Gazzetta n. 153 del 2 luglio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CIRCOLARE 20 giugno 2013, n. 21303
Criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013, recante l'istituzione di un regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita di nuove imprese nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.


Ai soggetti interessati All'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.a.
A - Disposizioni generali.
1. Premessa.

1.1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013, pubblicato nel sito internet istituzionale in data 4 giugno 2013 e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, prevede l'istituzione di un regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita di nuove imprese nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, demandando a un'apposita circolare esplicativa la definizione di ulteriori aspetti rilevanti per l'accesso alle agevolazioni e il funzionamento del regime di aiuto.
1.2. La presente circolare, emessa in base a quanto disposto dall'art. 5, comma 9, del suddetto decreto, e' finalizzata a fornire elementi esplicativi e definire specifiche condizioni di ammissibilita' alle agevolazioni in relazione ai requisiti soggettivi ed oggettivi, ai settori e alle attivita' economiche. Sono, inoltre, definite modalita', forme e termini di presentazione delle domande e fornite specificazioni relative ai criteri e all'iter di valutazione, alle condizioni ed ai limiti di ammissibilita' dei costi, alle soglie ed ai punteggi minimi ai fini dell'accesso alle agevolazioni. Sono, altresi', indicate le caratteristiche del provvedimento di concessione, le modalita', i tempi e le condizioni per l'erogazione delle agevolazioni.
2. Definizioni.

2.1. Ai fini della presente circolare, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Decreto»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013, pubblicato nel sito internet istituzionale in data 4 giugno 2013 e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
c) «Regolamento GBER»: il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni;
d) «Regolamento de minimis»: il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni, ovvero successivo regolamento emanato dalla Commissione per la disciplina degli aiuti d'importanza minore;
e) «Decreto-legge n. 179/2012»: il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
f) «Start-up innovative»: le imprese di cui all'art. 25, comma 2, del Decreto-legge n. 179/2012, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del medesimo Decreto-legge n. 179/2012;
g) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gia' Trattato che istituisce la Comunita' europea;
h) «Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale», la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013 (N. 117/2010 Italia), approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010, pubblicata nella G.U.U.E. C 215 del 18 agosto 2010 e successive modifiche e integrazioni;
i) «Regioni dell'Obiettivo Convergenza»: le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
l) «Soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;
m) «Comitato tecnico»: il Comitato tecnico di cui all'art. 9, comma 4, del Decreto;
n) «Riserva PON Ricerca e Competitivita'»: la riserva speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, finanziata con risorse del Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Competitivita'» FESR 2007-2013 e destinata al rilascio di garanzie in favore di piccole e medie imprese localizzate nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza.
3. Risorse finanziarie disponibili.

3.1. In fase di prima applicazione, le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti di cui al Decreto ammontano a:
a) euro 100.000.000,00 (centomilioni) a valere sulle risorse rivenienti dai «progetti coerenti», cosi' come individuati nella relazione finale di esecuzione del Programma Operativo Nazionale «Sviluppo Imprenditoriale Locale» FESR 2000-2006, per il finanziamento della misura di cui alla lettera B della presente circolare;
b) euro 90.000.000,00 (novantamilioni) a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Competitivita'» FESR 2007-2013 e sulle risorse del Piano di Azione Coesione, per il finanziamento della misura di cui alla lettera C della presente circolare.
4. Soggetti beneficiari.

4.1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al Decreto, fatto salvo quanto previsto ai successivi punti 4.5, 4.6 e 4.7, le imprese, ivi incluse le start-up innovative:
a) costituite da non piu' di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
b) di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto nell'allegato 1 del Regolamento GBER;
c) con sede legale e operativa ubicata nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, nelle aree ammesse a norma dell'art. 107.3.a) e 107.3.c) del TFUE, cosi' come individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, relativamente alle agevolazioni di cui alla lettera B della presente circolare, ovvero con sede legale e operativa ubicata nei territori delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza, relativamente alle agevolazioni di cui alla lettera C della presente circolare;
d) costituite in forma societaria, ivi incluse le societa' cooperative;
e) in cui la compagine societaria sia composta, in maggioranza assoluta numerica e di partecipazione, da persone fisiche; nel caso di societa' cooperative i soci devono essere rappresentati esclusivamente da persone fisiche, fermo restando quanto specificamente previsto all'art. 25 del decreto-legge n. 179/2012 per le start-up innovative.
4.2. Possono altresi' richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire una nuova societa'; la stessa dovra' essere formalmente costituita entro e non oltre 30 giorni dalla data della comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata ai soggetti richiedenti dal Soggetto gestore. Nel caso in cui la nuova societa' non sia costituita nei termini sopra indicati, oppure non rispetti quanto stabilito al punto 4.1 lettere b), c), e), oppure sia costituita senza la partecipazione in qualita' di socio di uno o piu' soggetti indicati come componenti della compagine nel piano d'impresa di cui ai successivi punti 11.1 e 19.1, la domanda di ammissione e' considerata decaduta.
4.3. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al Decreto, le imprese di cui al punto 4.1 devono:
a) essere regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese ovvero, nel caso di start-up innovative, alla sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del Decreto-legge n. 179/2012;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
e) non essere state destinatarie di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
f) aver restituito eventuali agevolazioni pubbliche godute per le quali e' stato disposto un ordine di recupero;
g) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata nel Regolamento GBER;
h) essere in regime di contabilita' ordinaria.
4.4. Il possesso dei requisiti di cui ai punti 4.1 e 4.3 deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di agevolazione nel caso di imprese gia' costituite, ovvero entro 30 giorni dalla data di comunicazione di cui al punto 4.2 nel caso dei soggetti richiedenti di cui al medesimo punto 4.2.
4.5. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al Decreto le imprese controllate, ai sensi di quanto previsto all'art. 2359 del codice civile, da soci di imprese che abbiano cessato l'attivita' nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta.
4.6. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al Decreto, le imprese operanti nei settori:
a) della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE;
c) della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE;
d) carboniero;
nonche', limitatamente agli aiuti di cui alla lettera B della presente circolare, nei settori:
e) della siderurgia;
f) della costruzione navale;
g) della produzione di fibre sintetiche.
4.7. Le agevolazioni di cui al Decreto non possono essere altresi' concesse per il sostegno ad attivita' connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attivita' d'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.
4.8. Ai fini della determinazione dei requisiti di cui al punto 4.1, lettera e), non sono considerate le partecipazioni di minoranza, inferiori al 50% del capitale sociale dell'impresa detenute da investitori istituzionali (1) , Universita' e Centri di ricerca pubblici e privati.
5. Modalita' di presentazione delle domande e dei piani di impresa.

