Gazzetta n. 154 del 3 luglio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 14 febbraio 2013, n. 79
Regolamento recante «Disciplina del procedimento di rilascio e rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa».


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134;
Visto in particolare l'articolo 59 recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo» che al comma 11 dispone che l'autorizzazione all'esercizio degli impianti di acquacoltura in mare, posti ad una distanza superiore ad un km dalla costa, e' rilasciata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulla scorta delle disposizioni adottate con regolamento del medesimo Ministero, ferme restando comunque le funzioni di controllo in corso di attivita' di competenza delle autorita' sanitarie;
Visto, inoltre, il successivo comma 12 dell'articolo 59 del citato decreto-legge 83/2012, ai sensi del quale le disposizioni di cui al comma 11 si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e di quanto prescritto dall'articolo 29 legge n. 241/1990;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»;
Visto in particolare l'articolo 4 del suddetto decreto che al comma 8 prevede: «le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attivita' di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione»;
Visti gli articoli 36 e ss. del regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327 recante «Approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 328, del 15 febbraio 1952 recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59»;
Considerata la necessita' di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale dell'attivita' di acquacoltura a mare, al fine di garantire a tutti gli operatori del comparto criteri uniformi in grado di non alterarne la competitivita', garantendo altresi' criteri atti a non determinare effetti distorsivi sulla libera concorrenza, fra soggetti economici esercitanti la medesima attivita' produttiva;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 20 dicembre 2012;
Vista la nota del 26 novembre 2012 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di rilascio e rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa, ferme restando le funzioni di controllo in corso di attivita' di competenza delle autorita' sanitarie.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
del 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo dell'art. 59 del decreto-legge 22
giugno 2012 , n. 83 (Misure urgenti per la crescita del
Paese) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
giugno 2012, n. 147, S.O. e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012,
n. 134, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012,
n. 187, S.O. :
«art. 59. Disposizioni urgenti per il settore agricolo
1. All'art. 24 del decreto legislativo 8 aprile 2010,
n. 61, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Salva l'applicazione delle norme penali
vigenti, il soggetto inserito nel sistema di controllo di
una denominazione di Origine Protetta o di una Indicazione
Geografica Protetta che non assolve in modo totale o
parziale, nei confronti del Consorzio di tutela incaricato,
agli obblighi di cui all'art. 17, comma 5 e comma 6 del
presente decreto legislativo e' sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo
accertato».
2. Al comma 5 dell'art. 24 del decreto legislativo 8
aprile 2010, n. 61, le parole «Per l'illecito previsto al
comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli illeciti
previsti ai commi 3, 3-bis e 4».
3. Le somme presenti sul bilancio dell'AGEA e non
ancora erogate, pari a 19,738 milioni di euro, assegnate
alla medesima Agenzia ai sensi dell'art. 2, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dell'art.
1, comma 405, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
dell'art. 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, dell'art. 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e dell'art. 69, comma 9, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, cosi' come rifinanziata dalla legge 24
dicembre 2003, n. 350, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2013.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze sono definite le modalita' di
applicazione del comma 3 e sono quantificate le risorse
finanziarie da destinare in coerenza con la normativa
comunitaria in materia di aiuti di Stato, ad ogni singola
misura o intervento alla cui attuazione provvede l'AGEA.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
6. All'art. 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«A decorrere dall'anno 2012, nel limite di 2,5 milioni
di euro annui, le risorse trasferite alle Regioni, ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143,
sono utilizzate per il rimborso del costo sostenuto dagli
enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali.»
7. Al commissario ad acta di cui all'art. 19, comma 5,
del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla
legge 7 aprile 1995, n. 104 e successive modificazioni,
sono attribuite le competenze per il finanziamento, ai
soggetti pubblici attuatori delle opere irrigue, di
interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti
rinnovabili riguardanti impianti idroelettrici connessi
alle opere irrigue, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
8.
9.
10.
11. L'autorizzazione all'esercizio di nuovi impianti di
acquacoltura in mare, posti ad una distanza superiore ad un
km dalla costa, e' rilasciata dal Mipaaf sulla scorta delle
disposizioni adottate con regolamento del medesimo
Ministero, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto legge, ferme restando comunque le funzioni
di controllo in corso di attivita' di competenza delle
autorita' sanitarie. Le medesime disposizioni si applicano
al rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti gia' in
esercizio.
12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano
fino alla data di entrata in vigore della normativa
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e di quanto prescritto dall'art. 29 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
13. All'art. 17, comma 1, della legge 28 agosto 1989,
n. 302, dopo le parole «e delle imprese di pesca socie»
sono aggiunte le seguenti parole «nonche' delle
Associazioni nazionali di rappresentanza del settore della
pesca per le loro finalita' istituzionali».
14. Al fine di fornire una piu' dettagliata
informazione al consumatore ed incrementare lo sviluppo
concorrenziale del mercato ittico, i soggetti che
effettuano la vendita al dettaglio e la somministrazione
dei prodotti della pesca possono utilizzare nelle etichette
e in qualsiasi altra informazione fornita per iscritto al
consumatore, la dicitura «prodotto italiano» o altra
indicazione relativa all'origine italiana o alla zona di
cattura piu' precisa di quella obbligatoriamente prevista
dalle disposizioni vigenti in materia. Allo scopo di
assicurare la piena osservanza delle disposizioni di cui al
presente comma, anche ai fini di cui ai commi 18 e 19, si
procede ai sensi dell'art. 18, comma 15, della legge 23
luglio 2009, n. 99. A tal fine, la disposizione di cui
