Gazzetta n. 167 del 18 luglio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 22 maggio 2013, n. 84
Regolamento recante modalita' di accesso attraverso concorso interno alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e, in particolare, l'articolo 21, disciplinante l'accesso al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno dell'8 febbraio 2006, recante «Individuazione dei titoli di studio per l'accesso al ruolo degli ispettori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 56 dell'8 marzo 2006;
Effettuata l'informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 20 dicembre 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota n. 2831 P - del 10 maggio 2013;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di svolgimento del concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per l'accesso alla qualifica di vice ispettore antincendio del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Il bando di concorso e' emanato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto, in conformita' a quanto stabilito dal presente regolamento, indica le modalita' di svolgimento del concorso, i requisiti di ammissione, il diario delle prove di esame, le modalita' di presentazione dei titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria nonche' eventuali particolari modalita' di presentazione delle domande al concorso medesimo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse.
- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
(Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre
2004, n. 252), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249.
- Il testo dell'articolo 21 del citato decreto
legislativo n. 217 del 2005 e' il seguente:
«Art. 21. (Nomina a vice ispettore antincendi). - 1.
La nomina alla qualifica di vice ispettore antincendi si
consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti
disponibili, mediante pubblico concorso, per esami,
consistenti in una prova scritta e un colloquio, con
facolta' di far precedere le prove di esame da una prova
preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il
cui superamento costituisce requisito essenziale per la
successiva partecipazione al concorso medesimo. Un sesto
dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei capi
squadra e dei capi reparto in possesso del prescritto
titolo di studio, per i quali si prescinde dai limiti di
eta'. I posti riservati non coperti sono conferiti agli
altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di
merito;
b) nel limite del cinquanta per cento dei posti
disponibili, mediante concorso interno, per titoli di
servizio ed esami, consistenti in una prova scritta e in un
colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative in
possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di
un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni e del
titolo di studio di cui all'articolo 22, comma 1, lettera
d).
2. E' ammesso a partecipare al concorso interno di
cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva di cui
al comma 1, lettera a), il personale in possesso dei
requisiti prescritti che, nell'ultimo biennio, non abbia
riportato una sanzione disciplinare piu' grave della
sanzione pecuniaria.
3. Per la formazione della graduatoria del concorso
di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio,
prevalgono nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di
qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ammesso ai corsi
conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1,
conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vice
ispettori antincendi, nell'ambito delle vacanze organiche
disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di
formazione utile di cui all'articolo 23, il coniuge e i
figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico
superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente
inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni
riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali,
purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo
22, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui
all'articolo 22, comma 4.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano,
altresi', al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al
fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti
permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite
o lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi
di cui al comma 1, la composizione delle commissioni
esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie
di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo
da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri
per la formazione della graduatoria finale.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994 n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi), e' pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 agosto
1994, n. 185.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio
2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il
personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco) e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' il seguente:
«Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 21, comma 1, del decreto
legislativo n. 217 del 2005, si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 2
Requisiti di ammissione

1. Il concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 21, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, non e' ammesso a partecipare al concorso il personale in possesso dei requisiti prescritti che, nell'ultimo biennio, abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'articolo 21 del decreto legislativo
n. 217 del 2005, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 3
Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.
2. La prova scritta verte su una delle seguenti materie, a scelta del candidato:
a) elementi di costruzioni e disegno tecnico;
b) elementi di elettrotecnica e disegno industriale;
c) elementi di elettronica e telecomunicazioni;
d) elementi di meccanica;
e) elementi di chimica.
3. Nel bando di concorso sono specificati gli argomenti relativi alle suddette materie, sui quali verte la prova stessa.
4. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
5. Il colloquio verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2, sulle seguenti materie:
a) matematica e fisica;
b) chimica;
c) igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) nozioni di diritto amministrativo, costituzionale e comunitario;
e) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riguardo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
f) lingua straniera, a scelta del candidato, tra quelle indicate nel bando di concorso;
g) conoscenza dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
6. Nel bando di concorso sono specificati gli argomenti relativi alle suddette materie, sui quali verte il colloquio.
7. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
 
Art. 4
Titoli di servizio

1. I titoli di servizio ammessi a valutazione sono:
a) la frequenza, con profitto, di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione e di durata non inferiore a una settimana o alle 36 ore: punti 0,25 per settimana o periodo di 36 ore, fino a punti 2,00;
b) anzianita' di effettivo servizio, esclusa l'anzianita' richiesta quale requisito per la partecipazione al concorso: punti 1,00 per ogni anno, fino a punti 6,00;
c) lodevole servizio prestato per almeno un anno presso altre amministrazioni: punti 1,00.
2. I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di indizione del concorso.
3. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'articolo 8 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 e' il seguente:
«Art. 8. (Concorso per titoli ed esami). - 1. Nei
casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga
mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione
dei titoli, previa individuazione dei criteri, e'
effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda
alla correzione dei relativi elaborati.
2. Per i titoli non puo' essere attribuito un
punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il
bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo
agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di
titoli.
3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalita'
previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
4. La votazione complessiva e' determinata sommando
il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto
complessivo riportato nelle prove d'esame.».
 
Art. 5
Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nel rispetto dell'equilibrio di genere. Essa e' presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed e' composta inoltre da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a quattro. La commissione esaminatrice e' integrata da uno o piu' esperti nelle lingue straniere comprese nel programma di esame e da un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori o al ruolo dei collaboratori e dei sostituiti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
3. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o piu' componenti e del segretario della commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.
Note all'art. 5:
- Il testo dell'articolo 9, comma 4, del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 e' il
seguente:
«Art. 9. (Commissioni esaminatrici). - (Omissis).
4. Il presidente ed i membri delle commissioni
esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale
in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio
attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra
indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non
e' consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto
per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per
decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni
caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo
risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione
del bando di concorso.».
 
Art. 6
Approvazione della graduatoria finale
e dichiarazione dei vincitori del concorso

1. La commissione forma la graduatoria di merito sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nella prova scritta e nel colloquio. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, nell'ordine, in caso di parita' nella graduatoria di merito, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, della qualifica, dell'anzianita' di qualifica, dell'anzianita' di servizio e della maggiore eta'. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli appartenenti alle categorie riservatarie. Detto decreto e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sul sito internet www.vigilfuoco.it.
2. I concorrenti dichiarati vincitori scelgono, secondo l'ordine della graduatoria, la sede di assegnazione tra quelle indicate dall'amministrazione. Hanno la precedenza i candidati che scelgono la sede ove gia' prestano servizio.
Note all'art. 6:
- Per il testo dell'articolo 21 del citato decreto
legislativo n. 217 del 2005, si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 7
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 maggio 2013

Il Ministro: Alfano Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2013 registro n. 4, Interno foglio n. 287
Note all'art. 7:
- Per i riferimenti al decreto legislativo n. 217 del
2005, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 1994, si vedano le note alle
premesse.
 
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