Gazzetta n. 161 del 11 luglio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 10 aprile 2013 |
Condizioni, limiti, modalita' e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo «Convergenza». |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007) e, in particolare, il comma 340 dell'art. 1 con il quale sono istituite le Zone Franche Urbane; Visti i commi da 341 a 341-ter del citato art. 1 della legge n. 296 del 2006 con il quale sono disposte agevolazioni fiscali in favore delle piccole e micro imprese operanti nelle Zone Franche Urbane; Vista la delibera CIPE 30 gennaio 2008, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 giugno 2008, n. 131, con la quale sono fissati i «Criteri e indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle Zone Franche Urbane»; Vista la delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 luglio 2009, n. 159, con la quale e' disposta la «Selezione e perimetrazione delle Zone Franche Urbane e ripartizione delle risorse»; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221 e, in particolare, l'art. 37, che dispone che la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di Azione Coesione nonche' la destinazione di risorse proprie regionali possono prevedere il finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 341 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano nelle Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009, nonche' in quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all'art. 1, comma 342, della medesima legge n. 296 del 2006, ricadenti nelle regioni ammissibili all'obiettivo «Convergenza»; Visto il comma 1-bis del suddetto art. 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, che dispone che «rientrano tra le Zone franche urbane di cui all'art. 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le aree industriali ricadenti nelle regioni di cui all'obiettivo Convergenza per le quali e' stata gia' avviata una procedura di riconversione industriale, purche' siano state precedentemente utilizzate per la produzione di autovetture e abbiano registrato un numero di addetti, precedenti all'avvio delle procedure per la cassa integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille unita'»; Visto il comma 4 del medesimo art. 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, che rinvia a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione delle condizioni, dei limiti, delle modalita' e dei termini di decorrenza delle predette agevolazioni; Visto il comma 4-bis del piu' volte citato art. 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, che stabilisce che le agevolazioni di cui all'art. 37 si applicano altresi', in via sperimentale, ai comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma «Piano Sulcis» e che la relativa copertura e' disposta a valere sulle somme destinate alla attuazione del «Piano Sulcis» dalla delibera CIPE n. 93/2012 del 3 agosto 2012, come integrate dallo stesso decreto-legge n. 179 del 2012, rinviando l'attuazione di quanto previsto allo stesso comma 4-bis, nonche' l'individuazione delle risorse effettivamente disponibili, a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il «Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione» del dicembre 2012, oggetto di specifica informativa al CIPE nell'ambito della seduta del 18 febbraio 2013, ai sensi di quanto previsto al punto 3 della delibera CIPE n. 96/2012 del 3 agosto 2012; Visto, in particolare, il paragrafo 3.1 del predetto «Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione», ove, nell'ambito delle misure anticicliche, e' prevista, al punto (1), una specifica azione avente ad oggetto la concessione, ai sensi del richiamato art. 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, di agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese, localizzate o che si localizzano nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo Convergenza riportate nell'allegato n. 3 al medesimo Piano Azione Coesione; Considerato che nella citata informativa al CIPE in ordine al «Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione» e' stata rappresentata la volonta' della Regione Puglia di finanziare gli interventi previsti nella misura 3.1.(1) del predetto Piano Azione Coesione con propri strumenti, relativamente alle Zone Franche Urbane ricadenti nel territorio regionale individuate dallo stesso Piano; Vista la legge della Regione siciliana n. 11 del 12 maggio 2012, pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 14 maggio 2010 e, in particolare, l'art. 67, che consente l'istituzione di ulteriori Zone Franche Urbane rispetto a quelle selezionate con delibera CIPE n. 14/2009, individuate secondo i criteri definiti dalla delibera CIPE n. 5/2008 e dalla circolare del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione n. 14180 del 26 giugno 2008; Visto il protocollo d'intesa per la definizione di obiettivi e condizioni generali di sviluppo e l'attuazione dei relativi programmi nel Sulcis-Iglesiente, sottoscritto in data 13 novembre 2012 tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la coesione territoriale, la Regione autonoma della Sardegna, la Provincia di Carbonia-Iglesias e i Comuni del Sulcis-Iglesiente (Piano Sulcis); Vista la definizione di piccola e di micro impresa riportata nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, nonche' il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, con il quale sono adeguati i criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria; Considerata la necessita' di dare rapida attuazione alle agevolazioni previste dal richiamato art. 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, in considerazione sia delle pressanti esigenze connesse alla situazione di disagio socio-economico dei territori individuati, sia dei vincoli temporali di spesa che caratterizzano le risorse finanziarie attivabili per il finanziamento dell'aiuto; Ritenuto opportuno, ai fini di cui sopra, far ricorso alla disciplina comunitaria in materia di aiuti d'importanza minore («de minimis») che, piu' di ogni altra diversa opzione offerta dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, consente tempi rapidi e certi di attuazione della misura di agevolazione; Considerato che anche nel «Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione» e' previsto che le agevolazioni fiscali e contributive in favore delle Zone Franche Urbane ivi individuate sono concesse alle imprese a titolo di «de minimis»; Visto il comma 341-bis del citato art. 1 della legge n. 296 del 2006 che, nel prevedere la possibilita' di accesso alle agevolazioni fiscali e contributive di cui al precedente comma 340 anche per imprese costituite in data antecedente al 1° gennaio 2008, dispone che la concessione di tali agevolazioni debba avvenire «nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006»; Considerato