Gazzetta n. 149 del 27 giugno 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75
Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia ed, in particolare, l'articolo 10;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
Visto il Titolo I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera c), che prevede l'emanazione di uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica al fine di definire i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione;
Visto l'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 che, fermo restando il rispetto dell'articolo 17, assegna alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni per l'efficienza energetica contenute nel medesimo decreto legislativo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, concernente attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di attuazione della predetta direttiva 2006/32/CE ed in particolare il comma 6 dell'articolo 18;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA);
Acquisito il parere del Consiglio nazionale consumatori e utenti (CNCU), reso nella seduta del 12 dicembre 2007;
Considerato che l'emanazione del presente decreto e' funzionale alla piena attuazione della direttiva 2002/91/CE, ed in particolare dell'articolo 7, e che, in proposito, la Commissione europea gia' il 18 ottobre 2006 ha avviato la procedura di messa in mora nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE (procedura di infrazione 2006/2378);
Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza Unificata nella seduta del 20 marzo 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 novembre 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita' e ambito di intervento

1. Il presente regolamento definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo», per le finalita' di cui all'articolo 1 del medesimo decreto e per una applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa delle norme per la certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale.
2. I requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare l'ispezione degli impianti di climatizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, sono individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
(Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia), pubblicato nella
Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222, S.O.
«Art. 4. (Adozione di criteri generali, di una
metodologia di calcolo e requisiti della prestazione
energetica). - 1. Entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore dei presente decreto, con uno o piu'
decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:
a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i
requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di
energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui
all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato
nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici.
Questi decreti disciplinano la progettazione,
l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione
degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed
estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda
per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore
terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici;
b) i criteri generali di prestazione energetica per
l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonche' per
l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla
ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le
metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1,
tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B»e della
destinazione d'uso degli edifici;
c) i requisiti professionali e i criteri di
accreditamento per assicurare la qualificazione e
l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui
affidare la certificazione energetica degli edifici e
l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti
minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in
funzione dei progressi della tecnica.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, acquisita l'intesa con la Conferenza
unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche,
di seguito denominato CNR, l'Ente per le nuove tecnologie
l'energia e l'ambiente, di seguito denominato ENEA, il
Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito
denominato CNCU.».
 
Allegato 1 (Art.2, comma 5)

Contenuti minimi del corso di formazione
per tecnici abilitati alla
certificazione energetica degli edifici
Durata minima 64 ore I Modulo
La legislazione per l'efficienza energetica degli edifici.
Le procedure di certificazione.
La normativa tecnica.
Obblighi e responsabilita' del certificatore. II Modulo
Il bilancio energetico del sistema edificio impianto.
Il calcolo della prestazione energetica degli edifici.
Analisi di sensibilita' per le principali variabili che ne influenzano la determinazione. III Modulo
Analisi tecnico economica degli investimenti.
Esercitazioni pratiche con particolare attenzione agli edifici esistenti. IV Modulo
Involucro edilizio:
le tipologie e le prestazione energetiche dei componenti;
soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione:
dei nuovi edifici;
del miglioramento degli edifici esistenti. V Modulo
Impianti termici:
fondamenti e prestazione energetiche delle tecnologie tradizionali e innovative;
soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione:
dei nuovi impianti;
della ristrutturazione degli impianti esistenti. VI Modulo
L'utilizzo e l'integrazione delle fonti rinnovabili. VII Modulo
Comfort abitativo.
La ventilazione naturale e meccanica controllata.
L'innovazione tecnologica per la gestione dell'edificio e degli impianti. VIII Modulo
La diagnosi energetica degli edifici.
Esempi applicativi.
Esercitazioni all'utilizzo degli strumenti informatici posti a riferimento dalla normativa nazionale e predisposti dal CTI.
 
