Gazzetta n. 155 del 4 luglio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 25 marzo 2013, n. 81 |
Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249, concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visti gli articoli 33, sesto comma e 117, secondo comma, lett. n), e sesto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, recante norme in materia di reclutamento del personale della scuola; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli ordinamenti didattici universitari, e in particolare gli articoli 3 e 4; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; Visto il combinato disposto dei citati articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 cit., in base al quale l'abilitazione all'insegnamento costituisce titolo di ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, e successive modificazioni; Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e in particolare l'articolo 19 che individua, fra i livelli essenziali dei requisiti dei docenti che insegnano nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, "il possesso di abilitazione all'insegnamento"; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania, da cui si desume il principio generale della valorizzazione della esperienza professionale maturata; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'articolo 64, comma 4-ter, che sospende, dall'anno accademico 2008/2009 e fino al completamento del processo di razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso, le procedure per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" (di seguito d.m. n. 249 del 2010), e in particolare gli articoli 5, 11 e 15, concernenti la disciplina degli accessi ai percorsi di tirocinio formativo attivo per gli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado nonche' della fase transitoria nel passaggio dal vecchio al nuovo regime; Visto il parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 18 gennaio 2010, con il quale e' stata ritenuta meritevole di approfondimento la questione, gia' sollevata dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nell'adunanza del 22 giugno 2009, del riconoscimento del servizio prestato presso le istituzioni scolastiche ai fini dell'accesso al tirocinio formativo attivo, con il suggerimento all'Amministrazione di tener conto, nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo regime, dell'esperienza professionale maturata dai docenti a tempo determinato, ferma restando la possibilita' di fissare presupposti e limiti di tale rilevanza e di graduarne gli effetti; Visto il parere reso in via definitiva dal medesimo Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 marzo 2010, con il quale, pur essendo stata rimessa la questione al responsabile esercizio della discrezionalita' spettante all'amministrazione, sono state ritenute non del tutto persuasive le argomentazioni svolte dal Ministero circa l'impossibilita' di prevedere, in via transitoria, un accesso automatico al tirocinio formativo attivo da parte di chi sia in possesso di un'anzianita' minima di servizio; Considerato che, ai sensi degli articoli 5 e 15, comma 4, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 249 del 2010, l'accesso ai percorsi formativi e' determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, deliberato ai sensi dell'articolo 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, maggiorato nel limite del 30 per cento in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione e tenendo conto dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica; Considerato che in base al citato articolo 39 l. n. 449 del 1997 la rilevazione del predetto fabbisogno di personale e' operata esclusivamente in funzione della copertura di posti vacanti e disponibili, in correlazione al previsto turn over del successivo triennio, ma non tiene conto delle disponibilita' temporanee che si verificano nel sistema nazionale di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, che comportano comunque ricorso ad assunzioni con contratto a tempo determinato per far fronte alle effettive esigenze di funzionamento del sistema; Considerato inoltre, che la maggiorazione, nel limite del 30 per cento, prevista dal menzionato articolo 5, comma 2, d.m. n. 249 del 2010 e' insufficiente a coprire le suddette disponibilita' temporanee; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 14 marzo 2012, n. 31, che, in attuazione dei citati articoli 5 e 15, per l'anno accademico 2011/2012 ha stabilito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di tirocinio formativo attivo per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado; Preso atto che l'articolo 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 249 del 2010 non ha previsto un accesso automatico al tirocinio formativo attivo da parte di chi sia in possesso di una adeguata anzianita' di servizio prestato nelle istituzioni scolastiche, come gia' rilevato espressamente nel suindicato parere del Consiglio di Stato; Ravvisata, in base alle considerazioni svolte, la necessita' di rivalutare le questioni afferenti alla programmazione degli accessi e all'adeguata considerazione del servizio prestato senza il possesso del prescritto titolo di abilitazione; Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 4 luglio 2012 e valutato di conformarsi parzialmente al predetto parere in relazione: a) alla proposta di introduzione di una lettera d) all'articolo 15, comma 1-ter, in quanto il cumulo, nello stesso anno, di servizi di tipologia diversa non offre le necessarie garanzie di qualita' e continuita' del medesimo che costituiscono il necessario presupposto all'istituzione dei percorsi per quanto sostenuto in premessa; b) all'ampliamento agli "enti di formazione accreditati dal MIUR" della possibilita' di istituire convenzioni con le istituzioni universitarie ed AFAM, ritenendo sufficienti le modifiche introdotte; c) all'equiparazione della durata del percorso formativo per i diplomati magistrali a 41 crediti formativi universitari, in quanto gia' i predetti percorsi rappresentano una drastica riduzione dei percorsi ordinamentali attualmente previsti in cinque anni; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 12 settembre 2012, e ritenuto di non conformarsi alla proposta di modifica alla valutazione dei titoli di servizio di cui all'articolo 15, comma 13, lettera a), in quanto i percorsi abilitanti speciali rivestono un carattere straordinario e limitato, mentre e' ordinamentale la scelta di valorizzare i titoli di servizio; Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari, espresso nell'adunanza n. 13 del 28 settembre 2012; Visto il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, espresso nell'adunanza del 12 ottobre 2012, e ritenuto di non conformarsi alle proposte di modifica alla tabella 11-bis, in quanto i settori accademici indicati non consentono l'acquisizione delle competenze previste, ma di recepire le modifiche atte a rendere la predetta tabella compatibile con le istituzioni dell'Afam; Sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 6 dicembre 2012; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 10 gennaio 2013; Acquisiti i pareri delle Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia, espressi, rispettivamente, il 29 gennaio 2013 e il 6 febbraio 2013; Ritenuto di non poter accogliere le seguenti condizioni formulate dalla VII Commissione della Camera dei deputati: n. 1, in quanto la definizione dei punteggi da attribuire ai diversi percorsi di abilitazione nella fase di inserimento nelle graduatorie di istituto e' materia non appartenente a questo provvedimento, i cui confini sono delimitati dalla norma di delega, ma rientra in un diverso regolamento disciplinante il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo; n. 4, in quanto i requisiti di servizio vanno riferiti all'anno scolastico antecedente l'attivazione dei percorsi speciali prevista a decorrere dall'anno accademico 2012-2013, al fine di consentire il contestuale svolgimento con i percorsi di abilitazione ordinamentali, gia' avviati a decorrere dal medesimo anno; n. 5, in quanto il percorso speciale di abilitazione non prevede la presenza di figure tutoriali; Ritenuto di accogliere la condizione n. 2 della VII Commissione della Camera dei deputati nei limiti consentiti dalla normativa vigente e di considerare soddisfatta la condizione n. 3, in quanto l'attivazione dei percorsi speciali abilitanti e' gia' implicitamente estesa al comparto Afam; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 1573 del 6 marzo 2013;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento modifica gli articoli 5, 11 e 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e ricerca 10 settembre 2010, n. 249, concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244". Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
