Gazzetta n. 155 del 4 luglio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 25 marzo 2013, n. 81
Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249, concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visti gli articoli 33, sesto comma e 117, secondo comma, lett. n), e sesto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, recante norme in materia di reclutamento del personale della scuola;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli ordinamenti didattici universitari, e in particolare gli articoli 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il combinato disposto dei citati articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 cit., in base al quale l'abilitazione all'insegnamento costituisce titolo di ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e in particolare l'articolo 19 che individua, fra i livelli essenziali dei requisiti dei docenti che insegnano nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, "il possesso di abilitazione all'insegnamento";
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania, da cui si desume il principio generale della valorizzazione della esperienza professionale maturata;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'articolo 64, comma 4-ter, che sospende, dall'anno accademico 2008/2009 e fino al completamento del processo di razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso, le procedure per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" (di seguito d.m. n. 249 del 2010), e in particolare gli articoli 5, 11 e 15, concernenti la disciplina degli accessi ai percorsi di tirocinio formativo attivo per gli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado nonche' della fase transitoria nel passaggio dal vecchio al nuovo regime;
Visto il parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 18 gennaio 2010, con il quale e' stata ritenuta meritevole di approfondimento la questione, gia' sollevata dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nell'adunanza del 22 giugno 2009, del riconoscimento del servizio prestato presso le istituzioni scolastiche ai fini dell'accesso al tirocinio formativo attivo, con il suggerimento all'Amministrazione di tener conto, nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo regime, dell'esperienza professionale maturata dai docenti a tempo determinato, ferma restando la possibilita' di fissare presupposti e limiti di tale rilevanza e di graduarne gli effetti;
Visto il parere reso in via definitiva dal medesimo Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 marzo 2010, con il quale, pur essendo stata rimessa la questione al responsabile esercizio della discrezionalita' spettante all'amministrazione, sono state ritenute non del tutto persuasive le argomentazioni svolte dal Ministero circa l'impossibilita' di prevedere, in via transitoria, un accesso automatico al tirocinio formativo attivo da parte di chi sia in possesso di un'anzianita' minima di servizio;
Considerato che, ai sensi degli articoli 5 e 15, comma 4, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 249 del 2010, l'accesso ai percorsi formativi e' determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, deliberato ai sensi dell'articolo 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, maggiorato nel limite del 30 per cento in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione e tenendo conto dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
Considerato che in base al citato articolo 39 l. n. 449 del 1997 la rilevazione del predetto fabbisogno di personale e' operata esclusivamente in funzione della copertura di posti vacanti e disponibili, in correlazione al previsto turn over del successivo triennio, ma non tiene conto delle disponibilita' temporanee che si verificano nel sistema nazionale di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, che comportano comunque ricorso ad assunzioni con contratto a tempo determinato per far fronte alle effettive esigenze di funzionamento del sistema;
Considerato inoltre, che la maggiorazione, nel limite del 30 per cento, prevista dal menzionato articolo 5, comma 2, d.m. n. 249 del 2010 e' insufficiente a coprire le suddette disponibilita' temporanee;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 14 marzo 2012, n. 31, che, in attuazione dei citati articoli 5 e 15, per l'anno accademico 2011/2012 ha stabilito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di tirocinio formativo attivo per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado;
Preso atto che l'articolo 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 249 del 2010 non ha previsto un accesso automatico al tirocinio formativo attivo da parte di chi sia in possesso di una adeguata anzianita' di servizio prestato nelle istituzioni scolastiche, come gia' rilevato espressamente nel suindicato parere del Consiglio di Stato;
Ravvisata, in base alle considerazioni svolte, la necessita' di rivalutare le questioni afferenti alla programmazione degli accessi e all'adeguata considerazione del servizio prestato senza il possesso del prescritto titolo di abilitazione;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 4 luglio 2012 e valutato di conformarsi parzialmente al predetto parere in relazione: a) alla proposta di introduzione di una lettera d) all'articolo 15, comma 1-ter, in quanto il cumulo, nello stesso anno, di servizi di tipologia diversa non offre le necessarie garanzie di qualita' e continuita' del medesimo che costituiscono il necessario presupposto all'istituzione dei percorsi per quanto sostenuto in premessa; b) all'ampliamento agli "enti di formazione accreditati dal MIUR" della possibilita' di istituire convenzioni con le istituzioni universitarie ed AFAM, ritenendo sufficienti le modifiche introdotte; c) all'equiparazione della durata del percorso formativo per i diplomati magistrali a 41 crediti formativi universitari, in quanto gia' i predetti percorsi rappresentano una drastica riduzione dei percorsi ordinamentali attualmente previsti in cinque anni;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 12 settembre 2012, e ritenuto di non conformarsi alla proposta di modifica alla valutazione dei titoli di servizio di cui all'articolo 15, comma 13, lettera a), in quanto i percorsi abilitanti speciali rivestono un carattere straordinario e limitato, mentre e' ordinamentale la scelta di valorizzare i titoli di servizio;
Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari, espresso nell'adunanza n. 13 del 28 settembre 2012;
Visto il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, espresso nell'adunanza del 12 ottobre 2012, e ritenuto di non conformarsi alle proposte di modifica alla tabella 11-bis, in quanto i settori accademici indicati non consentono l'acquisizione delle competenze previste, ma di recepire le modifiche atte a rendere la predetta tabella compatibile con le istituzioni dell'Afam;
Sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 6 dicembre 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 10 gennaio 2013;
Acquisiti i pareri delle Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia, espressi, rispettivamente, il 29 gennaio 2013 e il 6 febbraio 2013;
Ritenuto di non poter accogliere le seguenti condizioni formulate dalla VII Commissione della Camera dei deputati: n. 1, in quanto la definizione dei punteggi da attribuire ai diversi percorsi di abilitazione nella fase di inserimento nelle graduatorie di istituto e' materia non appartenente a questo provvedimento, i cui confini sono delimitati dalla norma di delega, ma rientra in un diverso regolamento disciplinante il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo; n. 4, in quanto i requisiti di servizio vanno riferiti all'anno scolastico antecedente l'attivazione dei percorsi speciali prevista a decorrere dall'anno accademico 2012-2013, al fine di consentire il contestuale svolgimento con i percorsi di abilitazione ordinamentali, gia' avviati a decorrere dal medesimo anno; n. 5, in quanto il percorso speciale di abilitazione non prevede la presenza di figure tutoriali;
Ritenuto di accogliere la condizione n. 2 della VII Commissione della Camera dei deputati nei limiti consentiti dalla normativa vigente e di considerare soddisfatta la condizione n. 3, in quanto l'attivazione dei percorsi speciali abilitanti e' gia' implicitamente estesa al comparto Afam;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 1573 del 6 marzo 2013;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento modifica gli articoli 5, 11 e 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e ricerca 10 settembre 2010, n. 249, concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244".
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Nota al titolo:

Il testo del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249
(Definizione della disciplina dei requisiti e delle
modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della
scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo
2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), e'
stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 31 gennaio 2011,
n. 24 S.O.

