Gazzetta n. 148 del 26 giugno 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 73
Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale», e successive modificazioni;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni;
Visti la legge 21 ottobre 1950, n. 991, di ricostituzione dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo, nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1994, di adeguamento ai principi della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, della disciplina del predetto Ente;
Vista la legge 24 aprile 1935, n. 740, recante costituzione del Parco nazionale dello Stelvio, nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 e dell'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' stato costituito il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio;
Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, recante istituzione dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, nonche' il decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436, con il quale, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, si e' provveduto all'adeguamento della previgente disciplina del predetto ente ai principi della legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1993, istitutivo del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna; del 12 luglio 1993, istitutivo del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi; del 6 agosto 1993, istitutivo del Parco nazionale dei Monti sibillini; del 15 novembre 1993, istitutivo del Parco nazionale del Pollino; del 23 novembre 1993, istitutivo del Parco nazionale della Val Grande; del 14 gennaio 1994, istitutivo del Parco nazionale dell'Aspromonte; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale della Majella; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale del Vesuvio; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale del Gargano; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano ora denominato Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 dicembre 2011; del 17 maggio 1996, istitutivo del Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena; del 22 luglio 1996, istitutivo del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano; del 6 ottobre 1999, istitutivo del Parco nazionale delle Cinque Terre; del 21 maggio 2001, istitutivo del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano; del 3 ottobre 2002, istitutivo del Parco nazionale dell'Asinara; del 14 novembre 2002, istitutivo del Parco nazionale della Sila; del 10 marzo 2004, istitutivo del Parco nazionale dell'Alta Murgia; del 4 aprile 2005, istitutivo del Parco nazionale del Circeo; dell'8 dicembre 2007, istitutivo del Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri;
Visto l'articolo 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001 recante Istituzione del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, in particolare, l'articolo 2, comma 634, che, al fine, tra l'altro, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei servizi, prevede - tramite l'emanazione di uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi delineati dalle lettere da a) ad h) del medesimo comma 634 - il riordino, la trasformazione o la soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali nonche' di strutture pubbliche statali partecipate dallo Stato anche in forma associativa;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 ed, in particolare, l'articolo 26, comma 1, secondo periodo del medesimo decreto;
Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Considerato, alla luce del peculiare assetto ordinamentale degli enti Parco e del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, dei principi e criteri direttivi enucleati nel comma 634 dell'articolo 2 della gia' citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, puo' trovare concreta ed efficace applicazione, al fine di conseguire gli obiettivi indicati dal primo periodo del comma 634, il criterio collocato sub lettera d), relativo alla riduzione del numero di componenti degli organi collegiali;
Ritenuto, pertanto, di procedere al riordino degli organi collegiali degli enti parco nazionali disciplinati dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna in conformita' al sopra delineato criterio direttivo;
Acquisita l'intesa con la regione Sardegna in relazione al riordino del Consorzio del Parco geominerario della Sardegna;
Visto l'articolo 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
Visto l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 29 luglio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 19 aprile 2012;
Acquisiti i pareri favorevoli della 13° Commissione permanente del Senato della Repubblica espresso nella seduta del 18 dicembre 2012 e della VIII Commissione permanente della Camera dei Deputati nella seduta del 22 gennaio 2013;
Ritenuto necessario, nonostante il diverso orientamento espresso dalle competenti Commissioni parlamentari, mantenere la previsione, nell'ambito del Consiglio direttivo degli Enti parco, di un componente designato dal Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, aumentando, di riflesso, il numero dei componenti designati dalla Comunita' del parco, al fine di rispettare comunque il rapporto di proporzione fra la componente statale e quella non statale verso il quale le predette Commissioni hanno mostrato preferenza;
Considerato altresi' che con l'operazione di riordino dei Consigli direttivi compiuta attraverso il presente decreto non si e' inteso innovare nelle attribuzioni gia' intestate dalla normativa previgente agli enti territoriali, si continua a prevedere che i componenti del Consiglio direttivo siano nominati sentite le regioni interessate, per un verso, e si e' ritenuto ultroneo, per altro verso, il recepimento della condizione, inserita in ambedue i pareri delle Commissioni parlamentari, tesa a ribadire la riserva allo Stato, e per esso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del potere di nomina, naturalmente secondo le modalita' previste dalla normativa previgente rispettivamente applicabile a ciascuno di essi, dei Presidenti degli Enti parco di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente provvedimento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell' 8 marzo 2013;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

Riordino degli Enti Parco

1. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e' sostituito dal seguente: «4. Il Consiglio Direttivo e' formato dal Presidente e da otto componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le Regioni interessate che si esprimono entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto termine il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati. I componenti del Consiglio Direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversita', secondo le seguenti modalita':
a) quattro, su designazione della Comunita' del parco, con voto limitato;
b) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
c) uno, su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
d) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
e) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
2. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 le parole: "cinque componenti" sono sostituite dalle parole: "tre componenti".
3. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo fino all'insediamento di questo. Il Presidente esercita le predette funzioni per un periodo non superiore comunque a centottanta giorni. Qualora siano designati membri della Comunita' del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunita' montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunita' del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla cessazione, della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti."».
4. Al comma 10 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "In quanto soggette ad approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualita' di amministrazione vigilante, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, le delibere di adozione o di modificazione degli statuti, dei regolamenti e delle piante organiche sono corredate del parere del Collegio dei revisori dei conti."».
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva degli Enti di cui al presente articolo non sono corrisposti gettoni di presenza.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 17, comma 2 della legge 23
agosto 1988, n. 400, che disciplina l'attivita' di Governo
e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
- La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
luglio 1986, n. 162, S.O.
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle
aree protette) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
dicembre 1991, n. 292, S.O.
- La legge 21 ottobre 1950, n. 991 (Ricostituzione
dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1950, n.
292.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
26 novembre 1993 (Adeguamento ai principi della
legge-quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394,
della disciplina dell'Ente autonomo Parco nazionale
d'Abruzzo) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
febbraio 1994, n. 35.
- La legge 24 aprile 1935, n. 740 ( Istituzione del
Parco nazionale dello Stelvio) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 3 giugno 1935, n. 129.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di
attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di minime proprieta'
colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1974, n. 196:
"Art. 3.
1.Tra le funzioni esercitate dalle province di Trento e
Bolzano, ciascuna per il rispettivo territorio, ai sensi
dell'art. 1 del presente decreto sono comprese quelle
concernenti il parco nazionale dello Stelvio, al quale
sara' conservata una configurazione unitaria.
2.Nell'esercizio delle loro potesta' in materia, le
Province, in caso di eventuale modifica dell'estensione del
parco nel rispettivo territorio, provvedono con legge
previa consultazione con lo Stato, avuto riguardo alle
condizioni urbanistiche, sociali ed economiche locali ed
assicurando comunque le effettive esigenze di tutela.
3. Le province per la parte di rispettiva competenza
territoriale, disciplinano con legge le forme e i modi
della specifica tutela; allo scopo di favorire
l'omogeneita' delle discipline relative, lo Stato e le
province adottano previamente le intese necessarie sulla
base dei principi fondamentali di tutela dei beni naturali
stabiliti da accordi internazionali.
4. La gestione unitaria del parco e' attuata mediante
la costituzione di apposito consorzio fra lo Stato e le due
province, le quali, per la parte di propria competenza,
provvedono con legge, previa intesa fra i tre enti.
5. Fino alla costituzione del consorzio di cui al comma
precedente, le province esercitano le funzioni
amministrative di cui al primo comma avvalendosi
dell'ufficio amministrazione foreste demaniali per il parco
dello Stelvio di Bormio. Le spese per il pagamento delle
competenze al personale statale addetto al servizio del
parco sono a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa
nei confronti delle province in relazione alle unita' di
personale messe a loro disposizione d'intesa con le
province stesse.
6. Il personale di cui al comma precedente ha diritto
di chiedere il trasferimento alla provincia cui sia stato
messo a disposizione entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della legge della provincia stessa prevista al
quarto comma e potra' essere destinato ai servizi svolti
dal consorzio. Al personale trasferito e' garantito il
rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.
7. Le norme contenute nella legge 24 aprile 1935, n.
740 , e nel regolamento approvato con D.P.R. 30 giugno
1951, n. 1178 , per quanto applicabili, restano operanti
fino all'entrata in vigore della disciplina di cui al terzo
comma, salva la facolta' delle province di provvedere anche
prima in ordine all'estensione del parco ai sensi del
secondo comma del presente articolo.".
- Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 5 agosto 1947, n. 871 (Istituzione dell'Ente parco
nazionale del Gran Paradiso) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 settembre 1947, n. 211.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre
1997, n. 436 (Regolamento recante adeguamento della
disciplina del Parco nazionale del Gran Paradiso ai
principi della legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1997, n.
296.
- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 1, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree
protette), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre
1991, n. 292, S.O.:
"Art. 35. Norme transitorie.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si
provvede all'adeguamento ai principi della presente legge,
fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge di dipendenti in
ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del
Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la
regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione
Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con
particolare riguardo alla funzionalita' delle sedi ed alla
sorveglianza. Per il Parco nazionale dello Stelvio si
provvede in base a quanto stabilito dall'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n.
279 . Le intese ivi previste vanno assunte anche con la
regione Lombardia e devono essere informate ai principi
generali della presente legge.".