all'art. 4, comma 31-bis, ultimo periodo, del decreto-legge
12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, si interpreta nel senso
che le maggiori entrate ivi richiamate e destinate alla
finalita' ivi indicata sono determinate dalla differenza
tra gli importi delle tariffe indicati nella tabella D
allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre
1954, n. 869, e gli importi indicati nella tabella D come
sostituita dal citato art. 4, comma 31-bis, del
decreto-legge n. 107 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011.
15. La facolta' di cui al precedente comma 14 puo'
essere esercitata esclusivamente per i prodotti acquistati
direttamente da imprese di pesca, anche cooperative,
organizzazioni dei produttori o imprese di acquacoltura che
siano in grado di dimostrare l'esattezza delle informazioni
relative all'origine del prodotto con gli strumenti
previsti dal Regolamento 1224/09/CE e relativo Regolamento
di attuazione e con una specifica attestazione di
accompagnamento.
16. Con successivo decreto del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali vengono definiti
i dettagli applicativi delle disposizioni di cui ai commi
14 e 15 ai fini della definizione dell'attestazione di
origine, anche in relazione alla identificazione delle zone
di cattura e/o di allevamento, nonche' alla conformita'
alle disposizioni del Regolamento 2065/01/CE.
17. Gli operatori economici di cui al comma 14 sono
tenuti a conservare la documentazione relativa all'acquisto
del prodotto, comprensiva dell'attestazione di origine, per
almeno un anno.
18. Ai soggetti di cui al comma 14 che, avvalendosi
anche alternativamente, delle facolta' di cui al medesimo
comma, forniscano ai consumatori un'informazione non
corretta si applicano le sanzioni previste dall'art. 18,
comma 1, decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
19. Ai soggetti di cui al comma 15 che forniscano
informazioni non corrette si applicano le sanzioni previste
dall'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio
2012, n. 4.».
Si riporta il testo dell'art. 29 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
agosto 1990, n. 192:
«art. 29. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle amministrazioni statali e agli enti pubblici
nazionali. Le disposizioni della presente legge si
applicano, altresi', alle societa' con totale o prevalente
capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle
funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli
articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonche'
quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le
amministrazioni pubbliche.
2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, regolano le materie disciplinate
dalla presente legge nel rispetto del sistema
costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi
dell'azione amministrativa, cosi' come definite dai
principi stabiliti dalla presente legge.
2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle
prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione le disposizioni della presente legge
concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di
garantire la partecipazione dell'interessato al
procedimento, di individuarne un responsabile, di
concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare
l'accesso alla documentazione amministrativa, nonche'
quelle relative alla durata massima dei procedimenti.
2-ter. Attengono altresi' ai livelli essenziali delle
prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione le disposizioni della presente legge
concernenti la dichiarazione di inizio attivita' e il
silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la
possibilita' di individuare, con intese in sede di
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non
si applicano
2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel
disciplinare i procedimenti amministrativi di loro
competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a
quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti
ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi
2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di
tutela
2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la
propria legislazione alle disposizioni del presente art.,
secondo i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.».
Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo
9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della
normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma
dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2012, n. 26:
«art. 4. Imprenditore ittico
1. E' imprenditore ittico il titolare di licenza di
pesca, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 26 maggio
2004, n. 153, che esercita, professionalmente ed in forma
singola, associata o societaria, l'attivita' di pesca
professionale di cui all'art. 2 e le relative attivita'
connesse.
2. Si considerano, altresi', imprenditori ittici le
cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi
quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero
forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi
diretti allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1.
3. Ai fini del presente decreto, si considera altresi'
imprenditore ittico l'acquacoltore che esercita in forma
singola o associata l'attivita' di cui all'art. 3.
4. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di legge
di settore, all'imprenditore ittico si applicano le
disposizioni previste per l'imprenditore agricolo.
5. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di
cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente
normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed
autorizzazioni.
6. L'autocertificazione di cui all'art. 6, comma 4, del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a
tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi
previsto.
7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali
e previdenziali e della concessione di contributi nazionali
e regionali, l'imprenditore ittico e' tenuto ad applicare i
pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro
stipulati dalle organizzazioni sindacali e di categoria
comparativamente piu' rappresentative, ferme restando le
previsioni di cui all'art. 3, legge 3 aprile 2001, n. 142,
e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.
8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro
pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate
all'esercizio delle attivita' di acquacoltura, sono
rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore
a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui
pertiene la concessione.».
Si riporta il testo degli articoli 36 e 37 del regio
decreto del 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo
definitivo del Codice della Navigazione), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, Edizione
speciale;
«art. 36. Concessioni di beni demaniali
L' amministrazione marittima, compatibilmente con le
esigenze del pubblico uso, puo' concedere l' occupazione e
l' uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di
mare territoriale per un determinato periodo di tempo.
Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono
di competenza del ministro dei trasporti e della
navigazione. Le concessioni di durata superiore a quattro
ma non a quindici anni, e quelle di durata non superiore al
quadriennio che importino impianti di difficile sgombero,
sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni
di durata non superiore al quadriennio, quando non
importino impianti di difficile sgombero, sono di
competenza del capo di compartimento marittimo.»
«art. 37. Concorso di piu' domande di concessione
Nel caso di piu' domande di concessione, e' preferito
il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua
utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi
di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione,
risponda ad un piu' rilevante interesse pubblico.
Al fine della tutela dell' ambiente costiero, per il
rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per
attivita' turistico-ricreative e' data preferenza alle
richieste che importino attrezzature non fisse e
completamente amovibili. E' altresi' data preferenza alle
precedenti concessioni, gia' rilasciate, in sede di rinnovo
rispetto alle nuove istanze.
Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui
ai precedenti commi, si procede a licitazione privata.».
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15
febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per
l'esecuzione del Codice della Navigazione) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94,
S.O.
Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O.:
«art. 17. Regolamenti
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente art., si provvede al periodico riordino delle
disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di
quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
Si riporta il testo dell'art. 105 del d.lgs. 31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Pubblicato 21 aprile
1998, n. 92, S.O. :
«art. 105. Funzioni conferite alle regioni e agli enti
locali
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte
le funzioni non espressamente indicate negli articoli del
presente capo e non attribuite alle autorita' portuali
dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive
modificazioni e integrazioni.
2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in
particolare, conferite alle regioni le funzioni relative:
a) al rilascio dell'autorizzazione all'uso in
servizio di linea degli autobus destinati al servizio di
noleggio con conducente, relativamente alle autolinee di
propria competenza;
b) al rifornimento idrico delle isole;
c) all'estimo navale;
d) alla disciplina della navigazione interna;
e) alla programmazione, pianificazione, progettazione
ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e
manutenzione dei porti di rilievo regionale e
interregionale delle opere edilizie a servizio
dell'attivita' portuale;
f) al conferimento di concessioni per l'installazione
e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi
autostradali;
g) alla gestione del sistema idroviario
padano-veneto;
h) al rilascio di concessioni per la gestione delle
infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;
i) alla programmazione degli interporti e delle
intermodalita' con esclusione di quelli indicati alla
lettera g) del comma 1 dell'art. 104 del presente decreto
legislativo;
l) al rilascio di concessioni di beni del demanio
della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone
del mare territoriale per finalita' diverse da quelle di
approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento
non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed
alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza
economica internazionale e nazionale, nonche' nelle aree di
preminente interesse nazionale individuate con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno
1996, e successive modificazioni. Nei porti di rilevanza
economica regionale ed interregionale il conferimento
decorre dal 1° gennaio 2002 (61) (62).
3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2
dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
relative:
a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica
sull'attivita' svolta dalle autoscuole e dalle scuole
nautiche;
b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per
conducenti di veicoli a motore;
c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneita'
degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di
autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al
controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
e) al controllo sull'osservanza delle tariffe
obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di
cose per conto terzi;
f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di
merci per conto proprio;
g) agli esami per il conseguimento dei titoli
professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi
e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneita' ad
attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto su strada;
h) alla tenuta degli albi provinciali, quali
articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori.
4. Sono, inoltre, delegate alle regioni ai sensi del
comma 2 dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le
funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per
costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee
e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le
autostrade.
5. In materia di trasporto pubblico locale, le regioni
e gli enti locali conservano le funzioni ad essi conferite
o delegate dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422.
6. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia
di diporto nautico e pesca marittima le regioni e gli enti
locali si avvalgono degli uffici delle capitanerie di
porto.
7. L'attivita' di escavazione dei fondali dei porti e'
svolta dalle autorita' portuali o, in mancanza, e'
conferita alle regioni. Alla predetta attivita' si provvede
mediante affidamento a soggetti privati scelti attraverso
procedura di gara pubblica.».
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) impianto di acquacoltura in mare posto ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa: l'impianto di acquacoltura collocato in misura prevalente in relazione alla superficie interessata oltre un chilometro dalla costa;
b) Direzione Generale: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;
c) Regione: Regione territorialmente competente in base al luogo ove si colloca l'impianto di acquacoltura a mare. In caso di impianti collocati su aree di confine di competenza di piu' Regioni, si considera Regione territorialmente competente quella dove l'impianto e' collocato in misura prevalente in relazione alla superficie interessata;
d) Compartimento marittimo: Compartimento marittimo territorialmente competente in base al luogo ove si colloca l'impianto di acquacoltura a mare. In caso di impianti collocati su aree di confine di competenza di piu' Compartimenti, si considera territorialmente competente quella dove l'impianto e' collocato in misura prevalente in relazione alla superficie interessata.
 
