenzia
delle entrate e' approvato il modello indicato al comma
368, lettera b), n. 1), idoneo altresi' ad esporre
distintamente i diversi importi dei versamenti da
effettuare, nonche' sono stabiliti i tempi e le modalita'
della relativa presentazione. Con analogo provvedimento
possono essere disciplinati modalita' e tempi di
trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei
soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti
erogati e al loro utilizzo, nonche' quelli di attuazione
del comma 369».
Si riportano per opportuna conoscenza i commi 368 e 369
del medesimo articolo 1 della legge n. 228/2012:
«368. Per accedere al finanziamento i soggetti di cui
al comma 365 presentano:
a) ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, nella loro qualita' di Commissari
delegati, anche ai fini dei successivi controlli di rito in
collaborazione con l'Agenzia delle entrate o con la Guardia
di Finanza, nonche' ai soggetti finanziatori una auto
dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, che attesta la ricorrenza di
almeno una delle condizioni di cui al comma 365, lettere
a), b), c) e d) nonche' la circostanza che il danno
economico diretto subito in occasione degli eventi sismici
e' stato tale da determinare la crisi di liquidita' che ha
impedito il tempestivo versamento dei tributi, contributi e
premi di cui al comma 366;
b) ai soli soggetti finanziatori:
1) copia del modello di cui al comma 371, presentato
telematicamente all'Agenzia delle entrate;
2) i modelli di pagamento per gli importi di cui al
comma 366.
369. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia
delle entrate i dati identificativi dei soggetti che
omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento,
nonche' i relativi importi, per la loro successiva
iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di
riscossione».
- Si trascrive il testo dell'articolo 1, comma 367,
della legge n. 228/2012:
«367. Per i pagamenti dovuti ai sensi del comma 366 i
soggetti di cui al comma 365 possono chiedere ai soggetti
autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122, un finanziamento, assistito
dalla garanzia dello Stato, nei termini stabiliti
dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213. A tale fine, i predetti soggetti
finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo
contratti tipo definiti previa integrazione della
convenzione di cui al predetto articolo 11, comma 7, del
decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, tra la Cassa
depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana,
assistiti dalla garanzia dello Stato, nei limiti
dell'importo di cui al predetto articolo 11, comma 7, ai
sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo
periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono concesse le garanzie dello Stato di cui
al presente comma e sono definiti i criteri e le modalita'
di operativita' delle stesse. Le garanzie dello Stato di
cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre
2009, n. 196».
- Il testo vigente dell'articolo 2, comma 6, del
decreto-legge n. 74/2012, gia' modificato dall'art. 11,
comma 1, lett. a), n. 1-bis), decreto-legge n. 174/2012,
come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata e'
il seguente:
«6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1,
comma 2, sono intestate apposite contabilita' speciali
aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate,
con il decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti
dal fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento
degli interventi previsti dal presente decreto, al netto di
quelle destinate alla copertura finanziaria degli oneri
derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8, commi
3 e 15-ter, e dall'articolo 13. Sulle contabilita' speciali
confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni
liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della
realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa
dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulle
contabilita' speciali possono confluire inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e
29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara,
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013 e
2014, le risorse di cui al primo periodo, presenti nelle
predette contabilita' speciali, nonche' i relativi
utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui
all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma
5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei Presidenti
delle Regioni in qualita' di commissari delegati, agli
interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini
del patto di stabilita' interno degli enti locali
beneficiari. I presidenti delle regioni rendicontano ai
sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e curano la pubblicazione dei rendiconti nei
siti internet delle rispettive regioni».
- Il testo vigente dell'articolo 3, comma 9, del
decreto-legge n. 74/2012, gia' modificato dall'art. 11,
comma 1-ter, del decreto-legge n. 174/2012, come
ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata e' il
seguente:
«9. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme
vigenti dovra' essere effettuata entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto».
 
Art. 6-bis

Deroga al patto di stabilita' interno
per il sisma in Molise

1. Al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attivita' e consentire la completa attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e novembre 2002 in Molise, per l'anno 2013 gli obiettivi del patto di stabilita' interno sono ridotti, con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, di 15 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi

- Si trascrive il testo degli articoli 1, commi 138 e
140, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011)», come
modificato dall'articolo 1, comma 434, della legge 24
dicembre 2012, n. 228:
«138. A decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse
la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di
Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali
del proprio territorio a peggiorare il loro saldo
programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto
capitale e contestualmente e per lo stesso importo
procedono a rideterminare il proprio obiettivo
programmatico in termini di cassa o di competenza.
Attraverso la certificazione di cui al comma 145 le regioni
dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di
cassa e' stata realizzata attraverso una riduzione dei
pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del
patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di
competenza e' stata realizzata attraverso una riduzione
degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto.
Nell'anno 2013 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto
Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano,
possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio
a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un
aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente,
procedono a rideterminare i propri obiettivi programmatici
in termini di competenza eurocompatibile e di competenza
finanziaria, riducendoli dello stesso importo».
«140. Ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139,
gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni
e alle province autonome, entro il 15 settembre di ciascun
anno, l'entita' dei pagamenti che possono effettuare nel
corso dell'anno. Entro il termine del 31 ottobre, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con
riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi
informativi occorrenti per la verifica del mantenimento
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica».
- Per il testo dell'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge n. 154/2008 si veda il testo della nota
all'articolo 1.
 
Art. 6-ter

Incrementi di superfici in sede di ricostruzione

1. Il comma 13-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e' sostituito dal seguente:
«13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attivita' industriale, agricola, zootecnica o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale, culturale e paesaggistica».
Riferimenti normativi