Il testo del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 (Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), e' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 31 gennaio 2011, n. 24 S.O.
Note alle premesse:
Si riporta il testo dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione: "Art. 33. (Omissis). Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. ". L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Il testo del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417 (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1990, n. 1. Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari): "Art. 3.Diploma di laurea. 1. Il corso di laurea si svolge nelle facolta', ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore. 2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, e' preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresi' titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istruzioni educative dello Stato.. Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facolta' presso cui le necessarie competenze sono disponibili. 3. 4. 5. 6. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalita', di concerto altresi' con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e con gli altri Ministri interessati, sono individuati i profili professionali per i quali, salvo le eventuali e opportune integrazioni, il diploma di laurea di cui al comma 2 e' titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attivita', nonche' le qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali il diploma di laurea costituisce titolo per l'accesso. 7. 8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalita' per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio." "Art. 4.Diploma di specializzazione. 1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162. 2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facolta' ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facolta' di magistero, le universita' provvedono alla formazione, anche attraverso attivita' di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie. 2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8. 3. 4. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalita', di concerto altresi' con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di cui al comma 2 che in relazione a specifici profili professionali danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego.". Il testo del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. Si riporta il testo dell'articolo 402 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994: "Art. 402.Requisiti generali di ammissione. 1. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e' richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare; c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali e' sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore. 2. Per le classi di concorso per le quali e' prevista l'ammissione sulla base dei titoli artistico-professionali e artistici, si tiene conto dei titoli medesimi in luogo del titolo di studio. L'accertamento dei titoli, qualora non sia gia' avvenuto, e' operato dalla medesima commissione giudicatrice del concorso, prima dell'inizio delle prove di esame. 3. Per l'ammissione agli esami di concorso a cattedre di insegnamento dell'educazione musicale sono validi anche gli attestati finali di corsi musicali straordinari di durata complessiva di studi non inferiore a sette anni svolti presso i Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati. Gli attestati rilasciati, a decorrere dal 1990, sono validi soltanto se conseguiti all'esito di corsi i cui programmi abbiano ottenuto l'approvazione ministeriale. 4. Alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda e', altresi', richiesto il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato. 5. Si applicano le deroghe e le elevazioni del limite di eta' previste dalle norme vigenti. 6. Non si applica alcun limite di eta' per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami al solo fine del conseguimento dell'abilitazione. Non si applica alcun limite di eta' per la partecipazione ai concorsi per soli titoli.". La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e' stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. Il testo della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1999, n. 107. Il testo della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), e' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 21 marzo 2000, n. 67. Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53): "Art. 19. Livelli essenziali dei requisiti dei docenti. 1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei requisiti dei docenti, che le attivita' educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento e ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.". Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), e' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O. Si riporta il testo dell'articolo 64, comma 4-ter, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria): "Art. 64. Disposizioni in materia di organizzazione scolastica (Omissis). 4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le universita' sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4. (Omissis).". Per i riferimenti al citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 249 del 2010, si vedano le note al titolo. Si riporta il testo dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica): "Art. 39. Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time. 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'articolo 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002. 2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno. 3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita' e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali. 3-ter. 4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita' di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a 15. 5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unita' di personale. 6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di 300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unita' al Servizio ispettivo. 7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalita': a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze; b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale e' determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalita', avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale; c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare; d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali; e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola procedura concorsuale. 9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'articolo 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'articolo 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'articolo 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalita' destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di carattere oggettivo. 11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli. 12. ....( Sostituisce il comma 47 dell'art. 1, L. 23 dicembre 1996, n. 662). 13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione. 14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni. 15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalita', anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11. 16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia' espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998. 18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non puo' essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale. 18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale. 20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3. 20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita' restano ferme le disposizioni dell'articolo 51. 20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', sono destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite. 21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'. 22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se piu' favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi. 23. All'articolo 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. 24. 25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'articolo 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del dipendente. 27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo. 28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il segreto d'ufficio.". Il testo del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 14 marzo 2012, n. 31 (Definizione dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per l'anno accademico 2011-2012), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2012, n. 68.