5.1. Le agevolazioni di cui al decreto sono concesse sulla base di procedura valutativa a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
5.2. Le domande di agevolazione, corredate dei piani di impresa, possono essere presentate a partire dal giorno 4 settembre 2013 ore 12.00.
5.3. Le domande presentate prima del termine di cui al punto 5.2 non sono prese in considerazione.
5.4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 123/1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al precedente punto 3. L'eventuale esaurimento delle risorse disponibili comporta la chiusura dello sportello. Il Ministero comunica, mediante avviso a firma del Direttore Generale della Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse e restituisce agli istanti che ne facciano richiesta, le cui domande di agevolazione non siano state accolte per l'intervenuto esaurimento delle risorse, l'eventuale documentazione da essi inviata a loro spese.
5.5. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, le domande presentate nell'ultimo giorno utile e istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni in misura parziale, commisurata ai rispettivi costi ritenuti agevolabili.
5.6. Le domande di agevolazione sono presentate al Soggetto gestore che procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, all'istruttoria delle stesse.
5.7. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica che sara' messa a disposizione nel sito internet smartstart.invitalia.it almeno 30 giorni prima dell'apertura dello sportello, secondo le modalita' e gli schemi ivi indicati, anch'essi resi disponibili in un'apposita sezione del suddetto sito almeno 30 giorni prima dell'apertura dello sportello. Le domande devono essere firmate digitalmente (nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82/2005) dal legale rappresentante o, nel caso previsto al punto 4.2, dalla persona fisica proponente per conto della societa' costituenda, e devono essere corredate della documentazione indicata nella domanda medesima.
5.8. Al termine della procedura di compilazione del piano di impresa e dell'invio telematico della domanda e dei relativi allegati ivi indicati, alla stessa verra' assegnato un protocollo elettronico.
5.9. Nel caso di imprese gia' costituite, congiuntamente alla domanda devono essere trasmessi elettronicamente, tramite la medesima procedura informatica di cui al punto 5.7, atto costitutivo e statuto, dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni, secondo lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore in un'apposita sezione del sito di cui al precedente punto 5.7, attestante il possesso dei requisiti di cui ai punti 4.1 e 4.3.
5.10. Nel caso di persone fisiche proponenti per conto di societa' costituenda, la documentazione di cui al punto 5.9 deve essere trasmessa elettronicamente, tramite la medesima procedura informatica di cui al punto 5.7, entro 30 giorni dalla data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni.
5.11. Le domande presentate secondo modalita' non conformi a quelle indicate al punto 5.7 non saranno prese in esame.
6. Concessione delle agevolazioni.

6.1. All'esito del procedimento istruttorio di cui ai punti 12 e 20, il Soggetto gestore adotta il provvedimento di ammissione o di non ammissione alle agevolazioni della domanda.
6.2. Con riferimento alle domande presentate da start-up innovative, il Comitato tecnico fornisce indicazioni e specificazioni al Soggetto Gestore in merito allo svolgimento dell'attivita' istruttoria e delibera sull'ammissione della start-up innovativa alle agevolazioni.
6.3. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del progetto finanziato, stabilisce le spese ammesse e la forma e l'ammontare delle agevolazioni, regola i tempi e le modalita' per l'attuazione dell'iniziativa, sancisce gli obblighi del soggetto beneficiario e i motivi di revoca.
6.4. Il provvedimento di cui al punto 6.3 viene trasmesso al soggetto beneficiario all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), indicato dallo stesso nella domanda di ammissione alle agevolazioni.
6.5. L'accettazione delle agevolazioni concesse, firmata digitalmente, deve essere trasmessa via PEC entro il termine di 40 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione di cui al punto 6.3, utilizzando gli schemi resi disponibili dal Soggetto gestore in un'apposita sezione del sito di cui al precedente punto 5.7, pena la revoca delle agevolazioni concesse.
6.6. La concessione delle agevolazioni di cui alla lettera B della presente circolare e' condizionata alla efficacia e validita' della Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale. Nel caso in cui, alla data di concessione delle agevolazioni, sia decorso il periodo di validita' della Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale e non sia stata ancora approvata la Carta valida per il successivo periodo di programmazione, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal Regolamento de minimis.
7. Obblighi del beneficiario e vincoli sull'attivita'.

7.1. L'impresa beneficiaria si obbliga a:
a) consentire, in ogni fase del procedimento, al Soggetto gestore, al Ministero e a soggetti da questi delegati o incaricati, di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati;
b) comunicare preventivamente ai fini delle necessarie autorizzazioni, qualunque variazione della sede, dell'attivita', dell'atto costitutivo, dello statuto e della compagine sociale;
c) dare tempestiva comunicazione al Soggetto gestore della eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
d) fornire annualmente al Soggetto gestore, informazioni sull'andamento dell'attivita' e sulla permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per un periodo di quattro anni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, relativamente agli aiuti di cui alla lettera B della presente circolare, e di tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento, relativamente agli aiuti di cui alla lettera C. Nel caso di imprese ammesse alle agevolazioni a valere sia sugli aiuti di cui alla lettera B che sugli aiuti di cui alla lettera C della presente circolare, si applica il termine piu' lungo tra quelli sopra indicati;
e) applicare nei confronti dei dipendenti, cosi' come previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria. B - Aiuti in favore delle piccole imprese di nuova costituzione.
8. Ambito di applicazione e oggetto dell'intervento.

8.1. Ai soggetti che presentano i requisiti di cui al punto 4, aventi sede legale e operativa ubicata nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, nelle aree ammesse a norma dell'art. 107.3.a) e 107.3.c) del TFUE, cosi' come individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, e' concesso un contributo in relazione ai costi sostenuti nei primi 4 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
8.2. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente lettera B i piani di impresa che:
prevedano l'adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive nuove rispetto al mercato di riferimento dell'impresa proponente, anche in chiave di riduzione dell'impatto ambientale, oppure;
siano funzionali all'ampliamento del target di utenza del prodotto-servizio offerto, rispetto al bacino attualmente raggiunto dagli altri operatori attivi nel medesimo mercato di riferimento e/o nel medesimo settore, oppure;
prevedano lo sviluppo e la vendita di prodotti-servizi innovativi o migliorativi rispetto ai bisogni dei clienti e/o destinati ad intercettare nuovi bisogni e/o rivolti a innovative combinazioni prodotto-servizio/mercato, oppure;
propongano l'adozione di modelli di business orientati all'innovazione sociale, anche attraverso l'offerta di prodotti-servizi volti ad intercettare bisogni sociali o ambientali.
9. Forma e intensita' dell'aiuto.