- Il testo vigente dell'articolo 3 del decreto-legge n.
74/2012, gia' modificato dal decreto-legge n. 174/2012 e
dal decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con
modificazioni dalla legge 1 febbraio 2013, n. 11, come
ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata e' il
seguente:
«Art. 3. (Ricostruzione e riparazione delle abitazioni
private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a
favore delle imprese; disposizioni di semplificazione
procedimentale)
1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite
dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui
all'articolo 1, i Presidenti delle Regioni di cui al comma
2 del medesimo articolo, d'intesa fra loro, stabiliscono,
con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri
stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei
danni effettivamente verificatisi, priorita', modalita' e
percentuali entro le quali possono essere concessi
contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le
spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la
ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo
scopo finalizzate a valere sulle disponibilita' delle
contabilita' speciali di cui all'articolo 2, fatte salve le
peculiarita' regionali. I contributi sono concessi, al
netto di eventuali risarcimenti assicurativi, con
provvedimenti adottati dai soggetti di cui all'articolo 1,
commi 4 e 5. In particolare, puo' essere disposta:
a) la concessione di contributi per la riparazione, il
ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia
abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e
privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e
attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in
relazione al danno effettivamente subito;
b) la concessione, previa presentazione di perizia
giurata, di contributi a favore delle attivita' produttive,
industriali, agricole, zootecniche, commerciali,
artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le
attivita' relative agli enti non commerciali, ai soggetti
pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni
con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi,
inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari,
aventi sede o unita' produttive nei comuni interessati
dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte
e beni mobili strumentali all'attivita' di loro proprieta'.
La concessione di contributi a vantaggio delle imprese
casearie danneggiate dagli eventi sismici e' valutata
dall'autorita' competente entro il 31 marzo 2013; il
principio di certezza e di oggettiva determinabilita' del
contributo si considera rispettato se il contributo
medesimo e' conosciuto entro il 31 marzo 2013;
b-bis) la concessione, previa presentazione di perizia
giurata, di contributi per il risarcimento dei danni
economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero
di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del
Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture
ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del
presente decreto;
c) la concessione di contributi per i danni alle
strutture adibite ad attivita' sociali, socio-sanitarie e
socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e
religiose;
d) la concessione di contributi per i danni agli
edifici di interesse storico-artistico;
e) la concessione di contributi a soggetti che abitano
in locali sgombrati dalle competenti autorita' per gli
oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonche'
delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi
temporanei;
f) la concessione di contributi a favore della
delocalizzazione temporanea delle attivita' danneggiate dal
sisma al fine di garantirne la continuita' produttiva;
f-bis) la concessione di contributi a soggetti pubblici
per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e
socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le
persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a
seguito degli eventi sismici;
f-ter) la concessione di contributi a soggetti
pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla
persona, nonche' a soggetti privati, senza fine di lucro,
che abbiano dovuto interrompere le proprie attivita'
sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di
danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici;
f-quater) la concessione di contributi ai consorzi di
bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino
o la ricostruzione di strutture e impianti.
1-bis. I contratti stipulati dai privati beneficiari di
contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione
di beni e servizi connessi agli interventi di cui al comma
1, lettera a), non sono ricompresi tra quelli previsti
dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; resta
ferma l'esigenza che siano assicurati criteri di controllo,
di economicita' e trasparenza nell'utilizzo delle risorse
pubbliche. Restano fermi i controlli antimafia previsti
dall'articolo 5-bis da effettuarsi secondo le linee guida
del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle
grandi opere.
2. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali
eventi sismici su costruzioni esistenti o in corso di
realizzazione alla data del 20 maggio 2012 deve essere
verificato e documentato, mediante presentazione di perizia
giurata, a cura del professionista abilitato incaricato
della progettazione degli interventi di ricostruzione e
ripristino degli edifici, ai sensi di quanto disposto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio
2011. Restano salve le verifiche da parte delle competenti
amministrazioni.
3. Il saldo dei contributi di cui al presente articolo,
limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e
alla riparazione degli immobili dichiarati inagibili, e'
vincolato alla documentazione che attesti che gli
interventi sono stati realizzati ai sensi dell'articolo 5
del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
4. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto
comma, del codice civile, gli interventi di recupero
relativi ad un unico immobile composto da piu' unita'
immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei
condomini che comunque rappresenti almeno la meta' del
valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto
comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti
devono essere approvati con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un
terzo del valore dell'edificio.
5. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unita'
immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e
di lavoro nei comuni interessati dal sisma del 20 e 29
maggio 2012, nelle more che venga completata la verifica
delle agibilita' degli edifici e strutture ordinari
effettuate ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, i soggetti
interessati possono, previa perizia e asseverazione da
parte di un professionista abilitato, effettuare il
ripristino della agibilita' degli edifici e delle
strutture. I contenuti della perizia asseverata includono i
dati delle schede AeDES di cui al decreto sopracitato,
integrate con documentazione fotografica e valutazioni
tecniche atte a documentare il nesso di causalita' tra gli
eventi sismici del 20-29 maggio 2012 e lo stato della
struttura, oltre alla valutazione economica del danno.
6. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, agli articoli 8 e 12 della legge della Regione
Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e agli articoli 9,
10, 11, 12 e 13 della legge della Regione Emilia-Romagna 30
ottobre 2008, n. 19, nonche' alle corrispondenti
disposizioni delle regioni Lombardia e Veneto, i soggetti
interessati comunicano ai comuni delle predette regioni
l'avvio dei lavori edilizi di ripristino da eseguirsi
comunque nel rispetto dei contenuti della pianificazione
urbanistica comunale e dei vincoli paesaggistici, fatta
eccezione, per i fabbricati rurali, per la modifica della
sagoma e per la riduzione della volumetria, con
l'indicazione del progettista abilitato responsabile della
progettazione e della direzione lavori e della impresa
esecutrice, purche' le costruzioni non siano state
interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i
quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione,
allegando o autocertificando quanto necessario ad
assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di
settore con particolare riferimento a quelle in materia
edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati
entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori
provvedono a presentare la documentazione non gia' allegata
alla comunicazione di avvio del ripristino per la richiesta
dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo abilitativo
edilizio nonche' per la presentazione dell'istanza di
autorizzazione sismica ovvero per il deposito del progetto
esecutivo riguardante le strutture.
7. Al fine di favorire la rapida ripresa delle
attivita' produttive e delle normali condizioni di vita e
di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni
interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio
2012, di cui all'allegato 1 al presente decreto, nonche'
per le imprese con sede o unita' locali al di fuori delle
aree individuate dal presente decreto che abbiano subito
danni a seguito degli eventi sismici, accertati ai soli
fini di cui al presente comma sulla base delle verifiche
effettuate dalla protezione civile o dai vigili del fuoco o
da altra autorita' od organismo tecnico preposti alle
verifiche, il titolare dell'attivita' produttiva, in quanto
responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi
del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e
integrazioni, deve acquisire, nei casi di cui al comma 8,
la certificazione di agibilita' sismica rilasciata, a
seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle
norme tecniche vigenti (cap. 8 - costruzioni esistenti, del
decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista
abilitato, e depositare la predetta certificazione al
Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono
periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a
livello territoriale gli elenchi delle certificazioni
depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma
saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno.
7-bis. In relazione a magazzini, capannoni, stalle e
altre strutture inerenti alle attivita' produttive
agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di
prodotti deperibili oppure alla cura degli animali
allevati, eccetto i prefabbricati, e' necessaria e,
sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attivita',
l'acquisizione della certificazione dell'agibilita'
ordinaria.
8. La certificazione di agibilita' sismica di cui al
comma 7 e' acquisita per le attivita' produttive svolte in
edifici che presentano una delle carenze strutturali di
seguito precisate o eventuali altre carenze prodotte dai
danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:
a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali
verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi
ultimi;
b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati
non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
c) presenza di scaffalature non controventate portanti
materiali pesanti che possano, nel loro collasso,
coinvolgere la struttura principale causandone il
danneggiamento e il collasso.
8-bis. Ai fini della prosecuzione dell'attivita'
produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione
della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme
tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di
agibilita' sismica puo' essere rilasciato dal tecnico
incaricato, in assenza delle carenze di cui al comma 8 o
dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente
risolte, attraverso appositi interventi, anche
provvisionali.
9. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme
vigenti dovra' essere effettuata entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
10. Per quanto concerne le imprese di cui al comma 8,
nelle aree che abbiano risentito di un'intensita'
macrosismica, cosi' come rilevata dal Dipartimento della
protezione civile, pari o superiore a 6, ovvero nelle aree
colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in cui
l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in
esame, cosi' come risulta nelle mappe di scuotimento
dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia
superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale
elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto
della costruzione nuova e questa, intesa come insieme di
struttura, elementi non strutturali e impianti, non sia
uscita dall'ambito del comportamento lineare elastico,
l'adempimento di cui al comma 9 si intende soddisfatto.
Qualora l'accelerazione spettrale come sopra individuata
non abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione
spettrale elastica richiesta dalla norma vigente ad una
costruzione nuova di analoghe caratteristiche, per il
profilo di sottosuolo corrispondente, tale costruzione
dovra' essere sottoposta a valutazione della sicurezza
effettuata conformemente al capitolo 8.3 delle norme
tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro
delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4
febbraio 2008, entro i termini temporali di cui al comma 9
del presente articolo, tenendo conto degli interventi
locali effettuati ai sensi del comma 8. Qualora il livello
di sicurezza della costruzione risulti inferiore al 60 per
cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo,
dovranno eseguirsi interventi di miglioramento sismico
finalizzati al raggiungimento almeno del 60 per cento della
sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, secondo le
seguenti scadenze temporali:
a) entro quattro anni dal termine di cui al comma 9, se
la sicurezza mica risulta essere pari o inferiore al 30 per
cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;
b) entro otto anni dal termine di cui al comma 9, se la
sicurezza sismica risulta essere superiore al 50 per cento
della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;
c) entro un numero di anni ottenuto per interpolazione
lineare tra quattro e otto per valori di livello di
sicurezza (Ls) per cento compresi tra il 30 e il 50 per
cento, secondo l'equazione:

Ls-30
4 + ---------
5

11. I Direttori regionali, rispettivamente,
dell'Agenzia regionale di Protezione civile della Regione
Emilia-Romagna, della Direzione generale di Protezione
civile, polizia locale e sicurezza della Regione Lombardia,
nonche' dell'Unita' di progetto di Protezione civile della
Regione Veneto, provvedono, anche per il tramite dei
Sindaci, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali
espropriazioni delle aree pubbliche e private occorrenti
per la delocalizzazione totale o parziale, anche
temporanea, delle attivita'. Qualora per l'esecuzione delle
opere e degli interventi di delocalizzazione sia richiesta
la valutazione di impatto ambientale ovvero
l'autorizzazione integrata ambientale, queste sono
acquisite sulla base della normativa vigente, nei termini
ivi previsti ridotti alla meta'. Detti termini, in
relazione alla somma urgenza che rivestono le opere e gli
interventi di ricostruzione, hanno carattere essenziale e
perentorio, in deroga al titolo III del decreto legislativo
n. 152 del 3 aprile 2006 cosi' come modificato ed integrato
dal decreto legislativo n. 4 del 2008, ed alle relative
norme regionali di attuazione.
12. La delocalizzazione totale o parziale delle
attivita' in strutture esistenti e situate in prossimita'
delle aziende danneggiate, e' autorizzata, previa
autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle
prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in
corso di validita', salve le dovute verifiche di agibilita'
dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle normative
vigenti. Le suddette aziende devono presentare entro 180
giorni dalla delocalizzazione la documentazione necessaria
per l'avvio del procedimento unico di autorizzazione ai
sensi dell'articolo 19, comma 2.
13. Al fine di consentire l'immediata ripresa delle
attivita' economiche i Presidenti delle regioni di cui
all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati ad adottare gli
indispensabili provvedimenti volti a consentire lo
spostamento temporaneo dei mezzi, materiali, attrezzature
necessari, ferme restando le procedure in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni
ed integrazioni.
13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti
ad attivita' industriale, agricola, zootecnica o
artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni
possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento
della superficie utile, nel rispetto della normativa in
materia di tutela ambientale, culturale e paesaggistica.
13-ter. In deroga al termine di novanta giorni previsto
dall'articolo 6, comma 2, lettera b), del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e successive modificazioni, le opere
temporanee dirette a soddisfare l'esigenza della
prosecuzione delle attivita' produttive nei comuni
interessati dal sisma sono rimosse al cessare della
necessita' e comunque entro la data di agibilita' degli
immobili produttivi ripristinati o ricostruiti».
 
Art. 6-quater

Soddisfazione della verifica di sicurezza

1. Al primo periodo del comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo le parole: «comma 8,» sono inserite le seguenti: «nelle aree che abbiano risentito di un'intensita' macrosismica, cosi' come rilevata dal Dipartimento della protezione civile, pari o superiore a 6, ovvero».
Riferimenti normativi

Per il testo vigente dell'articolo 3, comma 10, del
decreto-legge n. 74/2012, gia' modificato dal decreto-legge
n. 174/2012 e dal decreto-legge n. 1/2013, come
ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata si veda
la nota all'articolo 6-ter.
 
Art. 6-quinquies

Deroga al patto di stabilita' interno per i comuni
e le province colpiti dal sisma

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dell'aprile 2009, per l'anno 2013 gli obiettivi del patto di stabilita' interno dei comuni e delle province, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonche' dall'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nei limiti di 50 milioni di euro, per gli enti locali della regione Emilia-Romagna, di 5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto e di 30 milioni di euro per gli enti locali della regione Abruzzo. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Abruzzo nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi

- Il testo vigente dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge n. 74/2012, e' il seguente:
«1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la ricostruzione,
l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei
territori dei comuni delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali
e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini
per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130
del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei
successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma
2, della legge 27 luglio 2000, n. 212».
- Si trascrive il testo vigente dell'articolo
67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante
«Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come
modificato dal decreto-legge n. 74/2012:
«Art. 67-septies. (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29
maggio 2012)
1. Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l'articolo 10
del presente decreto si applicano anche ai territori dei
comuni di Ferrara, Mantova, nonche', ove risulti
l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati
eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio,
Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo
Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone,
Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio,
Argenta.
1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3,
10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, e successive modificazioni, e dall'articolo 3-bis
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si
applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso
causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012, ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia,
Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena,
Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro
Piacentino. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per
la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del
29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1 e al comma
1-bis, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74».
- Si trascrive il testo vigente dell'articolo 1 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e
ulteriori interventi urgenti di protezione civile»,
convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n.
77:
«Art. 1. (Modalita' di attuazione del presente decreto;
ambito oggettivo e soggettivo)
1. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, necessarie per l'attuazione del
presente decreto sono emanate di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli
aspetti di carattere fiscale e finanziario.
2. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei
ministri ai sensi dell' articolo 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, adottate ai sensi del comma 1 del
presente articolo salvo quanto previsto dal comma 3, hanno
effetto esclusivamente con riferimento al territorio dei
comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella
regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base
dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal
Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una
intensita' MSC uguale o superiore al sesto grado,
identificati con il decreto del Commissario delegato 16
aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
89 del 17 aprile 2009. Le stesse ordinanze riguardano le
persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli
enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6
aprile 2009.
3. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, ad
eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono
riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori
dei comuni di cui al comma 2 del presente articolo, in
presenza di un nesso di causalita' diretto tra il danno
subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia
giurata».
- Per il testo dei commi 138 e 140 dell'articolo 1
della legge n.220/2010 si veda il testo della nota
all'articolo 6-bis.
- Per il testo dell'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge n. 154/2008 si veda il testo della nota
all'articolo 1.
 
Art. 6-sexies

Assunzioni di personale

1. I commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:
«8. Per le strette finalita' connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualita' dal 2012 al 2014 e' autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, puo' essere prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate agli enti locali, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai comuni, con facolta' di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni e' effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unita' di personale assunte con contratti flessibili e' attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonche', per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i Commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni o fra di loro ai fini dell'applicazione della presente disposizione.
9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013 ed euro 20.000.000 per l'anno 2014».
2. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e' sostituito dal seguente: «A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unita', i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2».
3. I Commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza dal 1o agosto 2012 e sino al 31 dicembre 2014, alle unita' lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attivita' conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122».
Riferimenti normativi

