Gazzetta n. 167 del 18 luglio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 2 luglio 2013 |
Riconoscimento del Consorzio per la promozione dei vini a denominazione di origine controllata delle Grance Senesi e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comm1 1 e 4 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Grance Senesi». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare
Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM; Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione; Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico OCM) a decorrere dal 1° agosto 2009; Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; Visto l'art. 118-vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtu' degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtu' del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini; Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini; Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attivita' attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini; Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la promozione dei vini a denominazione di origine controllata delle Grance Senesi con sede legale in Rapolano Terme (Siena), frazazione Serre di Rapolano, via dell'Antica Grancia s.n.c., intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per la DOC «Grance Senesi»; Considerato che la DOC «Grance Senesi» e' stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e del decreto legislativo n. 61/2010 e, pertanto, e' una denominazione protetta ai sensi dell'art. 118-vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009; Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio per la promozione dei vini a denominazione di origine controllata delle Grance Senesi alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010; Considerato che il Consorzio per la promozione dei vini a denominazione di origine controllata delle Grance Senesi ha dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e al comma 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Grance Senesi». Tale verifica e' stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l., con nota prot. n. 343/13, n. 592/13 e n. 1463/13, autorizzato a svolgere le attivita' di controllo sulla denominazione «Grance Senesi»; Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la promozione dei vini a denominazione di origine controllata delle Grance Senesi ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Grance Senesi»;
Decreta:
Art. 1
1. Lo statuto del Consorzio per la promozione dei vini a denominazione di origine controllata delle Grance Senesi, con sede legale in Rapolano Terme (Siena), frazzione Serre di Rapolano, via dell'Antica Grancia s.n.c., e' conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.
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| Art. 2
1. Il Consorzio per la promozione dei vini a denominazione di origine controllata delle Grance Senesi e' riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per la DOC «Grance Senesi», iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-quindecies del Reg. (CE) n. 1234/2007. 2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione «Grance Senesi».
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| Art. 3
1. Il Consorzio per la promozione dei vini a denominazione di origine controllata delle Grance Senesi non puo' modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
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| Art. 4
1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto stesso. 2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010. 3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto e' automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione Grance Senesi, ai sensi dell'art. 118-vicies, comma 4 secondo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 1234/2007. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 2 luglio 2013
Il direttore generale: Vaccari
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