Art. 3
Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa e' rilasciata dalla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, su proposta motivata del Capo del Compartimento marittimo.
2. L'interessato che intenda richiedere il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa, presenta istanza alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.
3. La Direzione Generale trasmette l'istanza al Capo del Compartimento marittimo, il quale svolge l'istruttoria convocando apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 legge 241/1990 per l'acquisizione di intese, concerti, nulla osta o autorizzazioni o assensi comunque denominati da parte delle amministrazioni competenti finalizzate al rilascio della concessione demaniale ad uso acquacoltura.
4. Ultimata l'istruttoria entro il termine di novanta giorni dall'avvio dei lavori della conferenza di servizi, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 14-ter, comma 3 legge 241/1990, il Capo del Compartimento trasmette gli atti alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, corredati da proposta motivata di provvedimento di autorizzazione, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 8 del decreto legislastivo n. 4/2012, ovvero di diniego dell'esercizio dell'attivita' di acquacoltura, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990.
5. La Direzione Generale, sulla base della proposta di cui al comma precedente, adotta il provvedimento di concessione demaniale marittima e di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di acquacoltura, ovvero provvedimento motivato di diniego.
6. Il provvedimento finale e' adottato entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 2 del presente articolo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 14-ter della legge 241/1990.
Note all'art. 3:
Per i riferimenti al decreto legislativo 9 gennaio
2012, n. 4, si veda nelle note alle premesse.
Per i riferimenti alla legge 7 agosto 1990, n. 241, si
veda nelle note alle premesse.
Si riporta il testo degli articoli 10-bis, 14 e 14-ter
della citata legge n. 241 del 1990:
«Art. 10-bis. Comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza.
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile
del procedimento o l'autorita' competente, prima della
formale adozione di un provvedimento negativo, comunica
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano
all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci
giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti
hanno il diritto di presentare per iscritto le loro
osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La
comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini
per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a
decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o,
in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo
periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali
osservazioni e' data ragione nella motivazione del
provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai
procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti
a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti
previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che
ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o
ritardi attribuibili all'amministrazione»
«Art. 14. Conferenza di servizi.
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente
puo' indire una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate ovvero nei casi in cui e' consentito
all'amministrazione procedente di provvedere direttamente
in assenza delle determinazioni delle amministrazioni
competenti.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.».
«Art. 14-ter. Lavori della conferenza di servizi
01. La prima riunione della conferenza di servizi e'
convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di
particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta
giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni
relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
dei presenti e puo' svolgersi per via telematica.
2. La convocazione della prima riunione della
conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni
interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La
nuova data della riunione puo' essere fissata entro i
quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga
da un'autorita' preposta alla tutela del patrimonio
culturale. I responsabili degli sportelli unici per le
attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i
Comuni, o altre autorita' competenti concordano con i
Soprintendenti territorialmente competenti il calendario,
almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di
servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi
comunque denominati di competenza del Ministero per i beni
e le attivita' culturali.
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli
14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il
progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi
partecipano senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza
diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici
servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o
il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti
ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro
attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica
e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione
della conferenza di servizi. Alla conferenza possono
partecipare inoltre, senza diritto di voto, le
amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali
misure pubbliche di agevolazione.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell'art. 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione
procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del
presente articolo.
3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad
autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime,
in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove
convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua
competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis nei
casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi
si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed
il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo
di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia
sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non interviene
nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei
trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a
richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui
al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni
nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti
istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi,
l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti
in materia ambientale puo' far eseguire anche da altri
organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati
di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero
da istituti universitari tutte le attivita'
tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli
oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo
carico del soggetto committente il progetto, secondo le
tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della
conferenza di servizi e' stato sottoposto positivamente a
valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi
risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di
cui ai commi 4 e 5 dell'art. 10 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza
modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella
medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'art. 7
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia'
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell'art. 14-quater, nonche' quelle di
cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano
alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute
, del patrimonio storico-artistico e della pubblica
incolumita'.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4,
l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo'
adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta
la determinazione motivata di conclusione del procedimento
che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma
risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata
partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la
ritardata o mancata adozione della determinazione motivata
di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della
responsabilita' dirigenziale o disciplinare e
amministrativa, nonche' ai fini dell'attribuzione della
retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del
privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata
osservanza del termine di conclusione del procedimento ai
sensi degli articoli 2 e 2-bis.
7. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla
tutela della salute e della pubblica incolumita', alla
tutela paessaggistico-territoriale e alla tutela
ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS
e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della
conferenza, non abbia espresso definitivamente la volonta'
dell'amministrazione rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
9.
10. Il provvedimento finale concernente opere
sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA
regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.».
 