- Il testo vigente dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario», convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, gia' modificato dall'art. 11, comma 1,
del decreto-legge n. 174/2012 e dall'articolo 1, commi 374
e 376 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come
ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata e' il
seguente:
«Art. 3-bis. (Credito di imposta e finanziamenti
bancari agevolati per la ricostruzione)
1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad
interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di
immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei
limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i provvedimenti di
cui al comma 5, sono alternativamente concessi, su apposita
domanda del soggetto interessato, con le modalita' del
finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati
all'esercizio del credito operanti nei territori di cui
all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012
possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo
definiti con apposita convenzione con l'Associazione
bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato,
fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi
dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al
fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti
danneggiati dagli eventi sismici. Con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze e' concessa la garanzia dello
Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri
e le modalita' di operativita' della stessa, nonche' le
modalita' di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo
massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello
Stato di cui al presente comma e' elencata nell'allegato
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati
accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in
capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di
imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in
misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo
ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti,
nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione dei
medesimi finanziamenti. Le modalita' di fruizione del
credito di imposta sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito
di imposta e' revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi
di risoluzione totale o parziale del contratto di
finanziamento agevolato.
3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato
comunica con modalita' telematiche all'Agenzia delle
entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare
del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il
numero e l'importo delle singole rate.
4. I finanziamenti agevolati, di durata massima
venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento
sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi
all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e
alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli
interventi ammessi a contributo. I contratti di
finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive
espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto
impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche
parziale del finanziamento per finalita' diverse da quelle
indicate nel presente articolo. In tutti i casi di
risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto
finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del
capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In
mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso
soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione,
per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi
del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il
recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme
erogate e dei relativi interessi nonche' delle spese
strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti,
non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a
mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo
per la ricostruzione.
5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i criteri
e le modalita' attuativi del presente articolo, anche al
fine di assicurare uniformita' di trattamento e un efficace
monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I Presidenti
delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, in coerenza con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, del
medesimo decreto-legge e con il suddetto protocollo di
intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di
competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del
limite di 6.000 milioni di euro di cui al comma 1 e
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.
6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, e'
autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a
decorrere dal 2013.
7. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, il comma 3-quater e' sostituito dal
seguente:
«3-quater. Sono fatte salve le certificazioni
rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalita'
stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo
13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
esclusivamente al fine di consentire la cessione di cui al
primo periodo del comma 3-bis nonche' l'ammissione alla
garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
secondo i criteri e le modalita' e nei limiti stabiliti dal
decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214».
8. Per le strette finalita' connesse alla situazione
emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29
maggio 2012, per le annualita' dal 2012 al 2014 e'
autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro
flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da
parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto
2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura
commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna,
ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 74 del 2012, e delle prefetture delle
province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel
rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 9 del
presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile,
fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, puo'
essere prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le
assunzioni destinate agli enti locali, non operano i
vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di
cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente
periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non
costituite, dai comuni, con facolta' di attingere dalle
graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato,
approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e
vigenti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso
il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle
medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse
finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni e'
effettuata in base al riparto di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio
2012. Il riparto delle unita' di personale assunte con
contratti flessibili e' attuato nel rispetto delle seguenti
percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove
non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura
commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto
fra i comuni interessati nonche', per la regione
Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale,
avviene previa intesa tra le unioni ed i Commissari
delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono
stipulare apposite convenzioni con le unioni o fra di loro
ai fini dell'applicazione della presente disposizione.
8-bis. I comuni individuati nell'allegato 1 al
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e le
unioni di comuni cui gli stessi aderiscono, per le
annualita' 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le
risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della
spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati
per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali
nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni
caso assicurare il rispetto del patto di stabilita' nonche'
delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono
destinati a finanziare la remunerazione delle attivita' e
delle prestazioni rese dal personale in relazione alla
gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi
sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.
9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122,
nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di
regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno
2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013 ed euro 20.000.000
per l'anno 2014».
- Il testo vigente dell'articolo 1, comma 5, del
decreto-legge n. 74/2012, gia' modificato dall'articolo 10,
comma 15, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, come ulteriormente modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
«I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli
interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle
province interessati dal sisma, adottando idonee modalita'
di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.
A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire
apposita struttura commissariale, composta da personale
dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di
comando o distacco, nel limite di quindici unita', i cui
oneri sono posti a carico delle risorse assegnate
nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui
all'articolo 2».
- Per il titolo del decreto-legge n. 74/2012,
pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 2012, n. 131, si veda
la nota all'articolo 6.
- Il testo vigente dell'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge n. 74/2012 e' il seguente:
«1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere
dall'anno 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree
colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalita'
previste dal presente decreto».
 
Art. 6-septies

Aiuti alle imprese site in zone colpite
dal sisma del maggio 2012

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 366, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre»;
b) al comma 368, lettera a), le parole da: «una auto dichiarazione» fino a: «che attesta» sono sostituite dalle seguenti: «una perizia asseverata che attesta l'entita' della riduzione del reddito 2012 rispetto alla media dei tre anni precedenti nonche'»;
c) il comma 373 e' sostituito dal seguente:
«373. I soggetti di cui al comma 365 possono richiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito il finanziamento di cui al comma 367 entro il 31 ottobre 2013. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui ai commi da 365 a 372 del presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito e il tasso di riferimento calcolato in base alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008; ai medesimi fini, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualita' di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n, 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, verificano l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi. A tal fine, istituiscono e curano un registro degli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attivita' economica per la compensazione dei danni causati dal medesimo sisma. L'aiuto e' concesso nei limiti e alle condizioni delle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012».
Riferimenti normativi

- Il testo vigente dell'articolo 1, comma 366, della
legge n. 228/2012, come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
«366. A fronte del danno economico diretto subito di
cui al comma 365, per il pagamento, senza applicazione
delle sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali
e assistenziali, nonche' dei premi per l'assicurazione
obbligatoria dovuti fino al 15 novembre 2013, i soggetti di
cui al comma 365, possono accedere al finanziamento di cui
al comma 367, entro le date stabilite ai sensi del comma
373».
- Il testo vigente dell'articolo 1, comma 368, della
legge n. 228/2012, come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
«Per accedere al finanziamento i soggetti di cui al
comma 365 presentano:
a) ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, nella loro qualita' di Commissari
delegati, anche ai fini dei successivi controlli di rito in
collaborazione con l'Agenzia delle entrate o con la Guardia
di Finanza, nonche' ai soggetti finanziatori una perizia
asseverata che attesta l'entita' della riduzione del
reddito 2012 rispetto alla media dei tre anni precedenti
nonche' la ricorrenza di almeno una delle condizioni di cui
al comma 365, lettere a), b), c) e d) nonche' la
circostanza che il danno economico diretto subito in
occasione degli eventi sismici e' stato tale da determinare
la crisi di liquidita' che ha impedito il tempestivo
versamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma
366;
b) ai soli soggetti finanziatori:
1) copia del modello di cui al comma 371, presentato
telematicamente all'Agenzia delle entrate;
2) i modelli di pagamento per gli importi di cui al
comma 366».
- Si trascrive il previgente testo dell'articolo 1,
comma 373, della legge n. 228/2012:
«373. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da
365 a 372 e' subordinata alla previa verifica della loro
compatibilita' da parte dei competenti Organi comunitari.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e' data notizia della positiva verifica e sono
stabilite le date dell'anno 2013 entro le quali i soggetti
di cui al comma 365 possono chiedere ai soggetti
autorizzati all'esercizio del credito il finanziamento di
cui al comma 367 e sono effettuati i pagamenti di cui al
comma 366».
 
