Gazzetta n. 159 del 9 luglio 2013 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI CAGLIARI |
DECRETO RETTORALE 14 giugno 2013 |
Modifiche allo statuto. |
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IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante l'autonomia statutaria e regolamentare degli atenei; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante le norme in materia di organizzazione delle universita'; Visto il decreto rettorale del 27 marzo 2012, n. 339, con il quale e' stato emanato lo statuto di Ateneo adeguato ai sensi della legge n. 240/2010; Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione e il senato accademico, nelle sedute del 6 novembre e 17 dicembre 2012, hanno rispettivamente espresso parere favorevole ed approvato le proposte di modifiche dello statuto; Preso atto che lo statuto cosi' modificato e' stato trasmesso in data 9 gennaio 2013, prot. 402, e recapitato al MIUR in data 15 gennaio 2013; Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge n. 240/2010, il Ministero entro centoventi giorni dalla ricezione dello statuto esercita il controllo preventivo indicato nell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989 e che, in quest'ultimo comma, e' previsto che in caso di assenza di rilievi lo statuto e' emanato dal rettore; Preso atto che il termine previsto dalla legge n. 240/2010 e' decorso in assenza di formali rilievi di legittimita' e merito da parte del Ministero; Richiamato l'art. 6 della legge n. 168/89 che dispone la pubblicazione dello statuto di Ateneo nella Gazzetta Ufficiale;
Decreta:
Art. 1
Lo statuto e' modificato cosi' come riportato nel testo allegato al presente decreto. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Contestualmente all'entrata in vigore dello statuto emanato con il presente decreto, e' abrogato il vigente statuto emanato con decreto rettorale del 27 marzo 2012, n. 339. Cagliari, 14 giugno 2013
Il rettore: Melis
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Statuto
Titolo I PRINCIPI GENERALI
Art. 1. Finalita' istituzionali
1. L'Universita' degli studi di Cagliari, di seguito denominata «Universita'» o «Ateneo», e' un'istituzione pubblica dotata di personalita' giuridica, sede primaria di libera ricerca ed alta formazione, luogo di approfondimento, elaborazione critica e diffusione delle conoscenze. L'Universita' opera combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale ed economico sociale nella prospettiva regionale, nazionale ed internazionale. 2. L'Universita', attraverso l'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, svolge altresi' l'assistenza sanitaria funzionale ai compiti istituzionali di didattica e di ricerca e con essi integrata. 3. L'Universita' persegue le proprie finalita' istituzionali in piena autonomia, in conformita' ed in attuazione dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana e in adesione ai principi della Magna Charta delle Universita' europee. 4. L'Universita' opera per il raggiungimento delle proprie finalita' con i docenti, i ricercatori, i dirigenti, il personale tecnico amministrativo e gli studenti, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunita'. L'Ateneo valorizza il pluralismo delle idee e lo sviluppo della persona.
Art. 2. Autonomia
1. L'Universita' e' dotata di autonomia scientifica, didattica, amministrativa, finanziaria ed organizzativa, nell'ambito della normativa vigente e delle previsioni del presente statuto. L'Universita' opera in modo pluralista e libero da ogni condizionamento ideologico, confessionale e politico. 2. L'Universita', nell'ambito della propria autonomia, adotta i regolamenti ed ogni altro provvedimento necessario o utile per l'organizzazione e l'attivita' delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio.
Art. 3. Principi
1. L'Ateneo persegue le proprie finalita' istituzionali, definisce le proprie strutture ed orienta la propria attivita' nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza delle informazioni e dei processi e di responsabilita' verso la collettivita'. 2. L'attivita' di ogni organo e struttura dell'Ateneo deve essere svolta nel pieno rispetto dei principi di cui al comma 1. 3. L'organizzazione delle strutture della didattica e della ricerca avviene nel rispetto della liberta' di insegnamento e di ricerca e nel rispetto del processo formativo degli studenti. 4. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' di ricerca scientifica si realizzano nel rispetto della liberta' di ricerca e delle norme statutarie e regolamentari. 5. Nel rispetto del principio di liberta' di insegnamento e della normativa sugli ordinamenti didattici, lo statuto e i regolamenti applicativi disciplinano i corsi di studio e l'attivita' didattica. 6. L'Universita' garantisce la partecipazione democratica ai processi decisionali di tutte le componenti universitarie, nelle forme e nei modi previsti dal presente statuto e dalle disposizioni attuative dello stesso. 7. L'Universita' promuove e valorizza la qualita' ed il merito, in tutti gli ambiti della propria attivita' ed a tutti i livelli, anche con l'adozione di idonei sistemi di valutazione dei risultati didattici, scientifici e della funzionalita' amministrativa. 8. Il rapporto tra l'amministrazione e il sistema delle strutture per la didattica e la ricerca e' definito nel rispetto dei principi dell'equilibrio funzionale e del coordinamento tra le diverse attivita'. 9. L'Universita' favorisce le attivita' culturali, ricreative, sportive e sociali, anche autogestite, di tutte le componenti universitarie. 10. Per la realizzazione delle finalita' istituzionali, allo scopo di garantire un armonico ed equilibrato sviluppo delle conoscenze nelle diverse aree della didattica e della ricerca e una piu' funzionale organizzazione amministrativa e gestionale, l'Universita' utilizza gli strumenti della programmazione annuale e pluriennale.
Art. 4. Rapporti con l'esterno
1. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 3, l'Universita' promuove lo sviluppo delle relazioni con altre universita' e centri di ricerca, quale strumento di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, di arricchimento e verifica delle conoscenze. 2. L'Universita' promuove il processo di internazionalizzazione, anche attraverso la mobilita' dei docenti e degli studenti. Favorisce le iniziative di cooperazione interuniversitaria e la stipulazione di accordi culturali internazionali, per la realizzazione di progetti e programmi di studio, di didattica e di ricerca. 3. L'Ateneo concorre a realizzare un sistema universitario regionale competitivo e di qualita', anche in considerazione delle possibili opzioni federative e convenzionali consentite dalla legge. 4. L'Ateneo collabora con la Regione autonoma della Sardegna e con gli altri enti pubblici e privati a programmi di sviluppo culturale, scientifico, sociale ed economico ed opera per rimuovere gli ostacoli derivanti dalla condizione insulare. 5. Nel conseguimento dei propri fini istituzionali e per promuovere attivita' formative, di ricerca e di servizio, l'Ateneo puo' partecipare a societa' di capitali e ad istituzioni ed enti senza fini di lucro nei modi e nei limiti consentiti dalla legge.
Art. 5. Diritto allo studio
1. L'Universita', in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e delle leggi in materia di diritto agli studi universitari, riconosce e concorre a garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti, in particolare se privi di mezzi, agevolando, anche con specifiche premialita', gli studenti capaci e meritevoli. 2. L'Universita' favorisce ed attiva forme di collaborazione con la Regione autonoma della Sardegna, con l'Ente regionale per il diritto allo studio e con le altre istituzioni coinvolte nei diversi gradi di istruzione, al fine di potenziare i servizi e gli interventi volti ad assicurare il successo formativo degli studenti e il diritto allo studio. A tal fine l'Universita' organizza i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario. 3. L'Universita' garantisce la piena inclusione delle persone interessate da disabilita' nelle attivita' lavorative, culturali, didattiche e di ricerca, favorendo con ogni mezzo e strumento l'accessibilita', la fruizione e la partecipazione delle stesse. 4. L'Universita' garantisce agli studenti spazi e attrezzature adeguati per favorire la fruizione dell'attivita' didattica e per l'esercizio del diritto di assemblea, secondo la normativa vigente, nonche' per attivita' di iniziativa studentesca, secondo modalita' definite in un apposito regolamento.
Art. 6. Ricerca scientifica
1. L'Universita' favorisce l'accesso delle proprie componenti ai fondi destinati alla ricerca universitaria, promuove e sostiene la partecipazione a programmi di ricerca dello Stato, di enti pubblici o privati e di istituzioni ed enti comunitari, stranieri ed internazionali, nel rispetto della normativa vigente. 2. L'Universita' promuove e sostiene la ricerca di base quale attivita' fondante dei propri compiti, individuando specifici finanziamenti. 3. L'Universita' promuove e riconosce il merito scientifico attraverso sistemi di valutazione e divulgazione dei risultati della ricerca e riscontri nell'assegnazione delle risorse. 4. L'Universita' assicura l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonche' la fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca anche presso centri italiani, comunitari, stranieri ed internazionali, come previsto dalla legislazione vigente. 5. L'Universita', nel riconoscere l'importanza della ricerca scientifica finalizzata e dei rapporti con il mondo della produzione, vigila affinche' l'instaurazione e lo svolgimento di tali rapporti siano coerenti e compatibili con i propri fini istituzionali e promuove politiche per il trasferimento tecnologico e la valorizzazione imprenditoriale dei risultati della ricerca e delle innovazioni, da parte di tutte le componenti dell'Ateneo.
