Gazzetta n. 173 del 25 luglio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 20 marzo 2013
Ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo per le non autosufficienze, per l'anno 2013.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
E L'INTEGRAZIONE CON DELEGA
ALLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilita' e finanza pubblica";
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'art. 3-septies concernente l'integrazione socio-sanitaria;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
Visto l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001;
Visto l'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarieta' sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze;
Visto l'art. 1, comma 1265 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'art. 1, comma 13, che prevede che la denominazione "Presidente del Consiglio dei Ministri" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministro delle politiche per la famiglia";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011, con il quale il Ministro senza portafoglio per la cooperazione internazionale e l'integrazione prof. Andrea Riccardi e' fra l'altro delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente alla materia delle politiche della famiglia;
Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che individua la trasparenza, anche con riferimento all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, come "livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione";
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante "L'istituzione del Ministero della salute", con conseguente modifica della denominazione "Ministero del lavoro e delle politiche sociali" in luogo della precedente "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali";
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010, che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011 a firma del Ragioniere Generale dello Stato, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province Autonome di Trento e Bolzano;
Visto l'art. 23, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede che la dotazione del fondo di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata di 658 milioni di euro per l'anno 2013 ed e' ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra l'altro, in via prevalente, per l'incremento della dotazione del Fondo di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzato al finanziamento dell'assistenza domiciliare prioritariamente nei confronti delle persone gravemente non autosufficienti, inclusi i malati di sclerosi laterale amiotrofica;
Visto l'art. 1, comma 264, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)"che prevede che la dotazione del fondo di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' ridotta di 631.662.000 euro per l'anno 2013;
Visto inoltre, l'art. 1, comma 272, della medesima legge 24 dicembre 2012, n. 228, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)" che prevede che per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, e' autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per l'anno 2013;
Visto altresi', l'art. 1, comma 109, della medesima legge 24 dicembre 2012, n. 228, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)" che prevede che nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 20, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel periodo 2013-2015, realizza, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all'ordinaria attivita' di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidita' civile, cecita' civile, sordita', handicap e disabilita'. Le eventuali risorse derivanti dall'attuazione del presente comma da accertarsi, con il procedimento di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a consuntivo e su base pluriennale come effettivamente aggiuntive rispetto a quelle derivanti dai programmi straordinari di verifica gia' previsti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui. Le predette risorse saranno opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
Acquisita in data 24 gennaio 2013 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1

Riparto delle risorse

1. Le risorse assegnate al "Fondo per le non autosufficienze" per l'anno 2013, pari ad euro 275 milioni, sono attribuite alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per le finalita' di cui all'art. 2. Il riparto alle Regioni e alle Province autonome avviene secondo le quote riportate nell'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. I criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2013 sono basati sui seguenti indicatori della domanda potenziale di servizi per la non autosufficienza:
a) popolazione residente, per regione, d'eta' pari o superiore a 75 anni, nella misura del 60%
b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura del 40%.
Tali criteri sono modificabili e integrabili negli anni successivi sulla base delle esigenze che si determineranno con la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, con particolare riferimento alle persone non autosufficienti.
3. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3538 "Fondo per le non autosufficienze", saranno ripartite, salvo quanto disposto dall'art. 6, fra le Regioni con le stesse modalita' e criteri di cui al presente decreto, come da Tabella 1.
 


Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

Finalita'

1. Nel rispetto delle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto sono destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone non autosufficienti, individuando, tenuto conto dell'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le seguenti aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, nelle more della determinazione del costo e del fabbisogno standard ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42:
a) la previsione o il rafforzamento, ai fini della massima semplificazione degli aspetti procedurali, di punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi localizzati negli ambiti territoriali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del presente decreto, da parte di Aziende Sanitarie e Comuni, cosi' da agevolare e semplificare l'informazione e l'accesso ai servizi socio-sanitari;
b) l'attivazione o il rafforzamento di modalita' di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano personalizzato di assistenza, che integri le diverse componenti sanitaria, sociosanitaria e sociale in modo da assicurare la continuita' assistenziale, superando la frammentazione tra le prestazioni erogate dai servizi sociali e quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno e favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;
c) l'implementazione di modalita' di valutazione della non autosufficienza attraverso unita' multiprofessionali UVM, in cui siano presenti le componenti clinica e sociale, utilizzando le scale gia' in essere presso le Regioni, tenendo anche conto, ai fini della valutazione bio-psico-sociale delle condizioni di bisogno, della situazione economica e dei supporti fornitili dalla famiglia o da chi ne fa le veci;
d) l'attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l'incremento dell'assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza tutelare e personale, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari;
e) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato, di cui alla lettera b), e in tal senso monitorati;
f) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con interventi complementari all'assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l'onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel progetto personalizzato, di cui alla lettera b), e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo.
2. Le risorse di cui al presente decreto sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse gia' destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonche' da parte delle autonomie locali. Le prestazioni e i servizi di cui al comma precedente non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari.
 
Art. 3

Disabilita' gravissime

1. Le Regioni si impegnano ad utilizzare le risorse ripartite in base al presente decreto prioritariamente, e comunque per una quota non inferiore al 30%, per interventi a favore di persone in condizione di disabilita' gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica. Per persone in condizione di disabilita' gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continua nelle 24 ore (es.: gravi patologie cronico degenerative non reversibili, ivi inclusa la sclerosi laterale amiotrofica, gravi demenze, gravissime disabilita' psichiche multi patologiche, gravi cerebro lesioni, stati vegetativi, etc.).
 
Art. 4

Integrazione socio-sanitaria

1. Al fine di facilitare attivita' sociosanitarie assistenziali integrate ed anche ai fini della razionalizzazione della spesa, le Regioni si impegnano a:
a) adottare ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sanitario e sociale, prevedendo che gli ambiti sociali intercomunali di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, trovino coincidenza per le attivita' di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari;
b) formulare indirizzi, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, ferme restando le disponibilita' specifiche dei finanziamenti sanitario, sociosanitario e sociale, per la ricomposizione delle prestazioni e delle erogazioni, in contesto di massima flessibilita' delle risposte, adattata anche alle esigenze del nucleo familiare della persona non autosufficiente (es:budget di arra).
 
Art. 5

Erogazione e monitoraggio

1. Le Regioni comunicano le modalita' di attuazione degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente decreto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procedera' all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalita' di cui all'art. 2.
2. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui all'art. 1, nonche' la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2, anche alla luce degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le Regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso, nonche' le procedure adottate per favorire l'integrazione socio-sanitaria nella programmazione degli interventi.
3. Anche al fine di migliorare la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi, ai sensi del presente decreto, le Regioni e le Province autonome si impegnano ad alimentare il Sistema Informativo nazionale per la non Autosufficienza (SINA) gia' in avanzata fase di sperimentazione, come primo modulo' del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'art. 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella prospettiva dell'integrazione dei flussi informativi con quelli raccolti dal Nuovo sistema informativo sanitario, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e ferma restando l'adozione dei provvedimenti necessari allo scambio di dati di cui ai commi 1 e 3 del medesimo articolo.
 
Art. 6

Quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in applicazione della circolare n. 0128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.
Roma, 20 marzo 2013

Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Fornero

Il Ministro della salute
Balduzzi

Il Ministro dell'economia e
delle finanze
Grilli

Il Ministro per la cooperazione internazionale
e l'integrazione con delega
alle politiche per la famiglia
Riccardi
Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min.salute e Min.lavoro, registro n. 9, foglio n. 141
 
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