Art. 6-octies

Perdite d'esercizio anno 2012

1. A partire dalla data del 31 dicembre 2012, per le imprese che hanno sede o unita' locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2012 non rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro successivi, ai fini dell'applicazione degli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile.
Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 1, primo comma, del
decreto-legge n. 74/2012 si veda la nota all'articolo
6-quinquies.
- Per il testo dell'articolo 67-septies del
decreto-legge n. 83/2012 si veda la nota all'articolo
6-quinquies.
- Si trascrive il testo vigente dell'articolo 2446 del
codice civile(Libro Quinto Del lavoro - Titolo V Delle
societa' - Capo V Societa' per azioni - Sezione X Delle
modificazioni dello statuto):
«Art. 2446. (Riduzione del capitale per perdite)
Quando risulta che il capitale e' diminuito di oltre un
terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il
consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il
collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza,
devono senza indugio convocare l'assemblea per gli
opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere
sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale
della societa', con le osservazioni del collegio sindacale
o del comitato per il controllo sulla gestione. La
relazione e le osservazioni devono restare depositate in
copia nella sede della societa' durante gli otto giorni che
precedono l'assemblea, perche' i soci possano prenderne
visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare
conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della
relazione.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta
diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il
consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale
esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle
perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i
sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al
tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in
ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale
provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto
soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro
delle imprese a cura degli amministratori.
Nel caso in cui le azioni emesse dalla societa' siano
senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione
ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze
previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere
che la riduzione del capitale di cui al precedente comma
sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica
in tal caso l'articolo 2436».
- Si trascrive il testo vigente dell'articolo 2447 del
codice civile (Libro Quinto Del lavoro - Titolo V Delle
societa' - Capo V Societa' per azioni - Sezione X Delle
modificazioni dello statuto):
«Art. 2447. (Riduzione del capitale sociale al di sotto
del limite legale)
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale,
questo si riduce al disotto del minimo stabilito
dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di
gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di
sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per
deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo
aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto
minimo, o la trasformazione della societa'».
- Si trascrive il testo vigente dell'articolo 2482-bis
del codice civile (Libro Quinto Del lavoro - Titolo V Delle
societa' - Capo VII Della societa' a responsabilita'
limitata - Sezione V Delle modificazioni dell'atto
costitutivo), come modificato dal decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39:
«Art. 2482-bis. (Riduzione del capitale per perdite)
Quando risulta che il capitale e' diminuito di oltre un
terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono
senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli
opportuni provvedimenti.
All'assemblea deve essere sottoposta una relazione
degli amministratori sulla situazione patrimoniale della
societa', con le osservazioni nei casi previsti
dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto
incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (1).
Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della
relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella
sede della societa' almeno otto giorni prima
dell'assemblea, perche' i soci possano prenderne visione.
Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei
fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione
prevista nel precedente comma.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta
diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata
l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la
riduzione del capitale in proporzione delle perdite
accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il
soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei
conti nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere
al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale
in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi
interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che
deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura
degli amministratori.
Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma
dell'articolo 2446».
- Si trascrive il testo vigente dell'articolo 2482-ter
del codice civile (Libro Quinto Del lavoro - Titolo V Delle
societa' - Capo VII Della societa' a responsabilita'
limitata - Sezione V Delle modificazioni dell'atto
costitutivo):
«Art. 2482-ter. (Riduzione del capitale al disotto del
minimo legale)
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale,
questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero
4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza
indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione
del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad
una cifra non inferiore al detto minimo.
E' fatta salva la possibilita' di deliberare la
trasformazione della societa'».
- Si trascrive il testo vigente dell'articolo 2484 del
codice civile (Libro Quinto Del lavoro - Titolo V Delle
societa' - Capo VIII Scioglimento e liquidazione delle
societa' di capitali):
«Art. 2484. (Cause di scioglimento)
Le societa' per azioni, in accomandita per azioni e a
responsabilita' limitata si sciolgono:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la
sopravvenuta impossibilita' di conseguirlo, salvo che
l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi
le opportune modifiche statutarie;
3) per l'impossibilita' di funzionamento o per la
continuata inattivita' dell'assemblea;
4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo
legale, salvo quanto e' disposto dagli articoli 2447 e
2482-ter;
5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e
2473;
6) per deliberazione dell'assemblea;
7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o
dallo statuto.
La societa' inoltre si scioglie per le altre cause
previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei
seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.
Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle
ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo
comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del
registro delle imprese della dichiarazione con cui gli
amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi
prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data
dell'iscrizione della relativa deliberazione.
Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre
cause di scioglimento, essi devono determinare la
competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli
adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma».
- Si trascrive il testo vigente dell'articolo
2545-duodecies del codice civile (Libro Quinto Del lavoro -
Titolo VI Delle imprese cooperative e delle mutue
assicuratrici - Capo I Delle societa' cooperative - Sezione
IV Degli organi sociali):
«Art. 2545-duodecies. (Scioglimento)
La societa' cooperativa si scioglie per le cause
indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo
2484, nonche' per la perdita del capitale sociale».
 
Art. 6-novies

Detassazione contributi

1. I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
Riferimenti normativi

- Per il testo vigente dell'articolo 3-bis del
decreto-legge n. 95/2012 si veda la nota all'articolo
6-sexies.
 
Art. 6-decies

Modifiche alla disciplina dell'albo delle camere
di commercio italo-estere o estere in Italia

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino iscritti all'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro del commercio con l'estero 15 febbraio 2000, n. 96, sono associazioni di diritto privato dotate di autonomia funzionale e patrimoniale.
2. I soggetti titolati di incarichi negli organi statutari sia monocratici che collegiali delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia non possono restare in carica per piu' di due mandati consecutivi, riferiti non solo alla permanenza in una specifica carica, ma alla permanenza nei suddetti organi anche in presenza di variazione di carica. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno superato il limite temporale di cui al primo periodo sono dichiarati decaduti con decorrenza dalla predetta data, senza necessita' di alcun altro atto, e si procede alla loro sostituzione secondo le norme dei rispettivi statuti.
3. Gli statuti delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia e le loro eventuali variazioni entrano in vigore a seguito della loro approvazione con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro degli affari esteri. Gli statuti in vigore alla data del 31 dicembre 2012 si intendono approvati previa verifica da parte dei citati Ministeri.
Riferimenti normativi

- il decreto del Ministro del commercio con l'estero 15
febbraio 2000, n. 96, pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile
2000, n. 94, reca «Regolamento recante norme per la
disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere
o estere in Italia».
 
Art. 7
Utilizzo delle risorse programmate con delibera CIPE 135 del 21
dicembre del 2012 relative alle "spese obbligatorie".

