Gazzetta n. 159 del 9 luglio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 28 giugno 2013 |
Autorizzazione all'organismo denominato «BioAgriCert srl», in Casalecchio di Reno, ad effettuare i controlli per la denominazione «Piadina Romagnola», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 27 dicembre 2012. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006; Visto il decreto 27 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 16 gennaio 2013, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 9, comma 1, del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, alla denominazione «Piadina Romagnola» il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta; Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Considerato che l'art.7 del disciplinare di produzione della «Piadina Romagnola» individua per il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare medesimo l'organismo denominato «BioAgriCert S.r.l.» con sede in Casalecchio di Reno, via dei Macabraccia nn. 8/3-4-5; Considerato che «BioAgriCert S.r.l.» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Piadina Romagnola» conformemente allo schema tipo di controllo; Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Emilia Romagna; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;
Decreta:
Art. 1
L'organismo denominato «BioAgriCert S.r.l.» con sede in Casalecchio di Reno, via dei Macabraccia nn. 8/3-4-5, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione «Piadina Romagnola», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 27 dicembre 2012.
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| Art. 2
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per «BioAgriCert S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
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| Art. 3
1. «BioAgriCert S.r.l.» non puo' modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Piadina Romagnola», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. 2. «BioAgriCert S.r.l.» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. 3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca della autorizzazione concessa.
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| Art. 4
1. L'autorizzazione di cui al presente decreto sara' valida fino all'approvazione del nuovo piano dei controlli da adeguare a seguito della registrazione da parte dell'Organismo comunitario o decadra' nel momento in cui gli Organi comunitari dovessero respingere l'istanza di registrazione. 2. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «BioAgriCert S.r.l.» restera' iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco. 3. Nell'ambito del periodo di validita' della autorizzazione, «BioAgriCert S.r.l.» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
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| Art. 5
1. «BioAgriCert S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Piadina Romagnola» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. 2. «BioAgriCert S.r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa. 3. «BioAgriCert S.r.l.» trasmettera' i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Piadina Romagnola» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della legge n. 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.
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| Art. 6
«BioAgriCert S.r.l.» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione. Roma, 28 giugno 2013
Il direttore generale: La Torre
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