Note alle premesse:

Si riporta il testo dell'articolo 33, sesto comma,
della Costituzione:
"Art. 33.
(Omissis).
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. ".
L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Il testo del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357,
convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 1989,
n. 417 (Norme in materia di reclutamento del personale
della scuola), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
2 gennaio 1990, n. 1.
Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge 19
novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici
universitari):
"Art. 3.Diploma di laurea.
1. Il corso di laurea si svolge nelle facolta', ha una
durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei
ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze
di metodi e contenuti culturali, scientifici e
professionali di livello superiore.
2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due
indirizzi, e' preordinato alla formazione culturale e
professionale degli insegnanti, rispettivamente, della
scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle
norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea
costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo
seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di
insegnamento nella scuola materna e nella scuola
elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la
formazione culturale e professionale degli insegnanti della
scuola elementare costituisce altresi' titolo necessario ai
fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di
istitutore o istitutrice nelle istruzioni educative dello
Stato.. Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono
i dipartimenti interessati; per il funzionamento dei
predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro
consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le
facolta' presso cui le necessarie competenze sono
disponibili.
3.
4.
5.
6. Con lo stesso decreto del Presidente della
Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato
con le medesime modalita', di concerto altresi' con i
Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e
con gli altri Ministri interessati, sono individuati i
profili professionali per i quali, salvo le eventuali e
opportune integrazioni, il diploma di laurea di cui al
comma 2 e' titolo valido per l'esercizio delle
corrispondenti attivita', nonche' le qualifiche funzionali
del pubblico impiego per le quali il diploma di laurea
costituisce titolo per l'accesso.
7.
8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalita'
per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con
riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna
ed elementare in servizio."
"Art. 4.Diploma di specializzazione.
1. Il diploma di specializzazione si consegue,
successivamente alla laurea, al termine di un corso di
studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla
formazione di specialisti in settori professionali
determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al
D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162.
2. Con una specifica scuola di specializzazione
articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facolta' ed
i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali
facolta' di magistero, le universita' provvedono alla
formazione, anche attraverso attivita' di tirocinio
didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie,
prevista dalle norme del relativo stato giuridico.
L'esame finale per il conseguimento del diploma ha
valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le
aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di
laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di
specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai
corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle
scuole secondarie.
2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
3, comma 8.
3.
4. Con lo stesso decreto del Presidente della
Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato
con le medesime modalita', di concerto altresi' con i
Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica,
sono determinati i diplomi di specializzazione di cui al
comma 2 che in relazione a specifici profili professionali
danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione
per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero
danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico
impiego.".
Il testo del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado) e' stato pubblicato nella
Gazzetta ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 402 del citato
decreto legislativo n. 297 del 1994:
"Art. 402.Requisiti generali di ammissione.
1. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi
universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli
articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , ai
fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di
insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e'
richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:
a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o
presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per
i concorsi a posti di docente di scuola materna;
b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali
per i concorsi a posti di docente elementare;
c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione
valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di
discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a
cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie,
tranne che per gli insegnamenti per i quali e' sufficiente
il diploma di istruzione secondaria superiore.
2. Per le classi di concorso per le quali e' prevista
l'ammissione sulla base dei titoli artistico-professionali
e artistici, si tiene conto dei titoli medesimi in luogo
del titolo di studio. L'accertamento dei titoli, qualora
non sia gia' avvenuto, e' operato dalla medesima
commissione giudicatrice del concorso, prima dell'inizio
delle prove di esame.
3. Per l'ammissione agli esami di concorso a cattedre
di insegnamento dell'educazione musicale sono validi anche
gli attestati finali di corsi musicali straordinari di
durata complessiva di studi non inferiore a sette anni
svolti presso i Conservatori di musica e gli istituti
musicali pareggiati. Gli attestati rilasciati, a decorrere
dal 1990, sono validi soltanto se conseguiti all'esito di
corsi i cui programmi abbiano ottenuto l'approvazione
ministeriale.
4. Alla data di scadenza dei termini di presentazione
della domanda e', altresi', richiesto il possesso dei
requisiti per l'ammissione ai concorsi di accesso agli
impieghi civili dello Stato.
5. Si applicano le deroghe e le elevazioni del limite
di eta' previste dalle norme vigenti.
6. Non si applica alcun limite di eta' per la
partecipazione ai concorsi per titoli ed esami al solo fine
del conseguimento dell'abilitazione. Non si applica alcun
limite di eta' per la partecipazione ai concorsi per soli
titoli.".
La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate), e' stata pubblicata nella Gazzetta
ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
Il testo della legge 3 maggio 1999, n. 124
(Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico),
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio
1999, n. 107.
Il testo della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la
parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione), e' stato pubblicato nella Gazzetta
ufficiale 21 marzo 2000, n. 67.
Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e
livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a
norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53):
"Art. 19. Livelli essenziali dei requisiti dei docenti.
1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei
requisiti dei docenti, che le attivita' educative e
formative siano affidate a personale docente in possesso di
abilitazione all'insegnamento e ad esperti in possesso di
documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel
settore professionale di riferimento.".
Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
(Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania), e' stato pubblicato
nella Gazzetta ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 64, comma 4-ter, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
"Art. 64. Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica
(Omissis).
4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario attivate
presso le universita' sono sospese per l'anno accademico
2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui
alle lettere a) ed e) del comma 4.
(Omissis).".
Per i riferimenti al citato decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 249
del 2010, si vedano le note al titolo.
Si riporta il testo dell'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica):
"Art. 39. Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time.
1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e
di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'articolo 40, il numero
complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi
statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto
decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno,
con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale
in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non
inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita'
in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre
1999 viene assicurata una riduzione complessiva del
personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per
cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data
del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una
ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.
68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per
ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti
pubblici non economici con organico superiore a 200 unita'
sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 2002.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri
e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo
delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di
personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al Servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali,
per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale e' determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici
aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,
fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalita', avendo a riferimento il profilo professionale
medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente
nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'articolo 11, commi settimo e ottavo,
della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di
graduatoria unica nazionale, quelle dell'articolo 10,
ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di
qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma
2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'articolo
55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle
dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori
alla settima nella misura complessiva corrispondente al
personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai
sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
ruoli.
12. ....( Sostituisce il comma 47 dell'art. 1, L. 23
dicembre 1996, n. 662).
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai
piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,
nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure
previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, che richiama le disposizioni di cui all'articolo 22,
comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto
dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea
di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data
di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli
ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31
dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione
da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
semestre di ciascun anno, anche la percentuale del
personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili,
salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
puo' essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni
autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa
siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad
ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie
assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non
hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale
pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le
assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate
deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire
purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle
unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
ridotto per il personale non sanitario con qualifica
dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di
uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico
secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale, in
particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
mediante l'incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel
quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita'
restano ferme le disposizioni dell'articolo 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo, realizzate in
ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unita', sono
destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui
all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione
integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai
sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni
e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di
riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del
presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri
ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono avvalersi di personale
comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga
al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
n. 59, la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi di un contingente integrativo di personale in
posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo
di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di
cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti
pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127. Il personale di cui al presente comma mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o
degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui
al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il
trattamento economico accessorio spettanti al personale di
ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se piu'
favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e' valutabile ai fini della
progressione della carriera e dei concorsi.
23. All'articolo 9, comma 19, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «31 dicembre
1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998».
Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, come modificato dall'articolo 6, comma 18, lettera
c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole «31
dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
1998». L'eventuale trasformazione dei contratti previsti
dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito
della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo.
24.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di
progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano
applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato. I decreti di cui all'articolo 1,
comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al
comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di
lavoro a tempo parziale, si applicano al personale
dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non
diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto
normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'articolo
1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
polizia tributaria previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste
dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, non e' opponibile il segreto d'ufficio.".
Il testo del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 14 marzo 2012, n. 31
(Definizione dei posti disponibili a livello nazionale per
le immatricolazioni ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo
per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria
di primo e di secondo grado, per l'anno accademico
2011-2012), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
marzo 2012, n. 68.

