Gazzetta n. 152 del 1 luglio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 12 giugno 2013
Modalita' e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale - anno accademico 2013/2014.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 "Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n.85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare, l'art.1, comma 5;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria";
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a) e l'articolo 4;
Visto il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 "Decreto Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica";
Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122, articolo 44, comma 3-bis, che integra l'art.4 della citata legge n. 264/1999 disponendo che la prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera e' predisposta direttamente nella medesima lingua;
Vista la legge 19 novembre 1990, n.341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
Visto il D.M. 19 febbraio 2009 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;
Visti i DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali sono state definite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi delle lauree magistrali;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189, "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" e, in particolare, l'articolo 26;
Visto il d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'articolo 5, comma 4;
Visto il d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, "Norme di esecuzione del T.U. delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ";
Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche;
Tenuto conto delle convenzioni stipulate tra la Scuola Superiore "S.Anna" di Pisa, l'Accademia Navale di Livorno, l'Accademia Militare di Modena, l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli e le Universita' di Bologna, di Modena-Reggio Emilia, di Napoli "Federico II" e di Pisa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, l'articolo 154, commi 4 e 5;
Visti i criteri di riferimento di cui al d.lgs 14 gennaio 2008, n. 21 "Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione Universitaria e all'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica, nonche' per la valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici dei candidati ai fini dell'Ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato, di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264 a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007 n. 1";
Visto il protocollo d'intesa tra il MIUR e Cambridge Assessment ESOL del 28 febbraio 2012 con specifico riferimento alla collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti che desiderano iscriversi nelle universita' italiane;
Visto il DM 23 aprile 2013 n. 304 recante la composizione della Commissione incaricata della validazione dei test per le prove di accesso per l'a.a. 2013-2014.
Vista la proposta adottata nella riunione dell'8 aprile 2013 dal tavolo tecnico costituito ai fini della definizione dei posti disponibili per l'a.a. 2013-14 sui corsi ad accesso programmato dell'area sanitaria con i rappresentanti del MIUR, del Ministero della Salute, delle Regioni, della Conferenza dei presidi delle facolta' interessate, dell'ANVUR e degli Ordini professionali dei Medici, Odontoiatri e Medici Veterinari;
Valutata l'opportunita' di avvalersi del Consorzio interuniversitario CINECA per il supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione;
Ritenuto di definire, per l'anno accademico 2013-2014, le modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della citata legge n. 264/1999;
Ravvisata la necessita' di determinare in via provvisoria il numero di posti disponibili per ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico a livello di singolo ateneo al fine di consentire la tempestiva adozione dei bandi da parte degli atenei relativamente ai corsi di cui sopra;
Visto il Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013, n. 334 relativo alle "Modalita' e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l'a.a. 2013-2014" sul quale il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole in data 11 aprile 2013;
Visto l'articolo 4, comma 4, del predetto D.Lgs. 21/2008 che prevede la possibilita' di stabilire "ulteriori modalita' per definire l'attribuzione dei punteggi nei casi in cui non possano essere utilizzati in tutto o in parte gli elementi di cui al comma 3";
Visti il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 e il D.M. 16 dicembre 2009, n. 99 in virtu' dei quali il voto dell'esame di stato e' composto, tra l'altro, dal credito scolastico che e' la risultanza della media dei voti conseguiti negli scrutini finali degli ultimi tre anni;
Ritenuto, quindi, che in sede di prima applicazione, il voto dell'esame di stato puo' essere assunto come espressivo di una valutazione complessiva che assorbe le esigenze alle quali corrispondono i criteri del citato decreto legislativo n. 21/2008;
Considerato che la procedura per l'accesso ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della citata legge n. 264/1999 non consente di poter applicare, nei tempi utili ai fini del corretto avvio dell'anno accademico 2013/2014, i criteri di cui all'articolo 4, comma 4, lettere a) e d) del D.Lgs. 21/2008 con riferimento ai voti ottenuti nelle singole discipline negli ultimi tre anni di corso per la totalita' degli studenti;
Ravvisata l'esigenza di applicare le disposizioni previste dal D.Lgs. 21/2008 con una maggiore gradualita' al fine di semplificarne le modalita' di valorizzazione del percorso scolastico rispetto a quanto contenuto all'articolo 10, punto 3, lettera b) del suddetto decreto ministeriale 334/2013;
Ravvisata altresi' l'esigenza di ridefinire il calendario delle prove d'accesso al fine di consentire la revisione dei bandi emanati dagli atenei secondo le disposizioni di cui al presente decreto, in conformita' con quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 264/99 e di consentire di tener conto, nell'attribuzione dei punteggi, della valutazione ottenuta dagli studenti nell'anno scolastico in corso.