Art. 7. Istruzione e formazione
1. L'Universita' provvede a tutti i livelli della formazione universitaria e rilascia, ai sensi di legge, i relativi titoli. 2. L'Universita' favorisce le attivita' di tutorato e gestisce, in forma diretta ed indiretta, corsi di orientamento agli studenti, anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori, nonche' attivita' destinate a favorire l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. 3. L'Universita' cura l'accrescimento del livello culturale e professionale del proprio personale, anche con appositi corsi di formazione ed aggiornamento. 4. L'Universita' puo' attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e prevedendo eventuali oneri a carico dei destinatari, iniziative e progetti didattici, culturali ed educativi di preparazione, perfezionamento ed aggiornamento per studenti, personale e terzi, secondo le tipologie e le modalita' che riterra' piu' opportune. L'Universita' puo' altresi' partecipare alla promozione, all'organizzazione ed alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio. 5. L'Universita' istituisce a favore di giovani laureati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, contratti di formazione e borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento anche all'estero. Istituisce altresi' le borse di studio necessarie per i corsi di dottorato. 6. Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, relative ai corsi di studio, l'Universita' puo' stipulare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, contratti di diritto privato in conformita' alle disposizioni di legge e ai regolamenti interni.
Art. 8. Servizi esterni
1. Nell'ambito delle finalita' istituzionali di didattica e di ricerca e nel rispetto dei regolamenti interni l'Universita', tramite le proprie strutture, puo' svolgere attivita' di servizio e di consulenza a terzi. 2. Sentita la facolta' di medicina e chirurgia e i direttori dei dipartimenti coinvolti, il rettore puo' autorizzare l'Azienda ospedaliero universitaria a stipulare apposite convenzioni, prioritariamente con enti pubblici, per garantire ai professori e ai ricercatori gia' in organico le attivita' integrate assistenziali, di didattica e di ricerca che non possono svolgersi all'interno dell'Azienda stessa.
Titolo II ORGANI DELL'UNIVERSITA' Art. 9. Organi dell'Universita'
1. Sono organi dell'Universita': il rettore; il senato accademico; il consiglio di amministrazione; il collegio dei revisori dei conti; il nucleo di valutazione; il direttore generale.
Art. 10. Il rettore
1. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Universita' a ogni effetto di legge. 2. Il rettore svolge funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attivita' didattiche e scientifiche in collaborazione con gli altri organi di governo. 3. Il rettore e' responsabile del perseguimento delle finalita' istituzionali dell'Ateneo secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. 4. Il rettore e' eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Universita' italiane. La durata del suo mandato e' pari a sei anni e il mandato non e' rinnovabile. 5. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore e' costituito: a) dai professori di ruolo in servizio; b) dai ricercatori a tempo indeterminato; c) dal personale di cui all'art. 22 e all'art. 24 della legge n. 240/2010, con voto ponderato pari al 10% del totale della categoria; d) dal personale tecnico-amministrativo, con voto ponderato pari al 15% del numero totale degli aventi diritto al voto delle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b); e) dagli studenti eletti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel nucleo di valutazione, nei consigli di corso di studio o di classe, nei consigli di facolta', nei collegi delle scuole di dottorato e nei consigli delle scuole di specializzazione. Qualora il numero degli studenti che partecipano al voto sia superiore al 15% del numero totale degli aventi diritto al voto di cui alle lettere a), b) e c) e d) con le relative ponderazioni, il voto della componente studentesca e' ponderato a sua volta nella misura del 15%. 6. Le elezioni del rettore sono indette dal professore decano per ruolo, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato. Le procedure per l'elezione sono disciplinate dal regolamento elettorale di Ateneo, che in tutti i casi dovra' prevedere l'elezione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, cosi' come definiti ai commi precedenti, nelle prime due votazioni e, nel caso in cui nessuno dei candidati raggiunga tale quorum, l'elezione a maggioranza, secondo sistemi di ballottaggio. Il regolamento elettorale di Ateneo dovra' prevedere le modalita' di presentazione delle candidature. 7. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica o in caso di votazione di una mozione di sfiducia, le votazioni per l'elezione del nuovo rettore devono essere indette dal professore decano per ruolo entro sessanta giorni dalla cessazione o dall'accoglimento della mozione di sfiducia.
Art. 11. Prerogative e competenze del rettore
1. Il rettore: a) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione; b) propone al senato accademico, sentita la commissione etica, una rosa di candidati per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione; c) emana con propri decreti lo statuto e i regolamenti; d) propone per l'approvazione al consiglio di amministrazione, tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati al riguardo dal senato accademico, il documento di programmazione di Ateneo, con previsione almeno triennale; e) propone per l'approvazione al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo annuale e triennale e i conti consuntivi, sentito il senato accademico e coadiuvato dal direttore generale; f) propone al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, la nomina del direttore generale; g) propone al senato accademico la nomina del presidente del Collegio dei revisori dei conti; h) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei componenti il nucleo di valutazione, ad eccezione della componente studentesca, e la nomina del coordinatore; i) designa, sentito il senato accademico, il Garante degli studenti; j) nomina la Commissione etica, sulla base delle indicazioni del senato accademico; k) propone al senato accademico la nomina dei componenti del Comitato unico di garanzia; l) avvia i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori, irroga le sanzioni non superiori alla censura, sentito il parere del collegio di disciplina e, per le sanzioni superiori alla censura, trasmette gli atti al collegio di disciplina; m) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente statuto. Degli atti di interesse generale, adottati nell'esercizio di tali funzioni, il rettore informa nella prima riunione utile gli organi di governo che sono ad essi interessati in relazione alle loro specifiche competenze. 2. In caso di necessita' e comprovata urgenza, il rettore puo' assumere provvedimenti di competenza degli organi da lui presieduti, portandoli a ratifica, pena la decadenza, nella riunione immediatamente successiva. 3. Il rettore nomina, tra i professori di prima fascia di ruolo a tempo pieno, il prorettore vicario che, in caso di impedimento o di assenza, lo sostituisce in tutte le sue funzioni. in caso di assenza o di impedimento del prorettore vicario, le sue funzioni vengono svolte dal professore ordinario decano per ruolo nel senato accademico. 4. Il rettore puo' nominare tra i professori di ruolo, sentito il senato accademico, prorettori delegati cui attribuisce specifiche competenze.
Art. 12. Senato accademico
1. Il senato accademico e' l'organo di indirizzo propositivo e consultivo in materia di didattica, di ricerca, di servizi agli studenti e al territorio. 2. Sono attribuite al senato accademico funzioni di raccordo e di coordinamento con le strutture didattiche e di ricerca. 3. Il senato accademico e' presieduto dal rettore ed e' costituito, su base elettiva, da 23 componenti nominati con decreto del rettore sulla base dei seguenti criteri: a) 6 direttori di dipartimento eletti, dai docenti di ruolo, in collegi distinti per Facolta', in modo da rappresentare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo. Ogni docente vota nel collegio di una sola facolta'; b) 11 docenti di ruolo, appartenenti a dipartimenti diversi in rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari, che non ricoprano la carica di direttore di dipartimento e presidente del consiglio di facolta' eletti, tra i dipartimenti che non hanno espresso i direttori di cui alla lettera a), in collegi distinti; c) 4 rappresentanti degli studenti eletti tra gli iscritti per la prima volta a corsi di studio non oltre il primo anno fuori corso, a corsi di dottorato e a scuole di specializzazione attivati nell'Ateneo; d) 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo. 4. L'elezione dei componenti di cui alle lettere a) e b) avviene in due turni distinti. I procedimenti e le modalita' per l'elezione e per l'eventuale sostituzione dei componenti del senato accademico sono disciplinati dal regolamento elettorale di Ateneo. 5. Alle sedute del senato accademico partecipano, senza diritto di voto, il prorettore vicario e il direttore generale; quest'ultimo svolge le funzioni di segretario coadiuvato nella verbalizzazione dal personale a cio' addetto.
Art. 13. Competenze e funzioni del senato accademico
1. Il senato accademico: a) nomina, all'interno della rosa di candidati presentata dal rettore, i componenti del consiglio di amministrazione. La proposta deve essere approvata, a scrutinio palese, da una maggioranza non inferiore al 60% degli aventi diritto al voto; b) formula pareri e proposte in ordine agli obiettivi e alle linee politiche di indirizzo in materia di didattica, di ricerca, di servizi agli studenti e al territorio, al fine della programmazione triennale e della predisposizione del bilancio preventivo annuale e triennale. Esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale; c) esprime parere obbligatorio sul documento di individuazione del fabbisogno del personale docente e tecnico amministrativo proposto dal consiglio di amministrazione; d) esprime parere obbligatorio sul conto consuntivo, per le materie di competenza, prima che venga sottoposto dal rettore all'approvazione del consiglio di amministrazione; e) formula al consiglio di amministrazione, sulla base delle deliberazioni adottate dalle strutture didattiche e di ricerca competenti, le proposte e i pareri obbligatori attinenti all'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, facolta' e centri di ricerca, nonche' quelli relativi all'offerta formativa annuale ai diversi livelli; f) propone al consiglio di amministrazione i criteri di ripartizione delle risorse, tra i dipartimenti, per il funzionamento ordinario e la ricerca e, tra le facolta', per le attivita' didattiche; g) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, il Codice etico e i regolamenti dell'Ateneo, ivi compresi quelli di tipo organizzativo di competenza dei dipartimenti e delle facolta', in materia di didattica e di ricerca, ad eccezione del regolamento di amministrazione e contabilita', di competenza del consiglio di amministrazione; h) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il parere del consiglio di amministrazione, il regolamento generale di Ateneo; i) esprime parere sul conferimento dell'incarico al direttore generale; j) nomina, su proposta del rettore, i rappresentanti negli enti e nelle organizzazioni in cui e' prevista la presenza dell'Ateneo; k) designa, su proposta del rettore, il presidente del Collegio dei revisori dei conti e propone al consiglio di amministrazione i relativi compensi; l) esprime parere sulla designazione del Garante degli studenti; m) formula indicazioni in ordine alla nomina dei componenti della Commissione etica; n) nomina, su proposta del rettore, i componenti del comitato Unico di garanzia; o) nomina i membri del collegio di disciplina; p) puo' presentare al corpo elettorale avente legittimazione attiva per l'elezione del rettore, una proposta di mozione motivata di sfiducia al rettore, decorsi almeno due anni dall'inizio del mandato, su istanza di almeno 1/3 dei suoi componenti. La proposta di mozione deve essere approvata con una maggioranza di almeno 2/3 dei componenti del senato e si intende accolta se votata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di accoglimento della mozione e fino all'elezione del nuovo rettore le funzioni del rettore sono svolte dal professore ordinario decano per ruolo nel senato accademico; q) delibera, su proposta del rettore o di almeno 1/3 dei senatori, a maggioranza di almeno 60% dei suoi componenti, la decadenza dei membri del consiglio di amministrazione, per gravi inadempimenti ai doveri istituzionali o per protratta impossibilita' di funzionamento dell'organo; r) delibera, su proposta del rettore o di almeno 1/3 dei senatori, le modifiche dello statuto, a maggioranza del 60% degli aventi diritto al voto, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione adottato a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; s) autorizza annualmente la riduzione dell'impegno didattico del rettore, del prorettore vicario e dei prorettori delegati; t) delibera, privilegiando i dipartimenti affini sotto il profilo scientifico disciplinare, sulle richieste di afferenza ai dipartimenti presentate da professori e ricercatori, in caso di rigetto delle medesime da parte dei consigli di dipartimento; u) esprime parere obbligatorio sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio; v) puo' comminare, su proposta del rettore e ove la materia non ricada nelle competenze del collegio di disciplina, le sanzioni previste per le violazioni del Codice etico che vanno: dal richiamo scritto, fino ad arrivare , nei casi piu' gravi, alla decadenza e/o esclusione dagli organi accademici e/o dagli organi delle strutture dell'Ateneo o all'esclusione dall'assegnazione di fondi e contributi di Ateneo; w) esprime parere obbligatorio sulle proposte di attivazione delle federazioni e delle fusioni previste dall'art. 3, legge n. 240/2010.
