Gazzetta n. 173 del 25 luglio 2013 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI |
PROVVEDIMENTO 16 luglio 2013 |
Disposizioni in materia di gestione dei rapporti assicurativi via web, in attuazione dell'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221 - Modifiche al Regolamento n. 35 del 26 maggio 2010, recante disposizioni in materia di obblighi di informazione e della pubblicita' dei prodotti assicurativi. (Provvedimento n. 7). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private ed in particolare l'articolo 30, il quale prevede che le imprese di assicurazione operino con adeguati requisiti organizzativi; Visto il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, istitutivo dell'IVASS; Visto il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" ed in particolare l'articolo 22, comma 8, il quale prevede che, al fine di favorire una piu' efficace gestione dei rapporti contrattuali assicurativi anche in via telematica, l'IVASS, sentite l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, disciplini con proprio regolamento le modalita' attraverso cui le imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dei rami danni e vita, nell'ambito dei requisiti organizzativi di cui all'articolo 30 del Codice delle assicurazioni, prevedono nei propri siti internet apposite aree riservate a ciascun contraente; Visto il Regolamento ISVAP del 26 maggio 2010, n. 35, recante disposizioni in materia di obblighi di informazione e della pubblicita' dei prodotti assicurativi; Ritenuta l'opportunita' di integrare le disposizioni attuative del citato articolo 22 comma 8 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 nel Regolamento ISVAP del 26 maggio 2010, n. 35
Adotta il seguente provvedimento:
Art. 1 Modifiche all'articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010
1. All'articolo 3, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, dopo le parole "38, per la parte relativa alla archiviazione e conservazione dei documenti", sono aggiunte le parole "gli articoli 38-bis, 38-ter, 38-quater e 38-quinquies ad eccezione dei contratti relativi all'assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti".
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| Art. 2 Inserimento del TITOLO IV - Informativa via web al contraente, nel Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010
1. Nel Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, nella PARTE II - Obblighi di informativa - dopo il TITOLO III, e' inserito il seguente titolo: "TITOLO IV - Informativa via web al contraente. Art. 38-bis (Aree riservate nei siti internet) 1. Le imprese prevedono nei propri siti internet apposite aree riservate attraverso le quali ciascun contraente puo' accedere alla propria posizione assicurativa e consultare almeno: a) le coperture assicurative in essere; b) le condizioni contrattuali sottoscritte; c) lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze; d) per le polizze vita, incluse le polizze unit linked e index linked, e per le operazioni di capitalizzazione, anche il valore di riscatto della polizza; e) per le polizze vita unit linked e index linked, anche il valore della posizione sulla base della valorizzazione corrente delle quote o del valore di riferimento; f) per i contratti di responsabilita' civile per la circolazione dei veicoli a motore, anche l'attestazione sullo stato del rischio. 2. L'informativa di cui al comma 1 comprende l'indicazione dei massimali, del valore del bene oggetto di copertura, la data e l'importo dei premi in scadenza, oltre ad ogni altro elemento utile a fornire al contraente un'informativa completa e personalizzata con riguardo alla sua specifica posizione assicurativa. 3. Per i contratti stipulati prima del 1° settembre 2013 l'informativa relativa alle condizioni contrattuali di cui al comma 1, lettera b), puo' essere fornita anche mediante una rappresentazione sintetica di tali condizioni. Il contraente puo' in ogni caso richiedere la pubblicazione integrale delle condizioni contrattuali sottoscritte. 4. Le imprese aggiornano le informazioni contenute nelle aree riservate con una tempistica coerente con le caratteristiche della copertura assicurativa a cui si riferiscono ed indicano chiaramente la data di aggiornamento. 5. Le imprese garantiscono la correttezza, la chiarezza e la trasparenza delle informazioni contenute nelle aree riservate, mediante l'uso di un linguaggio semplice e facilmente comprensibile. Art. 38-ter (Rischi particolari) 1. Le imprese possono non attivare le aree riservate per le coperture relative a: a) rischi relativi a flotte di veicoli a motore o di natanti; b) grandi rischi; c) rischi agricoli stipulati ai sensi del decreto legislativo decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e ai relativi contratti integrativi; d) rischi connessi ad eventi specifici circoscritti in un limitato arco temporale; e) rischi accessori ad un prodotto o servizio in cui l'importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, indipendentemente dalle modalita' di rateazione, non sia superiore ai 100 euro. f) rischi assicurati con contratti collettivi stipulati "per conto di chi spetta" ai sensi dell'articolo 1891 c.c. 2. Le esclusioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti di assicurazione, individuali e collettivi, connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento. Art. 38-quater (Accesso alle aree riservate) 1. Le aree riservate sono facilmente individuabili nella home page del sito internet dell'impresa. 2. L'accesso e' consentito al contraente mediante credenziali identificative personali rilasciate dall'impresa. 3. Nel caso di contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento dei premi o sono portatori di un interesse alla prestazione, l'accesso alle aree riservate e' consentito all'assicurato oltre che al contraente. 4. Le imprese garantiscono la tutela della riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni resi disponibili nelle aree dedicate. Il livello di sicurezza e' proporzionato alle funzioni messe a disposizione del contraente, anche ulteriori rispetto a quelle informative minime di cui all'articolo 38-bis. 5. Le imprese garantiscono la gratuita' e la continuativita' del servizio e la fruibilita' della connessione da qualsiasi postazione ed indicano nel sito modalita' di contatto idonee a fornire tempestiva assistenza agli utenti nel caso di difficolta' di accesso o consultazione dell'area. 6. Le imprese inseriscono nelle aree riservate messaggi pubblicitari o promozionali a condizione che il contraente abbia reso preventivo ed espresso consenso e ne garantiscono la riconoscibilita' mediante una veste grafica che non interferisca con i contenuti dell'area riservata. Art. 38-quinquies (Informativa sull'attivazione del servizio) 1. Le imprese rendono nota la possibilita' di richiedere le credenziali di accesso all'area riservata, specificandone le modalita', mediante pubblicazione di una apposita informativa sulla home page del sito internet. 2. L'informativa di cui al comma 1 e' altresi' resa per iscritto in occasione della sottoscrizione del contratto di assicurazione. 3. Per i contratti stipulati prima del 1° settembre 2013 l'informativa relativa alle aree riservate di cui al comma 2 e' resa in occasione della prima comunicazione da inviare in adempimento degli obblighi di informativa previsti dalle disposizioni vigenti o da disposizioni contrattuali. Art. 38-sexies (Comunicazioni in corso di contratto mediante le aree riservate) 1. Le imprese possono adempiere agli obblighi di informativa in corso di contratto di cui agli articoli 2 e 4 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e di cui agli articoli 13, 14, 15, 24, 27, 28 e 37 del presente Regolamento mediante pubblicazione nell'area riservata. Le comunicazioni e i documenti pubblicati nell'area sono acquisibili su supporto durevole. 2. E' fatta salva la facolta' del contraente di richiedere alle imprese l'invio dell'informativa di cui al comma 1 su supporto cartaceo.
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| Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente Provvedimento entra in vigore il 1° settembre 2013. 2. Le imprese si adeguano alle disposizioni del presente Provvedimento entro 60 giorni dall'entrata in vigore. 3. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente Provvedimento, le imprese predispongono entro 4 mesi dall'entrata in vigore stessa un piano di adeguamento da realizzare entro i successivi 6 mesi. 4. Per le imprese che alla data di entrata in vigore del Provvedimento hanno presentato all'IVASS istanza di approvazione di un'operazione societaria straordinaria, i termini di adeguamento di cui al commi 2 e 3 decorrono dalla data di efficacia dell'operazione straordinaria. 5. Per i contratti in forma collettiva di cui all'articolo 38 quater comma 3, introdotto nel Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, diversi da quelli connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, le imprese possono prevedere l'accesso alle aree riservate solo per i contratti stipulati successivamente al 1° settembre 2013
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| Art. 4
Pubblicazione
1. Il presente Provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS. Roma, 16 luglio 2013
Per il Direttorio integrato Il Governatore della Banca d'Italia Visco
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