Note all'art. 1: Il testo degli articoli 5, 11 e 15 del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 249del 2010, come modificati dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 5. Programmazione degli accessi 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca definisce annualmente con proprio decreto la programmazione degli accessi ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13. 2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi e' determinato sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato nelle scuole del sistema educativo di istruzione e formazione, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. 2-bis. Ai fini della determinazione del fabbisogno di cui al comma 2, si tiene conto, per le scuole statali: a) della programmazione regionale degli organici deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; b) del contingente di personale docente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti, nell'anno scolastico precedente. 2-ter. Il numero di posti individuato ai sensi del comma 2-bis e' maggiorato nel limite del 30 per cento per la copertura delle esigenze delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni. 2-quater. Per l'attivazione dei percorsi di cui al comma 1 si tiene conto altresi' dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica. 3. Le modalita' di svolgimento, la valorizzazione del servizio eventualmente svolto e di particolari titoli accademici, e le caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13 sono definite con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca." Art. 11. Docenti tutor 1. Per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio le facolta' di riferimento si avvalgono di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Ai predetti docenti sono affidati compiti tutoriali, in qualita' di: a) tutor coordinatori; b) tutor dei tirocinanti. 2. Ai tutor coordinatori e' affidato il compito di: a) orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti; b) provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attivita' di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attivita' di tirocinio; c) supervisionare e valutare le attivita' del tirocinio diretto e indiretto; d) seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attivita' in classe. 3. I tutor dei tirocinanti hanno il compito di orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attivita' e pratiche in classe, di accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti. I docenti chiamati a svolgere i predetti compiti sono designati dai coordinatori didattici e dai dirigenti scolastici preposti alle scuole iscritte nell'elenco di cui all'articolo 12, tra i docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato nelle medesime istituzioni e che ne abbiano fatto domanda. 4. I corsi di laurea magistrale di cui all'articolo 6 si avvalgono altresi' di tutor organizzatori, cui e' assegnato il compito di: a) organizzare e gestire i rapporti tra le universita', le istituzioni scolastiche e i relativi dirigenti scolastici; b) gestire tutte le attivita' amministrative legate ai distacchi dei tutor coordinatori, al rapporto con le scuole e con l'Ufficio scolastico regionale, al rapporto con gli studenti e alle attivita' di tirocinio in generale; c) coordinare la distribuzione degli studenti nelle diverse scuole; d) assegnare ai tutor coordinatori, di anno in anno, il contingente di studenti da seguire nel percorso di tirocinio. 5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui ai commi 2 e 4 e la loro ripartizione tra le facolta' o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di riferimento, nonche' i criteri di selezione degli aspiranti ai predetti compiti. Sulla base dei criteri di selezione stabiliti, e nei limiti dei contingenti ad esse assegnati, le facolta' di riferimento provvedono all'indizione ed allo svolgimento delle selezioni. La facolta' provvede all'affidamento dell'incarico tutoriale, che ha una durata massima di quattro anni, non e' consecutivamente rinnovabile ed e' prorogabile solo per un ulteriore anno. L'incarico e' soggetto a conferma annuale secondo quanto previsto al comma 7. Il suo svolgimento comporta, per i tutor coordinatori, un esonero parziale dall'insegnamento e, per i tutor organizzatori, l'esonero totale dall'insegnamento stesso. 5-bis. La determinazione dei contingenti dei tutor coordinatori e organizzatori avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine, i parametri di assegnazione previsti dal decreto di cui al comma 5 sono derogabili al fine di assicurare l'invarianza di spesa. 6. I tutor coordinatori e i tutor organizzatori rispondono, nello svolgimento dei loro compiti, al consiglio di facolta'. 7. Il consiglio di facolta' procede annualmente alla conferma o alla revoca dei tutor coordinatori e dei tutor organizzatori sulla base dei seguenti parametri: a) conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo; b) gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti; c) gestione dei rapporti con l'istituzione universitaria; d) gestione dei casi a rischio. 8. Il consiglio di facolta' puo' predisporre, per i tirocinanti, questionari di valutazione dell'esperienza svolta, i cui risultati sono utilizzati anche ai fini della conferma. I risultati delle elaborazioni dei dati raccolti con i questionari sono pubblici." "Art. 15. Norme transitorie e finali 1. Conseguono l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, mediante il compimento del solo tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10: a) coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e i possessori di laurea magistrale che, secondo l'allegato 2 al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 26 luglio 2007 e successive modificazioni, e' corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22; b) coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino all'attivazione dei percorsi formativi previsti dall'articolo 3, commi 2, lettera b), e 3, sono iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla lettera a); c) per le classi di concorso A029 e A030, i soggetti in possesso del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) gia' valido per l'accesso all'insegnamento di educazione fisica. 