Gazzetta n. 159 del 9 luglio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 22 febbraio 2013
Modifica del testo dell'etichetta, relativamente all'inserimento di fasce di rispetto non trattate, del prodotto fitosanitario «Vival».


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza
degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;
Vista la nota dell'ufficio in data 24 gennaio 2012 con la quale e' stata richiesta documentazione e dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dall'istituto valutatore sopra citato da presentarsi entro 12 mesi dalla data della suddetta nota;
Visto il decreto del 14 gennaio 2013 con il quale e' stato registrato il prodotto fitosanitario denominato «Vival» a base della sostanza attiva glifosate, a nome dell'impresa Belchim Crop Protection NV/SA, con sede legale in Londerzeel (Belgio), Technologielaan 7;
Vista la nota con la quale l'impresa ha presentato, entro i termini di tempo previsti dalla suddetta nota dell'ufficio, la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi;
Vista la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione presentata dall'impresa in indirizzo a sostegno dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;
Vista la nota dell'ufficio in data 11 febbraio 2013 con la quale e' stata richiesta la documentazione per l'adeguamento alle nuove condizioni di autorizzazione;
Vista la nota pervenuta in data 13 febbraio 2013 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Decreta:

E' autorizzata la modifica del testo dell'etichetta, relativamente all'inserimento di fasce di rispetto non trattate, del prodotto fitosanitario denominato VIVAL registrato al n. 14647, in data 14 gennaio 2013, a nome dell'impresa Belchim Crop Protection NV/SA, con sede legale in Londerzeel (Belgio), Technologielaan 7, preparato negli stabilimenti e nelle taglie gia' autorizzate.
E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E' altresi' tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformita' alle nuove disposizioni.
Il presente decreto sara' pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it, e sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.
Roma, 22 febbraio 2013

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


 
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