Note all'art. 1:
Il testo degli articoli 5, 11 e 15 del citato decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca n. 249del 2010, come modificati dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 5. Programmazione degli accessi
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca definisce annualmente con proprio decreto la
programmazione degli accessi ai percorsi di cui agli
articoli 3 e 13.
2. Il numero complessivo dei posti annualmente
disponibili per l'accesso ai percorsi e' determinato sulla
base del fabbisogno di personale docente abilitato nelle
scuole del sistema educativo di istruzione e formazione,
previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e
del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione.
2-bis. Ai fini della determinazione del fabbisogno di
cui al comma 2, si tiene conto, per le scuole statali:
a) della programmazione regionale degli organici
deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
b) del contingente di personale docente assunto con
contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non
vacanti, nell'anno scolastico precedente.
2-ter. Il numero di posti individuato ai sensi del
comma 2-bis e' maggiorato nel limite del 30 per cento per
la copertura delle esigenze delle scuole paritarie e dei
percorsi di istruzione e formazione professionale delle
regioni.
2-quater. Per l'attivazione dei percorsi di cui al
comma 1 si tiene conto altresi' dell'offerta formativa
degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica,
musicale e coreutica.
3. Le modalita' di svolgimento, la valorizzazione del
servizio eventualmente svolto e di particolari titoli
accademici, e le caratteristiche delle prove di accesso ai
percorsi di cui agli articoli 3 e 13 sono definite con
apposito decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca."
Art. 11. Docenti tutor
1. Per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio le
facolta' di riferimento si avvalgono di personale docente e
dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del
sistema nazionale di istruzione. Ai predetti docenti sono
affidati compiti tutoriali, in qualita' di:
a) tutor coordinatori;
b) tutor dei tirocinanti.
2. Ai tutor coordinatori e' affidato il compito di:
a) orientare e gestire i rapporti con i tutor
assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e
formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli
studenti;
b) provvedere alla formazione del gruppo di studenti
attraverso le attivita' di tirocinio indiretto e l'esame
dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti
nelle attivita' di tirocinio;
c) supervisionare e valutare le attivita' del tirocinio
diretto e indiretto;
d) seguire le relazioni finali per quanto riguarda le
attivita' in classe.
3. I tutor dei tirocinanti hanno il compito di
orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi
e didattici della scuola e alle diverse attivita' e
pratiche in classe, di accompagnare e monitorare
l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi
di insegnamento degli studenti tirocinanti. I docenti
chiamati a svolgere i predetti compiti sono designati dai
coordinatori didattici e dai dirigenti scolastici preposti
alle scuole iscritte nell'elenco di cui all'articolo 12,
tra i docenti in servizio con contratto a tempo
indeterminato nelle medesime istituzioni e che ne abbiano
fatto domanda.
4. I corsi di laurea magistrale di cui all'articolo 6
si avvalgono altresi' di tutor organizzatori, cui e'
assegnato il compito di:
a) organizzare e gestire i rapporti tra le universita',
le istituzioni scolastiche e i relativi dirigenti
scolastici;
b) gestire tutte le attivita' amministrative legate ai
distacchi dei tutor coordinatori, al rapporto con le scuole
e con l'Ufficio scolastico regionale, al rapporto con gli
studenti e alle attivita' di tirocinio in generale;
c) coordinare la distribuzione degli studenti nelle
diverse scuole;
d) assegnare ai tutor coordinatori, di anno in anno, il
contingente di studenti da seguire nel percorso di
tirocinio.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i
contingenti del personale della scuola necessario per lo
svolgimento dei compiti tutoriali di cui ai commi 2 e 4 e
la loro ripartizione tra le facolta' o le istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di
riferimento, nonche' i criteri di selezione degli aspiranti
ai predetti compiti. Sulla base dei criteri di selezione
stabiliti, e nei limiti dei contingenti ad esse assegnati,
le facolta' di riferimento provvedono all'indizione ed allo
svolgimento delle selezioni. La facolta' provvede
all'affidamento dell'incarico tutoriale, che ha una durata
massima di quattro anni, non e' consecutivamente
rinnovabile ed e' prorogabile solo per un ulteriore anno.
L'incarico e' soggetto a conferma annuale secondo quanto
previsto al comma 7. Il suo svolgimento comporta, per i
tutor coordinatori, un esonero parziale dall'insegnamento
e, per i tutor organizzatori, l'esonero totale
dall'insegnamento stesso.
5-bis. La determinazione dei contingenti dei tutor
coordinatori e organizzatori avviene senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. A tal fine, i parametri di
assegnazione previsti dal decreto di cui al comma 5 sono
derogabili al fine di assicurare l'invarianza di spesa.
6. I tutor coordinatori e i tutor organizzatori
rispondono, nello svolgimento dei loro compiti, al
consiglio di facolta'.
7. Il consiglio di facolta' procede annualmente alla
conferma o alla revoca dei tutor coordinatori e dei tutor
organizzatori sulla base dei seguenti parametri:
a) conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro
percorso formativo;
b) gestione dei rapporti con le scuole e con gli
insegnanti ospitanti;
c) gestione dei rapporti con l'istituzione
universitaria;
d) gestione dei casi a rischio.
8. Il consiglio di facolta' puo' predisporre, per i
tirocinanti, questionari di valutazione dell'esperienza
svolta, i cui risultati sono utilizzati anche ai fini della
conferma. I risultati delle elaborazioni dei dati raccolti
con i questionari sono pubblici."
"Art. 15. Norme transitorie e finali
1. Conseguono l'abilitazione per l'insegnamento nella
scuola secondaria di primo e secondo grado, mediante il
compimento del solo tirocinio formativo attivo di cui
all'articolo 10:
a) coloro che alla data di entrata in vigore del
presente regolamento sono in possesso dei requisiti
previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione
30 gennaio 1998, n. 39, e dal decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9
febbraio 2005, n. 22, per l'accesso alle Scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario e i
possessori di laurea magistrale che, secondo l'allegato 2
al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
del 26 luglio 2007 e successive modificazioni, e'
corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa
riferimento il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22;
b) coloro che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto e sino all'attivazione dei percorsi
