Gazzetta n. 159 del 9 luglio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 7 marzo 2013 |
Retrocessione allo Stato dei beni non piu' strumentali ai compiti istituzionali dell'ENAV S.p.A. |
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IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE del Ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con
IL CAPO del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato», e successive modificazioni; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato», e successive modificazioni; Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del testo del codice civile» e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 822 e seguenti; Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che ha approvato il «Codice della navigazione», e successive modificazioni; Visti, in particolare, l'art. 692 del predetto Codice della navigazione che individua i beni appartenenti al demanio aeronautico statale nonche' il successivo art. 693 che prevede che detti beni siano assegnati all'ENAC in uso gratuito per il successivo affidamento in concessione al gestore aeroportuale; Vista la legge 21 dicembre 1996, n. 665, recante «Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale» che ha previsto la nascita dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), e successive modificazioni; Visto, in particolare, l'art. 6, comma 2, della predetta legge 21 dicembre 1996, n. 665, il quale ha disposto che con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e il Ministro della difesa sono individuati i beni, mobili e immobili, che costituiscono il patrimonio dell'ENAV; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, concernente l'«Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)», e successive modificazioni; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 35, che ha disposto la trasformazione dell'ENAV in societa' per azioni entro il 31 dicembre 2000; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, di «Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265», e successive modificazioni, che, tra l'altro, ha ridefinito le competenze dell'ENAV S.p.A. quale fornitrice dei servizi di navigazione aerea e l'ambito di competenze del gestore aeroportuale al quale e' affidato il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica», e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», e successive modificazioni; Visto il decreto interdirettoriale 14 novembre 2000 di «Individuazione dei beni mobili ed immobili costituenti il patrimonio dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV)» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 28 luglio 2001; Visto il decreto interministeriale del 29 dicembre 2000, n. 704902, che ha disposto gli effetti della trasformazione dell'ENAV in societa' per azioni dal 1° gennaio 2001; Considerato che si rende necessario retrocedere allo Stato i beni non piu' strumentali alle finalita' istituzionali dell'ENAV S.p.A.; Considerato che il gruppo di lavoro congiunto E.N.A.C./ENAV S.p.A., appositamente costituito per l'individuazione di tali beni, ha concluso l'analisi del primo elenco di sei aeroporti: Milano Malpensa, Milano Linate, Bergamo Orio al Serio, Bolzano, Venezia Tessera e Roma Fiumicino, nonche' delle aree extra sedime aeroportuale di Coccia di Morto e Cima Grappa, specificando in apposite schede i beni da retrocedere; Considerate le risultanze delle riunioni tenutesi presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la definizione della procedura da porre in essere per la retrocessione di detti beni; Ravvisata la necessita' e l'urgenza di provvedere a detta retrocessione dei beni - individuati nelle schede dai numeri 1 a 8 - affinche' i medesimi possano rientrare nella disponibilita' dello Stato; Ravvisata, altresi', la necessita' di procedere all'assegnazione in uso gratuito all'E.N.A.C. dei beni di cui alle allegate schede dalla n. 1 alla n. 6, per il conseguente affidamento in concessione al gestore aeroportuale;
Decreta:
Art. 1
1. I beni di cui alle schede numeri da 1 a 6 - riguardanti gli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate, Bergamo Orio al Serio, Bolzano, Venezia Tessera e Roma Fiumicino - allegate come parte integrante del presente decreto, in quanto non piu' strumentali alle finalita' istituzionali dell'ENAV S.p.A. e ricadenti nell'ambito del sedime aeroportuale gia' oggetto di assegnazione all'E.N.A.C., a far data dall'emanazione del presente decreto, sono retrocessi al demanio pubblico dello Stato - ramo trasporti - aviazione civile, e assegnati in uso gratuito all'E.N.A.C., ai sensi dell'art. 693 del Codice della navigazione e dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250. 2. I beni di cui alle schede numeri 7 e 8 - riguardanti le aree extra sedime aeroportuale di Coccia di Morto e Cima Grappa - allegate come parte integrante del presente decreto, in quanto non piu' strumentali alle finalita' istituzionali dell'ENAV S.p.A., ne' a quelle del trasporto aereo, sono trasferiti al patrimonio dello Stato e sono consegnati dall'ENAV S.p.A. all'Agenzia del demanio, previa rimozione a cura e spese dell'ENAV S.p.A. medesimo, degli impianti e delle apparecchiature sopra insistenti e relativa bonifica dei siti.
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| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
1. Il presente decreto costituisce titolo per le trascrizioni immobiliari e relative volture catastali dei beni individuati all'art. 1. 2. Gli atti di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto sono soggetti all'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. 3. Gli atti di trasferimento di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto sono soggetti all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa. Sono, invece, esenti dall'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale. Il presente decreto verra' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 marzo 2013
Il direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze Lapecorella Il Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Fumero
Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 252
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