Gazzetta n. 157 del 6 luglio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 24 aprile 2013 |
Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Modalita' di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, che al comma 3 prevede che i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modifiche e integrazioni; Vista la definizione di piccola e media impresa contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, nonche' il decreto del Ministero delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, con il quale sono adeguati i criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 novembre 2010, con il quale e' stato istituito uno specifico regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in forma di garanzia e altri strumenti di mitigazione del rischio di credito; Vista la decisione n. 4505 del 6 luglio 2010 con la quale la Commissione europea ha approvato il metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese, notificato dal Ministero dello sviluppo economico (n. 182/2010) in data 14 maggio 2010, nonche' le «Linee guida» per l'applicazione del predetto metodo di calcolo di cui al comunicato dello stesso Ministero pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 agosto 2010, n. 179; Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2009 recante «Criteri, condizioni e modalita' di operativita' della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del Fondo di garanzia, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»; Vista la Comunicazione della Banca d'Italia del 3 agosto 2009 recante indicazioni circa il trattamento prudenziale da applicare alla garanzia di ultima istanza dello Stato ex art. 11, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2009 emanato in attuazione della norma citata; Visto il Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Competitivita'» FESR 2007-2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2007)6882 del 21 dicembre 2007; Visto il Programma Operativo Interregionale «Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico» FESR 2007-2013, approvato con decisione C(2007)6820 della Commissione del 20 dicembre 2007; Visto il Programma Operativo Interregionale «Attrattori Culturali, Naturali e Turismo» FESR 2007-2013, approvato con decisione n. C(2008)5527 della Commissione del 6 ottobre 2008; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2012, recante «Approvazione delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante «Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia», e, in particolare, l'art. 8, comma 5, lettera b), il quale prevede che ai fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche', per un utilizzo piu' efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 e successivi decreti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia; Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici» e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 39, comma 4, che prevede che la garanzia del predetto Fondo puo' essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese, nonche' alle grandi imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all'art. 8, comma 5, lettera b), del predetto decreto-legge n. 70 del 2011, da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni; Visto lo stesso art. 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, che prevede che le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di concessione, i criteri di selezione, nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia su portafogli di finanziamenti sono definite con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; Considerata l'opportunita' di disciplinare, in prima applicazione, la concessione di garanzie su portafogli di finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese o loro consorzi; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 aprile 2012, n. 96, recante «Modalita' per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese»;
Decreta:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni; b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; c) «Comitato di gestione»: il Comitato di gestione del Fondo di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modificazioni e integrazioni; d) «Disposizioni operative del Fondo»: le «condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo», adottate dal Comitato di gestione del Fondo di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, approvate dal Ministro dello sviluppo economico con decreto 23 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2012, e successive modificazioni e integrazioni; e) «Soggetti beneficiari finali»: le imprese classificate di micro, piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, nonche' i loro consorzi, come definiti nelle vigenti Disposizioni operative del Fondo; f) «Soggetti finanziatori»: le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni e gli intermediari finanziari, iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti; g) «Portafoglio di finanziamenti»: un insieme di finanziamenti, riferiti ai soggetti beneficiari finali, aventi caratteristiche comuni, quali la forma tecnica utilizzata, la finalita' a fronte della quale il finanziamento e' concesso, la durata dell'operazione, le garanzie accessorie richieste, ecc.; h) «Tranched cover»: l'operazione di cartolarizzazione sintetica nella quale la componente di rischio che sopporta le prime perdite del portafoglio di finanziamenti e' isolata attraverso forme di protezione del credito di tipo personale o attraverso cash collateral; i) «Tranche junior»: nella Tranched cover, la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le prime perdite registrate dal medesimo portafoglio; j) «Tranche mezzanine»: nella Tranched cover, la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le perdite registrate dal medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della tranche junior; l) «Tranche senior»: nella Tranched cover, la quota del portafoglio di finanziamenti avente grado di subordinazione minore nel sopportare le perdite rispetto alla tranche junior e alla tranche mezzanine, il cui rischio di credito rimane in capo al soggetto erogante; m) «Cash collateral»: il fondo monetario costituito in pegno in favore del soggetto finanziatore a copertura di una quota della tranche junior del portafoglio di finanziamenti; n) «Punto di stacco e spessore»: rispettivamente, il punto che determina la suddivisione tra la tranche junior e le tranches a questa sovraordinate (tranche senior e tranche mezzanine) e la percentuale data dal rapporto tra una determinata tranche sul valore nominale del portafoglio di finanziamenti; o) «Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale», la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013 (n. 117/2010 Italia) approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010, pubblicata nella G.U.U.E. C 215 del 18 agosto 2010 e successive modifiche e integrazioni; p) «Commissione di messa a disposizione fondi»: la commissione omnicomprensiva di messa a disposizione fondi di cui all'art. 3 del decreto del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio 30 giugno 2012 e successive modificazioni e integrazioni; q) «Regioni del Mezzogiorno»: le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, valgono le ulteriori definizioni adottate nel Regolamento 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni e nelle Disposizioni operative del Fondo.