1. Al fine di assicurare la prosecuzione dell'assistenza alla popolazione della regione Abruzzo colpita dal sisma del 6 aprile 2009:
a) il contributo per l'autonoma sistemazione ovvero all'assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche, di cui all'articolo 13, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, previsto se l'unita' immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 e' classificata con esito E, ovvero e' ricompresa in un aggregato edilizio ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, o in area perimetrata dei centri storici, ove non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero se trattasi di unita' immobiliare classificata con esito "B" o "C" appartenente all'ATER e all'Edilizia Residenziale pubblica nei Comuni, e' riconosciuto nel limite massimo di euro 53.000.000,00. Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti;
b) i contratti di locazione di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3769 del 15 maggio 2009, possono essere prorogati, previo espresso assenso del proprietario, nel limite di due annualita', e comunque nel limite massimo di euro 8.700.000,00 in favore dei nuclei familiari la cui unita' immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 e' classificata con esito E, ovvero e' ricompresa in una delle fattispecie di cui alla precedente lettera a). Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti;
c) i benefici di cui all'articolo 13, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3827 del 27 novembre 2009, concessi nei confronti di coloro i quali hanno perso la disponibilita' di un'unita' abitativa classificata con esito B o C, essendo venuto meno il rapporto di locazione, a causa dell'evento sismico del 6 aprile 2009 proseguono nel limite massimo di euro 300.000,00.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c) del presente articolo, quantificati complessivamente in euro 62 milioni si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, di cui all'articolo 1, comma 1.1, voce «assistenza alla popolazione» nella disponibilita' degli uffici speciali per la ricostruzione.
3. Al fine di consentire al comune di L'Aquila di svolgere con la massima efficienza ed economicita' le funzioni istituzionali, in attesa della ricostruzione delle sedi destinate ad ufficio del predetto ente, gravemente danneggiate dal sisma, e' assegnata al comune la somma nel limite massimo di 800.000,00 euro per l'anno 2013 per provvedere al pagamento dei relativi canoni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, di cui all'articolo 1, comma 1.1, voce "affitti sedi comunali e supporto genio civile" nella disponibilita' degli uffici speciali per la ricostruzione.
3-bis. Al fine di consentire alle sedi istituzionali della provincia dell'Aquila di svolgere con la massima efficienza ed economicita' le funzioni istituzionali, in attesa della ricostruzione delle sedi destinate ad ufficio, e' assegnato alla provincia un contributo di 1.852.644,15 euro per l'anno 2013 per provvedere al pagamento dei relativi canoni. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1.1 della delibera CIPE n. 135/2012 previa rimodulazione delle destinazioni da parte del CIPE in relazione al monitoraggio del fabbisogno correlato alle singole voci ivi indicate.
4. A valere sulle medesime risorse programmate dalla predetta delibera CIPE n. 135/2012, articolo 1, comma 1.1, voce "affitti sedi comunali e supporto genio civile" e' altresi' disposta da parte degli uffici speciali per la ricostruzione un'assegnazione straordinaria nel limite di 385.000,00 euro per l'anno 2013 al fine di accelerare, l'effettuazione delle spese necessarie ad assicurare il definitivo ripristino della funzionalita' della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia dell'Aquila..
5. Le risorse necessarie per il pagamento degli oneri di assistenza alla popolazione che sono quantificate mensilmente dai comuni, al presentarsi delle relative esigenze, sono trasferite agli Uffici Speciali per la Ricostruzione, per la successiva assegnazione agli enti attuatori sul territorio.
6. Per quanto riguarda i trasferimenti di risorse per gli interventi di ricostruzione o assistenza alla popolazione effettuati dagli Uffici speciali per la Ricostruzione l'Ufficio Speciale della citta' di L'Aquila e' competente per gli interventi ricadenti nel territorio del Comune dell'Aquila, mentre l'Ufficio Speciale per i comuni del cratere e' competente per gli interventi ricadenti nel territorio degli altri comuni del cratere nonche' dei comuni fuori cratere.
6-bis. Al fine di adeguare le norme fissate per l'assistenza alla popolazione ai nuovi scenari maturati a quattro anni dal sisma ed al fine di contenere le relative spese, il sindaco dell'Aquila e' autorizzato a disporre degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP del comune dell'Aquila per assegnazione: a nuove coppie formate dopo il sisma o nuovi nuclei monoparentali, di cui almeno un componente con casa inagibile; a nuclei gia' disaggregati e non, che vivevano nello stesso alloggio pur non facendo parte dello stesso nucleo familiare, o ai soggetti con contratti lavorativi di assistenza domiciliare il cui contratto di lavoro e' cessato per morte dell'assistito, e comunque sino alla formalizzazione di un nuovo contratto di lavoro; a coloro che non hanno diritto ad alloggio in CASE o MAP in quanto il proprietario della casa di origine non ha presentato il progetto di ristrutturazione o a coloro ai quali, all'esito della ristrutturazione, non e' stato riconcesso l'appartamento, il cui ISEE sia inferiore a 8.000 euro; a coloro che hanno l'alloggio classificato B - C in aggregato E, unitamente agli alloggi ATER classificati B - C e classificati A qualora ricompresi in edifici classificati B e C; ai residenti e dimoranti in altri comuni nell'ambito della provincia dell'Aquila, con casa inagibile, i quali per motivi sanitari e di lavoro chiedono l'assegnazione di un alloggio nell'ambito del comune dell'Aquila. Il sindaco puo' inoltre disporre l'assegnazione di alloggi meno ambiti o comunque in eccesso rispetto all'ordinario fabbisogno in alcune localita' anche a nuclei familiari con gravi difficolta' sociali, opportunamente documentate, o ad associazioni con finalita' sociali e di volontariato.
6-ter. Al fine di assicurare la continuita' delle attivita' di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della citta' dell'Aquila e dei comuni del cratere, il comune dell'Aquila e' autorizzato alla proroga o al rinnovo del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di impiego pubblico di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di rispetto del patto di stabilita' e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La proroga o il rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato sono autorizzati con termine finale definito entro e non oltre il 31 dicembre 2013 per le ultimative esigenze emergenziali di personale. Per tale finalita' e' autorizzata la spesa nel limite di euro 1.200.000 per l'anno 2013, a valere sulle risorse destinate all'Ufficio speciale della citta' dell'Aquila e all'Ufficio speciale dei restanti comuni del cratere per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. A valere sulle medesime risorse, sino ad un massimo di euro 1.000.000 per l'anno 2013, i comuni del cratere, in condivisione con i coordinatori delle aree omogenee dei comuni del cratere, sentito il parere del titolare dell'Ufficio speciale sono autorizzati a prorogare o rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi del sistema derogatorio di cui al primo periodo.
6-quater. Sono altresi' autorizzati la proroga e il rinnovo fino al 31 dicembre 2013 del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto dalla provincia dell'Aquila sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto nel limite di spesa di euro 580.000. Ai relativi oneri si provvede nel limite massimo delle risorse previste nel bilancio del suddetto ente.
6-quinquies. Al comma 12-septies dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «costi sostenuti o delle minori» sono sostituite dalle seguenti: «costi sostenuti e/o delle minori».
6-sexies. All'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «costi sostenuti o delle minori» sono sostituite dalle seguenti: «costi sostenuti e/o delle minori».
6-septies. I pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, successivi al primo SAL, vengono effettuati solo a fronte di autocertificazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciata dal presidente del consorzio o dall'amministratore di condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unita' immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, e dal direttore dei lavori, con cui si attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fatture degli appaltatori fornitori e subappaltatori relative ai lavori effettuati sia nel precedente SAL che in quello oggetto del pagamento. L'autocertificazione non si applica alla rata finale del pagamento.
Riferimenti normativi

- La delibera CIPE 135 del 21 dicembre 2012, recante
Regione Abruzzo - Ricostruzione post - sisma dell'aprile
2009 - ripartizione risorse del fondo per lo sviluppo e la
coesione, periodo 2013-2015 e' stata pubblicata nella
Gazz.Uff. del 15 marzo 2013, n. 63.
- Si riporta l'articolo 13, comma 1, dell'O.P.C.M n.
4013 del 23 marzo 2012, recante Misure urgenti per la
semplificazione, il rigore nonche' per il superamento
dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a
seguito del sisma del giorno 6 aprile 2009, pubblicata
nella Gazz. Uff. 5 aprile 2012, n. 81
"Art. 13 Proroga CAS e assistenza in alberghi
1. Il termine di scadenza del diritto al contributo per
l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 11, comma 3,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3754 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed
integrazioni, ovvero all'assistenza gratuita presso
strutture private o pubbliche, e' prorogato al 30 giugno
2012 se l'unita' immobiliare abitata alla data del 6 aprile
2009 e' classificata con esito B o C, ed al 31 dicembre
2012 se l'unita' immobiliare abitata alla data del 6 aprile
2009 e' classificata con esito E, ovvero e' ricompresa in
un aggregato edilizio ai sensi dell'articolo 7
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3820 del 12 novembre 2009, o in area perimetrata dei centri
storici, ove non si siano realizzate le condizioni per il
rientro nell'abitazione ovvero se trattasi di unita'
immobiliare classificata con esito «B» o «C» appartenente
all'ATER e all'Edilizia Residenziale Pubblica nei Comuni.
Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri
requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti.".
Si riporta l' articolo 7 dell'O.P.C.M n. 3820 del 12
novembre 2009 recante Misure urgenti per la
semplificazione, il rigore nonche' per il superamento
dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a
seguito del sisma del giorno 6 aprile 2009, pubblicata
nella Gazz. Uff. 5 aprile 2012, n. 81.
"Art. 7. Acquisizione offerte
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza
nell'affidamento dei lavori e di prevenire infiltrazioni
malavitose, le domande di contributo per la riparazione o
la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti dal
sisma del 6 aprile 2009, presentate ai sensi delle
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779
del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 9 giugno 2009 devono essere
corredate anche da almeno cinque offerte acquisite da
imprese, nonche' di almeno tre offerte acquisite da
progettisti, individuati tra quelli compresi negli elenchi
di cui al successivo articolo 8 al fine di consentire
valutazioni comparative.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per
gli affidamenti di lavori e gli incarichi professionali
successivi alla data di pubblicazione della presente
ordinanza.
3. Nelle more dell'istituzione degli elenchi di cui al
successivo articolo 8 le domande di contributo per la
riparazione o la ricostruzione di edifici danneggiati o
distrutti dal sisma del 6 aprile 2009 presentate ai sensi
delle ordinanze di cui al comma 1 devono essere corredate
anche da almeno cinque offerte acquisite da imprese,
nonche' da almeno tre offerte acquisite da imprese e
progettisti scelti dai committenti tra soggetti che
garantiscono adeguati livelli di affidabilita' e
professionalita'.".
- Si riporta l' articolo 1, dell' O.P.C.M., n. 3769 del
15 maggio 2009, recante Criteri e modalita' di assegnazione
di alloggi in affitto a favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, ai sensi
dell'articolo 2, commi 10 e 11, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, pubblicata nella Gazz. Uff. 22 maggio 2009, n.
117.
"Art. 1.
1. Il Commissario delegato provvede a reperire, anche
per il tramite dei sindaci interessati, alloggi ad uso
abitativo non utilizzati, arredati e non arredati e dotati
di impianto di riscaldamento, nel territorio della regione
Abruzzo e in altre regioni limitrofe.
2. Il rapporto di locazione e' disciplinato in base
all'allegato schema di convenzione tipo aperta all'adesione
dei proprietari degli immobili resi disponibili, per la
locazione temporanea di alloggi in favore dei nuclei
familiari le cui abitazioni principali siano state
distrutte o dichiarate inagibili in conseguenza del sisma,
i cui componenti dichiarino in conformita' alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 di non disporre di un'altra soluzione
abitativa alternativa nel territorio della provincia di
residenza o di domicilio.
3. I sindaci dei comuni di cui all'art. 1
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3754 del 9 aprile 2009, in qualita' di soggetti attuatori
ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009,
provvedono ad assegnare le singole unita' abitative ai
beneficiari secondo criteri di priorita' che tengono conto
dei seguenti requisiti: vicinanza dell'immobile al comune
di residenza del beneficiario, numero dei componenti del
nucleo familiare, presenza di persone disabili o portatori
di handicap, di anziani e di minori di eta'.
4. Sulla base della convenzione di cui al comma 2, gli
assegnatari degli alloggi stipulano appositi contratti di
locazione temporanea con i proprietari degli immobili in
relazione ai quali i sindaci di cui al comma 3 provvedono
al pagamento del canone indicato nel comma 5. La durata
temporale della locazione e' di sei mesi, rinnovabile di
ulteriori sei mesi, fino al limite di diciotto mesi
complessivi. Il diritto di godimento dell'immobile locato
cessa in ogni caso decorsi trenta giorni dalla
comunicazione al locatore ed all'assegnatario della revoca
dell'assegnazione dell'alloggio disposta dai sindaci per
sopravvenuta dichiarazione di agibilita' dell'abitazione
principale dell'assegnatario ovvero per effetto della
ricostruzione della stessa. Non e' previsto alcun deposito
cauzionale. Non e' consentita la sublocazione.
5. Il canone di locazione del contratto, a meno di
diversa e specifica dichiarazione di congruita' acquisita
dalla competente Agenzia del territorio, viene determinato,
tenuto conto della misura della superficie coperta
calpestabile, nella misura massima di seguito indicata:
a) monolocale - 2 posti letto circa 30 mq - fino a euro
400;
b) bilocale - min. 3 posti letto circa 50 mq - fino a
euro 500;
c) trilocale - min. 4 posti letto circa 60 mq - fino a
euro 600;
d) quadrilocale - min. 5 posti letto circa 80 mq - fino
a euro 800.
6. Gli oneri condominiali, quelli relativi alla
manutenzione ordinaria e quelli derivanti dal consumo di
utenze domestiche (es. acqua, energia elettrica, gas,
telefonia fissa), previa lettura ove del caso dei
contatori, nonche' la tassa per lo smaltimento dei rifiuti,
restano a carico dell'assegnatario dell'alloggio.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente
ordinanza, fatto salvo quanto previsto al comma 6, sono a
carico delle risorse di cui all'art. 7, comma 1, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39. I sindaci provvedono a
comunicare al Dipartimento della protezione civile i
relativi fabbisogni ai fini del trasferimento delle risorse
occorrenti. I medesimi sindaci trasmettono trimestralmente
al Dipartimento della protezione civile un'analitica
rendicontazione delle spese sostenute.
8. Gli assegnatari degli alloggi non possono godere dei
benefici previsti dall'art. 11 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n.
3754, e successive integrazioni e modificazioni.
9. I sindaci di cui al comma 3 provvedono, altresi', a
ratificare con proprio provvedimento l'accordo avente ad
oggetto la locazione temporanea di immobili sottoscritto
dai soggetti di cui al comma 2, alle stesse condizioni
previste ai commi 4, 5, 6 ed 8.
9. Nel caso in cui gli alloggi di cui alla presente
ordinanza non siano arredati, gli importi di cui al comma 5
sono ridotti del 10%.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.".
Si riporta il comma 2, dell'articolo 13 dell' O.P.C.M.
n. 3827 del 27 novembre 2009 recante Ulteriori interventi
urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici
verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009
e altre disposizioni di protezione civile, pubblicato nella
Gazz. Uff. 5 dicembre 2009, n. 284:
"2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1 sono
autorizzati a reperire un alloggio temporaneo ovvero a
concedere il contributo per l'autonoma sistemazione di cui
all'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e successive
modificazioni ed integrazioni a coloro i quali hanno perso
la disponibilita' di un'unita' abitativa classificata con
esito A, B o C, essendo venuto meno, a causa dell'evento
sismico del 6 aprile 2009, il rapporto di locazione, per
una durata pari al periodo residuo non goduto, comunque nel
limite massimo di 12 mesi.".
- La delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, recante
Regione Abruzzo - Ricostruzione post - sisma dell'aprile
2009 - ripartizione risorse del fondo per lo sviluppo e la
coesione, periodo 2013-2015, e' pubblicata nella Gazz.Uff.
del 15 marzo 2013, n. 63.
- Il Decreto Legislativo 6-9-2001, n. 368, recante
Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE,
dal CEEP e dal CES, e' stato pubblicato nella Gazz. Uff. 9
ottobre 2001, n. 235.
- Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, e' stato convertito
nella L. 30-7-2010 n. 122 recante Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
recante misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica, pubblicata nella
Gazz. Uff. 30 luglio 2010, n. 176, S.O.
- Il D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, recante Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, e' stato
pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.
- Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e' stato pubblicato nella Gazz.
Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- La L. 27-12-2006 n. 296, recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), e' stata pubblicata nella Gazz.
Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.
- Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 recante Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 6 agosto
2008, n. 133, e' stato Pubblicato nella Gazz. Uff. 25
giugno 2008, n. 147, S.O.
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 67-ter,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure
urgenti per la crescita del paese (pubblicato nella Gazz.
Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O.), cosi' come convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
pubblicata nella Gazz. Uff. 21 agosto 2008, n. 195, S.O.:
" Art. 67-ter Gestione ordinaria della ricostruzione
(Omissis).
5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente
agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il
giorno 6 aprile 2009, il comune dell'Aquila e i comuni del
cratere sono autorizzati, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad
assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013,
complessivamente 200 unita' di personale, previo
esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a
128 unita' assegnate al comune dell'Aquila e fino a 72
unita' assegnate alle aree omogenee. In considerazione
delle suddette assegnazioni di personale e' incrementata
temporaneamente nella misura corrispondente la pianta
organica dei comuni interessati. Dal 2021 il personale
eventualmente risultante in soprannumero e' assorbito
secondo le ordinarie procedure vigenti.".
- Si riporta il comma 12-septies, dell'articolo 23, del
D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135D.L. 6-7-2012 n. 95,
recante
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario, pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio
2012, n. 156, S.O.:
"Art. 23. Altre disposizioni di carattere finanziario
ed esigenze indifferibili
(Omissis).
12-septies. Al fine di concorrere ad assicurare nel
comune di L'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui
ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009
e n. 11 del 17 luglio 2009 la stabilita' dell'equilibrio
finanziario, anche per garantire la continuita' del
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e'
assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio
2012, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle
minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione
emergenziale, nel limite di euro 26.000.000 per il comune
di L'Aquila, 4.000.000 per gli altri comuni e 5.000.000 per
la provincia di L'Aquila mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma
1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.".
- Si riporta il comma 289, dell'articolo 1, della Legge
24-12-2012, n. 228 recante Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilita' 2013), pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre
2012, n. 302, S.O.:
"289. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilita'
dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila e negli
altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario
delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio
2009, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali
n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009,
nonche' per garantire la continuita' del servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e' assegnato un
contributo straordinario per il solo esercizio 2013, sulla
base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate
conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel
limite di 26 milioni di euro per il comune dell'Aquila, di
4 milioni di euro per gli altri comuni e di 5 milioni di
euro per la provincia dell'Aquila. Il CIPE, previa verifica
di eventuali situazioni pendenti ed obblighi giuridici in
corso nonche' delle disponibilita' finanziarie esistenti,
revoca il finanziamento statale di cui alla deliberazione
CIPE n. 76 del 2001, assegnato alla «Tramvia su gomma» nel
Comune dell' Aquila, e destina le predette residue
disponibilita' allo stesso Comune per il finanziamento di
interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di
mobilita' urbana.".
Il D.P.R. 28-12-2000, n. 445, recante Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, e' stato pubblicato nella
Gazz. Uff. del 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
 