che alle agevolazioni di cui al presente decreto non sono applicabili le fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, lettere c), punti i. e ii., e g) del richiamato Regolamento (CE) n. 1998/2006; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto l'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilita'; Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per il regime agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l'art. 17, che prevede la compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali; Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, il quale dispone che «al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e secondo le modalita' telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonche' ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. Resta ferma l'alimentazione della contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio" da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai contribuenti ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo appositamente istituiti»; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante il riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1° dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2009, n. 302, recante la determinazione del massimale di retribuzione ai fini dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 341, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il decreto 26 giugno 2012 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° settembre 2012, n. 204, con il quale sono stabilite le condizioni, i limiti e le modalita' di applicazione delle agevolazioni di cui ai commi da 341 a 341-ter, dell'art. 1, della legge n. 296 del 2006 nella Zona Franca Urbana del Comune dell'Aquila;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «ZFU»: Zone Franche Urbane; b) «Delibera CIPE n. 14/2009»: la delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 luglio 2009, n. 159; c) «Regioni dell'obiettivo Convergenza»: le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, ammissibili all'obiettivo «Convergenza» ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni; d) «Regolamento (CE) n. 1998/2006»: il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato UE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni; e) «Imprese di nuova o recente costituzione»: le imprese di micro e piccola dimensione che, alla data di presentazione dell'istanza per le agevolazioni di cui al presente decreto, si trovano nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione dell'impresa; f) «Imprese femminili»: le imprese, di micro e piccola dimensione, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1992, n. 215, ossia le societa' cooperative e le societa' di persone costituite in misura non inferiore al 60 percento da donne, le societa' di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonche' le imprese individuali gestite da donne; g) «Imprese sociali»: le imprese, di micro e piccola dimensione, che, ai sensi decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, esercitano, in via stabile e principale, un'attivita' economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilita' sociale, diretta a realizzare finalita' di interesse generale ed iscritte nell'apposita sezione del Registro delle imprese prevista all'art. 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 155 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni.
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| Allegato n. 1 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto all'art. 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 341 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, in favore delle piccole e micro imprese localizzate all'interno delle ZFU di cui all'art. 5, ovvero del territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias di cui all'art. 7.
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| Art. 3
Beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, salvo quanto previsto al comma 2 e alle condizioni di cui ai commi 3 e 4, le imprese: a) di micro e piccola dimensione, ai sensi di quanto stabilito nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 e dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005 citato nelle premesse; b) gia' costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 14, purche' la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2015, e regolarmente iscritte al Registro delle imprese; c) che svolgono la propria attivita', ai sensi di quanto previsto ai commi 5 e 6, all'interno della ZFU; d) che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, che non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. 2. Non sono ammessi alle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti che si trovano in una o piu' delle condizioni individuate dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 1998/2006. In particolare, le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere concesse: a) a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; b) a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; c) per lo svolgimento di attivita' connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attivita' d'esportazione; d) per gli interventi condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione; e) a imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002; f) a imprese in difficolta' ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'. 3. I contribuenti cui e' applicabile il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilita' di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto a condizione che abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, con le modalita' previste dal comma 110 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 4. I soggetti che abbiano optato per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive di cui all'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni, possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto comunicando all'Agenzia delle entrate formale rinuncia al predetto regime agevolato, con le modalita' previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 marzo 2001. 5. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto, e' necessario che i soggetti individuati ai sensi del comma 1 abbiano un ufficio o locale destinato all'attivita', anche amministrativa, all'interno della ZFU. 6. Per i soggetti di cui al comma 1 che svolgono attivita' non sedentaria, oltre alla condizione di cui al comma 5, e' necessario, alternativamente, che: a) presso l'ufficio o locale di cui al comma 5 sia impiegato almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno o parziale che vi svolga la totalita' delle ore; b) realizzino almeno il 25% (venticinque percento) del proprio volume di affari da operazioni effettuate all'interno della ZFU.
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| Art. 4
Agevolazioni concedibili
1. I soggetti di cui all'art. 3 possono beneficiare, nei limiti previsti al comma 2 e delle risorse finanziarie rese disponibili ai sensi di quanto previsto dal presente decreto, delle agevolazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 341 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, consistenti in: a) esenzione dalle imposte sui redditi di cui all'art. 9; b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui all'art. 11; c) esenzione dall'imposta municipale propria per i soli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'art. 3 per l'esercizio dell'attivita' economica, di cui all'art. 12; d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente di cui all'art. 13. 2. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e alle condizioni del Regolamento (CE) n. 1998/2006. Ciascun soggetto ammesso alle agevolazioni puo', pertanto, beneficiare delle esenzioni di cui al comma 1, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni gia' ottenute dall'impresa a titolo di «de minimis» nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 14 e nei due esercizi finanziari precedenti, fino al limite massimo di 200.000,00 euro, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada. 3. Le agevolazioni di cui al comma 1 decorrono dal periodo di imposta di accoglimento dell'istanza di cui all'art. 14.
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| Art. 5
Zone Franche Urbane
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 37, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012 con riferimento alle ulteriori ZFU rivenienti da altra procedura di cui all'art. 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' al comma 1-bis del medesimo art. 37, possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti di cui all'art. 3, localizzati nelle ZFU individuate nel «Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione» del dicembre 2012, rappresentate dalle: a) ZFU individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009, ricadenti nel territorio delle regioni Campania, Calabria e Sicilia; b) ZFU ricadenti nel territorio delle regioni Campania, Calabria e Sicilia, non selezionate dal CIPE con la delibera n. 14/2009 ma valutate «ammissibili» nella relazione istruttoria allegata alla medesima delibera; c) ZFU gia' individuate ai sensi della legge della Regione siciliana n. 11 del 12 maggio 2010, utilizzando gli stessi criteri nazionali. 2. L'elenco delle ZFU di cui al comma 1 e' riportato nell'allegato n. 1 al presente decreto.
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| Art. 6
Risorse finanziarie
1. Per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente decreto nelle ZFU di cui all'art. 5 sono utilizzate le risorse finanziarie allo scopo individuate nel «Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione», ripartite per singola ZFU sulla base dei medesimi criteri di riparto delle risorse disponibili utilizzati nella delibera CIPE n. 14/2009. 2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere eventualmente integrate con ulteriori risorse regionali, secondo la procedura di cui all'art. 8, comma 3.
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| Art. 7
Comuni della provincia di Carbonia-Iglesias
1. Ai sensi di quanto previsto al comma 4-bis dell'art. 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere altresi' concesse, in via sperimentale, ai soggetti di cui all'art. 3 localizzati nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma «Piano Sulcis». 2. Ai fini del presente articolo, i riferimenti alle ZFU contenuti nel presente decreto devono intendersi operati al diverso ambito territoriale costituito dal territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias. 3. Le risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui al comma 1 sono individuate, ai sensi di quanto previsto all'art. 37, comma 4-bis, del decreto-legge n. 179 del 2012, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle somme destinate all'attuazione del «Piano Sulcis» dalla delibera CIPE n. 93/2012 del 3 agosto 2012, come integrate dal medesimo decreto-legge n. 179 del 2012.
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| Art. 8
Gestione degli interventi
1. La gestione degli interventi agevolativi attuati ai sensi del presente decreto e' svolta dal Ministero dello sviluppo economico, fatte salve le attivita' di regolazione contabile delle minori entrate, fiscali e contributive, derivanti dalla fruizione da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 4, che sono affidate all'Agenzia delle entrate. 2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attivita': a) adotta, con apposito bando, le disposizioni di attuazione dell'intervento, che includono il modello di istanza per la richiesta delle agevolazioni, di cui all'art. 14, e indicazioni circa le modalita' e i termini di presentazione della medesima istanza; b) riceve e istruisce le istanze di agevolazioni, secondo la procedura di cui all'art. 14; c) concede le agevolazioni, con le modalita' indicate nel presente decreto. 3. Il bando di cui al comma 2, lettera a), che puo' riguardare una o piu' ZFU, e' emanato dal Ministero dello sviluppo economico sulla base di una programmazione che tenga conto dell'esigenza di una ordinata gestione dell'intervento. Il bando e' adottato dal Ministero anche sulla base delle indicazioni formulate dalla competente regione, che possono avere ad oggetto la disciplina dei seguenti esclusivi aspetti: a) indicazione circa l'eventuale attivazione di ulteriori risorse regionali per il finanziamento delle agevolazioni nella singola ZFU; b) individuazione, nell'ambito delle risorse disponibili di cui alla lettera a), di eventuali riserve finanziarie di scopo, in conformita' a quanto previsto al comma 4. 4. Le riserve finanziarie di cui alla lettera b) del comma 3, eventualmente attivabili in relazione all'intervento da attuare nella singola ZFU, devono: a) essere in numero non superiore a due; b) prevedere una destinazione di fondi complessivamente non superiore al 30% (trenta percento) delle risorse finanziarie rese disponibili per l'intervento; c) essere individuate con riferimento e in favore delle seguenti possibili tipologie di beneficiari: 1. imprese di nuova o recente costituzione; 2. imprese femminili; 3. imprese sociali; 4. imprese ubicate in una determinata sub-porzione del territorio della ZFU; 5. imprese operanti in determinati settori di attivita' economica, individuati, a livello di «Sezione», nell'ambito della «Classificazione delle attivita' economiche Ateco 2007». 5. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alle regioni interessate il riparto, effettuato secondo quanto previsto all'art. 6, comma 1, delle risorse destinate, nell'ambito del «Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione», al finanziamento delle agevolazioni nelle ZFU di cui all'art. 5. 6. Le indicazioni di cui al comma 3 devono essere trasmesse al Ministero dello sviluppo economico entro il termine di novanta giorni dalla data di invio della comunicazione di cui al comma 5, ovvero dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'art. 7, comma 3, relativamente all'intervento da attuare nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias. Nel caso di mancata ricezione delle indicazioni regionali entro il predetto termine, il Ministero procede alla emanazione del bando di cui al comma 2, lettera a), senza previsione di alcuna riserva finanziaria di scopo. 7. Le risorse finanziarie stanziate per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono versate sulla contabilita' speciale n. 1778, intestata «Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio» e sono utilizzate dalla medesima Agenzia per l'esecuzione delle regolazioni contabili di cui al comma 1. L'adozione da parte del Ministero dello sviluppo economico del bando di cui al comma 2, lettera a), e' subordinata all'avvenuto versamento delle risorse finanziarie rese disponibili per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente decreto sulla predetta contabilita' speciale. 8. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di societa' «in house», ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni. 9. Gli oneri connessi ad attivita' di assistenza tecnica a supporto dell'attuazione degli interventi nelle ZFU individuate dal «Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione» di cui all'art. 5 sono posti a carico delle risorse finanziarie stanziate per l'attuazione di ciascun intervento, entro il limite massimo del 2% (due percento) delle medesime risorse.
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| Art. 9
Esenzione dalle imposte sui redditi
1. Il reddito derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella ZFU, fino a concorrenza dell'importo di 100.000,00 euro per ciascun periodo di imposta e fatto salvo quanto previsto al comma 5, e' esente dalle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza di cui all'art. 14, nei limiti delle seguenti percentuali: a) 100% (cento percento), per i primi cinque periodi di imposta; b) 60% (sessanta percento), per i periodi di imposta dal sesto al decimo; c) 40% (quaranta percento), per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo; d) 20% (venti percento), per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo. 2. Ai fini della determinazione del reddito per cui e' possibile beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 54, 86 e 101 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (nel seguito TUIR), ne' le sopravvenienze attive e passive di cui agli articoli 88 e 101 del medesimo TUIR. 3. I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento della istanza di cui all'art. 14, la cui tassazione o deduzione e' stata rinviata in conformita' alle disposizioni del TUIR, concorrono, in via ordinaria, alla determinazione del reddito. 4. Ai fini del presente articolo, non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 83 del TUIR. 5. Il limite di 100.000,00 euro di cui al comma 1 e' maggiorato, per ciascuno dei periodi di imposta di cui al medesimo comma 1, di un importo pari a 5.000,00 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente all'interno del Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU, ovvero nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias per l'intervento di cui all'art. 7, assunto a tempo indeterminato dall'impresa beneficiaria. A tale fine, rilevano le nuove assunzioni che costituiscono un incremento del numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, rispetto al numero di lavoratori, assunti con la medesima tipologia di contratto, in essere alla data di chiusura del periodo di imposta precedente a quello di decorrenza dell'esenzione di cui al presente articolo. La maggiorazione spetta per i nuovi assunti che svolgono attivita' di lavoro dipendente solo all'interno della ZFU, ovvero del territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias. L'incremento e' considerato al netto delle diminuzioni verificatesi in societa' controllate o collegate all'impresa richiedente ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto. 6. Nel caso in cui il soggetto svolga la propria attivita' anche al di fuori della ZFU, ai fini della determinazione del reddito prodotto nella ZFU, sussiste l'obbligo in capo all'impresa di tenere un'apposita contabilita' separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attivita' nella ZFU e al di fuori di essa concorrono alla formazione del reddito prodotto nella ZFU per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa nella ZFU e l'ammontare di tutti gli altri ricavi o compensi e altri proventi. Per il periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto non si applicano le disposizioni del presente comma.
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| Art. 10
Rilevanza del reddito esente
1. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'art. 12, comma 2, del TUIR, rileva altresi' il reddito determinato ai sensi dell'art. 9. 2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 12, commi 1, 13, 15 e 16 del TUIR, il reddito determinato ai sensi dell'art. 9 e' computato in aumento del reddito complessivo. Resta fermo il computo del predetto reddito ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali. 3. Il reddito determinato ai sensi dell'art. 9 concorre alla formazione della base imponibile dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'addizionale comunale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
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| Art. 11
Esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive
1. Per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta decorrenti da quello di accoglimento dell'istanza di cui all'art. 14, dall'imposta regionale sulle attivita' produttive e' esentato il valore della produzione netta nel limite di euro 300.000,00 cosi' come previsto all'art. 1, comma 341, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Ai fini di cui al comma 1, per la determinazione del valore della produzione netta, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate. 3. I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento della istanza di cui all'art. 14, la cui tassazione o deduzione e' stata rinviata in applicazione dell'art. 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonche' della disciplina vigente in data anteriore a quella di introduzione delle modifiche recate dal comma 50 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta. 4. Nel caso in cui l'impresa svolga la propria attivita' anche al di fuori della ZFU, ai fini della determinazione, ai sensi di quanto previsto ai commi 2 e 3, della quota di valore della produzione netta per cui e' possibile beneficiare dell'esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
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| Art. 12
Esenzione dall'imposta municipale propria
1. Per gli immobili situati nella ZFU, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'art. 3 per l'esercizio dell'attivita' d'impresa, e' riconosciuta l'esenzione dall'imposta municipale propria per i primi quattro anni a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza di cui all'art. 14.
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| Art. 13
Esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente
1. Relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30% (trenta percento) degli occupati risieda nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU, ovvero nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias per l'intervento di cui all'art. 7, e' riconosciuto, nei limiti del massimale di retribuzione fissato dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1° dicembre 2009 citato nelle premesse, a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza di cui all'art. 14, l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente nelle seguenti percentuali: a) 100% (cento percento), per i primi cinque anni; b) 60% (sessanta percento), per gli anni dal sesto al decimo; c) 40% (quaranta percento), per gli anni undicesimo e dodicesimo; d) 20% (venti percento), per gli anni tredicesimo e quattordicesimo.
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| Art. 14
Modalita' di accesso alle agevolazioni
1. Per fruire dei benefici di cui al presente decreto, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 presentano al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza, nei termini previsti con il bando del medesimo Ministero di cui all'art. 8, comma 2, lettera a). Nell'istanza, i soggetti richiedenti indicano l'importo delle agevolazioni complessivamente richiesto. Nella medesima istanza e', altresi', dichiarato l'ammontare delle eventuali agevolazioni ottenute a titolo di «de minimis» nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti. 2. In relazione all'intervento attuato in ciascuna delle ZFU ammissibili, ovvero del territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias di cui all'art. 7, il Ministero dello sviluppo economico, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili per l'intervento e l'ammontare del risparmio d'imposta e contributivo complessivamente richiesto, risultante dalle istanze di cui al comma 1, determina, tenendo conto delle eventuali riserve finanziarie di scopo istituite ai sensi di quanto previsto all'art. 8, l'importo massimo dell'agevolazione complessivamente spettante a ciascun soggetto beneficiario. Tali importi sono resi noti con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, da pubblicare sul sito Internet istituzionale www.mise.gov.it. 3. Il Ministero dello sviluppo economico comunica telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario, compreso il relativo codice fiscale, nonche' l'importo dell'agevolazione concessa e le eventuali revoche, anche parziali, disposte ai sensi dell'art. 19.
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| Art. 15
Modalita' di fruizione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui all'art. 4, comma 1, sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalita' e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. 2. Fermi restando i limiti di cui all'art. 4, comma 2, le agevolazioni sono fruite dai soggetti beneficiari fino al raggiungimento dell'importo dell'agevolazione complessivamente concessa, cosi' come rideterminato nel provvedimento di cui al comma 2 dell'art. 14.
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| Art. 16
Cumulo
1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altre agevolazioni concesse all'impresa a titolo di «de minimis», nell'arco di tre esercizi finanziari, nel limite dell'importo di 200.000,00, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada.
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| Art. 17
Trasmissione dei dati
1. L'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dello sviluppo economico, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di fruizione delle esenzioni, i dati relativi alle agevolazioni effettivamente fruite dai beneficiari.
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| Art. 18
Controlli
1. Le Amministrazioni competenti, nell'ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attivita' di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali dei contribuenti, possono disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle esenzioni, secondo le modalita' ed entro i limiti previsti dal presente decreto. 2. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico, pena la revoca delle agevolazioni concesse, l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione, dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d).
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| Art. 19
Revoca delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate nel caso in cui: a) venga accertata l'insussistenza, in capo al soggetto beneficiario, dei requisiti previsti all'art. 3 per l'accesso e la fruizione delle esenzioni, ovvero, con riferimento al requisito di cui al comma 1, lettera c), dello stesso articolo, l'attivita' economica venga trasferita al di fuori della ZFU prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data di accoglimento dell'istanza di cui all'art. 14; b) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita'; c) il soggetto beneficiario, pur svolgendo l'attivita' di impresa anche al di fuori della ZFU, non abbia adempiuto, ai sensi di quanto previsto all'art. 9, comma 6, all'obbligo di tenuta della contabilita' separata; d) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 18; e) emerga che il soggetto beneficiario abbia fruito delle esenzioni di cui all'art. 4 in misura superiore agli importi di cui all'art. 14, comma 2, nonche' agli ulteriori limiti di esenzione previsti dal presente decreto. 2. Nel caso in cui il soggetto beneficiario, successivamente alla data di accoglimento dell'istanza di agevolazione, perda almeno uno dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) e ne abbia dato tempestiva comunicazione ai sensi dell'art. 18, comma 2, le agevolazioni concesse sono revocate in misura parziale, a decorrere dalla data in cui si e' verificata la perdita del requisito. 3. Nei casi in cui e' disposta la revoca delle agevolazioni ovvero si verifica la decadenza dalle stesse, il Ministero dello sviluppo economico procede al recupero presso le imprese delle agevolazioni indebitamente percepite per il successivo versamento all'Entrata dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
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| Art. 20
Norme finali
1. Nel caso in cui, alla data di concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto, risulti cessato il periodo di vigenza del Regolamento (CE) n. 1998/2006, le stesse agevolazioni sono concesse ai soggetti di cui all'art. 3 ai sensi e nei limiti della normativa comunitaria in materia di aiuti di importanza minore vigente alla predetta data, fatti salvi gli importi massimi di aiuto per singola impresa previsti all'art. 4, comma 2. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 aprile 2013
Il Ministro dello sviluppo economico: Passera Il Ministro dell'economia e delle finanze: Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 6, foglio n. 230
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