9.1. L'importo annuo massimo del contributo concedibile in favore di ciascuna impresa beneficiaria e' pari a euro 50.000,00, per un ammontare di agevolazione complessivamente concedibile in favore di ciascuna impresa pari a euro 200.000,00 nell'arco di 4 anni dalla data di presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto al punto 9.2.
9.2. Relativamente alle domande di agevolazioni presentate da start-up innovative, nel caso in cui l'impresa beneficiaria, all'atto della richiesta di erogazione di ciascuna quota annuale di contributo, presenti spese in ricerca e sviluppo di cui all'art. 25, comma 2, lettera h), punto 1), del Decreto-legge n. 179/2012 in misura superiore alla soglia minima ivi prevista, per un valore comunque uguale o superiore al 30% del maggior valore tra costo e valore della produzione dell'impresa stessa, ovvero abbia impiegato, nell'anno di riferimento, dipendenti o collaboratori di cui all'art. 25, comma 2, lettera h), punto 2), del Decreto-legge n. 179/2012 in misura superiore alla soglia minima ivi prevista, per un valore comunque uguale o superiore al 40% della forza lavoro complessiva dell'impresa medesima, l'importo annuo massimo del contributo concedibile di cui al punto 9.1 e' elevato, fermo restando quanto previsto al punto 13.1, a:
a) euro 60.000,00, relativamente al primo anno dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
b) euro 70.000,00, relativamente al secondo anno dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
c) euro 80.000,00, relativamente al terzo anno dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
d) euro 90.000,00, relativamente al quarto anno dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.
9.3. Nel rispetto dei limiti massimi del contributo concedibile di cui ai punti 9.1 e 9.2, l'intensita' dell'aiuto concesso a ciascuna impresa beneficiaria e' pari:
a) per i primi 3 anni dalla data di presentazione della domanda:
1) 35% dei costi ammissibili di cui al successivo punto 10, per le imprese ubicate nelle aree ammesse a norma dell'art. 107.3.a) del TFUE, cosi' come individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, ovvero pari al
2) 25% dei costi ammissibili di cui al successivo punto 10, per le imprese ubicate nelle aree ammesse a norma dell'art. 107.3.c) del TFUE, cosi' come individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale;
b) per il successivo anno:
1) 25% dei costi ammissibili di cui al successivo punto 10, per le imprese ubicate nelle aree ammesse a norma dell'art. 107.3.a) del TFUE, cosi' come individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, ovvero pari al
2) 15% dei costi ammissibili di cui al successivo punto 10, per le imprese ubicate nelle aree ammesse a norma dell'art. 107.3.c) del TFUE, cosi' come individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale.
9.4. Le agevolazioni di cui alla presente lettera B sono soggette a ritenuta d'acconto, operata e versata ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
10. Costi ammissibili .

10.1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente lettera B i costi, sostenuti dall'impresa a decorrere dalla data di presentazione della domanda e non oltre 4 anni dalla stessa data, connessi alla realizzazione del piano di impresa, riferiti a:
a) interessi sui finanziamenti esterni concessi all'impresa, ossia gli interessi derivanti da finanziamenti bancari ordinari concessi a tasso di mercato, fisso o variabile, ammissibili in misura non superiore al tasso di riferimento vigente alla data di concessione dell'agevolazione, stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html, maggiorato di 400 punti base in conformita' alla Comunicazione della Commissione 2008/C14/02 concernente la revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;
b) costi relativi all'acquisto della disponibilita' di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, con particolare riferimento a quelli connessi all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, necessari all'attivita' di impresa. Sono ammissibili:
b.1) le spese di affitto dei beni strumentali di cui alla lettera b), se impiegati nella progettazione, realizzazione, verifica e collaudo, distribuzione di prodotti e/o servizi, ovvero impiegati in attivita' di ricerca e sviluppo, di automezzi specificamente attrezzati come laboratori mobili, ove necessari per lo svolgimento delle attivita' di cui al piano di impresa. Sono escluse le fattispecie che configurino, nella forma e/o nella sostanza, l'affitto di aziende o di rami di azienda, la locazione da soggetti diversi da imprese, nonche' l'affitto di automezzi diversi da quelli precedentemente definiti. Le suddette spese non potranno riguardare beni di proprieta' di soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti nonche' locati da societa' nella cui compagine siano presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti (2) . L'impresa beneficiaria ed i locatori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario;
b.2) canoni di leasing relativi agli impianti, macchinari e attrezzature di cui alla lettera b), nuovi di fabbrica, ammissibili nelle misure massime previste dalla normativa fiscale vigente. Sono escluse le fattispecie che configurino, nella forma e/o nella sostanza, la locazione di aziende o di rami di azienda, nonche' la locazione da soggetti diversi da imprese. Le suddette spese non potranno riguardare beni di proprieta' di soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti nonche' locati da societa' nella cui compagine siano presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti (3) . L'impresa beneficiaria ed i locatori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Gli interessi relativi ai predetti canoni di leasing sono ammissibili nella misura massima di cui alla precedente lettera a). In caso di maxicanone iniziale, esso non e' interamente ammissibile nell'esercizio del pagamento, ma deve essere considerato di competenza di tutta la durata del contratto di leasing e pertanto e' ammissibile nei limiti della quota di competenza dell'esercizio. Non sono in ogni caso ammissibili le spese per il riscatto dei beni acquisiti in leasing;
b.3) ammortamento degli impianti, macchinari e attrezzature, di cui alla precedente lettera b), acquistati nuovi di fabbrica da parte dell'impresa proponente, ammissibile nelle misure massime previste dalla normativa fiscale vigente;
c) costi salariali, nei limiti massimi stabiliti dai CCNL, relativi al personale dipendente assunto dall'impresa, concernenti rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, comprensivi di tutti gli oneri fiscali e contributivi, del TFR e dei premi di produttivita'. Sono esclusi i compensi per lavoro straordinario, gli assegni familiari, gli eventuali emolumenti per arretrati e altri elementi mobili della retribuzione.
10.2. Sono ammesse le sole spese, al netto dell'IVA, sostenute dall'impresa beneficiaria a partire dal giorno dell'invio telematico della domanda di accesso alle agevolazioni di cui al punto 5.7.
10.3. Ai fini della valutazione di ammissibilita' dei costi, le spese di cui al punto 10.1, lettere b.1) e b.2), debbono essere prospettate in sede di domanda tramite preventivi o contratti, redatti su carta intestata dell'impresa fornitrice debitamente datati e sottoscritti; le spese di cui al punto 10.1, lettere a), b.3) e c), debbono essere prospettate in sede di domanda tramite informazioni idonee a comprovarne l'entita'.
11. Piano di impresa.

