Gazzetta n. 167 del 18 luglio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 4 luglio 2013 |
Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Patti territoriali. |
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IL DIRETTORE GENERALE per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Visto l'art. 2, commi 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di programmazione negoziata, e in particolare la lettera d) recante la definizione di Patto territoriale; Viste le delibere CIPE in materia di programmazione negoziata 21 marzo 1997, n. 29, 11 novembre 1998, n. 127, 17 marzo 2000, n. 31, e 22 giugno 2000, n. 69; Visto il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica rivolto ad assicurare trasparenza e pubblicita' alle modalita' e ai criteri relativi alle attivita' di assistenza tecnica e di istruttoria dei patti territoriali e contratti d'area, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 luglio 1998, n. 175, e in particolare il punto 2.4, lett. A), che per i patti territoriali al secondo capoverso prevede: «per le spese ammissibili e per le relative iniziative imprenditoriali sono applicati i criteri previsti per le iniziative imprenditoriali disciplinati dalla legge n. 488/1992 e successive modificazioni e integrazioni»; Visto il disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilita' del Responsabile Unico del Contratto d'area e del Soggetto Responsabile del Patto territoriale, ai sensi del citato D.M. del 31 luglio 2000, n. 320, approvato con decreto direttoriale n. 115374 del 4 aprile 2002; Viste la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 26, inerente la regionalizzazione dei Patti territoriali; Viste le Convenzioni per la gestione in service relative alla regionalizzazione dei Patti territoriali stipulate tra il Ministero delle attivita' produttive e le regioni Abruzzo, Campania, Sicilia e Toscana; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare l'art. 29, comma 2, che al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei Patti territoriali e dei Contratti d'area stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo non sia stata avanzata dalle imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma, il Ministero dello sviluppo economico accerta, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la decadenza dai benefici per un insieme di imprese interessate; Considerato che da parte delle imprese di cui all'allegato elenco non sono state richieste erogazioni a titolo di avanzamento; Considerato che sussistono le condizioni per procedere alla revoca delle agevolazioni concesse in via provvisoria con i provvedimenti indicati nel citato elenco; Presa visione delle visure camerali e tenuto conto di quanto rilevato ai fini della denominazione attuale delle imprese beneficiarie originarie; Dato atto che, in applicazione della suddetta previsione di legge, non si procedera' alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicita' sara' assicurata dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2012, registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2012, al n. 3 del foglio 265, di conferimento dell'incarico di Direttore generale della Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali;
Decreta:
Art. 1 Revoca delle agevolazioni
Per le motivazioni riportate in premessa sono revocate le agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi dell'art. 2, comma 203, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle imprese indicate nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, per l'importo di euro 4.279.109,72.
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| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Clausola di ricorribilita'
Avverso il presente provvedimento, per lesione dei pretesi interessi illegittimi, e' possibile proporre ricorso al competente T.A.R., ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'autorita' giurisdizionale ordinaria e', invece, competente per lesioni di diritti soggettivi. Roma, 4 luglio 2013
Il direttore generale: Sappino
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