Gazzetta n. 164 del 15 luglio 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 2013
Attribuzione del titolo di Vice ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sen. prof.ssa Maria Cecilia GUERRA, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, cosi come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 2013, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;
Considerato che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 19 giugno 2013, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice ministro, a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato sen. prof.ssa Maria Cecilia Guerra, conferitagli dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sen. prof.ssa Maria Cecilia Guerra e' attribuito il titolo di Vice ministro.
Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addi' 25 giugno 2013

NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Giovannini, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 6, foglio n. 232
 
Allegato

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, avente ad oggetto la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2013, recante la nomina del prof. Enrico Giovannini a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale la sen. prof.ssa Maria Cecilia Guerra e' stata nominata Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Ritenuta la necessita' di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato sen. prof.ssa Maria Cecilia Guerra;

Decreta:
Art. 1.

1. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 2, sono delegate al Sottosegretario di Stato sen. prof.ssa Maria Cecilia Guerra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo concernenti le competenze istituzionali relative alle Direzioni generali:
a) per l'inclusione e le politiche sociali (ex art. 10 del D.P.R. n. 144/2011);
b) per il terzo settore e le formazioni sociali (ex art. 11 del D.P.R. n. 144/2011);
c) dell'immigrazione e delle politiche di integrazione (ex art. 12 del D.P.R. n. 144/2011).

Art. 2.

1. Sono riservate al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonche' l'adozione di tutti gli altri atti e provvedimenti che per legge sono riservati alla competenza esclusiva del Ministro.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono in ogni caso riservati al Ministro:
a) i rapporti con il Governo ed il Parlamento;
b) il coordinamento sulle questioni di carattere comunitario ed internazionale;
c) gli atti di nomina e di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali;
d) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che, comunque, implichino determinazioni di principio di particolare importanza politica, amministrativa o economica;
e) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonche' con gli organi di controllo interni ed esterni all'Amministrazione;
f) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca e scioglimento di organi di amministrazione e di controllo, di comitati tecnici, di commissari straordinari, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero, di componenti di organi collegiali costituiti nell'ambito dell'Amministrazione, o di altre Amministrazioni, ovvero di enti pubblici, nonche' il coordinamento degli enti vigilati;
g) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero;
h) le determinazioni sulla valutazione della performance ai sensi del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
i) la determinazione dei compensi ai componenti degli organi individuali o collegiali in base alla normativa vigente;
l) l'adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, nonche' le richieste di parere o di concerto alle altre Amministrazioni in merito agli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, gli atti di parere o di concerto agli atti aventi contenuto normativo di iniziativa di altre Amministrazioni.

Art. 3.

1. Nell'ambito dell'area di competenza definita dal presente decreto, il Sottosegretario di Stato sen. prof.ssa Maria Cecilia Guerra e' delegata alla firma dei provvedimenti di competenza del Ministro, ai rapporti con il Parlamento in relazione agli atti di carattere normativo ovvero alle risposte ad atti di sindacato politico ispettivo quali interrogazioni ed interpellanze, ai rapporti con gli organi rappresentativi di associazioni, comunita', enti e parti sociali, sempre in coerenza con l'indirizzo politico amministrativo del Ministro e salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate dal Ministro.
2. La delega al Sottosegretario di Stato e' estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi ai sensi dell'art. 1, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza ed improrogabilita' e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.
3. Il Ministro puo' avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni scritte ed orali.
4. Resta salva la facolta' di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti nelle materie di competenza del Ministro.
Il presente decreto sara' pubblicato, previa registrazione da parte della Corte dei conti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2013

Il Ministro: Giovannini

 
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