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 4
gennaio 1994, n. 10 (Istituzione del parco nazionale
dell'arcipelago de La Maddalena e altre disposizioni in
materia di parchi nazionali), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 gennaio 1994, n. 6:
"Art. 4.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell'ambiente, con
proprio decreto, provvede all'adeguamento della disciplina
dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 35
della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , ai principi della
medesima legge.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio
1993 (Istituzione dell'Ente parco nazionale delle Foreste
Casentinesi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
agosto 1993, n. 186.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio
1993 (Istituzione dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti
Bellunesi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto
1993, n. 184.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto
1993 (Istituzione dell'Ente parco nazionale dei Monti
Sibillini), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25
agosto 1993, n. 199, S.O., e ripubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 novembre 1993, n. 275, dopo la registrazione
alla Corte dei Conti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
novembre 1993 (Istituzione dell'Ente parco nazionale del
Pollino), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio
1994, n. 9.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23
novembre 1993 (Istituzione dell'Ente parco nazionale della
Val Grande) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
febbraio 1994, n. 41.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1994 (Istituzione dell'ente Parco nazionale
dell'Aspromonte) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
marzo 1994, n. 73.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
1995 (Istituzione dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso
e Monti della Laga) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
4 agosto 1995, n. 181, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
1995 (Istituzione dell'Ente parco nazionale della Maiella)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1995, n.
181, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
1995 (Istituzione dell'Ente parco nazionale del Vesuvio) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1995, n. 181,
S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
1995 (Istituzione dell'Ente parco nazionale del Gargano) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1995, n. 181,
S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
1995 (Istituzione dell'Ente Parco nazionale del Cilento,
Vallo di Diano e Alburni) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 agosto 1995, n. 181, S.O.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 21 dicembre 2011 (Modifica della
denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di
Diano in Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e
Alburni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio
2012, n. 2.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1996 (Istituzione dell'ente Parco nazionale dell'Arcipelago
de La Maddalena) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
settembre 1996, n. 215.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1996 (Istituzione dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago
Toscano) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre
1996, n. 290.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
1999 (Istituzione del Parco nazionale delle Cinque Terre)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1999, n.
295.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio
2001 ( Istituzione del Parco nazionale dell'Appennino
tosco-emiliano) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
ottobre 2001, n. 250.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre
2002 (Istituzione del Parco nazionale dell'Asinara e
dell'Ente parco) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
dicembre 2002, n. 298.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002 (Istituzione del Parco nazionale della Sila e
dell'Ente parco) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
marzo 2003, n. 63.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
2004 (Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2004, n. 152.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile
2005 (Istituzione dell'Ente parco nazionale del Circeo) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2005, n. 155.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre
2007 (Istituzione del Parco nazionale dell'appennino Lucano
- Val d'Agri-Lagonegrese) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 marzo 2008, n. 55.
- Si riporta il testo dell'articolo 114, comma 10,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001), pubblicata nella Gazzetta Uffciale
29 dicembre 2000, n. 302, S.O.:
"10. Al fine di conservare e valorizzare, anche per
finalita' sociali e produttive, i siti e i beni
dell'attivita' mineraria con rilevante valore storico,
culturale ed ambientale, e' assegnato un finanziamento di
lire 3 miliardi per l'anno 2001 e di lire 6 miliardi a
decorrere dall'anno 2002 al Parco geominerario della
Sardegna, istituito entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e di intesa con la regione Sardegna e gestito
da un consorzio assimilato agli enti di cui alla legge 9
maggio 1989, n. 168, costituito dai Ministeri
dell'ambiente, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, dalla regione Sardegna, dai
comuni interessati ed, eventualmente, da altri soggetti
interessati. Al fine di garantire la tutela, la conoscenza
e la valorizzazione, anche per finalita' sociali e
occupazionali, dei parchi e dei musei sommersi aventi
rilevante valore ambientale, storico, archeologico e
culturale, e' assegnato un finanziamento di lire 2 miliardi
a decorrere dall'anno 2001 per i parchi sommersi ubicati
nelle acque di Baia nel golfo di Pozzuoli e di Gaiola nel
golfo di Napoli, istituiti con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri per i beni e le
attivita' culturali, dei trasporti e della navigazione e
delle politiche agricole e forestali e di intesa con la
regione Campania, e affidati in gestione, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali, sentiti la regione e gli enti locali
territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni
scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute,
anche consorziati tra loro. I decreti istitutivi di cui ai
periodi precedenti stabiliscono altresi' le attivita'
incompatibili con le finalita' previste dal presente comma,
alla cui violazione si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio 16 ottobre 2001 (Istituzione del Parco
geominerario storico ed ambientale della Sardegna) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2001, n.
265.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta
Uffciale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 634, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.:
"634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'
e crescita, di ridurre il complesso della spesa di
funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei
servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
ottobre 2009, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o
dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro
per la semplificazione normativa, il Ministro per
l'attuazione del programma di Governo e il Ministro
dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni
sindacali in relazione alla destinazione del personale,
sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in
liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonche'
strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato,
anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche
comunque denominate che svolgono attivita' analoghe o
complementari, con conseguente riduzione della spesa
complessiva e corrispondente riduzione del contributo
statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici
che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse
pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo
le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
dalla lettera e) del presente comma, nonche' dall'articolo
9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti
che svolgono attivita' in materie devolute alla competenza
legislativa regionale ovvero attivita' relative a funzioni
amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo
amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del
numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
per cento, con salvezza della funzionalita' dei predetti
organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in
liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
dell'attivo della singola liquidazione in conformita' alle
norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che
prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e
posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all'amministrazione che riveste
preminente competenza nella materia, delle funzioni di
enti, organismi e strutture soppressi;
h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.".
- Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 1 del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O.:
"Art. 26. Taglia-enti.
(In vigore dal 28 febbraio 2010)
1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione
organica inferiore alle 50 unita', con esclusione degli
ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni
sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT
pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione
consiste nella conservazione e nella trasmissione della
memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con
riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva
della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92,
istitutiva del Giorno del ricordo, nonche' delle Autorita'
portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono
soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ad
eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per
la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto
termine. Sono, altresi', soppressi tutti gli enti pubblici
non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre
2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai
sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Gli enti confermati ai sensi del primo
periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino
di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il
termine di cui al secondo periodo si intende comunque
rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Sono
soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo
periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via
preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati
adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con
esclusione di quelli che formano oggetto di apposite
previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel
corso della XVI legislatura. Nei successivi novanta giorni
i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione
normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del
presente comma.".
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi,
nonche' proroga di termini), convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150:
"Art.17. Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei
conti.
1. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel secondo periodo le parole «31 marzo 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;
b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:
«Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque
rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.».
2. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 le parole «30 giugno 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione» fino a «Ministri interessati» sono
sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro o dei
Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per
la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione
del programma di Governo e il Ministro dell'economia e
delle finanze».
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, a
ciascuna amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto
conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonche'
degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento
della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del
presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da
conseguire a decorrere dall'anno 2009, nella misura
complessivamente indicata dall'articolo 1, comma 483, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni
vigilanti competenti trasmettono tempestivamente i
rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli
enti assoggettati a riordino.
4. Nelle more della definizione degli obiettivi di
risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad accantonare e rendere
indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse
disponibili delle unita' previsionali di base del bilancio
dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma
3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai
fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto
della pubblica amministrazione.
4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere
delle Commissioni competenti per i profili di carattere
finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni
dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini
per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere
comunque adottati.
5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle
economie gia' conseguite dagli enti ed organismi pubblici
vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di
riordino, adottano interventi di contenimento strutturale
della spesa dei predetti enti e organismi pubblici,
ulteriori rispetto a quelli gia' previsti a legislazione
vigente, idonei a garantire l'integrale conseguimento dei
risparmi di cui al comma 3.
6. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere:
«h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.».
7. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di
contenimento della spesa assegnati a ciascuna
amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e
gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del
presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni
di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi
comprese quelle gia' autorizzate e quelle previste da
disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le
assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia
e delle amministrazioni preposte al controllo delle
frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco, delle universita', degli enti di ricerca,
del personale di magistratura e del comparto scuola nei
limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le finalita'
di cui al comma 4 dell' articolo 34-bis del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresi' fatte
salve le assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei
limiti consentiti dalla normativa vigente.
8. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non
ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi
nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi del comma 5
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad
eccezione delle Autorita' amministrative indipendenti, sono
rese indisponibili fino a diversa determinazione del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i
Ministri interessati.
9. In esito alla comunicazione da parte delle
amministrazioni delle suddette economie di cui al comma 8,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e i Ministri interessati, e' determinata la
quota da portare in riduzione degli stati di previsione
della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in
termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi
assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o
alla mancata attivazione del processo di riordino, di
trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli
enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dall'articolo
2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come
modificato dal presente articolo.
10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli
finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di
assunzioni e di contenimento della spesa di personale
secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai
documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui
all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire
concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una
riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti
messi a concorso, per il personale non dirigenziale in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e
558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3,
comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale
percentuale puo' essere innalzata fino al 50 per cento dei
posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di
assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti
i servizi generali comunali in ambiti territoriali
adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell'
articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti.
11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui
al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale
del fabbisogno nonche' dei vincoli finanziari previsti
dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di
contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi
regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica
e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento
della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono altresi' bandire concorsi pubblici
per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito
punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale
di cui al comma 10 del presente articolo nonche' dal
personale di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b),
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di
cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari
previsti in materia di assunzioni e di contenimento della
spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi
fissati dai documenti di finanza pubblica, possono
assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo
16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di
anzianita' previsti dal comma 10 del presente articolo
maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa
amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna
amministrazione apposite graduatorie, previa prova di
idoneita' ove non gia' svolta all'atto dell'assunzione. Le
predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31
dicembre 2012.
13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui
al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei
vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei
commi 10 e 11.
14. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni
verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, commi
523 e 643 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le
relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
dicembre 2009.
15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di
personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno
2007, di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e'
prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni
possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.
16. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1,
comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le
relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
dicembre 2009.
17. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni
verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi
3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31
dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere
concesse entro il 31 marzo 2010.
18. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno
2008, di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010.
19. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003,
e' prorogata fino al 31 dicembre 2010.
20. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, le parole: «due membri», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «tre membri».
21. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: «Ai fini delle deliberazioni dell'Autorita', in
caso di parita' di voti, prevale quello del presidente».
22. L'articolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 e' abrogato.
22-bis. Ai fini della riduzione del costo di
funzionamento degli organi sociali delle societa'
controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo
ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attivita'
strumentali, puo' essere disposta, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, la revoca anticipata degli organi
amministrativi e di controllo e degli organismi di
vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere
assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei
componenti o dei loro emolumenti.
22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis
integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo
2383, terzo comma, del codice civile e non comporta,
pertanto, il diritto dei componenti revocati al
risarcimento di cui alla medesima disposizione.
23. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al
comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa
nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati
allo specifico status e alle peculiari condizioni di
impiego di tale personale sono equiparati al trattamento
economico fondamentale»;
b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione
di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria
pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;
c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo;
d) il comma 5 e' abrogato. Gli effetti di tale
abrogazione concernono le assenze effettuate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui
dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati
dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle
Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti
istituzionali del Servizio sanitario nazionale;
conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico
delle aziende sanitarie locali.
5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di
riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio
sanitario nazionale e' individuata una quota di
finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis,
ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei
dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli
accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati
nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale
scopo».
24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a
14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,1 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto
a 5 milioni di euro per l'anno 2009, mediante l'utilizzo
delle disponibilita' in conto residui iscritte nel capitolo
3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze a valere sull'autorizzazione di spesa di
cui all' articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, che a tal fine sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione,
quanto ai restanti 9,1 milioni di euro per l'anno 2009,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all' articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto
a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25. L' articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il
piano programmatico si intende perfezionato con
l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima
disposizione e all'eventuale recepimento dei relativi
contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello
stesso. Il termine di cui all' articolo 64, comma 4, del
medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque
rispettato con l'approvazione preliminare da parte del
Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di cui
al medesimo articolo.
26. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole
«somministrazione di lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed
il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1,
dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 276
del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Al fine
di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro
flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base
di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le
amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo
sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da
trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica che redige una relazione annuale al
Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarita'
nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata
la retribuzione di risultato.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le
amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del
rapporto di cui al precedente comma 3, anche le
informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.»;
d) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis.
Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater,
4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale
reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35,
comma 1, lettera b), del presente decreto».
27. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il
seguente: «Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.».
28. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione
digitale, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) ovvero quando l'autore e' identificato dal
sistema informatico attraverso le credenziali di accesso
relative all'utenza personale di posta elettronica
certificata di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
29. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e' inserito il seguente:
«Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche
amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare la trasparenza
delle attivita' istituzionali e' istituito l'indice degli
indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono
indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi
offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli
indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le
comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per
l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le
amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.
2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si
applicano le regole tecniche di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272
del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione
dell'indice e' affidato al CNIPA.
3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i
contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo
diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione
degli elementi necessari al completamento dell'indice e del
loro aggiornamento e' valutata ai fini della
responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione della
retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».
30. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
«f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni; f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;»
30-bis. Dopo il comma 1 dell' articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e'
inserito il seguente: «1-bis. Per i controlli previsti
dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 e' competente in
ogni caso la sezione centrale del controllo di
legittimita'»
30-ter. Le procure della Corte dei conti possono
iniziare l'attivita' istruttoria ai fini dell'esercizio
dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e
concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie
direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte
dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno
all'immagine nei soli casi e nei modi previsti
dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale
ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui
al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e' sospeso fino alla conclusione del procedimento
penale. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in
essere in violazione delle disposizioni di cui al presente
comma, salvo che sia stata gia' pronunciata sentenza anche
non definitiva alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, e' nullo e la relativa
nullita' puo' essere fatta valere in ogni momento, da
chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente
sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide
nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della
richiesta.
30-quater. All' articolo 1 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «In ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa
quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di
un atto vistato e registrato in sede di controllo
preventivo di legittimita', limitatamente ai profili presi
in considerazione nell'esercizio del controllo.»;
b) al comma 1-bis, dopo le parole:
«dall'amministrazione» sono inserite le seguenti: «di
appartenenza, o da altra amministrazione,».
30-quinquies. ll' articolo 10-bis, comma 10, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
parole: «procedura civile,» sono inserite le seguenti: «non
puo' disporre la compensazione delle spese del giudizio e».
31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria
attivita' svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che
ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza
pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il
Presidente della Corte medesima puo' disporre che le
sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale
sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni
regionali di controllo nonche' sui casi che presentano una
questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le
sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce
di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.
32. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, dopo il comma 46, e' aggiunto il seguente comma:
«46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di
cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, le regioni di cui al comma 46 sono
autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni
economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le
operazioni derivate in essere. La predetta
ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla
salvaguardia del beneficio e della sostenibilita' delle
posizioni finanziarie, si svolge con il supporto
dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di
rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la
vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.».
33. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 45 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad utilizzare la
parte dell'avanzo di amministrazione derivante da
trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a
destinazione vincolata, per far fronte a spese di
investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla
sicurezza.
34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica l'entita'
delle risorse individuate ai sensi del comma 33 relative
all'anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che individua, con proprio decreto gli
investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.
34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle
infrastrutture di sistemi aeroportuali nazionali e comunque
con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui,
nonche' quelli aventi strutture con sedimi in regioni
diverse, nel caso in cui gli investimenti si fondino
sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato a
stipulare contratti di programma in deroga alla normativa
vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione
pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard
europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e
dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di
adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali,
con modalita' di aggiornamento valide per l'intera durata
del rapporto. In tali casi il contratto e' approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro sessanta giorni dalla stipula del contratto
di programma, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, e puo' graduare le modifiche tariffarie,
prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad
un riequilibrio del piano economico-finanziario della
societa' di gestione.
35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18
dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono
sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo
scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle
misure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale
e per la sicurezza della circolazione, anche con
riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle
infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate
disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di
bilancio.
35-bis. Per il personale delle Agenzie fiscali il
periodo di tirocinio e' prorogato fino al 31 dicembre 2009.
35-ter. Al fine di assicurare l'operativita' del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale
impegno connesso all'emergenza sismica nella regione
Abruzzo, e' autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 8
milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e
la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili
regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di
emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono
effettuati anche in deroga alle procedure previste dal
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari
a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere
sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui
all' articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286.
35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena
valorizzazione dell'attivita' di soccorso pubblico prestata
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a
decorrere dall'anno 2010, e' autorizzata la spesa di 15
milioni di euro annui da destinare alla speciale indennita'
operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente,
espletato all'esterno, di cui all' articolo 4, comma 3-bis,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
35-sexies. In relazione alla straordinaria necessita'
di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze
legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di
ricostruzione e al fine di mantenere, nel contempo, la
piena operativita' del sistema del soccorso pubblico e
della prevenzione degli incendi su tutto il territorio
nazionale, e' autorizzata l'assunzione straordinaria, dal
31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei
limiti delle risorse di cui al comma 35-septies, da
effettuare nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 4
dell'articolo 23 del presente decreto e, ove le stesse non
fossero capienti, nell'ambito della graduatoria degli
idonei formata ai sensi dell' articolo 1, commi 519 e 526,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni.
35-septies. Per le finalita' di cui al comma 35-sexies,
e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno
2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni
statali di cui all' articolo 1, comma 14, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle
attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), di cui all' articolo 28 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
assicurare un piu' efficace e qualificato esercizio delle
funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al
funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei
revisori dei conti dell'ISPRA e' nominato con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare ed e' formato da tre componenti effettivi e due
supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di
presidente, e' designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale
del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due
sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno e'
scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato,
con contestuale indisponibilita' di posti di funzione
dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.
35-novies. Il comma 11 dell' articolo 72 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche
amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono, a decorrere dal compimento
dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni del
personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'
articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il
contratto individuale, anche del personale dirigenziale,
con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto
previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza
dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e
degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e
le modalita' applicative dei principi della disposizione di
cui al presente comma relativamente al personale dei
comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle
rispettive peculiarita' ordinamentali. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei
soggetti che abbiano beneficiato dell' articolo 3, comma
57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai
dirigenti medici responsabili di struttura complessa».
35-decies. Restano ferme tutte le cessazioni dal
servizio per effetto della risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianita'
massima contributiva di quaranta anni, decise dalle
amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in applicazione dell' articolo 72, comma 11,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4
marzo 2009, n. 15, nonche' i preavvisi che le
amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in
ragione del compimento dell'anzianita' massima contributiva
di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio
che ne derivano.
35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto
per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari
a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito
d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'
articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, salvo che i destinatari non
facciano espressa dichiarazione di voler fruire del
contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle
risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti
all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le
necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da
trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli
importi dei contributi unitari da utilizzare in
compensazione.
35-duodecies. Il credito d'imposta di cui al comma
35-undecies non e' rimborsabile, non concorre alla
formazione del valore della produzione netta di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne'
dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.".
- Si riporta il testo dell'articolo 10-bis decreto
legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative), convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e
pubblicato nella Gazzetta Uffciale 30 dicembre 2009, n.
302:
"Art. 10 bis. Termini in materia di «taglia-enti» e di
«taglia-leggi».