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| Art. 2 Ambito e finalita' di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto all'art. 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni, definisce le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti concessi ai soggetti beneficiari finali, le modalita' di concessione della stessa, i criteri di selezione delle operazioni, nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della predetta garanzia.
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| Art. 3 Garanzia su portafogli di finanziamenti
1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, il Fondo, al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, puo' intervenire per concedere ai soggetti richiedenti di cui all'art. 6 e nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 4, garanzie su portafogli di finanziamenti, a copertura di una quota delle prime perdite sui portafogli medesimi.
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| Art. 4 Risorse finanziarie
1. Il Fondo puo' concedere le garanzie di cui al presente decreto fino al raggiungimento di un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi Euro 100.000.000,00 (cento milioni). 2. Il Comitato di gestione, sulla base dei dati dell'attivita' di monitoraggio, di cui all'art. 17, delle garanzie su portafogli di finanziamenti rilasciate dal Fondo, puo' proporre al Ministero l'eventuale modifica del limite massimo di risorse impegnabili di cui al comma 1, da disporre con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
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| Art. 5 Caratteristiche dei portafogli e dei finanziamenti
1. Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, i portafogli di finanziamenti devono essere costituiti da un insieme di finanziamenti aventi ciascuno le seguenti caratteristiche: a) essere concessi ed erogati al soggetto beneficiario finale in data successiva alla data della delibera del Comitato di gestione di accoglimento della richiesta di garanzia del Fondo, di cui all'art. 11, comma 4; b) avere durata compresa tra 18 e 60 mesi, fatto salvo un eventuale periodo di preammortamento di durata non superiore al periodo intercorrente dalla data di erogazione del finanziamento alla data di chiusura del portafoglio di finanziamenti di cui all'art. 13; c) essere di importo non superiore all'1% (uno percento), ovvero al 2% (due percento) solo nel caso di finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di programmi di investimenti e/o di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario finale previsti dalle vigenti Disposizioni operative del Fondo; d) non essere connessi a operazioni di consolidamento di passivita' finanziarie a breve termine, nel caso in cui il nuovo finanziamento sia concesso dal medesimo soggetto finanziatore che ha erogato allo stesso soggetto beneficiario finale i prestiti oggetto di consolidamento, ovvero da un soggetto finanziatore appartenente al medesimo gruppo bancario. Possono essere ricompresi nel portafoglio finanziamenti connessi a operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario finale, purche' il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario finale di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% (dieci percento) dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione; e) non essere assistiti da altre garanzie, reali o assicurative. 2. Non sono ammesse alla garanzia del Fondo di cui al presente decreto le operazioni di locazione finanziaria. 3. L'ammontare dei portafogli di finanziamenti, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo di cui al presente decreto, non puo' essere: a) inferiore a Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni), ovvero a Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni) per le operazioni di controgaranzia di cui all'art. 9, e b) superiore a Euro 300.000.000,00 (trecentomilioni). 4. Nel caso in cui, terminata l'attivita' di costruzione del portafoglio di finanziamenti, l'ammontare dello stesso sia inferiore al limite di cui al comma 3, lettera a), si applica quanto previsto all'art. 13, comma 4. 5. Il Ministro dello sviluppo economico puo' stabilire, con proprio provvedimento, ulteriori caratteristiche dei finanziamenti di cui al comma 1, nonche' indicare specifiche finalita' a fronte delle quali gli stessi finanziamenti sono concessi ai soggetti beneficiari finali, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo di cui al presente decreto.