Art. 4
Criteri

1. Le autorizzazioni di cui al presente Regolamento sono rilasciate nel rispetto dei principi di tutela del paesaggio e dell'ambiente e degli interessi pubblici connessi alla valorizzazione economica delle zone marine e costiere, anche al fine di realizzare gli obiettivi della politica marittima integrata e ridurre le conflittualita' tra i diversi soggetti operanti in mare, in conformita' agli atti di pianificazione adottati a livello locale e nazionale finalizzati ad uno sfruttamento sostenibile delle risorse marine.
2. Nel rilascio delle autorizzazioni di cui al presente Regolamento, in caso di istanze concorrenti e' data preferenza a richieste per la realizzazione di impianti che:
- prevedano l'integrazione della filiera produttiva e l'impiego di moderne tecnologie di allevamento;
- garantiscano la sostenibilita' ambientale economica e sociale della produzione;
- incentivino il ruolo multifunzionale dell'impresa di acquacoltura.
 
Art. 5
Rinnovo

1. Il procedimento descritto agli articoli precedenti e' applicato anche per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di acquacoltura per gli impianti in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa.
 
Art. 6
Disposizioni attuative

1. Con successivo decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura sono definite le modalita' di presentazione delle istanze, la modulistica da impiegare ed altre norme procedurali di dettaglio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 febbraio 2013

Il Ministro: Catania
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 4, foglio n. 5
 
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