11.1. Il piano di impresa, da compilare utilizzando la procedura informatica di cui al punto 5.7, secondo le modalita' e gli schemi ivi indicati, verte sui seguenti argomenti: anagrafica e profilo del soggetto proponente, descrizione dell'attivita' proposta, elementi di innovazione, analisi del mercato, strategie di ingresso nel mercato, aspetti tecnici, aspetti economico-finanziari.
11.2. Le start-up innovative che intendano avvalersi dell'elevazione del contributo di cui al punto 9.2, devono specificare, nell'apposita sezione del piano d'impresa, le spese in ricerca e sviluppo e/o l'impiego di dipendenti e collaboratori nelle misure previste dal citato punto 9.2.
12. Istruttoria delle domande e criteri di valutazione.

12.1. Le domande di agevolazione, corredate del piano d'impresa, sono valutate secondo l'ordine cronologico di invio telematico; la delibera di ammissione o di non ammissione alle agevolazioni di cui al precedente punto 6 e' adottata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda completa, fatti salvi i termini previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, nei casi di richieste di cui all'art. 6 e nei casi di comunicazioni dei motivi ostativi di cui all'art. 10-bis della suddetta legge n. 241/1990.
12.2. L'iter di valutazione, svolto nel rispetto della citata legge n. 241/1990, comprende la verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni, di cui al punto 12.3, e l'esame di merito, di cui al punto 12.4.
12.3. La verifica dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni riguarda la sussistenza di quanto disposto al punto 4 e al punto 8 relativamente alle caratteristiche dei soggetti proponenti e dei piani d'impresa.
12.4. L'esame di merito, comprendente un colloquio con i proponenti finalizzato ad approfondire tutti gli aspetti del piano d'impresa, e' basato sui seguenti criteri di valutazione:
a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attivita' svolta dall'impresa e al piano di impresa;
b) capacita' dell'impresa di introdurre nuove soluzioni organizzative e produttive nel mercato di riferimento, come previsto nel piano di impresa;
c) potenzialita' del mercato di riferimento e relative strategie di marketing;
d) sostenibilita' economica e finanziaria dell'iniziativa.
L'allegato 1 alla presente circolare riporta l'articolazione dei suddetti criteri di valutazione in parametri e indica i punteggi assegnabili ai piani d'impresa, nonche' le soglie minime per l'accesso alle agevolazioni. Nel caso in cui i piani d'impresa non soddisfino i requisiti di accesso e/o uno o piu' criteri di valutazione, il Soggetto gestore invia tramite PEC, all'indirizzo indicato dal soggetto proponente nella domanda di ammissione alle agevolazioni, una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi del citato art. 10-bis della legge n. 241/1990.
12.5. Le controdeduzioni alle comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza devono essere inviate tramite PEC entro il termine di 10 giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni.
12.6. Per i proponenti che non abbiano superato la soglia minima di valutazione del solo criterio di cui al punto 12.4, lettera d), il Soggetto gestore ha la facolta' di richiedere una revisione delle previsioni economico-finanziarie. Tale richiesta sara' comunicata al soggetto proponente tramite PEC, all'indirizzo da questi indicato nella domanda di ammissione alle agevolazioni. La revisione delle previsioni economico-finanziarie dovra' essere inviata via PEC entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta. L'assenza ovvero l'inadeguatezza delle revisioni determina l'invio della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui al precedente punto 12.4.
12.7. In sede di istruttoria, il Soggetto gestore valuta altresi' la congruita' dei costi, anche rispetto alle previsioni indicate dal soggetto richiedente nel piano di impresa, provvedendo, laddove venissero riscontrate delle incongruita', a ridurne l'ammontare e, conseguentemente, a ricalcolare l'importo dell'agevolazione concedibile.
13. Erogazione delle agevolazioni.

13.1. L'erogazione delle agevolazioni avviene in 4 quote annuali a titolo di rimborso dei costi effettivamente sostenuti nei primi 4 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda, nel limite massimo complessivo per il quadriennio previsto nel provvedimento di concessione di cui al punto 6, fermi restando i limiti annui previsti dai punti 9.1 e 9.2. L'importo annuo del contributo erogato a ciascuna impresa beneficiaria non puo' comunque eccedere il 33% del contributo massimo complessivamente concesso al medesimo soggetto, cosi' come riportato nel provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui al punto 6.
13.2. Le richieste di erogazione devono essere presentate, utilizzando la procedura informatica di cui al punto 5.7, secondo le modalita' e gli schemi ivi indicati, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di conclusione della relativa annualita', pena la revoca delle agevolazioni concesse.
13.3. Tramite la medesima procedura informatica di cui al punto 5.7, deve altresi' essere trasmessa elettronicamente, utilizzando gli schemi resi disponibili dal Soggetto gestore, la documentazione attestante:
a) la disponibilita' dei locali idonei all'attivita';
b) l'effettiva operativita' dell'impresa beneficiaria in termini di valore della produzione e costi di funzionamento;
c) le spese sostenute (quali ad esempio: contratto di finanziamento e relativo estratto conto interessi corrisposti, contratto di locazione/leasing e relative fatture di canone, contratto di lavoro e buste paga del personale dipendente);
d) l'evidenza delle quote di ammortamento di pertinenza del periodo, tramite la presentazione di una situazione contabile aggiornata;
nonche', tramite autocertificazione, la documentazione attestante:
e) l'inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico dell'impresa;
f) il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell'attivita';
g) la regolare tenuta delle scritture contabili.
13.4. I pagamenti delle spese oggetto della richiesta di contributo dovranno essere effettuati esclusivamente mediante assegni nominativi non trasferibili, vaglia postali, bonifici bancari, ricevute bancarie.
13.5. Il Soggetto gestore, verificata la documentazione di cui al punto 13.3, eroga le somme dovute entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al punto 13.2; laddove venisse riscontrata una carenza documentale, il Soggetto gestore richiede tramite PEC, all'indirizzo indicato dal soggetto beneficiario nella domanda di ammissione alle agevolazioni, le integrazioni necessarie per procedere con l'iter di erogazione. Il mancato invio delle integrazioni richieste puo' determinare una minore erogazione e/o la revoca parziale o totale delle agevolazioni.
13.6. Il Soggetto gestore, prima dell'erogazione delle quote di contributo, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare che l'impresa beneficiaria delle agevolazioni sia effettivamente operativa. Nel caso in cui tali verifiche abbiano esito negativo, il Soggetto gestore puo' disporre la sospensione dell'erogazione per un periodo massimo di 6 mesi. Ove, a seguito di successive verifiche, l'impresa beneficiaria risulti ancora non operativa, e' disposta la revoca totale delle agevolazioni.
13.7. La sospensione dell'erogazione delle agevolazioni e' altresi' disposta nel caso in cui il Soggetto gestore, a seguito di controlli o ispezioni, rilevi un significativo scostamento dei tempi effettivi di realizzazione del progetto e/o dei prodotti/servizi offerti e/o dei risultati economici, rispetto a quanto previsto nel piano di impresa redatto dal soggetto beneficiario all'atto di presentazione della domanda, tale da mettere a rischio la fattibilita' del piano stesso. In tal caso, il Soggetto gestore puo' disporre la sospensione dell'erogazione per un periodo massimo di 12 mesi, entro il quale l'impresa beneficiaria puo' dimostrare il sostanziale riallineamento dei risultati della gestione con le previsioni riportate nel piano di impresa. Ove, allo scadere del predetto termine assegnato all'impresa beneficiaria, venga rilevata la permanenza di un significativo scostamento nell'attuazione del piano di impresa, e' disposta la revoca parziale delle agevolazioni.
13.8. L'erogazione delle quote annue di contributo avverra' al netto della ritenuta d'acconto, operata e versata ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
14. Cumulo delle agevolazioni.

14.1. Le agevolazioni di cui alla presente lettera B non sono cumulabili con altri aiuti concessi, anche a titolo di «de minimis», al medesimo soggetto beneficiario, laddove riferiti agli stessi costi ammissibili, fatta salva, nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la garanzia della Riserva PON Ricerca e Competitivita' limitatamente alle imprese ubicate nei territori delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza.
15. Revoca delle agevolazioni.

15.1. Le agevolazioni di cui alla presente lettera B sono revocate nei seguenti casi:
a) l'impresa beneficiaria perda i requisiti di cui ai punti 4.1, lettera c), e 4.5 prima di 4 anni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
b) nel caso di start-up innovative ammesse al maggior importo dell'agevolazione ai sensi di quanto previsto al punto 9.2, l'impresa beneficiaria perda i requisiti previsti dall'art. 25 del Decreto-legge n. 179/2012 per la qualificazione di start-up innovativa;
c) ricorra una delle condizioni di cui ai punti 13.5, 13.6 e 13.7;
d) l'attivita' di impresa agevolata venga a cessare, sia alienata in tutto o in parte, o concessa in locazione, o trasferita in territori non coperti dall'agevolazione di cui alla presente lettera B prima che siano trascorsi 4 anni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
e) l'impresa beneficiaria venga sottoposta a procedure concorsuali prima che siano trascorsi 4 anni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
f) l'impresa beneficiaria abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita';
g) l'impresa beneficiaria non adempia gli obblighi di monitoraggio e controllo di cui al successivo punto 25;
h) negli ulteriori casi previsti nella presente circolare e nel provvedimento di concessione delle agevolazioni. C - Sostegno ai programmi di investimento effettuati da nuove imprese
digitali e/o a contenuto tecnologico.
16. Ambito di applicazione e oggetto dell'intervento.

16.1. Ai soggetti che presentano i requisiti di cui al punto 4, aventi sede legale e operativa ubicata nei territori delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza, e' riconosciuta un'agevolazione, a fronte della realizzazione dei programmi di investimento direttamente connessi all'avvio dell'attivita' di impresa, a condizione che gli stessi:
a) operino nell'economia digitale, ovvero;
b) realizzino programmi di investimento a contenuto tecnologico, finalizzati a valorizzare economicamente i risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.
16.2. Relativamente alla lettera a) del punto 16.1, sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente lettera C i programmi di investimento finalizzati a sviluppare e/o produrre servizi/prodotti digitali, ovvero adottare tecnologie digitali come elemento abilitante di nuovi processi e/o modelli di business con conseguente miglioramento dell'efficienza gestionale, organizzativa e/o produttiva.
16.3. Relativamente alla lettera b) del punto 16.1, sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente lettera C i programmi di investimento che prevedano l'applicazione dei risultati di studi e ricerche nei processi di progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti e/o servizi.
16.4. Nel rispetto di quanto previsto al punto 23, i soggetti di cui al punto 8.1, che abbiano richiesto le agevolazioni di cui alla lettera B e che siano in possesso dei requisiti di cui al punto 16.1, possono altresi' accedere alle agevolazioni di cui alla presente lettera C.
16.5. I programmi di investimento di cui al punto 16.1 devono essere realizzati entro 18 mesi dall'accettazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni ed in ogni caso entro e non oltre il 30 giugno 2015, pena la revoca delle agevolazioni concesse. Eventuali richieste di proroga dovranno essere presentate entro tale termine e adeguatamente motivate; il Soggetto gestore, valutata la richiesta, comunica l'accoglimento o il diniego della stessa.
17. Forma e intensita' dell'aiuto.

17.1. Ai soggetti di cui al punto 16.1, sono riconosciute, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal Regolamento de minimis, le seguenti agevolazioni:
a) contributo in conto impianti per la realizzazione dei programmi di investimento di cui al punto 16.1;
b) servizi di tutoring tecnico-gestionale a sostegno della fase di avvio dell'impresa.
17.2. Ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 2, del Regolamento de minimis, ciascun soggetto puo' beneficiare delle agevolazioni di cui al punto 17.1, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni gia' ottenute dal medesimo soggetto a titolo di «de minimis» nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della domanda di agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti, fino al limite massimo di euro 200.000,00, ovvero di euro 100.000,00 nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada.
17.3. Le agevolazioni di cui al punto 17.1, lettera a), sono concesse nella misura del 65% delle spese ammissibili di cui al punto 18. Nel caso di societa' beneficiarie la cui compagine, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, ovvero al momento della costituzione per le imprese di cui al punto 4.2, sia interamente costituita da giovani di eta' non superiore ai trentacinque anni o da donne, il contributo e' pari al 75% delle spese ammissibili.
17.4. I servizi di cui al punto 17.1, lettera b), sono erogati direttamente dal Soggetto gestore alle imprese beneficiarie. Il valore di tali servizi, posto a carico delle risorse di cui al punto 3.1, lettera b), e' pari a un massimo di euro 5.000,00 per singola impresa beneficiaria. Nel caso in cui l'importo delle agevolazioni di cui al punto 17.1 superi l'ammontare massimo dell'aiuto concedibile ai sensi del Regolamento de minimis, il Soggetto gestore provvede a ridurre conseguentemente l'importo dell'agevolazione di cui al punto 17.1, lettera a).
17.5. I servizi di tutoring tecnico-gestionale sono erogati all'impresa beneficiaria nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio dell'impresa, per la durata massima di 18 mesi dal provvedimento di concessione.
17.6. Tali servizi sono erogati, anche mediante modalita' telematiche, attraverso l'abbinamento dell'impresa beneficiaria ad un tutor. Essi sono finalizzati all'accompagnamento nelle fasi dello start-up e nelle successive strategie di sviluppo con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
a) competenze di marketing;
b) supporto alla pianificazione finanziaria;
c) assistenza per l'accesso al mercato dei capitali;
d) supporto alla corretta fruizione delle agevolazioni;
e) organizzazione interna, comunicazione, risorse umane;
f) attivita' di networking indirizzate a far nascere collaborazioni commerciali, tecniche e organizzative, formali e informali, anche in funzione dell'internazionalizzazione;
g) supporto ai processi di innovazione tecnologica e trasferimento tecnologico.
17.7. Il tutor accompagna il soggetto beneficiario garantendo la corretta realizzazione del programma di tutoring attraverso un monitoraggio costante, con la possibilita' di rivedere in itinere il programma, e mediante la valutazione degli esiti finali.
17.8. Il tutor provvede a:
a) realizzare un check-up iniziale, finalizzato ad analizzare i fabbisogni, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di accettazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
b) elaborare un programma di tutoring, comprendente la pianificazione temporale e la definizione degli ambiti di servizio di cui al precedente punto 17.6 che saranno erogati;
c) curare l'erogazione dei servizi di tutoring;
d) realizzare un check-up finale, entro 18 mesi dalla data di effettuazione del check-up iniziale di cui alla lettera a), funzionale ad analizzare la struttura aziendale, le relative criticita', i punti di forza e di debolezza del programma di tutoring erogato.
18. Spese ammissibili.

18.1. Sono ammissibili le seguenti spese:
a) impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, funzionali alla realizzazione del programma di investimento;
b) componenti hardware e software funzionali al progetto di investimento;
c) brevetti e licenze;
d) certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, purche' direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
e) progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetturali informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche funzionali al progetto di investimento, nonche' relativi interventi correttivi e adeguativi.
18.2. Le spese di cui alle lettere a) e b) del punto 18.1 devono riferirsi a beni nuovi di fabbrica; non sono ammesse le spese relative all'acquisto di automezzi ad eccezione di quelli specificamente attrezzati come laboratori mobili, ove necessari per lo svolgimento delle attivita' di cui al piano di impresa.
18.3. Ai fini della valutazione di ammissibilita' dei costi, le spese di cui alle lettere a), b), e) e le certificazioni di cui alla lettera d) del punto 18.1, debbono essere prospettate in sede di domanda tramite preventivi, redatti su carta intestata del fornitore debitamente datati e sottoscritti. Le spese di cui alle lettere c) e d) del punto 18.1, con esclusione delle certificazioni, debbono essere determinate in sede di domanda sulla base di perizia tecnica giurata redatta da un tecnico abilitato avente competenze specifiche ed altamente professionali, opportunamente documentate, nel settore a cui si riferisce il brevetto, la licenza, il know-how e le conoscenze tecniche anche non brevettate. La perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie per poter valutare la congruita' del prezzo, (ad esempio, il prezzo pagato per l'utilizzo di licenze similari, il valore attuale dei flussi di cassa relativi ai benefici economici attesi in futuro e relativi alla specifica licenza/brevetto, oppure, per quanto riguarda il know-how e le conoscenze tecniche non registrate, il metodo delle royalty, ovvero il valore calcolato sulla base di una ipotetica tassa di licenza che l'impresa avrebbe dovuto pagare per utilizzare un brevetto o una licenza simile).
18.4. Non sono ammessi i costi per acquisti di brevetti, licenze, know-how e conoscenze non brevettate tra societa' qualora, a decorrere dai 24 mesi precedenti la data di invio telematico della richiesta di accesso alle agevolazioni, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25%, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta.
18.5. Relativamente alle spese concernenti l'acquisizione di certificazioni, sono agevolabili i soli costi relativi all'acquisizione della prima certificazione, con esclusione degli interventi successivi di verifica periodica e di adeguamento ad intervenute disposizioni in materia di certificazione.
18.6. Sono agevolabili i costi per le consulenze specialistiche tecnologiche, nel limite massimo del 20% degli altri costi ammissibili, solo se direttamente funzionali al progetto di investimento e non relative all'ordinaria gestione dell'impresa, prestate da soggetti terzi a titolo non continuativo o periodico. I costi sono agevolabili se supportati da documentazione contenente il numero di giornate/uomo stimate necessarie per l'espletamento della consulenza, il costo giornaliero per ciascun consulente e l'articolazione dettagliata per ciascuna fase delle attivita', nonche' il curriculum vitae del professionista redatto secondo il modello europeo o profilo dettagliato con elenco lavori dell'impresa fornitrice.
18.7. Sono escluse le forniture acquisite con la formula del "chiavi in mano". Non possono altresi' essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti (4) nonche' da societa' nella cui compagine siano presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti. L'impresa beneficiaria ed i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario.
18.8. Sono ammesse le sole spese, al netto dell'IVA e di eventuali oneri previdenziali ed assistenziali, sostenute a partire dal giorno successivo all'invio della domanda di cui al punto 5.7. L'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario e' una spesa ammissibile solo se non sia dallo stesso recuperabile.
19. Piano di impresa.

19.1. Il piano di impresa, da compilare utilizzando la procedura informatica di cui al punto 5.7 secondo le modalita' e gli schemi ivi indicati, verte sui seguenti argomenti: anagrafica e profilo del soggetto proponente, descrizione dell'attivita' proposta, elementi di innovazione, analisi del mercato, strategie di ingresso nel mercato, aspetti tecnici, aspetti economico-finanziari.
19.2. I soggetti di cui al punto 16.1 che intendono richiedere anche le agevolazioni di cui alla lettera B presentano un'unica domanda di agevolazione.
20. Istruttoria delle domande e criteri di valutazione.

20.1. Le domande di agevolazione, corredate del piano d'impresa, saranno valutate secondo l'ordine cronologico di invio telematico e in aderenza ai «Criteri di selezione delle operazioni» del Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Competitivita'» FESR 2007-2013, approvati dal Comitato di sorveglianza in relazione all'Obiettivo operativo «4.2.1.3: Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e la diffusione della societa' dell'informazione - Azioni integrate per la societa' dell'informazione». La delibera di ammissione o di non ammissione alle agevolazioni di cui al precedente punto 6 e' adottata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda completa, fatti salvi i termini previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, nei casi di richieste di cui all'art. 6 e nei casi di comunicazioni dei motivi ostativi di cui all'art. 10-bis della suddetta legge n. 241/1990.
20.2. L'iter di valutazione, svolto nel rispetto della citata legge n. 241/1990, comprende la verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni, di cui al punto 20.3, e l'esame di merito, di cui al punto 20.4.
20.3. La verifica dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni riguarda la sussistenza di quanto disposto al punto 4 e al punto 16 relativamente alle caratteristiche dei soggetti proponenti e dei piani d'impresa.
20.4. L'esame di merito, comprendente un colloquio con i proponenti finalizzato ad approfondire tutti gli aspetti del piano d'impresa, e' basato sui seguenti criteri di valutazione:
a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto al progetto imprenditoriale;
b) carattere fortemente innovativo dell'idea di business, in riferimento alla introduzione di un nuovo prodotto e/o servizio, ovvero di nuove soluzioni organizzative o produttive;
c) potenzialita' del mercato di riferimento, del posizionamento strategico del relativo business, delle strategie di marketing;
d) fattibilita' tecnologica ed operativa del programma di investimento;
e) sostenibilita' economica e finanziaria.
L'allegato 2 alla presente circolare riporta l'articolazione dei suddetti criteri di valutazione in parametri e indica i punteggi assegnabili ai piani d'impresa, nonche' le soglie minime per l'accesso alle agevolazioni. Nel caso in cui i piani d'impresa non soddisfino i requisiti di accesso e/o uno o piu' criteri di valutazione, il Soggetto gestore invia tramite PEC, all'indirizzo indicato dal soggetto proponente nella domanda di ammissione alle agevolazioni, una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi del citato art. 10-bis della legge n. 241/1990.
20.5. Le controdeduzioni alle comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza devono essere inviate tramite PEC entro il termine di 10 giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni.
20.6. Nel caso in cui il soggetto proponente richieda anche le agevolazioni di cui alla lettera B, la valutazione sara' effettuata dal Soggetto gestore sulla base dei criteri di cui al punto 20.4.
21. Erogazione delle agevolazioni.

21.1. L'erogazione del contributo avviene su richiesta dell'impresa beneficiaria, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e quietanzate, in non piu' di due stati di avanzamento lavori (di seguito SAL):
a) un primo SAL, di importo non inferiore al 40% e non superiore all'80% delle spese complessivamente ammesse;
b) un SAL a saldo pari all'importo residuo dell'investimento complessivamente ammesso, ovvero un'unica soluzione pari alla totalita' dell'investimento ammesso.
21.2. E' fatta salva la possibilita' per l'impresa beneficiaria di richiedere l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall'avanzamento del programma degli investimenti, di importo non superiore al 40% del contributo complessivamente concesso, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza fideiussoria a favore del Soggetto gestore, di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema che sara' reso disponibile dal Soggetto gestore nel sito di cui al punto 5.7, e rilasciata da istituti di credito o da compagnie assicurative nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico 21 dicembre 2012, n. 43138, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 23 gennaio 2013.
21.3. Le richieste di erogazione devono essere presentate, secondo lo schema che sara' reso disponibile dal Soggetto gestore nel sito di cui al punto 5.7 nel rispetto dei seguenti termini:
a) nel caso dell'anticipazione, dalla data di accettazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni e comunque non oltre 3 mesi dalla data suddetta;
b) nel caso del primo SAL, dalla data di accettazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni e comunque non oltre 9 mesi dalla data suddetta;
c) nel caso del SAL a saldo, ovvero di un'unica soluzione, dalla data di accettazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni e comunque non oltre 18 mesi dalla data suddetta, e in ogni caso entro e non oltre il 30 giugno 2015 pena la revoca delle agevolazioni concesse.
21.4. Nel caso dell'anticipazione delle agevolazioni, la richiesta di erogazione, oltre alla fideiussione di cui al punto 21.2, dovra' essere corredata dalla documentazione attestante l'effettiva esistenza dell'impresa, nonche', mediante autocertificazione, l'inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico dell'impresa.
Il Soggetto gestore potra', inoltre, richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.
21.5. Nel caso del primo SAL costituisce parte integrante della richiesta di erogazione di cui al punto 21.3 la documentazione attestante:
a) la disponibilita' dei locali idonei all'attivita';
b) l'avanzamento contabile del programma di investimento;
c) l'evidenza dei pagamenti delle spese relative agli investimenti oggetto della richiesta di erogazione e relative dichiarazioni liberatorie di quietanza rilasciate dai fornitori;
nonche', tramite autocertificazione, la documentazione attestante:
d) l'inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico dell'impresa;
e) la regolare tenuta delle scritture contabili.
Nel caso di SAL a saldo, insieme alla documentazione sopra elencata deve essere presentata, tramite autocertificazione, la documentazione attestante il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l'espletamento degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell'attivita'.
Il Soggetto gestore potra', inoltre, richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.
21.6. L'erogazione dell'anticipazione e del primo SAL delle agevolazioni e' subordinata all'esito della verifica della documentazione, di cui rispettivamente ai punti 21.4 e 21.5. In caso di esito positivo il Soggetto gestore eroga le somme dovute entro i seguenti termini:
a) nel caso dell'anticipazione delle agevolazioni, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa;
b) nel caso del primo SAL, entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa.
21.7. L'anticipazione e' recuperata dal Soggetto gestore in quote proporzionali al contributo che l'impresa matura sui singoli SAL; la fideiussione di cui al punto 21.2 e' svincolata a seguito della rendicontazione da parte dell'impresa beneficiaria di spese ammissibili idonee a maturare un contributo almeno pari all'anticipazione erogata.
21.8. L'erogazione del SAL a saldo, ovvero in un'unica soluzione, e' subordinata all'esito delle verifiche della documentazione di cui al punto 21.5 e del sopralluogo di cui al punto 22. In caso di esito positivo il Soggetto gestore eroga le somme dovute entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa.
21.9. Nel caso in cui le verifiche di cui ai punti 21.6 e 21.8 diano esito negativo, il Soggetto gestore richiede le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l'invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all'erogazione, determina una minore erogazione e/o l'avvio del provvedimento di revoca parziale o totale delle agevolazioni.
21.10. I pagamenti delle spese oggetto della richiesta di contributo devono essere effettuati esclusivamente mediante assegni nominativi non trasferibili, vaglia postali, bonifici bancari, ricevute bancarie.
22. Sopralluogo di verifica e controlli periodici.