(In vigore dal 31 maggio 2010)
1. L'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento
«taglia-enti», si interpreta nel senso che l'effetto
soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti
pubblici non economici con dotazione organica pari o
superiore alle 50 unita', con esclusione degli enti gia'
espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1 nonche'
di quelli comunque non inclusi nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
2. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento
«taglia-enti», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
«Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono
essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed
organismi pubblici statali, di cui al comma 634
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:
«Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al
secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in
via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati
adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con
esclusione di quelli che formano oggetto di apposite
previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel
corso della XVI legislatura».
3. All'articolo 2, comma 635, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, il terzo periodo e' soppresso.
4. All'articolo 14, comma 23, della legge 28 novembre
2005, n. 246, in materia di semplificazione della
legislazione, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti
dai seguenti: «Trascorso il termine, eventualmente
prorogato, senza che la Commissione abbia espresso il
parere, i decreti legislativi possono essere comunque
emanati. Nel computo dei termini non viene considerato il
periodo di sospensione estiva e quello di fine anno dei
lavori parlamentari.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 5, del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 maggio 2010, n. 125, S.O.:
"Art. 6. Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi.
(In vigore dal 27 marzo 2012)
(Omissis).
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7,
tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi
pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto
privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti
al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli organi di amministrazione e quelli di
controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica,
nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un
numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre
componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti
provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di
organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo
2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici
rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli
adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La
mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento
statutario o di organizzazione previsti dal presente comma
nei termini indicati determina responsabilita' erariale e
tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli
organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti
previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
dall'art. 7, comma 6.".
- Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 2, del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 ( Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei
conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214 e pubblicato nella Gazzetta
Uffciale 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.:
Art. 22. Altre disposizioni in materia di enti e
organismi pubblici.
(In vigore dal 26 giugno 2012)
(Omissis).
2. Al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione della
spesa di funzionamento delle Agenzie, incluse quelle
fiscali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e degli enti e degli organismi
strumentali, comunque denominati, con uno o piu'
regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta
dei Ministri vigilanti e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono riordinati,
tenuto conto della specificita' dei rispettivi ordinamenti,
gli organi collegiali di indirizzo, amministrazione,
vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle fiscali
di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e degli enti e degli organismi strumentali,
comunque denominati, assicurando la riduzione del numero
complessivo dei componenti dei medesimi organi.".
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202:
"Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 della citata
legge n. 394 del 1991, come modificato dal presente
regolamento:
"Art. 9. Ente parco.
1. L'Ente parco ha personalita' di diritto pubblico,
sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed e'
sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.
2. Sono organi dell'Ente:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) la Giunta esecutiva;
d) il Collegio dei revisori dei conti;
e) la Comunita' del parco.
3. Il Presidente e' nominato con decreto del Ministro
dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o
delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui
territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco,
ne coordina l'attivita', esplica le funzioni che gli sono
delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti
urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del
Consiglio direttivo nella seduta successiva.
4. Il Consiglio Direttivo e' formato dal Presidente e
da otto componenti nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva
designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le
Regioni interessate che si esprimono entro e non oltre 30
giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente
detto termine il Ministro procede egualmente alla nomina
dei soggetti designati. I componenti del Consiglio
Direttivo sono individuati tra esperti particolarmente
qualificati in materia di aree protette e biodiversita',
secondo le seguenti modalita':
a) quattro, su designazione della Comunita' del
parco, con voto limitato;
b) uno, su designazione delle associazioni di
protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349;
c) uno, su designazione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare;
d) uno, su designazione del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali;
e) uno, su designazione dell'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque
giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente. Decorsi
ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di
quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni
del Consiglio direttivo fino all'insediamento di questo. Il
Presidente esercita le predette funzioni per un periodo non
superiore comunque a centottanta giorni. Qualora siano
designati membri della Comunita' del parco sindaci di un
comune oppure presidenti di una comunita' montana, di una
provincia o di una regione presenti nella Comunita' del
parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi
titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di
membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo,
entro quarantacinque giorni dalla cessazione, della
designazione. La stessa norma si applica nei confronti
degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti.
6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un
vice presidente scelto tra i membri designati dalla
Comunita' del parco ed una Giunta esecutiva formata da tre
componenti, compreso il Presidente, secondo le modalita' e
con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco.
7. Il Consiglio direttivo e' legittimamente insediato
quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le
questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono
approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di
piano per il parco di cui all'articolo 12, esprime parere
vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui
all'articolo 14.
8-bis. Lo statuto dell'Ente e' deliberato dal consiglio
direttivo, sentito il parere della Comunita' del parco ed
e' trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica la
legittimita' e puo' richiederne il riesame entro sessanta
giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre
entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali
osservazioni di legittimita' del Ministero dell'ambiente,
con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro
dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i
successivi trenta giorni.
9. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso
l'organizzazione interna, le modalita' di partecipazione
popolare, le forme di pubblicita' degli atti.