Art. 14. Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' l'organo di governo che attua l'indirizzo strategico dell'Ateneo mediante la programmazione ed il controllo dell'attivita' amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale. 2. Il consiglio di amministrazione e' composto: a) dal rettore che lo presiede; b) da cinque componenti in rappresentanza del personale di ruolo in servizio nell'Ateneo, di cui uno espressione del personale tecnico amministrativo, in possesso di esperienza di gestione di organismi universitari e rappresentativi di diverse realta' organizzative e scientifiche dell'Ateneo; c) da due soggetti esterni all'Ateneo, individuati tra personalita' in possesso di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di esperienza professionale di alto livello, con attenzione alla qualificazione scientifico-culturale. I componenti esterni non devono inoltre avere rapporti contrattuali in essere con l'Ateneo ne' rapporti di parentela o affinita' entro il 4° grado con gli altri membri del consiglio e con i membri del senato accademico, del nucleo di valutazione, del Collegio dei revisori dei conti, con il rettore e il direttore generale; d) da due rappresentanti eletti dagli studenti tra gli iscritti per la prima volta a corsi di studio non oltre il primo anno fuori corso, a corsi di dottorato e a scuole di specializzazione attivati nell'Ateneo. I componenti di cui alle lettere b) e c) sono designati dal senato accademico, sulla base di una rosa di candidati proposta dal rettore, in misura doppia rispetto ai candidati da designare, sentita la Commissione etica, nel rispetto del principio di pari opportunita' di genere per una quota pari ad almeno 1/3 dei medesimi componenti. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il prorettore vicario e il direttore generale; quest'ultimo svolge le funzioni di segretario coadiuvato nella verbalizzazione dal personale a cio' addetto. 3. I componenti esterni all'Ateneo non possono aver ricoperto posizioni di ruolo all'interno dell'Ateneo nei tre anni accademici precedenti alla designazione, ne' possono ricoprirle per tutta la durata dell'incarico. 4. In caso il rettore cessi anticipatamente dalla carica, il consiglio di amministrazione e' presieduto dal prorettore vicario. Nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del rettore, il consiglio di amministrazione e' presieduto dal consigliere professore ordinario piu' anziano per ruolo.
Art. 15. Competenze e funzioni del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione: a) approva, previo parere del senato accademico, il documento di programmazione triennale d'Ateneo, il bilancio annuale e triennale ed i conti consuntivi, nonche' il documento di programmazione annuale e triennale del personale; b) vigila sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita' dell'Ateneo e sull'efficienza ed efficacia della gestione; c) delibera, previo parere del senato accademico, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la soppressione di corsi di studio, sedi, dipartimenti e facolta' e l'articolazione annuale dell'offerta formativa ai diversi livelli; d) delibera, previo parere del senato accademico, sulla costituzione, modifica e disattivazione di centri dipartimentali, interdipartimentali nazionali ed internazionali e di centri di servizio d'Ateneo; e) delibera, nei limiti della programmazione annuale e pluriennale, sulla proposta di chiamata da parte dei dipartimenti dei professori e dei ricercatori a tempo determinato, nonche' sulla messa a concorso dei posti di ricercatore a tempo determinato; f) approva i contratti e le convenzioni che rientrano nella sua competenza ai sensi dei regolamenti interni; g) adotta il regolamento amministrativo-contabile e le sue eventuali modifiche; h) conferisce, sentito il senato accademico, l'incarico di direttore generale su proposta del rettore, ne revoca l'incarico risolvendo conseguentemente il contratto; i) approva gli indirizzi dell'attivita' del direttore generale sulla gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo; j) nomina, su proposta del rettore, il coordinatore ed i componenti del nucleo di valutazione ad eccezione della componente studentesca; k) delibera, nel rispetto della normativa vigente, sulla retribuzione del direttore generale e, acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti, sulle indennita' di carica dei componenti degli organi di governo e di controllo di Ateneo e sui gettoni di presenza per i componenti degli organi collegiali; l) commina in composizione ristretta, senza la rappresentanza studentesca, ai professori e ai ricercatori la sanzione o archivia il procedimento, nel rispetto del parere vincolante del collegio di disciplina; m) sentiti il senato accademico e il consiglio degli studenti, delibera i provvedimenti relativi alle tasse ed ai contributi a carico degli studenti; n) delibera sulle proposte di attivazione delle federazioni e delle fusioni previste dall'art. 3, legge n. 240/2010, previo parere obbligatorio del Senato.
Art. 16. Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo indipendente di controllo interno sulla regolarita' della gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Universita'. 2. I compiti e le modalita' di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 3. Il collegio e' composto da: a) 1 magistrato amministrativo o contabile o un avvocato dello Stato, nominato dal senato accademico su proposta del rettore, che ne assume la presidenza; b) 2 componenti, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; c) 2 componenti, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dal MIUR. Due membri effettivi del collegio devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. 4. Il collegio dura in carica tre anni finanziari ed e' rinnovabile una sola volta. 5. L'incarico di componente del collegio dei revisori dei conti non puo' essere conferito a personale dipendente dell'Universita'.
Art. 17. Nucleo di valutazione
1. Il nucleo di valutazione e' organo indipendente di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio. 2. Il nucleo e' composto da: a) 7 componenti nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, tra persone di elevata qualificazione professionale, di cui: il coordinatore, scelto tra i professori ordinari o associati in servizio nell'Ateneo; 4 componenti esterni all'Ateneo, di cui almeno 2 individuati tra esperti nel campo della valutazione; 2 docenti di ruolo in servizio nell'Ateneo; b) 2 studenti eletti dal consiglio degli studenti, con voto limitato ad uno. 3. Le norme relative al funzionamento del nucleo sono stabilite con apposito regolamento. 4. Il nucleo di valutazione: a) definisce i criteri ed i parametri di riferimento della valutazione, in conformita' a quanto previsto dal Sistema di valutazione nazionale; b) verifica la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica, nonche' la qualita' dei servizi agli studenti, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti studenti istituite in ciascuna facolta' ai sensi dell'art. 40; c) verifica la produttivita' della ricerca svolta dai dipartimenti; d) valuta la congruita' del curriculum scientifico e professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1 della legge n. 240/2010; e) valuta i risultati conseguiti dalle strutture e dal personale ai sensi della normativa vigente; f) provvede a rendere pubblici atti, criteri e valutazioni, anche relative alla didattica, in forma singola e aggregata, nel rispetto delle norme relative alla trasparenza degli atti amministrativi ed alla tutela della riservatezza delle persone; g) elabora e trasmette il proprio rapporto annuale al rettore, al senato accademico ed al consiglio di amministrazione. 5. L'Universita' assicura al nucleo autonomia decisionale e strumenti operativi, nonche' il diritto di accesso alle informazioni e ai dati necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.
Art. 18. Direttore generale
1. Il direttore generale e' individuato tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. 2. Il direttore generale e' nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore e sentito il senato accademico. Il direttore generale puo' nominare un vicedirettore che lo sostituisce, in tutte le sue funzioni, in caso di impedimento o assenza. 3. Il contratto e' stipulato per la durata massima di quattro anni ed e' rinnovabile. 4. Il Direttore Generale e' responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione e dal rettore, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, a supporto delle attivita' di didattica, di ricerca e di servizio al territorio. Egli esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge. 5. Il direttore generale, inoltre: a) cura l'attuazione dei programmi e predispone il relativo piano operativo, affidandone la gestione ai dirigenti; b) partecipa alle sedute degli organi di governo dell'Ateneo secondo le norme del presente statuto; c) verifica e controlla l'attivita' dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi; d) stipula i contratti dell'Universita' e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione; e) adotta gli atti di impegno della spesa, sulla base dei regolamenti interni in materia di contabilita'. 6. Il direttore generale presenta annualmente al rettore e al consiglio di amministrazione una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati raggiunti nel quadro degli obiettivi definiti dagli organi di governo. 7. Il direttore generale puo', in assenza del vicedirettore, designare tra i dirigenti dell'Ateneo chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Titolo III ALTRI ORGANISMI DELL'UNIVERSITA' Art. 19. Garante degli studenti
1. Il Garante degli studenti e' l'organismo istituito al fine di offrire assistenza e consulenza agli studenti che si ritengano lesi nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti, anche omissivi, di organi, uffici o singoli soggetti dell'Universita' di Cagliari. 2. Il Garante degli studenti e' un magistrato o un avvocato a riposo, nominato dal rettore, sentito il senato accademico. 3. Il Garante degli studenti dura in carica tre anni e non e' immediatamente riconfermabile. Puo' essere revocato, con provvedimento del rettore, sentito il senato accademico, a causa di inadempienze, irregolarita' o ritardi nell'esercizio delle sue funzioni. 4. Il consiglio di amministrazione assegna i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni del Garante degli studenti. Le spese relative sono a carico del bilancio dell'Ateneo. 5. Gli organi dell'Ateneo e gli uffici dell'amministrazione universitaria collaborano col Garante degli studenti, garantendo l'accesso agli atti ed ai documenti, nel rispetto della normativa vigente sulla trasparenza degli atti amministrativi e sulla riservatezza delle persone. 6. Il Garante degli studenti informa, con cadenza almeno annuale, il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'attivita' svolta.
Art. 20. Commissione etica
1. La Commissione etica e' un organismo con funzioni consultive, di ricerca e di controllo in merito all'attuazione e al rispetto delle norme del Codice etico e delle prassi interpretative. 2. La Commissione e' composta da 3 membri, anche esterni all'Universita', nominati dal rettore, sulla base delle indicazioni del senato accademico, nel rispetto delle pari opportunita' di genere. Il piu' anziano per eta' svolge le funzioni di presidente. Il rettore, sulla base delle indicazioni del senato accademico, nomina un componente supplente per casi di impedimento di uno dei componenti titolari. 3. La Commissione: a) favorisce la composizione amichevole delle controversie; b) segnala al rettore i casi in cui sono state ravvisate violazione del Codice etico, per i successivi provvedimenti di competenza; c) puo' sottoporre al senato accademico proposte di revisione o di integrazione del Codice etico. 4. Gli atti della Commissione devono essere motivati e l'accesso ad essi deve rispettare le norme vigenti relative agli atti amministrativi e al diritto alla riservatezza delle persone.
Art. 21. Comitato per lo sport universitario
1. Il Comitato per lo sport universitario e' l'organismo che coordina le attivita' sportive a vantaggio dei componenti la comunita' universitaria. 2. Il Comitato e' composto: a) dal rettore dell'Universita', o da un suo delegato, che assume le funzioni di presidente; b) da 2 membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attivita' sportiva degli studenti su base nazionale; c) da 2 studenti eletti in occasione del rinnovo delle altre rappresentanze studentesche, secondo le modalita' stabilite nel regolamento per l'elezione degli studenti; d) dal direttore generale o da un suo delegato, anche in qualita' di segretario. 3. Il Comitato: a) definisce le regole generali per lo svolgimento dell'attivita' sportiva, amatoriale ed agonistica, sia in forma individuale che associata; b) esprime pareri e propone la stipula di convenzioni per la gestione dei servizi e degli impianti sportivi universitari e ne verifica l'attuazione; c) definisce gli indirizzi di gestione dei servizi, degli impianti e delle attivita' sportive e i relativi piani di spesa, assicurando la fruibilita' dei servizi, degli impianti e delle attrezzature, anche da parte di coloro che non svolgono attivita' agonistica; d) propone al consiglio di amministrazione gli interventi ed i programmi di edilizia sportiva; e) redige una relazione annuale sull'attivita' svolta e la trasmette al consiglio di amministrazione. 4. Il Comitato e' costituito con decreto rettorale, e dura in carica un biennio accademico.
Art. 22. Consiglio degli studenti
1. Il consiglio degli studenti e' l'organismo autonomo di organizzazione e coordinamento degli studenti iscritti all'Ateneo. 2. Il consiglio e' organo consultivo e propositivo in materia di: a) attivita' e servizi didattici; b) diritto allo studio; c) attivita' formative autogestite nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero. 3. Il consiglio esprime parere obbligatorio su: a) la determinazione delle contribuzioni a carico degli studenti; b) le forme di collaborazione degli studenti ad attivita' connesse all'erogazione di servizi. 4. Il consiglio degli studenti puo' inoltre esprimere parere sul documento di programmazione triennale e sul bilancio di Ateneo. 5. Qualora le proposte e i pareri del consiglio degli studenti, di cui al comma 3, non vengano accolti, le delibere degli organi competenti devono essere motivate. 6. Il Consiglio e' composto: a) dai rappresentanti degli studenti nel senato accademico; b) dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione; c) dai rappresentanti degli studenti nel nucleo di valutazione; d) dai rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo sport universitario; e) dai rappresentanti degli studenti nell'ente regionale per il diritto allo studio; f) da 3 studenti per facolta' eletti, con una sola preferenza, dai rappresentanti presenti in ogni consiglio di facolta' tra gli stessi rappresentanti; g) da 1 rappresentante per Facolta' degli studenti iscritti ai corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione, eletti, con una sola preferenza, dai rappresentanti dei dottorandi e degli specializzandi in ogni consiglio di dipartimento partecipante alla facolta'. 7. Almeno due volte all'anno, e comunque quando 1/3 dei componenti lo richieda, il consiglio si riunisce in seduta allargata a tutti i rappresentanti degli studenti previsti dallo statuto e dai regolamenti. 8. Il consiglio dura in carica due anni, elegge al proprio interno un Presidente e puo' eleggere una giunta con funzioni istruttorie e di coordinamento. 9. L'attivita' del consiglio e' disciplinata da un apposito regolamento approvato dai 2/3 dei suoi membri ed emanato dal rettore, sentito il senato accademico. 10. L'Universita' garantisce al consiglio degli studenti il supporto necessario all'espletamento dei suoi compiti.
Art. 23. Comitato unico di garanzia
1. Il Comitato unico di garanzia e' l'organismo istituito per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, con funzioni propositive, consultive e di verifica nelle materie di sua competenza. 2. Il Comitato e' composto da 1 componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da pari rappresentanti dell'amministrazione, nonche' da altrettanti componenti supplenti. I componenti del Comitato sono nominati dal rettore con proprio decreto, previa delibera dal senato accademico, nel rispetto del principio delle pari opportunita'. 3. Il Comitato e' presieduto da un delegato del rettore, i suoi membri devono essere in possesso di comprovata esperienza in materia di pari opportunita' ed adeguata esperienza in materia di mobbing e contrasto alle discriminazioni. 4. Il Comitato: a) opera per superare le condizioni che provocano nell'organizzazione e distribuzione del lavoro, effetti diversi nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, con pregiudizio per la formazione, l'avanzamento professionale e di carriera, ovvero per il trattamento economico e retributivo; b) promuove il rispetto delle pari opportunita' di genere negli organi dell'Ateneo, nelle cariche accademiche e nei settori professionali; c) contribuisce all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni, collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunita' e di benessere organizzativo; d) contrasta qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori. 5. Le modalita' di funzionamento del Comitato sono definite con apposito regolamento.
Art. 24. Collegio di disciplina
1. Il collegio di disciplina e' l'organismo competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere parere conclusivo in merito agli stessi, proponendo le relative sanzioni. 2. Il collegio e' composto da 7 docenti di ruolo, in regime di tempo pieno, di cui 3 professori ordinari, 2 professori associati e 2 ricercatori a tempo indeterminato, nonche' da tre componenti supplenti, uno per ciascuna categoria, nominati dal senato accademico. Nella composizione deve essere salvaguardato il principio delle pari opportunita' di genere con una percentuale almeno del 30%. 3. Svolge funzioni di presidente il professore ordinario piu' anziano per ruolo. 4. Il collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto dei principi della ragionevole durata del procedimento disciplinare, della chiarezza e determinatezza dell'incolpazione, del contradditorio in condizioni di parita'. 5. I compiti e le modalita' di funzionamento del collegio sono disciplinati da apposito regolamento, nel rispetto della normativa vigente.
Titolo IV STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA
Art. 25. Strutture didattiche e di ricerca
1. L'Universita' si articola al proprio interno in dipartimenti, facolta', corsi di studio, nonche' nelle altre strutture previste dallo statuto e dai regolamenti.
Art. 26. Dipartimenti
1. I dipartimenti sono le strutture finalizzate ad assicurare l'esercizio organico ed integrato delle attivita' di didattica, di ricerca e di servizio al territorio. Ove alle funzioni di didattica e ricerca si affianchino funzioni assistenziali, i dipartimenti assumono i compiti conseguenti. 2. I dipartimenti promuovono, coordinano ed organizzano, in collaborazione con le altre strutture universitarie coinvolte, le attivita' di didattica, di ricerca e di alta formazione post lauream, nel rispetto del principio di autonomia. 3. I dipartimenti promuovono l'internazionalizzazione delle attivita' di ricerca, attraverso il sostegno, anche finanziario, allo sviluppo degli scambi e delle iniziative di cooperazione. 4. Ai dipartimenti afferiscono, di norma, previa richiesta approvata dal consiglio di dipartimento, i professori ed i ricercatori appartenenti a settori scientifico disciplinari culturalmente omogenei. Nel caso in cui il consiglio di dipartimento non approvi la richiesta di afferenza, il senato accademico delibera l'afferenza sulla base della richiesta adeguatamente motivata del docente. L'afferenza viene disposta con decreto del rettore e puo' essere modificata prima che sia decorso un triennio, solo previo parere favorevole del senato accademico. 5. I dipartimenti hanno autonomia gestionale, amministrativa e regolamentare, nei limiti previsti dallo statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti sull'ordinamento universitario. Al dipartimento sono assegnate le risorse finanziarie, logistiche ed il personale tecnico amministrativo necessari per il suo funzionamento. 6. Nell'assegnazione ai dipartimenti delle risorse finanziarie e di personale, si terra' conto dei risultati conseguiti nell'ambito della ricerca dai professori e dai ricercatori afferenti alla struttura, anche in relazione ai criteri di valutazione stabiliti dall'ANVUR ed alla valutazione ex post delle politiche di reclutamento. L'attribuzione delle risorse di personale terra' inoltre conto dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica, dai corsi di studio ai quali il dipartimento contribuisce con la propria docenza, anche in relazione ai parametri utilizzati per l'attribuzione del Fondo di finanziamento ordinario. 7. L'istituzione di nuovi dipartimenti e' deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. La proposta dev'essere sottoscritta da un numero di docenti di ruolo e ricercatori a tempo determinato che intendono afferire, non inferiore a 45 unita'. Nel caso in cui il numero di professori e ricercatori afferenti al dipartimento scenda al di sotto dei limiti di legge entro il termine massimo di 1 anno deve essere disattivato. 8. I dipartimenti partecipano, in relazione a criteri di affinita' disciplinare e per attivita' formative comuni, a strutture di raccordo denominate facolta', aventi funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attivita' didattiche. 9. In ragione di peculiari esigenze scientifiche, i dipartimenti possono articolarsi in sezioni, costituite con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del consiglio di dipartimento. Per particolari attivita' di ricerca e formative di durata pluriennale il consiglio di dipartimento, con la stessa maggioranza, puo' deliberare la proposta di costituzione di centri dipartimentali ed interdipartimentali, anche interateneo, da presentare al consiglio di amministrazione per l'approvazione; la relativa delibera ne determina la durata ed i termini per il rinnovo. La proposta di costituzione dei centri interdipartimentali deve necessariamente indicare il dipartimento di riferimento, in relazione agli aspetti amministrativi e contabili. Le sezioni di ricerca ed i centri dipartimentali e interdipartimentali hanno autonomia funzionale, ma non amministrativa e contabile e non possono essere assegnatari di personale tecnico e amministrativo.
Art. 27. Organi del dipartimento
1. Sono organi del dipartimento: il consiglio di dipartimento; il direttore di dipartimento; la giunta di dipartimento.
Art. 28. Il consiglio di dipartimento
1. Il consiglio e' composto: a) dal direttore; b) dai professori ed i ricercatori, compresi i professori straordinari ed i ricercatori a tempo determinato, afferenti al dipartimento; c) da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo assegnato al dipartimento, non superiore al 10% dei componenti di cui alle lettere a) e b); d) da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca ed alle scuole di specializzazione la cui gestione e' affidata al dipartimento, nonche' dei titolari di assegno di ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010, le cui attivita' si svolgano presso il dipartimento. La componente di cui alla lettera d) e' pari al 15% dei componenti il consiglio. Il segretario amministrativo partecipa alle sedute e svolge le funzioni di segretario verbalizzante. 2. Le modalita' di partecipazione delle diverse componenti e le eventuali limitazioni al diritto di voto sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo, nel rispetto del principio di valutazione tra pari.
Art. 29. Competenze e funzioni del consiglio di dipartimento
1. Il consiglio di dipartimento: a) in coerenza con le linee programmatiche di Ateneo, approva il piano triennale delle attivita' di ricerca, da aggiornare annualmente, nonche' la relazione consuntiva dei docenti del dipartimento. Definisce i criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie, logistiche, di personale e dei beni strumentali di cui il dipartimento ha la disponibilita'. Collabora con i consigli di facolta' e i consigli di corso di studio e di classe nella definizione delle attivita' didattiche; b) approva la proposta di budget e il rendiconto annuale per la parte di competenza del dipartimento, coerentemente con il principio del bilancio unico; c) propone alle facolta', anche congiuntamente ad altri dipartimenti, l'istituzione e la modifica dei corsi di studio, predisponendo i relativi ordinamenti, sentita la componente studentesca della commissione paritetica della facolta' interessata, ovvero secondo modalita' definite nel regolamento didattico; d) propone alle facolta', anche congiuntamente ad altri dipartimenti, l'attivazione, la disattivazione e la soppressione di corsi di studio, impegnandosi a garantire le risorse di docenza di ruolo necessarie per il rispetto dei requisiti stabiliti dal Ministero e garantendo, nei limiti stabiliti da apposito regolamento, la copertura dei crediti di base e caratterizzanti presenti nell'offerta formativa; e) comunica annualmente ai consigli di facolta' la delibera sull'assegnazione dei compiti didattici ai docenti afferenti al dipartimento, garantendone l'impiego, nella copertura degli insegnamenti dei corsi, secondo equita', funzionalita' e razionalita', dando priorita' alla copertura dei corsi di laurea ed in particolare degli insegnamenti di base e caratterizzanti; f) delibera, nel rispetto nelle norme vigenti e del principio del giudizio tra pari, sulle proposte di chiamata dei docenti di prima e di seconda fascia, sul reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, di altro personale a supporto dei progetti di ricerca e sul conferimento degli assegni di ricerca; delibera altresi' sulle richieste di personale tecnico amministrativo. Le proposte sono sottoposte al consiglio di amministrazione per le relative determinazioni; g) delibera sulle richieste di afferenza presentate dai docenti; h) delibera sulle richieste di congedo e aspettativa dei docenti per motivi di studio o di ricerca; i) formula agli organi competenti le richieste di fondi, di locali e di beni strumentali; j) delibera l'acquisizione di apparecchiature e servizi, nonche' l'attivazione di contratti e convenzioni, nei limiti previsti dai regolamenti di Ateneo; k) delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il regolamento di funzionamento del dipartimento da sottoporre all'approvazione definitiva del senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione; l) esercita ogni altra competenza prevista dalle disposizioni di legge, dal presente statuto e dai regolamenti. 2. Le delibere sulle materie di cui alle lettere g) ed h) sono assunte con la maggioranza assoluta dei soli docenti di ruolo. 3. Il consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, puo' delegare a favore della giunta le competenze di cui alle lettere i) e j).
Art. 30. Il direttore di dipartimento
1. Il direttore di dipartimento e' eletto dal consiglio tra i professori ordinari afferenti al dipartimento. Nel caso di assenza o indisponibilita' di un professore ordinario puo' essere eletto un professore associato. 2. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del consiglio di dipartimento. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e secondo sistemi di ballottaggio tra i due candidati piu' votati nella seconda. 3. La carica di direttore e vicedirettore e' incompatibile con le cariche di: rettore, componente del nucleo di valutazione, presidente del consiglio di facolta', coordinatore di corsi di studio o di classe. Quella di direttore e' altresi' incompatibile con quella di direttore e coordinatore delle scuole e dei corsi di dottorato. 4. Il direttore designa, tra i professori ordinari o associati a tempo pieno, un vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.
Art. 31. Competenze e funzioni del direttore di dipartimento
1. Il direttore rappresenta il dipartimento, convoca e presiede il consiglio e la giunta, fissandone l'ordine del giorno, cura l'esecuzione delle relative delibere. 2. Il direttore esercita, in particolare, le seguenti funzioni: a) presenta al consiglio per l'approvazione il piano annuale e triennale delle attivita' di ricerca, sentiti i coordinatori di sezione e i responsabili dei centri di ricerca, la proposta di budget e il rendiconto annuale per la parte di competenza del dipartimento, coerentemente con il principio del bilancio unico; b) stipula i contratti e le convenzioni approvati dal consiglio ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera j); c) autorizza direttamente, senza l'approvazione del consiglio, le spese al di sotto del limite stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; d) propone al consiglio i criteri di utilizzazione delle risorse assegnate al dipartimento; e) coordina i servizi tecnici, amministrativi e di supporto alle attivita' di ricerca e di didattica, gestite dal dipartimento; f) formula proposte al consiglio per lo sviluppo dei servizi forniti dal dipartimento, l'acquisto di beni e attrezzature e la copertura dei relativi costi; g) vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti. Il direttore esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme di legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo, nonche' quelle non espressamente attribuite dal regolamento di dipartimento ad altri organi dipartimentali. 3. In caso di necessita' e urgenza il direttore puo' adottare provvedimenti amministrativi, di competenza degli altri organi dipartimentali, portandoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva.
Art. 32. La giunta di dipartimento
1. La giunta e' composta: a) dal direttore di dipartimento che la convoca e la presiede e dal vicedirettore; b) da un numero di docenti di ruolo e ricercatori a tempo determinato, non inferiore a 5 e non superiore a 11 nominati, su proposta del direttore, dalla componente docente del consiglio di dipartimento a maggioranza qualificata del 60% degli aventi diritto; ove non si raggiunga tale maggioranza, la votazione avviene con voto limitato ad 1/3 dei nominativi da designare, secondo modalita' disciplinate dal regolamento elettorale di Ateneo. Il numero dei docenti di ruolo e ricercatori a tempo determinato, all'interno della giunta, puo' essere elevato a 15 nei dipartimenti con un numero di afferenti superiore a 60. c) da almeno un rappresentante eletto dai titolari di assegno di ricerca e dagli iscritti ai corsi di dottorato ed alle scuole di specializzazione; d) da un rappresentante eletto dal personale tecnico amministrativo assegnato al dipartimento. I componenti di cui alla lettera b) devono essere, in misura non inferiore al 60%, professori ordinari ed associati. 2. Alle riunioni della giunta partecipa il segretario del dipartimento, senza diritto di voto e con funzioni di verbalizzazione.
Art. 33. Competenze e funzioni della giunta
1. La giunta: a) collabora con il direttore nell'espletamento delle sue funzioni; b) esercita attivita' istruttoria su tutte le materie di competenza del consiglio; c) esercita tutte le funzioni ad essa espressamente delegate dal consiglio ed ogni altra funzione assegnata dal regolamento di dipartimento.
Art. 34. Le facolta'
1. Le facolta' sono le strutture di raccordo tra piu' dipartimenti, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche, nonche' di gestione dei servizi comuni ad esse inerenti. 2. Nel caso in cui i dipartimenti afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia, oltre alle funzioni didattiche e di ricerca, svolgano funzioni assistenziali, le facolta' assumono la responsabilita' dei compiti conseguenti, secondo modalita' concordate con la RAS, garantendo l'inscindibilita' ed il coordinamento delle funzioni di insegnamento e ricerca con quelle di assistenza dei docenti di materie cliniche. 3. Le facolta' sono dotate di autonomia gestionale, amministrativa e regolamentare, nei limiti previsti dallo statuto dai regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti sull'ordinamento universitario. 4. L'istituzione delle facolta' e' deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, a maggioranza non inferiore al 60% degli aventi diritto al voto. La proposta di istituzione puo' essere presentata da almeno 2 dipartimenti ed e' deliberata a maggioranza del 60% dei componenti dei rispettivi consigli.
Art. 35. Organi delle facolta'
1. Sono organi della facolta': il consiglio di facolta'; il presidente del consiglio di facolta'; la giunta, ove istituita; la commissione paritetica.
Art. 36. Il consiglio di facolta'
1. Il consiglio di facolta' e' composto: a) dal presidente; b) dai direttori dei dipartimenti aggregati nella facolta', o da loro delegati; c) da un numero di docenti di ruolo, non superiore a 30, sulla base delle proposte dei dipartimenti partecipanti approvate dal senato accademico e comunque in misura non superiore al 10% dei componenti dei consigli dei dipartimenti che partecipano alla facolta'. Rientrano tra i componenti: c1) i coordinatori dei corsi di studio o di classe di cui all'art. 45, di competenza nella facolta'; c2) in rapporto al contributo di crediti didattici connessi con gli insegnamenti di competenza di ogni dipartimento, docenti di ruolo che svolgono attivita' didattica nella facolta', facenti parte delle giunte degli stessi dipartimenti, oppure responsabili delle attivita' assistenziali di competenza della struttura, ove previste. Detti docenti sono eletti dalla componente docente del consiglio del dipartimento di appartenenza, secondo modalita' definite nel regolamento elettorale di Ateneo. Per la determinazione della componente elettiva spettante ad ogni dipartimento, si scomputano i coordinatori dei corsi di studio o di classe; d) da una rappresentanza eletta dagli studenti dei corsi di studio coordinati dalla facolta', pari al 15% del numero complessivo dei componenti del consiglio. 2. I docenti che non svolgono attivita' didattica nella facolta' non possono far parte del consiglio, fatta eccezione per i direttori di dipartimento. Ogni docente puo' far parte di un solo consiglio di facolta', tale opzione va esercitata entro cinque giorni dalla data delle elezioni. 3. I componenti eletti del consiglio di facolta' durano in carica 3 anni, ad eccezione della componente studentesca che dura in carica 2 anni. 4. In caso di scadenza o anticipata cessazione del mandato dei direttori di dipartimento o dei coordinatori dei corsi di studio o di classe il neoeletto subentra nel consiglio. 5. Nel caso in cui i componenti eletti cessino di appartenere alla giunta di dipartimento, o non svolgano piu' attivita' didattica nell'ambito della facolta', il dipartimento provvede all'elezione dei sostituti. 6. Le modalita' di variazione della composizione del consiglio, conseguenti ad attivazione, modifica o disattivazione dei corsi di studio saranno definite in via regolamentare dal senato accademico. Nello stesso regolamento verranno definite le limitazioni al diritto di voto.
Art. 37. Competenze e funzioni del consiglio di facolta'
1. Il consiglio: a) definisce, in linea con le determinazioni dell'Ateneo, gli obiettivi e le politiche programmatiche sulle attivita' didattiche, considerate le proposte dei dipartimenti e dei consigli dei corsi di studio o di classe; b) propone ai dipartimenti e quindi al senato accademico l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei corsi di studio; c) esprime parere sulle proposte relative all'offerta formativa, e sulle proposte di istituzione, modifica, attivazione e disattivazione dei corsi di studio presentate dai dipartimenti, sentiti i consigli di corso di studio e di classe e la commissione partitetica di facolta' e le trasmette agli organi competenti; d) ai fini di una razionalizzazione nell'affidamento dei compiti didattici e di un migliore utilizzo della docenza, puo' esprimere richiesta motivata di riesame in ordine all'affidamento dei compiti didattici ai docenti, deliberato dai dipartimenti in relazione alle esigenze didattiche espresse dai consigli di corso di studio e di classe. Ai medesimi fini, puo' presentare proposte al consiglio di amministrazione e al senato accademico; e) bandisce i contratti per attivita' di insegnamento necessari per garantire il funzionamento dei corsi, considerate le proposte dei dipartimenti e dei consigli di corso di studio o di classe. La selezione avviene a cura dei dipartimenti cui afferisce il maggior numero di ordinari ed associati del SSD per il quale e' stato bandito l'incarico; f) puo' segnalare ai dipartimenti e al consiglio di amministrazione esigenze didattiche in relazione alle istanze di reclutamento e alle proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori; g) definisce la programmazione, per ciascun anno accademico, dei servizi di segreteria didattica, di orientamento e di tutorato e di tutti gli altri servizi a supporto delle attivita' didattiche. 2. Il consiglio esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme di legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.
Art. 38. Il presidente del consiglio di facolta'
1. Il presidente e' eletto tra i professori ordinari che svolgono attivita' didattica nella facolta'. La carica di presidente e' incompatibile con quelle di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio o di classe. 2. L'elettorato attivo spetta ai componenti del consiglio di facolta', la votazione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e con il sistema del ballottaggio tra i due candidati piu' votati nella seconda. 3. Il presidente convoca e presiede, predisponendo l'ordine del giorno e organizzandone i lavori, il consiglio di facolta' e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; cura i rapporti con i dipartimenti ed i corsi di studio o di classe; sovraintende alla gestione degli spazi, delle attrezzature e degli strumenti destinati alle attivita' formative. 4. Il presidente designa tra i professori ordinari o associati a tempo pieno, presenti in consiglio di facolta', un vicepresidente che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza. Il vicepresidente e' nominato con decreto del rettore.
Art. 39. La giunta di facolta'
1. Il consiglio di facolta', in considerazione della complessita' dell'attivita' didattica svolta nella struttura, puo' deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti l'istituzione di una giunta. 2. La giunta e' composta: a) dal presidente del consiglio di facolta', che la convoca e la presiede e dal vicepresidente; b) da 5 professori eletti dalla componente docente del consiglio di facolta' tra i coordinatori dei corsi di studio. 3. La giunta collabora con il presidente del consiglio di facolta' nell'espletamento delle sue funzioni ed esercita attivita' istruttoria su tutte le materie di competenza del consiglio.
Art. 40. La commissione paritetica
1. Presso ogni facolta' e' istituita una commissione paritetica docenti studenti con funzioni di monitoraggio dell'attivita' di servizio agli studenti, dell'offerta formativa e della qualita' della didattica complessiva. 2. La commissione paritetica e' presieduta dal presidente del consiglio di facolta' o da un suo delegato ed e' composta da: a) 2 docenti designati dal consiglio di facolta' tra i docenti del consiglio medesimo. La relativa delibera e' assunta senza la partecipazione della componente studentesca; b) 3 studenti, eletti tra i rappresentanti in consiglio di facolta' dagli stessi rappresentanti in consiglio, con voto limitato ad una preferenza. 3. Le regole per il funzionamento della commissione sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo. 4. La commissione paritetica: a) svolge attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica, nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti; b) individua gli indicatori per la valutazione dei risultati derivanti dall'attivita' di monitoraggio; c) formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio e sull'adeguamento dei relativi ordinamenti didattici.
Art. 41. Corsi di studio
1. I corsi di studio sono rappresentati, secondo la vigente normativa sull'ordinamento universitario, dai corsi di laurea e dai corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico. 2. I corsi di studio sono istituiti, attivati, disattivati, modificati e soppressi con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c).
