Gazzetta n. 174 del 26 luglio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 21 giugno 2013, n. 86 |
Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, concernente la disciplina per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria. |
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»; Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395»; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante «Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione Penitenziaria e dell'Ufficio Centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»; Vista la legge 27 luglio 2005, n. 154, recante «Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria»; Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante «Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, come integrato con il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 51, concernente «Regolamento recante norme per l'espletamento dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto d'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalita' di attuazione ed i programmi del corso»; Ritenuta la necessita' di modificare gli articoli 2 e 7 del decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, recanti la disciplina della composizione delle commissioni esaminatrici; Esperite le procedure previste dai decreti del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 e 16 aprile 2009, n. 51; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 marzo 2013; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2013;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1. Il comma 1 dell'art. 2 del regolamento adottato con decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, e' sostituito dal seguente : «1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova preliminare nonche' delle prove di esame di cui all'art. 3 del presente decreto e' composta da un presidente scelto tra i dirigenti penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria e da quattro componenti scelti tra i dirigenti penitenziari ovvero tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria appartenenti all'area funzionale III ovvero appartenenti ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario capo». 2. Il comma 2 dell'art. 2 del regolamento adottato con decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, e' sostituito dal seguente: «2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria ovvero dell'area funzionale III». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), e' Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1990, n. 300, S.O. - Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1992, n. 274, S.O. - Il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione Penitenziaria e dell'Ufficio Centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 2669, e' Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2000, n. 132. - La legge 27 luglio 2005, n. 154 (Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° agosto 2005, n. 177. - Il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 (Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2006, n. 52. - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O. - Il decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, come integrato con il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 51 (Regolamento recante norme per l'espletamento dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto d'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalita' di attuazione ed i programmi del corso), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1998, n. 193. - Si riporta il testo degli articoli 2 e 7 del citato decreto ministeriale n. 297 del 1998: «Art. 2 (Commissione esaminatrice). - 1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova preliminare nonche' delle prove di esame di cui al successivo articolo 3 del presente decreto e' composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e da altri quattro membri, uno dei quali professore d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado in una o piu' delle materie sulle quali verte la prova e tre funzionari dell'amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava. 2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 3. Alla commissione sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere. 4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unita', la commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto. 5. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione e delle sottocommissioni, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.». «Art. 7 (Commissione esaminatrice). - 1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove d'esame e' composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e da altri quattro membri, uno dei quali professore d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado in una o piu' delle materie sulle quali verte la prova e tre funzionari dell'amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava. 2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 3. Alla commissione sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere. 4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unita', la commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto. 5. Per supplire ad eventuali temporanee assenze e impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione e delle sottocommissioni, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, reca: "Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni", e il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, reca: "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.». - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.): «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto ministeriale n. 297 del 1998, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 2 (Commissione esaminatrice). - 1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova preliminare nonche' delle prove di esame di cui all'articolo 3 del presente decreto e' composta da un presidente scelto tra i dirigenti penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria e da quattro componenti scelti tra i dirigenti penitenziari ovvero tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria appartenenti all'area funzionale III ovvero appartenenti ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario capo. 2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria ovvero dell' area funzionale III. 3. Alla commissione sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere. 4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unita', la commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto. 5. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione e delle sottocommissioni, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.». |
| Art. 2
1. Il comma 1 dell'art. 7 del regolamento adottato con decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, e' sostituito dal seguente: «1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova preliminare nonche' delle prove di esame di cui all'art. 3 del presente decreto e' composta da un presidente scelto tra i dirigenti penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria e da quattro componenti scelti tra i dirigenti penitenziari ovvero tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria appartenenti all'area funzionale III ovvero appartenenti ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario capo». 2. Il comma 2 dell'art. 7 del regolamento adottato con decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, e' sostituito dal seguente: «2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria ovvero dell'area funzionale III». Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto ministeriale n. 297 del 1998, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 7 (Commissione esaminatrice). - 1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova preliminare nonche' delle prove di esame di cui all'articolo 3 del presente decreto e' composta da un presidente scelto tra i dirigenti penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria e da quattro componenti scelti tra i dirigenti penitenziari ovvero tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria appartenenti all'area funzionale III ovvero appartenenti ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario capo. 2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria ovvero dell'area funzionale III. 3. Alla commissione sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere. 4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unita', la commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto. 5. Per supplire ad eventuali temporanee assenze e impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione e delle sottocommissioni, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.». |
| Art. 3
1. All'art. 9 del regolamento adottato con decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, dopo le parole «e successive modifiche ed integrazioni», e' aggiunto il seguente periodo «Sono da ritenere comunque applicabili le previsioni dell'art. 9, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni». Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 giugno 2013
Il Ministro: Cancellieri Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2013, registro n. 6, foglio n. 289 Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto ministeriale n. 297 del 1998, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 9 (Rinvio). - 1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , e successive modifiche ed integrazioni. Sono da ritenere comunque applicabili le previsioni dell'articolo 9, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.». |
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