formativi previsti dall'articolo 3, commi 2, lettera b), e
3, sono iscritti a uno dei percorsi finalizzati al
conseguimento dei titoli di cui alla lettera a);
c) per le classi di concorso A029 e A030, i soggetti in
possesso del diploma rilasciato dagli istituti superiori di
educazione fisica (ISEF) gia' valido per l'accesso
all'insegnamento di educazione fisica.
1-bis. Fino all'anno accademico 2014-2015, gli atenei e
le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica sedi dei corsi biennali di secondo livello a
indirizzo didattico di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137,
purche' sedi di dipartimenti di didattica della musica, e
al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, istituiscono e
attivano percorsi formativi abilitanti speciali definiti
dalla tabella 11-bis allegata al presente decreto e che ne
costituisce parte integrante, finalizzati al conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria
di primo e secondo grado e destinati ai soggetti di cui al
comma 1-ter, nonche' i percorsi di cui al comma 16-bis
relativi alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria.
1-ter. Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono
partecipare i docenti non di ruolo, ivi compresi gli
insegnanti tecnico pratici, che, sprovvisti di abilitazione
ovvero di idoneita' alla classe di concorso per la quale
chiedono di partecipare e in possesso dei requisiti
previsti al comma 1, abbiano maturato, a decorrere
dall'anno scolastico 1999/2000 fino all'anno scolastico
2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole
statali, paritarie ovvero nei centri di formazione
professionale. Il servizio prestato nei centri di
formazione professionale riconducibile a insegnamenti
compresi in classi di concorso e' valutato solo se prestato
per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a
decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. Ai fini del
presente comma e' valido anche il servizio prestato nel
sostegno. Gli aspiranti che abbiano prestato servizio in
piu' anni e in piu' di una classe di concorso optano per
una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire
ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al
comma 1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti
dal presente comma e' valutabile il servizio effettuato
nella stessa classe di concorso o tipologia di posto,
prestato per ciascun anno scolastico per un periodo di
almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di
servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della
legge 3 maggio 1999, n. 124. Il suddetto requisito si
raggiunge anche cumulando i servizi prestati, nello stesso
anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle
scuole statali, paritarie e centri di formazione
professionale.
1-quater. L'iscrizione ai percorsi formativi abilitanti
speciali non prevede il superamento di prove di accesso. La
frequenza ai percorsi non e' compatibile con la frequenza
di corsi universitari che si concludano con il rilascio di
titoli accademici, inclusi i percorsi di cui al presente
decreto.
1-quinquies. Al fine di assicurare l'offerta formativa
di cui ai commi 1-bis e 16-bis, gli atenei ovvero le
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica possono attivare le iniziative di cui
all'articolo 4, comma 5, anche al fine di assicurare la
possibilita' di frequenza dei percorsi. In caso di
impossibilita' o comunque di difficolta' derivanti da
qualsiasi causa, al fine di attivare percorsi relativi alle
classi di concorso previste dal vigente ordinamento, gli
atenei ovvero le istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica stipulano, sentiti gli uffici
scolastici regionali, apposite convenzioni con istituzioni
scolastiche autonome, individuate dagli stessi uffici
scolastici, e con le fondazioni di partecipazione
istitutive degli istituti tecnici superiori.
1-sexies. Con decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono emanate disposizioni
organizzative atte a garantire, nel rispetto
dell'invarianza di spesa e dei generali vincoli di finanza
pubblica, l'accesso ai percorsi abilitanti speciali a tutti
i soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 1-ter e 16-bis
che ne facciano richiesta nelle modalita' stabilite dal
decreto medesimo e tenuto conto anche della disponibilita'
ricettiva sostenibile dalle universita'.
2. I decreti di cui (seguivano alcune parole non
ammesse al "Visto" della Corte dei conti) e all'articolo 9,
comma 3 possono prevedere, in caso di ampliamento degli
insegnamenti relativi alle classi di concorso della scuola
secondaria di secondo grado ovvero in ordine alle attivita'
di insegnamento previste dalle Indicazioni nazionali di cui
all'articolo 10, comma 3 del Regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
89, alle Linee guida emanate con direttiva ministeriale n.
65, registrata alla Corte dei conti il 20 agosto 2010 e
alle Linee guida emanate con direttiva ministeriale n. 57,
registrata alla Corte dei conti il 4 agosto 2010, ulteriori
crediti formativi universitari o accademici, per un massimo
di 24, da acquisire, ove non gia' posseduti, nel corso del
tirocinio formativo attivo in aggiunta ai crediti previsti
dalla tabella 11 ai fini dell'integrazione e del
rafforzamento delle relative competenze disciplinari.
3. I titoli di studio posseduti dai soli soggetti di
cui al comma 1, lettere a) e c) mantengono la loro
validita' ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle
graduatorie di istituto. I titoli di studio conseguiti dai
soggetti di cui al comma 1, lettera b), sono integrati dal
compimento del tirocinio formativo attivo e costituiscono
titolo di accesso al concorso e titolo di insegnamento per
le rispettive classi di concorso. A decorrere
dall'istituzione dei relativi percorsi, le tabelle 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 e 10 allegate al presente regolamento,
unitamente al compimento del tirocinio formativo attivo di
cui all'articolo 10, sostituiscono integralmente per le
relative classi di concorso i titoli previsti dal decreto
ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, e successive
integrazioni e modificazioni.
4. Gli accessi al tirocinio formativo attivo di cui al
comma 1 sono a numero programmato secondo le specifiche
indicazioni annuali adottate con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi
dell'articolo 5.
5. Le universita' e le istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica che istituiscono corsi di
tirocinio formativo attivo curano lo svolgimento della
relativa prova d'accesso. La prova, che mira a verificare
le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di
insegnamento della classe di abilitazione, si articola in
un test preliminare a carattere nazionale, in una prova
scritta e in una prova orale. I programmi delle prove e le
modalita' di svolgimento del test preliminare sono definiti
annualmente con uno o piu' decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
6. Il test preliminare comporta l'attribuzione di un
massimo di 30 punti, la prova scritta di un massimo di 30