Decreta:

Art. 1
Disposizioni generali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto ministeriale sostituiscono quelle contenute nel decreto ministeriale del 24 aprile 2013, n. 334.
2. Per l'anno accademico 2013-2014, l'ammissione dei candidati ai corsi di laurea di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 2 agosto 1999, n. 264, previo accreditamento dei corsi stessi ai sensi del DM 47/2013 citato in premessa, avviene a seguito di superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato 4
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e
chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria

1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premessa e i candidati non comunitari residenti all'estero, e' unica per entrambi i corsi ed e' di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa e' predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambrige Assessment per la formulazione dei quesiti e di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la relativa validazione.
2. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.
3. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: cinque (5) quesiti per l'argomento di cultura generale, venticinque (25) di ragionamento logico, quattordici (14) di biologia, otto (8) di chimica e otto (8) di fisica e matematica.
4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento e' assegnato un tempo di 100 minuti.
5. I candidati allievi della Scuola Superiore "S.Anna" di Pisa che intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella convenzione stipulata con l'Universita' di Pisa, devono superare la prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in una delle sedi universitarie statali con un punteggio pari o superiore a quello dell'ultimo avente titolo all'immatricolazione nell'Universita' di Pisa all'atto del primo scorrimento.
 
Art. 3

Corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia in lingua inglese

1. Le modalita' e i contenuti della prova di accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese sono definite dal Decreto Ministeriale 14 febbraio 2013, n. 109.
 
Art. 4

Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina
veterinaria

1. La prova di ammissione per i candidati comunitari, per i candidati non comunitari di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premessa e per i candidati extracomunitari residenti all'estero e' unica e di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa e' predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambrige Assessment per la formulazione dei quesiti e di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la successiva validazione.
2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: chimica; cultura generale e ragionamento logico; biologia; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: cinque (5) quesiti di cultura generale e venticinque (25) di ragionamento logico; dodici (12) quesiti di di biologia, dodici (12) di chimica e sei (6) di Fisica e Matematica.
3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento e' assegnato un tempo di 100 minuti.
4. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.
 
Art. 5

Prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo
unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto

1. La prova di ammissione per i candidati comunitari, per i candidati non comunitari di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premessa e per i candidati extracomunitari residenti all'estero, e' unica ed e' di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa e' predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambrige Assessment per la formulazione dei quesiti e di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la relativa validazione.
2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; storia, disegno e rappresentazione; matematica e fisica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: cinque (5) quesiti di cultura generale e venticinque (25) di ragionamento logico, dodici (12) di storia, dieci (10) di disegno e rappresentazione e otto (8) di matematica e fisica.
3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento e' assegnato un tempo di 100 minuti.
4. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.
 
Art. 6

Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, finalizzati alla formazione di architetto con didattica prevalentemente erogata
in lingua inglese

1. Nelle universita' in cui sono attivati corsi di studio organizzati anche in percorsi erogati prevalentemente in lingua inglese e su richiesta delle stesse, per l'a.a. 2013-14 la prova e' predisposta anche nella suddetta lingua.
2. La prova in inglese puo' essere svolta dai candidati comunitari e non comunitari, di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premessa, e dai candidati non comunitari residenti all'estero che esplicitino tale richiesta al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla prova.
3. Sono ammessi ai percorsi erogati prevalentemente in lingua inglese i candidati di cui al comma 2 del presente articolo che hanno sostenuto e superato la prova di accesso in lingua inglese, secondo l'ordine del punteggio ottenuto, tenuto conto delle modalita' riportate nel bando dell'ateneo.
4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento e' assegnato un tempo di 100 minuti.
5. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.
 
Art. 7
Prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie

1. Per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, la prova di ammissione e' predisposta da ciascuna universita' ed e' identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso ciascun Ateneo.
2. Ai fini dell'utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso, ciascun ateneo e' tenuto a definire idonee procedure consentendo ai candidati di esprimere l'ordine di preferenza.
3. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente articolo 2, comma 3, sulla base dei programmi di cui all'allegato A.
4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento e' assegnato un tempo di 100 minuti.
 
Art. 8
Accademie Militari

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 non si applicano per i candidati allievi dell'Accademia Navale di Livorno, dell'Accademia Militare di Modena e della Accademia Aeronautica di Pozzuoli che intendono avvalersi della riserva di posti prevista rispettivamente con le Universita' di Pisa, Bologna, di Modena-Reggio Emilia e di Napoli "Federico II" tenuto conto che i relativi bandi di concorso, gia' emanati in vista del prossimo anno accademico secondo le intese intercorse con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, prevedono la somministrazione di quesiti a risposta multipla individuati con l'annuale decreto interdirigenziale del Ministero della Difesa con riferimento ai programmi parte integrante del presente decreto, e quindi, in quanto tali, soddisfano le condizioni per l'accesso ai corsi di laurea magistrale previste dalla normativa che le disciplina.
 
Art. 9
Calendario delle prove di ammissione

1. La prova di ammissione ai corsi di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 si svolge presso le sedi universitarie secondo il seguente calendario:
Medicina Veterinaria 3 settembre 2013
Corsi di laurea delle professioni sanitarie 4 settembre 2013
Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria
in lingua italiana 9 settembre 2013
Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico,
direttamente finalizzati alla formazione
di architetto 10 settembre 2013
 
Art. 10
Graduatorie, Soglia di punteggio minimo e Valutazione delle prove

1. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 i candidati comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 nonche', nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito. Sono ammessi ai corsi i candidati appartenenti a tutte le predette categorie e che abbiano ottenuto nel test un punteggio minimo pari a venti (20) punti.
2. I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all'estero, verranno utilizzati per lo scorrimento della graduatoria dei cittadini comunitari e non comunitari di cui all'articolo 26 della legge 189 del 2002, qualora previsto nei successivi specifici decreti di programmazione.
3. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 si tiene conto dei seguenti criteri:
a) valutazione del test (max 90 punti):
- 1,5 punti per ogni risposta esatta;
- meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata;
- 0 punti per ogni risposta non data;
b) valutazione del percorso scolastico (max 10 punti)
Il punteggio viene attribuito esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto un voto all'esame di stato almeno pari a 80/100 e il cui voto sia non inferiore all'80esimo percentile della distribuzione dei voti della propria commissione d'esame nell'anno scolastico 2012/13 secondo la seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico


Per i soli corsi di cui all'articolo 7, il punteggio e' attribuito dalle singole universita' secondo criteri autonomamente determinati in conformita' a quanto stabilito dal D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21.
Per i candidati che hanno conseguito il diploma di Stato di istruzione secondaria di secondo grado non valutato in centesimi, il voto viene convertito in centesimi con i criteri di cui all'allegato 2.
Per i candidati che hanno conseguito un titolo estero, il voto dell'esame di stato viene convertito in centesimi con i criteri di cui all'allegato 2 e rapportato alla distribuzione dei voti di diploma degli studenti di tutte le scuole di istruzione secondaria di secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione nell'anno scolastico 2012/13.
Per i candidati che hanno conseguito il diploma in anni scolastici antecedenti all'a.s. 2012/2013 e nei casi in cui, comunque, non sia possibile associare il candidato alla propria commissione di esame, si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri:
- i percentili a livello provinciale dell'a.s. 2012/13 relativi alla medesima tipologia di diploma;
- i percentili a livello nazionale dell'a.s. 2012/13 relativi alla medesima tipologia di diploma.
I voti dell'esame di stato riferiti all'80esimo percentile di riferimento sono pubblicati sul portale Universitaly del Ministero (www.universitaly.it) entro il 30 agosto 2013.
4. Il punteggio totale e' dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui al comma 3, lettere a) e b). Il criterio di cui alla lettera b) e' utilizzato esclusivamente se il candidato ha ottenuto un punteggio pari o superiore a 20 punti nel test, come previsto dal comma 1.
5. In caso di dichiarazione errata o non veritiera relativamente al voto dell'esame di stato di cui alla lettera b) e al possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, il candidato e' escluso dalla graduatoria o, se gia' immatricolato, decade dall'iscrizione anche se ha gia' sostenuto esami.
6. Per i corsi di cui agli artt. 2, 4, 5 e 6 il Cineca, sulla base del punteggio totale, calcolato ai sensi del comma 3, redige una graduatoria nazionale per i candidati comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002, secondo le procedure di cui all'allegato 2. La graduatoria per i candidati stranieri residenti all'estero e' definita dalle Universita'. Per i corsi di cui all'articolo 7 le Universita', sulla base del punteggio totale, calcolato ai sensi del comma 3, redigono due distinte graduatorie, una per i candidati comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002, e l'altra per i candidati stranieri residenti all'estero. In caso di parita' di punteggio, nell'ordine della graduatoria prevale il candidato che ha riportato il maggior punteggio nel test. In caso di ulteriore parita':
- per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria e per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica;
- per il corso di laurea magistrale in medicina veterinaria prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di chimica, cultura generale e ragionamento logico, biologia, fisica e matematica;
- per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, storia, disegno e rappresentazione, matematica e fisica.
In caso di ulteriore parita', prevale il candidato che sia anagraficamente piu' giovane.
7. La graduatoria dei corsi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 si chiude con provvedimento ministeriale. La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso al corso di laurea e di laurea magistrale in anni successivi a quello in cui si e' sostenuta la prova.
 
Art. 11
Candidati con disabilita' e candidati con diagnosi di DSA

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze degli studenti con disabilita', a norma della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni.
2. Per quanto attiene ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge n. 170/2010 citata in premessa, e' concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in piu' rispetto a quello definito per le prove di ammissione, di cui ai precedenti articoli 2, 4, 5, 6 e 7.
 
Art. 12
Trasparenza delle fasi del procedimento

1. I bandi di concorso delle Universita' sono emanati con decreto rettorale entro il giorno 25 giugno 2013 e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
2. I bandi di concorso definiscono le modalita' relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identita' dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonche' le modalita' in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.
 
Art. 13

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione
dei dati personali

1. Ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene predisposta l'informativa, di cui all'allegato n.3 che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalita' e le modalita' del trattamento dei dati personali forniti da ciascun candidato.
 
Art. 14
Posti disponibili

1. I posti relativi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico con la prova selettiva calendarizzata per i giorni 3, 9 e 10 settembre 2013, destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n.189, sono ripartiti fra le Universita' secondo la tabella dell'allegato 4 che costituisce parte integrante del presente decreto. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 18 maggio 2011 citate in premessa.
2. Fatto salvo quanto previsto in premessa e fermo restando il contingente minimo dei posti disponibili cui al comma 1, con successivi decreti sara' determinata la programmazione in via definitiva.
Il presente decreto e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 12 giugno 2013

Il Ministro: Carrozza
 
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