Gazzetta n. 160 del 10 luglio 2013 (vai al sommario)
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
DELIBERA 18 giugno 2013
Modifiche ed integrazioni del Regolamento interno. (Delibera n. 1514/2013).


IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria nella seduta del 18 giugno 2013, composto come da verbale in pari data;
Udito il relatore Consigliere Antonio Orlando;
Premesso che gli organismi di parita' sono strumenti di osservazione, discussione e promozione di politiche di uguaglianza fra i generi (donna - uomo) e fra le diversita' (culturali, disabilita', orientamento sessuale, razza), istituiti presso ogni amministrazione con i compiti di raccolta dei dati che l'amministrazione e' tenuta a fornire, di formulazione di proposte e di promozione di iniziative;
Rilevato che la legge n. 183 del 4 novembre 2010 ha sostituito i comitati per le pari opportunita' con i comitati unici di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni e che tali "Comitati unici di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" assumono tutte le funzioni che la legge e i contratti collettivi attribuivano ai Comitati per le Pari Opportunita' e ai Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing e rappresenteranno un interlocutore unico, piu' efficace e completo al quale i lavoratori potranno rivolgersi nel caso subiscano una discriminazione e vogliano porvi rimedio, al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza nell'esercizio delle funzioni alle quali il nuovo organismo e' preposto;
Evidenziato che il Comitato per le Pari Opportunita' in magistratura tributaria e' stato istituito con la deliberazione del 22 gennaio 2008 mediante l'introduzione dell'art. 7-bis nel Regolamento interno del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, approvato con delibera dell'1º aprile 2003;
Considerato che il predetto Organo, secondo quanto stabilito dal citato art. 7-bis, comma 2, come modificato dalla deliberazione 10 gennaio 2012, e' composto da "lettera a) tre componenti del Consiglio di Presidenza tra i quali e' designato il Presidente del Comitato; b) sette giudici designati dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa dei giudici tributari; c) un esperto designato dalla Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna istituita presso il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Evidenziato che ai fini dell'effettiva costituzione e dell'operativita' del detto Comitato e' pertanto necessario che oltre ai componenti di diritto di cui alla lettera a) siano designati anche i sette giudici dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa dei giudici tributari di cui alla lettera b) e l'esperto dalla Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna presso il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera c);
Considerato che la composizione mista del predetto organo, la cui costituzione non dipende esclusivamente dal Consiglio di Presidenza, ne puo' determinare l'effettiva costituzione in un momento temporale successivo a quello dell'insediamento del Consiglio di Presidenza con la conseguenza che non viene ad essere assicurata quella tendenziale continuita' dell'azione amministrativa necessaria affinche' lo stesso possa espletare la propria attivita' e assolvere ai propri compiti - nel corso e nei limiti della durata predeterminata dell'incarico - in conformita' con i principi di imparzialita' e di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.);
Rilevato, infatti, che nel corso della presente Consiliatura l'effettiva costituzione del Comitato e' avvenuta a far data dal 4 settembre 2012 con la nomina da parte del Ministro Fornero dell'esperto di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 7-bis, vale a dire a meno di un anno dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, e che la prima riunione del detto organo si e' tenuta solo nel dicembre 2012;
Ritenuto che la conseguenza immediata, evidente e intuibile del breve lasso di operativita' del Comitato attualmente insediato e' l'impossibilita' di portare a termine anche uno solo degli obiettivi prefissati, quali ad esempio e a mero titolo esemplificativo: 1) verificare attraverso un questionario da sottoporre all'intera categoria le nuove esigenze insorte a seguito dell'immissione di oltre 1.000 nuovi giudici nel ruolo della magistratura tributaria; 2) prendere atto delle eventuali modifiche determinatesi nella gestione del lavoro e delle udienze, in particolare con riguardo al notevole aumento del numero di giudici donne e all'abbassamento dell'eta' media di queste ultime; 3) trarre spunto dalle risultanze del Comitato per proporre interventi e soluzioni atte a risolvere le nuove problematiche; 4) proporre al Consiglio una serie di iniziative volte ad amalgamare le diverse professionalita' presenti all'interno della magistratura tributaria, ad esempio in materia di aggiornamento e di dotazione informatica; 5) inserirsi e collaborare con la rete nazionale dei Comitati di pari opportunita' delle altre magistrature, con la quale e' stato possibile organizzare un unico incontro (il 4 aprile 2013);
Ritenuto pertanto che, in tale prospettiva, e' opportuno che siano previste adeguate garanzie di durata del Comitato al fine di consentirgli di conseguire se non la totalita' almeno una cospicua parte degli obiettivi e dei compiti assegnatigli, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi definiti dalla normativa di settore, durata che per tutte le suesposte ragioni non puo' essere correlata unicamente all'insediamento del Consiglio di Presidenza, come previsto dal comma 3 dell'art. 7-bis, ma che va ancorata all'effettiva costituzione dell'organo, unico momento che segna l'inizio della sua concreta operativita';
Ritenuto, conclusivamente, che la denominazione e le finalita' del Comitato per le pari opportunita' nella magistratura tributaria devono essere modificate a coerenza con la legge n. 183/2010 e che nella regolamentazione delle designazioni dei componenti del Comitato e della durata degli incarichi deve essere contemperata l'esigenza di mantenere ben saldo l'indispensabile collegamento del Comitato con il Consiglio, del quale e' espressione ed al quale riferisce per il conseguimento delle finalita' previste dalla legge, con l'esigenza di garantire una congrua durata delle cariche e di evitare la prematura e traumatica interruzione delle attivita' e la contemporanea decadenza, in una unica soluzione, dei suoi componenti;

Delibera
di approvare le seguenti modifiche, aventi efficacia immediata, dell'art. 7-bis del Regolamento interno:
«all'art. 7-bis al comma 1:
le parole "il Comitato per le pari opportunita'" sono sostituite dalle parole "il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni";
dopo le parole "uomini e donne" e prima delle parole "nel lavoro dei giudici tributari" sono inserite le parole "e, in genere, tra le diversita' (culturali, disabilita', orientamento sessuale, razza)";
all'art. 7-bis al comma 2, lettera a), dopo le parole "Consiglio di Presidenza" sono aggiunte le parole "in carica e tre componenti del precedente Consiglio di Presidenza";
all'art. 7-bis il comma 3 e' sostituito con il seguente "Il Presidente del Comitato e' designato dal Consiglio tra i componenti di cui alla lettera a) del 2° comma e resta in carica fino alla fine della consiliatura in cui e' stato nominato, salvo conferma. Gli altri componenti di cui al comma 2 restano in carica per quattro anni a far data dall'effettiva costituzione del Comitato".
All'art. 7-bis al comma 4:
dopo le parole "alla nomina del presidente", le parole "e dei componenti" sono sostituite con le parole "o alla sua conferma";
le parole da "I componenti di cui" a "componenti del Consiglio" sono sostituite dalle seguenti parole: "Entro lo stesso termine provvede altresi' a designare al proprio interno i tre componenti di cui alla lettera a) del 2° comma che affiancheranno e quindi sostituiranno, allo scadere del quadriennio di cui al 3° comma, quelli designati nella precedente consiliatura. Qualora, allo scadere del quadriennio di cui al 3° comma le associazioni e l'amministrazione predette non abbiano provveduto a quanto previsto dal comma 2 lett. b) e c) i componenti facenti parte del precedente Comitato sono prorogati di diritto fino a quando non venga effettuata nuova designazione.
Il Comitato per le pari opportunita' si riunisce presso la sede del Consiglio individuando - di volta in volta - la data e l'orario della seduta.
Manda alla Gazzetta Ufficiale, per la pubblicazione, la sopracitate modifiche del Regolamento interno del Consiglio.
Roma, 18 giugno 2013

Il presidente: Santamaria Amato
 
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