Gazzetta n. 152 del 1 luglio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 19 giugno 2013
Fissazione, per l'anno 2013, del contributo al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione.


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante "il Codice delle assicurazioni private" (d'ora in avanti "Codice");
Visto l'art. 115 del Codice, concernente il "Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione";
Visto, in particolare, il comma 3, secondo periodo, del predetto art. 115, ai sensi del quale il Ministro dello Sviluppo Economico determina annualmente, con proprio decreto, sentito l'ISVAP, ora IVASS e il Comitato di Gestione del predetto Fondo, il contributo da versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in misura non superiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite dai mediatori stessi;
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico in data 30 gennaio 2009, n. 19, avente ad oggetto il "Regolamento recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'art. 115 del Codice";
Visto l'art. 11 del suddetto decreto 30 gennaio 2009, n. 19, in base al quale il contributo a carico dei singoli aderenti al Fondo e' determinato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, ai sensi dell'art. 115, comma 3, del Codice;
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico in data 19 giugno 2012, con il quale il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di che trattasi per l'anno 2012 e' stato determinato nella misura dello 0,08 % delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso del 2011;
Viste le note della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica n. 0080727 e 0080715, entrambe in data 15 maggio 2013, rispettivamente indirizzate al Presidente del Comitato di gestione del Fondo in argomento ed all'IVASS, dirette ad acquisire il parere di competenza sull'orientamento di questa Amministrazione, in esito all'esame del bilancio di esercizio del Fondo al 31 dicembre 2012, a fissare per l'anno 2013 il contributo in argomento nella misura dello 0,08 %, delle provvigioni acquisite nell'anno 2012, alla luce dell'esigenza di garantire un'adeguata capienza del Fondo medesimo ed in relazione alle disponibilita' dello stesso;
Considerato che sia il predetto Comitato, con nota n. 0073238/13 in data 29 maggio 2013, sia l'IVASS, con nota n. 01/13/000021 in data 30 maggio 2013, hanno condiviso il suddetto orientamento di questa Amministrazione a fissare per l'anno 2013 il contributo in argomento nella misura dello 0,08 % delle provvigioni acquisite nell'anno 2012;

Decreta:
Articolo unico

1. Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione per l'anno 2013 e' fissato nella misura dello 0,08 % delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell'anno 2012.
2. I versamenti di cui al comma 1 devono essere effettuati entro il 31 luglio 2013. Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno 2012.
Il provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 giugno 2013

Il Ministro: Zanonato
 
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