Gazzetta n. 174 del 26 luglio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 21 giugno 2013, n. 86
Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, concernente la disciplina per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395»;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante «Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione Penitenziaria e dell'Ufficio Centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;
Vista la legge 27 luglio 2005, n. 154, recante «Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria»;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante «Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, come integrato con il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 51, concernente «Regolamento recante norme per l'espletamento dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto d'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalita' di attuazione ed i programmi del corso»;
Ritenuta la necessita' di modificare gli articoli 2 e 7 del decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, recanti la disciplina della composizione delle commissioni esaminatrici;
Esperite le procedure previste dai decreti del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 e 16 aprile 2009, n. 51;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 marzo 2013;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2013;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il comma 1 dell'art. 2 del regolamento adottato con decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, e' sostituito dal seguente :
«1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova preliminare nonche' delle prove di esame di cui all'art. 3 del presente decreto e' composta da un presidente scelto tra i dirigenti penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria e da quattro componenti scelti tra i dirigenti penitenziari ovvero tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria appartenenti all'area funzionale III ovvero appartenenti ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario capo».
2. Il comma 2 dell'art. 2 del regolamento adottato con decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, e' sostituito dal seguente:
«2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria ovvero dell'area funzionale III».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del
Corpo di polizia penitenziaria), e' Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1990, n. 300, S.O.
- Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443
(Ordinamento del personale del Corpo di polizia
penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge
15 dicembre 1990, n. 395), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 novembre 1992, n. 274, S.O.
- Il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146
(Adeguamento delle strutture e degli organici
dell'Amministrazione Penitenziaria e dell'Ufficio Centrale
per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli
direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia
penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28
luglio 1999, n. 2669, e' Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 giugno 2000, n. 132.
- La legge 27 luglio 2005, n. 154 (Delega al Governo
per la disciplina dell'ordinamento della carriera
dirigenziale penitenziaria), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 1° agosto 2005, n. 177.
- Il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63
(Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a
norma della legge 27 luglio 2005, n. 154), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2006, n. 52.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni
concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O.
- Il decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, come
integrato con il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n.
51 (Regolamento recante norme per l'espletamento dei
concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo
degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, la
composizione delle commissioni esaminatrici, le materie
oggetto d'esame, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna
categoria di titoli, le modalita' di attuazione ed i
programmi del corso), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 agosto 1998, n. 193.
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 7 del citato
decreto ministeriale n. 297 del 1998:
«Art. 2 (Commissione esaminatrice). - 1. La commissione
esaminatrice per lo svolgimento della prova preliminare
nonche' delle prove di esame di cui al successivo articolo
3 del presente decreto e' composta da un presidente scelto
tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente
superiore in servizio presso il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e da altri quattro
membri, uno dei quali professore d'istituto d'istruzione
secondaria di secondo grado in una o piu' delle materie
sulle quali verte la prova e tre funzionari
dell'amministrazione penitenziaria con qualifica non
inferiore all'ottava.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario
dell'amministrazione penitenziaria con qualifica non
inferiore all'ottava in servizio presso il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria.
3. Alla commissione sono aggregati membri aggiunti per
gli esami di lingue straniere.
4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di
mille unita', la commissione, con successivo decreto, puo'
essere integrata di un numero di componenti tali da
permettere, unico restando il presidente, la suddivisione
in sottocommissioni e di un segretario aggiunto.
5. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o
impedimenti di uno dei componenti o del segretario della
commissione e delle sottocommissioni, puo' essere prevista
la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o
piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso
decreto di costituzione della commissione esaminatrice e
delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.».
«Art. 7 (Commissione esaminatrice). - 1. La commissione
esaminatrice per lo svolgimento delle prove d'esame e'
composta da un presidente scelto tra i funzionari con
qualifica non inferiore a dirigente superiore in servizio
presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e
da altri quattro membri, uno dei quali professore
d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado in una
o piu' delle materie sulle quali verte la prova e tre
funzionari dell'amministrazione penitenziaria con qualifica
non inferiore all'ottava.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario
dell'amministrazione penitenziaria con qualifica non
inferiore all'ottava in servizio presso il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria.
3. Alla commissione sono aggregati membri aggiunti per
gli esami di lingue straniere.
4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di
mille unita', la commissione, con successivo decreto, puo'
essere integrata di un numero di componenti tali da
permettere, unico restando il presidente, la suddivisione
in sottocommissioni e di un segretario aggiunto.
5. Per supplire ad eventuali temporanee assenze e
impedimenti di uno dei componenti o del segretario della
commissione e delle sottocommissioni, puo' essere prevista
la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o
piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso
decreto di costituzione della commissione esaminatrice e
delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 170, reca: "Regolamento recante norme
per la ripartizione del fondo di cui al comma 5
dell'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e successive modificazioni e integrazioni", e il
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n.
51, reca: "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze
di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di
concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento
militare, integrativo del decreto del Presidente della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al
quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico
2006-2007.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto ministeriale n. 297 del 1998, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
«Art. 2 (Commissione esaminatrice). - 1. La commissione
esaminatrice per lo svolgimento della prova preliminare
nonche' delle prove di esame di cui all'articolo 3 del
presente decreto e' composta da un presidente scelto tra i
dirigenti penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria e
da quattro componenti scelti tra i dirigenti penitenziari
ovvero tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria
appartenenti all'area funzionale III ovvero appartenenti ai
ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con
qualifica non inferiore a commissario capo.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario
dell'Amministrazione penitenziaria appartenente ai ruoli
direttivi del Corpo di polizia penitenziaria ovvero dell'
area funzionale III.
3. Alla commissione sono aggregati membri aggiunti per
gli esami di lingue straniere.
4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di
mille unita', la commissione, con successivo decreto, puo'
essere integrata di un numero di componenti tali da
permettere, unico restando il presidente, la suddivisione
in sottocommissioni e di un segretario aggiunto.
5. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o
impedimenti di uno dei componenti o del segretario della
commissione e delle sottocommissioni, puo' essere prevista
la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o
piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso
decreto di costituzione della commissione esaminatrice e
delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.».
 