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| Art. 6 Soggetti richiedenti
1. Possono richiedere la garanzia del Fondo di cui all'art. 2: a) i soggetti finanziatori; b) i confidi iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia.
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| Art. 7 Modalita' di intervento del Fondo
1. Il Fondo puo' intervenire con le seguenti modalita': a) «garanzia diretta», ossia rilasciando la garanzia di cui al presente decreto in favore del soggetto finanziatore, responsabile dell'erogazione dei finanziamenti ai soggetti beneficiari finali e della strutturazione e gestione del portafoglio di finanziamenti; b) «controgaranzia», ossia rilasciando la garanzia di cui al presente decreto in favore di un confidi, garante del soggetto finanziatore con il quale il confidi medesimo collabora per la strutturazione e gestione del portafoglio di finanziamenti. 2. L'intervento del Fondo e' attuato attraverso il rilascio di una garanzia, nelle forme previste al comma 1 e fermo restando quanto stabilito ai commi 3 e 4, a copertura di una quota non superiore all'80% (ottanta percento) della tranche junior del portafoglio di finanziamenti. 3. La copertura di cui al comma 2 non puo' essere superiore al: a) 5% (cinque percento) dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, fatto salvo quanto previsto al comma 4, ovvero al b) 6% (sei percento) dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti. 4. La copertura massima garantita dal Fondo di cui alla lettera a) del comma 3 puo' essere elevata nel caso in cui tale innalzamento della copertura sia finanziato con risorse apportate al Fondo da regioni o province autonome, o da altri enti od organismi pubblici ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012. Detti apporti possono integrare l'intervento del Fondo a sostegno della realizzazione di portafogli o sub-portafogli regionali di finanziamenti sottoscrivendo: a) la tranche junior del portafoglio di finanziamenti, al fine di aumentarne il punto di stacco e spessore oltre i limiti, di cui al comma 3, consentiti al Fondo, fermo restando il limite massimo della copertura complessiva del Fondo, di cui al comma 2, pari all'80% (ottanta percento) della tranche junior del portafoglio di finanziamenti; b) la tranche mezzanine del portafoglio.
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| Art. 8 Garanzia diretta
1. Nel caso di garanzia diretta, l'intervento del Fondo non puo' superare l'80% (ottanta percento) dell'importo della tranche junior, entro i limiti di cui all'art. 7, comma 3. 2. Ai sensi di quanto previsto al comma 1, il Fondo copre, nella misura massima dell'80% (ottanta percento), la perdita registrata sul singolo finanziamento ricompreso nel portafoglio garantito, fino al raggiungimento dei limiti di cui all'art. 7, comma 3.
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| Art. 9 Controgaranzia
1. Nel caso di controgaranzia, il Fondo interviene concedendo la propria garanzia al confidi che, in relazione a un portafoglio di finanziamenti, rilascia la garanzia di primo livello in favore del soggetto finanziatore con le seguenti modalita': a) mediante versamento di un cash collateral, per un importo non inferiore all'1,25% (unovirgolaventicinque percento) dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero all'1,5% (unovirgolacinque percento) nel caso di portafogli aventi ad oggetto i finanziamenti di cui all'art. 7, comma 3, lettera b), e b) attraverso protezione del credito di tipo personale, per un importo non superiore al 5% (cinque percento) dell'ammontare del medesimo portafoglio di finanziamenti, ovvero al 6% (sei percento) nel caso di portafogli aventi ad oggetto i finanziamenti di cui all'art. 7, comma 3, lettera b). 2. L'intervento del Fondo di cui al comma 1 e' a copertura integrale dell'importo della garanzia di cui alla lettera b) del comma 1. 3. La garanzia concessa al soggetto finanziatore dal confidi richiedente e dal Fondo a fronte delle prime perdite registrate dal portafoglio di finanziamenti non puo' superare complessivamente l'80% (ottanta percento) dell'importo della tranche junior del medesimo portafoglio, entro i limiti di cui al comma 1. 4. Ai fini dell'accesso al Fondo, il confidi richiedente deve allegare alla richiesta di garanzia di cui all'art. 11 un accordo, sottoscritto dal confidi richiedente, dal soggetto finanziatore che si impegna ad erogare i finanziamenti da ricomprendere nel portafoglio, nonche' da eventuali enti od organismi, pubblici o privati, che intendono partecipare alla operazione di costruzione del portafoglio. Nell'accordo sono compiutamente definiti gli aspetti tecnici e finanziari relativi alla proposta operazione di costruzione del portafoglio di finanziamenti. 5. Entro 30 giorni dalla delibera del Comitato di gestione di accoglimento della richiesta di garanzia del Fondo, il confidi versa presso il soggetto finanziatore il cash collateral.