1-bis. Fino all'anno accademico 2014-2015, gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sedi dei corsi biennali di secondo livello a indirizzo didattico di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137, purche' sedi di dipartimenti di didattica della musica, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, istituiscono e attivano percorsi formativi abilitanti speciali definiti dalla tabella 11-bis allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado e destinati ai soggetti di cui al comma 1-ter, nonche' i percorsi di cui al comma 16-bis relativi alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria. 1-ter. Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono partecipare i docenti non di ruolo, ivi compresi gli insegnanti tecnico pratici, che, sprovvisti di abilitazione ovvero di idoneita' alla classe di concorso per la quale chiedono di partecipare e in possesso dei requisiti previsti al comma 1, abbiano maturato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale. Il servizio prestato nei centri di formazione professionale riconducibile a insegnamenti compresi in classi di concorso e' valutato solo se prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. Ai fini del presente comma e' valido anche il servizio prestato nel sostegno. Gli aspiranti che abbiano prestato servizio in piu' anni e in piu' di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al comma 1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma e' valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, prestato per ciascun anno scolastico per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale. 1-quater. L'iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali non prevede il superamento di prove di accesso. La frequenza ai percorsi non e' compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici, inclusi i percorsi di cui al presente decreto. 1-quinquies. Al fine di assicurare l'offerta formativa di cui ai commi 1-bis e 16-bis, gli atenei ovvero le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono attivare le iniziative di cui all'articolo 4, comma 5, anche al fine di assicurare la possibilita' di frequenza dei percorsi. In caso di impossibilita' o comunque di difficolta' derivanti da qualsiasi causa, al fine di attivare percorsi relativi alle classi di concorso previste dal vigente ordinamento, gli atenei ovvero le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano, sentiti gli uffici scolastici regionali, apposite convenzioni con istituzioni scolastiche autonome, individuate dagli stessi uffici scolastici, e con le fondazioni di partecipazione istitutive degli istituti tecnici superiori. 1-sexies. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono emanate disposizioni organizzative atte a garantire, nel rispetto dell'invarianza di spesa e dei generali vincoli di finanza pubblica, l'accesso ai percorsi abilitanti speciali a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 1-ter e 16-bis che ne facciano richiesta nelle modalita' stabilite dal decreto medesimo e tenuto conto anche della disponibilita' ricettiva sostenibile dalle universita'. 2. I decreti di cui (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) e all'articolo 9, comma 3 possono prevedere, in caso di ampliamento degli insegnamenti relativi alle classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado ovvero in ordine alle attivita' di insegnamento previste dalle Indicazioni nazionali di cui all'articolo 10, comma 3 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, alle Linee guida emanate con direttiva ministeriale n. 65, registrata alla Corte dei conti il 20 agosto 2010 e alle Linee guida emanate con direttiva ministeriale n. 57, registrata alla Corte dei conti il 4 agosto 2010, ulteriori crediti formativi universitari o accademici, per un massimo di 24, da acquisire, ove non gia' posseduti, nel corso del tirocinio formativo attivo in aggiunta ai crediti previsti dalla tabella 11 ai fini dell'integrazione e del rafforzamento delle relative competenze disciplinari. 3. I titoli di studio posseduti dai soli soggetti di cui al comma 1, lettere a) e c) mantengono la loro validita' ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto. I titoli di studio conseguiti dai soggetti di cui al comma 1, lettera b), sono integrati dal compimento del tirocinio formativo attivo e costituiscono titolo di accesso al concorso e titolo di insegnamento per le rispettive classi di concorso. A decorrere dall'istituzione dei relativi percorsi, le tabelle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 allegate al presente regolamento, unitamente al compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10, sostituiscono integralmente per le relative classi di concorso i titoli previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, e successive integrazioni e modificazioni. 4. Gli accessi al tirocinio formativo attivo di cui al comma 1 sono a numero programmato secondo le specifiche indicazioni annuali adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'articolo 5. 5. Le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica che istituiscono corsi di tirocinio formativo attivo curano lo svolgimento della relativa prova d'accesso. La prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione, si articola in un test preliminare a carattere nazionale, in una prova scritta e in una prova orale. I programmi delle prove e le modalita' di svolgimento del test preliminare sono definiti annualmente con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 6. Il test preliminare comporta l'attribuzione di un massimo di 30 punti, la prova scritta di un massimo di 30 punti e la prova orale di un massimo di 20 punti. Ulteriori punti possono essere attribuiti per titoli di studio, di servizio e pubblicazioni secondo le modalita' indicate nel comma 13. 7. Il test preliminare e' una prova costituita da domande a risposta chiusa con 4 opzioni di tipologie diverse, incluse domande volte a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi. 8. Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una votazione maggiore o uguale a 21/30. 9. La prova scritta, predisposta a cura delle universita' o delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale, coreutica, consta di domande a risposta aperta relative alle discipline oggetto di insegnamento delle relative classi di concorso. Nel caso di classi di concorso per l'insegnamento delle lingue classiche sono previste prove di traduzione; nel caso di classi di concorso per l'insegnamento dell'italiano e' prevista una prova di analisi dei testi. 10. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire una votazione maggiore o uguale a 21/30. 11. La prova orale, valutata in ventesimi, e' superata se il candidato riporta una votazione maggiore o uguale a 15/20. La prova e' organizzata tenendo conto delle specificita' delle varie classi di laurea. Nel caso di classi di abilitazione per l'insegnamento delle lingue moderne e' previsto che la prova si svolga in lingua straniera; nel caso di classi di abilitazione affidate al settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica la prova orale puo' essere sostituita da una prova pratica. 12. Il superamento della prova orale e' condizione imprescindibile per l'accesso al tirocinio formativo attivo. 13. I punti riservati al servizio prestato, ai titoli di studio e alle pubblicazioni sono cosi' suddivisi: a) servizio prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione nella specifica classe di concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di concorso per cui si concorre entro la data in cui e' bandita la selezione: i) 360 giorni: 4 punti; ii) da 361 a 540 giorni: 6 punti; iii) da 541 a 720 giorni: 8 punti; iv) da 721 giorni, 2 punti ogni ulteriori 180 giorni. Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire 10 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettera b) e 9 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettere c) e d). Nel caso in cui i soggetti di cui al presente comma svolgano attivita' di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, le convenzioni di cui all'articolo 12, comma 1 sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi del medesimo articolo , in modo da consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta attivita'; b) titolo di dottore di ricerca in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: 6 punti; c) attivita' di ricerca scientifica sulla base di rapporti a tempo determinato costituiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ovvero dell'articolo 1, comma 14 della legge 4 novembre 2005, n. 230 svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: 4 punti. Salvo che lo impedisca l'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali, i predetti soggetti possono frequentare il tirocinio formativo attivo senza interrompere o sospendere il rapporto con l'istituzione di appartenenza e anche in assenza di preventiva autorizzazione della stessa; d) valutazione del percorso di studi e della media degli esami di profitto della laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti; e) votazione della tesi di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti; f) pubblicazioni o altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione, questi ultimi di durata non inferiore a 60 crediti formativi universitari, per un massimo di 4 punti. 14. La graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo attivo e' formata sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato il test preliminare, la prova scritta e la prova orale con votazioni maggiore o uguale a 21/30 per il test, maggiore o uguale a 21/30 per la prova scritta e maggiore o uguale a 15/20 per la prova orale, il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli dai medesimi presentati. In caso di parita' di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianita' di servizio nelle istituzioni scolastiche ovvero, nel caso si tratti di candidati che non abbiano svolto servizio, prevale il candidato piu' giovane. 15. Ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui all'articolo 10, comma 10, si considera la media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o della laurea specialistica o la media degli esami di profitto della laurea di vecchio ordinamento in base alla quale si e' avuto accesso al tirocinio formativo attivo e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell'anno di tirocinio, ovvero degli esami integrativi di cui ai commi 3 e 4, fino a un massimo di 30 punti. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, e' il voto di abilitazione all'insegnamento. 16. Le facolta' di cui all'articolo 6, comma 1, possono attivare percorsi formativi finalizzati esclusivamente all'acquisizione di titolo valido all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto destinati ai diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997. L'ammissione al percorso e' subordinata al superamento di una prova di accesso svolta secondo le modalita' di cui al comma 5 con il conseguimento dei punteggi di cui ai commi 8, 10 e 11. Il percorso prevede il conseguimento di 60 crediti formativi finalizzati al rafforzamento delle competenze di cui all'articolo 2. Il percorso si conclude con un esame avente valore abilitante e che consiste nella redazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui e' relatore un docente del percorso, che coordini l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. La commissione di abilitazione e' composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale. Il punteggio e' espresso in centesimi. 16-bis. Sono ammessi al percorso di cui al comma 16, senza la necessita' di sostenere la prova di accesso, i soggetti ivi contemplati in possesso dei requisiti di servizio previsti dal comma 1-ter, relativi alla scuola dell'infanzia ovvero primaria. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di servizio richiesti si possono cumulare gli anni di servizio prestati nella scuola dell'infanzia con quelli prestati nella scuola primaria. L'aspirante opta per il percorso relativo alla scuola dell'infanzia o per quello relativo alla scuola primaria. 16-ter. Resta fermo il valore dei titoli conseguiti entro i termini di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997 quali titoli di accesso ai concorsi per titoli ed esami, titoli di accesso alla terza fascia delle graduatorie di istituto e titoli validi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n. 62. 17. Coloro che hanno superato l'esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse conseguono l'abilitazione per le classi di concorso per le quali era stata effettuata l'iscrizione attraverso il compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10 senza dover sostenere l'esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti. 18. Per assicurare il completamento del percorso di studi degli studenti iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, gli insegnanti ed i dirigenti distaccati a tempo pieno e a tempo parziale presso le facolta' in cui si sono svolti i predetti corsi durante l'anno accademico 2009-2010, a domanda, possono essere confermati nell'incarico di docenza fino al completamento dei corsi. 19. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria concludono il corso di studi e conseguono l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione. 20. I diplomi accademici di II livello conseguiti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 82 del 7 ottobre 2004, e del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 137 del 28 settembre 2007, entro la data di entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validita' ai fini dell'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per le classi di concorso o di abilitazione di riferimento. 21. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ai corsi di diploma di II livello ad indirizzo didattico abilitante di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 e al decreto del ministro dell'universita' e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137 presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, concludono il corso di studi secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione e precedente l'entrata in vigore del presente decreto, con il conseguimento del previsto titolo finale abilitante per l'accesso all'insegnamento, limitatamente alle relative classi di concorso o di abilitazione per le quali sono stati ammessi. 22. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui agli (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) e 9, comma 3, ai fini dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado i settori scientifico disciplinari di scienze dell'educazione della tabella 11 sono integrati dai settori: M-PED/01 e M-PED/02. 23. Sino alla predisposizione degli elenchi di cui all'articolo 12, le universita' o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano le convenzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresi' attivita' di vigilanza sulle attivita' di tirocinio. 24. (comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti). 25. Per la formazione degli insegnanti delle scuole della Regione Val d'Aosta , delle scuole funzionanti nelle Province autonome di Trento e Bolzano, delle scuole in lingua slovena e delle scuole delle localita' ladine si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa rispettivamente con la Regione Val d'Aosta, con la Regione Friuli Venezia-Giulia e con le Province autonome di Trento e Bolzano al fine dell'adattamento delle disposizioni contenute nel presente decreto alle particolari situazioni linguistiche e nel rispetto degli accordi con le universita' e con i centri di ricerca degli altri Stati. 26. Con specifiche disposizioni si provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente decreto e le eventuali successive modifiche riguardanti la disciplina vigente relativa al reclutamento del personale docente, agli ordinamenti scolastici ed al sistema universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. 27. Le universita' adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni del presente decreto in modo da assicurare che i relativi corsi siano attivati a partire dall'anno accademico 2011/2012. 27-bis. I titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Essi danno diritto esclusivamente all'iscrizione alla II fascia delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami.". Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2008): " 416. Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarita' alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento puo' essere comunque adottato, e' definita la disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale e dell'attivita' procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. E' comunque fatta salva la validita' delle graduatorie di cui all' articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.". |
| Art. 2 Modificazioni all'articolo 5 del d.m. n. 249 del 2010
1. All'articolo 5: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi e' determinato sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato nelle scuole del sistema educativo di istruzione e formazione, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione."; b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi: "2-bis. Ai fini della determinazione del fabbisogno di cui al comma 2, si tiene conto, per le scuole statali: a) della programmazione regionale degli organici deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; b) del contingente di personale docente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti, nell'anno scolastico precedente. 2-ter. Il numero di posti individuato ai sensi del comma 2-bis e' maggiorato nel limite del 30 per cento per la copertura delle esigenze delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni. 2-quater. Per l'attivazione dei percorsi di cui al comma 1 si tiene conto altresi' dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.". Note all'art. 2: Per il testo del'articolo 5 del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 249 del 2010, come modificato dal presente decreto, si vedano le note all'articolo 1. |
| Art. 3 Modificazioni all'articolo 11 del d.m. n. 249 del 2010
1. All'articolo 11 dopo il comma 5 e' inserito il seguente comma: "5-bis. La determinazione dei contingenti dei tutor coordinatori e organizzatori avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine, i parametri di assegnazione previsti dal decreto di cui al comma 5 sono derogabili al fine di assicurare l'invarianza di spesa.". Note all'art. 3: Per il testo dell'articolo 11 del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 249 del 2010, come modificato dal presente decreto, si vedano le note all'articolo 1. |
| Art. 4 Modificazioni all'articolo 15 del d.m. n. 249 del 2010
1. All'articolo 15: a) al comma 1, lettera a) dopo le parole "sono in possesso dei requisiti previsti dal" sono inserite le parole "decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e dal"; le parole "modifiche e integrazioni" sono sostituite dalla parola "modificazioni"; b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino all'attivazione dei percorsi formativi previsti dall'articolo 3, commi 2, lettera b), e 3, sono iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla lettera a);"; c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi: "1-bis. Fino all'anno accademico 2014-2015, gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sedi dei corsi biennali di secondo livello a indirizzo didattico di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137, purche' sedi di dipartimenti di didattica della musica, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, istituiscono e attivano percorsi formativi abilitanti speciali definiti dalla tabella 11-bis allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado e destinati ai soggetti di cui al comma 1-ter, nonche' i percorsi di cui al comma 16-bis relativi alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria. 1-ter. Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono partecipare i docenti non di ruolo, ivi compresi gli insegnanti tecnico pratici, che, sprovvisti di abilitazione ovvero di idoneita' alla classe di concorso per la quale chiedono di partecipare e in possesso dei requisiti previsti al comma 1, abbiano maturato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale. Il servizio prestato nei centri di formazione professionale riconducibile a insegnamenti compresi in classi di concorso e' valutato solo se prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. Ai fini del presente comma e' valido anche il servizio prestato nel sostegno. Gli aspiranti che abbiano prestato servizio in piu' anni e in piu' di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al comma 1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma e' valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, prestato per ciascun anno scolastico per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale. 1-quater. L'iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali non prevede il superamento di prove di accesso. La frequenza ai percorsi non e' compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici, inclusi i percorsi di cui al presente decreto. 1-quinquies. Al fine di assicurare l'offerta formativa di cui ai commi 1-bis e 16-bis, gli atenei ovvero le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono attivare le iniziative di cui all'articolo 4, comma 5, anche al fine di assicurare la possibilita' di frequenza dei percorsi. In caso di impossibilita' o comunque di difficolta' derivanti da qualsiasi causa, al fine di attivare percorsi relativi alle classi di concorso previste dal vigente ordinamento, gli atenei ovvero le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano, sentiti gli uffici scolastici regionali, apposite convenzioni con istituzioni scolastiche autonome, individuate dagli stessi uffici scolastici, e con le fondazioni di partecipazione istitutive degli istituti tecnici superiori,. 1-sexies. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono emanate disposizioni organizzative atte a garantire, nel rispetto dell'invarianza di spesa e dei generali vincoli di finanza pubblica, l'accesso ai percorsi abilitanti speciali a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 1-ter e 16-bis che ne facciano richiesta nelle modalita' stabilite dal decreto medesimo e tenuto conto anche della disponibilita' ricettiva sostenibile dalle universita'."; d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I titoli di studio posseduti dai soli soggetti di cui al comma 1, lettere a) e c) mantengono la loro validita' ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto. I titoli di studio conseguiti dai soggetti di cui al comma 1, lettera b), sono integrati dal compimento del tirocinio formativo attivo e costituiscono titolo di accesso al concorso e titolo di insegnamento per le rispettive classi di concorso. A decorrere dall'istituzione dei relativi percorsi, le tabelle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 allegate al presente regolamento, unitamente al compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10, sostituiscono integralmente per le relative classi di concorso i titoli previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, e successive integrazioni e modificazioni."; e) al comma 4 dopo le parole "articolo 5" sono soppresse le parole "comma 1"; f) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica che istituiscono corsi di tirocinio formativo attivo curano lo svolgimento della relativa prova d'accesso. La prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione, si articola in un test preliminare a carattere nazionale, in una prova scritta e in una prova orale. I programmi delle prove e le modalita' di svolgimento del test preliminare sono definiti annualmente con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca."; g) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Il test preliminare comporta l'attribuzione di un massimo di 30 punti, la prova scritta di un massimo di 30 punti e la prova orale di un massimo di 20 punti. Ulteriori punti possono essere attribuiti per titoli di studio, di servizio e pubblicazioni secondo le modalita' indicate nel comma 13."; h) al comma 7 il secondo e terzo periodo sono soppressi; i) il primo periodo del comma 16 e' sostituito dal seguente: "Le facolta' di cui all'articolo 6, comma 1, possono attivare percorsi formativi finalizzati esclusivamente all'acquisizione di titolo valido all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto destinati ai diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997." l) dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti commi: "16-bis. Sono ammessi al percorso di cui al comma 16, senza la necessita' di sostenere la prova di accesso, i soggetti ivi contemplati in possesso dei requisiti di servizio previsti dal comma 1-ter, relativi alla scuola dell'infanzia ovvero primaria. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di servizio richiesti si possono cumulare gli anni di servizio prestati nella scuola dell'infanzia con quelli prestati nella scuola primaria. L'aspirante opta per il percorso relativo alla scuola dell'infanzia o per quello relativo alla scuola primaria. 16-ter. Resta fermo il valore dei titoli conseguiti entro i termini di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997 quali titoli di accesso ai concorsi per titoli ed esami, titoli di accesso alla terza fascia delle graduatorie di istituto e titoli validi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n. 62."; m) dopo il comma 27 e' inserito il seguente comma: "27-bis. I titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Essi danno diritto esclusivamente all'iscrizione alla II fascia delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami.". 2. Al d.m. n. 249 del 2010 e' aggiunta in fine la seguente tabella 11-bis:
"Tabella 11-bis (art. 15, comma 1-bis)
La presente tabella definisce i percorsi di cui all'articolo 15, comma 1-bis. I percorsi sono distinti per ciascuna classe di concorso e prevedono il conseguimento di 41 crediti formativi universitari ovvero accademici (di seguito crediti formativi), considerando assolti i 19 crediti formativi relativi al tirocinio previsti dalla tabella 11 in virtu' dei particolari requisiti di servizio di cui all'articolo 15, commi 3 e 4. I crediti formativi sono indirizzati: a) alla verifica e al consolidamento della conoscenza delle discipline oggetto di insegnamento della classe di concorso e al perfezionamento delle relative competenze didattiche, anche alla luce della revisione dei percorsi ordinamentali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, 15 marzo 2010 n. 87, n. 88 e n. 89 e alle relative Indicazioni nazionali e Linee guida; b) all'acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 (2006/962/CE). In particolare dette competenze attengono alla capacita' di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l'utilizzo dei contenuti digitali e, piu' in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali i contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l'accessibilita'; c) all'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilita' secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni. Gli abilitati del percorso speciale abilitante devono dimostrare: a) di possedere le competenze di cui alle precedenti lettere a), b) e c); b) di aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e di possedere la capacita' di proporle nel modo piu' adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto; c) di essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti, adeguando i tempi e le modalita' alla classe e scegliendo di volta in volta gli strumenti piu' adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo), con particolare riferimento alle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione; d) di aver acquisito capacita' pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali; e) di aver acquisito capacita' di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilita' organizzative. I corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30 in ciascuno degli insegnamenti previsti dai percorsi accedono all'esame finale. La commissione di abilitazione e' composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti tecnici, i dirigenti scolastici o i docenti con almeno 5 anni di insegnamento a tempo indeterminato sulla specifica classe di concorso. Il punteggio di abilitazione e' espresso in centesimi. Il percorso si conclude con un esame finale, avente valore abilitante per la relativa classe di concorso, che consiste nella redazione, nell'illustrazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui e' relatore un docente del percorso, che coordini l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. Nel corso dell'esame il candidato dimostra altresi' la piena padronanza delle discipline oggetto d'insegnamento e il possesso delle competenze di cui al presente allegato, anche con riferimento alle norme principali che governano le istituzioni scolastiche. Un risultato inferiore a 60 centesimi comporta il non conseguimento dell'abilitazione.
|===================================================================| | QUADRO DEI CREDITI FORMATIVI | |===================|======================|========================| | Crediti formativi | Attivita' formative | Settori scientifico | | | | disciplinari | |===================|======================|========================| | | | M-PED/03 Didattica e | | | | pedagogia speciale; | | | Didattica generale | M-PED/04 Pedagogia | | 15 cfu | e didattica speciale | sperimentale. Almeno | | | | 6 CFU di didattica | | | | e pedagogia speciale | | | | rivolti ai bisogni | | | | educativi speciali. | |-------------------|----------------------|------------------------| | | Didattica delle | SSD o SAD | | | discipline oggetto | delle discipline | | 18 cfu /cfa | di insegnamento | | | | delle classi di | | | | concorso | | |-------------------|----------------------|------------------------| | | | M-PED/03 Didattica e | | | | pedagogia speciale; | | | | ABST59 Pedagogia e | | | | didattica dell'arte; | | | | CODD/4 Pedagogia | | | Laboratori | musicale per Didattica | | 3 cfu/ cfa | di tecnologie | della musica. | | | didattiche | Gli insegnamenti sono | | | | destinati all'utilizzo | | | | delle tecnologie | | | | dell'informazione e | | | | della comunicazione | | | | per la didattica | |-------------------|----------------------|------------------------| | 5 cfu | Elaborato finale | | |===================|======================|========================| | Totale 41 cfu | | | |===================|======================|========================|
"
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 marzo 2013
Il Ministro: Profumo
Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 10, foglio n. 59 Note all'art. 4: Per il testo vigente dell'articolo 15 del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 249 del 2010, come modificato dal presente decreto, si vedano le note all'articolo 1. |
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