Art. 2

Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti
abilitati alla certificazione energetica degli edifici

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, sono abilitati ai fini dell'attivita' di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori:
a) i tecnici abilitati, la cui disciplina dei requisiti e' riportata al comma 2, lettera b);
b) gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attivita' con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti e' riportata al comma 2, lettera b);
c) gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attivita' di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, o altro soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attivita' di ispezione, sempre che svolgano l'attivita' con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti e' riportata al comma 2, lettera b);
d) le societa' di servizi energetici (ESCO) di cui al comma 2, lettera a), che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici sempre che svolgano l'attivita' con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti e' riportata al comma 2, lettera b).
2. Ai fini del presente decreto sono disciplinati i seguenti requisiti:
a) societa' di servizi energetici (ESCO), persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, cio' facendo, accetta un margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sui risparmi di spesa derivanti dal miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti;
b) tecnico abilitato, un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di societa' di servizi pubbliche o private, comprese le societa' di ingegneria, che di professionista libero od associato. I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
3. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui e' richiesta la competenza. I titoli richiesti sono:
a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-22 a LM-24, LM-26, LM-28, LM-30, LM-31, LM-33, LM-35, LM-53, LM-69, LM-73, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 27/S a 28/S, 31/S, 33/S, 34/S, 36/S, 38/S, 61/S, 74/S, 77/S, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L9, L17, L23, L25, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;
c) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 'meccanica, meccatronica ed energia' articolazione 'energia', indirizzo C3 'elettronica ed elettrotecnica' articolazione 'elettrotecnica', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero, diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni;
d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 'costruzioni, ambiente e territorio', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di geometra;
e) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 'agraria, agroalimentare e agroindustria' articolazione 'gestione dell'ambiente e del territorio', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di perito agrario o agrotecnico.
4. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, e di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5. Il soggetto in possesso di detti requisiti e' tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici. I titoli richiesti sono:
a) titoli di cui al comma 3, ove non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;
b) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-17, LM-20, LM-21, LM-25, LM-27, LM-29, LM-32, LM-34, LM-40, LM-44, LM-48, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 20/S, 25/S, 26/S, 29/S, 30/S, 32/S, 35/S, 37/S, 45/S, 50/S, 54/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del Ministro dell'universita' e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;
c) laurea conseguita nelle seguenti classi: L8, L30, L21, L27, L32, L34, L35, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 7, 9, 16, 21, 25, 27, 32, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;
d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, con indirizzi e articolazioni diversi da quelli indicati al comma 3, lettere c), d) ed e), ovvero diploma di perito industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni, con indirizzi specializzati diversi da quelli indicati al comma 3, lettera c).
5. I corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da universita', da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; a livello regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette regioni e province autonome. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, i corsi sono svolti in base ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1. L'attestato di frequenza con superamento di esame finale e' rilasciato dai soggetti erogatori dei corsi e degli esami.
6. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, della
legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia), pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2009, n.
176, S.O.:
«Art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone
norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato
per la commercializzazione dei prodotti). - 1. (Omissis).
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura
non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione
del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico
organismo italiano autorizzato a svolgere attivita' di
accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per