Art. 7-bis
Rifinanziamento della ricostruzione privata
nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' autorizzata la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Le risorse di cui al precedente periodo sono assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE che puo' autorizzare gli enti locali all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate, ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui al presente articolo senza soluzione di continuita', il CIPE puo' altresi' autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2013, delle risorse destinate agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al punto 1.3 della delibera del CIPE n. 135/2012 del 21 dicembre 2012, in via di anticipazione, a valere sulle risorse di cui al primo periodo del presente comma, fermo restando, comunque, lo stanziamento complessivo di cui al citato punto 1.3.
2. I contributi sono erogati dai comuni interessati sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi; la concessione dei predetti contributi prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalita' diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai comuni interessati.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00.
4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 98,6 milioni di euro per l'anno 2013.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 98,6 milioni di euro per l'anno 2013 e 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 3 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera
a) del D.L. 28 aprile 2009, n. 39 recante Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e
ulteriori interventi urgenti di protezione civile,
Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, L. 24 giugno 2009, n. 77, pubblicato nella Gazz. Uff. 28
aprile 2009, n. 97:
"Art. 3. Ricostruzione e riparazione delle abitazioni
private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a
favore delle imprese
1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite
dal sisma del 6 aprile 2009 nei territori individuati ai
sensi dell'articolo 1 sono disposti, al netto di eventuali
risarcimenti assicurativi:
a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche
con le modalita', su base volontaria, del credito d'imposta
e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati
garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione
di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai
sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per
l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione
principale distrutta. Il contributo di cui alla presente
lettera e' determinato in ogni caso in modo tale da coprire
integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la
ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente.
L'equivalenza e' attestata secondo le disposizioni
dell'autorita' comunale, tenendo conto dell'adeguamento
igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio
sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento e' da
realizzare nell'ambito dello stesso comune;".
- Per i riferimenti alla delibera CIPE 135 del 21
dicembre 2012, si veda nei riferimenti normativi all'art.
7.
-
- Si riporta il comma 5 dell' articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante
Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, pubblicato nella Gazz. Uff. 29
novembre 2004, n. 280:
"Art. 10.Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi.
(Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
 
Art. 7-ter
Disposizioni urgenti per l'infrastruttura
ferroviaria nazionale

1. Al fine di garantire il perseguimento di adeguati livelli di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, le disponibilita' di risorse iscritte in bilancio per gli anni 2012 e 2013, destinate al contratto di programma di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - parte servizi, per la copertura dei costi della manutenzione e delle attivita' ordinarie, residuali rispetto all'effettivo fabbisogno come indicato nel contratto stesso, possono essere utilizzate per la compensazione dei costi relativi alla manutenzione straordinaria da sostenere dalla stessa societa' negli anni 2012 e 2013, inclusi nel medesimo contratto.
2. Per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale e' autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, da attribuire con delibera CIPE con priorita' per la prosecuzione dei lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi e per il quadruplicamento della linea Fortezza-Verona di accesso sud alla galleria di base del Brennero.
3. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 7-quater
Disposizioni relative al progetto
di cui alla delibera CIPE n. 57/2011

1. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 del 3 agosto 2011, o che in tal senso saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all'opera, finanziati con le risorse comunali, regionali e statali, nel limite di 10 milioni di euro annui, sono esclusi, per l'anno 2013, per l'anno 2014 e per l'anno 2015, dai limiti del patto di stabilita' interno degli enti interessati, per la quota di rispettiva competenza che sara' individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
Riferimenti normativi

- La Delibera CIPE del 3-8-2011 n. 57/2011 recante
Programma delle infrastrutture strategiche (legge n.
443/2001). Nuovo collegamento internazionale Torino-Lione -
Sezione internazionale. Parte comune Italo-Francese -
Tratta in territorio italiano approvazione del progetto
preliminare. (CUP C11J05000030001). (Deliberazione n.
57/2011), e' stata pubblicata nella Gazz. Uff. 22 novembre
2011, n. 272.
-
- Si riporta il comma 2 dell'art. 6 del D.L.
07-10-2008, n. 154, recante Disposizioni urgenti per il
contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali, cosi come
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189, pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 2008, n. 235:
"Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali
(Omissis).
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti. ".
 
Art. 8
Norme per la prosecuzione delle attivita' di rimozione delle macerie
causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo.

1. Per garantire la prosecuzione delle attivita' volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, le operazioni di movimentazione e trasporto ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attivita' di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale e da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione possono essere svolte anche con impiego di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 188-ter, 193 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio Speciale per la citta' dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere, di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sottoscrivono con il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e con il Ministero della Difesa, appositi accordi, nei quali sono precisate le modalita' della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente nonche' il rimborso del compenso per le ore di straordinario autorizzato ed effettivamente prestato, nei limiti di 30 ore mensili.
3. La demolizione e l'abbattimento di immobili appartenenti al demanio o patrimonio pubblico danneggiati a seguito del sisma del 6 aprile 2009 sono curati, in base alla competenza territoriale, dagli Uffici speciali di cui al comma 2. A tale scopo i predetti Uffici sono autorizzati ad affidare l'incarico della demolizione e abbattimento al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile o alle Forze Armate, mediante appositi accordi, nei quali sono precisate le modalita' della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente, nonche' il rimborso del compenso per le ore di straordinario autorizzato ed effettivamente prestato, nei limiti di 30 ore mensili. Per le attivita' che non possono essere svolte dal Dipartimento per carenza di strumenti tecnici specifici, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione procedono ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. Limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto, i materiali di cui al comma 1 sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99. Non costituiscono rifiuto i beni di interesse architettonico, artistico e storico, i beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale , il legno lavorato, i metalli lavorati.
5. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le Forze Armate possono altresi' curare il trasporto dei rifiuti raggruppati per categorie omogenee, caratterizzati ed identificati con il corrispondente codice CER verso impianti di recupero e smaltimento autorizzati.
5-bis. Le disponibilita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono integralmente ripristinate per l'anno 2013. Alla copertura del relativo onere, pari a 1 milione di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5 si provvede, quanto a euro 4.983.000,00, con le risorse disponibili sulle contabilita' speciali degli Uffici speciali di cui al comma 2, secondo le modalita' stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, in attuazione dell'articolo 67-bis, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, quanto a euro 6.000.000,00, con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 1, comma 1.1., voce "riserva per ulteriori esigenze di carattere obbligatorio".
7. Il Ministero della difesa e' autorizzato a impiegare nell'ambito dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal 1o gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, un contingente non superiore a 135 unita' di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n. 3754. A tale contingente, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nonche' il trattamento economico previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 92 del 2008 e dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per l'applicazione del presente comma e' autorizzata la spesa nel limite di euro 2.200.000.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 1, comma 1.1., voce «per la gestione dell'ordine pubblico», nella disponibilita' degli uffici speciali per la ricostruzione.
 
Art. 8-bis
Deroga alla disciplina dell'utilizzazione
di terre e rocce da scavo

1. Al fine di rendere piu' celere e piu' agevole la realizzazione degli interventi urgenti previsti dal presente decreto che comportano la necessita' di gestire terre e rocce da scavo, adottando nel contempo una disciplina semplificata di tale gestione, proporzionata all'entita' degli interventi da eseguire e uniforme per tutto il territorio nazionale, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, si applicano solo alle terre e rocce da scavo prodotte nell'esecuzione di opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale o a valutazione di impatto ambientale.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in attesa di una specifica disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure, alla gestione dei materiali da scavo, provenienti dai cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, continuano ad applicarsi su tutto il territorio nazionale le disposizioni stabilite dall'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
 
Art. 9
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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