Art. 2

1. Il comma 1 dell'art. 7 del regolamento adottato con decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, e' sostituito dal seguente:
«1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova preliminare nonche' delle prove di esame di cui all'art. 3 del presente decreto e' composta da un presidente scelto tra i dirigenti penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria e da quattro componenti scelti tra i dirigenti penitenziari ovvero tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria appartenenti all'area funzionale III ovvero appartenenti ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario capo».
2. Il comma 2 dell'art. 7 del regolamento adottato con decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, e' sostituito dal seguente:
«2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria ovvero dell'area funzionale III».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato
decreto ministeriale n. 297 del 1998, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
«Art. 7 (Commissione esaminatrice). - 1. La commissione
esaminatrice per lo svolgimento della prova preliminare
nonche' delle prove di esame di cui all'articolo 3 del
presente decreto e' composta da un presidente scelto tra i
dirigenti penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria e
da quattro componenti scelti tra i dirigenti penitenziari
ovvero tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria
appartenenti all'area funzionale III ovvero appartenenti ai
ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con
qualifica non inferiore a commissario capo.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario
dell'Amministrazione penitenziaria appartenente ai ruoli
direttivi del Corpo di polizia penitenziaria ovvero
dell'area funzionale III.
3. Alla commissione sono aggregati membri aggiunti per
gli esami di lingue straniere.
4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di
mille unita', la commissione, con successivo decreto, puo'
essere integrata di un numero di componenti tali da
permettere, unico restando il presidente, la suddivisione
in sottocommissioni e di un segretario aggiunto.
5. Per supplire ad eventuali temporanee assenze e
impedimenti di uno dei componenti o del segretario della
commissione e delle sottocommissioni, puo' essere prevista
la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o
piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso
decreto di costituzione della commissione esaminatrice e
delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.».
 
Art. 3

1. All'art. 9 del regolamento adottato con decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, dopo le parole «e successive modifiche ed integrazioni», e' aggiunto il seguente periodo «Sono da ritenere comunque applicabili le previsioni dell'art. 9, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni».
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 giugno 2013

Il Ministro: Cancellieri
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2013, registro n. 6, foglio n. 289
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto ministeriale n. 297 del 1998, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
«Art. 9 (Rinvio). - 1. Per quanto non previsto dal
presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 , e successive modifiche ed
integrazioni. Sono da ritenere comunque applicabili le
previsioni dell'articolo 9, comma 4, del predetto decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modifiche ed integrazioni.».
 
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