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| Art. 10 Determinazione dell'intensita' di aiuto
1. L'intervento del Fondo di cui al presente decreto e' attuato nell'ambito del «regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in forma di garanzia e altri strumenti di mitigazione del rischio di credito», istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 novembre 2010. 2. L'intensita' di aiuto connessa all'intervento del Fondo e' determinata applicando, al momento della concessione di ciascun finanziamento ricompreso nel portafoglio, il «metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese», notificato dal Ministero (n. 182/2010) in data 14 maggio 2010 e approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010. 3. Per ciascun soggetto beneficiario finale, l'intensita' di aiuto e' determinata ai sensi del comma 2 nel rispetto delle intensita' massime di aiuto previste nel decreto di cui al comma 1.
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| Art. 11 Presentazione e valutazione delle richieste di garanzia
1. Le richieste di garanzia di cui al presente decreto sono presentate dai soggetti di cui all'art. 6 con le modalita' e forme indicate nelle Disposizioni operative del Fondo di cui all'art. 18, comma 3. In sede di domanda, i soggetti richiedenti devono fornire tutte le informazioni tecniche connesse alla operazione di costruzione e gestione del portafoglio di finanziamenti. 2. Le richieste sono presentate al Gestore del Fondo che procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, alla istruttoria delle stesse, valutando la sussistenza dei requisiti e il rispetto delle previsioni per l'accesso alla garanzia del Fondo stabiliti dal presente decreto. 3. Le richieste di garanzia del Fondo, istruite dal Gestore del Fondo, sono presentate al Comitato di gestione, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento. 4. L'esito della delibera del Comitato di gestione e' trasmessa, a cura del Gestore del Fondo, al soggetto richiedente. 5. La garanzia del Fondo e' concessa nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 4. Il Gestore del Fondo provvede a dare tempestiva comunicazione circa l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai soggetti richiedenti, le cui richieste di garanzia non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata.
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| Art. 12
Valutazione dei soggetti beneficiari finali e dei finanziamenti da ricomprendere nel portafoglio
1. I soggetti richiedenti di cui all'art. 6 effettuano la valutazione in ordine alla ammissibilita' del soggetto beneficiario finale e del finanziamento alla garanzia del Fondo di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 2. In particolare, i soggetti richiedenti attestano: a) il possesso, da parte del soggetto beneficiario finale che richiede il finanziamento, dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti dalle vigenti Disposizioni operative del Fondo per l'accesso alla garanzia, attraverso la verifica: 1) dei parametri dimensionali di micro, piccola e media impresa di cui all'Allegato n. 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008; 2) dell'ammissibilita' del settore di attivita' economica in cui opera il soggetto beneficiario finale all'intervento del Fondo; b) la rispondenza delle finalita' e caratteristiche del finanziamento richiesto dal soggetto beneficiario finale rispetto a quanto previsto all'art. 5; c) il merito di credito del soggetto beneficiario finale che richiede il finanziamento ai fini della sua inclusione nel portafoglio, assicurando che siano soddisfatti i modelli di scoring, e relativa metodologia di applicazione, previsti dalle vigenti Disposizioni operative del Fondo. 2. Le ulteriori attivita' di valutazione previste dalle vigenti Disposizioni operative del Fondo non riportate al comma 1, ivi compresi la determinazione dell'intensita' di aiuto di cui all'art. 10, la verifica in ordine al rispetto del limite di importo massimo garantito dal Fondo per singolo soggetto beneficiario finale nonche' delle intensita' massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, sono svolte dal Gestore del Fondo.