22.1. Il Soggetto gestore, anche a mezzo di societa' controllate, al fine di procedere all'erogazione del SAL a saldo, ovvero in un'unica soluzione, verifica la realizzazione del programma degli investimenti mediante un sopralluogo da effettuarsi presso la sede legale e/o operativa dell'impresa finanziata e, laddove necessario, presso i locali in cui e' conservata la documentazione contabile e fiscale.
22.2. In sede di sopralluogo sono verificati:
a) la permanenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste per la fruizione delle agevolazioni;
b) la regolarita' dei libri contabili e fiscali;
c) la conformita' agli originali della documentazione di spesa presentata;
d) l'esistenza, la consistenza e la corrispondenza degli investimenti realizzati con quelli programmati;
e) l'installazione e il funzionamento del complesso degli impianti, consistente nella verifica degli allacciamenti, della loro idonea collocazione ai fini dell'entrata in produzione e dell'eventuale collaudo.
22.3. A distanza di 6, 21 e 36 mesi dall'ultimazione del programma di investimenti, convenzionalmente coincidente con la data di erogazione del SAL a saldo, il Soggetto Gestore effettua un controllo sulle imprese beneficiarie per verificarne l'operativita' in termini di valore della produzione e costi di funzionamento. Al fine di tale controllo, le imprese beneficiarie delle agevolazioni trasmettono al Soggetto gestore le informazioni necessarie, secondo lo schema reso disponibile in un'apposita sezione del sito di cui al punto 5.7.
23. Cumulo delle agevolazioni.

23.1. Le agevolazioni di cui alla presente lettera C non sono cumulabili con altre agevolazioni, ivi incluse quelle di cui alla lettera B della presente circolare se relative alle spese di cui al punto 10.1, lettere a) e b.3), concesse al soggetto beneficiario, laddove riferite alle stesse spese ammissibili, fatta salva, nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la garanzia della Riserva PON Ricerca e Competitivita'.
24. Revoca delle agevolazioni.

24.1. Le agevolazioni di cui alla presente lettera C sono revocate nei seguenti casi:
a) l'impresa beneficiaria perda i requisiti di cui ai punti 4.1, lettera c), e 4.5 e al punto 17.3, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;
b) l'impresa beneficiaria non abbia rispettato i tempi previsti per la realizzazione del programma di investimenti di cui al punto 16.5, salvo eventi straordinari non riconducibili alla normale assunzione del rischio imprenditoriale e le eventuali proroghe autorizzate dal Soggetto gestore;
c) l'impresa beneficiaria trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimenti, senza l'autorizzazione del Soggetto gestore, beni mobili e/o i diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;
d) l'attivita' di impresa agevolata non sia avviata entro 6 mesi dalla data di ultimazione del programma di investimento, venga a cessare, sia alienata in tutto o in parte, o concessa in locazione, o trasferita in territori non coperti dall'agevolazione di cui alla presente lettera C prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di ultimazione del programma di investimento. Ai fini della presente circolare, l'attivita' di impresa si intende non avviata nel caso in cui sia rilevata una sostanziale assenza di valore della produzione e costi di funzionamento;
e) l'impresa beneficiaria venga sottoposta a procedure concorsuali prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;
f) l'impresa beneficiaria abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita';
g) l'impresa beneficiaria non adempia gli obblighi di monitoraggio e controllo di cui al punto 25;
h) negli ulteriori casi previsti nella presente circolare e nel provvedimento di concessione delle agevolazioni. D - Monitoraggio e controllo degli interventi.
25. Monitoraggio, ispezioni, controlli e obblighi di informazione.

25.1. In ogni fase del procedimento il Soggetto gestore e il Ministero possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati.
25.2. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente Decreto, comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari ed i relativi settori di attivita' economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensita'.
25.3. l Soggetti beneficiari devono:
a) consentire e favorire in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutte le fasi di controllo, ispezione e monitoraggio disposti dal Ministero, nonche' da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni. In particolare, con riferimento all'aiuto di cui alla lettera C della presente circolare, lo svolgimento delle attivita' di controllo, ispezione e monitoraggio devono essere consentite in relazione a quanto stabilito dagli articoli 60, 61 e 62 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, nonche' dagli articoli 13 e 16 del Regolamento (CE) n. 1828/2006;
b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Ministero, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1083/2006, allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
c) con riferimento all'aiuto di cui alla lettera C della presente circolare, evidenziare, attraverso idonea pubblicizzazione, con le modalita' allo scopo individuate dal Ministero, come specificato nelle «linee guida per le azioni di informazione e pubblicita' a cura dei beneficiari dei finanziamenti» disponibili nel sito http://www.ponrec.it/comunicazione/strumenti-informativi.aspx, che il programma agevolato e' stato realizzato con il concorso di risorse del FESR ed informare il pubblico circa la sovvenzione ottenuta, in applicazione dell'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 1828/2006;
d) con riferimento all'aiuto di cui alla lettera C della presente circolare, garantire, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 60, lettera d), del Regolamento (CE) n. 1083/2006, che sia mantenuto un sistema di contabilita' separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
e) evidenziare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quello in cui hanno luogo le singole erogazioni delle agevolazioni.
25.4. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni di cui al Decreto, il Ministero puo' avvalersi del «Nucleo speciale spesa pubblica e repressioni frodi comunitarie» della Guardia di Finanza, secondo quanto previsto all'art. 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
25.5. I dati relativi all'attuazione degli interventi previsti dal Decreto sono trasmessi al "sistema permanente di monitoraggio e valutazione", istituito dall'art. 32 del Decreto-legge n. 179/2012 al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure volte a favorire la nascita e lo sviluppo delle start-up innovative e di valutarne l'impatto sulla crescita.
26. Informazioni e punti di contatto.

26.1. Tutte le informazioni saranno rese disponibili tramite:
portale del Ministero dello sviluppo economico: www.mise.gov.it;
portale di Invitalia: www.invitalia.it;
mail: smartstart@invitalia.it.
27. Elenco allegati.

Allegato 1 - Griglia dei punteggi dei criteri di valutazione (Aiuti di cui alla lettera B).
Allegato 2 - Griglia dei punteggi dei criteri di valutazione (Aiuti di cui alla lettera C).

Roma, 20 giugno 2013

Il Ministro: Zanonato

(1) Per investitori istituzionali si intendono i soggetti la cui
attivita' di investimento in strumenti finanziari e' subordinata
a previa autorizzazione o comunque sottoposta ad apposita
regolamentazione. Rientrano in tale categoria le banche, le
societa' di gestione del risparmio (SGR), le societa' di
investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le
imprese di assicurazione, le societa' finanziarie capogruppo di
gruppi bancari, i soggetti iscritti nell'albo previsto
dall'articolo 106 del Testo Unico Bancario, le fondazioni
bancarie e i fondi di sviluppo regionale.

(2) Per prossimi congiunti si intendono gli ascendenti e i
discendenti entro il secondo grado (genitori-figli,
nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini
nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti
(articoli 74-78 del codice civile).

(3) Cfr. nota 2.

(4) Per prossimi congiunti si intendono gli ascendenti e i
discendenti entro il secondo grado (genitori-figli,
nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini
nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti
(articoli 74-78 del codice civile).
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico


 
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