Gazzetta n. 153 del 2 luglio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 20 marzo 2013
Individuazione dei lavoratori svantaggiati.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
CON DELEGA ALLE PARI OPPORTUNITA'
Visto l'articolo 20, comma 5-ter del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come introdotto dall'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24, che prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto non regolamentare individui i lavoratori di cui alle lett. a), b) ed e) del punto n. 18 dell'articolo 2 del Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008;
Visti gli articoli 107 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto l'articolo 2, punto 18), lettere a), b) ed e) del Regolamento (CE) n. 800/2008 che definisce lavoratore svantaggiato "chiunque rientri in una delle seguenti categorie: a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale ISCED 3); [...] e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparita' uomo-donna che supera almeno del 25% la disparita' media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato";
Vista la Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa al lavoro tramite agenzia interinale;
Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144";
Considerato che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 il lavoratore che abbia svolto attivita' lavorativa di natura subordinata di durata inferiore a sei mesi non perde lo stato di disoccupazione, che per tale periodo rimane sospeso;

Decreta

Art. 1
Individuazione dei lavoratori svantaggiati

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 20, comma 5-ter del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come introdotto dall'articolo 4 comma 1 lett. c) del decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24 e in conformita' a quanto previsto dalle lettere a), b) ed e) del punto 18 dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008, sono lavoratori svantaggiati:
a) "chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi", ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attivita' lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attivita' lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;
b) "chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale" (ISCED 3) ovvero coloro che non abbiano conseguito un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello terzo della classificazione internazionale sui livelli d'istruzione;
c) "chi e' occupato in uno dei settori economici dove c'e' un tasso di disparita' uomo-donna che supera di almeno il 25%, la disparita' media uomo-donna in tutti i settori economici italiani", ovvero coloro che sono occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat e appartengono al genere sottorappresentato.

Roma, 20 marzo 2013

Il Ministro: Fornero
Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC Min. salute e Min. lavoro, registro n. 6, foglio n. 329
 
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