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| Art. 13 Chiusura del portafoglio di finanziamenti
1. La chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta di garanzia e non potra' comunque superare i 18 (diciotto) mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo. E' fatta salva la possibilita' per il Comitato di gestione di concedere una proroga, non superiore a 6 (sei) mesi, in caso di motivata richiesta del soggetto richiedente, connessa a cause eccezionali o eventi di forza maggiore, non dipendenti dal soggetto richiedente. 2. Il soggetto richiedente, entro i 15 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine massimo per la chiusura del portafoglio di finanziamenti indicato in sede di richiesta, fatta salva la eventuale proroga ottenuta, comunica al Gestore del Fondo: a) la data di effettiva chiusura della fase di costruzione del portafoglio di finanziamenti; b) l'ammontare complessivo del portafoglio di finanziamenti; c) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior; d) le condizioni economiche applicate ai singoli finanziamenti compresi nel portafoglio; e) nel caso di controgaranzia, oltre alle condizioni economiche di cui alla lettera d), anche le commissioni di garanzia richieste ai soggetti beneficiari finali in relazione ai finanziamenti inclusi nel portafoglio, a fronte della garanzia rilasciata dal confidi; f) altre informazioni previste dalle Disposizioni operative del Fondo di cui all'art. 18, comma 3. 3. Qualora il soggetto richiedente non raggiunga, entro il termine massimo per la chiusura del portafoglio di finanziamenti indicato in sede di richiesta di garanzia, e fatta salva la eventuale proroga del termine eventualmente concessa ai sensi del comma 1, l'ammontare complessivo minimo del portafoglio di finanziamenti dichiarato in sede di richiesta, la fase di costruzione del portafoglio si intende comunque conclusa alla data di scadenza del predetto termine, per un importo pari all'ammontare complessivo dei finanziamenti effettivamente concessi alla predetta data. 4. Nel caso in cui l'ammontare del portafoglio di finanziamenti effettivamente costruito sia inferiore all'importo indicato in sede di richiesta della garanzia, il soggetto richiedente e' tenuto a corrispondere al Fondo, fatto salvo quanto previsto al comma 5, un importo pari al prodotto tra: a) la commissione di messa a disposizione fondi mediamente praticata dal soggetto finanziatore alla propria clientela nei tre mesi precedenti la presentazione della richiesta di garanzia del Fondo, e b) la differenza tra l'importo della quota di tranche junior per la quale e' stata deliberata dal Comitato di gestione la garanzia del Fondo e l'importo effettivo della quota di tranche junior garantito dal Fondo, determinato applicando le medesime misure di copertura del Fondo previste nella delibera del Comitato di gestione di cui all'art. 11, comma 4, all'ammontare del portafoglio di finanziamenti effettivamente costruito. 5. Nel caso in cui l'importo del portafoglio di finanziamenti effettivamente costruito risulti inferiore al limite minimo di cui all'art. 5, comma 4, l'importo, di cui al comma 4 del presente articolo, da corrispondere al Fondo e' aumentato del 5% (cinque percento). 6. La garanzia del Fondo opera anche nel corso del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti di cui al comma 1, coprendo le eventuali prime perdite che si dovessero manifestare durante tale periodo, con le medesime modalita' operative previste dagli articoli 14 e 15, rispettivamente, nel caso di garanzia diretta e di controgaranzia. 7. Nel periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti, i limiti di garanzia del 5% e del 6%, di cui all'art. 7, comma 3, sono rapportati all'ammontare del portafoglio effettivamente costituito al termine del primo, secondo, terzo e, se previsto, quarto semestre decorrenti dalla data di concessione della garanzia del Fondo. Eventuali importi dovuti dal Fondo ai soggetti finanziatori a copertura delle prime perdite verificatesi in uno dei semestri, che eventualmente eccedano il margine di garanzia tempo per tempo determinato, sono liquidati alle successive scadenze semestrali purche' il margine di garanzia si sia ampliato per effetto dell'incremento del portafoglio di finanziamenti ed entro il limite del margine di garanzia aggiuntivo cosi' determinatosi. Nel caso in cui, al termine dell'ultimo semestre del periodo di costruzione del portafoglio, residuino importi non liquidabili perche' eccedenti il margine di garanzia determinato alla data di chiusura, detti importi sono definitivamente non dovuti dal Fondo ai soggetti finanziatori. 8. Ai fini del mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo, sono riconosciute le sole cessioni dell'intero portafoglio di finanziamenti effettuate a: a) societa' appartenenti allo stesso gruppo bancario cui appartiene il soggetto finanziatore; b) Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.; c) Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI); d) Banca Europea per gli Investimenti (BEI). 9. La cessione di cui al comma 8 comporta il trasferimento al cessionario della garanzia rilasciata dal Fondo ai sensi del presente decreto.