10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il
riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le
norme di contabilita' dello Stato e sulla base dei
regolamenti di contabilita' dell'Ente parco, approvati dal
Ministro del tesoro di concerto con il Ministro
dell'ambiente. In quanto soggette ad approvazione da parte
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, in qualita' di amministrazione vigilante, ai
sensi degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, le delibere
di adozione o di modificazione degli statuti, dei
regolamenti e delle piante organiche sono corredate del
parere del Collegio dei revisori dei conti. Il Collegio dei
revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro del
tesoro ed e' formato da tre componenti scelti tra
funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra
iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi
sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in
qualita' di Presidente del Collegio; uno dalla regione o,
d'intesa, dalle regioni interessate.
11. Il direttore del parco e' nominato, con decreto,
dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre
candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti
iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attivita'
di direttore di parco istituito presso il Ministero
dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura
concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a
stipulare con il direttore nominato un apposito contratto
di diritto privato per una durata non superiore a cinque
anni.
12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque
anni.
12-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri
componenti dei Consigli direttivi nonche' ai componenti dei
Collegi dei revisori dei conti degli Enti parco, ivi
compresi quelli di cui al comma 1 dell'articolo 35, spetta
un'indennita' di carica articolata in un compenso annuo
fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle
riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva,
nell'ammontare fissato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la
procedura indicata nella circolare della Presidenza del
Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001.
13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui
alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti
nella tabella IV allegata alla medesima legge.
14. La pianta organica di ogni Ente parco e'
commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il
personale ad esso assegnate. Per le finalita' di cui alla
presente legge e' consentito l'impiego di personale tecnico
e di manodopera con contratti a tempo determinato ed
indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro
vigenti per il settore agricolo-forestale.
15. Il Consiglio direttivo puo' nominare appositi
comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per
problemi specifici nei settori di attivita' dell'Ente
parco.".
 
Art. 2
Riordino del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente
parco nazionale del Gran Paradiso

1. Al riordino degli organi collegiali del Consorzio del parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso si provvede previe intese con le regioni e le province autonome interessate, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10. L'intesa deve essere raggiunta entro il termine perentorio di 30 giorni dalla prima convocazione di un apposito incontro.
Note all'art. 2:
- L'articolo 35, comma 1, della citata legge n. 394 del
1991 e' riportato nelle note alle premesse.
- L'articolo 4 della citata legge n. 10 del 1994 e'
riportato nelle note alle premesse.
 
Art. 3
Riordino del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale
della Sardegna

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001, e' sostituito dal seguente: «1. Il consiglio direttivo del consorzio del Parco oltre al Presidente, e' composto da otto componenti di cui quattro in rappresentanza dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per i beni culturali, due in rappresentanza della regione autonoma della Sardegna e due degli enti locali interessati, designati dalla Comunita' del parco.».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' articolo 7, comma 1, del
citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio 18 ottobre 2001, come modificato dal
presente regolamento:
"Art. 7. Consiglio direttivo del consorzio del Parco.
1. Il consiglio direttivo del consorzio del Parco oltre
al Presidente, e' composto da otto componenti di cui
quattro in rappresentanza dei Ministeri dell'Ambiente e
della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo
economico, dell'istruzione. dell'universita' e della
ricerca e per i beni culturali, due in rappresentanza della
regione autonoma della Sardegna e due degli enti locali
interessati, designati dalla Comunita' del parco. I
presidenti ed i componenti del consiglio direttivo sono
scelti tra persone di comprovata esperienza professionale e
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle
attivita' produttive, dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e per i beni e le attivita' culturali,
d'intesa con il presidente della regione Sardegna.".
 
Art. 4

Norme transitorie

1. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli statuti degli enti di cui agli articoli 1 e 2 sono adeguati a quanto da questi ultimi rispettivamente previsto. Decorso inutilmente detto termine, l'ente e' commissariato e all'adeguamento dello statuto provvede il Commissario straordinario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto. Nei casi in cui per l'adeguamento dello statuto la normativa vigente preveda invece l'intesa con Regioni o Province autonome, ed entro il termine ultimo previsto dalla normativa medesima si siano svolte reiterate ma infruttuose trattative, il Ministro dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri cui prendono parte i Presidenti delle Regioni o i Presidenti delle Province autonome interessate, provvede alla nomina di un Commissario straordinario che, subentrando al presidente e al consiglio direttivo, resta in carica sino al momento in cui l'intesa venga raggiunta.
2. Entro trenta giorni dall'adeguamento degli statuti di cui al presente articolo, i soggetti aventi titolo provvedono alle designazioni di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 aprile 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
ministri

Clini, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione

Grilli, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2013 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 6, foglio n. 240
Note all'art. 4:
- Il testo dell'articolo 9, comma 5, della citata legge
n. 394 del 1991, come modificato dal presente regolamento,
e' riportato nelle note all'articolo 1.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone