Gazzetta n. 167 del 18 luglio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 10 luglio 2013 |
Misura e modalita' di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni del contributo dovuto per l'anno 2013 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP); Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, e, in particolare, l'art. 109, concernente l'istituzione del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) in attuazione della direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa; gli articoli 335 e 336 riguardante la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione, degli intermediari di assicurazione e riassicurazione e 354 recante abrogazioni e norme transitorie; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012, con il quale sono state determinate la misura e le modalita' di versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza per l'anno 2012; Visto il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa e del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al citato art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012 che istituisce l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e in particolare il comma 3 che prevede il mantenimento dei contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private); Considerato che occorre provvedere, per l'anno 2013, alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti nel registro unico, nella misura e con le modalita' di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'IVASS; Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 89 del 16 aprile 2013, nel quale sono stati appostati 7.500.000,00 quale ammontare proposto dei contributi, calcolato sulla base degli oneri diretti dell'unita' organizzativa preposta alla tenuta del Registro unico degli intermediari (RUI), degli oneri indiretti relativi all'attivita' ispettiva, di vigilanza e di coordinamento giuridico e operativo nonche' di una quota delle spese generali sostenute dall'Autorita'; Vista la comunicazione del 30 aprile 2013, con la quale l'IVASS comunica di aver individuato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2013, relativamente al contributo di vigilanza a carico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione, nell'importo di euro 7.618.032,00 euro; Considerata la delibera del Direttorio integrato dell'IVASS nella seduta del 30 aprile 2013 con la quale sono proposte le misure degli importi dei contributi di vigilanza per l'anno 2013 a carico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione;
Decreta:
Art. 1 Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2013 all'IVASS. 1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2013 all'IVASS, ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro unico di cui all'art. 109 del medesimo decreto n. 209 del 2005, e' determinato, per l'anno 2013, nella misura di: euro cinquanta per le persone fisiche ed euro duecentottanta per le persone giuridiche iscritte nelle sezioni A e B del registro; euro diciotto per i produttori diretti iscritti nella sezione C del registro. Per le persone giuridiche iscritte nella sezione D del registro, il contributo di vigilanza e' determinato nella misura di: euro novemilaottocento per le Banche con raccolta premi superiore a un miliardo di euro e per la societa' Poste italiane S.p.a.; euro novemila per le Banche con raccolta premi da cento milioni di euro a un miliardo di euro; euro seimilasettecentocinquanta per le Banche con raccolta premi da dieci milioni di euro a novantanove milioni di euro; euro cinquemilaseicentotrenta per le Banche con raccolta premi da un milione di euro a nove milioni di euro; euro duemiladuecento per le Banche con raccolta premi inferiore a un milione di euro, per le societa' di intermediazione mobiliare (SIM) e per gli intermediari finanziari. 2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel ruolo alla data del 30 maggio 2013.
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| Art. 2 Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2013
Gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione versano il contributo di vigilanza di cui all'art. 1, per l'anno 2013, sulla base di apposito provvedimento dell'IVASS concernente le modalita' ed i termini di versamento del contributo stesso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 luglio 2013
Il Ministro: Saccomanni
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