Gazzetta n. 174 del 26 luglio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 19 luglio 2013
Graduatoria di merito dei programmi ammissibili al contributo in favore dei programmi di investimento finalizzati all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna di cui al decreto 2 agosto 2012.


IL DIRETTORE GENERALE
per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e in particolare l'art. 4, comma 1-quinquies, con il quale e' istituito un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D ed E di cui al titolo IV della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, e generata da pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centratine idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, con potenza elettrica non superiore a 30 kW;
Visto che il medesimo art. 4, comma 1-quinquies, prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilita', con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalita' di erogazione mediante contributo delle risorse del fondo, definendo un tetto di spesa massima per ciascun rifugio;
Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione europea relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis);
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi, fino al 2020, in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e, in particolare, nei trasporti;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012 ;
Visto l'art. 40, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha reso indisponibile l'importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2011;
Visto l'art. 28-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che stabilisce la proroga delle disposizioni per l'incremento di efficienza dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna, autorizzando l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2012;
Visto il decreto interministeriale 2 agosto 2012 pubblicato nella G.U.R.I. n. 254 del 30 ottobre 2012, con il quale e' stato approvato il - Bando finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D ed E cui al titolo IV della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994ยป, che definisce i requisiti degli interventi, i termini e le modalita' per la presentazione e l'istruttoria delle domande di accesso al contributo, per la formazione della graduatoria e per l'erogazione;
Viste le domande pervenute in esito al bando dianzi indicato, in numero di trentotto, delle quali trentacinque sono state istruite con esito positivo, una e' stata rigettata in quanto priva dei requisiti previsti e le restanti due sono oggetto della procedura di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, di cui all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, per non avere, nonostante le ripetute richieste, integrato la documentazione allegata alla domanda, risultata incompleta;
Considerato che questa Direzione Generale e' tuttora in attesa della presentazione per iscritto delle osservazioni degli istanti, in risposta alla suddetta comunicazione;
Considerato che le risorse finanziarie disponibili per il bando di cui al citato decreto interministeriale 2 agosto 2012, pari a 1 milione di euro, risultano eccedere il fabbisogno determinato dalle trentacinque domande allo stato attuale agevolabili, pari a 547.833,25 euro;
Considerato che l'approvazione della graduatoria e la sua pubblicita' rivestono carattere di urgenza, in quanto gli investimenti agevolabili hanno necessita' di essere realizzati nei rifugi di montagna nel corso della stagione estiva;
Ritenuto pertanto, al fine di non vanificare l'effetto positivo del beneficio che il legislatore ha previsto in favore dei rifugi di montagna, di dover provvedere immediatamente all'approvazione della graduatoria per consentire la realizzazione degli investimenti entro il corrente anno, senza attendere quindi l'esito della procedura in corso ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto 10 gennaio 2013 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha proceduto all'assegnazione delle disponibilita' del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 tra gli altri al titolare del Centro di responsabilita' Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;
Visto il decreto 7 febbraio 2013 con il quale il Capo Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ha proceduto all'assegnazione delle disponibilita' del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 tra gli altri al titolare della Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi del decreto interministeriale 2 agosto 2012 di cui alle premesse, e' approvata la graduatoria, riportata nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, dei programmi ammissibili al contributo in favore dei programmi di investimento finalizzati all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D ed E di cui al titolo IV della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994.
2. In favore delle domande inserite nella graduatoria di cui al comma 1 la concessione del contributo previsto dal decreto interministeriale 2 agosto 2012 e' effettuata con separati decreti direttoriali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 luglio 2013

Il direttore generale: Sappino
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico


 
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