il tramite del competente ufficio, e' autorita' nazionale
referente per le attivita' di accreditamento, punto
nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume
le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non
assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.».
- Il decreto 16 marzo 2007 del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
(Determinazione delle classi di laurea magistrale), e'
stato pubblicato nella Gazz. Uff. 9 luglio 2007, n. 157,
S.O.
- Il decreto 28 novembre 2000 del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
(Determinazione delle classi delle lauree universitarie
specialistiche), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 gennaio 2001, n. 18, S.O.
- Il decreto 5 maggio 2004 del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
(Equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il
vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree
specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 agosto 2004, n. 196.
- Il decreto 16 marzo 2007 del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
(Determinazione delle classi delle lauree universitarie) e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n.
155, S.O.
- Il decreto 4 agosto 2000 del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
(Determinazione delle classi delle lauree universitarie),
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 19 ottobre
2000, n. 245, S.O.
- Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante
norme per il riordino degli istituti tecnici a norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O.
- Il D.P.R. 30 settembre 1961, n. 1222 (Sostituzione
degli orari e dei programmi di insegnamento negli istituti
tecnici), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
dicembre 1961, n. 299, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222, S.O.
«Art. 2. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si definisce:
a) "edificio" e' un sistema costituito dalle
strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di
volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono
detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi
tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la
superficie esterna che delimita un edificio puo' confinare
con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno,
il terreno, altri edifici; il termine puo' riferirsi a un
intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o
ristrutturate per essere utilizzate come unita' immobiliari
a se' stanti;
b) "edificio di nuova costruzione" e' un edificio per
il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia
di inizio attivita', comunque denominato, sia stata
presentata successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
c) "prestazione energetica, efficienza energetica
ovvero rendimento di un edificio" e' la quantita' annua di
energia effettivamente consumata o che si prevede possa
essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad
un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione
invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per
usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione.
Tale quantita' viene espressa da uno o piu' descrittori che
tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche
tecniche e di installazione, della progettazione e della
posizione in relazione agli aspetti climatici,
dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture
adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione
propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima
degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno
energetico;
d) "attestato di certificazione energetica o di
rendimento energetico dell'edificio" e' il documento
redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente
decreto, attestante la prestazione energetica ed
eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici
dell'edificio;
e) "cogenerazione" e' la produzione e l'utilizzo
simultanei di energia meccanica o elettrica e di energia
termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di
determinati criteri qualitativi di efficienza energetica;
j) "sistema di condizionamento d'aria" e' il
complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di
trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura
e' controllata o puo' essere abbassata, eventualmente in
combinazione con il controllo della ventilazione,
dell'umidita' e della purezza dell'aria;
g) "generatore di calore o caldaia" e' il complesso
bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido
termovettore il calore prodotto dalla combustione;
h) "potenza termica utile di un generatore di calore"
e' la quantita' di calore trasferita nell'unita' di tempo
al fluido termovettore; l'unita' di misura utilizzata e' il
kw;
i) "pompa di calore" e' un dispositivo o un impianto
che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente
di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente
a temperatura controllata;
l) "valori nominali delle potenze e dei rendimenti"
sono i valori di potenza massima e di rendimento di un
apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il
regime di funzionamento continuo.
2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre,
le definizioni dell'allegato A.».
 
Art. 3

Requisiti di indipendenza e imparzialita' dei soggetti
abilitati alla certificazione energetica degli edifici

1. Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialita' di giudizio dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano:
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' il coniuge ne' un parente fino al quarto grado;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' coniuge ne' parente fino al quarto grado.
 
Art. 4

Funzioni delle Regioni e Province autonome

1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dal comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali.
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo, per promuovere la tutela degli interessi degli utenti attraverso una applicazione omogenea della predetta norma sull'intero territorio nazionale, nel disciplinare la materia le regioni e le province autonome nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonche' dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e desumibili dal decreto legislativo, possono:
a) adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati di cui all'articolo 2 a svolgere le attivita' di certificazione energetica degli edifici, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;
b) promuovere iniziative di informazione e orientamento dei soggetti certificatori e degli utenti finali;
c) promuovere attivita' di formazione e aggiornamento dei soggetti certificatori;
d) monitorare l'impatto del sistema di certificazione degli edifici in termini di adempimenti burocratici, oneri e benefici per i cittadini;
e) predisporre, nell'ambito delle funzioni delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo, un sistema di accertamento della correttezza e qualita' dei servizi di certificazione di cui all'articolo 5, direttamente o attraverso enti pubblici ovvero organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e indipendenza, e assicurare che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti interessati al servizio;
f) promuovere la conclusione di accordi volontari ovvero di altri strumenti al fine di assicurare agli utenti prezzi equi di accesso a qualificati servizi di certificazione energetica degli edifici.
3. Ai fini del comma 2, le regioni e le province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano gia' provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti anche nell'ambito delle azioni di coordinamento tra lo Stato le regioni e le province autonome, di cui al decreto ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo. Le regioni e le province autonome provvedono affinche' sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato
decreto legislativo n. 192 del 2005:
«Art. 17 (Clausola di cedevolezza). - 1. In relazione a
quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, I della
Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo
16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le
norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle
regioni e province autonome, le norme del presente decreto
e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di
legislazione concorrente si applicano per le regioni e
province autonome che non abbiano ancora provveduto al
recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da
ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la
normativa di attuazione le regioni e le province autonome
sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali
desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva
2002/9 l/CE.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 192 del 2005:
«Art. 9 (Funzioni delle regioni e degli enti locali). -
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono all'attuazione del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 9, del
citato decreto legislativo n. 192 del 2005:
«9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e
della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata,
avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i
decreti di cui all'articolo 4, comma 1, e tenuto conto di
quanto previsto nei commi precedenti, predispone Linee
guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici, sentito il CNCU, prevedendo anche metodi
semplificati che minimizzino gli oneri.».
 
Art. 5

Criteri di controllo della qualita'
del servizio di certificazione energetica

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono ai controlli della qualita' del servizio di certificazione energetica reso dai Soggetti certificatori attraverso l'attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi del decreto legislativo e le finalita' della certificazione energetica, coerentemente agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e). Ove non diversamente disposto da norme regionali i predetti controlli sono svolti dalle stesse autorita' competenti a cui sono demandati gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo.
2. Ai fini del comma 1, i controlli sono prioritariamente orientati alle classi energetiche piu' efficienti e comprendono tipicamente:
a) l'accertamento documentale degli attestati di certificazione includendo in esso anche la verifica del rispetto delle procedure;
b) le valutazioni di congruita' e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi;
c) le ispezioni delle opere o dell'edificio.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 192 del 2005:
«Art. 9. (Funzioni delle regioni e degli enti locali).
- 1. (Omissis).
2. Le autorita' competenti realizzano, con cadenza
periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o
anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui
sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli
accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle
norme relative al contenimento dei consumi di energia
nell'esercizio e manutenzione degli impianti di
climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi
avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti
finali e l'integrazione di questa attivita' nel sistema
delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici
previsto all'articolo l, comma 44, della legge 23 agosto
2004, n. 239, cosi' da garantire il minor onere e il minor
impatto possibile a carico dei cittadini; tali attivita',
le cui metodologie e requisiti degli operatori sono
previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma l, sono
svolte secondo principi di imparzialita', trasparenza,
pubblicita', omogeneita' territoriale e sono finalizzate a:
a) ridurre il consumo di energia e i livelli di
emissioni inquinanti;
b) correggere le situazioni non conformi alle
prescrizioni del presente decreto;
c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7;
d) monitorare l'efficacia delle politiche
pubbliche.».
 
Art. 6

Disposizioni finali

1. Per gli edifici gia' dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l'eventuale aggiornamento dell'attestato di certificazione, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo, puo' essere predisposto anche da un tecnico abilitato, la cui disciplina dei requisiti e' riportata al comma 2, lettera b), dell'articolo 2, dell'impresa di costruzione ovvero installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto sono modificate e integrate con la medesima procedura.
Note all'art. 6:
- Si riporta l'articolo 6, comma 5, del citato decreto
legislativo del n. 192 del 2005:
«Art. 6 (Certificazione energetica degli edifici). -
(Omissis).
5. L'attestato relativo alla certificazione energetica,
rilasciato ai sensi del comma 1, ha una validita' temporale
massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed e'
aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che
modifica la prestazione energetica dell'edificio o
dell'impianto.».
 
Art. 7

Copertura finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 aprile 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
ministri

Passera, Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei
trasporti

Clini, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 6, foglio n. 228
 
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