Gazzetta n. 167 del 18 luglio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 11 luglio 2013 |
Definizione dei periodi di arresto temporaneo obbligatorio delle unita' autorizzate all'esercizio della pesca con il sistema a strascico e/o volante per l'annualita' 2013. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2012, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41 inerente il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima", ed in particolare l'art. 98; Visto lo statuto della regione Sicilia, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e le relative disposizioni attuative; Vista la legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna e le relative disposizioni attuative ; Visto il d.lgs. 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici; Visto il d.lgs. 26 maggio 2004, n. 153, recante "Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima"; Visto il d.lgs. 26 maggio 2004, n. 154, recante "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38"; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 21-ter inerente l'esecutorieta' dei provvedimenti amministrativi; Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, ed il relativo decreto di attuazione; Visto il d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; Visto il DM 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca; Visto il Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) n. 1626/94; Visto il Reg. (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, ed in particolare l'art. 24, paragrafo I, lettera v); Visto il Programma Operativo dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per la Pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato da ultimo dalla Commissione Europea con Decisione C (2013) 119 del 17 gennaio 2013 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, quale modificata dalla Decisione C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010; Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale, da ultimo, con decreto direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011; Vista la Decisione di esecuzione della Commissione del 22 maggio 2013 che deroga alla soglia fissata dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio per l'aiuto finanziario dell'Unione a favore delle misure di aiuto istituite dall'Italia per l'arresto temporaneo delle attivita' di pesca (GUUE C143/03 del 23 maggio 2013); Visto il D.D. n. 11 del 27 giugno 2013 con il quale e' stato adottato il documento "Criteri di ammissibilita' per la concessione degli aiuti FEP 2007/2013, modificato nella seduta della Cabina di Regia del 27 giugno 2013; Preso atto dei dati biologici trasmessi al Comitato scientifico (SAC) della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GFCM) e al Comitato Tecnico, Scientifico ed Economico della pesca della Commissione Europea (STECF - SGMED) relativi allo sfruttamento degli stock del Mar Mediterraneo; Ritenuto necessario, in conformita' alla citata normativa, ed in considerazione dei relativi dati inerenti lo sfruttamento ittico, attuare un fermo obbligatorio dell'attivita' di pesca posta in essere dalle imbarcazioni autorizzate con i sistemi strascico e/o volante, al fine di rafforzare la tutela della risorsa e garantire un migliore equilibrio tra le risorse biologiche e l'attivita' di pesca, attraverso la previsione di un periodo di arresto temporaneo, diversamente articolato per aree in conformita' a quanto previsto dai citati Piani di gestione; Considerato che ai sensi dell'art. 2 del citato DM 26 gennaio 2012, gli attrezzi di pesca compresi nel "sistema strascico" sono le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppie; Vista la nota dell'11 giugno 2012 con la quale l'Organo preposto al monitoraggio scientifico dei Piani di gestione ha rappresentato che il marginale differimento della data di avvio del fermo temporaneo rispetto ai periodi definiti nei citati piani di gestione non determina alcuna significativa variazione ai fini dell'efficacia dei piani di gestione e non incide negativamente sulla realizzazione degli obiettivi di cui al Piano di adeguamento; Preso atto che l'attuazione della misura dell'arresto temporaneo dell'attivita' di pesca comporta altresi' conseguenze pregiudizievoli di rilevante impatto occupazionale che vanno ad aggiungersi alle difficolta' del settore dovute all'attuale congiuntura economica; Considerato infatti, che nel corso del periodo di fermo i marittimi imbarcati sulle unita' interessate dalla misura medesima sono impossibilitati a prestare la propria attivita' lavorativa; Ritenuto necessario porre in essere tutte le possibili misure previste dalla vigente normativa per mitigare gli effetti socio-economici della misura di fermo temporaneo; Considerata la richiesta presentata dalla Regione Abruzzo in relazione alle problematiche connesse all'insabbiamento del Porto di Pescara che hanno determinato l'impossibilita' di esercitare l'attivita' di pesca a partire da luglio 2012 per le imbarcazioni della Marineria di Pescara; Vista la nota della Capitaneria di Porto di Pescara Prot. n. 09.06.11/14122 del 7 maggio 2013 con la quale viene assicurata la corretta attuazione della misura attraverso adeguati controlli, sia a mezzo di unita' navali del Corpo sia a mezzo dei sistemi elettronici, della posizione in mare delle unita' da pesca individuate nell'elenco allegato al presente decreto autorizzate ad esercitare nel periodo dal 4 al 15 settembre l'attivita' di pesca esclusivamente nel Compartimento marittimo di Pescara. Vista la nota n. 9592 del 9 maggio 2013 della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura con la quale si chiede all'ATS, incaricata di realizzare il Programma Nazionale di Raccolta dati alieutici, un parere scientifico in merito alla fattibilita' di consentire alle imbarcazioni operanti nel Porto di Pescara di esercitare l'attivita' di pesca con il sistema strascico e/o volante durante il periodo di interruzione temporanea