punti e la prova orale di un massimo di 20 punti. Ulteriori
punti possono essere attribuiti per titoli di studio, di
servizio e pubblicazioni secondo le modalita' indicate nel
comma 13.
7. Il test preliminare e' una prova costituita da
domande a risposta chiusa con 4 opzioni di tipologie
diverse, incluse domande volte a verificare le competenze
linguistiche e la comprensione dei testi.
8. Per essere ammesso alla prova scritta il candidato
deve conseguire una votazione maggiore o uguale a 21/30.
9. La prova scritta, predisposta a cura delle
universita' o delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale, coreutica, consta di domande a
risposta aperta relative alle discipline oggetto di
insegnamento delle relative classi di concorso. Nel caso di
classi di concorso per l'insegnamento delle lingue
classiche sono previste prove di traduzione; nel caso di
classi di concorso per l'insegnamento dell'italiano e'
prevista una prova di analisi dei testi.
10. Per essere ammesso alla prova orale il candidato
deve conseguire una votazione maggiore o uguale a 21/30.
11. La prova orale, valutata in ventesimi, e' superata
se il candidato riporta una votazione maggiore o uguale a
15/20. La prova e' organizzata tenendo conto delle
specificita' delle varie classi di laurea. Nel caso di
classi di abilitazione per l'insegnamento delle lingue
moderne e' previsto che la prova si svolga in lingua
straniera; nel caso di classi di abilitazione affidate al
settore dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica la prova orale puo' essere sostituita da una
prova pratica.
12. Il superamento della prova orale e' condizione
imprescindibile per l'accesso al tirocinio formativo
attivo.
13. I punti riservati al servizio prestato, ai titoli
di studio e alle pubblicazioni sono cosi' suddivisi:
a) servizio prestato nelle istituzioni del sistema
nazionale dell'istruzione nella specifica classe di
concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli
insegnamenti previsti nella classe di concorso per cui si
concorre entro la data in cui e' bandita la selezione:
i) 360 giorni: 4 punti;
ii) da 361 a 540 giorni: 6 punti;
iii) da 541 a 720 giorni: 8 punti;
iv) da 721 giorni, 2 punti ogni ulteriori 180 giorni.
Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire
10 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3,
lettera b) e 9 dei crediti formativi relativi all'articolo
10, comma 3, lettere c) e d). Nel caso in cui i soggetti di
cui al presente comma svolgano attivita' di insegnamento
nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale
dell'istruzione, le convenzioni di cui all'articolo 12,
comma 1 sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove
essi prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi
del medesimo articolo , in modo da consentire l'effettivo
svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta
attivita';
b) titolo di dottore di ricerca in ambito inerente agli
specifici contenuti disciplinari della relativa classe di
abilitazione: 6 punti;
c) attivita' di ricerca scientifica sulla base di
rapporti a tempo determinato costituiti ai sensi
dell'articolo 51, comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n.
449 ovvero dell'articolo 1, comma 14 della legge 4 novembre
2005, n. 230 svolta per almeno due anni, anche non
consecutivi, in ambito inerente agli specifici contenuti
disciplinari della relativa classe di abilitazione: 4
punti. Salvo che lo impedisca l'adempimento dei rispettivi
obblighi contrattuali, i predetti soggetti possono
frequentare il tirocinio formativo attivo senza
interrompere o sospendere il rapporto con l'istituzione di
appartenenza e anche in assenza di preventiva
autorizzazione della stessa;
d) valutazione del percorso di studi e della media
degli esami di profitto della laurea magistrale,
specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma
accademico di II livello, per un massimo di 4 punti;
e) votazione della tesi di laurea magistrale,
specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma
accademico di II livello, per un massimo di 4 punti;
f) pubblicazioni o altri titoli di studio strettamente
inerenti ai contenuti disciplinari della classe di
abilitazione, questi ultimi di durata non inferiore a 60
crediti formativi universitari, per un massimo di 4 punti.
14. La graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo
attivo e' formata sommando, ai punteggi conseguiti dai
candidati che hanno superato il test preliminare, la prova
scritta e la prova orale con votazioni maggiore o uguale a
21/30 per il test, maggiore o uguale a 21/30 per la prova
scritta e maggiore o uguale a 15/20 per la prova orale, il
punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli
dai medesimi presentati. In caso di parita' di punteggio,
prevale il candidato che abbia una maggiore anzianita' di
servizio nelle istituzioni scolastiche ovvero, nel caso si
tratti di candidati che non abbiano svolto servizio,
prevale il candidato piu' giovane.
15. Ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui
all'articolo 10, comma 10, si considera la media ponderata
dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea
magistrale o della laurea specialistica o la media degli
esami di profitto della laurea di vecchio ordinamento in
base alla quale si e' avuto accesso al tirocinio formativo
attivo e degli esami di profitto sostenuti nel corso
dell'anno di tirocinio, ovvero degli esami integrativi di
cui ai commi 3 e 4, fino a un massimo di 30 punti. Il
punteggio complessivo, espresso in centesimi, e' il voto di
abilitazione all'insegnamento.
16. Le facolta' di cui all'articolo 6, comma 1, possono
attivare percorsi formativi finalizzati esclusivamente
all'acquisizione di titolo valido all'inserimento nella
seconda fascia delle graduatorie di istituto destinati ai
diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola
materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del
Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997.
L'ammissione al percorso e' subordinata al superamento di
una prova di accesso svolta secondo le modalita' di cui al
comma 5 con il conseguimento dei punteggi di cui ai commi
8, 10 e 11. Il percorso prevede il conseguimento di 60
crediti formativi finalizzati al rafforzamento delle
competenze di cui all'articolo 2. Il percorso si conclude
con un esame avente valore abilitante e che consiste nella
redazione e nella discussione di un elaborato originale, di
cui e' relatore un docente del percorso, che coordini
l'esperienza professionale pregressa con le competenze
acquisite. La commissione di abilitazione e' composta dai
docenti del percorso e da un rappresentante designato
dall'ufficio scolastico regionale. Il punteggio e' espresso
in centesimi.
16-bis. Sono ammessi al percorso di cui al comma 16,
senza la necessita' di sostenere la prova di accesso, i
soggetti ivi contemplati in possesso dei requisiti di
servizio previsti dal comma 1-ter, relativi alla scuola
dell'infanzia ovvero primaria. Ai fini del raggiungimento
dei requisiti di servizio richiesti si possono cumulare gli
anni di servizio prestati nella scuola dell'infanzia con
quelli prestati nella scuola primaria. L'aspirante opta per
il percorso relativo alla scuola dell'infanzia o per quello
relativo alla scuola primaria.
16-ter. Resta fermo il valore dei titoli conseguiti
entro i termini di cui all'articolo 2 del decreto del
Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997 quali
titoli di accesso ai concorsi per titoli ed esami, titoli
di accesso alla terza fascia delle graduatorie di istituto
e titoli validi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera
g), della legge 10 marzo 2000, n. 62.
17. Coloro che hanno superato l'esame di ammissione
alle scuole di specializzazione per l'insegnamento
secondario, che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso
la frequenza delle stesse conseguono l'abilitazione per le
classi di concorso per le quali era stata effettuata
l'iscrizione attraverso il compimento del tirocinio
formativo attivo di cui all'articolo 10 senza dover
sostenere l'esame di ammissione e con il riconoscimento
degli eventuali crediti acquisiti.
18. Per assicurare il completamento del percorso di
studi degli studenti iscritti al corso di laurea in scienze
della formazione primaria al momento dell'entrata in vigore
del presente decreto, gli insegnanti ed i dirigenti
distaccati a tempo pieno e a tempo parziale presso le
facolta' in cui si sono svolti i predetti corsi durante
l'anno accademico 2009-2010, a domanda, possono essere
confermati nell'incarico di docenza fino al completamento
dei corsi.
19. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono iscritti al corso di laurea in
scienze della formazione primaria concludono il corso di
studi e conseguono l'abilitazione all'insegnamento nella
scuola dell'infanzia e nella scuola primaria secondo la
normativa vigente all'atto dell'immatricolazione.
20. I diplomi accademici di II livello conseguiti ai
sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 82 del 7 ottobre 2004,
e del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
n. 137 del 28 settembre 2007, entro la data di entrata in
vigore del presente decreto mantengono la loro validita' ai
fini dell'insegnamento nella scuola secondaria di primo e
di secondo grado, per le classi di concorso o di
abilitazione di riferimento.
21. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono iscritti ai corsi di diploma di II
livello ad indirizzo didattico abilitante di cui al decreto
del ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 e al decreto del ministro
dell'universita' e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137
presso le istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, concludono il corso di studi secondo
la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione e
precedente l'entrata in vigore del presente decreto, con il
conseguimento del previsto titolo finale abilitante per
l'accesso all'insegnamento, limitatamente alle relative
classi di concorso o di abilitazione per le quali sono
stati ammessi.
22. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui
agli (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della
Corte dei conti) e 9, comma 3, ai fini dell'abilitazione
per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado
i settori scientifico disciplinari di scienze
dell'educazione della tabella 11 sono integrati dai
settori: M-PED/01 e M-PED/02.
23. Sino alla predisposizione degli elenchi di cui
all'articolo 12, le universita' o le istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica stipulano le
convenzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo con le
istituzioni scolastiche del sistema nazionale
dell'istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici
regionali competenti, che esercitano altresi' attivita' di
vigilanza sulle attivita' di tirocinio.
24. (comma non ammesso al "Visto" della Corte dei
conti).
25. Per la formazione degli insegnanti delle scuole
della Regione Val d'Aosta , delle scuole funzionanti nelle
Province autonome di Trento e Bolzano, delle scuole in
lingua slovena e delle scuole delle localita' ladine si
provvede con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, previa intesa
rispettivamente con la Regione Val d'Aosta, con la Regione
Friuli Venezia-Giulia e con le Province autonome di Trento
e Bolzano al fine dell'adattamento delle disposizioni
contenute nel presente decreto alle particolari situazioni
linguistiche e nel rispetto degli accordi con le
universita' e con i centri di ricerca degli altri Stati.
26. Con specifiche disposizioni si provvede ad
assicurare il coordinamento tra le disposizioni contenute
nel presente decreto e le eventuali successive modifiche
riguardanti la disciplina vigente relativa al reclutamento
del personale docente, agli ordinamenti scolastici ed al
sistema universitario e dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica.
27. Le universita' adeguano i regolamenti didattici di
ateneo alle disposizioni del presente decreto in modo da
assicurare che i relativi corsi siano attivati a partire
dall'anno accademico 2011/2012.
27-bis. I titoli di abilitazione conseguiti al termine
dei percorsi di cui al presente decreto non consentono
l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento, di cui
all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. Essi danno diritto esclusivamente all'iscrizione alla
II fascia delle graduatorie di istituto di cui all'articolo
5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13
giugno 2007, n. 131, per la specifica classe di concorso, o
ambito disciplinare, e costituiscono requisito di
ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed
esami.".
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 416, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge finanziaria 2008):
" 416. Nelle more del complessivo processo di riforma
della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti,
anche al fine di assicurare regolarita' alle assunzioni di
personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e
disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause
che determinano la formazione di precariato, con
regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione
e dal Ministro dell'universita' e della ricerca ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario da rendere entro il termine di
quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento
puo' essere comunque adottato, e' definita la disciplina
dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale e
dell'attivita' procedurale per il reclutamento del
personale docente, attraverso concorsi ordinari, con
cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente per il reclutamento del personale
docente, senza maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio
delle assunzioni. E' comunque fatta salva la validita'
delle graduatorie di cui all' articolo 1, comma 605,
lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono
abrogati l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.".
 