Art. 42. Organi dei corsi di studio o di classe
1. Sono organi dei corsi di studio: il consiglio di corso di studio o di classe; il coordinatore dei corsi di studio o di classe; la giunta ove istituita.
Art. 43. Il consiglio di corso di studio o di classe
1. Il consiglio di corso di studio e' composto: a) dai docenti di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che svolgono attivita' didattica nell'ambito del corso di studio; b) da una rappresentanza degli studenti iscritti al corso pari al 15% dei componenti il consiglio. Alle sedute del consiglio partecipano, senza diritto di voto, i professori a contratto. 2. Le modalita' di partecipazione delle diverse componenti e le eventuali limitazioni al diritto di voto sulle materie di competenza del consiglio, sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo, nel rispetto del principio di valutazione tra pari. 3. I corsi di studio dello stesso livello, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, sono di norma raggruppati nelle classi di appartenenza, individuate ai sensi di legge e governati dal consiglio di classe. Le classi appartenenti ad una comune area scientifico culturale, anche di diverse livello, possono essere rette da un unico consiglio interclasse o consiglio di corso verticale. 4. In tutte le ipotesi previste dal precedente comma, le proposte sono presentate dal consiglio di facolta' al senato accademico per l'approvazione.
Art. 44. Competenze e funzioni del consiglio di corso di studio o di classe
1. Il consiglio di corso di studio o di classe: a) formula le richieste di docenza ai dipartimenti, nel rispetto delle esigenze didattiche del corso; b) stabilisce i contenuti didattici e le modalita' di svolgimento dei corsi di insegnamento, coordinandoli tra loro; c) promuove e sostiene la qualita' ed i processi di valutazione e monitoraggio della didattica, nonche' lo sviluppo di modalita' didattiche innovative; d) delibera in merito ai piani di studio individuali, alle domande di trasferimento, ai passaggi, alla convalida degli esami ed alle eventuali domande degli studenti attinenti al curriculum degli studi; e) puo' proporre ai dipartimenti ed alla facolta' la disattivazione e la modifica dei corsi di studio; f) propone la programmazione delle attivita' didattiche e predispone le relazioni annuali sull'attivita' didattica, anche al fine di fornire elementi agli organi preposti alla valutazione; g) definisce le politiche per le attivita' di tutorato e di tirocinio degli studenti iscritti al corso. 2. Il consiglio esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme di legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.
Art. 45. Il coordinatore dei corsi di studio o di classe
1. Il coordinatore dei corsi di studio o di classe e' eletto dal consiglio di corso tra i professori che svolgono attivita' didattica nel corso di studio. La votazione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e col sistema del ballottaggio tra i due candidati piu' votati nella seconda. 2. Il coordinatore convoca e presiede, predisponendo l'ordine del giorno ed organizzandone i lavori, il consiglio di corso di studio o di classe e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.
Art. 46. La giunta dei corsi di studio o di classe
1. Il consiglio di corso di studio o di classe, in considerazione della complessita' dell'attivita' didattica svolta all'interno del corso, puo' deliberare a maggioranza assoluta dei suoi membri l'istituzione di una giunta. 2. La giunta e' composta: a) dal coordinatore del corso di studio o di classe che la convoca e la presiede; b) da docenti di ruolo, eletti dalla componente docente del consiglio di corso di studio o di classe, in numero non superiore a 4; c) da un numero di studenti non superiore a 2, eletti fra i rappresentanti all'interno del corso di studio. 3. La giunta collabora con il coordinatore del corso di studio o di classe nell'espletamento delle sue funzioni ed esercita attivita' istruttoria su tutte le materie di competenza del consiglio di corso di studio. Esercita ogni altra funzione ad essa espressamente delegata dal consiglio medesimo.
Art. 47. Scuole e corsi di dottorato
1. L'Universita' istituisce ed organizza corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, finalizzati a fornire le competenze necessarie per esercitare, presso universita', enti pubblici o soggetti privati, attivita' di ricerca e di alta qualificazione. L'Universita' promuove e sostiene l'internazionalizzazione dei dottorati. 2. L'attivita' dei dottorati di ricerca si svolge, di norma, all'interno di Scuole di dottorato, anche esterne all'Ateneo. Ciascun corso di dottorato deve afferire ad un'unica scuola, ma i suoi docenti possono collaborare con piu' scuole. 3. I corsi e le scuole di dottorato sono istituiti, su proposta di uno o piu' dipartimenti, con delibera del consiglio di amministrazione e previo parere favorevole del senato accademico. La proposta individua il dipartimento responsabile per gli aspetti amministrativi ed organizzativi. 4. Sono organi della scuola: a) il direttore; b) il collegio della scuola; c) il comitato scientifico ove istituito. La composizione, le funzioni degli organi, compresa la figura del coordinatore del corso di dottorato, nonche' le modalita' di designazione dei loro componenti, sono disciplinate con apposito regolamento dell'Ateneo. 5. Le scuole possono definire specifici regolamenti per lo svolgimento delle attivita' didattiche e di ricerca.
Art. 48. Scuole di specializzazione
1. Presso le facolta', i dipartimenti e i centri di ricerca, anche interdipartimentali, possono essere istituite scuole di specializzazione finalizzate alla formazione di specialisti in determinate aree culturali e professionali. 2. L'attivita' di specializzazione, finalizzata al conseguimento del titolo di diploma di specializzazione, rientra tra i compiti istituzionali dell'Universita'. 3. Le scuole svolgono la loro attivita' con autonomia didattica ed organizzativa, nei limiti delle disposizioni normative vigenti, del presente statuto e dei regolamenti interni. 4. Le scuole di specializzazione sono istituite, su proposta di uno o piu' dipartimenti con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del senato accademico. 5. Sono organi della scuola: il direttore e il consiglio. 6. Il direttore e' responsabile del funzionamento della scuola. E' eletto dal consiglio della scuola tra i professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. 7. Il consiglio della scuola di specializzazione e' composto, in assenza di specifiche disposizioni normative, da non meno di 5 professori scelti tra i docenti che insegnano nella scuole, secondo le modalita' stabilite da apposito regolamento di Ateneo e da una rappresentanza degli specializzandi per ogni anno di corso.
Art. 49. Master universitari
1. I master di I e II livello sono istituiti su proposta di uno o piu' dipartimenti, in conformita' alle disposizioni normative vigenti, con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del senato accademico. 2. Le modalita' di funzionamento dei master universitari sono contenute, per quanto non stabilito dalla legge, in apposito regolamento di Ateneo. 3. Le gestione amministrativa ed organizzativa dei master e' affidata a quello tra i dipartimenti proponenti indicato nella proposta di istituzione del master.
Art. 50. Orto Botanico
1. L'orto botanico provvede alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio vegetale dell'Universita' necessario per la ricerca e la didattica e suscettibile di fruizione pubblica. 2. L'orto botanico e' annesso al dipartimento cui afferisce la maggior parte del personale docente dei settori scientifico disciplinari della botanica. 3. L'Universita', compatibilmente con le proprie disponibilita', assicura per la gestione dell'orto botanico, personale, finanziamenti e strutture adeguati allo svolgimento dei compiti istituzionali e promuove, di concerto con le strutture didattiche e scientifiche interessate, l'arricchimento del patrimonio. 4. Per l'apertura al pubblico dell'orto botanico, l'Universita' puo' stipulare apposite convenzioni con le amministrazioni locali e con enti pubblici e privati.
Art. 51. Musei, collezioni e archivi
1. L'Universita' promuove la valorizzazione del patrimonio di interesse storico e scientifico presente nei dipartimenti e raccolto in musei ed in collezioni scientifiche, assicurando finanziamenti e personale, compatibilmente con le proprie disponibilita' ed in funzione del valore della struttura e della fruibilita' pubblica. 2. L'Universita' tutela la propria memoria storica, fin dalla sua formazione, rappresentata dall'archivio storico, di deposito e corrente, assicurandone la conservazione e predisponendo, per ciascuna fase, gli strumenti atti a garantire la consultazione e l'affidabilita' dei documenti, sia in ambiente tradizionale che in ambiente digitale. 3. Per l'apertura al pubblico dei musei, delle collezioni e degli archivi di cui al presente articolo, l'Universita' puo' stipulare apposite convenzioni con le amministrazioni locali e con enti pubblici e privati.
Art. 52. Sistema bibliotecario d'Ateneo
1. Il sistema bibliotecario di Ateneo, che comprende le biblioteche e i centri di documentazione dell'Universita', ha lo scopo di sviluppare ed organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentario, nonche' il trattamento e la diffusione dell'informazione, anche mediante l'accesso alle risorse informative on-line, in funzione delle esigenze della ricerca, della didattica, dell'amministrazione e della valutazione. 2. Ai fini d'indirizzo e razionalizzazione del funzionamento dei servizi bibliotecari e' istituita una «Commissione d'Ateneo per i servizi bibliotecari e documentari» (CAB). La CAB, presieduta dal rettore o da un suo delegato, e' composta dal dirigente responsabile per i servizi bibliotecari, da una rappresentanza dei docenti dei diversi dipartimenti e da una rappresentanza degli studenti. La CAB e' nominata su delibera del senato accademico ed e' rinnovata ogni tre anni. 3. La disciplina per il funzionamento della CAB e delle strutture afferenti al Sistema e' demandata ad uno specifico regolamento di Ateneo, emanato dal rettore su delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.
Titolo V RAPPORTI CON L'ESTERNO
Art. 53. Consorzi e societa'
1. L'Universita', a condizione che non si determinino situazioni di conflitto d'interesse, puo' costituire e partecipare a societa' o ad altre strutture associative di diritto pubblico e privato per lo svolgimento di attivita' strumentali alle attivita' didattiche, di ricerca e di servizio al territorio, anche rientranti nei piani di sviluppo internazionali, nazionali e locali e comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. 2. La delibera di approvazione, di competenza del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, e' condizionata ai seguenti criteri: a) partecipazione al capitale ed all'attivita' sociale, rappresentata preferibilmente da apporto di prestazione di opera scientifica o didattica; b) previsione, nell'atto costitutivo, di clausole di salvaguardia in occasione di aumenti di capitale; c) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripianamento di eventuali perdite, alla quota di partecipazione; d) impiego di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo, per finalita' istituzionali dell'Universita'; e) disponibilita' delle risorse finanziarie e organizzative richieste. 3. La partecipazione dell'Universita' puo' realizzarsi anche mediante il comodato di beni, mezzi e strutture, con oneri a carico del comodatario, o prestazione di servizi. 4. Il recesso e' disposto con delibera del consiglio di amministrazione. 5. L'Universita' promuove e partecipa, nel rispetto della normativa vigente, a societa' dirette al trasferimento tecnologico ed a valorizzare i risultati della ricerca. Le condizioni per la costituzione e la partecipazione a dette societa' sono definite, in conformita' alla normativa vigente, con apposito regolamento.
Titolo VI NORME COMUNI
Art. 54. Definizioni
1. Ai fini del presente statuto: a) per professori e professori di ruolo si intendono i professori ordinari, straordinari ed associati, in servizio nei ruoli dell'Ateneo; b) per professori straordinari a tempo determinato si intendono i professori di cui alla legge n. 230/2005; c) per docenti si intendono i professori straordinari, ordinari ed associati, i ricercatori a tempo indeterminato e determinato, gli assistenti universitari appartenenti al ruolo ad esaurimento e gli incaricati stabilizzati in servizio nell'Ateneo; d) per docenti di ruolo si intendono i professori straordinari, ordinari e associati, i ricercatori a tempo indeterminato, gli assistenti universitari appartenenti al ruolo ad esaurimento e gli incaricati stabilizzati, in servizio nei ruoli dell'Ateneo; e) per ricercatori si intendono i ricercatori a tempo indeterminato e gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento in servizio nei ruoli dell'Ateneo; f) per ricercatori a tempo determinato si intendono i ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) e b) della legge n. 240/2010; g) per studenti si intendono gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale o specialistica, ai corsi di laurea magistrale o specialistica a ciclo unico, alle scuole di specializzazione ed ai corsi di dottorati di ricerca; h) con l'espressione personale tecnico amministrativo si intende tutto il personale di ruolo, non docente, dipendente dell'Universita' degli studi di Cagliari di ogni area funzionale e categoria, compresi i dirigenti ed i collaboratori esperti linguistici; i) con l'espressione personale si intende il personale docente e il personale tecnico amministrativo; j) con l'espressione CFU si intendono i crediti formativi universitari; k) per organi di governo si intendono il rettore, il consiglio di amministrazione ed il senato accademico.
Art. 55. Organi dell'Universita' e cariche elettive
1. I docenti potranno ricoprire le attivita' relative agli incarichi di cui agli articoli 10, 12, 14, 17, 30, 38, 45, 47, comma 4, lettere a) e c) solo se in regime di tempo pieno e valutati positivamente ai sensi dell'art. 6, comma 7 della legge n. 240/2010. Gli stessi, se in regime di tempo definito al momento dell'elezione, dovranno optare per il regime di tempo pieno. 2. Le cariche elettive e le nomine negli organi dell'Ateneo, quando non diversamente stabilito dalla legge o dal presente statuto, hanno durata triennale e possono essere rinnovate consecutivamente una sola volta. Il mandato delle rappresentanze studentesche e dei ricercatori a tempo determinato e' di durata biennale. 3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche di cui agli articoli 10, 12, 14, 30 e 38, e' riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio, prima del collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato. 4. L'elettorato passivo per la rappresentanza elettiva degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel nucleo di valutazione, nel consiglio di facolta' e nella commissione paritetica, e' riservato agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale o specialistica, laurea magistrale o specialistica a ciclo unico, ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione. 5. Le cariche elettive e le nomine negli organi dell'Ateneo sono disposte con decreto rettorale.
Art. 56. Incompatibilita' e decadenze
1. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono: a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico ed al consiglio di amministrazione e per i direttori di dipartimento limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte; b) essere componenti di altri organi dell'Universita', salvo che del consiglio di dipartimento e del consiglio degli studenti; c) ricoprire il ruolo di direttore di scuole di specializzazione, ne' far parte del consiglio delle scuole medesime; d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato, ne' ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori contabili di altre universita' italiane; e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel MIUR e nell'ANVUR; f) ricoprire cariche esecutive in organizzazioni sindacali o di categoria, ovvero in organizzazioni con cui l'Universita' intrattiene rapporti di natura commerciale. 2. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decadono d'ufficio.
Art. 57. Rappresentanze
1. Negli organi che prevedono componenti elettive, la mancata designazione di una o piu' rappresentanze non pregiudica la validita' della costituzione dell'organo stesso se comunque e' presente il quorum strutturale della maggioranza assoluta dei componenti. 2. Nella definizione del numero di rappresentanti previsti nei vari organi dal presente statuto, l'arrotondamento sara' effettuato per eccesso all'unita' superiore.
Art. 58. Funzionamento organi collegiali e deliberazioni
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono valide se e' presente la maggioranza dei loro componenti. Gli assenti giustificati per incarichi istituzionali o per ragioni d'ufficio e coloro che abbiano presentato una valida giustificazione non concorrono ai fini del raggiungimento del quorum strutturale. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico devono essere comunque adottate con la partecipazione della maggioranza dei loro componenti. 2. Nelle votazioni per la cui validita' e' stata richiesta la verifica del numero legale, sono computati i componenti che, prima dell'inizio o nel corso della votazione, abbiano dichiarato di astenersi. 3. Le deliberazioni degli organi collegiali sono adottate a maggioranza semplice, salvo i casi per i quali e' stabilita una maggioranza speciale. In caso di parita' di voto prevale il voto del presidente. Al fine della determinazione del quorum deliberativo non si computano coloro che abbiano dichiarato di astenersi.
Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 59. Facolta' e dipartimenti
1. Al momento dell'entrata in vigore dello statuto, in prima applicazione, sono istituite sei facolta': facolta' di studi umanistici, risultante dall'aggregazione dei dipartimenti pedagogia, psicologia, filosofia; filologia, letteratura, linguistica; storia, beni culturali e territorio; facolta' di ingegneria e architettura, risultante dall'aggregazione dei dipartimenti di: ingegneria civile, ambientale e architettura; ingegneria elettrica ed elettronica; ingegneria meccanica, chimica e dei materiali; facolta' di scienze, risultante dall'aggregazione dei dipartimenti di: fisica; scienze chimiche e geologiche; matematica ed informatica facolta' di biologia e farmacia, risultante dall'aggregazione dei dipartimenti di: scienze biomediche; scienze della vita e dell'ambiente; facolta' di scienze economiche, giuridiche e politiche risultante dall'aggregazione dei dipartimenti di: giurisprudenza; scienze economiche ed aziendali; scienze sociali e delle istituzioni; facolta' di medicina e chirurgia, risultante dall'aggregazione dei dipartimenti di: sanita' pubblica, medicina clinica e molecolare; scienze chirurgiche; scienze mediche; scienze biomediche. 2. Per le elezioni dei componenti del senato accademico di cui all'art. 12, comma 3, lettera a), in sede di prima applicazione, si individuano come collegi elettorali le facolta' istituite ai sensi del precedente comma. Ogni docente vota in un solo collegio. 3. Il senato accademico, nella seduta in cui adotta lo statuto, dispone contestualmente, l'avvio del processo di disattivazione dei dipartimenti che non abbiano almeno 40 professori di ruolo e ricercatori e non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26, comma 4 del presente statuto. 4. I professori e ricercatori afferenti ai dipartimenti in via di disattivazione dovranno esprimere, entro trenta giorni dalla delibera di adozione dello statuto, dichiarazione di afferenza ad uno dei dipartimenti gia' costituiti o proporre la costituzione di un nuovo dipartimento, purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 26, comma 4 e 7. Nei successivi trernta giorni i dipartimenti gia' costituiti deliberano sulle richieste di afferenza e il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, delibera sulle proposte di costituzione di nuovi dipartimenti. 5. Nel caso in cui il professore o ricercatore non abbia optato o non abbia ottenuto il parere favorevole del dipartimento scelto, nel periodo che intercorre tra la comunicazione di approvazione da parte del Ministero e l'entrata in vigore dello statuto, il senato accademico, sentito l'interessato, delibera l'afferenza, privilegiando i dipartimenti affini sotto il profilo scientifico disciplinare. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dello statuto in Gazzetta Ufficiale i competenti organi avviano le procedure per costituire i nuovi organi statutari.
Art. 60. Centri
1. I centri dipartimentali e interdipartimentali gia' costituiti, definiranno la loro adesione ai dipartimenti entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto. I rapporti tra dipartimenti e centri verranno definiti, nel rispetto delle norme statutarie e della normativa vigente, dal regolamento dei dipartimenti. 2. I centri di servizio di Ateneo continuano ad operare. I relativi regolamenti verranno adeguati alla normativa statutaria ed alla normativa vigente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.
Art. 61. Entrata in vigore dello statuto
1. Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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