obbligatoria; Vista la nota n. 5791 del 21 giugno 2013 con la quale il CNR ISMAR, in qualita' di mandataria dell'ATS incaricata di realizzare il Programma Nazionale di Raccolta dati alieutici, ha comunicato l'impossibilita' di esentare le suddette imbarcazioni dalla misura del fermo obbligatorio al fine di non inficiare l'efficacia del fermo biologico sulle risorse demersali dell'intera GSA 17, Ritenuto, pertanto in conformita' a quanto previsto nel suddetto parere, di definire per le citate imbarcazioni operanti nel Porto di Pescara, un periodo di interruzione temporanea obbligatoria di 30 giorni continuativi, in conformita' a quanto stabilito dai piani di gestione; Considerata la nota con la quale e' stata comunicata alla Commissione Europea la parziale deroga ai Piani di gestione per l'attuazione della misura arresto temporaneo per l'annualita' 2013 e l'intenzione di mediare l'esigenza di garantire l'efficacia biologica della misura arresto temporaneo con le necessita' socio-economiche della marineria di Pescara imponendo un periodo di interruzione temporanea obbligatoria di 30 giorni continuativi, in conformita' a quanto stabilito dai piani di gestione; Ritenuto altresi', al fine di valutare gli effetti della misura nelle aree di azione della flottiglia dello strascico e della volante di Pescara senza oneri economici a carico dell'Amministrazione, di disporre che gli armatori delle suddette imbarcazioni, riportino sui log-book, durante l'esercizio dell'attivita' di pesca dal 4 al 15 settembre, i valori giornalieri di cattura in peso per cala per ogni specie e/o categoria, corredata di coordinate geografiche e orario di pesca, fatto salvo il divieto di pesca nell'area di mare delle Fosse di Pomo che costituisce Zona di Tutela Biologica; Ritenuto che la suddetta attivita' non costituisce pesca scientifica ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 4/2012; Ritenuto di provvedere con successivo provvedimento ministeriale alla disciplina degli aspetti attuativi della predetta misura di fermo temporaneo; Sentite le Regioni, le Associazioni e le Organizzazioni sindacali del comparto ittico
Decreta:
Art. 1 Ambito applicativo
1. L'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca di cui al presente decreto, riguarda le unita' autorizzate all'esercizio dell'attivita' di pesca con i sistemi strascico e/o volante - comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - ad esclusione delle unita' abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attivita' di pesca. 2. In relazione alla sospensione obbligatoria dell'attivita' di pesca non imputabile alla volonta' dell'armatore, per i marittimi imbarcati sulle unita' che eseguono l'interruzione temporanea di cui al presente decreto, verra' attivata presso il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali la procedura per la erogazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, a copertura dell'intero periodo di interruzione obbligatoria dell'attivita' di pesca. 3. Con successivo decreto ministeriale sono determinati i criteri e le modalita' di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al presente provvedimento.
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| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Arresto temporaneo obbligatorio
1. Per le unita' da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Rimini e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attivita' di pesca per 42 giorni consecutivi dal 22 luglio al 1° settembre del corrente anno. 2. Per le unita' da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Pesaro a Bari, ad esclusione delle unita' da pesca di cui al successivo comma 4, l'interruzione temporanea obbligatoria dell'attivita' di pesca e' disposta per 42 giorni consecutivi dal 5 agosto al 15 settembre del corrente anno. 3. Per le unita' da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a Imperia e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attivita' di pesca per 30 giorni consecutivi dal 30 settembre al 29 ottobre del corrente anno. 4. Per le unita' da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, facenti base logistico-operativa nel Porto di Pescara ed individuate nell'elenco allegato al presente decreto, l'interruzione temporanea obbligatoria dell'attivita' di pesca e' disposta per un periodo di fermo biologico di 30 giorni continuativi dal 5 agosto al 3 settembre del corrente anno. Per tali unita' sussiste l'obbligo di esercitare nel periodo dal 4 al 15 settembre l'attivita' di pesca esclusivamente nelle acque di giurisdizione del Compartimento marittimo di Pescara e di riportare sui log-book,, i valori giornalieri di cattura in peso per cala per ogni specie e/o categoria, corredata di coordinate geografiche e orario di pesca, fatto salvo il divieto di pesca nell'area di mare delle Fosse di Pomo che costituisce Zona di Tutela Biologica, secondo modalita' determinate con successivo decreto direttoriale. 5. Per le unita' da pesca all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi della regione Sardegna e della regione Sicilia, l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca ha durata di almeno trenta giorni consecutivi, nel rispetto dei periodi di cui ai piani di gestione in premessa, la cui decorrenza e' disposta con provvedimento regionale. 6. Entro il giorno di inizio del fermo di cui ai precedenti commi, devono essere depositati presso l'Autorita' marittima nella cui giurisdizione e' effettuata l'interruzione, a cura dell'armatore, i documenti di bordo dell'unita' soggetta all'interruzione e, per quelle unita' per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile. 7. Effettuata la consegna dei documenti di bordo, l'unita' puo' essere trasferita in un altro porto per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'Autorita' marittima di cui al precedente comma 5. 8. L'autorizzazione al trasferimento e' rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni. 9. Le unita' da pesca che effettuano la pesca dei gamberi di profondita' nello Ionio, nel Ligure, nel Tirreno e nel Canale di Sicilia, possono effettuare l'interruzione delle attivita' di pesca di cui al presente articolo, anche in compartimenti diversi da quelli di iscrizione, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero, dandone comunicazione preventiva all'Autorita' marittima del luogo di iscrizione dell'unita' stessa entro due giorni precedenti l'interruzione di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
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| Art. 3 Misure tecniche
1. Fermo restando quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, e' vietata la pesca con i sistemi a strascico e/o volante - comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con specifico provvedimento direttoriale e' autorizzato lo svolgimento dell'attivita' di pesca in coincidenza con le festivita' natalizie. 2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle unita' da pesca esercitanti il pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico e/o volante ovvero apposizione dei sigilli da parte della Autorita' marittima. 3. Non e' consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattivita' causate da condizioni meteomarine avverse. 4. Le unita' abilitate alla pesca mediterranea, nonche' quelle che effettuano la pesca dei gamberi di profondita', in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, attuano l'interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attivita' di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l'armatore e' tenuto a comunicare alla capitaneria del porto di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo.
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| Art. 4 Misure tecniche successive all'interruzione temporanea
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del presente decreto, per le dieci settimane successive all'interruzione temporanea, nell'areale compreso tra Trieste e Bari, l'esercizio della attivita' di pesca con i sistemi a strascico e/o volante - comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - e' vietato nel giorno di venerdi' ed in un altro giorno settimanale, definito dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9.00, all'Autorita' marittima dei porti di base logistica. Non e' consentito il recupero di eventuali giornate di inattivita' causate da condizioni meteomarine avverse. 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del presente decreto, decorse le dieci settimane di cui al precedente comma 1, nell'areale compreso tra Trieste e Bari, l'esercizio della attivita' di pesa con i sistemi a strascico e/o volante - comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - e' vietato in un altro giorno settimanale, definito dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9.00, all'Autorita' marittima dei porti di base logistica. Non e' consentito il recupero di eventuali giornate di inattivita' causate da condizioni meteomarine avverse. 3. Dalla data del 22 luglio del corrente anno e fino al 31 ottobre 2013 e' vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio, la pesca con i sistemi strascico e/o volante - comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - entro una distanza dalla costa inferiore alle 6 miglia ovvero con una profondita' d'acqua inferiore a 60 metri. 4. Dalla data del 22 luglio del corrente anno e fino al 31 ottobre 2013, in deroga al divieto di cui al precedente comma 3, le unita' iscritte in IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa, sono autorizzate a pescare oltre le 4 miglia dalla costa.
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| Art. 5 Modalita' di esecuzione
1. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca di cui agli artt. 2 e 4 e' fatto divieto di esercitare l'attivita' di pesca, nelle acque del compartimento in cui si attua la misura, anche alle unita' da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati. La violazione del presente divieto e' punita in base alla normativa vigente. 2. Le unita' da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione, possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all'ufficio di iscrizione della nave entro due giorni precedenti l'interruzione ivi prevista e possono svolgere operazioni commerciali e tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica ottemperando alle disposizioni impartite dell'Autorita' marittima per il transito nell'areale in fermo. 3. Le unita' abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico e/o volante, nonche' quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare per la continuazione dell'attivita', nel periodo di interruzione obbligatorio, con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione e draga idraulica previo sbarco delle attrezzature per strascico e/o volante. A tal fine l'armatore deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'autorita' marittima dei porti di base logistica.
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| Art. 6 Disposizioni finali
1. Le Regioni sono autorizzate, laddove sussistano specifiche esigenze biologiche nelle marinerie di propria competenza, a deliberare ulteriori periodi di arresto temporaneo obbligatorio, precedenti o successivi, rispetto a quelli definiti all'art. 2 del presente decreto, per le unita' autorizzate all'esercizio dell'attivita' di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia. 2. Nei periodi supplementari di arresto temporaneo obbligatorio definiti dalle Regioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'attivita' di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia e' vietata anche alle unita' da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati. Il presente decreto e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto, nonche' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 luglio 2013
Il Ministro: De Girolamo
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