Art. 2
Modificazioni all'articolo 5 del d.m. n. 249 del 2010

1. All'articolo 5:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi e' determinato sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato nelle scuole del sistema educativo di istruzione e formazione, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.";
b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:
"2-bis. Ai fini della determinazione del fabbisogno di cui al comma 2, si tiene conto, per le scuole statali:
a) della programmazione regionale degli organici deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
b) del contingente di personale docente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti, nell'anno scolastico precedente.
2-ter. Il numero di posti individuato ai sensi del comma 2-bis e' maggiorato nel limite del 30 per cento per la copertura delle esigenze delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni.
2-quater. Per l'attivazione dei percorsi di cui al comma 1 si tiene conto altresi' dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.".
Note all'art. 2:
Per il testo del'articolo 5 del citato decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
n. 249 del 2010, come modificato dal presente decreto, si
vedano le note all'articolo 1.
 
Art. 3
Modificazioni all'articolo 11 del d.m. n. 249 del 2010

1. All'articolo 11 dopo il comma 5 e' inserito il seguente comma:
"5-bis. La determinazione dei contingenti dei tutor coordinatori e organizzatori avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine, i parametri di assegnazione previsti dal decreto di cui al comma 5 sono derogabili al fine di assicurare l'invarianza di spesa.".
Note all'art. 3:
Per il testo dell'articolo 11 del citato decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
n. 249 del 2010, come modificato dal presente decreto, si
vedano le note all'articolo 1.
 
Art. 4
Modificazioni all'articolo 15 del d.m. n. 249 del 2010

1. All'articolo 15:
a) al comma 1, lettera a) dopo le parole "sono in possesso dei requisiti previsti dal" sono inserite le parole "decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e dal"; le parole "modifiche e integrazioni" sono sostituite dalla parola "modificazioni";
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino all'attivazione dei percorsi formativi previsti dall'articolo 3, commi 2, lettera b), e 3, sono iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla lettera a);";
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
"1-bis. Fino all'anno accademico 2014-2015, gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sedi dei corsi biennali di secondo livello a indirizzo didattico di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137, purche' sedi di dipartimenti di didattica della musica, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, istituiscono e attivano percorsi formativi abilitanti speciali definiti dalla tabella 11-bis allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado e destinati ai soggetti di cui al comma 1-ter, nonche' i percorsi di cui al comma 16-bis relativi alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria.
1-ter. Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono partecipare i docenti non di ruolo, ivi compresi gli insegnanti tecnico pratici, che, sprovvisti di abilitazione ovvero di idoneita' alla classe di concorso per la quale chiedono di partecipare e in possesso dei requisiti previsti al comma 1, abbiano maturato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale. Il servizio prestato nei centri di formazione professionale riconducibile a insegnamenti compresi in classi di concorso e' valutato solo se prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. Ai fini del presente comma e' valido anche il servizio prestato nel sostegno. Gli aspiranti che abbiano prestato servizio in piu' anni e in piu' di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al comma 1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma e' valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, prestato per ciascun anno scolastico per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale.
1-quater. L'iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali non prevede il superamento di prove di accesso. La frequenza ai percorsi non e' compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici, inclusi i percorsi di cui al presente decreto.
1-quinquies. Al fine di assicurare l'offerta formativa di cui ai commi 1-bis e 16-bis, gli atenei ovvero le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono attivare le iniziative di cui all'articolo 4, comma 5, anche al fine di assicurare la possibilita' di frequenza dei percorsi. In caso di impossibilita' o comunque di difficolta' derivanti da qualsiasi causa, al fine di attivare percorsi relativi alle classi di concorso previste dal vigente ordinamento, gli atenei ovvero le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano, sentiti gli uffici scolastici regionali, apposite convenzioni con istituzioni scolastiche autonome, individuate dagli stessi uffici scolastici, e con le fondazioni di partecipazione istitutive degli istituti tecnici superiori,.
1-sexies. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono emanate disposizioni organizzative atte a garantire, nel rispetto dell'invarianza di spesa e dei generali vincoli di finanza pubblica, l'accesso ai percorsi abilitanti speciali a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 1-ter e 16-bis che ne facciano richiesta nelle modalita' stabilite dal decreto medesimo e tenuto conto anche della disponibilita' ricettiva sostenibile dalle universita'.";
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I titoli di studio posseduti dai soli soggetti di cui al comma 1, lettere a) e c) mantengono la loro validita' ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto. I titoli di studio conseguiti dai soggetti di cui al comma 1, lettera b), sono integrati dal compimento del tirocinio formativo attivo e costituiscono titolo di accesso al concorso e titolo di insegnamento per le rispettive classi di concorso. A decorrere dall'istituzione dei relativi percorsi, le tabelle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 allegate al presente regolamento, unitamente al compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10, sostituiscono integralmente per le relative classi di concorso i titoli previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, e successive integrazioni e modificazioni.";
e) al comma 4 dopo le parole "articolo 5" sono soppresse le parole "comma 1";
f) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica che istituiscono corsi di tirocinio formativo attivo curano lo svolgimento della relativa prova d'accesso. La prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione, si articola in un test preliminare a carattere nazionale, in una prova scritta e in una prova orale. I programmi delle prove e le modalita' di svolgimento del test preliminare sono definiti annualmente con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.";
g) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Il test preliminare comporta l'attribuzione di un massimo di 30 punti, la prova scritta di un massimo di 30 punti e la prova orale di un massimo di 20 punti. Ulteriori punti possono essere attribuiti per titoli di studio, di servizio e pubblicazioni secondo le modalita' indicate nel comma 13.";
h) al comma 7 il secondo e terzo periodo sono soppressi;
i) il primo periodo del comma 16 e' sostituito dal seguente:
"Le facolta' di cui all'articolo 6, comma 1, possono attivare percorsi formativi finalizzati esclusivamente all'acquisizione di titolo valido all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto destinati ai diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997."
l) dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti commi:
"16-bis. Sono ammessi al percorso di cui al comma 16, senza la necessita' di sostenere la prova di accesso, i soggetti ivi contemplati in possesso dei requisiti di servizio previsti dal comma 1-ter, relativi alla scuola dell'infanzia ovvero primaria. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di servizio richiesti si possono cumulare gli anni di servizio prestati nella scuola dell'infanzia con quelli prestati nella scuola primaria. L'aspirante opta per il percorso relativo alla scuola dell'infanzia o per quello relativo alla scuola primaria.
16-ter. Resta fermo il valore dei titoli conseguiti entro i termini di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997 quali titoli di accesso ai concorsi per titoli ed esami, titoli di accesso alla terza fascia delle graduatorie di istituto e titoli validi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n. 62.";
m) dopo il comma 27 e' inserito il seguente comma:
"27-bis. I titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Essi danno diritto esclusivamente all'iscrizione alla II fascia delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami.".
2. Al d.m. n. 249 del 2010 e' aggiunta in fine la seguente tabella 11-bis:

