Gazzetta n. 161 del 11 luglio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 24 aprile 2013
Determinazione del contributo all'organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) e relative modalita' di versamento per l'effettuazione delle funzioni in materia di scorte petrolifere.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, recante «Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi», di seguito indicato «decreto legislativo n. 249/2012»;
Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 249/2012 il quale stabilisce che, al fine di contribuire ad assicurare la disponibilita' di scorte petrolifere e la salvaguardia dell'approvvigionamento petrolifero, sono attribuite all'Acquirente Unico S.p.A. anche le funzioni e le attivita' di Organismo centrale di stoccaggio italiano, di seguito OCSIT;
Visto, in particolare, l'art. 7, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 249/2012 il quale stabilisce che gli oneri derivanti dall'istituzione e dall'espletamento di tutte le funzioni e le attivita' connesse dell'Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano, ad eccezione delle attivita' richieste e finanziate dai soggetti obbligati di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), dello stesso decreto sono posti a carico dei soggetti che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008, modificato con regolamento (CE) n. 147 del 13 febbraio 2013, e che l'OCSIT svolge le proprie funzioni e attivita' senza fini di lucro, con la sola copertura dei costi;
Visto l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/2012, il quale dispone che gli oneri ed i costi di cui al precedente comma 4 sono coperti mediante un contributo articolato in una quota fissa e in una variabile, in funzione delle tonnellate di prodotti petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente, demandando ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione dell'ammontare del contributo nonche' le modalita' ed i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi dovuti dai soggetti obbligati, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT ed in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, e che, in prima applicazione del decreto legislativo n. 249/2012, l'ammontare del citato contributo e' determinato entro il 30 aprile 2013, anche in forma provvisoria e salvo conguaglio, a carico dei soggetti di cui al comma 4 che abbiano immesso in consumo nel 2012 almeno centomila tonnellate di prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni;
Considerate le informazioni rese da Acquirente Unico S.p.A., in qualita' di Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT), con nota del 1° marzo 2013, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 249/2012, relativamente alla previsione dei costi per l'avvio dell'operativita' dell'OCSIT per l'anno 2013 e ritenuto che essi vadano parametrati al residuo periodo dell'anno in corso;
Considerata la necessita' di dover definire, con il decreto ministeriale di cui al citato art. 7 comma 5, in prima applicazione del decreto legislativo n. 249/2012, l'ammontare del contributo in forma provvisoria, salvo conguaglio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT per l'anno 2013;
Ritenuto di poter stabilire le modalita' di pagamento del contributo provvisorio per il 2013, a carico dei soggetti obbligati, in una rata in acconto e in una rata a saldo, inclusiva dell'eventuale conguaglio;
Ritenuto di poter determinare l'eventuale conguaglio, con decreto direttoriale, qualora l'entita' del conguaglio sia tale da non alterare significativamente l'ammontare del contributo provvisorio stabilito dal presente decreto;
Ritenuto opportuno stabilire in linea generale le modalita' di riscossione e versamento del contributo per gli anni successivi al 2013;

Decreta:

Art. 1

Determinazione dell'ammontare provvisorio
del contributo

1. Il contributo provvisorio per l'anno 2013, in prima applicazione dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e salvo conguaglio, e' determinato nella misura di 800.000 euro.
2. La rata di acconto corrisponde al 50% del totale di cui al comma 1, ed e' corrisposta, salvo conguaglio, ai sensi dell'art. 7, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, dai soggetti obbligati di cui al comma 4 dello stesso art. 7 che abbiano immesso in consumo nel 2012 almeno centomila tonnellate di prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni.
3. La Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico ripartisce la rata di acconto in modo proporzionale alle immissioni in consumo nel 2012 da parte dei soggetti obbligati di cui al comma 2, e ne da comunicazione all'OCSIT e agli stessi soggetti entro dieci giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. L'OCSIT provvede a richiedere il pagamento della rata di acconto ai soggetti di cui al comma 3 entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di giugno, con emissione della richiesta di pagamento entro il terzo giorno lavorativo dello stesso mese di giugno. I soggetti obbligati provvedono al pagamento entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di emissione dell'addebito.
 
Art. 2

Determinazione dell'ammontare a conguaglio
del contributo

1. Il conguaglio rispetto a quanto versato in acconto ai sensi dell'art. 1 relativamente all'anno 2013 e' determinato in via definitiva con decreto del Direttore generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, qualora lo scostamento tra il contributo provvisorio di cui all'art. 1 e il contributo determinato a consuntivo in base ai costi effettivi sostenuti e comunicati dall'OCSIT per le attivita' svolte nell'anno 2013 risulti contenuto entro la percentuale massima di oscillazione del 10%. Ove lo scostamento superi tale percentuale, l'importo a conguaglio e' determinato con il decreto ministeriale di cui all'art. 7 comma 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249.
2. Con il decreto di cui al comma 1 e' altresi' determinata la ripartizione del conguaglio tra i soggetti obbligati, secondo una quota fissa e una quota variabile per tonnellata immessa al consumo nell'anno 2012 tenendo conto di quanto gia' versato in via provvisoria, come quota variabile, ai sensi dell'art. 1, e ne e' data comunicazione all'OCSIT.
3. A seguito di quanto stabilito al comma 2, l'OCSIT calcola l'entita' dell'importo a conguaglio a carico di ciascun soggetto obbligato, e provvede a richiedere il relativo pagamento entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di aprile 2014, con emissione della richiesta di pagamento entro il terzo giorno lavorativo dello stesso mese di aprile. I soggetti obbligati provvedono al pagamento entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di emissione dell'addebito.
 
Art. 3

Determinazione del contributo a regime

1. Al fine di consentire la determinazione del contributo per l'anno 2014 e gli anni seguenti, l'OCSIT invia al Ministero dello sviluppo economico le informazioni sui costi, determinati in funzione degli indirizzi emanati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 249/2012 sulla base del piano operativo predisposto dall'OCSIT, nei seguenti termini:
costi a preventivo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
costi a consuntivo entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
2. Con il decreto di cui all'art. 7, comma 5, e' stabilita l'articolazione del contributo secondo una quota fissa e una quota variabile per tonnellata immessa al consumo nell'anno precedente e le modalita' di riscossione e versamento, mediante una rata di acconto, al fine di assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT.
3. A seguito di quanto stabilito con il decreto di cui al comma 2, l'OCSIT calcola l'entita' dell'importo a carico di ciascun soggetto obbligato, in acconto, e a saldo, includendo l'eventuale conguaglio e provvede a richiedere il relativo pagamento entro le date seguenti:
per l'acconto, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di giugno, con emissione della richiesta di pagamento entro il terzo giorno lavorativo dello stesso mese di giugno;
per il saldo, inclusivo dell'eventuale conguaglio, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di aprile, con emissione della richiesta di pagamento entro il terzo giorno lavorativo dello stesso mese di aprile.
4. I soggetti obbligati provvedono al pagamento entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di emissione dell'addebito.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 24 aprile 2013

Il Ministro
dello sviluppo economico
Passera Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 6, foglio n. 19
 
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