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| Art. 14
Attivazione della «garanzia diretta» del Fondo e procedure di recupero
1. Ai fini dell'attivazione della garanzia diretta di cui all'art. 8, si applicano le norme sui presupposti, sulle condizioni, sui termini, sulle cause di inefficacia e sulle procedure di recupero previste nelle Diposizioni operative del Fondo. 2. Il Comitato di gestione delibera la liquidazione ai soggetti richiedenti della perdita subita, nella misura massima fissata in sede di ammissione del portafoglio di finanziamenti all'intervento del Fondo, salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 7.
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| Art. 15
Attivazione della «controgaranzia» del Fondo e procedure di recupero
1. Ai fini dell'attivazione della controgaranzia di cui all'art. 9, si applicano le norme sui presupposti, sulle condizioni, sui termini, sulle cause di inefficacia e sulle procedure di recupero previste nelle Diposizioni operative del Fondo. 2. Il Comitato di gestione delibera la liquidazione ai soggetti richiedenti della perdita subita, nella misura massima fissata in sede di ammissione del portafoglio di finanziamenti all'intervento del Fondo, salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 7.
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| Art. 16 Commissioni di garanzia
1. I soggetti richiedenti, entro 30 giorni dalla data di chiusura del portafoglio di finanziamenti di cui all'art. 13, versano al Fondo, a pena di decadenza della garanzia, una commissione «una tantum» in misura pari all'1% (uno percento) dell'importo garantito dal Fondo.
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| Art. 17 Monitoraggio
1. I soggetti richiedenti di cui all'art. 6 trasmettono al Gestore del Fondo, con cadenza periodica e tramite strumenti informatici, secondo modalita' e termini previsti dalle Disposizioni operative del Fondo di cui all'art. 18, comma 3, i dati relativi all'andamento dei portafogli di finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo. 2. La mancata trasmissione al Gestore del Fondo dei dati e delle informazioni in ordine all'andamento del portafoglio di finanziamenti assistito dalla garanzia del Fondo, secondo le modalita' e i termini previsti dalle Disposizioni operative del Fondo, e' sanzionata, con provvedimento del Comitato di gestione, con riferimento a ciascuna mancata trasmissione, con il versamento di una somma pari al 50% (cinquanta percento) dell'importo della commissione di cui all'art. 16. In caso di mancato versamento degli importi dovuti, oltre agli interessi e alle maggiorazioni richiesti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Gestore del Fondo provvede con l'iscrizione a ruolo esattoriale ai sensi del medesimo art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 3. Il Gestore del Fondo effettua un costante monitoraggio sull'andamento dei portafogli di finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo e riferisce periodicamente al Comitato di gestione. 4. Il Comitato di gestione trasmette alla Direzione Generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali del Ministero, con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, una specifica relazione avente ad oggetto l'analisi dell'andamento dei portafogli di finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo.
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| Art. 18 Norme transitorie e finali
1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo V del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni e integrazioni, per intermediari finanziari e confidi iscritti nell'albo di cui all'art. 106 si intendono gli intermediari finanziari e i confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo Testo Unico. 2. Per quanto non disposto dal presente decreto, si applica quanto previsto dal Regolamento 31 maggio 1999, n. 248 e successive modifiche e integrazioni e dalle Disposizioni operative del Fondo. 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione delle conseguenti modifiche e integrazioni delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale, di cui all'art. 13 del decreto 31 maggio 1999, n. 248. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 aprile 2013
Il Ministro dello sviluppo economico Passera Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 6, foglio n. 256
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