"Tabella 11-bis
(art. 15, comma 1-bis)

La presente tabella definisce i percorsi di cui all'articolo 15, comma 1-bis.
I percorsi sono distinti per ciascuna classe di concorso e prevedono il conseguimento di 41 crediti formativi universitari ovvero accademici (di seguito crediti formativi), considerando assolti i 19 crediti formativi relativi al tirocinio previsti dalla tabella 11 in virtu' dei particolari requisiti di servizio di cui all'articolo 15, commi 3 e 4.
I crediti formativi sono indirizzati:
a) alla verifica e al consolidamento della conoscenza delle discipline oggetto di insegnamento della classe di concorso e al perfezionamento delle relative competenze didattiche, anche alla luce della revisione dei percorsi ordinamentali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, 15 marzo 2010 n. 87, n. 88 e n. 89 e alle relative Indicazioni nazionali e Linee guida;
b) all'acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 (2006/962/CE). In particolare dette competenze attengono alla capacita' di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l'utilizzo dei contenuti digitali e, piu' in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali i contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l'accessibilita';
c) all'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilita' secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.
Gli abilitati del percorso speciale abilitante devono dimostrare:
a) di possedere le competenze di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
b) di aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e di possedere la capacita' di proporle nel modo piu' adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto;
c) di essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti, adeguando i tempi e le modalita' alla classe e scegliendo di volta in volta gli strumenti piu' adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo), con particolare riferimento alle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
d) di aver acquisito capacita' pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali;
e) di aver acquisito capacita' di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilita' organizzative.
I corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30 in ciascuno degli insegnamenti previsti dai percorsi accedono all'esame finale.
La commissione di abilitazione e' composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti tecnici, i dirigenti scolastici o i docenti con almeno 5 anni di insegnamento a tempo indeterminato sulla specifica classe di concorso. Il punteggio di abilitazione e' espresso in centesimi.
Il percorso si conclude con un esame finale, avente valore abilitante per la relativa classe di concorso, che consiste nella redazione, nell'illustrazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui e' relatore un docente del percorso, che coordini l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. Nel corso dell'esame il candidato dimostra altresi' la piena padronanza delle discipline oggetto d'insegnamento e il possesso delle competenze di cui al presente allegato, anche con riferimento alle norme principali che governano le istituzioni scolastiche. Un risultato inferiore a 60 centesimi comporta il non conseguimento dell'abilitazione.


|===================================================================| | QUADRO DEI CREDITI FORMATIVI | |===================|======================|========================| | Crediti formativi | Attivita' formative | Settori scientifico | | | | disciplinari | |===================|======================|========================| | | | M-PED/03 Didattica e | | | | pedagogia speciale; | | | Didattica generale | M-PED/04 Pedagogia | | 15 cfu | e didattica speciale | sperimentale. Almeno | | | | 6 CFU di didattica | | | | e pedagogia speciale | | | | rivolti ai bisogni | | | | educativi speciali. | |-------------------|----------------------|------------------------| | | Didattica delle | SSD o SAD | | | discipline oggetto | delle discipline | | 18 cfu /cfa | di insegnamento | | | | delle classi di | | | | concorso | | |-------------------|----------------------|------------------------| | | | M-PED/03 Didattica e | | | | pedagogia speciale; | | | | ABST59 Pedagogia e | | | | didattica dell'arte; | | | | CODD/4 Pedagogia | | | Laboratori | musicale per Didattica | | 3 cfu/ cfa | di tecnologie | della musica. | | | didattiche | Gli insegnamenti sono | | | | destinati all'utilizzo | | | | delle tecnologie | | | | dell'informazione e | | | | della comunicazione | | | | per la didattica | |-------------------|----------------------|------------------------| | 5 cfu | Elaborato finale | | |===================|======================|========================| | Totale 41 cfu | | | |===================|======================|========================|

"


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 marzo 2013

Il Ministro: Profumo

Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 10, foglio n. 59
Note all'art. 4:
Per il testo vigente dell'articolo 15 del citato
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 249 del 2010, come modificato dal presente
decreto, si vedano le note all'articolo 1.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone