Gazzetta n. 161 del 11 luglio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 13 giugno 2013 |
Scioglimento della «AR. CA. Soc. coop.», in Alatri e nomina del commissario liquidatore. |
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IL DIRETTORE GENERALE per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 2545-septiesdecies c.c.; Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 2 marzo 2011 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi; Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 2 novembre 2012 prot. n. 226246, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformita'; Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies c.c.; Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;
Decreta:
Art. 1
La societa' cooperativa «AR. CA. SOC. COOP.» con sede in Alatri (FR), costituita in data 3 aprile 2006, codice fiscale 02439720604, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell' art. 2545-septiesdecies c.c. e l'avv. Paolo Palmeri, nato a Palermo il 28 giugno 1967, codice fiscale PLMPLA67H28G273G, con studio in Roma, Piazza del Fante n. 2, ne e' nominato commissario liquidatore.
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| Art. 2
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. Roma, 13 giugno 13
Il direttore generale: Esposito
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